ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Allegato 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE E PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
tra
CESTEC – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde – S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 0/X, 00000 Xxxxxx– cod.fisc/part.IVA 04323400152 , in persona del Presidente del Consiglio di Gestione Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (di seguito CESTEC, anche come meglio definita nelle Premesse che seguono)
e
Nominativo con sede legale in Via ……
singolarmente indicate come “Parte” e congiuntamente come “Parti”
Premesso che:
a) CESTEC è una società che, quale ente del sistema regionale lombardo, svolge la propria attività in conformità agli indirizzi di programmazione e controllo definiti dalla Regione Lombardia ed ha lo scopo di promuovere e di incentivare la competitività del sistema delle imprese lombarde (in particolare delle piccole e medie imprese e dell’artigianato), di supportare l’attuazione delle politiche regionali nelle materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, in conformità ai principi contenuti nello Statuto di Regione Lombardia;
b) CESTEC opera negli ambiti dell’innovazione e dello sviluppo, dell’internazionalizzazione dell’energia e sostenibilità ambientale favorendo in particolare la diffusione delle migliori tecnologie disponibili, l’adozione dei più innovativi sistemi di gestione, la tutela della Proprietà Intellettuale ed Industriale, la semplificazione e la riduzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, la promozione e l’attuazione di attività d’informazione, divulgazione, orientamento, accompagnamento e qualificazione presso gli operatori pubblici e privati, finalizzate a diffondere lo sviluppo di settori innovativi, di servizi di supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico, di strumenti a supporto dell’interazione tra imprese, centri di ricerca e istituzioni pubbliche.
c) CESTEC è il coordinatore del progetto SIMPLER, che garantisce l’accesso ai servizi della rete Enterprise Europe Network a imprese e centri di ricerca lombardi. La rete Enterprise Europe Network è stata creata nel 2008 dalla Commissione europea per fornire alle imprese servizi di informazione e supporto per l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione. I servizi di SIMPLER sono cofinanziati dalla Commissione europea e da Regione Lombardia.
CESTEC, nell’ambito del progetto SIMPLER, offre servizi gratuiti di informazione, formazione e orientamento sulla tutela e sulla valorizzazione della Proprietà Intellettuale e Industriale;
d) Nominativo è un soggetto esperto e qualificato, a livello mondiale, nei processi della promozione, dell’innovazione e della valorizzazione economica dei risultati della medesima attraverso gli strumenti della Proprietà Intellettuale ed Industriale; ed, in particolare, dei brevetti. Nominativo ha comprovata conoscenza ed esperienza nelle aree geografiche strategiche per la valorizzazione dei diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale; ossia in quella europea, americana ed asiatica essendo ivi presente con sedi operative e funzionali nelle medesime;
e) La promozione dei risultati della ricerca e dell’innovazione e la valorizzazione economica della medesima, attraverso lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale che ne derivano, costituiscono una risorsa chiave per la competitività delle aziende lombarde, soprattutto delle PMI, nel mercato globale; in particolare nell’ottica del ritorno economico, sviluppato a livello mondiale, degli investimenti fatti dalle PMI per la generazione di nuove tecnologie;
f) a livello locale risulta scarsamente diffusa presso le imprese - soprattutto quelle di piccola e media dimensione - la cultura della valorizzazione economica dell'innovazione nei mercati globali, originata attraverso lo sfruttamento dei diritti derivanti dalla Proprietà Intellettuale ed Industriale. Si rende pertanto necessario avviare un insieme organico di azioni finalizzate all’informazione sui processi sopracitati, che consenta in tal modo alle imprese di acquisire un’adeguata conoscenza in merito alle possibilità di ritorno economico che possono scaturire dalla valorizzazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione a livello mondiale attraverso lo strumento brevettuale;
g) Nominativo condivide l’utilità di un intervento congiunto nel campo della Proprietà Intellettuale ed Industriale con CESTEC al fine di supportare e favorire la crescita e la competitività sul mercato interno ed internazionale, soprattutto delle piccole e medie imprese lombarde;
h) XXXXXX conferma di condividere la visione delineata al punto che precede e intende quindi, con la firma della presente Convenzione, realizzare quanto sopra descritto;
i) Il rapporto di collaborazione previsto dalla presente Convenzione non è da intendersi come esclusivo; XXXXXX potrà infatti avvalersi, nella erogazione dei propri servizi relativi alla tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e Industriale, della collaborazione di altri soggetti con i quali sottoscrivere analoghe convenzioni;
j) Nominativo si impegna a fornire gratuitamente i servizi previsti dalla presente Convenzione.
