a cura della Commissione Diritto Societario
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I CONTRATTI DI RETE
Gennaio 2012
RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE
AUTORI DEL DOCUMENTO
A cura di:
Xxxxx Xxxxxxxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario Xxxxxxxxx xx Xxxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario
Xxxx Xxxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario Romano Mosconi - Componente della Commissione di Diritto Societario Xxxxxxx Xxxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario Xxxxxxx Xxxx - Componente della Commissione di Diritto Societario
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SOMMARIO
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1. ASPETTI CIVILISTICI
Il concetto di rete di impresa è stato introdotto dall’art. 3, co 4-ter e ss. del D.Lg. 5/2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. n. 33/e ulteriormente modificato con L. n. 99/2009.
L’intento del legislatore è stato quello di inserire nel nostro ordinamento un nuovo strumento di collaborazione che consenta alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, di sfruttare potenziali rapporti di collaborazione al fine di massimizzare i risultati dell’attività svolta.
I contratti di rete conclusi alla data del 31 agosto 2011 sono 117 e coinvolgono 561 piccole imprese. Da una indagine effettuata, su un campione di reti di imprese, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di maggio 2011 è emerso che molte delle reti costituite si sono dotate di un manager che sovraintende i processi di internazionalizzazione, altre hanno creato un marchio di rete o si sono avvalse di meccanismi di acquisto che hanno determinato la riduzione del costo di approvvigionamento delle materie prime.
I primi cinque settori, per numero di imprese inserite nei contratti, risultano nell’ordine: il terziario avanzato; il settore della lavorazione dei metalli; l’edilizia; il commercio all’ingrosso e al dettaglio; il sistema moda.
Tra le forme di rete attuate, le più diffuse riguardano:
- le reti innovative, con imprese manifatturiere e centri di ricerca, per attività finalizzate all’innovazione di prodotto;
- le reti di produzione, con la messa in comune di fattori produttivi e competenze tecniche per ottenere maggiore efficienza della filiera o per innovare il prodotto;
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- le reti di marketing, per la creazione o il rilancio dei marchi di un’area ad elevata specializzazione;
- le reti per la commercializzazione, per promuovere operazioni congiunte di commercializzazione in Italia e all’estero dei prodotti;
- le reti dei servizi in outsourcing, per la condivisione di servizi per lo smaltimento dei rifiuti o per i servizi di trasporto per ottimizzazione dei costi esterni.
Il legislatore, con il D.L. n. 78/2010, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali, che verranno analizzate nel proseguio, per promuovere ulteriormente tale forma collaborativa.
Il “contratto di rete” va ad infoltire una già nutrita schiera di forme di collaborazioni aventi diversa natura. Si affianca ai Gruppi di Imprese, ai G.E.I.E., ai Consorzi, al Franchising, alle joint ventures, alle Associazioni Temporanee di Imprese e così via fino ad arrivare ai Distretti di produzione.
E’ proprio a questa ultima forma organizzativa che in genere la rete viene accostata. Così anche il legislatore il quale, a fasi alterne e con alterne fortune, ha tentato di ampliare o coordinare forme di agevolazione (soprattutto fiscale) accomunando, quali destinatari, i distretti e le reti di impresa (su tutti art. 6 bis legge 112/2008, il quale estendeva alle reti di impresa i benefici già previsti, per i distretti produttivi, dai commi 366/368 dell’art. 1 della legge 266 del 2005; ampliamento abolito poi nel corso del 2009).
Sostanziali sono però le differenze tra le due forme.
Il distretto è caratterizzato dall’insieme di più realtà imprenditoriali, in genere di piccole-medie dimensioni, specializzate, di norma, nella lavorazione e produzione di una stessa tipologia di prodotto, collegate da una serie di rapporti economici non obbligatoriamente di natura contrattuale. La connotazione fondamentale del distretto è la stretta correlazione con un territorio circoscritto, nel quale le autorità competenti (Regioni), intervengono legislativamente, a difesa e sviluppo del distretto stesso. Si può dire che il distretto è un concetto astratto, fondato su dati
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economici e sociali quali l’elevata concentrazione di imprese in un determinato territorio, la presenza nella zona di un gran numero di operatori impegnati nello stesso settore, la specializzazione su un prodotto o su una linea di prodotti.
