sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA AMBULATORIALE E ODONTOSTOMATOLOGICA - NUMERO GARA: LOTTO CIG N.
TRA
AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, anche “committente”) C.F. e P.I.
02483810392, in persona di , C.F. , che agisce in nome
e per conto dell’Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. … E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
X.X.
, xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
X.X.
, xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO che
C.F.
• con determinazione n. ……. del ……… della Azienda Usl della Romagna è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di Strumentario chirurgico per area ambulatoriale e odontostomatologica per le per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna, l’Irst di Meldola (FC) e per le Aziende afferenti all’Area Vasta Xxxxxx Xxxx (Ausl Modena, Ausl Reggio Xxxxxx) - valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni € 1.798.589,60 IVA esclusa”, - bando G.U.U.E. 2020/S
del **/02/2020;
• la procedura prevede, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, la stipula di accordi quadro (AQ), da parte di ogni Amministrazione Sanitaria, per ogni lotto, con tutti gli
O.E. risultati idonei e presenti nella graduatoria di aggiudicazione; senza la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità, assegnando una quota massima pari al 100% dell’importo posto a base d’asta per singolo lotto al primo aggiudicatario e una quota massima eventuale pari al 20% dell’importo posto a base d’asta per singolo lotto fra tutti gli altri aggiudicatari presenti in graduatoria;
• in esito all’espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. del **/**/2020 il Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali della Azienda Usl della Romagna ha disposto l’aggiudicazione della gara e l’affidamento della fornitura;
• per entrambi i lotti oggetto del presente contratto, ciascuna Amministrazione Sanitaria procederà alla stipula dei contratti applicativi secondo quanto definito all’articolo 5 del disciplinare di gara, entro il limite del tetto massimo di spesa di ciascun lotto;
• l’obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente accordo quadro è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
• il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, dal verbale della commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
• nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, fermo restando che l’efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle autorità competenti per quanto riguarda il requisito di cui all’art.80 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
• il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Quanto in premessa, unitamente agli allegati e a tutti i documenti richiamati nella presente scrittura, agli atti dell’U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna, costituisce, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte essenziale ed integrante del presente contratto.
Articolo 2 – Xxxxxxx e finalità dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di Strumentario chirurgico per area ambulatoriale e odontostomatologica per le per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna, l’Irst di Meldola (FC) e per le Aziende afferenti all’Area Vasta Xxxxxx Xxxx (Ausl Modena, Ausl Reggio Xxxxxx), suddiviso in due lotti, secondo quanto specificato nel prospetto di aggiudicazione, nelle offerte e nelle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione Giudicatrice.
Con il presente accordo la stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s’impegna fin d’ora ad eseguirle. L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l’azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
La fornitura oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento “INFORMATIVA” - redatto ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.
Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.
Articolo 5 – Durata e opzioni
Il presente accordo quadro ha una durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, così come previsto all’art. 4 del Disciplinare di gara, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia.
La durata del presente contratto può essere modificata, alle medesime condizioni, per il tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto dei termini e adempimenti di legge, non oltre il limite massimo del valore complessivo dell’appalto. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l’interesse pubblico essenziale della stessa, il fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il fornitore espressamente accetta che l’esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell’Azienda USL costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.
I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ. L’appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell’AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.
La Committente si riserva il diritto di esercitare l’opzione di incremento della fornitura o di acquisto da listino di prodotti analoghi, così come disciplinata al successivo articolo 11, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 20% in più dell’importo complessivo indicato a base d’asta per ciascun lotto, così come definito all’articolo 4 del Disciplinare di gara, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.
Articolo 6 –Quantità e valore economico dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 lett. iii D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità fino all'importo massimo posto a base d’asta per singolo lotto, così come definito all’articolo 5 del Disciplinare di gara. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (36 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a € 1.798.589,60 iva esclusa. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo pieno dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.
Articolo 7 – Contratti applicativi
L’affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi con i singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo “strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA. Nell’ambito del presente AQ si procederà alla stipula di contratti applicativi con gli Operatori Economici idonei presenti in graduatoria, nelle percentuali massime previste all’articolo 5 del Disciplinare di gara. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi – con gli O.E.selezionati - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell’importo dell’accordo quadro.
Articolo 8 – Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità
Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.
In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda sanitaria.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto per accettazione l’INFORMATIVA che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non
preventivamente considerate, sia dall’AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
Il Fornitore risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili allo stesso o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.
Articolo 9 – Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico
Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità di seguito indicate.
La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Salvo diverso ed espresso accordo, l’esecuzione della consegna non può essere ripartita. L’operatore economico è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle richieste. La consegna della merce deve avvenire entro e non oltre 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine. In caso di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine.
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, di cui una copia è consegnata all’Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:
- numero di ordine emesso dall’Azienda USL;
- luogo di consegna;
- elenco del materiale consegnato;
- quantità consegnata distinta per lotto e scadenza.
La firma sul DDT, all’atto di ricevimento della merce, indica la mera corrispondenza dei colli inviati dal fornitore; pertanto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di accertare quantità e qualità della merce in un momento successivo alla consegna.
Il fornitore si impegna a comunicare a questa stazione appaltante eventuali innovazioni tecnologiche inserite nel catalogo degli anni successivi durante il periodo di vigenza del contratto, compreso l’eventuale periodo di estensione del medesimo e a proporre a questa Stazione Appaltante di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche senza variazione del prezzo di gara.
Nel rispetto delle condizioni di seguito specificate sono oggetto del presente appalto, e quindi della connessa acquisizione:
• gli aggiornamenti tecnologici dei dispositivi elencati nel Capitolato tecnico, messi in commercio dagli operatori economici durante la validità del contratto. Detti aggiornamenti sono intesi come revisioni strumentali, miglioramenti qualitativi e/o
nuove release (anche di software) che rappresentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità rispetto ai sistemi/prodotti/dispositivi offerti, anche in presenza di una denominazione commerciale diversa;
• gli ampliamenti della gamma dei dispositivi elencati nel Capitolato Tecnico, messi in commercio dagli OE durante la validità del contratto derivante dalla presente procedura di gara. Detti ampliamenti sono intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall’O.E. al momento della formulazione dell’offerta, e tuttavia complementari in analogia e per gli effetti di cui all’art. 63 c. 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
Qualora durante la validità del contratto l’O.E. immetta in commercio aggiornamenti tecnologici dei dispositivi offerti, questi deve darne pronta comunicazione al Responsabile del Procedimento ed alla segreteria dell'U.O. Acquisti Aziendali dell’Ausl della Romagna. Il RUP provvederà alle dovute verifiche avvalendosi di personale tecnico competente e, una volta ottenuta una risposta positiva in relazione all'aggiornamento, provvederà a darne comunicazione al fornitore. I prodotti aggiornati devono essere forniti alle stesse condizioni economiche e di fornitura del contratto stipulato.
Qualora durante la validità del contratto l’O.E. immetta in commercio nuovi prodotti che costituiscano ampliamento della gamma (intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall’O.E. al momento della formulazione dell’offerta), questi deve comunicare prontamente al RUP e alla segreteria dell’U.O. Acquisti Aziendali dell’Ausl della Romagna i codici dei nuovi prodotti disponibili ed i relativi prezzi. Qualora espressamente richiesto e previo insindacabile giudizio del committente, il fornitore potrà fornire prodotti che costituiscono ampliamento della gamma alle medesime condizioni economiche e di fornitura del contratto stipulato.
Eventuali sostituzioni o variazioni dei prodotti rispetto a quelli aggiudicati devono essere sempre preventivamente comunicati e saranno consegnati solo previa autorizzazione dell’A.U.S.L..
Articolo 10 – Corrispettivo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura in oggetto per il periodo di vigenza contrattuale di 36 mesi e al netto delle opzioni è pari a Euro 1.444.098,00 (IVA esclusa), alle condizioni e ai prezzi riportati nell’offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall’operatore economico aggiudicatario, agli atti dell’U.O. Acquisti Aziendali.
l prezzi unitari indicati nell’offerta economica - sulla cui base è conseguita l’aggiudicazione
– restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni, da parte della Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall’Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l’applicazione di quanto stabilito nel Codice dei Contratti Pubblici.
I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico,ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant’altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.
Articolo 11 – Acquisti su listino
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la medesima percentuale di sconto unica indicata nell’offerta economica.
Articolo 12 – Forma del documento di trasporto - Fatturazione – Pagamenti
Ordini e documenti di trasporto In applicazione:
• della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
• del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;
gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d’appalto.
Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un’apposita funzionalità per ottenere un “identificativo PEPPOL”. Tale identificativo consentirà, nell’immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell’Xxxxxx-Romagna.
Le modalità operative per ottenere l’ID PEPPOL sono descritte nel manuale “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx.
Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell’apposita sezione del sito:
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx- informazioni-generali
Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Xxxxxxx.Xxxxxx@Xxxxxxx.Xxxxxx-Xxxxxxx.xx.
Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l’ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l’invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.
(si veda xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXXXXXXX- I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smista mento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/)
Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL. Fatturazione
Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) per l’Azienda Usl della Romagna devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.
Le fatture devono indicare i seguenti elementi:
- numero dell’ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall’ID PEPPOL);
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG.
Le fatture devono essere trasmesse all’AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Il codice univoco ufficio per il ricevimento delle fatture è il seguente: 0L06J9.
Al fine di potere procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse – per l’Azienda Usl della Romagna - siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo split payment IVA, pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 decreto MEF del 23/01/2015”.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM per l’Ausl della Romagna contattare l’U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0000 000000).
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
Pagamenti
I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:
⮚ dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;
⮚ dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.
Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. Dalla data di ricevimento della stessa.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si informa che l’Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Xxxxx
190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.
Articolo 13 - Cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest’Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.
Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo al fornitore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 “Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56” si riporta il codice CIG di riferimento:
CIG PADRE
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il CIG DERIVATO (o CIG figlio) acquisito all’atto della stipula di ogni contratto applicativo.
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15 – Cauzione definitiva
Il fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti impegni assunti, dell’esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n………. emessa in data ……… da
…….. di importo complessivo pari ad Euro ………. (…….).
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nell’ articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Sanitaria.
La suddetta garanzia cessa, quindi è svincolata previa deduzione di eventuali crediti o penali dell’Azienda Sanitaria, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.
Articolo 16 – Trasparenza e Amministrazione aperta
Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di presentazione dell’offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:
1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura.
Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.
Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore.
Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679.
Articolo 19 – Inadempienze e penalità
L’Ausl della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del accordo quadro, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali si seguito indicate.
Mancata consegna in caso d’indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo d’indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell’indisponibilità.
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dal Committente. La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l’Azienda a procedere all’acquisto in danno.
Ritardata consegna, anche per causa non imputabile al fornitore, rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 9 - Modalità di consegna, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell’art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell’ordine.
Non conformità I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, possono esser respinti immediatamente dall’Azienda USL della Romagna. Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come “mancata consegna”. Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l’utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall) il Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
Decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, il Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
Salvo quanto sopra disposto, il Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione senza alcun riscontro da parte del Fornitore equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.
Acquisto in danno In caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc., senza l’adozione di alcuna formalità, il Committente potrà ricorrere all’acquisto del bene presso il fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno); il Committente inoltre potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell’ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini.
Il fornitore potrà essere altresì soggetto all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:
• in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell’importo della fornitura ancora da eseguire;
• nel caso in cui l’Azienda debba contestare alla ditta l’inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penale fino al 5% dell’importo complessivamente aggiudicato.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato iva esclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC.
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. n. 633/72.
Il fornitore prende atto e riconosce alla Committente che l’applicazione della penale non preclude alla stessa la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori subiti. Il fornitore espressamente riconosce alla Committente la facoltà, per quanto sopra, di avvalersi del deposito cauzionale definitivo, congiuntamente o in alternativa al conguaglio con eventuali fatture ancora da pagare.
Articolo 20 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la medesima ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto, di ritenere
definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda Sanitaria può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’ articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’AUSL della Romagna;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza e trattamento dei dati”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza e Amministrazione aperta”.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 21 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Azienda Sanitaria, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli contratti applicativi e/o dall’accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
L’Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
L’Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo contratto applicativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ll’AUSL della Romagna;
Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l’Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall’Accordo quadro e dai contratti applicativi.
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 Subappalto
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 24 Direttore dell’esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’Azienda designa ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig (tel. mail ) quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.
Il Fornitore individua il Sig responsabile della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell’AUSL della Romagna. I dati di contatto del responsabile della fornitura sono i seguenti: tel e-mail .
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione Contraente per legge.
Articolo 26 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.
Articolo 27 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale PER IL FORNITORE
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER IL FORNITORE
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER IL FORNITORE
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore
Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.