Tutto ciò premesso
le Parti firmatarie la presente Convenzione convengono quanto segue:
Articolo 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
Articolo 2 – OBIETTIVI E STRUMENTI
Le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione si impegnano a realizzare, con un approccio integrato, azioni finalizzate a sensibilizzare le imprese della Lombardia sugli strumenti ed i processi utili alla valorizzazione economica dell'innovazione nei mercati globali, tramite lo sfruttamento dei diritti derivanti dalla Proprietà Intellettuale ed Industriale, attraverso:
- la messa a disposizione di servizi informativi di base e di orientamento gratuiti;
- la divulgazione e la promozione dei servizi di prima informazione ed orientamento in materia di Proprietà Industriale individuati in Convenzione;
- la realizzazione di convegni e seminari per la promozione e diffusione della cultura brevettuale;
senza escludere il possibile ricorso da parte delle imprese stesse agli eventuali contributi erogati dalla Regione Lombardia, sulla base di disciplinari che verranno dalla stessa all’uopo emanati.
Tali azioni sono da intendere come propedeutiche nell’ambito delle attività del progetto SIMPLER finalizzate a favorire la valorizzazione del know-how, delle innovazioni e delle tecnologie a livello internazionale.
Articolo 3 – Impegni di CESTEC
Al fine della realizzazione degli scopi di cui alla presente Convenzione, CESTEC nell’ambito delle iniziative di promozione e di diffusione della cultura brevettuale previste dal progetto SIMPLER, si impegna a:
- mettere a disposizione di Nominativo, i propri locali e le attrezzature per le attività di informazione, formazione ed orientamento, organizzando, previo accordo con gli esperti di Nominativo , gli appuntamenti con le imprese interessate;
- nell’ambito delle attività di informazione, formazione e orientamento gratuito curate dagli esperti del Nominativo, mettere a disposizione il proprio sito Internet per la gestione di FAQ in materia di Proprietà Intellettuale ed Industriale;
- coinvolgere, ove ritenuto opportuno, quegli attori territoriali (quali Associazioni di Categoria od Enti) al fine di cooperare per la messa a punto di iniziative dirette alla
diffusione della cultura brevettuale e alla sensibilizzazione delle imprese verso l’utilizzo degli strumenti di tutela e di valorizzazione della Proprietà Industriale ed Intellettuale.
Articolo 4 – Impegni di Nominativo
1) Nominativo si impegna a fornire, a titolo gratuito, a favore delle imprese interessate, un servizio propedeutico d’informazione e di orientamento in materia di valorizzazione dell'innovazione nei mercati globali, tramite lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale che ne derivano; esteso ad informazioni sui seguenti processi:
- analisi tecnica ed individuazione dell'innovazione da proteggere ai fini dello sfruttamento economico;
- strategia di protezione dell'innovazione attraverso gli strumenti della Proprieta Intellettuale ed Industriale, in particolar modo attraverso i brevetti, orientata alla valorizzazione economica;
- analisi e valorizzazione dei risultati dell’innovazione in tutti gli ambiti tecnologici;
- strategie di promozione dell’innovazione a livello globale; per esempio, attraverso processi di standardizzazione;
- valorizzazione economica dei diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale, da attuarsi, per esempio, attraverso il licensing o il trasferimento a terze parti di tali diritti.
Tale servizio verrà sviluppato nel corso di appuntamenti le cui modalità di svolgimento saranno definite tra le Parti. Per l’esercizio di tale servizio gli esperti di Nominativo dovranno attenersi ai principi di imparzialità e indipendenza, operando in modo qualificato e professionale, in maniera da tenere le informazioni ricevute del tutto confidenziali. L’esperto di riferimento indicato da Nominativo dovrà prestare il servizio sopra descritto presso gli uffici di CESTEC od anche presso i propri uffici, secondo gli accordi che saranno presi di volta in volta tra le Parti.
Nominativo potrà, in casi specifici, usufruire delle conoscenze e dell’ausilio di propri consulenti, che opereranno con le stesse modalità con cui opera Nominativo stesso.
2) Nominativo si impegna a collaborare, sulla scorta di specifiche richieste di XXXXXX, alla realizzazione di momenti informativi, finalizzati alla soluzione di problemi concreti delle imprese, nonché a collaborare nell’organizzazione di momenti formativi rivolti alle medesime.
3) Nominativo si impegna a partecipare con i propri esperti, in qualità di relatori, a convegni e a seminari per la promozione e la diffusione della cultura brevettuale organizzati da CESTEC.
Articolo 5 – GRUPPO TECNICO DI LAVORO
Subito dopo la sottoscrizione della presente Convenzione sarà costituito a cura delle Parti un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante di ciascuna di esse, al fine di attuare la programmazione operativa e la conseguente verifica delle azioni correlate, come descritte nella presente Convenzione.
Le attività di coordinamento del gruppo tecnico di lavoro saranno gestite direttamente da CESTEC, che si occuperà dell’organizzazione degli incontri tra imprese utenti ed esperti, nonché dell’organizzazione di eventuali seminari e convegni.
Articolo 6 – ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio avverrà, previo appuntamento da richiedere a CESTEC, presso gli uffici e/o agli indirizzi che saranno dalla stessa indicati e su accordo con le altre Parti, anche in relazione alla data, oltre al luogo di svolgimento dello stesso.
L’appuntamento potrà essere richiesto una sola volta per lo stesso quesito. Nel caso in cui un’impresa dovesse chiedere un secondo appuntamento, anche su un quesito diverso, Nominativo ha la facoltà di negare la consulenza gratuita.
L’utente interessato dovrà presentare domanda di accesso al servizio fornendo ogni utile indicazione in ordine alle informazioni delle quali necessita. La domanda potrà essere inoltrata tramite programma web o, in alternativa, sarà possibile richiedere un appuntamento compilando un apposito modulo da consegnare a mano, o via fax, o trasmettere tramite email. Prima di accedere al servizio l’utente interessato dovrà comunque sottoscrivere su modulo cartaceo la domanda, nonché l’informativa sulla privacy. Il servizio è a titolo gratuito.
Il colloquio, della durata massima di 60 minuti, è da intendersi a scopo informativo individuale e non costituirà parere professionale esaustivo.
Gli esperti di Nominativo nonché le Parti stesse, non saranno responsabili per l'utilizzo che l'utente vorrà fare del contenuto del colloquio, né per l'eventuale comportamento
ingenerato con la prospettazione della soluzione dei casi sottoposti. A tal fine sarà sottoposto all’utente un documento all’uopo predisposto e contenente un’adeguata informativa, con la sottoscrizione di esonero di qualunque responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.
Il criterio con cui CESTEC assegnerà alle imprese beneficiarie i servizi gratuiti previsti dalla presente convenzione sarà improntato al principio di trasparenza, rotazione e competenza.
Articolo 7 – DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013.
Alla scadenza, le Parti, effettuata una valutazione comune dei risultati, decideranno l’eventuale rinnovo della Convenzione, che dovrà in ogni caso essere effettuata in forma scritta.
Eventuali integrazioni e/o modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in accordo tra le Parti, con atto redatto e sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali.
Articolo 8 – RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti, inerenti gli utenti dei servizi, di cui possono venire a conoscenza durante l’esecuzione della presente Convenzione. Si impegnano inoltre a rispettare tutte le norme concernenti l’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutta la documentazione eventualmente consegnata dagli utenti sarà trattata limitatamente a quanto necessario per l’organizzazione dell’incontro con gli esperti e sarà restituita all’utente stesso alla fine dell’incontro. Gli esperti opereranno osservando il segreto professionale (art. 206 C.P.I.) e non potranno utilizzare e divulgare per altri fini le informazioni ed i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 9 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti dalle Parti ai fini della presente Convenzione è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003; in particolare:
A) Informativa sul trattamento dei dati personali delle Parti: le Parti dichiarano di essere a conoscenza che i propri dati personali sono necessariamente oggetto di trattamento da parte delle rispettive strutture e del personale a ciò incaricato, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per l’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all’altra, ai recapiti indicati nella presente Convenzione, per richiedere eventualmente di accedere o rettificare i dati che la riguardano (art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).
B) Obblighi relativi al trattamento dei dati personali di Terzi: le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi Titolari dei distinti trattamenti dei dati personali di terzi connessi alle diverse attività oggetto della presente Convenzione e si impegnano, per le attività di propria specifica competenza, a conformarsi pienamente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni) e a mantenersi reciprocamente indenni e manlevate per
ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi e/o procedimenti e sanzioni da parte di autorità di garanzia, eventualmente derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alla citata normativa.
Articolo 10 – REGISTRAZIONE IN CASO D’USO
Il presente atto è soggetto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 131/1986, all'imposta di registro solo in caso d’uso. L’imposta sarà a completo carico della Parte che ne effettuerà la registrazione.
Articolo 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti si impegnano a risolvere e superare eventuali controversie concernenti la presente Convenzione, o connesse alla stessa, o problemi operativi che dovessero insorgere nel corso delle attività in via amichevole e con spirito di collaborazione, al fine di conseguire i migliori risultati possibili. Qualora non siano in grado di raggiungere l’accordo, le stesse si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Le parti eleggono Milano quale Foro competente..
Articolo 12 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se trasmessa per lettera raccomandata A/R, o telegramma eventualmente anticipata via telefax, via PEC o via email sempreché sia indirizzata come segue:
- se a CESTEC S.p.A.: via …… Milano MI alla c.a. …….
via telefax al n.: …….
via pec: ……..
- se a …...Nominativo:Via ….
via telefax al n…. via e.mail: …..
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte vorrà comunicare all’altra successivamente alla data di firma del presente accordo.
La presente Convenzione viene stipulata in quadruplo originale e debitamente firmata dai rispettivi rappresentanti legali delle Parti, come riportati in capo ad essa.
Milano, DATA
CESTEC – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività
delle piccole e medie imprese lombarde – S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Gestione
Nominativo in persona di