Il contratto di rete invece, come si vedrà anche nel proseguio, si sostanzia, come dice il nome, “in un sistema di relazioni contrattuali e/o proprietarie, caratterizzate da un forte livello di interdipendenza produttiva, da relazioni stabili, generalmente di natura fiduciaria” (def. X. Xxxxxxx in Reti di imprese: lungo il sentiero di una ricerca) che dà vita ad un soggetto, a volte distinto e distinguibile dalle imprese che lo costituiscono, altre volte meno. Anche la rete è generalmente costituita da imprese non di grandi dimensioni. A differenza del distretto, la rete non è identificabile con un territorio ben definito ma la libertà lasciata alle imprese consente alla rete di siglare accordi a livello nazionale. E’ evidente che, qualora una rete si sviluppi su un determinato territorio, la stessa possa essere considerata una componente del distretto di produzione.
Simili sono invece i punti di forza delle due forme.
Innanzitutto, sia nei distretti che nelle reti, possiamo individuare economie di scala. Tanto più forte è l’aggregazione delle imprese, tanto maggiori saranno le economie di scala raggiungibili. Tali economie saranno rappresentate dalla possibilità di riduzione di costi relativi a varie fasi dell’attività produttiva (ricerca, produzione, commercio ecc…), ma anche dalla possibilità di disporre di personale già qualificato, di know how già sperimentato e magari di fonti di finanziamento più economiche di quelle alle quali le imprese avrebbero accesso se operanti singolarmente. Particolarmente interessante è anche la possibilità che start-up possano, all’interno del distretto o della rete, trovare terreno fertile per crescere, posizionandosi in quelle nicchie strategiche non ancora coperte.
L’ampliamento delle forme di collaborazione tra le imprese, tipizzate dal legislatore, se, da un lato, potrebbe accrescere i dubbi o le difficoltà di scelta, dall’altro, qualora accompagnato a misure
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concrete di sostegno all’attività imprenditoriale (di natura finanziaria, fiscale, amministrativa ecc…), potrebbe di certo fornire impulso alla crescita del sistema imprenditoriale.
Tornando alla analisi del contratto di rete, si legge nell’art. 3 del d.l. n. 5/2009 “Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”. Nella forma ci troviamo di fronte ad un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio. Volendo interpretare letteralmente il legislatore, sembrerebbe che il contratto di rete possa essere posto in essere solo ed esclusivamente da quei soggetti il cui oggetto sociale sia esplicitato in forma chiara e puntuale, ossia le società, lasciando invece alle ditte individuali quegli spazi, più sconfinati, riconosciuti dall’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 del c.c. In tale formulazione, si può leggere, la tradizionale preoccupazione del legislatore verso soggetti aventi una autonomia patrimoniale perfetta e le conseguenze derivanti in termini di responsabilità verso i terzi.
Il richiamo al contenuto dell’oggetto sociale potrà dar vita a collaborazioni orizzontali, ossia tra imprese aventi lo stesso oggetto sociale, oppure verticali, ossia tra imprese i cui oggetti sociali si completano vicendevolmente, es. la attività di ricerca con la attività di produzione con la attività di distribuzione del prodotto.
Il contratto deve essere redatto per “atto pubblico o per scrittura privata autenticata”. Dal mancato rispetto della forma non sembrerebbe però, dato il silenzio della norma, potersi far discendere la nullità del contratto. Il mancato rispetto di tale requisito appare, comunque, mal conciliarsi con la complessiva struttura della operazione e con la conseguente pubblicità che la stessa deve avere presso le camere di commercio dei soggetti interessati. La forma del contratto risalta poi sotto altro aspetto qualora ci volessimo soffermare sulla responsabilità patrimoniale della rete. E’ evidente che, qualora i contraenti fossero intenzionati a riconoscere alla rete una autonomia patrimoniale perfetta, alla luce del richiamo agli articoli 2614 e 2615 c.c., sembrerebbe difficile sostenere che possano raggiungere tale risultato in assenza di un atto autenticato avente
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data certa. La causa del contratto è individuabile nello scopo di esso, che risulta ben definito dal legislatore, il quale individua in esso “l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato”. Il contratto di rete, quindi, per poter essere definito tale, deve creare un valore aggiunto, oggettivamente apprezzabile, che scaturisca dalla fattiva collaborazione delle parti. L’assenza di tale valore aggiunto farebbe venir meno lo scopo del contratto e giustificherebbe eventuali recessi dei partecipanti o risoluzioni del rapporto. La irrealizzabilità dello scopo, per non parlare della eventuale illiceità dello stesso, potrebbe essere causa di invalidità del contratto per carenza della causa. Va da sé che tale aspetto impatta ovviamente anche sulle discussioni legate alla responsabilità della Rete nei confronti dei terzi.
