COMUNE DI PABILLONIS
COMUNE DI PABILLONIS
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 10/11/2016
OGGETTO: Accoglimento proposta compensativa e approvazione schema di convenzione disciplinante la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione nel territorio comunale di Pabillonis di un impianto eolico da parte di FRI_EL Campidano srl.
L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 16:30:00.
La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:
Componente | Carica | Presente | Assente |
Xxxxx Xxxxxxxx | SINDACO | X | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | VICESINDACO | X | |
Xxxxx Xxxxx | ASSESSORE | X | |
Xxxxx Xxxxxxx | ASSESSORE | X | |
Xxxxx Xxxxxx | ASSESSORE | X |
e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Campo Xxxxxxxx Xxxxx.
Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.
Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 10/11/2016
Su proposta del Sindaco
Premesso che:
nel territorio comunale di Pabillonis sono ubicate n. 9 torri di altezza pari a 80 mt, che sorreggono altrettanti aerogeneratori di potenza nominale corrispondente a 2.000 Kw e una potenza complessiva di 18,00 Mw e costituiscono parte del complesso denominato Parco Eolico Campidano composto complessivamente da n. 35 aerogeneratori ubicati nei comuni limitrofi (Guspini Gonnosfanadiga e San Xxxxxx Xxxxxxxx) per una potenza nominale complessiva dell’intero parco eolico di 70,00 Mw;
per il comune di Pabillonis, l’installazione dei 9 aerogeneratori è avvenuta a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 16/CS/2004 del 06.05.2004 con inizio lavori avvenuto in data 10.05.2004;
l’istruttoria per l’assenso alla realizzazione del parco eolico nei comuni di Guspini, Pabillonis, Gonnosfanadiga e San Xxxxxx Xxxxxxxx è stata affrontata in base alla competenza territoriale, e prevedeva altresì la stipula di una apposita convenzione che regolasse i rapporti tra la società proponente Fri-El con sede a Bolzano ed il singolo comune, quindi per di Pabillonis sono stati predisposti i seguenti atti:
delibera di CC n. 53 del 05.12.2000
“Parere inerente la possibilità di installare un impianto per la produzione di energia eolica nel territorio comunale”
delibera di CC n. 06 del 23.02.2001
“Realizzazione di un parco eolico in arre di competenza di questo comune. Parere sulla dislocazione dell’impianto nella zona Bia Muntangessa e Bruncu Bois. Rinvio esame convenzione per la concessione”
delibera di CC n. 13 del 28.02.2001
“Convenzione per la concessione alla Fri-El spa di Bolzano per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto eolico”
delibera di CC n. 24 del 23.04.2001
“Convenzione per la concessione alla Fri-El spa di Bolzano per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto eolico”
delibera di CC n. 54 del 01.12.2003
“Approvazione progetto intervento eolico e nuovo schema di convenzione”
delibera di GC n. 45 del 26.04.2004
“Progetto per la realizzazione del Parco eolico approvazione delle convenzione a favore della società Fri-El spa”
Riscontrato che
in data 06.05.2004 rep. n. 9 è stata sottoscritta la convenzione disciplinate la concessione a favore della Società Fri-El spa per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto eolico nell’ambito del territorio comunale;
nella convenzione, oltre agli aspetti giuridici, si esprimevano alcuni aspetti di natura economica a seguito riassunti
“la società Fri-El corrisponderà al comune di Pabillonis un canone annuo, quale compenso per l’accoglimento nel proprio territorio dell’impianto eolico. Tale canone, comprensivo dei diritti servitù e dei disagi arrecati alla collettività durante la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti,viene concordato nella percentuale del 1,50% (unovirgolacinquantapercento) dell’importo totale al netto dell’iva fatturato per la cessione dell’energia elettrica prodotta annualmente da tale impianto”.
“la Società Fri-El spa garantirà comunque al Comune di Pabillonis un canone minimo, a prescindere dall’insufficiente produzione dell’impianto, dell’importo annuo pari a €. 28.405,13 (ventottomila quattrocentocinque/13) per i primi otto anni e di €. 14.202,56 (quattordicimila duecentodue/56) per gli anni successivi. I predetti importi sono riferiti all’impianto completamente realizzato.
Riscontrato altresì che
con successiva delibera n. 20 del 06.03.2009 l’amministrazione comunale procedeva alla rettifica ed all’integrazione della convenzione del 06.05.2004, sottoscrivendo in data 10.03.2009 un accordo a seguito riassunto:
“per il periodo di validità dei certificati verdi, la cui durata, prevista in anni 15, potrà subire variazioni secondo la normativa di riferimento, la società Fri-El Campidano srl corrisponderà al comune di Pabillonis l’importo annuo di €. 5.000,00 per ogni aerogeneratore ricadente nel territorio comunale oltre ad un canone annuo pari al 1,5% dei ricavi lordi conseguiti dalla cessione dell’energia elettrica. Per il periodo successivo alla validità dei certificati verdi e per l’intero periodo di esercizio della centrale elettrica la società Fri-El Campidano srl corrisponderà al comune di Pabillonis un canone complessivo pari a €. 2,5% dei ricavi lordi conseguiti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta.
“Detti corrispettivi annuali, dovranno ritenersi onnicomprensivi e fissi e comprenderanno a titolo esemplificativo ogni ulteriore compenso, indennizzo o somma, relativa alla costituzione di ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, l’esercizio la manutenzione la gestione e il funzionamento dell’impianto e delle relative opere accessorie di accesso al sito ivi compresa la realizzazione di diritti di servitù elettrica di cavidotto di accesso di passaggio e di ogni altra servitù onere o disagio che potrà essere arrecata durante la realizzazione l’esercizio e la manutenzione del parco eolico.
Rilevato che la Fri-El campidano, nel rispetto della convenzione e dell’accordo integrativo, per il periodo ottobre 2008 - dicembre 2014, ha corrisposto al comune di Pabillonis la somma complessiva di €. 711.641,06 suddivisa in parte fissa €. 281.250,00 e parte variabile €. 430.391,06.
Considerato che
in data 12.12.2014 la società Fri-El Campidano ha depositato al protocollo comunale n. 9874 una nota con la quale ha segnalato il divieto di corrispondere a favore dei Comuni, misure di compensazione meramente patrimoniali o economiche a prescindere dalla specificità dell'intervento e dalle reali conseguenze sul contesto ambientale su cui si interviene;
in allegato ha trasmesso un parere legale (studio Macchi di Cellere Xxxxxxx) nel quale sostanzialmente è posto in evidenza la nullità delle royalties ai comuni per l’illegittimità degli accordi sottoscritti dagli enti locali con gli operatori privati, essendo vietati dalla legge in via imperativa e assoluta;
lo studio legale, esprime considerazioni in merito alla legittimità degli accordi, affermando che, in caso di installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, sempre che ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge e deve essere riscontrata in concreto una “concentrazione territoriale di attività” fortemente impattanti sull’ambiente;
le misure compensative non possono essere stabilite dai singoli comuni ma essendo di competenza dello stato o della regione possono al limite essere previste in sede di conferenza dei servizi con la partecipazione delle amministrazioni Statali e Regionali competenti;
eventuali misure di compensazione possono essere disposte solo eccezionalmente e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto ambientale;
nel caso di impianti esistenti la normativa non introduce elementi di riferimento per il riconoscimento delle misure compensative, risulta pertanto ancora più evidente l'inesistenza di un legame che determini in maniera diretta ed automatica il riscontro tra impianto per la produzione di Energie Rinnovabili e le misure compensative, così come non risulta in alcun modo determinato il fatto che il tetto del 3%, indicato dalla normativa in vigore, debba essere raggiunto in corrispondenza di un impatto complessivo valutato “100” nella sommatoria tra tutti gli elementi ritenuti impattanti per effetto della presenza dell'impianto.
Preso atto che
durante l'esercizio dell'Impianto Eolico, sono state approvate modifiche peggiorative al sistema di incentivazione che hanno determinato una sensibile riduzione dei ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica;
in particolare, l'art. 25 del D.lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 diminuiva il prezzo di ritiro da parte del GSE dei certificati verdi rimasti invenduti e il GSE, in attuazione dell'art. 19 del D.M. 6 Luglio 2012, dava attuazione alla conversione dei certificati verdi in tariffa incentivante e stabiliva termine e modalità di pagamento deteriori rispetto al precedente sistema;
tali modifiche normative e regolamentari non consentono alla Società di corrispondere gli elevati importi individuati negli originari accordi conclusi tra le parti;
Il comma h dell’art. 2 dell’allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” prevede che le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere superiori al 3 % dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’Impianto;
nel caso degli impianti esistenti, alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida del D.M. 10/09/2010, gli accordi a suo tempo formalizzati con le singole amministrazioni perdono la loro efficacia, quindi si può ipotizzare una procedura “post autorizzativa” che coinvolga la società proprietaria e le amministrazioni comunali, nella definizione di un accordo che derivi da una valutazione e quantificazione finanziaria, degli impatti passati, presenti e futuri, derivanti dalla presenza dell'impianto;
con nota prot. n. 325 del 15/01/2015 la società Fri-El Campidano, con lo spirito di reciproca collaborazione, ha chiesto ai comuni facenti parte del parco eolico campidano una revisione della convenzione, e allo scopo ha trasmesso in data 30.06.2015 lo studio sulla determinazione e valutazione degli impatti ambientali e socio economici determinati dalla presenza del parco eolico nel territorio;
lo studio proposto esprime una valutazione soggettiva degli impatti che l’impianto eolico ha nei confronti degli elementi ambientali significativi quali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, salute pubblica e elementi socio economici e di paesaggio) e di seguito elabora una tabella (matrice di incidenza) dove a ciascuna tipologia di impatto viene assegnato un peso variabile da 1 a 100 ed una incidenza variabile da 0 a 10 con la possibilità di assumere valori negativi quando l’impatto risulti un vantaggio collettivo;
la valutazione finale proposta dalla società Fri El Campidano indica che l’entità complessiva degli impatti, causati dalla realizzazione, esercizio e dismissione dell’impianto ubicato in questo territorio, si attesta su un valore pari a 58,37% raggiungendo quindi la percentuale del 1,751% su un massimo del 3,00%, come percentuale di riferimento da applicare al fatturato medio annuo quale valutazione economica delle opere di compensazione;
in base ai dati storici 2009 – 2014 del fatturato medio per vendita dell’energia e dai certificati verdi, il Parco Eolico della Fri-El Campidano srl composto da n 35 turbine, genera un fatturato medio annuo di €. 18.000.000,00 (valore approssimato per eccesso) mentre in assenza di riconoscimento dei certificati genera un fatturato medio annuo di €. 8.350.000,00 (valore approssimato per eccesso);
il primo valore viene ipotizzato costante anche per i successivi periodi 2015 2023 in presenza di incentivi, mentre il secondo viene ipotizzato costante per il restante periodo, in assenza di incentivi statali;
in base alla distribuzione proporzionale sul numero di turbine presenti nel territorio, ne deriva per il comune di Pabillonis una misura compensativa, per il periodo 2016 -2023, corrispondente a €. 78.799,50 (€. 8.700,00 a turbina valore approssimato per difetto) e per il periodo successivo 2024
ina misura compensativa corrispondente al 1,751 % del fatturato derivante dalla vendita di energia prodotta dall’impianto.
Considerato che
in materia di contratti, per circostanze sopravenute che modifichino oltre una certa soglia il prezzo convenuto, le norme in materia e la giurisprudenza consolidata, legittimano le parti contraenti a procedere con la rinegoziazione del prezzo,
l’articolo 15 della precedente convenzione (norme di salvaguardia) prevede che, poiché l'interesse verso le fonti di energia rinnovabili e pulite da parte delle Istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie è in continua e rapida evoluzione, ove specifiche norme legislative e/o regolamentari sanciscano condizioni di miglior favore per una o ambo le parti, tali norme saranno considerate parti integranti della presente convenzione e, di conseguenza, essa potrà essere interessata da modifiche formali e sostanziali per renderla coerente con le nuove disposizioni.
Visto che
la società Fri-El Campidano per l'intero periodo di esercizio della Centrale elettrica propone, per il periodo compreso fra il 01.01.2016 e il 31.10.2023 misure compensative corrispondenti a complessive €. 8.700,00 (ottomilasettecento/00) per aerogeneratore installato nel territorio del Comune di Pabillonis, mentre per il periodo compreso tra 01.11.2023 e 30.10.2039 riconosce un valore economico pari al 1,751% del fatturato derivante dalla vendita di energia prodotta dall’impianto (periodo successivo all’incentivazione).
per le annualità 2015 dove i pagamenti risultano sospesi per la definizione dell’accordo integrativo, varranno le condizioni di cui al precedente del 10.03.2009 ovvero è riconosciuto un importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni aerogeneratore ricadente in territorio comunale di Pabillonis oltre al 1,5% dei ricavi lordi conseguiti dalla cessione dell’energia elettrica.
Vista lo schema di convenzione allegato al presente atto deliberativo. Ritenuto dover provvedere in merito.
PROPONE
Di approvare lo schema della convenzione come proposto dalla società Fri El Campidano srl e allegato alla che stabilisce il seguente nuovo accordo economico
Di accogliere la proposta compensativa predisposta dalla Società Fri El Campidano srl, nella misura complessiva del 1,751%, quale percentuale di riferimento da applicare al fatturato medio annuo derivante dai ricavi della vendita dell’energia e dei certificati verdi.
Di approvare il nuovo accordo economico come a seguito riportato:
per il periodo compreso fra il 01.01.2016 e 31.10.2023 sono riconosciute al comune di Pabillonis misure compensative corrispondenti a complessive €. 8.700,00 (euro Ottomilasettecento/00) per aerogeneratore installato nel territorio del Comune di Pabillonis,
per il periodo successivo 01.11.2023 e fino al 31.10.2039 sono riconosciute al comune di Pabillonis misure compensative corrispondenti al 1,751% del fatturato derivante dalla vendita di energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto,
per le annualità 2015, dove i pagamenti risultano sospesi, varranno le condizioni di cui al precedente accordo del 10.03.2009 ovvero è riconosciuto l’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni aerogeneratore ricadente in territorio comunale di Pabillonis oltre al 1,5% dei ricavi lordi conseguiti dalla cessione dell’energia elettrica,
la quota pregressa afferente il periodo 2015 (parte fissa e parte variabile) sarà liquidata entro e non oltre il 10.12.2016,
la quota pregressa afferente il periodo 2016 per complessive €. 8.700,00 per ogni aerogeneratore installato nel territorio di Pabillonis, sarà liquidata entro il 31.01.2017 (€. 78.300,00),
la quota afferente il periodo 2017 – 2023 per complessive €. 8.700,00 annue, per ogni aerogeneratore installato nel territorio di Pabillonis, sarà liquidata entro il 30 di Giugno dell’anno di rifermento,
per il periodo successivo decorrente dal 2024 e per tutta la durata dell’impianto è riconosciuto un importo pari al 1,751% del fatturato annuo derivante dalla vendita dell’energia e sarà liquidata entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento,
l’eventuale ritardato pagamento degli importi di cui sopra, comporterà l’applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente al momento in cui si verifica la circostanza.
Di incaricare il responsabile dell’Area Tecnica per la firma della convenzione di cui all’oggetto in nome e per conto dell’amministrazione comunale secondo lo schema approvato e allegato al presente atto deliberativo.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata.
