CAPITOLATO DI POLIZZA RCT SCIATORE
CAPITOLATO DI POLIZZA RCT SCIATORE
La presente polizza è stipulata tra
A.R.S.A.C. |
XXXXX XXXXXXX, 00/00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. 03268540782 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.12.2022 |
Alle ore 24.00 del: | 31.12.2025 |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tramite la presente polizza il Contraente offre le prestazioni di seguito indicate agli acquirenti delle Card/Skipass.
IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Il Contraente trasmetterà al Broker ed alla Società con frequenza annuale i dati necessari all’identificazione degli Assicurati tramite specifici tracciati concordati con il Broker e la Società stessa.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine di una corretta erogazione delle prestazioni assicurative previste e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | Gli acquirenti degli Skipass comunicati dal Contraente alla Società tramite condivisione del codice univoco di copertura (Numero Skipass come riportato sul Certificato Assicurativo) |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle eventuali coassicuratrici. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | L’importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di polizza detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimite assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimite previsto. |
Scoperto: | La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker.
Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non
assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate alla Contraente delle presente polizza devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Codice Univoco Ufficio: UF09PE.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia si ritengono indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso al Broker a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza indicando la data dell’evento corredato dal verbale redatto quanto prima da parte del soccorso sulle piste con la dinamica e i dati significativi dell'incidente.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Non applicabile
Art. 9 – Durata e proroga dell’assicurazione
L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2022 ed efficacia fino alle ore 24,00 del 31.12.2025.
Si precisa che alla data del 31.12.2025, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata di 3 (tre) anni ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso.
In ogni caso, è inoltre facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto e/o entro la scadenza del rinnovo, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna quindi, in ogni caso, a rinnovare e/o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo.
Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta.
La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
Art. 10 – Variazioni con movimento di premio
Le eventuali variazioni contrattuali che comportano pagamento del premio saranno oggetto di un
unico documento riassuntivo al termine di ciascuna annualità e dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, del documento emesso dalla Società.
Art. 11 - Oneri Fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art. 12 - Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Assicurato e/o Contraente.
Art. 13 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (pec, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 14 – Xxxxxxxx Xxxxxx
L’Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all’atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 3,5% (tre virgola cinque per cento) sul premio imponibile.
Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale periodo poliennale residuo.
Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Società o il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
Art. 15 – Coassicurazione e delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
• La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
• Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente;
• Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
• Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di collisione tra persone sulle piste da sci.
Relativamente alle singole coperture, la validità è giornaliera dal momento della sottoscrizione dello Skipass e fino alle ore 24.00 del giorno stesso. Lo Skipass è personale e non cedibile a terzi.
Si precisa che i danni a cose sono in garanzia solo se verificatisi in concomitanza di danni a persona.
Art. 19 - Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.
Art. 20 - Qualifica di Terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi:
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti Assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
• le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizi.
Art. 21 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi i danni derivanti:
a. dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria e ogni tipo di gara, d’avventura, agonistica o professionale;
b. da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
c. da atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
d. da o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
e. direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
• da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
• da campi elettromagnetici
• da prodotti geneticamente modificati (OGM).
Art. 22 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuale, secondo le
variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società – per il tramite del Broker - i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 Pagamento del risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
La Società paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al sinistro è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la Società si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 – FRANCHIGIA PER SINISTRO
L’assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) è soggetta all’applicazione di una franchigia come segue.
È previsto uno scoperto del 10% con franchigia di € 500 per i danni a cose.
Art. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi
€ 500.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Art. 3 ASSICURAZIONE A SECONDO RISCHIO
Nel caso in cui l’Assicurato avesse contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio altra assicurazione Responsabilità Civile Terzi, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza.
Art. 4 – CALCOLO DEL PREMIO ANNUALE ANTICIPATO
Il premio minimo anticipato annuale dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Numero Card (Mattiniero, pomeridiano, giornaliero, settimanale, stagionale) ipotizzato su base annuale di n° 10.000 card/sciatore (intendendosi ogni effettivo ingresso presso gli impianti) Premio lordo per ogni card/sciatore € ………..
Scomposizione del premio alla Firma
Imponibile | Imposte | Totale |
€ | € | € …………………,00 |
Art. 5 – DISPOSIZONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |