ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB), con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore Xxxxxxxx Xx Xxxxxx (di seguito denominato “ISTITUTO”);
Il Centro HEALTHCARE RESEARCH & PHARMACOEPIDEMIOLOGY, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12621570154, in persona del Direttore del Centro Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, delegato alla firma con decreto rettorale n. 1190/2015, vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro del 01/12/2017 (di seguito denominato “CENTRO”);
in seguito indicate singolarmente anche come la “Parte” e collettivamente come le “Parti”.
Premesso che
L’Istituto è interessato alla realizzazione di programmi di collaborazione scientifica nel campo dell’assistenza e della prevenzione delle patologie neurodegenerative, oncologiche, infettive e metaboliche mediante dell’utilizzo dei cosiddetti real world data, ovvero dei flussi amministrativi, e della loro eventuale integrazione con altre fonti istituzionali e non, per il monitoraggio dell’assistenza e la generazione di evidenze volte a indirizzare le politiche sanitarie mediante la realizzazione di un ponte tra evidenze e decisioni;
il Centro è un consorzio tra sedici Università italiane, che agisce come “organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi e la generazione di evidenze nei settori di sua competenza”.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: Art. 1 Oggetto
Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le modalità, i termini e le condizioni in base alle quali esse collaboreranno per:
realizzare un sistema che, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, sia in grado di utilizzare i flussi correnti del SSN, eventualmente integrandoli con dati provenienti da altre fonti, e mettere a disposizione il sistema integrato dei (ovvero garantirne l’accesso ai) ricercatori accreditati con documentata competenza nella generazione di evidenze nel campo dell’assistenza e della prevenzione di patologia, ovvero dei carichi di malattia, dei percorsi diagnostico, terapeutico, assistenziali sperimentati dai pazienti assistiti / presi in carico e dell’appropriatezza rispetto a standard clinici accettati dalla comunità scientifica di riferimento (linee guida basate su evidenze).
Articolo 2– Responsabili della convenzione
Il Centro indica quale proprio Responsabile Scientifico della collaborazione il Direttore del Centro Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
L’Istituto indica quale Responsabile Scientifico della collaborazione il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.
Articolo 3 - Personale coinvolto nel rapporto di collaborazione
Per il conseguimento dei fini stabiliti dalla presente convenzione le Parti consentiranno alle persone coinvolte nell’attività di ricerca, sulla base di accordi tra i Responsabili Scientifici e salvo i regolamenti interni delle due parti, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento del programma di collaborazione, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto di cui al presente atto.
Articolo 4 – Segretezza
Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano riservata e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all’altra per la realizzazione del programma di ricerca. Per essere considerata confidenziale, un’informazione deve essere comunicata per iscritto e contrassegnata come confidenziale.
I contraenti si impegnano a:
• mantenere confidenziali le informazioni di cui ai precedenti punti;
• limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
• assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di ricerca;
• assicurare che tutte le persone alle quali siano rese disponibili le informazioni confidenziali ne siano consapevoli e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di ricerca.
Le parti saranno responsabili per l’osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.
Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.
Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica
La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.
Xxxxx restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.
L’eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell’ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo seguente.
Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l’uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l’eventuale cessione delle quote di titolarità.
Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati
L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti
Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell’altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Articolo 8 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.
Articolo 9 - Copertura assicurativa
Le Università consorziate direttamente coinvolte, garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.
Le Università potranno avvalersi di personale esterno (es. dottorandi, assegnisti e collaboratori) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
L’Istituto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Articolo 10 – Salute e Sicurezza del lavoro
Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:
• prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
• i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;
• se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende.
L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:
• procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
• procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
• fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
• garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.
Articolo 11 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del programma di ricerca dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Articolo 12 - Recesso e risoluzione consensuale della convenzione
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni.
Articolo 14 – Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.
Articolo 15 - Registrazione e spese
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Xxxxx, approvata, sottoscritta. Segrate, 19 Dicembre 2017
Il Direttore dell’ITB Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx