REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2017
in vigore dal 16.12.2017
Comune di Loano Provincia di Savona
Regolamento per la disciplina delle attività e la gestione di sponsorizzazioni
ART. 1 - FINALITA'
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della legge 449/1997 , nell' art. 119 del D.Lgs 267/2000, nell'art. 120 dlgs 42 del 2004 e nell'art. 19 del Dlgs 50 del 2016.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali con il perseguimento dell'obiettivo del risparmio di spesa.
ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente.
Le iniziative interessate dalla procedura di sponsorizzazione vengono individuate dal dirigente del settore.
Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.
Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione ed è ammessa la ricerca sponsor a cura del promotore in caso di eventi svolti in compartecipazione con un soggetto promotore privato
I contratti di sponsorizzazione possono avere a titolo di corrispettivo a carico dello sponsor somme di denaro (c.d. Sponsorizzazione pura) o messa a disposizione di beni o servizi per un valore pari a quello del contratto (c.d. Sponsorizzazione tecnica) . In tal caso si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato delle prestazioni/beni erogati dallo sponsor.
Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di singole manifestazioni ed iniziative.
E' ammessa la proposta da parte dello sponsor di procedere direttamente ad acquisire beni e servizi per conto dell'amministrazione nell'ambito delle attività programmate nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione e del persente regolamento.
E' altresì ammessa la realizzazione di un accordo di collaborazione con il quale l'amministrazione compartecipa esclusivamente per quota parte alla realizzazione di un servizio/bene ed il prestatore di servizio, previamente individuato secondo le vigenti disposizioni di legge, si impegna a reperire quota parte dell'importo necessario acquisendo in proprio sponsorizzazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione e del presente regolamento
ART. 3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) – od eventualmente il Comune unitamente ad un soggetto promotore di un evento - offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
I progetti di sponsorizzazione possono riguardare.
- sponsorizzazione di eventi sportivi, turistici, culturali
-abbinamenti commerciali di area comunale ad una azienda
- cura di aree verdi
- servizi di manutenzione ed altri servizi
- fornitura beni o prestazioni di servizi
- sponsorizzazioni opere pubbliche e beni del patrimonio culturale
- posizionamento del marchio sponsor in spazi ed immagini riconducibili all'ente
– utilizzo marchio ente
Il Comune di Loano si impegna nei confronti dei soggetti individuati come sponsor (anche nel caso in cui siano individuati da un soggetto promotore che compartecipa all'organizzazione di un evento) ad autorizzare l'associazione del proprio logo/marchio a quello dell'ente, a garantire la visibilità dello sponsor nelle conferenze stampa e nel materiale promozionale, ad autorizzare l'apposizione di striscioni nell'area evento, a dare notizia dell'accordo in tutte le campagne promozionali nonché di valutare, sentita la giunta comunale, l'installazione nell'area dell'evento di gazebi per la distribuzione e /o la vendita del prodotto sponsorizzato e di materiale di merchandising e ad esonerare dal pagamento del suolo pubblico
ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso. Per le acquisizioni di beni e servizi sotto i 40.000,00 è ammesso anche l'interpello diretto dell'operatore commerciale interessato alla sponsorizzazione ovvero la trasmissione di lettere invito ad operatori selezionati sulla base delle esigenze del singolo evento
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione e/o dei servizi offerti;
c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere accompagnata da autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 dlgs 50 del 2016
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal dirigente responsabile del settore interessato, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente responsabile del settore interessato Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel progetto.
ART. 5 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
Oggetto contratto
Obblighi a carico dello sponsor Obblighi dell'amministrazione
Obblighi fiscali Durata del contratto Controversie
Clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze - casi di risoluzione Trattamento dati personali
Imposte e tasse Normativa
eventuale registrazione
ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO ALLE SPONSORIZZAZIONI
1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla
applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
ART. 8 - ASPETTI FISCALI
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” può coincidere con l'intero stanziamento previsto in bilancio per la specifica iniziativa o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all'importo specificato al comma 1.
3. I benefici economici derivanti dalle sponsorízzazioni sono destinati al finanziamento dei servizi o iniziative comunali oppure ad economie di bilancio nella misura minima del 50%.
4. La restante parte del beneficio economico può essere destinata all'incentivazione della produttività dei dipendenti e della dirigenza nel rispetto e secondo i criteri dei Contratti Collettivi Nazionali in vigore sulla base degli indirizzi che la Giunta Comunale approverà di anno in anno in relazione alla contrattazione decentrata integrativa.
5. L'importo destinato alla incentivazione del personale e della dirigenza è comprensivo degli oneri a carico dell'ente ed è determinato annualmente dalla Giunta Comunale tenuto conto della necessità di rispettare i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.