INDICE
PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI, AZIONISTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
Versione aggiornata al 13/11/2020
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PREMESSA
ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 - OBBLIGHI DI NOTIFICA
ART. 3 - MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
ART. 4 - BLACK-OUT PERIODS
ART. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI
ART. 6 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ART. 7 - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - Elenco operazioni rilevanti.
ALLEGATO 2 - Modulo per la comunicazione delle operazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate.
ALLEGATO 3 - Modello comunicazione ai soggetti rilevanti ALLEGATO 4 - Sanzioni.
PREMESSA
La presente procedura (la “Procedura”) disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi di notifica inerenti alle operazioni su strumenti finanziari alla Consob, al pubblico e a ASTM S.p.A. (la “Società”) da parte dei soggetti rilevanti, degli azionisti rilevanti, delle persone loro strettamente legate e della Società, al fine di un corretto adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente e in particolare:
– con riferimento alle operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate (come infra definite), dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) e dalla relativa disciplina di attuazione (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall’ESMA);
– con riferimento alle operazioni compiute dagli azionisti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate, dall’art. 114, co. 7, del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dagli artt. 152 sexies e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).
La Procedura disciplina inoltre le modalità di attuazione dell’obbligo dei soggetti rilevanti di astenersi dal compimento, per conto proprio oppure di terzi, di operazioni nel c.d. black-out period (come individuato dalla Procedura), nonché le condizioni in presenza delle quali la Società può autorizzarli a negoziare per conto proprio oppure per conto di terzi nel corso del predetto periodo di chiusura.
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Per “soggetti rilevanti” si intendono:
a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
b) il Direttore Generale della Società e gli altri eventuali dirigenti della medesima Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lett. a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
2. Per “azionisti rilevanti” si intendono coloro che detengono una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.
3. Per “persone strettamente legate” a un soggetto rilevante si intendono:
a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente;
b) un figlio a carico ai sensi della normativa vigente;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla
data dell’operazione in questione;
d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
Per “persone strettamente legate” agli azionisti rilevanti si intendono:
a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli azionisti rilevanti;
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un azionista rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un azionista rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un azionista rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
e) i trust costituiti a beneficio di un azionista rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
4. Per “operazioni” si intendono le operazioni concernenti le azioni o le obbligazioni emesse dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un elenco non esaustivo delle operazioni rilevanti e delle relative esenzioni è contenuto sub Allegato 1.
ART. 2 – OBBLIGHI DI NOTIFICA
1. I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate devono notificare alla Società tutte le operazioni condotte da loro e/o per loro conto entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione, compilando e trasmettendo alla Società il modulo sub Allegato 2 con le modalità indicate all’art. 3.
2. In aggiunta a quanto precede, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate notificano alla Consob le operazioni il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco di un anno solare (l’“Operazione Rilevante”). I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate trasmettono la predetta comunicazione tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi successivi dalla data dell’operazione, trasmettendo a Consob il medesimo modulo di cui al precedente comma 1 con le modalità precisate all’art. 3.
3. Ove previsto dalla normativa vigente, gli azionisti rilevanti notificano alla Società, alla Consob e al pubblico le operazioni da loro effettuate, anche per interposta persona, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, utilizzando il modulo e secondo le istruzioni indicate nell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti con le modalità indicate nel successivo art. 3.
Si precisa che i predetti obblighi di comunicazione non si applicano qualora gli azionisti rilevanti e le persone loro strettamente legate siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate in quanto soggetti rilevanti o persone loro strettamente legate.
4. Non sono comunicate:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga, nell’arco di un anno civile, i ventimila euro ovvero la diversa soglia eventualmente stabilita dalla Consob; la predetta soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente comma 1 ovvero del precedente comma 3, al netto di commissioni o imposte. Si precisa che il controvalore delle operazioni effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante ovvero azionista rilevante non deve essere sommato al controvalore delle operazioni effettuate per conto delle persone strettamente legate;
b) le altre eventuali operazioni la cui comunicazione è esentata ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che successivamente al raggiungimento dell’importo di cui alla lett. a): (i) tutte le operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate entro la fine dell’anno sono considerate Operazioni Rilevanti; (ii) saranno considerate Operazioni Rilevanti le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate il cui importo complessivo raggiunga entro la fine dell’anno un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00).
ART. 3 – MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA
Soggetti rilevanti e persone strettamente legate
Notifica alla Società
Le notifiche di cui al precedente art. 2, comma 1, devono essere inviate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate alla funzione Societario e Compliance della Società, mediante invio e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
La funzione Societario e Compliance fornisce nel minor tempo possibile al soggetto rilevante o persona strettamente legata, conferma dell’avvenuta ricezione della notifica.
La funzione Societario e Compliance provvede alla pubblicazione delle informazioni ricevute entro il terzo giorno lavorativo successivo dalla data di compimento dell’operazione che ha determinato il superamento delle soglie di cui all’art. 2, comma 4 lett. a), con le modalità previste dalla normativa vigente.
Notifica alla Consob
Le notifiche alla Consob ai sensi del precedente art. 2, comma 2, della presente Procedura sono effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate mediante:
− messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se la persona che effettua la notifica è soggetta all’obbligo di avere la PEC); altrimenti
− messaggio di posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx,
specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”, ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob.
In alternativa a quanto precede, le comunicazioni alla Consob delle operazioni possono essere effettuate dalla Società, per conto dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate, con le modalità previste dalla normativa vigente per la comunicazione al pubblico ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob, a condizione che ciò sia stato preventivamente concordato dai soggetti rilevanti e/o dalle persone strettamente legate con la stessa Società e che le informazioni relative alle operazioni oggetto di comunicazione siano trasmesse alla Società dai soggetti
rilevanti e/o dalle persone strettamente legate nei tempi e con le modalità previsti dalla presente Procedura.
La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella comunicazione alla Consob delle operazioni condotte da o per conto dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate quando gli stessi siano dovuti a ritardi nella trasmissione delle relative informazioni da parte dei soggetti rilevanti e/o delle persone strettamente legate.
Azionisti rilevanti
Gli azionisti rilevanti comunicano alla Consob ed al pubblico le operazioni indicate all’articolo 2, comma 3, della presente Procedura con le modalità previste nell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti.
Notifica alla Consob e al pubblico da parte degli azionisti rilevanti
Le notifiche alla Consob sono effettuate tramite telefax al numero 06 8477757 ovvero tramite PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) ovvero tramite email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob.
Le comunicazioni al pubblico sono effettuate dagli azionisti rilevanti tramite l’invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ovvero con le altre modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob.
Notifica alla Consob e al pubblico da parte della Società
In alternativa a quanto precede e ove previamente concordato con la Società, le comunicazioni alla Consob ed al pubblico possono essere effettuate dalla Società, per conto degli azionisti rilevanti, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob, a condizione che gli azionisti rilevanti abbiano comunicato alla Società le operazioni compiute entro la fine del quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione; in tal caso la Società pubblica le informazioni entro il termine previsto dall’art. 2, comma 3 della Procedura.
La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni condotte dagli azionisti rilevanti quando gli stessi siano dovuti a ritardi nella trasmissione delle relative informazioni da parte degli azionisti rilevanti.
ART. 4 - BLACK-OUT PERIODS
1. Ai soggetti rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante i seguenti periodi di chiusura (c.d. black-out periods):
- nei trenta giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati contabili/finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale;
- negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di quanto precede, i soggetti rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura della funzione Societario e Compliance, circa le date previste per l’approvazione e l’annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale e del conseguente avvio dei relativi black-out periods, oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un periodo di chiusura.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la Società può consentire ai soggetti rilevanti di negoziare per conto proprio oppure per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:
(i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e comunque
(iii) a condizione che il soggetto rilevante che intende effettuare l’operazione sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
Ai fini di cui al precedente punto (i), i soggetti rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura, chiedono alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di chiusura; tale richiesta scritta deve contenere:
– una descrizione dell’operazione considerata;
– la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze che impongono la vendita immediata di azioni o le caratteristiche della negoziazione;
– la spiegazione del motivo per cui l’operazione specifica non può essere effettuata in momento diverso dal periodo di chiusura;
– l’esplicitazione delle motivazioni per cui la vendita è l’unico modo ragionevole
per ottenere i fondi di cui necessita.
Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un periodo di chiusura devono essere trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx indicando nell’oggetto: “Richiesta di negoziazione durante un periodo di chiusura”.
4. L’autorizzazione al compimento di operazioni durante i periodi di chiusura è concessa dall’Amministratore Delegato della Società, nel rispetto della normativa vigente, fatta eccezione nei casi in cui l’autorizzazione sia richiesta dallo stesso
Amministratore Delegato o da persone a lui strettamente legate, per i quali la competenza è rimessa al Consiglio di Amministrazione ovvero ad altro soggetto da questo delegato.
ART. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI
1. Con comunicazione scritta, – da trasmettere a mezzo e-mail - la funzione Societario e Compliance informa i soggetti rilevanti circa (i) la loro iscrizione nel Registro Internal Dealing tenuto dalla medesima funzione Societario e Compliance ai sensi dell’art. 19 co. 5 MAR e (ii) il loro assoggettamento e quello delle persone loro strettamente legate agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di internal dealing e alla Procedura; (iii) l’obbligo di comunicare alla Società i nominativi delle persone a loro strettamente legate; (iv) la messa a disposizione della Procedura, sul sito internet della Società all’indirizzo URL xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx/ che sono invitati a consultare.
2. I soggetti rilevanti restituiscono tempestivamente alla Società la comunicazione di cui al modello sub Allegato 3 (che verrà allegata alla comunicazione di cui sopra), compilata e sottoscritta, con le modalità indicate dalla funzione Societario e Compliance.
3. I soggetti rilevanti sono tenuti a:
(i) comunicare tempestivamente alla Società, l’elenco delle persone a loro strettamente legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’elenco delle persone rilevanti;
(ii) notificare per iscritto alle persone strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e della normativa di riferimento in materia di internal dealing;
(iii) conservare copia della notifica di cui al precedente punto (ii).
ART. 6 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, come riportate sub Allegato 4.
ART. 7 - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell’Amministratore Delegato, con successiva informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
ALLEGATO 1
Sezione 1.1
ELENCO OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE
Operazioni soggette a notifica:
Ai sensi dell’art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell’art. 10 del Regolamento 2016/522 le
operazioni soggette a notifica includono:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari (1);
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità (2);
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un soggetto rilevante o una persona strettamente legata; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita (3);
d) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
e) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti della ASTM S.p.A. o a dipendenti della ASTM S.p.A. in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
f) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
h) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della ASTM S.p.A.;
i) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni
call) e di warrant;
l) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione obbligazionaria della ASTM S.p.A.;
1 Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
2 Le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
3 Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
m) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione
della ASTM S.p.A., compresi i credit default swap;
n) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
o) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
p) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
q) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
r) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di
investimento alternativi (“FIA”) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;
s) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o una persona strettamente legata;
t) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un soggetto rilevante o di una persona strettamente legata;
u) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni della ASTM S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.
Operazioni esenti
Ai sensi del paragrafo 1-bis dell’art. 19 del MAR (4), non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse dalla ASTM S.p.A. se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM S.p.A. non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM S.p.A. non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto rilevante o la persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM S.p.A., e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni della ASTM S.p.A. superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il soggetto rilevante o la persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
Sezione 1.2
4 Introdotto dall’art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno
2016.
ELENCO OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DAGLI AZIONISTI RILEVANTI E DALLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE
Operazioni soggette a notifica
Gli azionisti rilevanti e le persone loro strettamente legate sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio delle azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle predette azioni, per tali intendendosi:
(a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni emesse dalla Società;
(c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni emesse dalla Società o scambiabili con esse;
(d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni emesse dalla Società indicati dall’articolo 1,
comma 3, del TUF;
(e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni emesse dalla Società, rappresentanti tali azioni.
Operazioni esenti
Ai sensi dell’art. 152-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti, non sono comunicate:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000,00 (ventimila/00) euro entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker,
- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;
- fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
ALLEGATO 2
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.
Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them.
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | ||||
a) | Nome Name | Per le persone fisiche: For natural persons: | |||
Nome: First name: | Cognome: Last name: | ||||
2 | Motivo della notifica Reason for the notification | ||||
a) | Posizione / Qualifica Position / Status | Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO. | |||
Pozione: Position: | |||||
b) | Notifica iniziale / Modifica Initial notification / Amendment | Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending. | Nuova notifica. Initial notification. | ||
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor | ||||
a) | Nome Name | Nome completo dell'entità: Full name of the entity: | |||
b) | LEI | Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code. | |||
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | ||||
Operazione - 1 Transaction - 1 | |||||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di strumento Codice di identificazione Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code | Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Indication as to the nature of the instrument: — a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; — an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. | |||
Azione | |||||
Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. | |||||
ISIN: | |||||
b) | Natura dell'operazione Nature of the transaction | Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522(1) adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. | |||
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE)n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme. | |||||
c) | Xxxxxx/i e Volume/i Price(s) and volume(s) | Xxxxxx/i Price(s) | Volume/i Volume(s) | |
Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. | ||||
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price | I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo. The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. | ||
Volume aggregato: | ||||
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 | ||||
Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Price information: — In case of a single transaction, the price of the single transaction; — In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. | ||||
Prezzo: | ||||
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. | ||||
e) | Data dell'operazione Date of the transaction | Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Date of the particular day of e x e c u t i o n o f th e n o t i f i e d t r a n s a c t i o n . | ||
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time. | ||||
f) | Luogo dell'operazione Place of trading | Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 |
ALLEGATO 3
Dichiarazione resa dai soggetti rilevanti di ASTM S.p.A.
Il/La sottoscritto/a …………………………….., nato/a a …………………………….. il …………………., C.F.
…………………………….., in qualità di soggetto rilevante ai sensi dell’art. 19 MAR, nonché della “procedura relativa alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti, azionisti rilevanti e da persone strettamente legate” (“Procedura Internal Dealing”) adottata da ASTM S.p.A. ("ASTM”)
dichiara
- di avere preso visione della Procedura Internal Dealing, pubblicata sul sito internet di ASTM all’indirizzo URL xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx/, e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- di avere preso atto dell’iscrizione dell’elenco dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate (il “Registro Internal Dealing”) curato da ASTM, in quanto assoggettato agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di internal dealing e alla Procedura Internal Dealing;
- di essere consapevole del regime sanzionatorio previsto in caso di inosservanza dei previsti obblighi di comunicazione.
In aggiunta a quanto precede dichiara:
di non avere persone fisiche da qualificarsi quali sue “persone strettamente legate”;
oppure
che le persone fisiche di seguito riportate sono da qualificarsi quali sue “persone strettamente legate”
Nome e Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Parentela |
di non avere persone giuridiche, società di persone, trust che possono essere
considerate sue “persone strettamente legate”;
oppure
che le seguenti persone giuridiche, società di persone, trust che devono essere
considerate sue “persone strettamente legate”
Denominazione | Sede | Codice Fiscale |
si impegna
- ad informare le persone a sé strettamente legate circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina in materia di internal dealing e dalla Procedura Internal Dealing;
- a comunicare tempestivamente alla Società ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.
[luogo, data, firma]
ALLEGATO 4
SANZIONI SOGGETTI RILEVANTI
Regolamento (UE) n. 596/2014 – MAR
⮚ Art. 30 MAR (Sanzioni amministrative a altre misure amministrative)
Ai sensi dell’art. 30 del MAR, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le Autorità Competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione, tra l’altro, alle violazioni degli obblighi in materia di internal dealing previsti dall’art. 19, paragrafi 1, 2 , 3 5, 6, 7 e 11 del MAR.
In particolare, a norma del comma 2 del medesimo art. 30, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le Autorità Competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative:
− un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine
alla condotta in questione e di non reiterarla;
− la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
− un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
− la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
− l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
− l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
− sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
− nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 500.000 Euro;
− nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 1.000.000 di Euro.
Fermo quanto precede, gli Stati membri possono prevedere che le Autorità Competenti dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possa prevedere sanzioni di importo più elevato.
⮚ Art. 31 MAR (Esercizio dei poteri di controllo e imposizione sanzioni)
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del MAR, gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità Competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal
fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della
violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’Autorità Competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
⮚ Art. 34 MAR (Pubblicazione delle decisioni)
Ai sensi dell’art. 34, primo paragrafo, del MAR, le Autorità Competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del MAR sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
La previsione di cui sopra non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’Autorità Competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la
pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’Autorità Competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’Autorità Competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui ai sensi della precedente lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
Ai sensi del successivo comma 2, se la decisione è impugnabile dinanzi a un’Autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le Autorità Competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
Infine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 34, le Autorità Competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’Autorità Competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Testo Unico della Finanza
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)
⮚ Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014), commi da 4 a 11:
“4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto
responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
⮚ Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie), commi 1 e 1-bis:
“1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
(…)
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).”
⮚ Art. 187-sexies (Confisca):
“1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.”
SANZIONI AZIONISTI RILEVANTI
Testo Unico della Finanza
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF)
⮚ Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), commi da 1 a 1.2:
“1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.”
⮚ Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta)
“1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
(…)
c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;
(…).
2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.”