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta.
Acquisiti
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/00
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Con votazione unanime in conformità delibera.
Poiché sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure, di cui sopra con separata votazione unanime, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 09/11/2016
IL RESPONSABILE XXX. XXXXXXX XXXXXXX
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data 10/11/2016 XXXX XXXXX XXXXXX
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX CAMPO
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/11/2016 per:
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 10/11/2016 al 24/11/2016 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, per la pubblicazione il 10/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXXX XXXXX CAMPO
Deliberazione della Giunta n. 116 del 10/11/2016
CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DI PABILLONIS DI UN IMPIANTO EOLICO DA PARTE DI FRI-EL CAMPIDANO S.R.L
L'anno Duemilasedici, il giorno ............ del mese di ...................... nella Casa Municipale di Pabillonis
TRA
Il Comune di Pabillonis, rappresentato da .......................................................... nella qualità di responsabile ………………………………….., domiciliato per la sua carica presso la sede municipale del Comune di Pabillonis, in Xxx Xxx Xxxxxxxx x. 0, X. XXX 00000000000, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione come disposto con atto deliberativo di Giunta Municipale n. del _
E
La Società Fri-El Campidano S.r.l., rappresentata da Sig. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Villasalto (Ca), il 12.12.1948 residente a Xxxxx xxxx Xxxxxxx (Xx) xxx Xxxxxxxxxx x. 0, il quale interviene in qualità di procuratore della Fri_El Campidano srl con sede legale in xxxxxx xxx Xxxxx x. 0 Xxxxxxx CF/PI 02520920812, iscritta al REA di Bolzano al n. 184278,
(di seguito, denominata “Società” o “Fri-El Campidano S.r.l.” e, con il Comune di Pabillonis, le "Parti");
PREMESSO CHE:
a) La legge 09 Gennaio 1991 n. 10, il D.lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387 e il D.lgs. 3 Marzo 2011, n. 28 dettano norme per l'attuazione del piano energetico nazionale e l'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia, tra cui il vento;
b) L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse ed utilità e, quindi, le opere relative sono equiparate alle opere pubbliche;
c) La Fri-El Campidano S.r.l. è titolare di un Impianto Eolico per la produzione di energia elettrica situato nei Comuni di Guspini, Gonnosfanadiga, San Xxxxxx Xxxxxxxx e Pabillonis, in esercizio dal 2008 (l’Impianto Eolico);
d) L’Impianto Eolico ha una potenza nominale per macchina di circa 2 MW e una potenza
nominale complessiva pari a 70,00 MW, ed è costituito da n° 35 aerogeneratori. Di questi, 9 ricadono in aree facenti parte del Comune di Pabillonis, su terreni di proprietà privata, il cui utilizzo è regolato da apposito accordo con ogni singolo proprietario;
e) Il rapporto di concessione, la cui durata è stabilito in anni 35 (trentacinque) decorrenti delle data di sottoscrizione della prima convenzione (2004), è rinnovabile su richiesta della Fri-El Campidano S.r.l., previa rinegoziazione dei contenuti della presente convenzione;
f) Ai fini della realizzazione e gestione dell'Impianto Eolico, Fri-El Campidano S.r.l. ed il Comune di Pabillonis sottoscrivevano una convenzione nel 2004 e sottoscrivevano una modifica integrativa nel 2009;
g) Durante l'esercizio dell'Impianto Eolico, sono state approvate modifiche peggiorative al sistema di incentivazione che hanno determinato una sensibile riduzione dei ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica;
h) In particolare, l'art. 25 del D.lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 diminuiva il prezzo di ritiro da parte del GSE dei certificati verdi rimasti invenduti e il GSE, in attuazione dell'art. 19 del D.M. 6 Luglio 2012, dava attuazione alla conversione dei certificati verdi in tariffa incentivante e stabiliva termine e modalità di pagamento deteriori rispetto al precedente sistema;
i) Tali modifiche normative e regolamentari non consentono alla Società di corrispondere gli elevati importi individuati negli originari accordi conclusi tra le parti;
j) Il comma h dell’art. 2 dell’allegato 2 del D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” prevede che le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere superiori al 3 % dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’Impianto;
k) La Fri-El Campidano S.r.l. ha commissionato uno studio che ha determinato in 1,751 % tale misura compensativa per l’Impianto Eolico;
l) L’articolo 15 della precedente convenzione (norme di salvaguardia) prevede che, poiché l'interesse verso le fonti di energia rinnovabili e pulite da parte delle Istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie è in continua e rapida evoluzione, ove specifiche norme legislative e/o
regolamentari sanciscano condizioni di miglior favore per una o ambo le parti, tali norme saranno considerate parti integranti della presente convenzione e, di conseguenza, essa potrà essere interessata da modifiche formali e sostanziali per renderla coerente con le nuove disposizioni.
Tutto ciò premesso ed accertato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - Oggetto della Convenzione
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione della gestione dell'Impianto Eolico insistente nel territorio del Comune di Pabillonis e delle relative opere accessorie e di collegamento di titolarità di Fri-El Campidano S.r.l..
ART. 3–Validità e durata dalla convenzione
La presente convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Parti ed avrà durata fino al termine dell'esercizio dell'Impianto Eolico e in ogni caso fino al 2039 e sarà rinnovabile previa rinegoziazione.
La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo che deve intendersi risolto e privo di qualunque effetto e validità.
ART. 4 – Corrispettivi economici
Fri-El Campidano S.r.l. garantisce al Comune di Pabillonis il pagamento dei seguenti importi annuali:
1) un importo fisso pari ad Euro 4.350/MW (quattromilatrecentocinquanta/00) installato e quindi pari ad €. 8.700 (euro ottomilasettecento/00) per aerogeneratore installato nel territorio del Comune di Pabillonis a partire dall’annualità 2016 sino alla fine del periodo di incentivazione, ovvero sino all’Ottobre 2023, ovvero prima di tale data nell'ipotesi di cessazione anticipata del periodo di incentivazione. Detto importo, assunto come fisso per praticità, corrisponde al 1,751% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (considerando la media degli anni precedenti), in ottemperanza alla normativa vigente.
2) un importo pari al 1,751% del fatturato derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto Eolico da parte della Società per il periodo successivo al periodo di incentivazione (dal Novembre 2023) e fino al termine dell'esercizio dell'Impianto Eolico.
I citati corrispettivi verranno versati entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno di riferimento.
Il Comune riconosce che il citato corrispettivo è comprensivo di ogni ulteriore diritto afferente l’esercizio, la manutenzione, la gestione ed il funzionamento dell’Impianto Eolico e delle relative opere di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso al sito, ivi compreso qualsiasi altro onere e/o disagio che possa essere arrecato nell’esercizio e manutenzione dell’Impianto Eolico.
Il primo pagamento ai sensi della presente convenzione verrà effettuato con riferimento alla produzione dell'Impianto Eolico relativa al periodo 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016 sarà liquidata entro e non oltre il 31.01.2017.
Le parti convengono che per l’annualità 2015, per la quale i pagamenti risultano sospesi in attesa della definizione della presente convenzione, varranno le condizioni della precedente, ovvero l’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni aerogeneratore ricadente in territorio amministrato dal Comune di Pabillonis oltre al 1,5% dei ricavi, comprensivi degli inventivi vigenti, conseguiti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta nello stesso anno 2015 la suddetta quota sarà liquidata entro e non oltre il 10.12.2016.
Il Comune riconosce che tutti i pagamenti effettuati da Fri-El Campidano S.r.l. in virtù dei precedenti accordi, fino al 2014 compreso, sono corretti e nulla è più dovuto.
ART.5 - Responsabilità e Obblighi
Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità, compresi danni a persone o a cose, connesse all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'Impianto Eolico.
Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell’Impianto Eolico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità dei singoli proprietari privati.
Ai fini della presente convenzione il Comune si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare d’intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla manutenzione, alle gestione ed all'esercizio dell'Impianto cosi come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per l'Impianto stesso ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l'esercizio dei diritti qui concessi alla Società Fri-El
Campidano S.r.l., ovvero ancora che diminuiscano i diritti qui riconosciuti, fatti salvii conclamati casi di pubblica utilità.
Si impegna a consentire alla Società di effettuare tutti gli interventi necessari alla gestione e corretto esercizio dell'Impianto Eolico, adottando, ove richiesto, ogni provvedimento necessario.
Riconosce, a tutela dell'investimento economico e dei conseguenti interessi produttivi di Fri-El Campidano S.r.l., che eventuali altri impianti eolici a ridosso o in contiguità degli spazi da essa occupati, potranno essere autorizzati solo nel rispetto delle distanze utili ad annullare gli effetti di interferenza, come previsto dalla normativa Nazionale e Regionale".
Dà atto che la Società Fri-El Campidano S.r.l., ove specificatamente autorizzata dal Comune, potrà trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società Fri-El Campidano X.x.x.xx tutti i rapporti attivi e passivi a quest’ultima facenti capo nei confronti dei Comune stesso.
ART.6 – Riconsegna dell’area
Al termine della concessione o qualora la Società, prima delle scadenza della medesima, intendesse recedere dall’iniziativa, tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nelle stesso stato in cui è stata consegnata, attraverso le completa rimozione di tutti gli impianti, le attrezzature e le opere superficiali, che a giudizio dell’ufficio tecnico comunale possano costituire intralcio a qualsiasi attività o utilizzazione del terreno stesso, procedendo allo sgombero delle macerie con smaltimento delle stesse in conformità al D.lgs. n. 22 del 05 Febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
La Società Fri-El Campidano S.r.l. conferma, come previsto dalla precedente convenzione, la stipula e il mantenimento di una fideiussione bancaria o assicurativa nelle forme prevista dalla legge, di importo pari a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), per ogni turbina, quindi per complessivi € 450.000,00 (Euro Quattrocentocinquantamila/00), valida per tutta al durata della presente convenzione a garanzia delle clausole in essa contenute.
ART.7 - Revoca della convenzione
Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione, con salvezze dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, nei casi in cui l'area interessata venga utilizzata dalla Società per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di non funzionalità o di mancata produzione dell'Impianto per tre anni consecutivi.
La Società Fri-El Campidano S.r.l. potrà recedere dalla presente convenzione, che dovrà considerarsi risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore dei Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, l’esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione, il tutto fatto salve le clausole di cui ai precedente art.6.
ART. 8 - Definizioni delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90giorni (novanta giorni), la competenza è devoluta al Tribunale di Cagliari.
ART. 9 – Norme applicabili
Per quanto non regolato dal presente atto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con le natura del rapporto così instaurato.
ART. 10 – Norme di salvaguardia
Poiché l’interesse verso fonti di energia rinnovabile e pulita da parte di istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie é in continua e rapida evoluzione, ove specifiche norme legislative e/o regolamentari sanciscano condizioni di miglior favore per una o ambo le parti, tali norme saranno considerate parti integranti della presente convenzione e, di conseguenza, essa potrà essere interessata da modifiche formali e sostanziali per renderlacoerente con le nuove disposizioni.
ART. 11 - Disposizioni finali
Il presente atto ha valore di accordo tra le parti sottoscriventi e pertanto le vincola alla sua osservanza.
ART. 12 - Spese ed oneri
Le spese tutte, dipendenti e conseguenti dalla presente Convenzione, le sua registrazione, i diritti di segreteria e quant'altro sono a totale carico dellaSocietà Fri-El Campidano S.r.l..
ART. 13 - Disposizioni fiscali
La presente Convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d’uso
Fri_El Campidano srl Comune di Pabillonis
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