SOMMARIO
Direzione Didattica Statale
S.S. Tomaselli
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI
Testo approvato dal Consiglio di Circolo il con delibera N. 264 del 17/04/2019 su proposta del Collegio dei Docenti ( seduta del 10/04/2019)
SOMMARIO
Premessa 2
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 2
Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti .. 3
Art. 3 – Individuazione requisiti minimi 3
Art. 4 – Requisiti professionali e competenze 4
Art. 5 Doveri e responsabilità dell’Esperto 5
Art. 6 – Stipula del contratto.. 6
Art. 7 – Determinazione del compenso 7
Art. 8 – Impedimenti alla stipula del contratto 7
Art. 9 –Pubblicità 7
Art.10- Disposizioni finali 7
PREMESSA
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,n.107”;
VISTE le nuove istruzioni amministrativo-contabili sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia emanate con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;
VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018, art. 45, c.2 lett. h con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia , dei criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali tra cui “ contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
CONSIDERATA la non applicabilità del codice dei contratti( di cui al D.lgs 18/04/2016 n. 50 e successivo decreto correttivo 19/04/2017 n. 56) ai contratti di prestazione d’opera con esperti ;
VISTO il CCNL comparto scuola vigente;
VISTI le Disposizioni e Manuali che l’Autorità di Gestione predispone per i beneficiari del PON
VISTA la Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Approva ed Emana
il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica , al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F. Il presente regolamento disciplina inoltre le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) . Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.
2. Per i contratti di prestazione d’opera si fa rifermento all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alla Circolare 11 marzo 2008 n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento
3. Sono, comunque, esclusi dalle procedure comparative (come da Circolare FP n. 2/2008), e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma , anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del decretolegislativo165/2001
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
1. Il Dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d’opera, per particolari attività e progetti o iniziative di formazione, con esperti ricercati nello specifico settore di competenza nonché protocolli d’intesa o convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione
2. Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante circolare interna pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica , al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30marzo 2001, n.165;
3. Del ricorso a collaborazioni esterne è data informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola ed alla sezione “Amministrazione trasparente”;
4. Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale;
5. Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.
6. Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: a. l’oggetto della prestazione b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione c. il luogo della prestazione d. il compenso per la prestazione.
7. L'affidamento avrà luogo anche nel caso vi sia una sola istanza, purché rispondente ai requisiti richiesti.
8. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne,ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017. In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali .Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione
che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
ART. 3- INDIVIDUAZIONE REQUISITI MINIMI
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, della consulenza di apposita commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato, al fine di determinare i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che l’esperto deve possedere per accedere all’incarico.
2. Per gli incarichi relativi ai PON tali requisiti sono indicativi e possono essere variati in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento. I requisiti specifici necessari al percorso da sviluppare verranno quindi stabiliti con apposita delibera dal Consiglio di Circolo sentito il Collegio dei Docenti. La valutazione comparativa è operata in tal caso da apposito/aComitato/Commissione.
3. Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il conferimento dell’incarico occorre:
a) Xxxxxx in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b)Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d)Xxxxxx a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Per gli Esperti Madrelingua si fa riferimento alla Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017.
ART 4 REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE
1. Il reclutamento degli esperti dovrà avvenire sulla base del possesso delle competenze previste mediante l’acquisizione di curriculum vitae formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi. L’individuazione sarà effettuata mediante un’analisi comparativa , non considerando indispensabile ai fini dell’inclusione in graduatoria la mancanza di uno dei requisiti, fatta eccezione per il titolo di studio richiesto.
2. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico; dell'attività delle stesse è redatto apposito verbale.
3. La valutazione delle domande e dei relativi curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: •curriculum complessivo del candidato; • contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati; • pubblicazioni ed altri titoli.
4. La valutazione comparativa dei candidati sarà fatta facendo riferimento almeno ai seguenti
criteri:
• livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività per i quali è bandita la selezione;
• eventuali precedenti esperienze didattiche
•Congruenza progetto specifico di intervento agli obiettivi da perseguire
La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio secondo la seguente griglia in cui saranno indicati anche i rispettivi punteggi massimi:
TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |||
TITOLI VALUTABILI CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE | Punti | ||
Diploma di Laurea di durata almeno quadriennale attinente l’incarico | Punteggio 110 e lode | 10 | |
Punteggio da 100 a 110 | 8 | ||
Punteggio da 99 a 60 | 6 | ||
Laurea triennale attinente l’incarico (in alternativa al titolo di cui sopra) | 4 | ||
Master II livello o specializzazione | 2 punti per titolo – Max 6 punti | ||
Corso/i perfezionamento post laurea | 2 punti per titolo – Max 6 punti | ||
Patente EDCL CORE o equivalente EIPASS Certificazioni informatica per didattica (LIM, teacher, etc.) | Punti 2 Punti 3 | ||
Corsi di formazione attinenti all’incarico ( minimo 20 ore) | 1 punto per titolo Max7 punti | ||
ESPERIENZE PROFESSIONALI | |||
Attività lavorative o professionali congruenti con gli specifici obiettivi dell’attività per i quali è bandita la selezione | 1 punto per ogni esperienza | Max. 10 punti | |
Esperienze di docenza come esperto di didattica e percorsi laboratoriali per alunni Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria | 2 punti per ogni attività di formazione | Max. 10 punti | |
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza | 2 punti per ogni pubblicazione | Max. 6 punti | |
Colloquio( qualora il punteggio massimo stabilito per il colloquio non apporti modifica alcuna alla graduatoria stilata non si procederà al colloquio). L’assenza al colloquio non comporta la automatica esclusione dalla procedura comparativa, ma la mancata attribuzione del relativo punteggio | Max 10 punti | ||
Solo esperti di inglese | |||
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli equivalenti (max 3 titoli) | 2 punti per titolo – Max 6 punti |
Progetto specifico di intervento | |
● Completezza e coerenza della proposta ● Adeguamento alla realtà scolastica ● Metodologicamente innovativo ● Produzione finale | Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 |
L’assenza all'eventuale colloquio non comporta la automatica esclusione dalla procedura comparativa, ma la mancata attribuzione del relativo punteggio
5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili (esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.).
6. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto.
7. Esperti Madrelingua (Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017). Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti MADRELINGUA vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, documentino di aver seguito:
a) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo:
b) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma ) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il “quadro comune europeo di riferimento per le lingue”- livello C2 se gli alunni devono conseguire il B2, C1 per tutte gli altri ilivelli.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola farà ricorso ad esperti “non madre lingua”ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia.
8.A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane L’individuazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico.
9 Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico, pubblicata all’albo dell’istituto e nel sito web dello stesso.
10. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Circolo a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica.
11. Il Dirigente Xxxxxxxxxx è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
ART. 5 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL’ESPERTO
1. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
a) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
b) Produrre relazione finale delle attività e degli interventi effettuati secondo il progetto specifico di intervento.
2. In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni è congiunta, oppure può gestire direttamente corsi aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
ART.6 STIPULA DEL CONTRATTO
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
- l’oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il luogo della prestazione;
- il compenso della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; di svolgere l’attività di verifica del profitto, se prevista documentare l’attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. I titolari dei contratti hanno l’obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi del CCNL vigente.
7. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti della Pubblica Amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165, salvo i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo.
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso massimo per gli esperti, fatte salve le deroghe di cui sopra, al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell’Amministrazione, è così definito:
• Personale non laureato, compenso orario xxx erogabile € 35,00
• Personale non laureato con competenze particolarmente qualificate, compenso orario max erogabile € 50,00
• Personale laureato, compenso orario xxx erogabile € 50,00
• Docenti universitari, compenso orario max erogabile € 70,00
Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso le prestazioni di cui ai progetti autorizzati nell’ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale; per essi i compensi saranno determinati secondo le istruzioni impartite rispettivamente dal M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana: in atto € 70,00 compenso orario per esperto e € 30,00 compenso orario tutor. Sono fatti salvi altresì gli emolumenti previsti in specifici progetti il cui ammontare è già determinato dall’ente erogatore
Per particolari prestazioni il Dirigente Scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggiore convenienza per l’amministrazione.
ART. 8 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi del D.A. 7753 del 28/12/2018, art. 45,
c.2 lett. h, soltanto per le prestazioni e le attività: • che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; • che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; • di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
ART.9 PUBBLICITÀ
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite pubblicazione all’albo e al sito WEB dell’Istituto.
ART.10 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 17/04/2019 con delibera n.264 , entra in vigore dal momento della sua approvazione. Con esso il Consiglio di Circolo ha individuato, secondo la norma di cui all’art. 45 c. 2 lett. ) del D.A. 7753/2018 in premessa richiamato, i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali relative ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera n.209 del 03/09/2018. Esso costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Circolo con apposita delibera.
La firma del DS attesta la autenticità del documento approvato con delibera n. 264del 17 aprile 2019 dal Consiglio di Circolo
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD