ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 460 del 14/12/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione di collaborazione didattico-scientifica tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`utilizzo della sala di necroscopia della sezione territoriale di Vicenza.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione di collaborazione didattico-scientifica tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`utilizzo della sala di necroscopia della sezione territoriale di Vicenza.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, provvede all’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e altri operatori del settore della sicurezza alimentare; ciò in conformità all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 106/2012;
- i rettori delle Università, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 382/1980, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattico-integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- con nota prot. n. 1638 del 22.07.2020, trasmessa via PEC, acquisita al ns. prot. n. 6992 di pari data, il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, ha richiesto a questo Istituto la disponibilità al rinnovo della possibilità di utilizzo della sala autoptica e delle relative attrezzature della Sezione Territoriale di Vicenza dell’Istituto;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- tale utilizzo si rende necessario per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche nell’ambito dei corsi di “Anatomia Veterinaria” e di “Fisiologia e Patologia generale” del I anno del Corso di laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti” dell’Università di Padova, nonché per lo svolgimento di studi diretti a comprendere le dinamiche delle patologie animali nell’ambito territoriale di competenza sia dell’Università che dell’IZSVe, in particolare attraverso lo scambio di dati prodotti nell’ambito delle attività svolte e per le quali vi è comune interesse;
- in ragione dell’interesse scientifico sotteso alla collaborazione con la citata Università e anche in considerazione dell’analoga esperienza maturata nei precedenti anni (rif Convenzione prot. n. 9239/2019), l’Istituto, con nota tramessa via PEC, ns. prot. n. 9385 del 19.10.2020, ha dato positivo riscontro alla suddetta richiesta.
Al fine di formalizzare il rapporto tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione e l’IZSVe, è stato concordato lo schema di “Convenzione di collaborazione didattico-scientifica”, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 155067/2020, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCT1 – Verona e Vicenza”, in qualità di referente scientifico della Convenzione, ha richiesto a questa Struttura di predisporre quanto necessario alla stipula.
Con la sottoscrizione di tale Convenzione, di validità annuale a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, in particolare dall’1.10.2020 al 30.09.2021, salvo rinnovo previo accordo scritto tra le parti, l’Istituto, previa richiesta dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, concede, in particolare, l’utilizzo della propria sala di necroscopia, delle attrezzature e dei servizi tecnico-scientifici presso la sezione territoriale di Vicenza, al fine di consentire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche da parte degli studenti del corso di laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti”.
In particolare, le suddette esercitazioni pratiche saranno svolte in presenza di almeno un docente dell’Università per un pomeriggio alla settimana, da concordare tra la parti in funzione delle rispettive esigenze e disponibilità, in favore di un gruppo di studenti la cui numerosità non supera le 9 unità.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione di collaborazione didattico-scientifica” tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’utilizzo della sala di necroscopia presso la Sezione territoriale di Vicenza, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la stipula di tale Convenzione, di validità annuale a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, in particolare dall’1.10.2020 al 30.09.2021, salvo rinnovo previo accordo scritto tra le parti, l’IZSVe consente al predetto Dipartimento, in particolare, l’utilizzo della sala di necroscopia, delle attrezzature e dei servizi tecnico-scientifici presso la Sezione territoriale di Vicenza, al fine di consentire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche da parte degli studenti del corso di laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti”.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione di collaborazione didattico-scientifica” tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’utilizzo della sala di necroscopia presso la Sezione territoriale di Vicenza, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che con la stipula di tale Convenzione, di validità annuale a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, in particolare dall’1.10.2020 al 30.09.2021, salvo rinnovo previo accordo scritto tra le parti, l’IZSVe consente al predetto Dipartimento, in particolare, l’utilizzo della sala di necroscopia, delle attrezzature e dei servizi tecnico-scientifici presso la Sezione territoriale di Vicenza, al fine di consentire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche da parte degli studenti del corso di laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti”.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 460 del 14/12/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione di collaborazione didattico- scientifica tra il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`utilizzo della sala di necroscopia della sezione territoriale di Vicenza.
Pubblicata dal 15/12/2020 al 30/12/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA E ALIMENTAZIONE
E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
TRA
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, nel seguito denominata Università – codice fiscale 80006480281, partita
I.V.A. 00742430283, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, xxxx. Xxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in viale dell’Università, 16 – 35020 Legnaro (PD), autorizzata alla stipula del presente atto a seguito della delibera del Senato Accademico del 09.02.2016 e del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2016 e del Consiglio di Dipartimento del 25.11.2020.
E
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel seguito denominato Istituto Zooprofilattico, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, con sede in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell’Istituto in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10;
Premesso che:
▪ l’Università in base all’art. 1, comma 5 del proprio Statuto:
⋅ opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale;
⋅ valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, e predispone, anche a tal fine, il proprio bilancio sociale;
▪ i Rettori delle Università, ai sensi dell’art.27 del DPR n. 382/1980, possono tra l’altro stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
▪ in particolare l’attività didattica frontale del corso di laurea in “Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti” (SIA) viene svolta a Vicenza presso la sede della Fondazione Studi Universitari di viale Margherita ubicata in xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, e che tale corso di laurea ha la finalità di effettuare, durante il percorso didattico, esercitazioni in Anatomia Veterinaria e in Fisiologia e Patologia generale;
▪ la suddetta sede non dispone momentaneamente di laboratori attrezzati per tale attività;
▪ l’Università ha pertanto l’interesse ad usufruire per fini didattici delle strutture dell’Istituto Zooprofilattico site nella Struttura complessa territoriale 1 di Verona e Vicenza; in particolare l’Università utilizzerà la Sala Necroscopia del Laboratorio Territoriale di Vicenza dell’Istituto, per fare acquisire agli studenti significative esperienze tecnico-pratiche;
▪ l’Istituto Zooprofilattico in base agli accordi, sulla sua gestione, stipulati tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano e approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 partecipa alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e all’attuazione di iniziative con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare; tutto questo è conforme al dettato dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs n. 106/12 e deve essere formalizzato, mediante convenzioni di cui al comma 2, dello stesso decreto;
▪ l’Università e l’Istituto Zooprofilattico, per disciplinare i loro rapporti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, hanno stipulato in data 07.05.2020 la convenzione prot. IZSVe n. 4582/2020, alla quale si rimanda per la disciplina degli aspetti non espressamente normati nella presente Convenzione;
▪ l’Università e l’Istituto Zooprofilattico hanno già sottoscritto in data 23 luglio 2007 una
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convenzione di collaborazione per il funzionamento dei Corsi di Laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti” e in “Scienze e Tecnologie Animali”;
▪ l’Università e l’Istituto Zooprofilattico hanno rinnovato in data 29 aprile 2013 la convenzione di collaborazione per il funzionamento del Corso di Laurea in “Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti”;
▪ in data 4.4.2016 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione per l’utilizzo della sala di necroscopia della Sezione Territoriale di Vicenza dell’IZSVe, prot. IZSVe n. 3168/2016;
▪ in data 30.7.2019 è stata sottoscritta una nuova convenzione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione per l’utilizzo della sala di necroscopia della Sezione Territoriale di Vicenza dell’IZSVe, prot. IZSVe n. 9239/2019;
▪ è interesse delle parti proseguire con le sinergie già intraprese;
▪ l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TUTTO CIÓ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art.2
Per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche di Anatomia Veterinaria e di Fisiologia e Patologia generale del corso di laurea in “Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti”, di seguito denominato “Corso”, l’Istituto Zooprofilattico mette a disposizione e acconsente all’utilizzo, da parte dell’Università, della Sala Necroscopia di cui dispone – ubicata presso il Laboratorio Territoriale di Vicenza.
Con la stipula del presente atto, le parti intendono inoltre collaborare allo svolgimento di studi diretti a comprendere e/o approfondire aspetti di sanità animale, sicurezza alimentare e sanità pubblica.
La definizione delle attività e delle modalità operative sarà oggetto di successive intese tra i referenti scientifici.
I referenti scientifici per quanto riguarda questa convenzione sono, per l’Università, la prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Presidente del Corso di Laurea in “Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti” e per l’IZSVe il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 3
L’Istituto Zooprofilattico previa richiesta dell’Università e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, concede alla stessa Università l’utilizzo delle proprie attrezzature e servizi tecnico-scientifici presso la propria sede di Vicenza come di seguito indicato all’articolo 5, al fine di consentire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche da parte degli studenti del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti.
Le suddette esercitazioni pratiche saranno svolte in presenza di almeno un docente dell’Università a frequenza settimanale durante un pomeriggio alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, da concordare fra le parti in funzione delle rispettive esigenze e disponibilità. La suddetta attività sarà svolta in favore di un gruppo di studenti la cui numerosità non supera le 9 unità e insiste sull’esame macroscopico di visceri e reperti anatomici patologici e sani di animali da reddito delle seguenti specie: aviarie, bovino, ovino, caprino, suino, equino, ittiche. I visceri appartenenti alla categoria di materiale a rischio specifico BSE (SRM) (decisione CEE 418/2000) o oggetto di altre normative specifiche verranno gestiti secondo le normative vigenti e mediante la procedura già in atto presso l’Istituto.
L’Università di Padova provvederà a far pervenire il materiale didattico sopraccitato presso la
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sede di Vicenza dell’IZSVe sita in Xxxxx Xxxxx 00.
Si precisa che gli studenti che partecipano alle attività operative non sono dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico e pertanto nei loro confronti lo stesso Istituto Zooprofilattico non ha alcun potere gerarchico, né dovere di istruzione, formazione e vigilanza, tipici del datore del lavoro.
In ogni caso per la disciplina di tutti gli aspetti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione le parti si conformano a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 con la precisazione che non vi sarà alcuna interferenza tra il personale dell'Istituto e quello che accederà alla sede di Vicenza, in quanto non è previsto lo svolgimento contemporaneo di attività da parte dei due enti. I soggetti afferenti all’Università dovranno aver ricevuto una formazione di base in tema di sicurezza e il Docente dell'Università, avente funzioni di Tutor nei loro confronti, avrà anche quella di Dirigente per la Sicurezza.
L'attività del personale dell'Istituto si limiterà pertanto a garantire l'accesso agli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, per l'idoneità dei quali l'Università avrà preventivamente espresso parere di idoneità.
Nel caso in cui, per particolari esigenze operative, si riveli necessaria la presenza di personale dell'Istituto, il Tutor provvederà a farne richiesta con un preavviso di almeno quindici giorni precisando le attività da svolgere.
Nel caso si verifichi la predetta eventualità, si prevede a margine della presente Convenzione, la compilazione da parte dell’Istituto e dell’Università del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), nella quale verranno descritte le attività richieste ai dipendenti dell'Istituto e la conferma che gli stessi, ai fini della sicurezza, verranno coordinati dal Tutor.
Sia nel caso di coinvolgimento del personale dell'Istituto, sia in assenza dello stesso, preventivamente all'accesso nella struttura verrà compilato un modulo di assegnazione degli spazi.
Art. 4
All’Università spetta la completa responsabilità dell’attività didattica e dell’attività di docenza prevista per il Corso, in base alla normativa nazionale e agli specifici regolamenti dell’Università di Padova.
Art. 5
L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione presso l’Istituto Zooprofilattico sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
L’Istituto Zooprofilattico, in relazione agli immobili ed alle proprie attrezzature e reagenti messi a disposizione negli spazi utilizzati dall’università, garantisce che sono conformi alla normativa vigente.
L’eventuale utilizzo di altre attrezzature ed altri spazi sarà oggetto di specifico accordo scritto tra le parti.
Si rimanda a quanto disciplinato dagli enti con la convenzione citata in premessa, per tutti gli aspetti relativi alla Sicurezza.
In particolare, gravano sull’Università gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardanti il personale universitario e gli studenti, presenti per lo svolgimento delle attività didattiche indicate all’articolo 2.
L’Istituto Zooprofilattico provvederà a comunicare le norme in materia di prevenzione e protezione e smaltimento rifiuti, vigenti presso la Sala Necroscopia del Laboratorio Territoriale di Vicenza.
Art. 6
L’Istituto Zooprofilattico concede gratuitamente l’uso degli spazi, delle attrezzature e dei servizi tecnico-scientifici della Sala Necroscopia del Laboratorio Territoriale di Vicenza.
La presente convenzione non comporta pertanto alcun onere finanziario per l’Università, salvo quanto previsto dalla convenzione prot. IZSVe n. 4582/2020, citata in premessa, per gli
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aspetti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’università si impegna a garantire all’Istituto Zooprofilattico la massima collaborazione, ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dallo svolgimento dell’attività didattica.
Così come disciplinato dalla convenzione prot. IZSVe n. 4582/2020, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro citata in premessa, l’Istituto Zooprofilattico provvederà allo smaltimento dei rifiuti prodotti dallo svolgimento dell’attività didattica; i relativi oneri verranno rimborsati dal Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione in una rata annuale posticipata scadente il 31 dicembre di ogni anno, previo invio di apposita nota scritta a mezzo PEC da parte dell’Istituto Zooprofilattico.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione della relativa nota di richiesta e dovrà essere effettuata mediante girofondo presso BANCA D’ITALIA – Tesoreria dello Stato – Sezione di Padova – Ente 0034278.
Il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione si impegna inoltre a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) monouso agli studenti che accedono alla Sala Necroscopie dell’Istituto Zooprofilattico.
Art. 7
La presente convenzione decorre dall’inizio dell’Anno Accademico 2020/2021 per la durata di dodici mesi, dall’1.10.2020 al 30.09.2021, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori dodici mesi tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno un mese antecedente alla naturale scadenza.
Le parti potranno recedere con comunicazione da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni.
Art. 8
Per le comunicazioni attinenti agli aspetti prettamente organizzativi della presente convenzione l’Università elegge domicilio presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione in Legnaro (Padova), Viale dell’Università n. 16, e l’Istituto Zooprofilattico elegge domicilio presso la X.X. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX), Viale dell’Università n. 10.
La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Per quanto non specificatamente disposto con la presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili.
Art. 9
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ciascuna parte procederà all’assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale sull’esemplare di propria pertinenza.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/1986.
Firmato digitalmente.
Università degli Studi di Padova Il Direttore del Dipartimento di
Biomedicina Comparata e Alimentazione
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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