Agenzia Italiana del Farmaco
Allegato “D”
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E ESECUZIONE DI CORSI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO (INGLESE) PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO CIG 4596787C9F
Agenzia Italiana del Farmaco
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio
L’anno 2012, il giorno del mese di , in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA
viene stipulato il seguente
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E ESECUZIONE DI CORSI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO (INGLESE) PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
TRA
l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona ,
nato , in qualità di e, , elettivamente
domiciliata ai fini del presente Contratto presso ;
E
, con sede legale in Roma, , Codice Fiscale
e Partita IVA , in persona di e legale rappresentante,
, nato a , il , elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in ,
PREMESSO CHE
a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- AIFA, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco;
- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti;
- Aggiudicatario, indica , come in epigrafe individuato e rappresentato;
- Lettera d’invito, indica la Lettera di invito prot. AIFA del , con la quale l’AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
- Offerta economica, indica l’offerta presentata dall’Aggiudicatario nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto;
- Capitolato Speciale, indica il documento, redatto dall’AIFA nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l’Aggiudicatario dovrà espletare nel periodo di vigenza del Contratto;
- Parte, indica a seconda dei casi l’AIFA o l’Aggiudicatario;
- Parti, indica congiuntamente l’AIFA e l’Aggiudicatario;
- Servizi, indica l’oggetto del presente Contratto di cui all’art. 2;
b) l’AIFA, con determina del Direttore Generale n. 222 del 03/10/2012, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”), avviata con Lettera di invito del 04/10/2012, per l’affidamento dei servizi di organizzazione e esecuzione di corsi collettivi e individuali di aggiornamento linguistico (inglese) per il personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo complessivo a base d’asta di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), IVA esente;
c) all’esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data / / , l’offerta presentata dall’Aggiudicatario è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data / / sul sito web dell’AIFA;
d) l’Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella Lettera di invito per l’ammissione alla gara;
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
1. Le Premesse, la Lettera di invito, il Capitolato Speciale, l’Offerta Economica e l’Offerta Tecnica (anche se non materialmente allegata al presente contratto) formano parte integrante del presente Contratto.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dall’Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alla Lettera di invito e alle altre norme vigenti in materia.
5. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Con il presente contratto l’AIFA affida all’Aggiudicatario, che accetta, i servizi di organizzazione e esecuzione di corsi collettivi e individuali di aggiornamento linguistico (inglese) per il personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
2. In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga, così come indicato nella propria Offerta tecnica, a eseguire i seguenti corsi collettivi: a) n. di livello base, di n. ore ciascuno; b) n. di livello intermedio, di n. ore ciascuno; c) n. di livello avanzato, di n. ore ciascuno; nonché i seguenti corsi individuali: n. , di n. ore ciascuno.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a fornire anche tutte le forniture complementari indicate nel Capitolato Speciale.
4. L’Aggiudicatario si impegna a prestare un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l’intera durata contrattuale, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio
1. Il presente Contratto avrà validità sino alla completa esecuzione dei Servizi e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione.
2. In corso di esecuzione del presente contratto, l’AIFA si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario l’estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.
3. L’Aggiudicatario - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel Capitolato Speciale - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all’esecuzione del Servizio.
4. Nell’esecuzione delle prestazioni richieste, l’Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all’AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall’Aggiudicatario.
5. L’Aggiudicatario garantisce che i Servizi saranno svolti da insegnanti in possesso della certificazione TEFL o titolo equipollente o superiore.
6. L’Aggiudicatario garantisce che gli insegnanti, titolari e sostituti, incaricati dell’espletamento dei Servizi oggetto di gara hanno un rapporto di lavoro stabile (contratto a tempo indeterminato, determinato, a progetto, etc.) con l’Impresa aggiudicataria, per una durata almeno pari a quella del presente Contratto.
7. La certificazione di cui al comma 5 del presente articolo e i singoli contratti di lavoro di cui al comma 6 del presente articolo dovranno essere esibiti dall’Aggiudicataria a richiesta dell’Agenzia.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’omessa comprova del possesso della certificazione e dell’esistenza di un rapporto di lavoro stabile daranno luogo all’immediata risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che al Dirigente responsabile dell’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Italiana del Farmaco è data la facoltà di ricusare, in qualsiasi momento e con contestuale comunicazione delle motivazioni, gli insegnanti non ritenuti idonei, con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere alla loro immediata sostituzione.
10. All’attivazione di ciascuno dei corsi di cui all’art. 2, l’Aggiudicatario, presa visione del calendario dello stesso corso così come proposto dal Dirigente dell’Ufficio Risorse
Umane dell’AIFA, si obbliga a comunicare tempestivamente al medesimo Dirigente, in relazione a ogni singolo corso, il nominativo dell’insegnante titolare e di almeno due insegnanti supplenti.
11. L’Aggiudicatario si impegna a non modificare il team degli insegnanti come sopra costituito, per tutta la durata del corso, salvo casi di forza maggiore.
12. L’Aggiudicatario garantisce che nessuno degli insegnanti impiegati nell’esecuzione dei Servizi sarà impiegato in attività didattiche presso l’AIFA per più di sei ore lavorative ogni giorno.
Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
1. Il corrispettivo massimo annuo previsto per i Servizi oggetto del presente Contratto, è stabilito in € , (euro / ), IVA esente, come da Offerta economica.
2. Detto importo ha la funzione di indicare il corrispettivo massimo per la durata di validità del contratto; i corrispettivi effettivamente dovuti all’Aggiudicatario saranno calcolati in base alle prestazioni richieste dall’AIFA ed effettivamente rese dall’Aggiudicatario, sulla base dei prezzi per singolo corso come indicati nel giustificativo allegato all’Ofefrta economica e pari a: €. ( / ) per i
x. xxxxx collettivi di livello base; pari a: €. ( / ) per i x. xxxxx collettivi di livello intermedio; pari a: €. ( / ) per i x. xxxxx collettivi di livello avanzato; pari a: €. ( / ) per i x. xxxxx individuali.
3. Ai fini della fatturazione e del relativo pagamento, si procederà dividendo il prezzo offerto per ogni singolo corso, dividendolo per il numero di ore del corso e quindi moltiplicando il costo orario così determinato per il numero di ore di lezione effettivamente rese nel periodo di riferimento.
4. Il pagamento sarà corrisposto con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, recante CIG 4596787C9F e corredata dalla rendicontazione delle prestazioni rese nell’arco temporale di riferimento, intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187,
C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedita a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 – 00000 - Xxxx. Tale pagamento sarà
effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Aggiudicatario, n. presso la BANCA - Agenzia n. , codice ABI n. , codice CAB n. , CIN , codice SWIFT: BIC , IBAN
.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
- , nato a il (C.F.: );
- , nato a il (C.F.: ).
6. L’AIFA provvederà al pagamento delle fatture di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
7. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall’Aggiudicatario per l’esecuzione del Servizio.
8. L’Aggiudicatario si impegna a rendere note all’AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 2, avranno effetto liberatorio per l’AIFA.
9. L’Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
10. Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte dell’Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.
11. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
12. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall’AIFA nonché l’apposizione dell’attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.
Art. 5 - Cauzione
1. All’atto della stipula, l’Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell’Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € ( ), pari al % del valore del Servizio di cui all’art. 2 del presente Contratto.
Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale; al contempo l’Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.
2. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell’Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte dall’Aggiudicatario, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30.
3. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l’Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l’AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall’Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L’Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all’AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma, in particolare
precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.
4. In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.
Art. 7 - Obblighi dell’Aggiudicatario derivanti da normative specifiche
1. In relazione ai Servizi oggetto del presente Contratto l’Aggiudicatario dichiara sin d'ora di essere in possesso delle eventuali necessarie abilitazioni.
2. L’Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata dei Servizi - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
3. L’Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell’AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all’AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.
4. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
1. L’Aggiudicatario dichiara espressamente di aver adempiuto - e comunque continuerà ad adempiere per tutta la durata del Contratto - in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e, in particolare, dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
2. In particolare, per i servizi da prestarsi all’interno dei locali dell’Aifa, l’Aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti, nonché le prescrizioni conseguenti al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.
3. A tal fine, prima dell’esecuzione del presente Contratto e della prestazione dei singoli Servizi, l’Aggiudicatario si impegna a prendere visione del Documento di Valutazione
dei Rischi in possesso dell’AIFA, come reso disponibile dall’AIFA. In ogni caso, l’Aggiudicatario si obbliga a segnalare tempestivamente ad AIFA ogni eventuale situazione di pericolo riscontrata nello svolgimento dei Servizi.
4. L’Aggiudicatario si obbliga espressamente sin da ora a manlevare e tenere indenne AIFA in relazione a qualunque controversia od azione dovesse insorgere con il personale impiegato dallo stesso Aggiudicatario o con qualunque terzo in relazione all’applicazione da parte dell’Aggiudicatario della normativa sopra indicata.
Art. 9 - Obblighi dell’AIFA
1. L’AIFA si obbliga a rendere accessibili all’Aggiudicatario i locali presso i quali debbano essere svolte le prestazioni di cui ai singoli Servizi, secondo i tempi e le modalità a tal fine concordati tra le Parti.
Art. 10 - Variazioni
1. L’Aggiudicatario riconosce espressamente che, nel corso della durata del Contratto, l’AIFA potrebbe reputare necessario modificare la propria struttura organizzativa e gestionale al fine di adeguarla a nuove esigenze operative e strategiche di carattere interno e/o ad eventuali processi di riassetto organizzativo. Conseguentemente, l’Aggiudicatario si obbliga sin da ora a tenere costantemente presente tale eventuale necessità dell’AIFA e a svolgere i Servizi in un’ottica di fattiva cooperazione e flessibilità operativa e gestionale anche nello svolgimento e/o nella modificazione dei medesimi. Per tali fini, l’Aggiudicatario si obbliga sin da ora ad apportare - anche in quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 codice civile, ove applicabili - tutte le variazioni qualitative e quantitative, che fossero necessarie alla corretta ed adeguata esecuzione delle obbligazioni previste a suo carico, anche in termini di conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare intervenuta nel corso dell’esecuzione dei Servizi e relativa all’attività dell’AIFA e/o di enti a questa direttamente e/o indirettamente collegati.
2. Ove l’AIFA richiedesse una variazione di quanto sopra o una specifica variazione si rendesse comunque necessaria, l’Aggiudicatario presenterà tempestivamente a quest’ultima una specifica proposta sulle variazioni che dovrebbero e/o potrebbero essere apportate, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti. Il contenuto di tale
proposta non sarà vincolante per l’AIFA. Pertanto l’AIFA potrà rigettarla e/o richiedere ulteriori variazioni.
3. In deroga a quanto precede e fermo restando quanto previsto negli Allegati, si conviene sin d'ora che AIFA avrà diritto ad ottenere - con le modalità e sulla base dei corrispettivi previsti negli Allegati e a sua insindacabile discrezione - l'inclusione e/o l'eliminazione di taluni Servizi. In tale contesto, ogni variazione al Contratto dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, nel caso in cui la riduzione e/o l’eliminazione dei Servizi non superasse il limite complessivo del 5% del corrispettivo globale del Contratto, tale riduzione potrà essere effettuata a mezzo di semplice notifica da parte dell’AIFA all’Aggiudicatario con 15 giorni di preavviso rispetto all’applicazione di tale riduzione. Viceversa, nel caso in cui tale riduzione oltrepassasse il citato limite del 5%, la medesima riduzione avrà effetto solo a seguito di specifico accordo scritto tra le Parti che specifichi eventuali modifiche alle condizioni di prestazione dei Servizi ed i relativi prezzi.
4. E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di eseguire qualunque variazione, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’AIFA ai sensi del presente articolo.
Art. 11 - Continuità operativa
1. L’Aggiudicatario si impegna a porre e a mantenere in essere piani e strumenti di continuità operativa che consentano di prestare i Servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali.
2. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei Servizi da parte dell’Aggiudicatario, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto all’AIFA, indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all’AIFA le penali previsti al seguente art. 12.
Art. 12 - Penali
1. In caso di ritardo nella sostituzione degli Insegnanti, per assenze superiori al singolo giorno lavorativo, la Ditta aggiudicataria oltre a perdere il relativo compenso, potrà essere assoggettata alla penale di €. 60,00 per ogni ora in cui la classe è rimasta scoperta.
2. L’applicazione delle penali verrà comunicata all’Aggiudicatario via fax. L’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare memorie e/o deduzioni in materia che
verranno valutate dall’AIFA. Le penalità a carico dell’Aggiudicatario verranno scomputate dal corrispettivo dovuto oppure decurtate dalla cauzione definitiva.
3. Nei casi in cui il servizio, in tutto o in parte, non sia stato effettuato dall’Aggiudicatario l’AIFA si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell’Aggiudicatario, scomputando i relativi importi dai corrispettivi dovuti a quest’ultimo oppure decurtandoli dalla cauzione definitiva.
4. Resta altresì inteso che l’AIFA, in qualsivoglia ipotesi di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, avrà anche facoltà di sospendere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo sino a quando l’Aggiudicatario non abbia adempiuto nonché il diritto di trattenere da tali importi le somme complessivamente dovute dall’Aggiudicatario a titolo di penale.
Art. 13 - Risoluzione
1. L’inadempimento agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, con la quale viene chiesta la cessazione dell’inadempimento, indirizzata dall’AIFA all’Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell’inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell’Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l’AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’AIFA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 14 - Recesso unilaterale dal Contratto
1. L’AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere all’Aggiudicatario, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’AIFA.
3. Nel caso di recesso unilaterale, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
4. L’Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo d’amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente eseguita in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto
1. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario a tale divieto, l’AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. E’ fatto altresì divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all’incasso.
3. È inoltre fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto di affidamento laddove non previsto nell’offerta economica dell’Aggiudicatario o comunque senza il preventivo consenso scritto dell’AIFA, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione di cui all’articolo 5 che precede.
Art. 16 - Responsabilità civile
1. L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell’espletamento del Servizio di cui all’articolo 2 del presente Contratto, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri
dipendenti e si obbliga a risarcire l’AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l’Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei Servizio.
3. L’Aggiudicatario solleva l’AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall’inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.
Art. 17 - Tutela dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto dell’AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.
5. L’Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 18 (“Amministrazione aperta”) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 18 – Personale incaricato
1. L’Aggiudicatario ed il personale da questa incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti
l’organizzazione e la documentazione dell’AIFA, dei quali abbiano notizia durante l’espletamento dei servizi oggetto di gara.
2. L’ Aggiudicatario dovrà utilizzare personale in numero adeguato a garantire l’efficiente esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato ed adeguatamente formato alle specifiche attività di competenza.
Art. 19 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione e l’interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 20 - Registrazione e spese
1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e
39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 20 (venti) articoli, redatti su 15 (quindici) pagine complessive; consta di due originali, uno per l’AIFA e uno per l’Aggiudicatario.
Elenco degli allegati:
1. Procura di conferimento poteri ;
2. Lettera di invito;
3. Capitolato Speciale;
4. Offerta Economica dell’Aggiudicatario;
5. Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario.
Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il .
L’Agenzia Italiana del Farmaco L’Aggiudicatario
Dichiarazione dell’Aggiudicatario annessa al Contratto
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto , in qualità di dell’Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:
Art. 2 – Oggetto del contratto
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
Art. 5 - Cauzione Art. 10 – Variazioni
Art. 11 – Continuità operativa Art. 12 - Penali
Art. 13 - Risoluzione
Art. 14 - Recesso unilaterale dal contratto
Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto Art. 17 - Tutela dei dati personali
Art. 18 – Personale incaricato Art. 19 - Foro competente
Il Rappresentante Legale