MINISTERO DELLA SALUTE
CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI A TITOLO GRATUITO
tra
MINISTERO DELLA SALUTE
e
ROCHE S.P.A. CIG: ZE22C8DADA
Il Ministero della Salute – nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, (di seguito “Ministero”),
da una parte
e
Roche S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella persona dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante dott. Xxxxxxxx xx Xxxxx e del Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “Roche”),
IN RAPPRESENTANZA ANCHE DI
Roche Diagnostics S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella persona dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e del Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “Roche Dia”),
e
Roche Diabetes Care Italy S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella persona dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxx e del Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “Roche Diabetes” e, unitamente a Roche e Roche Dia, “ROCHE”),
dall’altra parte
ROCHE e il Ministero della Salute di seguito saranno altresì definite come la “Parte” o, congiuntamente, come le “Parti”
PREMESSO CHE
❏ l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
❏ la Repubblica italiana, agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, nel richiedere “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, e nel richiamare ogni cittadino al dovere di svolgere “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, si impegna solennemente a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”;
❏ l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
❏ con ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 sono state adottate misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV);
❏ con ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 sono state adottate ulteriori misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV);
❏ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, stabilendo che, per l’attuazione degli interventi da effettuare, in vigenza dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
❏ l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
❏ l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile dell’8 marzo 2020, n. 645, reca ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili;
❏ presso il Ministero della Salute è attivo un numero verde di pubblica utilità “1500”, che a partire dal 27 gennaio è stato dedicato a rispondere tutti i giorni, 24 ore su 24, attraverso dirigenti sanitari e mediatori culturali, alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus Sars-CoV-2;
❏ la rapida evoluzione del quadro emergenziale dell’epidemia derivante da nuovo coronavirus Sars-CoV.2, ha comportato la necessità di potenziare il numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della Salute per far fronte all’emergenza in corso;
❏ ai sensi della citata Ordinanza del Capo della protezione civile n. 645 del 2020, presso il Ministero della Salute è stato attivato un servizio di call center (di seguito Contact Center) di I livello in outsourcing in grado di fornire una adeguata risposta alle attuali e future esigenze alle istanze informative di bassa e media complessità poste dall'utenza, consentendo al personale medico di II livello di trattare esclusivamente le casistiche di maggiore complessità o che comunque richiedano una specifica competenza medica;
❏ il Ministero della Salute, essendo nella condizione di dover affrontare un costante e non preventivabile aumento delle telefonate al numero di pubblica utilità 1500 derivante dal mutevole quadro dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ritiene opportuno e necessario avvalersi del supporto e della collaborazione da parte della società civile;
❏ Il Ministro della salute ha autorizzato la formalizzazione del presente rapporto di collaborazione;
❏ ROCHE si è resa disponibile a supportare gratuitamente le attività di “primo livello” del Contact Center (di seguito “Attività”) mettendo a disposizione la prestazione lavorativa, su base volontaria, dei propri dipendenti (di seguito “Volontari”) tutti i giorni feriali dalle
9.00 alle 17.00;
❏ le Parti hanno un comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze nei termini e alle condizioni del presente Contratto di prestazione di servizi (di seguito “Contratto”)
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
• dal presente contratto;
• dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza, in particolare quelle del 3 febbraio 2020, n. 630, e dell’8 marzo 2020, n. 645, con specifico riferimento all’art. 1;
• dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando le deroghe previste dalla suindicata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 2020;
• dai contratti collettivi di riferimento (telecomunicazioni);
• dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
• dalle disposizioni normative d’urgenza intervenute in materia di emergenza sanitaria e, in particolare, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;
• dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
Art. 2 Oggetto
Con il presente Contratto, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente agli aspetti di supporto al servizio di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le Parti concordano di collaborare reciprocamente, nell’ambito delle proprie aree di competenza.
In particolare, il gruppo ROCHE si impegna a:
• fornire al Ministero della Salute delle piattaforme tecnologiche collegabili ed interoperabili con il sistema che regola il funzionamento del Contact Center;
• supportare le Attività di “primo livello” del numero di pubblica utilità 1500 (o Contact Center) mettendo a disposizione a titolo di volontariato, in regime di gratuità della prestazione, l’attività lavorativa di alcuni dei propri dipendenti in modalità Smart Working;
• rispondere alle telefonate del 1500 tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 17.00, ad eccezione dei giorni 10 e 14 aprile 2020.
A sua volta, il Ministero della Salute si impegna a:
• favorire il collegamento e l’interoperabilità del sistema che regola il funzionamento del Contact Center del Ministero della Salute alle piattaforme tecnologiche messe a disposizione dal Gruppo ROCHE;
• fornire ai Volontari un’adeguata formazione necessaria per svolgere le Attività.
Art. 3
Gestione delle attività
Le Parti si impegnano a nominare i propri referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti medesime. La sostituzione di ogni referente è comunicata e approvata dalle Parti.
ROCHE si impegna a definire le modalità di svolgimento delle Attività e a comunicarle al Ministero della Salute, avendo cura di fornire regolarmente le seguenti informazioni:
• il numero dei Volontari impegnati nelle Attività;
• le giornate di svolgimento delle Attività;
• la durata e la collocazione giornaliera e settimanale delle singole Attività.
ROCHE si impegna altresì a monitorare e a comunicare al Ministero della Salute l’andamento del livello qualitativo e quantitativo del servizio, identificando eventuali criticità e proponendo possibili miglioramenti. A tal fine la Società assicurerà, con cadenza che sarà comunicata dal Ministero della salute, la trasmissione di report riportanti almeno i seguenti parametri:
• numero di chiamate entranti/ gestite;
• tempi di gestione;
• percentuali statistiche su KPI tipici call/contact center.
Il coordinamento dei Volontari compete a ROCHE, che si impegna a garantire lo scambio di informazioni con il Ministero della Salute attraverso i propri referenti designati. Fatta salva la formazione di cui all’art. 2, ogni altra informazione/istruzione dovrà essere comunicata dal Ministero della Salute direttamente ai Referenti ROCHE, e da questi ultimi comunicata ai Volontari.
ROCHE si impegna a fornire, a richiesta del Ministero della salute, ogni utile elemento che possa consentire il monitoraggio del servizio.
Art. 4
Atti aggiuntivi
Nel periodo di durata del presente Contratto, le Parti possono individuare, attraverso uno o più Atti aggiuntivi al presente Contratto, ulteriori tematiche e iniziative progettuali di
cui sarà valutata la fattibilità, la tempistica e gli impegni necessari in termini di risorse umane.
Art. 5
Oneri finanziari
Il presente Xxxxxxxxx non comporta impegni onerosi tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti di ciascuna delle Parti medesime, per i quali ognuna sosterrà le spese di propria competenza.
Art. 6 Responsabilità.
Il Ministero non potrà essere ritenuto responsabile per le condotte assunte dai Volontari fatta salva l’esauriente erogazione della formazione necessaria all’esecuzione delle Attività.
ROCHE assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, in dipendenza di azioni, negligenze od omissioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto in maniera difforme alla formazione erogata dal Ministero.
Art. 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. ROCHE si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, ROCHE si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. ROCHE si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.
Art. 8
Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione
ROCHE prende atto del decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n.62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, del decreto del Ministro della salute 6 marzo 2015, di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, della legge 6 novembre 2012, n.190, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità nazionale anticorruzione, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute 2020-2022, adottato ai sensi della citata normativa in materia di anticorruzione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (xxx.xxxxxx.xx.xx). ROCHE garantisce di adottare e che adotterà, nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, comportamenti in linea con i principi contenuti nelle predette disposizioni normative e nei predetti codici di comportamento e Xxxxx, che porterà a onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto, conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell’ esecuzione delle attività afferenti il Contratto.
Il Ministero prende atto di quanto previsto dal Codice Etico di ROCHE, pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx, ed, in particolare, dei principi etici generali di richiamati all’art. 1 denominato “Finalità operatività e obbligatorietà”, a cui devono essere improntati i rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, nonché di quanto previsto in materia di Imparzialità e conflitto di interessi nell’ambito dell’art. 7 denominato “Doveri e responsabilità”. Il Ministero dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con ROCHE, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai strumenti di organizzazione interna.
Art.9 Trasparenza
1. ROCHE espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero ROCHE non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..
Art. 10
Iniziative di comunicazione
Previa condivisione ed esplicita autorizzazione del Ministero, Roche potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale la notizia relativa alla sottoscrizione del presente Contratto nonchè delle relative attività e dei risultati raggiunti.
Il Ministero della salute pubblicherà il contratto sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e potrà dare ogni più ampia notizia circa le attività svolte in collaborazione e i risultati raggiunti.
Art. 11 Privacy
Per tutti gli aspetti inerenti la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come successivamente modificato, si rimanda all’Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali” sottoscritto da ROCHE, che costituisce parte integrante del presente Contratto.
Art. 12 Riservatezza
Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.
Le Parti concordano nel considerare tutte le informazioni scambiate, in funzione e in esecuzione del presente Contratto, come informazioni di carattere confidenziale, impegnandosi a mantenere tale riservatezza dei documenti e delle informazioni anche ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle norme dettate dai rispettivi codici di comportamento.
Art.13
Conflitto di interessi
Roche, in relazione alle attività oggetto del presente contratto, si impegna rigorosamente a porre in essere comportamenti che escludano ogni forma di possibile conflitto di
interesse, anche in considerazione del settore commerciale nel quale opera la predetta Società.
Art. 14 Risoluzione
1. Il Contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi di messa in opera di pratiche intenzionali miranti all’attuazione di attività in contrasto con i principi e le finalità indicate nel Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione, del conseguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Ministero della Salute 2020 – 2022 nonché ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, articolo 2, comma 3, in relazione alle fattispecie applicabili alle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore delle amministrazioni pubbliche. In particolare:
a) ROCHE dichiara che non sono stati conclusi contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
4. Nelle ipotesi di risoluzione previste, il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ROCHE con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.
Art. 15 Recesso
L’Amministrazione e ROCHE si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, a loro insindacabile giudizio, in relazione al mutare della situazione giuridica e di fatto connessa all’emergenza da coronavirus Sars-CoV-2. Il recesso, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, avrà effetto a partire dal terzo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte della controparte.
Art. 16 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.
Art. 17
Responsabile unico del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d. lgs.n. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente in servizio presso la Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio.
Art. 18 Durata
Il presente Contratto ha una durata di 30 giorni, con decorrenza dall’1 aprile 2020 e scadenza il 30 aprile 2020.
Eventuali esigenze di variazione alle modalità o ai tempi per la realizzazione delle attività previste dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.
Il presente contratto, composto di 18 articoli e complessive 10 pagine, viene sottoscritto dalle parti contraenti digitalmente.
Per il Ministero della Salute | Per Roche S.p.A. (opportunamente delegata da Roche Diagnostics S.p.A. e Roche Diabetes Care Italy S.p.A. per la sottoscrizione del presente atto) |
Il Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | L’Amministratore delegato dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx |