CONTRATTO DI APPALTO
Rep. 65142
COMUNE DI FIRENZE
CONSORZIO NAZIONALE CON.OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONTRATTO DI APPALTO
Individuazione di soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia/spazio gioco - Lotto 2 Q2A “Nido Cometa” e Lotto 7 Q5A “Nido Sul Melo”.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno 11 (undici) del mese di giugno, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx XX XXXX, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX, nata a Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) il 11/10/1963, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappre- sentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nel- la sua qualità di Direttore della Direzione Istruzione, giusto il disposto del- l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
2) Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXXX, nato a Gubbio (PG) il giorno 02/06/1977, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "CONSORZIO NAZIONALE CON.OPERA SOCIETA' COOPERATI-
VA" (d'ora in poi "CON.OPERA") con sede in Firenze, via San Xxxxxxxx Xxxxx n. 4, P.IVA 05540590485 conforme risulta da visura della CCIAA del giorno 05/06/2020.
Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Se- gretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono certo
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - Servizi Edu- cativi Privati n. 2019/DD/01022 del 12 febbraio 2019, veniva indetta una gara mediante procedura aperta con modalità telematica sulla piattaforma START della regione Toscana, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in n. 8 lotti, avente ad oggetto l'individuazione di soggetti titola- ri/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Co- mune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia/spazio gioco, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantag- giosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;
- conforme risulta da verbale del 4 aprile 2019, per l'appalto relativo alla gestione delle strutture educative denominate "Nido Cometa" (Lotto 2 Q2A, CIG 7781622D9B) e "Nido sul Melo" (Lotto 7 Q5A, CIG 77816569AB), CON.OPERA offriva un ribasso del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo a base di gara;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - Servizi Edu- cativi Privati n. 2019/DD/02884 del giorno 8 aprile 2019, l'appalto in og-
xxxxx veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a CON.OPERA;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - Servizi Edu- cativi Privati n. 2019/DD/03257 del 2 maggio 2019 venivano assunti i rela- tivi impegni di spesa per n. 16 posti aggiudicati nel "Nido Cometa", con un costo a bambino di Euro 756,20 (settecentocinquantasei virgola venti cen- tesimi) oltre IVA e per n. 15 posti aggiudicati nel "Nido sul Melo", con un costo a bambino di Euro 756,20 (settecentocinquantasei virgola venti cen- tesimi) oltre IVA. Tali importi sono calcolati tenendo conto del calendario di apertura dei servizi, per una durata di 10,5 mesi, come specificato dall’art. 3 del Disciplinare;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - Servizi Edu- cativi Privati n. 2019/DD/05703 del 29 luglio 2019, si autorizzava, in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto, l'avvio della ge- stione del servizio in oggetto, alle condizioni generali e particolari del capi- tolato speciale d'appalto e delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara;
- esecutrici del presente contratto sono "X. XXXXXXXX COOPERATIVA SOCIALE", P.IVA 02251290488, e “ISTITUTO SAN XXXXXXXX XXXXX-
RATIVA SOCIALE”, P.IVA 02188150482, come risulta dal DGUE presen- tato in data 13/03/2019 da CON.OPERA sulla piattaforma START in sede di gara;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e specia- le previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- con note prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0061807_20200507 del giorno
08/05/2020 e n. PR_FIUTG_Ingresso_0061792_20200507 del giorno 08/05/2020, sono state acquisite le comunicazioni antimafia di cui all’art. 87 del d.lgs. 159/2011 nei confronti, rispettivamente, di CON.OPERA e di
X. XXXXXXXX COOPERATIVA SOCIALE;
- con nota prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0166226_20191122 del 25/05/2020, è stata acquisita l’Informazione prefettizia di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011 nei confronti di ISTITUTO XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX- VA SOCIALE;
- l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula- no:
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E ALLEGATI
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Dire- zione Istruzione, Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a CON.OPERA, in persona del Sig. Xxxxxxx XXX- XXXXXXX, che accetta e si obbliga, i servizi di cui alla procedura aperta a- vente ad oggetto l'individuazione di soggetti titolari/gestori di servizi edu- cativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia/spazio gioco - "Nido Cometa" (Lotto 2 Q2A) e "Nido sul Melo" (Lotto 7 Q5A) per l'anno educativo 2019/2020 (pe- riodo settembre 2019 - luglio 2020), alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conserva-
te sulla Piattaforma START della Regione Toscana e agli atti della Dire- zione Istruzione;
nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- capitolato speciale.
Esecutrici del presente contratto sono "X. XXXXXXXX COOPERATIVA SOCIALE" e “ISTITUTO SAN XXXXXXXX COOPERATIVA SOCIALE”, co-
me risulta dal DGUE presentato in data 13/03/2019 da CON.OPERA sulla piattaforma START in sede di gara.
Per l'acquisto dei posti relativi agli anni educativi 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 si farà riferimento all'esito della selezione in oggetto.
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello del- l'appaltatore. Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che doves- sero avvenire e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività ogget- to di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI.
Il Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXXX, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolo- samente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi deri- vanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impe- gna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Le Parti concordano che l’importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 246.143,10 (duecentoquarantaseimilacentoquarantatré virgola dieci centesimi) oltre IVA, di cui Euro 127.041,60 (centoventisette- milaquarantuno virgola sessanta centesimi) per il "Nido Cometa" (Lotto 2 Q2A) ed Euro 119.101,50 (centodiciannovemilacentouno virgola cinquan- ta centesimi) per il "Nido sul Melo" (Lotto 7 Q5A).
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
Ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, alla scadenza del contratto il rapporto s’intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. La disponibilità dei posti oggetto d’affidamento s’intende dall’inizio dell’anno educativo 2019/2020, fino al completamento del percorso educativo nell’ambito dei servizi alla prima infanzia dei bambini e delle bambine in- seriti. Per gli anni educativi successivi al 2019/2020, nella tabella riportata nell’art. 4 comma 1 del disciplinare di gara è prevista una stima del nume- ro di posti da acquisire. La durata dell’Accordo quadro è fino al mese di lu- glio 2023, decorrente dalla data di affidamento fino alla conclusione dell’anno educativo 2022/2023.
In caso di risultati positivi della gestione, l’Ente Committente, si riserva la facoltà, per gli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022, di rinnovare il con- tratto, alle medesime condizioni, per una durata pari, per ciascun anno e- ducativo, a quella del contratto iniziale stipulato per l’anno educativo
2019/2020.
ART. 4 – GARANZIE
Si dà atto che:
- per il “Nido Cometa”, la prescritta garanzia definitiva di Euro 13.339,37 (tredicimilatrecentotrentanove virgola trentasette centesimi) è stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7, D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall'art. 103 c.o. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 ed è stata costituita per un im- porto di Euro 6.669,70 (seimilaseicentosessantanove virgola settanta cen- tesimi) mediante fideiussione n. 109564130 emessa in data 7 agosto 2019 da Groupama Assicurazioni, agenzia di Firenze centro;
- per il “Nido sul Melo”, la prescritta garanzia definitiva di Euro 12.505,66 (dodicimilacinquecentocinque virgola sessantasei centesimi) è stata ridot- ta ai sensi dell'art. 93 comma 7, D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall'art. 103 c.o. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 ed è stata costituita per un im- porto di Euro 6.253,00 (seimiladuecentocinquantatré) mediante fideiussio- ne n. 109563964 emessa in data 7 agosto 2019 da Groupama Assicura- zioni, agenzia di Firenze centro.
Si dà atto, inoltre, che CON.OPERA ha provveduto a produrre le polizze assicurative previste dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.
ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, CON.OPERA si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare CON.OPERA con
nota prot. n. 39708 del 6 febbraio 2020, che si conserva agli atti dell'Uffi- cio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estre- mi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche presso:
- per il “Nido Cometa:
Banca Intesa San Paolo, filiale di Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000;
- per il “Nido Sul Melo”:
Banca Intesa San Paolo, filiale di Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000;
ed ha individuato nel Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXXX, C.F. QDRSFN77H02E256G, la persona delegata ad operare su di essi.
Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n.
241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del rever- se charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
ART. 6 SUBAPPALTO
L'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione presentata in sede di gara di non avere intenzione di subappaltare parte del contratto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
CON.OPERA dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy
ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679.
CON.OPERA ha individuato quali Responsabili del Trattamento Dati il Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, C.F. BTTFPP72L06G999V e la Sig. Xxxxxxxx XXXXXXXXX, C.F. CLZLNR95H60D612F, per il "Nido sul Melo" e il Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, C.F. BTTFPP72L06G999V e la Sig. Xxxxx XXXXXXX,
C.F. FVLMRT89R47D612C, per il nido "Cometa". Il Comune di Firenze ha formalizzato dette nomine con separato atto, prot. 350697 del 29/10/2019, che si conserva agli atti della Direzione Istruzione.
CON.OPERA, nella persona del Sig. Xxxxxxx XXXXXXXXXX è responsa- bile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenu- to a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria e di registro) e conse- quenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Xxxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0.
Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del DPR 633/1972.
E, richiesto io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mez- zo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insie- me a me Vice Segretario Generale Vicario Rogante.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere nove e parte della seguente fino a qui.
COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE ISTRUZIONE
Servizio Servizi all’Infanzia
Capitolato relativo alla procedura aperta con modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in n. 8 lotti con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’individuazione di soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d’infanzia/spazio gioco.
ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisizione, da parte dell’A.C., di posti nei nidi d’infanzia/spazi gioco privati accreditati ubicati nel territorio comunale per bambini/e inseriti/e nelle graduatorie comunali a partire dall’anno educativo 2019/2020
Il numero dei posti da acquisire tiene conto:
- dell’analisi della distribuzione della lista d’attesa relativa alle iscrizioni ai servizi educativi comunali dell’anno educativo 2018/2019;
- della proiezione dei dati statistici dei nuovi nati nei vari ambiti territoriali;
- del livello di copertura della domanda nell’anno educativo 2018/2019 attraverso i servizi privati accreditati oggetto delle precedenti procedure di affidamento, all’interno delle quali è necessario assicurare con distinto provvedimento dirigenziale il completamento del percorso educativo già avviato per n. 145 bambini/e;
- dell’incremento di alcuni posti nido per bambini/e di fascia piccoli e medio/grande;
- della distribuzione sul territorio comunale di strutture gestite direttamente o in appalto/concessione dall'Amministrazione e di quelle gestite privatamente in regime di autorizzazione ed accreditamento.
Il numero complessivo dei posti da acquisire nei vari lotti per l’anno educativo 2019/2020 è pari a 215, quello stimato in proiezione per gli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022, tenendo conto della continuità educativa, è pari indicativamente a 360, quello per la sola continuità per l’anno 2022/2023 è pari indicativamente a 180 (50%).
La disponibilità di posti oggetto della procedura s’intende dall’inizio dell’anno educativo 2019/2020 fino al completamento del percorso educativo nell’ambito dei servizi alla prima infanzia dei bambini e delle bambine inseriti/e in tale anno educativo.
Per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 l’Amministrazione potrà fare riferimento agli esiti della presente procedura per l’assegnazione dei posti bambino/a che si renderanno necessari nelle varie tipologie di servizio e nei vari ambiti territoriali, in relazione alla disponibilità, da parte dell’A.C., di risorse da destinare all’acquisto di posti.
Qualora si verificassero, in tali anni, modificazioni significative nella distribuzione delle liste d’attesa relative alle iscrizioni ai servizi educativi comunali, nelle proiezioni effettuate sulla base dei dati statistici dei nuovi nati nei vari ambiti territoriali, nonché della presenza sul territorio di strutture gestite direttamente o in appalto dall'Amministrazione, l'Amministrazione stessa potrà procedere ad una diversa distribuzione, all'interno dei lotti, dei posti oggetto di acquisizione.
Successivamente, dall’anno educativo 2022/2023, fermo restando il completamento del percorso educativo dei bambini e delle bambine inseriti negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale attiverà una nuova procedura.
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Finalità dei servizi
I servizi oggetto della selezione rientrano fra le tipologie di servizi educativi alla prima infanzia disciplinati dalla Legge Regionale n 32/2002 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione n 41/2013 e ss.mm.ii.
Sono organizzati in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e delle bambine e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
L’obiettivo dei servizi è di tutelare, all’interno del proprio progetto educativo, le caratteristiche individuali consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze culturali, favorire il buon ambientamento dei/delle bambini/e e dei genitori e la partecipazione delle famiglie alla vita del nido.
Orario di funzionamento e calendario
I servizi accolgono bambini/e di età 3/36 (3/12 mesi per il gruppo piccoli; 12/24 mesi per il gruppo medi; 24/36 mesi per il gruppo grandi), 18/36 mesi per lo spazio gioco.
L’apertura dei servizi avviene indicativamente entro i primi dieci giorni di settembre mentre la chiusura è prevista nel corso del mese di luglio.
Si svolgono con le seguenti modalità:
posti nido d’infanzia
apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 16,30; è prevista una flessibilità oraria in entrata fino alle ore 9,30 e le seguenti opzioni orarie di uscita: 13,30, 15,30, 16,30;
posti spazio gioco
- apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 13,00;
L’aggiudicatario s’impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall’Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all’A.C.
ART. 3
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L'Aggiudicatario mette a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in cambio del compenso pattuito, posti presso le proprie strutture educative accreditate per bambini/e inseriti/e nelle graduatorie comunali. L'aggiudicatario deve garantire l’accoglienza al proprio interno anche di bambini/e in situazioni di disabilità e/o con bisogni educativi speciali che saranno indicati dal Comune di Firenze. La somma corrisposta è comprensiva di ogni spesa connessa all’erogazione del servizio, non essendo prevedibile alcun ulteriore onere a carico dell’Amministrazione o degli utenti iscritti.
Nel caso in cui tra i frequentanti i servizi vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere un’integrazione delle ore di presenza del personale del soggetto aggiudicatario, l’Amministrazione comunale prevede l’assegnazione di una figura educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo per l’integrazione suddetta è a carico dell’Ente pubblico. All’interno del servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta individuata dall’Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli d’intervento.
Sono perciò a carico dell’aggiudicatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la predisposizione e attuazione del progetto educativo in coerenza con le Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia e la Carta dei Servizi del Comune di Firenze.
Le proposte educative sono rivolte a bambini/e della fascia di età specifica del servizio considerato.
La progettazione delle attività prevede proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all’età.
Il Progetto dovrà esplicitare tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:
attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all’età;
suddivisione dei bambini e delle bambine in sezioni omogenee o miste in base all’età garantendo piccoli gruppi con un educatore/educatrice di riferimento;
stabilità del personale educativo, per dare continuità di relazione a bambini/e e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
valorizzazione delle routine (accoglienza/spuntino del mattino/cambio/pranzo/sonno/merenda/uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all’armonico sviluppo dei/delle bambini/e;
coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell’integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei/delle bambini/e alla scuola dell’infanzia, nell’ottica della continuità educativa.
Le attività educative previste nel Progetto presentato in sede di gara, verranno attuate, in coerenza con le Linee guida per i servizi educativi alla prima infanzia e la Carta dei Servizi del Comune di Firenze, dal personale e dalla/dal coordinatrice/coordinatore individuata/o dal soggetto gestore e verificate in incontri congiunti con il Coordinamento Pedagogico Comunale.
b) l’organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori/educatrici ed operatori/operatrici secondo i parametri previsti dal Regolamento regionale n. 41/R/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La dotazione organica, ai sensi dell’art. 27 del succitato Regolamento, dovrà essere definita in base al rapporto numerico tra educatori/educatrici e bambini/e iscritti/e calcolato per le diverse fasce di età. Il sistema dei turni degli educatori/educatrici dovrà essere strutturato in modo da garantire: il rapporto numerico educatore/educatrice bambino/a nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini e delle bambine; il massimo grado di compresenza fra educatori/educatrici per la continuità di relazione con i bambini e le bambine nell’arco della giornata. Il personale ausiliario operante nel nido d’infanzia dovrà essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere tenendo conto anche della superficie della struttura. Dovrà inoltre collaborare con il personale educativo.
Dovrà essere inoltre garantita la massima continuità possibile della presenza degli stessi (personale titolare che supplente), quale elemento di qualità per l’esperienza che verrà offerta.
c) l’organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell’ambito delle tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo ambientamento di tutti i bambini/e;
d) il raccordo costante con il Servizio Servizi all’Infanzia ed in particolare con il Coordinamento pedagogico comunale;
e) la formazione del personale sia attraverso la partecipazione all’attività formativa organizzata dal Comune di Firenze, sia attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario mirate al consolidamento dell’equipe di lavoro ed all’autoformazione;
f) l’erogazione del servizio di refezione, nel rispetto della normativa vigente.
L'acquisto degli alimenti per la preparazione e somministrazione del pranzo, dello spuntino mattutino e della merenda pomeridiana è a carico del soggetto aggiudicatario. I pasti preparati e/o somministrati all’interno delle strutture dovranno garantire il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per il Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze reperibili all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/0- 3anni/famiglie_informa/mangiare_al_nido.html adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati al Servizio Servizi all’Infanzia per le opportune verifiche ed autorizzazioni.
g) la definizione in apposito manuale del proprio piano di autocontrollo dell’igiene della manipolazione e distribuzione degli alimenti ai sensi del REG (CE) 852/2004;
h) l’acquisto/messa a disposizione di giochi, di materiale didattico, anche innovativo, (specificando che devono essere a norma di legge, adatti a bambini/e in questa fascia di età e in relazione alle scelte pedagogiche del servizio), di cancelleria e di consumo compresi i materiali e prodotti necessari all’igiene personale compresa la necessaria dotazione di pannolini;
i) la fornitura e il lavaggio della biancheria da tavola, compresi i bavagli, della biancheria per il sonno e per l’igiene personale;
l) la messa a disposizione dei locali per la realizzazione del servizio, la loro sorveglianza e custodia, il riordino e la pulizia giornaliera degli stessi durante e al termine dell’orario quotidiano di apertura; tutti i prodotti chimici e non, utilizzati dal Gestore dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. L’Aggiudicatario sarà responsabile dei prodotti forniti;
m) la messa a disposizione degli arredi, che dovranno essere a norma, idonei alla realizzazione del progetto educativo ed in buono stato di conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli arredi, e degli spazi esterni
n) il pagamento delle utenze e di tutte le spese connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza
L’attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del presente Capitolato, del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e ss.mm.ii., delle Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia e della Carta dei Servizi del Comune di Firenze.
Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, d’idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata.
I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.
All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario, attività integrative nei periodi di chiusura del servizio, sabato e altre giornate che il calendario educativo comunale indica come giornate di chiusura ordinaria del servizio.
ART. 4 PERSONALE
Le attività inerenti i servizi oggetto dell’affidamento, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario
Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.
Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.lgs.196/03 e ss.mm.ii. “Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”.
Il personale educativo in dotazione al servizio deve essere in possesso dei titoli previsti dall’art.13 del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., e in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore-educatrice/bambino-bambina, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente.
Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0/3 anni.
Le dotazioni e gli orari di servizio del personale ausiliario dovranno tenere conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché delle superfici delle strutture e delle funzioni da svolgere.
Il personale ausiliario in dotazione al servizio dovrà essere in possesso dei titoli previsti dall’art 14 del Regolamento regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii.
Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.
Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
In particolare, s’individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:
a) Educatrice/Educatore
b) Esecutrice/Esecutore
c) Operatrice/Operatore Cuciniere nei servizi ove è presente la cucina interna
d) Coordinatrice/Coordinatore Pedagogica/o
Le funzioni di coordinamento pedagogico dovranno essere assicurate, per un minimo di n. 12 ore mensili, da una specifica figura professionale che ha un ruolo di sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano di lavoro annuale e nel monitoraggio/verifica/valutazione del progetto educativo del servizio e di raccordo con l’Amministrazione Comunale.
Tale figura dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per lo svolgimento dell’attività e di comprovata esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia risultante da curriculum.
L’aggiudicatario provvede ad indicare un/una responsabile, che può coincidere con la figura della/del coordinatrice/coordinatore pedagogica/o, che risponda dei rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale; dovrà essere designato inoltre un/una responsabile dei servizi presso la struttura, scelta fra il personale, che risulti referente di utenti, operatori/operatrici e il Comune per i problemi di ordinaria gestione
che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura.
Per consentire l’integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l’anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere stabilito, oltre al numero delle ore da svolgere nell’orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell’efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli. Tale monte ore dovrà essere pari almeno a:
educatori/educatrici full time ore n. 120 esecutori/esecutrici full time ore n. 35 operatore/operatrici cuciniere ore n. 35
Il monte ore si intende riferito ad un servizio funzionante a regime e con l’inserimento del numero massimo di bambini/e ipotizzato per la struttura.
Il Progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi presso i quali sono collocati i posti oggetto di riserva, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d’inquadramento contrattuale.
Il personale del soggetto aggiudicatario, costituitosi in apposito gruppo di lavoro, avrà la responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.
Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall’Aggiudicatario e quelli del Comune per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate).
L’Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’Aggiudicatario; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell’educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell’attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.
L’Affidatario ha l’obbligo di presentare entro il 31 agosto una relazione dettagliata in formato elettronico concernente i dati sull’attività svolta e sugli interventi attuati e documentati, con una valutazione dei risultati raggiunti nell’anno educativo di riferimento.
Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, l’Aggiudicatario assicura, di norma, la stabilità del personale educativo salvo gravi casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all’Amministrazione in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità, ecc.
L’Affidatario garantisce la permanenza del rapporto educatrice/educatore bambina/o indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l’obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l’espletamento dei servizi.
Il personale previsto e l’orario dello stesso, potrà essere, previo accordo tra il Servizio Servizi all’Infanzia e il soggetto aggiudicatario, incrementato, o ridotto in caso di una diversa articolazione dell’orario di funzionamento dei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze, con conseguente integrazione o riduzione dei relativi stanziamenti di spesa.
Il numero degli operatori previsti e l’orario di lavoro degli stessi, potrà essere altresì ridotto qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare completamente i servizi.
L’Aggiudicatario è tenuto a fornire i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni (almeno tre nominativi). Tale elenco dovrà includere anche i
relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto della presente procedura.
ART 5 TIROCINI
Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi alla prima infanzia. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Tali figure non potranno in ogni caso svolgere funzioni educative con presa in carico dei bambini e delle bambine.
Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l’Amministrazione comunale.
ART. 6
VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il soggetto aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto, previo accordo/autorizzazione del Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze e verifica del loro congruo utilizzo, senza oneri per l’Amministrazione comunale.
ART. 7
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
In merito ai punti elencati di seguito il soggetto aggiudicatario dovrà:
A) Con riferimento al personale impiegato
garantire che il personale inserito sia in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale, per lo svolgimento dei servizi. Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato;
munire tutto il personale di un visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del dipendente e nome dell’Impresa/Cooperativa aggiudicataria;
comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:
- nominativo del/della Responsabile dell'Attività per conto dell'Impresa/Cooperativa;
- elenchi nominativi del personale impiegato (compreso la/il Coordinatrice/Coordinatore) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
- nominativo del/della Responsabile referente del servizio presso la struttura;
- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo-assunto.
Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, Direzione Istruzione, Servizio Servizi all’Infanzia, l’aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in
modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore- educatrice/bambino-bambina come indicato al precedente art. 4. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura.
L’Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
B) Con riferimento al rapporto di lavoro
Garantire l’inquadramento di tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente
C.C.N.L. di categoria, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore con applicazione integrale del Contratto medesimo e di eventuali accordi integrativi, aziendali e territoriali.
Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze.
C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune
Il Comune è pertanto esonerato:
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio o a soggetti terzi;
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura educativa.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell’affidamento, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio ed adeguati al presente capitolato.
Tale polizza dovrà:
coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente;
prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 con un sottolimite per RCO a € 2.500.000,00 a persona;
essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività; essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
L’aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare, per tutta la durata dell’affidamento e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 200.000,00 per invalidità permanente, € 2.500,00 per spese mediche e farmaceutiche da infortunio.
Il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è almeno quello relativo ai posti oggetto di affidamento.
Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio.
L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
D) Sicurezza sul luogo di lavoro
L’aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.lgs. 81/08. e ss.mm.ii., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’affidamento.
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.
L’aggiudicatario è tenuto a:
- elaborare e trasmettere il “documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio;
- predisporre il “piano di evacuazione” ed il “piano di emergenza” della struttura;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell’osservanza del divieto di fumo;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio.
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza e dell’addetto alla vigilanza antifumo;
- dotare il personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- dotare la struttura di presidi e di impianti antincendio (estintori, idranti, rilevazione fumi, allarme ecc.) e provvedere ai loro collaudi periodici;
- provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza che deve essere presente nella struttura.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
E) Monitoraggio e controllo della qualità
Il gestore della struttura è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio, nonché a fornire all’A.C. o a altri soggetti competenti per il controllo (ad es. Regione o soggetti da essa incaricati) tutti i dati necessari alla verifica dell’erogazione del servizio e alle sue caratteristiche, nei tempi, nelle modalità e con gli strumenti richiesti dall’Amministrazione.
F) In riferimento alla preparazione/somministrazione dei pasti
È importante precisare che il momento del pranzo con tutte le attività ad esso correlate ha un rilevante valore educativo nella vita del nido e tutto il personale indipendentemente dal proprio specifico ruolo deve collaborare in modo tale da garantirne questa caratteristica.
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui s’intendono tutte richiamate.
I pasti preparati e/o somministrati all’interno della struttura dovranno garantire il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per il Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze.
Dovranno essere anche previsti menù vegetariani (del tipo lacto-ovo vegetariani) o per soggetti intolleranti a particolari alimenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte alimentari delle famiglie per menù alternativi dovuti a motivi religiosi e/o culturali. Per i pasti non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure (aromi esclusi) e per il pesce. In particolare, è tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Dovrà essere garantita la provenienza biologica e di filiera corta provinciale o regionale delle forniture in analogia a quanto garantito nei nidi gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale. L’aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsivoglia problematica e responsabilità connesse ad una inadeguata preparazione e o somministrazione dei pasti, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dell’utenza o delle Autorità preposte al controllo.
Le operazioni di preparazione e cottura devono essere effettuate secondo le modalità di seguito descritte, che rappresentano lo standard igienico minimo cui la Ditta dovrà attenersi:
tutti gli alimenti devono essere cotti nello stesso giorno in cui è prevista la somministrazione;
tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione delle verdure, devono essere scongelati in frigoriferi a temperatura O°C - 4°C il giorno precedente alla somministrazione;
la porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo;
gli operatori devono lavarsi le mani prima dell'inizio delle attività, passando dalla preparazione di un alimento ad un altro e dopo l'uso del WC;
devono essere usati piani e utensili separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per carni bianche e rosse, che al termine di ogni tipologia di lavorazione devono essere accuratamente puliti e sanificati;
gli utensili devono giornalmente essere puliti e disinfettati;
devono essere tassativamente evitate preparazioni anticipate dei pasti;
gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, mediante idonei dispositivi; i rifiuti devono essere frequentemente allontanati;
devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già cotti; i copricapo, dovranno raccogliere completamente la capigliatura;
i prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con idonea soluzione disinfettante nel penultimo lavaggio;
i prodotti in stoccaggio devono essere suddivisi per categoria merceologica, secondo le modalità e le temperature stabilite dalle vigenti normative nonché dalle indicazioni riportate in etichetta da parte dei singoli produttori;
ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non viene immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione, conservando i dati identificativi del prodotto e i termini di conservazione/scadenza;
la protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicole idonee al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme alle normative vigenti;
i prodotti cotti non si conservano e vanno consumati nello stesso giorno in cui vengono cotti;
i prodotti cotti refrigerati, prima del consumo devono essere conservati in un apposito frigorifero ad una temperatura compresa tra 1°C e 6°C;
i prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc. devono essere conservati in confezioni originali chiuse. Le confezioni aperte dovranno essere conservate in appositi contenitori provvisti di coperchio.
In adesione a quanto indicato dalla ASL è necessario che tutto il personale eviti di indossare spille, collane, braccialetti, orecchini, orologi ecc. ecc. perché rappresentano un veicolo per i microorganismi e piccole parti dei predetti oggetti possono finire negli alimenti ed essere inghiottiti.
L’aggiudicatario è tenuto ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell’igiene della produzione ai sensi del REG (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; deve inoltre presentare all’Amministrazione comunale dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente. È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di conseguire una autorizzazione sanitaria propria per la gestione della cucina.
Nel caso in cui i pasti siano forniti dall’esterno, i centri cottura che li produrranno dovranno essere localizzati nell’ambito del Comune di Firenze o, al massimo, dei Comuni contermini.
La Ditta dovrà essere dotata o dotarsi di un sistema di monitoraggio da infestanti.
G) Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ii., e del D.lgs. n. 10172018, l’aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente agli iscritti.
I dati di cui verranno in possesso nella esecuzione del servizio dovranno essere trattati secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi all’aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto dalla suddetta normativa per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la nomina quale Responsabile Privacy.
H) Sede operativa
L’Aggiudicatario dovrà assicurare, durante tutte le ore di servizio, la possibilità di un immediato contatto via telefono ed e.mail.
I) Requisiti strutturali
L’Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti di regolarità impiantistica e strutturale previsti da autorizzazione e accreditamento. Ai sensi del D.P.R. 151 del 1-8-2011, l’Aggiudicatario, qualora la struttura rientri fra quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, dovrà avere presentato la SCIA antincendio oppure l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le attività di cui
all’Allegato 1 del DPR suddetto, categoria A e B, o altrimenti, nel caso di categoria C, avere ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
I) Ulteriori obblighi
Il soggetto aggiudicatario:
è tenuto a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata;
è tenuto a dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione quotidiana delle presenze.
ART. 8 SCIOPERI
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
ART. 9
VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.
L’attività complessiva e la qualità del servizio erogato saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del presente Capitolato, del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e ss.mm.ii., delle Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia e della Carta dei Servizi del Comune di Firenze.
A tal fine l’A.C. potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di lavoro dei/delle dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.
ART. 10
ATTIVITÀ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi.
Sono a carico dell’AC:
- le iscrizioni degli utenti aventi diritto presso i propri uffici;
- le procedure di ammissione e eventuale dimissione degli utenti
- la riscossione delle rette
- le funzioni di indirizzo e controllo;
- l’organizzazione di occasioni informative/formative, finalizzate al consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici enunciati nelle Linee Guida educative e nella Carta dei Servizi e l’adozione di metodologie comuni, rivolte preferibilmente ai/alle responsabili e ai/alle coordinatori/trici pedagogici individuati dal soggetto gestore dei servizi, in alcuni casi, estendibili, a discrezione dell’Amministrazione, anche alle altre figure professionali che operano nei servizi.
ART. 11
DURATA DEL CONTRATTO
Alla scadenza del contratto il rapporto s’intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
La disponibilità dei posti oggetto d’affidamento s’intende dall’inizio dell’anno educativo 2019/2020, fino al completamento del percorso educativo nell’ambito dei servizi alla prima infanzia dei bambini e delle bambine inseriti. La durata dell’Accordo quadro è fino al mese di luglio 2023, decorrente dalla data di affidamento fino alla conclusione dell’anno educativo 2022/2023.
In caso di risultati positivi della gestione, l’Ente Committente, si riserva la facoltà, per gli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari, per ciascun anno educativo, a quella del contratto iniziale stipulato per l’anno educativo 2019/2020. Tale facoltà viene esercitata comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
In tal caso, le modalità del servizio dovranno essere le stesse previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione.
Successivamente, dall’anno educativo 2022/2023, fermo restando il completamento del percorso educativo dei bambini e delle bambine inseriti negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale procederà con nuova gara pubblica.
Le condizioni per la ripetizione dell’affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che sarà aggiornato con le modalità di cui al successivo art. 12.
Nel caso in cui, nel corso di vigenza dell’affidamento sulla base del presente avviso pubblico e della graduatoria da esso derivata, la Regione Toscana procedesse, con propri atti normativi, a modifiche nell’organizzazione dei servizi o nei rapporti numerici educatori – educatrici/bambini – bambine tali da incidere sostanzialmente sul costo per bambino/a accolto/a nelle strutture, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi stabiliti nell’ambito della presente procedura in maniera negoziata con gli aggiudicatari.
Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire l’inizio dell’attività a favore dell’utenza secondo il calendario stabilito dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., indicativamente nella prima metà del mese di settembre 2019.
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’aggiudicatario s’impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, per un periodo non superiore a 120 giorni.
ART. 12 COSTO DEL SERVIZIO
L’importo massimo complessivo presunto per i servizi di cui alla presente procedura per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, inclusa la somma necessaria nell’anno 2022/2023 al completamento del percorso educativo per il 50% dei bambini e delle bambine iscritti/e nell'anno 2021/2022, è indicativamente pari ad € 8.401.575,00 escluso IVA.
L’importo massimo complessivo da destinare al finanziamento dei posti da acquisire per l'anno educativo 2019/2020 è indicativamente pari ad € 1.573.950,00 escluso IVA.
L’importo effettivo del singolo affidamento per ciascun lotto sarà quello derivante dall’applicazione del prezzo offerto dal soggetto aggiudicatario per la specifica tipologia (nido/spazio gioco) in relazione al numero dei posti effettivamente riservati.
Il numero di posti oggetto del contratto potrà comunque essere rivisto sulla base del numero di bambini/e che effettivamente risulteranno iscritti/e alla specifica struttura al termine della fase di iscrizione.
In caso di parziale non effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l’importo concordato sarà soggetto a riduzione o incremento.
Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative al contratto.
Nel caso in cui, nel xxxxx xx xxxxxxx xxxx’xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxx procedesse, con propri atti normativi, a modifiche nell’organizzazione dei servizi o nei rapporti numerici educatori/educatrici-bambini/e tali da incidere sostanzialmente sul costo del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi stabiliti nell’ambito della presente procedura in maniera negoziata con l’aggiudicatario.
Con il corrispettivo pattuito i soggetti aggiudicatari s’intenderanno compensati di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.
ART. 13
MODALITÀ DI PAGAMENTO - CESSIONE DEL CREDITO
Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’affidamento indicata all'art. 11.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà mediante acconti mensili non superiori al 90% del costo definito nell’offerta e successivi conguagli periodici, secondo le modalità stabilite nel contratto. Lo stesso sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’aggiudicatario provvederà mensilmente all'invio delle relative fatture alla Direzione Istruzione, con le modalità previste dalle norme vigenti sulla fatturazione elettronica, che curerà le procedure per la loro liquidazione, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.
L’eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.
L'affidatario è tenuto assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:
si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/fornitura devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto/fornitura, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la stazione appaltante.
ART. 14 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
I prezzi che risultano dall’aggiudicazione dei servizi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo quadro.
ART. 15 VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
In tal caso, l’Amministrazione Comunale procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.
ART. 16 ASSOGGETTAMENTI FISCALI
I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del soggetto aggiudicatario. Le spese di eventuale registrazione del contratto sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario con la sola eccezione dell’IVA, che sarà a carico dell’A.C.
ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE
A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità:
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito.
Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.
Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione.
Dovranno, inoltre:
contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.;
contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
ART. 18 PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:
- €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C.
- € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari;
- € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali;
- € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale).
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.
La Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture.
Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.
In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
Le inadempienze dell'aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.
In tal caso l'Amministrazione comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio.
L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a) revoca dell’accreditamento;
b) ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal presente capitolato;
c) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
e) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
f) cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa;
g) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
h) mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste: e laddove, ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/2010, avendo il responsabile del procedimento invitato per iscritto l’affidatario inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni, il suddetto termine sia decorso infruttuosamente e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato;
i) violazione delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al DLGS n. 81/2008;
j) mancata presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della SCIA antincendio oppure dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le
attività di cui all’Allegato 1 del DPR 151/2011, categoria A e B, o altrimenti, nel caso di categoria C, mancato ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
k) fallimento dell’impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
l) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
m) avvenuta attribuzione di penali di cui al precedente articolo per la stessa infrazione, ripetuta in corso d’anno educativo per un numero di volte pari o superiore a tre;
n) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
o) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
ART. 20
MODALITA’ ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all’aggiudicatario.
L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell’Impresa inadempiente.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in graduatoria. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
ART. 21
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
La ditta provvede al servizio con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di gara.
È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo,
con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
ART. 22 COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione comunale della costituzione in mora dell’Aggiudicatario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio a Firenze.
ART. 23
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL “REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/0000-00/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX_0.xxx
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 24
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
Art. 25
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 90, comma 2 , del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all’ articolo 25, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto.
A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all’art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
ART. 26
FORO COMPETENTE
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.