CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI
Rep n. 4135 del 29 agosto 2003
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21
Comuni
Acquaviva Picena, Carassai, Campofilone, Cossignano,
Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone,
San Benedetto del Tronto
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI SOCIALI INTEGRATI DELL’AMBITO TERRITORIALE 21
L'anno duemilatre il giorno 11 del mese di agosto presso la sede del Comune di San Benedetto del Tronto, sono intervenuti i seguenti Sindaci:
1. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nato a Acquaviva Picena (AP) il 07.03.1934, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Acquaviva Picena in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. XXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Campofilone (AP) il 06.07.1943, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Campofilone, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
3. XXXXXXX XXXXXXXXXX, nata a Carassai (AP) il 05.05.59, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Carassai, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. XXX XXXXXX, nato a Cossignano (AP) il 07.07.1947, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Cossignano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Cupra Xxxxxxxxx (AP ) il 24.07.1942, il quale interviene al presente atto
nella qualità di Sindaco del Comune di Cupra Marittima in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. XXXXX XXXXX, nato a Grottammare (AP) il 04.09.1956, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Grottammare in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
7. XXXXXXXX XXXXXXX, nato a Massignano (AP) il 11.04.1960, il quale interviene al presente atto nella
qualità di Sindaco del Comune di Massignano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
8. XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Ascoli Xxxxxx il 28.08.37, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monsampolo del Tronto, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
9. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Montalto delle Marche (AP) il 01.10.1950, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalto delle Marche, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
10. XXXXX XXXXX’, nato a Montefiore dell’Aso (AP) il 15.03.58, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
11. XXXXXXX XXXXXXXX, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23.05.1958, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monteprandone, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
12. XXXXX XXXXXXX, nato a Porto San Giorgio (AP) il 07.02.1952, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pedaso, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
13. XXXXX X’XXXXXX, nato a Ripatransone (AP) il 06.05.1972, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Ripatransone, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
14. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Pescorocchiano (RI) il 02.01.1952, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
PREMESSO CHE
- l’art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni, alle province ed agli enti locali, funzioni ed i compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, indiv idua il Piano di Zona dei servizi sociali integrati come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e sanitario;
- il D.P.R. 3 maggio 2001 ha approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003;
- con deliberazione amministrativa del Consiglio della Regione Marche n. 309 del 1.03.2000 è stato approvato il “Piano regionale per un sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;
- con DGR n. 337 del 13.02.2001 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali;
- con DGR n. 1674 del 17.07.2001 è stato istituito l’Elenco regionale dei coordinatori di Ambito;
- con DGR n. 2564 del 30.10.2001 è stato approvato l’Elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di coordinatori di ambito;
- con DGR n. 1046 del 5.06.2002 è stata istituita la Consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali;
- che con DGR n. 1968 del 12.11.2002 sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003;
- l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali integrati rappresenta una valida soluzione, in conformità alla vigente legislazione per gli Enti locali, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- tale forma associata garantisce, in particolare, la programmazione congiunta delle attività indicate dal Piano regionale e il coordinamento dei servizi sociali dei 14 comuni ricadenti nell’ambito territoriale sociale n. 21, nonché il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari della AUSL e con altri interventi ed attività sociali presenti nel territorio;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- i citati enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata i servizi sociali integrati così come espressamente individuati nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale 21, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
1- Comune di Acquaviva Picena, | deliberazione C.C. n. 22 | del 28.07.2003; |
2- Comune di Campofilone, | deliberazione C.C. n. 14 | del 26.06.2003; |
3- Comune di Carassai, | deliberazione X.X. x. 0 | xxx 00.00.0000; |
0- Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, | deliberazione X.X. x. 00 | xxx 00.00.0000; |
0- Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, | deliberazione X.X. x. 00 | xxx 00.00.0000; |
0- Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, | deliberazione X.X. x. 00 | xxx 00.00.0000; |
0- Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, | deliberazione C.C. n. 19 | del 22.05.2003; |
8- Comune di Monsampolo del Tronto | deliberazione X.X. x. 00 | xxx 00.00.0000; |
0- Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx | deliberazione C.C. n. 16 | del 29.04.2003; |
10- Comune di Montefiore dell’Aso | deliberazione C.C. n. 22 | del 30.06.2003; |
11- Comune di Monteprandone | deliberazione C.C. n. 19 | del 05.05.2003; |
12- Comune di Pedaso | deliberazione C.C. n. 21 | del 19.07.2003; |
13- Comune di Ripatransone | deliberazione C.C. n. 59 | del 23.07.2003; |
14- Comune di San Benedetto del Tronto, | deliberazione C.C. n. 41 | del 29.04.2003; |
- che con le sopra citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.
Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previsti e individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali integrati da parte degli enti convenzionati.
Art. 2 - Finalità.
La gestione associata dei servizi sociali integrati e l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti e individuati dal Piano di Zona dei servizi sociali integrati, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.
L'organizzazione del servizio e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Art. 3 - Obiettivi.
L'attuazione del Piano di Zona è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare
riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
Art. 4 - Durata.
La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione.
La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dagli enti associati con deliberazioni consiliari.
I Comuni concordano che la presente convenzione assume carattere sperimentale per il primo anno
successivo alla sottoscrizione della medesima, al termine del quale, in coerenza con disposizioni regionali, gli enti associati si impegnano a verificarne la validità, anche alla luce dell’esperienza maturata nonché di ulteriori sopravvenienze normative, e ad apportare alla stessa tutte le modifiche che dovessero eventualmente ritenersi necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2.
Art. 5 – Soggetto capofila.
La scelta del comune capofila viene effettuata dal Comitato dei Sindaci entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con l’attribuzione delle responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.
Art. 6 – Funzioni del Comune capofila.
Il Comune capofila, per gli interventi in forma associata espressamente individuati nel Piano di Zona, è tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile, provvedendo anche alla rendicontazione contabile nei modi che verranno concordati e definiti sulla base di eventuali direttive impartite dal Comitato dei Sindaci e dalla Regione Marche.
Il Comune capofila svolge, in particolare le seguenti funzioni:
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l’attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
- provvedere all’emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal Coordinatore-Dirigente d’ambito e/o dai referenti d’area ambito;
- curare la pubblicazione all’Albo Pretorio dei verbali del Comitato dei Sindaci;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.
Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti
convenzionati e relaziona al Comitato stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.
Egli, quale Presidente del Comitato dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Art. 7 – Comitato dei Sindaci.
La funzione di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo della gestione del Piano di Zona è riservata al Comitato dei Sindaci.
Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale 21, ovvero da loro delegati.
Il Comitato dei Sindaci in materia di programmazione, organizzazione, verifica e valutazione dei servizi e delle prestazioni può consultare esperti in materia nonché i cittadini, le associazioni di categoria e le organizzazioni del terzo settore.
Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal comitato stesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In particolare, il Comitato dei Sindaci è competente a:
- formulare le direttive per la predisposizione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale previa consultazione con le diverse realtà territoriali;
- approvare il Piano di Zona e il Bilancio Sociale;
- predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi a terzi, inclusi i soggetti previsti dall’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- promuovere e pianificare l'attività dell’Ufficio di Piano secondo quanto previsto nel Piano di Zona;
- coordinare l’attuazione delle iniziative incluse nel Piano di Zona al fine della loro sinergica realizzazione;
- sovrintendere alle funzioni di monitoraggio di tutte le iniziative interne ed esterne in corso di esecuzione;
- verificare la rispondenza delle attività svolte con le finalità della presente convenzione;
- nominare il Coordinatore-Dirigente d’Ambito Territoriale Sociale, previo parere della Regione Marche.
Gli incarichi sono conseguentemente conferiti dal Sindaco del Comune Capofila;
- nominare i referenti d’ambito per le singole aree di intervento, in conformità a quanto sottoscritto nell’Accordo di programma e previsto nel Piano di Zona;
- provvedere ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.
I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente del Comitato dei Sindaci e dal Segretario verbalizzante.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore-Dirigente d’Ambito. I verbali predetti hanno rilevanza esterna, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune capofila e trasmessi ai Comuni associati.
Per la consulenza tecnico-giuridica il Comitato dei Sindaci può avvalersi di uno dei Segretari dei Comuni associati.
Art. 8 – Funzioni dell’Ufficio di Piano.
L'Ufficio di Piano è composto dai referenti di ambito nonché da almeno un responsabile dei servizi sociali di ogni Ente associato. Lo stesso Ufficio può essere integrato da professionalità diverse provenienti dai servizi sanitari territoriali, dal privato sociale o da altre organizzazioni, agenzie o Enti che operano nell’ambito.
Attraverso la costante e stabile collaborazione con il Coordinatore-Dirigente d’Ambito, l’Ufficio di Piano garantisce su tutto il territorio una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali. A tal fine, l’Ufficio di Piano partecipa alla redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale.
Art. 9 – I Referenti d’ambito.
I Referenti d’ambito costituiscono le sezioni operative dell’Ufficio di Piano in riferimento alle aree di intervento (es. famiglia – infanzia, adolescenza, giovani – disabili – salute mentale – disagio adulto – anziani
– immigrati, ecc.). Sono nominati dal Comitato dei Sindaci su indicazione di ogni singolo comune associato.
Essi possono essere delegati dal Coordinatore-Dirigente dell’Ambito ad assumere atti a rilevanza esterna inerenti specifiche funzioni dell’area di riferimento.
A titolo meramente esemplificativo, essi svolgono le seguenti funzioni:
- illustrano gli atti di indirizzo regionali all’Ufficio di Piano;
- offrono un adeguato supporto tecnico al fine di giungere ad un unico progetto che deve coinvolgere direttamente tutti i Comuni dell’Ambito territoriale e che sia aderente all’analisi dei bisogni;
- comunicano all’Ufficio di Piano le risultanze del lavoro svolto;
- presentano la proposta di Piano di area al Comitato dei Sindaci, per la definizione ed approvazione del documento finale;
- assumono la responsabilità dei procedimenti;
- definiscono atti finanziari;
- svolgono funzioni di consulenza ed assistenza per gli uffici degli enti convenzionati;
- predispongono tutti gli atti necessari all'assolvimento dal parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione.
Art. 10 – Il Coordinatore-Dirigente dell’Ambito.
Alla direzione del Piano di Zona è preposto il Coordinatore-Dirigente di Ambito mediante contratto a tempo determinato e conferimento di incarico da parte del Sindaco del Comune capofila, ai sensi degli artt. 109 e 110 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo richiamato, al Coordinatore-Dirigente d’Ambito competono la direzione dei servizi dell’Ambito compresa l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi concernenti la gestione degli interventi e servizi sociali integrati di competenza dell’ambito territoriale, così come individuati nel Piano di Zona, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni comunali dell’ambito territoriale 21 verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti dal Comitato dei Sindaci.
Nel Piano sociale regionale il Coordinatore di ambito è così definito: il “Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale” è scelto all’interno delle professionalità sociali e si avvale di una specifica struttura tecnica (staff).
Il Coordinatore-Dirigente, a titolo esemplificativo, svolge le seguenti funzioni:
- cura le informazioni relative alle prestazioni ed ai servizi disponibili nell’ambito territoriale;
- facilità i processi di integrazione;
- facilita i rapporti con le altre amministrazioni pubbliche per le attività che si rendessero necessarie;
- cura, in collaborazione con i Referenti di area e con il Responsabile di Distretto, la redazione della proposta del Piano di Zona, del Bilancio Sociale e dei Piani annuali di attuazione, in base alle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le realtà territoriali;
- supporta il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di Promozione Sociale (UPS);
- svolge altresì le funzioni previste nelle Linee guida regionali e norme di riferimento.
Art. 11 – Ufficio di staff
Per lo svolgimento della proprie funzioni il Coordinatore-Dirigente ed i Referenti d’Ambito si avvalgono di una adeguata struttura tecnica costituita, preferibilmente, da dipendenti operanti nei comuni associati, appositamente distaccati, oppure professionalità esterne presenti nel territorio dell’Ambito Territoriale.
La composizione e le figure professionali costituenti la suddetta struttura tecnica sono nominate, su proposta del Coordinatore-Dirigente, dal Comitato dei Sindaci e incaricate dal Sindaco del Comune capofila.
Art. 12 – Uffici di Promozione Sociale – UPS
Il Piano Sociale regionale definisce gli Uffici di Promozione Sociale – UPS – come un nodo fondamentale della rete dei servizi in quanto soggetto in grado di verificare l’adeguatezza della rete dei servizi sociali alle effettive esigenze della comunità. Gli UPS sono servizi-funzione presenti sul territorio finalizzati a promuovere e supportare l’azione di rete coinvolgendo persone e famiglie, gruppi e associazioni, soggetti istituzionali e non, che operano a livello locale; assicurano la funzione di lettura ed osservazione dei bisogni e di monitoraggio e promozione delle risorse del territorio, di ascolto delle necessità dei cittadini in situazione di bisogno, di orientamento, di accompagnamento e di filtro.
Spetta al Coordinatore-Dir igente di Ambito, di concerto con l’Ufficio di Piano e del Responsabile del Distretto sanitario di riferimento, curare le modalità organizzative di tale funzione in base alle caratteristiche
del territorio, alla organizzazione delle risorse umane presenti sul territorio, alla individuazione del personale necessario per garantire tali funzioni in maniera aderente ai bisogni relativi nelle prospettiva di attivare punti unici di accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari.
Art. 13 – Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale contiene l’insieme di progetti, analisi elaborazioni, valutazioni, verifiche, comunicazioni, contatti, raccordi tra i vari attori che intervengono nell’attuazione del Piano.
Gli obiettivi del Bilancio Sociale sono:
- consentire il governo delle politiche sociali orientate all’efficacia e basate sulle responsabilità definite per obiettivi;
- comunicare all’intera comunità in modo comprensibile e trasparente azioni, progetti, obiettivi, risultati;
- definire finalità e obiettivi partecipati;
- far emergere nodi relazionali (rete);
- verificare e individuare difficoltà;
- rendere possibili confronti territoriali tra Bilanci Sociali annuali;
- rendere possibile il confronto con Bilanci Sociali di altri Ambiti Territoriali.
Il Bilancio Sociale è composto:
- dalle risorse in campo sociale proprie dei Comuni appartenenti all’Ambito;
- dalle risorse provenienti dai Budget dei Distretti sanitari appartenenti all’Ambito;
- dai finanziamenti provenienti dalle leggi regionali di settore e dalle disponibilità finanziarie provenienti da altre fonti pubbliche e private.
Art. 14 - Scambio di informazioni.
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri di trasparenza, efficienza e efficacia.
Art. 15 - Impegno degli enti associati.
Ciascuno degli enti associati si impegna ad assicurare l’omogeneità della propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.
Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti nell’Accordo di programma nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.
Art. 16 – Risorse e finanziamenti.
Gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili garantite dai Comuni associati, nonché gli oneri relativi al Coordinatore-Dirigente, allo Staff, ai Referenti ed agli Uffic i di
Promozione Sociale – UPS - al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni d’ambito secondo il criterio della popolazione residente in ciascun comune associato.
In sede di approvazione del Piano di Zona e del relativo Bilancio Sociale, vengono determinate le quote di
spesa a carico dei comuni associati e fissate le modalità di trasferimento delle stesse al Comune capofila.
Le somme di cui sopra sono finalizzate anche a finanziare eventuali ulteriori spese e/o iniziative deliberate dal Comitato dei Sindaci;
Il Coordinatore-Dirigente d’Ambito comunica annualmente, entro e non oltre il 30 settembre, a ciascun Comune associato la quota di spesa da iscrivere nel rispettivo Bilancio comunale.
Art. 17 - Recesso.
Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all’ente capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso.
Nel caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente operativo a far data dalla costituzione dei nuovi Ambiti.
Art. 18 - Scioglimento della convenzione.
La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.
Art. 19 – Disposizioni finali.
Per quanto non disposto dalla presente convenzione si provvederà con apposito Regolamento di organizzazione anche con riferimento alle modalità operative del controllo di gestione.