Le parti sono chiamate ad indicare nell’atto “gli obiettivi strategici e le attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato”. Sembra difficile poter argomentare, all’interno di un contratto, quale sia l’iter logico che porta ad affermare che la collaborazione porti ad un risultato migliore rispetto a quello raggiunto dalle singole imprese individualmente. Quanto meno per la circostanza che tale risultato, al momento della stipula, è solamente auspicato e probabile e, quindi, non dotato di elementi di certezza. Ed eventualmente, qualora un organo giudicante giudicasse la assenza di tale indicazione, il contratto sarebbe nullo? Annullabile? Una impresa avrebbe il diritto di recedere?
È essenziale l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Insieme sarà possibile acquistare sistemi o pianificare investimenti che singolarmente potrebbero risultare inaccessibili oppure candidarsi per partecipare ad una gara d’appalto particolarmente impegnativa che scoraggerebbe le piccole imprese.
E’ richiesta la “istituzione di un Fondo Patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’art, 2447-bis, primo comma,
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lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c.”.
Vengono riconosciute due strade percorribili. La prima, quella classica, che consiste nella costituzione di un vero e proprio “capitale” del quale l’atto costitutivo dovrà attentamente specificare e dettagliare le modalità di formazione, di valutazione e di gestione. Come si diceva, il riconoscimento della autonomia patrimoniale perfetta della rete, che pertanto, risponderà solo ed esclusivamente con il proprio capitale, non potrà prescindere dalla sua costituzione con atto pubblico al fine del riconoscimento della personalità giuridica.
La seconda strada prevede, invece, che le dotazioni della rete siano formate attraverso la costituzione di patrimoni destinati da parte dei singoli partecipanti. Ciò, mentre da una parte consente tale scelta solamente a società aventi il proprio capitale rappresentato da azioni, dall’altra non consentirebbe la attribuzione del patrimonio della rete ad un singolo soggetto, sussistendo invece la presenza di tanti patrimoni in mano a tanti partecipanti.
Il contratto di rete, nel primo caso, sarebbe assimilabile ad un atto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico, e ci ritroveremmo quindi nell’ambito del diritto societario e di tutte quelle norme che regolano il rapporto tra soci (autonomia patrimoniale, responsabilità verso i terzi ecc…). Nel secondo caso, invece, ci troveremmo nell’ambito della contrattualistica di impresa della quale il diritto societario rappresenta un sottoinsieme. Pertanto la libertà delle parti potrà far nascere rapporti di diversa tipologia che, se da un lato corrisponde alla libertà che il legislatore voleva fornire alle imprese, dall’altro richiederà sforzi maggiori in termini di definizione di regole interne.
Anche la responsabilità verso i terzi, ovviamente, risentirà della scelta adottata. Xxxxxxx propensi a concludere che nel primo caso la rete risponderà con il proprio patrimonio; nel secondo caso, invece, saranno le singole società partecipanti ad essere chiamate a rispondere con i patrimoni destinati costituiti.
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La libertà di scelta lasciata alle imprese porterà alla individuazione di una soluzione di compromesso che sacrificherà tanto più la certezza dei rapporti quanto più sarà orientata alla ricerca della maggiore flessibilità/elasticità possibile. L’ottenimento del corretto equilibrio, accanto ovviamente al reale vantaggio economico ottenibile, sarà fonte di successo o insuccesso della rete.
Il contratto dovrà inoltre indicare “l’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo.” Tale organo sarà rappresentativo di tutta la rete e la sua composizione rispecchierà i poteri di forza dei vari intervenuti. Le funzioni, le competenze ed i poteri di tale organo assumeranno pesi e valori diversi a seconda se sia stato o meno costituito un fondo comune.
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2. ASPETTI FISCALI
Alle imprese appartenenti alle reti riconosciute competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, ma va chiarito preliminarmente che solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale.
Con riferimento ai profili soggettivi, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese fiscalmente residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti che abbiano originariamente sottoscritto o successivamente aderito ad un contratto di rete, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, localizzazione e tipologia di attività svolta. Inoltre, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria (si veda in proposito la Circolare 15/E del 14 aprile 2011), non sono escluse dall’agevolazione le imprese che hanno sottoscritto contratti di rete in data anteriore all’entrata in vigore della norma (ovvero anteriormente al 31 luglio 2010), purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma stessa.
La rete di imprese è priva di soggettività tributaria, ferma restando la possibilità di attribuzione del codice fiscale qualora i soggetti che ne fanno parte presentino, per finalità operative, specifica istanza; pertanto, l’adesione ad un contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in esame, non facendo, quindi, venir meno gli obblighi di dichiarazione dei redditi derivanti dalla comune attività in capo ai singoli soggetti aderenti alla rete (si veda in proposito la Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 e la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011).
Il contratto di rete e' soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima iscrizione a carico di coloro che ne sono stati i sottoscrittori originari.
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Il programma proposto deve essere asseverato da uno degli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete, selezionati da un gruppo di rappresentanza del CNEL. L'asseverazione sarà rilasciata solo previo riscontro della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
Sotto il profilo temporale, l’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Ciò si desume dalla lettura del comma 2-quinquies dell’articolo 42 del
D.L. 78/2010, che impone la fruizione dell’agevolazione nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni 2011- 2013, e dal riferimento fatto dal comma precedente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 quale ultimo periodo di imposta agevolabile.
Il legislatore ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di Euro 48 milioni di cui 20 milioni per il 2011 e 14 milioni per ciascuno dei due anni 2012 – 2013.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2011/81521 del 13 giugno 2011 ha disposto che, con riferimento al periodo di imposta 2010, la percentuale di utili accantonati dai soggetti appartenenti alle reti di impresa che potrà beneficiare dell’esenzione dalla tassazione è pari al 75,3733%.
Va comunque evidenziato che la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete può avvenire anche dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.
L'agevolazione consiste in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame, e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero
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viene meno l'adesione al contratto di rete. Della formazione di tale riserva si darà informazione in nota integrativa, distinguendola dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto. La riserva deve permanere in bilancio anche dopo il completamento del programma di rete stante il particolare regime tributario che la caratterizza. I soggetti che per legge non sono obbligati alla redazione della nota integrativa dovranno integrare le scritture contabili compilando un apposito prospetto dal quale risulti l’accantonamento a riserva del risultato d’esercizio e le successive variazioni.
L’importo massimo da accantonare a riserva che non concorre alla formazione del reddito imponibile di periodo non può eccedere il limite massimo di € 1.000.000 (pertanto, accantonamenti eccedenti il citato importo non risultano rilevanti ai fini dell’ammontare agevolabile) ed è determinato con riferimento ad ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di contratti di rete cui ha aderito, e per ogni annualità d’imposta riguardo alla quale è possibile accedere al beneficio fiscale. A tal proposito, è bene precisare che il menzionato limite appare sostanzialmente “teorico” dato che, per gli anni di validità dell’agevolazione, l’ammontare delle risorse finanziarie stanziate dal legislatore sono predeterminate; sarà l’Agenzia delle Entrate che, con riferimento ad ogni singolo periodo di vigenza dell’agevolazione, quantificherà il risparmio d’imposta riconosciuto da determinarsi in base alle risorse stanziate e alle istanze pervenute.
L'agevolazione si ottiene attraverso apposita variazione in diminuzione del reddito imponibile complessivo e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti. Gli acconti delle imposte dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione. Al verificarsi dell’evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese dovranno far concorrere l’utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso. Per ottenere il beneficio
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fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare telematicamente una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, per quanto riguarda l’iter procedurale e gli adempimenti necessari per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti abilitati all’asseverazione dei programmi comuni di reti sono tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle imprese aderenti e gli estremi del contratto di rete entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui è stata comunicata l’avvenuta asseverazione al rappresentante della rete o dell’organo comune per l’esecuzione del contratto.
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Commissione di Diritto Societario
Presidente: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Componenti:
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx xxxx. Xxxxx Xxxx
dott. Xxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx dott. Xxxx Xxxxx
dott. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxx
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx Mosconi dott. Xxxxxxxx Xxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxx