ACCORDO DI COLLABORAZIONE
M_INF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.I.0003454.01-06-2017
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
TRA
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale Sicurezza Stradale (nel seguito Direzione), CF 97532760580, con sede in Roma, in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, in persona del Direttore della Divisione 1, xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, giusta delega come da Determina del /2017, prot. n.192 del 30/05/2017
E
L’Università di Roma La Sapienza - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica - (di seguito CTL), con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx 00, C.F. 80209930587, P.I. 02133771002, rappresentato dal Prof. Xxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore del Centro (pro tempore) congiuntamente indicate come “parti”
PREMESSO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione ha tra i propri compiti istituzionali l’adozione ed attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi nonché la prevenzione degli incidenti stradali;
- il Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) del 2000 contiene misure e disposizioni per attuare, tra l’altro, le strategie e gli obiettivi comunitari in materia di sicurezza stradale;
- che il documento “PNSS con orizzonte 2020”, di aggiornamento del PNSS, con l’obiettivo generale di riduzione al 2020 del 50% del numero dei morti rispetto al 2010, era stato predisposto e sottoposto a consultazione pubblica nel 2014;
- che è prevista una revisione degli obiettivi e delle linee strategiche del “PNSS con orizzonte 2020” nel 2017;
- CTL ha tra i propri compiti istituzionali la ricerca, la formazione, l’analisi e lo studio dei dati inerenti i sistemi di trasporto, la mobilità e la sicurezza stradale, la definizione di politiche e misure per la redazione di programmi e piani trasportistici nonché lo sviluppo di metodologie di valutazione dei livelli di sicurezza, l’individuazione e attuazione di misure volte a migliore la sicurezza su strada dei cittadini, e che ha maturato una significativa esperienza anche in ambito europeo e internazionale conseguendo tutte le competenze per l’elaborazione di quanto necessario alla Direzione per il raggiungimento del proprio obiettivo;
- CTL è centro primario di ricerca scientifica universitaria nazionale e ha, tra l’altro, come propria missione istituzionale quella di elaborare e diffondere le conoscenze tecnico scientifiche in materia
di infrastrutture, trasporti e di ambiente, anche promuovendo forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;
- CTL, inoltre, è dotato di strutture organizzative, mezzi, professionalità e risorse per effettuare studi, ricerche e attivare forme di collaborazione tecnico scientifica acquisita anche tramite la partecipazione a numerosi progetti e studi europei ed internazionali (es.: SafetyNet, ROSEBUD, DaCoTa, SUNflower, SAFERBRAIN1). Ciò può costituire elemento di qualificazione delle azioni della Direzione nel campo della sicurezza stradale per l’elaborazione di strategie attuative e “problem solving” con particolare riferimento all’adozione di misure attuative volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello europeo e nazionale;
- CTL è stato tra i centri di eccellenza assegnatario dei finanziamenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con decreto del 17 ottobre 2003 prot. n.193/2003, in quanto unico Centro di ricerca, dotato di specifica e particolare capacità professionale e tecnica nel settore del trasporto e della logistica;
-che la necessità di una continua attività di monitoraggio e valutazione degli interventi per tutta la durata del PNSS è stata richiamata nelle delibere CIPE di approvazione dei programmi annuali di attuazione del PNSS;
- così come specificato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 avente per oggetto la cooperazione tra amministrazioni pubbliche, nel caso di specie è possibile ricorrere allo strumento dell’accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:
ol’accordo in argomento regola e consente l’effettiva realizzazione degli interessi congiunti sopra descritti e comuni alle due parti contraenti, che li perseguono come propri compiti istituzionali;
ol’accordo si basa su una reale ripartizione delle responsabilità pubbliche e dei compiti che sono assegnati ad entrambe le parti;
ol’accordo prevede solo il ristoro dei costi sostenuti, escludendosi la realizzazione di un profitto;
1 SafetyNet è il progetto comunitario che ha costituito l’ “Osservatorio Europeo della Sicurezza Stradale” (ERSO) – 21 Enti di ricerca di diversi Paesi Europei.
DaCoTa ha proseguito il lavoro svolto in precedenti progetti Europei come SafetyNet al fine di supportare i decisori politici, i produttori di automobili, i progettisti ed i tecnici nei processi di progettazione e di decisione sulla sicurezza stradale – 17 partner Europei, centri di ricerca sulla sicurezza stradale (VSRC e SWOV) e produttori di automobili come Wolkswagen e Renault.
ROSEBUD (Road Safety and Environmental Benefit-Cost and Cost-Effectiveness Analysis for Use in Decision Making) per sviluppare metodologie volte alla valutazione delle politiche e delle misure per il miglioramento della sicurezza stradale, adottate ai diversi livelli: europeo, nazionale, regionale e locale – 14 Enti di ricerca di diversi Paesi, autorità amministrative e politiche, decisori.
SUNflower studio comparativo per valutare contesto, strategie e sviluppo della sicurezza stradale di tre paesi: Svezia, Regno Unito e Olanda – partecipanti sono lo SWOV olandese, il TRL inglese e il VTI svedese.
SAFERBRAIN condotto da un consorzio di partner europei, brasiliani e indiani, con l’obiettivo di sviluppare, partendo dai risultati della ricerca europea, metodologie e misure innovative per il miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) in Brasile e India.
- nel caso di specie la stipula dell’accordo tra la Direzione e il CTL rappresenta un’espressione di discrezionalità amministrativa volta alla tutela di pubblici interessi, nel rispetto della normativa comunitaria;
- le parti intendono procedere ad una reciproca collaborazione finalizzata al raggiungimento di interessi congiunti ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione attraverso lo svolgimento in comune di uno studio sullo stato della sicurezza stradale finalizzato all’aggiornamento delle strategie e delle misure previste nel documento “PNSS orizzonte 2020” per convergere verso l’obiettivo generale di riduzione del 50% al 2020;
- che con determina dirigenziale n°192 del 30/05/2017 l’Amministrazione ha espresso la volontà di procedere a stipulare un accordo con il CTL, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO CHE
- la Direzione ha interesse ad effettuare una verifica del grado di raggiungimento dell’obiettivo generale e di quelli specifici per le categorie a rischio individuate nel documento “PNSS orizzonte 2020” per la riduzione del numero dei morti sulle strade finalizzata all’aggiornamento delle strategie e delle misure previste nel stesso documento;
- che il CTL in questo ambito può provvedere all’aggiornamento dei dati per la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi, utilizzando i risultati della ricerca condotta nel settore, disponendo anche di strumenti software specifici per il supporto alle decisioni, i cui risultati potranno essere utilizzati dalla Direzione per individuare le strategie e le azioni più idonee per convergere verso l’obiettivo del dimezzamento del numero dei morti nel 2020;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
(Norme regolatrici)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
La presente convenzione è regolata dal disposto dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. nonché dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti per l’intera materia disciplinata dal presente atto.
ART. 2
(Oggetto)
Con il presente accordo, le parti si impegnano ad una collaborazione per la realizzazione in comune delle attività necessarie all’aggiornamento delle strategie e delle misure previste nel documento “PNSS orizzonte 2020”. Le parti convengono che la collaborazione di cui al precedente comma debba essere svolta a condizione di reciprocità, riconoscendo che la parte di analisi, la metodologia applicata e gli strumenti utilizzati è da considerarsi a cura del CTL, mentre l’individuazione delle strategie e delle misure è a cura della Direzione.
ART. 3
(Impegni delle Parti)
Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, le parti si impegnano:
1. quanto alla Direzione a:
a) fornire i dati in proprio possesso necessari alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del PNSS;
b) contribuire alla ricognizione delle azioni condotte o in corso nel settore;
c) individuare le strategie per l’aggiornamento del PNSS con orizzonte 2020;
2. quanto al CTL a:
a) utilizzare strumenti software specifici per le elaborazioni dei dati e per il supporto alle decisioni;
b) contribuire alla ricognizione delle azioni condotte o in corso nel settore;
c) assicurare ogni collaborazione con la Direzione nell’analisi dei dati e delle azioni condotte e nella predisposizione del documento di aggiornamento del PNSS con orizzonte 2020.
ART 4
(Oneri del progetto e modalità di rimborso)
La Direzione partecipa agli oneri del progetto sia con proprie risorse umane e strumentali dedicate all’attività oggetto dell’accordo, sia riconoscendo al CTL un contributo massimo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), a titolo di ristoro dell’uso delle proprie risorse strumentali e delle relative risorse umane necessarie alla realizzazione del presente accordo. Detto contributo, calcolato in termini di mesi-uomo e commisurato al costo unitario dell’assegno di ricerca per l’università di Roma – La Sapienza pari al valore medio di euro 2.914,35/mese, verrà erogato in due soluzioni: la prima a seguito della presentazione del documento di aggiornamento del PNSS 2020 al Ministro e la seconda a seguito degli approfondimenti istruttori sullo stesso documento per l’approvazione da parte del CIPE.
Il CTL partecipa agli oneri del progetto mettendo a disposizione, nell’ambito delle attività progettuali, proprie risorse umane, strumentali ed il proprio know-how, acquisito attraverso lo studio e la ricerca effettuata anche in campo europeo e internazionale per attività similari.
ART. 5
(Direzione e controllo)
I Responsabili dell’accordo di collaborazione in argomento sono:
- per la Direzione Generale: l’xxx. Xxxxxxx XXXXXXXX
- per il CTL : il Direttore Prof. Luca PERSIA
che cureranno i rapporti tra le parti e coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza. I Responsabili constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte di CTL secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 4.
ART. 6
(Proprietà)
Il documento di aggiornamento del PNSS con orizzonte 2020, in forza del presente accordo, è da intendersi di proprietà della Direzione, così come i dati forniti e la parte dell’attività ad essa direttamente riconducibile.
ART. 7
(Riservatezza e utilizzo dei dati)
Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti anche per eventuali fini non direttamente connessi alla promozione delle attività e dei risultati conseguiti sulla base del presente accordo.
L’utilizzazione dei loghi, o l’utilizzazione di tutto o in parte dei risultati conseguiti dalla Direzione che sia di carattere straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Direzione.
I dati utilizzati per l’attività di studio non possono essere comunque comunicati a terzi se non previo accordo delle parti.
Le amministrazioni si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di pubblicazione, che quanto realizzato consegue alla collaborazione del presente Accordo.
ART. 8
(Durata)
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di quattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Nelle more della registrazione da parte degli Uffici di controllo contabile del Ministero del relativo provvedimento d’impegno, il CTL provvederà alla redazione e presentazione, per la relativa approvazione da parte del Ministero, del cronoprogramma necessario per la corretta gestione delle attività di tutte le strutture coinvolte, e dei documenti che verranno elaborati per la consegna al Ministro e della loro successiva approvazione da parte del CIPE.
L’accordo stesso sarà infatti valido sino all’approvazione finale del CIPE del documento di aggiornamento del PNSS 2020, costituendo detto momento il raggiungimento dell’obiettivo comune sottostante la sottoscrizione del presente atto.
ART. 9
(Inadempienze e recesso)
In caso di inosservanza degli impegni di cui all’art. 3, la presente Convezione, su semplice richiesta scritta di almeno una delle due Parti, si intende risolta. In tal caso non è previsto alcun risarcimento per alcuna delle Parti per le attività fino a quel momento svolte.
E’ fatto salvo il diritto di rivalsa da parte di ciascuna delle Parti per l’eventuale maggior danno. Ciascuna delle amministrazioni potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno quindici giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all’altra amministrazione con lettera inoltrata via P.E.C.
ART.10
(Controversie)
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita tra le parti. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART.11
(Obbligatorietà dell’atto)
Il presente accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
***********************
La presente Convenzione, firmata in modalità digitale, come espressamente indicato dalla legge, è in possesso di entrambe le Amministrazioni.
La Direzione Generale Sicurezza Stradale Il Dirigente
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXX
L’Università di Roma “La Sapienza” - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica Il Direttore del CTL
Prof. Luca PERSIA