RELAZIONE
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: a) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL’ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 5 MAGGIO 2015; b) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULLE STRUTTURE DELL’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 12 LUGLIO 2012, E SCAMBIO DI NOTE FATTO A PARIGI IL 13 E IL 27 APRILE 2015; c) EMENDAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA DEL 16 SETTEMBRE 2003, EMENDATO IL 28 SETTEMBRE 2006, FATTO A TORINO IL 20 MARZO 2015; d) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE DEL 23 NOVEMBRE 1994, CON ALLEGATO, FATTO A NEW YORK IL 28 APRILE 2015.
RELAZIONE
Con il presente disegno di legge si propone la ratifica di quattro Accordi di sede tra l’Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale.
Si tratta di OO.II. che hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese e con le quali si è reso necessario rinegoziare dette intese in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle OO.II. stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.
Lo stabilimento di tali importanti Istituzioni in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) costituisce un notevole valore aggiunto per il sistema Paese in termini di prestigio internazionale e di volano per il settore della ricerca scientifica (Bioversity ed ESA), della formazione del personale internazionale di alto livello (UNSCC) e del ruolo dell’Italia nel sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (UNLB).
Come ulteriore effetto indiretto della presenza di tali OO.II. nel Paese, vanno altresì menzionate le positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull’indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.
a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell’Organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015.
Bioversity International (Bioversity in breve) è stata fondata nel 1974 con il nome di “International Board for Plant Genetic Resources” (IBPGR), inizialmente in seno alla FAO. Nel 1994 Bioversity diventa un’organizzazione indipendente, il cui Accordo Costitutivo, sottoscritto da 56 paesi, è depositato presso il Ministero degli Affari Esteri sotto nome legale “IPGRI”.
L’Accordo di sede tra Bioversity e il Governo italiano, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, ha avuto esecuzione con Legge 15 gennaio 1994, n. 67.
Dal 1 luglio 2001 la sede centrale si trova a Maccarese (Fiumicino, Roma). Bioversity opera nell’ambito del Consorzio del CGIAR, che riunisce 15 centri di ricerca agricola che operano in diversi paesi del mondo.
Bioversity opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare. L’Organizzazione si è progressivamente accreditata come punto di riferimento nel settore al livello internazionale, di pari passo con l'evoluzione del dibattito mondiale sulla sicurezza alimentare, che ha individuato nel rilancio della ricerca e nella gestione della biodiversità
agraria una delle risposte chiave per incrementare la sicurezza alimentare e il livello di salute e nutrizione delle popolazioni, realizzando in tal modo l'obiettivo della riduzione della povertà.
Bioversity complementa e rafforza il Polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare. Interagisce efficacemente con FAO, IFAD e WFP e collabora con numerosi e autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.
In base all’attuale Accordo di Sede Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l’operatività istituzionale, ma soltanto di contributi volontari, i quali sono soggetti all’aleatorietà degli stanziamenti annuali di bilancio. Tale situazione contravviene alla prassi vigente in ambito internazionale in base alla quale il Paese ospite eroga di norma un contributo fisso per le spese correnti dell’Organizzazione ospitata.
Bioversity sostiene, soltanto per la locazione dell’immobile adibito ad attuale sede, un onere di
810.000 Euro annui. Per la copertura di tali spese e dei costi di funzionamento, l’Organizzazione è costretta a caricare maggiori costi amministrativi sui contributi volontari che gli Stati membri erogano per la realizzazione di progetti specifici. La mancanza di un contributo erogato su basi regolari per coprire i costi operativi pone pertanto l’Organizzazione in una situazione di estrema difficoltà gestionale, che potrebbe indurla a trasferirsi. A tale ultimo riguardo, non sono mancate negli ultimi anni manifestazioni di interesse da parte di altri Paesi europei.
Per valutare compiutamente i ritorni economici derivanti dalla presenza di Bioversity in Italia rileva il fatto che, a fronte di un bilancio annuale di oltre 32 milioni di Euro, circa 18 milioni vengono spesi in Italia per l’acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani ed il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia. Presso Bioversity operano attualmente 400 unità di personale, di cui 160 nella sede centrale di Maccarese.
La revisione dell’Accordo in parola punta pertanto ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un’importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.
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b) Accordo tra la Repubblica italiana e l’Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell’Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015.
Contesto dell’accordo
Con il presente Accordo le Parti definiscono i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l’espansione e funzionamento della Sede ESRIN sul territorio italiano. Le Parti definiscono inoltre le prerogative dei luoghi e del personale della Sede ESRIN, in particolare per quel che riguarda gli aspetti di riservatezza e dell’esenzione da oneri a vario titolo applicabili. L’Accordo si inquadra nell’ambito della Convenzione Costitutiva dell’ESA stipulata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;
Iter procedurale
il 14 gennaio 1993 è stato firmato l’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea relativo alla Sede dell’ESA a Frascati; successivamente sono stati stipulati i “contratti di superficie”, rispettivamente il 4 gennaio 1994 e 9 giugno 1999, che verranno a scadenza il 4 gennaio 2014, con i quali e’ stato concesso all’Agenzia Spaziale Europea il diritto di superficie sui terreni dove è stato edificato lo stabilimento dell’Agenzia in Italia (ESRIN); in data 20 febbraio 2008 è stato sottoscritto dall’Italia e dall’Agenzia un Memorandum d’Intesa per l’espansione delle attività dell’ESRIN, in attuazione di impegni derivanti dall’Accordo di sede del 14 gennaio 1993.
Finalità dell’accordo
L’accordo è diretto alla definizione dei termini della concessione dei terreni e delle strutture per la realizzazione della Sede ESRIN e delle relative prerogative riferite ai luoghi e al personale.
Esame delle disposizioni
L’Accordo si compone di 28 articoli.
Art. 1 Definizioni. Definisce gli atti, i termini e le espressioni richiamati nel testo dell’Accordo.
Art.2 Oggetto dell’Accordo. Definisce l’oggetto dell’accordo, volto a stabilire le condizioni per l’insediamento e funzionamento della Sede dell’Agenzia (ESRIN) sul territorio italiano.
Art.3 Sede dell’ESRIN. L’articolo richiama il diritto concesso dall’Italia all’Agenzia di edificare su un terreno per lo svolgimento della propria attività, l’ubicazione e l’estensione del terreno di cui all’allegato I dell’Accordo, stabilisce integrazioni, rinnovo, modifiche dei contratti di superficie della Sede ESRIN ed i termini economici ad essa relativi.
Art.4 Potenziale di Espansione. Definisce i termini dell’eventuale espansione della Sede dell’Agenzia e prevede accordi attuativi conformi alle disposizioni dell’Accordo per regolamentare il funzionamento di sedi supplementari in Italia.
Art.5 Diritti relativi all’uso del terreno. Definisce le condizioni d’uso del terreno ed i relativi diritti e obblighi delle Parti.
Art.6 Autorizzazioni. L’articolo prevede l’impegno dell’Italia a concedere gratuitamente le autorizzazioni per le attività dell’Agenzia.
Art.7 Servizi e supporto alla Sede. Definisce le condizioni e oneri dell’Italia per la fornitura di servizi necessari per il funzionamento della Sede illustrati nell’Allegato II, inclusi i termini favorevoli nei confronti dell’ESA per quel che riguarda la concessione di servizi ed il loro costo. Prevede inoltre l’assistenza da parte dell’Italia per l’ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell’Agenzia.
Art.8 Telecomunicazioni. Definisce le condizioni di installazione e d’uso di sistemi di telecomunicazione presso la Sede ESRIN, con particolare attenzione al diritto di riservatezza dell’Agenzia.
Art.9 Inviolabilità della Sede. Definisce i limiti di ingresso agli estranei nella Sede ESRIN, le autorizzazioni, l’accesso negli eventuali casi di emergenza che richiedano un tempestivo intervento di tutela.
Art.10 Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi. Definisce i diritti dell’agenzia per quel che riguarda la segretezza della propria corrispondenza e documentazione.
Art.11 Esenzione dalle imposte. Definisce i casi nei quali l’ESA è esentata da imposte e dazi, nell’esercizio dell’attività istituzionale esercitata nell’ambito della Sede ESRIN.
Art.12 Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell’Agenzia. Definisce le condizioni di esenzione da imposte e dazi per i beni e materiali destinati all’uso istituzionale, importati ed esportati dalla Sede ESRIN.
Art.13 Veicoli dell’Agenzia. Definisce l’esenzione da imposte e dazi relativi all’acquisto ed all’importazione di veicoli e carburanti, e le agevolazioni relative ai veicoli destinati ad uso istituzionale dall’Agenzia.
Art.14 Membri del personale. Definisce i privilegi e le immunità del personale dell’ESA in organico alla Sede ESRIN e dei familiari del citato personale nei confronti dello Stato Italiano per quel che riguarda permessi di lavoro/soggiorno, carta di identità personale, valuta, ed altre agevolazioni quali l’esenzione da imposte per l’affitto di immobili.
Art.15 Direttore Generale, capo dell’ESRIN e Personale dirigente. Definisce i privilegi e le immunità delle cariche apicali dell’Agenzia e dei loro familiari, assimilati ai corrispondenti profili presso le Missioni Diplomatiche in Italia.
Art.16 Previdenza sociale. Definisce le condizioni di esenzione del personale della Sede ESRIN dalla partecipazione al sistema di previdenza sociale italiano ferma restando la possibilità di poter versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di stipulare accordi complementari per i membri del personale al fine di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale Italiano.
Art.17 Imposta sul reddito. Definisce le condizioni dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle retribuzioni del personale della Sede ESRIN.
Art.18 Esperti. Definisce le condizioni della presenza presso la Sede ESRIN di esperti e Rappresentanti degli Stati Membri.
Art.19 Patente di guida. Definisce la validità in Italia della patente di guida della nazione di origine del personale della Sede ESRIN.
Art.20 Entrata, soggiorno e uscita. Definisce il rilascio di visti per la libera entrata ed uscita in e dal territorio italiano del personale della Sede ESRIN, dei Rappresentanti degli Stati Membri, esperti e tirocinanti, nonché di altre personalità invitate dall’Agenzia per scopi ufficiali.
Art.21 Comitato Consultivo Congiunto. Definisce la composizione, le funzioni e le modalità operative del Comitato che dovrà agevolare l’applicazione dell’Accordo.
Art.22 Utilizzo dei privilegi e immunità. Definisce i limiti delle prerogative concesse al personale della Sede ESRIN.
Art.23 Responsabilità. Definisce le responsabilità e obblighi dell’ESA e dei suoi Rappresentanti verso lo Stato Italiano nell’ambito delle sue funzioni.
Art.24 Entrata in vigore e durata. Stabilisce le modalità di entrata in vigore e la cessazione del precedente accordo del 1993.
Art.25 Emendamenti. Stabilisce la possibilità di emendare sia l’Accordo che gli Allegati I e II. L’Accordo entrerà in vigore dal momento della ratifica di entrambe le Parti e resterà in vigore fino alla dismissione della Sede da parte dell’ESA, salvo quanto previsto dal successivo art. 26. L’accordo potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti.
Art.26 Cessazione; Stabilisce le modalità di cessazione anticipata dell’Accordo al verificarsi di specifiche condizioni (scioglimento dell’Agenzia, recesso dell’Italia dalla Convenzione, per decisione comune delle Parti).
Art.27 Effetti della cessazione. Stabilisce quali disposizioni saranno applicate ai sensi della Convenzione.
Art.28 Consultazioni e soluzione delle controversie. Definisce le modalità di composizione delle controversie, che saranno sottoposte ad arbitrato in caso di mancato accordo tramite consultazioni tra le Parti.
Allegato I. Descrive i confini del terreno su cui è situata la Sede ESRIN nel Comune di Frascati, i confini per l’estensione della Sede ESRIN e vie d’accesso.
Allegato II Descrive le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 dell’Accordo.
Scambio di Note. Chiarisce la portata di alcuni termini contenuti nell’Accordo.
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c) Emendamento all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015.
La decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di costituire lo United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione 55/207 del 1 gennaio 2002 ha introdotto nel sistema onusiano un importante organismo deputato all’organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell’ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario e della gestione interna del sistema onusiano.
L’UNSSC, presente in Italia a Torino nell’area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con Università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi suindicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema onusiano.
La collocazione dell’UNSSC in Torino su decisione delle Nazioni Unite è stata determinata dall’esperienza maturata oramai da più di 30 anni dall’OIL e dall’offerta italiana di poter stabilire la sede dell’UNSSC sul territorio italiano in base ad un Accordo bilaterale.
L’Accordo del 2003 ha quindi costituito il concreto riscontro della volontà delle Nazioni Unite di considerare l’Italia uno degli Stati membri idonei a cooperare in settori importanti e sensibili.
Con l’Emendamento in esame l’Italia riconosce l’importanza e il prestigio dell’UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema-Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell’Istituto con un contributo annuo di € 500.000.
Tale contributo potrà eventualmente essere integrato mediante il versamento di contributi volontari addizionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
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d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
In ambito Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l’Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L’ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del peace-building e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. La Base Logistica delle Nazioni Unite, operativa a Brindisi dalla metà degli anni Novanta (inizialmente come deposito del materiale dismesso dalla missione UNPROFOR nella ex Yugoslavia), ha visto le proprie funzioni progressivamente ampliarsi negli anni, parallelamente all’accresciuto impegno delle NU nella stabilizzazione delle aree di crisi.
In tale contesto, anche al fine di migliorare l’efficacia, la capacità di dispiegamento, nonché di contenere i costi delle operazioni di pace, il Segretario Generale Xxx Xx-xxxx ha presentato nel 2010 una nuova strategia per il supporto logistico, c.d. “Global Field Support Strategy”. Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l’obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU, in
particolare la capacità per le operazioni di dispiegare le forze sul terreno rapidamente e di razionalizzare le risorse impiegate nella logistica. A tal fine, si iniziarono a uniformare i pacchetti logistici per le varie operazioni di pace (e a centralizzare le attività di procurement) e a concentrare nella Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali dispiegate (e da dispiegare) nel mondo. La Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un “Centro di Servizi Globale”, svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.
Tale progressiva evoluzione ha reso necessario, dopo 20 anni, un adattamento del Memorandum of Understanding del 1994.