Contract
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.
Tra
il dott. , nato a il , il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Bari,
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00
e
il dott. , nato a il , residente a , C.F. , nominato Direttore generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) con D.P.G.R. n. del
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(OGGETTO)
1. La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l’incarico di Direttore generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) al Dott. .
ART. 2
(NATURA DELL’INCARICO)
1. Il Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 e dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione nazionale e regionale in materia.
ART. 3
(RESPONSABILITÀ)
1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto sulla base della suddetta programmazione.
2. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.
3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa.
ART. 4
(OBIETTIVI)
1. Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il Decreto Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto.
2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle norme nazionali e regionali, riportati in allegato al presente contratto.
ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)
1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell’incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n.17/2017.
2. Le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.
ART. 6
(COMPENSO)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l’Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. ed in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia – un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell’Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l’Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati.
ART. 7
(DURATA)
1. L’incarico ha durata di anni
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all’incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di riconversione o accorpamento dell’Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest’ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all’entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all’incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.
ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)
1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, il Presidente della Regione, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., risolve il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione.
2. La decadenza opera inoltre in caso di accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi vincolanti di cui all’art. 4, comma 2, del presente contratto. In tal caso si applicano le procedure di cui al precedente comma 1.
3. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Presidente della Regione e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di metà mandato degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con l’atto di nomina, l’impossibilità di procedere alla conferma dell’incarico comporta la risoluzione del presente contratto e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso si applicano le medesime procedure per la decadenza del Direttore generale di cui al precedente comma 1.
5. In tutti i casi di cessazione dell’incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.
6. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all’esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
7. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell’esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.
ART. 9 (TUTELA LEGALE)
1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle proprie funzioni, l’Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d’interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.
ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.
ART. 11
(FORO COMPETENTE)
1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull’applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.
ART. 12
(REGISTRAZIONE)
1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell’Istituto.
Bari, li ………………………….
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL DIRETTORE GENERALE
APPROVAZIONE ESPRESSA
Il sottoscritto dott. , preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell’art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 (“Responsabilità”), 4 (“Obiettivi”), 6 (“Compenso”), 7 (“Durata”), 8 (“Decadenza e risoluzione del rapporto”) e 10 (“Norma finale e di rinvio”).
Bari, lì………….…………
Il Direttore Generale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dott. , preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.
Bari, lì…….………………….
Il Direttore Generale