SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI, ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE
SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI, ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NUMERO GARA SIMOG 7723306
CIG 8253383B1A
Indice generale
Art. 1 Oggetto del contratto 4
Art. 3 Finalità dell’appalto 4
Art. 5 Obiettivi specifici e descrizione degli interventi 4
5.1 Descrizione dei singoli servizi 4
A) Servizio educativo a favore di minori a rischio (attività domiciliare e attività di gruppo) 4
A1) Attività educativa domiciliare 5
A2) Attività educativa di gruppo 6
B) Servizio educativo domiciliare a favore di minori stranieri 6
C) Servizio di supporto psico-educativo alla genitorialità anche sociale e ai minori fuori famiglia (in affido eterofamiliare e in comunità) 7
C1) Attività di spazio neutro 7
C2) Attività educativa di gruppo per minori fuori famiglia e/o con genitorialità sociale 8
C3) Attività di supporto educativo per famiglie accoglienti 8
Art. 6 Modello organizzativo 8
Art. 7 Orario e sedi di svolgimento del servizio 10
Art. 8 Figure Professionali 10
Art. 9 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio 11
Art. 10 Compiti e funzioni specifiche 13
Art. 12 Costo del servizio, fatturazione e modalità di pagamento 15
Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 14 Clausola revisione prezzi 16
Art. 15 Standards tecnici e norme di sicurezza 16
Art. 16 Norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro 16
Art. 17 Garanzie assicurative 16
Art. 18 Inadempimenti e penali 17
Art. 18 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali 20
Art. 19 Cauzione definitiva 20
Art. 20 Trattamento dei dati 21
Art. 21 Responsabile esterno del trattamento dei dati 22
Art. 22 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013
Art. 23 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione” 26
Art. 24 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità 26
Art. 25 Stipulazione del contratto 27
Art. 26 Cessione del contratto e subappalto 27
Art. 27 Spese contrattuali, imposte e tasse 27
Art. 30 Norme e condizioni finali 27
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto l’appalto relativo servizio educativo a favore di minori, adolescenti e loro famiglie, articolato nei seguenti servizi:
A. Servizio educativo a favore di minori a rischio (attività domiciliare e attività di gruppo)
B. Servizio educativo domiciliare a favore di minori stranieri
C. Servizio di supporto educativo alla genitorialità anche sociale e ai minori fuori famiglia (in affido eterofamiliare e in comunità).
Per la descrizione degli interventi di ciascun servizio si rimanda al successivo articolo 5.
Art. 2 Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto medesimo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l’Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
Art. 3 Finalità dell’appalto
La finalità dei servizi oggetto del presente capitolato è di garantire al minore un adeguato sviluppo psico-affettivo e relazionale nel proprio contesto di vita. In particolare per ogni servizio vengono perseguite le seguenti specifiche finalità:
A. prevenzione di situazioni di rischio di pregiudizio per minori che vivono in contesti familiari problematici e riduzione del danno psico-evolutivo;
B. integrazione sociale e scolastica del minore straniero e riduzione del rischio di emarginazione e marginalizzazione;
C. potenziamento delle capacità genitoriali (anche sociali) e mantenimento delle relazioni affettive del minore con il genitore non affidatario e con il contesto parentale di riferimento;
Art. 4 Destinatari
I servizi oggetto del presente capitolato, nei termini e nelle modalità esposti nel presente documento, sono rivolti ai minori residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” e alle loro famiglie.
Art. 5 Obiettivi specifici e descrizione degli interventi
Alle finalità sopra riportate corrispondono, per ciascun servizio, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da realizzare e il target dell’utenza di seguito descritti.
I servizi vengono svolti a misura sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, con programmazione del numero di utenti in carico e delle tipologie di intervento.
Dovrà essere fornito un numero idoneo di operatori tale da garantire la copertura del monte ore di servizio richiesto.
5.1 Descrizione dei singoli servizi
A) Servizio educativo a favore di minori a rischio (attività domiciliare e attività di gruppo)
Gli assistiti da prendere in carico all’anno sono circa n. 87 per un numero di ore totale pari a circa 6.789.
Il servizio comprende le seguenti due tipologie di attività: A1) Attività educativa domiciliare
A2) Attività educativa di gruppo
A1) Attività educativa domiciliare
obiettivi | Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l’appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità. Promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia. Sviluppare l’acquisizione e il rispetto delle regole sociali. Sostenere il minore nel riconoscimento dei propri stati emotivi. Sostenere la famiglia in situazioni di momentanea difficoltà, in particolare aiutando i genitori a riconoscere e rispondere ai bisogni materiali, psicologici, affettivi e relazionali dei figli con interventi educativi adeguati. Garantire al minore, temporaneamente collocato in ambiente extrafamiliare, il mantenimento dei legami affettivi con la famiglia e gli adulti significativi di riferimento su mandato del Tribunale per i Minorenni. |
interventi | Favorire l’inserimento in contesti sociali adeguati all’età e ai bisogni e i rapporti con adulti e pari. Rinforzare le abilità sociali e dell’autostima. Affiancare il minore nella gestione e organizzazione del tempo libero. Aiutare il minore nell’uso consapevole degli strumenti tecnologici (social network, PC, cellulare, etc,). Monitorare la frequenza, il rendimento e l’inserimento in ambiente scolastico. Mediare il comportamento verbale e fisico nei diversi ambienti. Xxxxxxx il minore a prendere consapevolezza della situazione familiare e dei comportamenti a rischio. Accompagnare il minore in un percorso di accettazione e interiorizzazione delle regole e nella gestione delle frustrazioni. Aiutare il minore ad esprimere i propri interessi, le proprie opinioni e i propri stati d’animo. Effettuare interventi educativi relativi alla sfera dell’affettività e della sessualità. Incentivare l’ascolto e la comunicazione tra genitori e figli. Accompagnare i genitori nelle funzioni genitoriali. Condurre gli incontri del minore con la famiglia e/o con adulti significativi di riferimento in forma protetta o assistita. |
target | Minori 0 – 17 anni in carico al Servizio Tutela Minori e le loro famiglie. |
A2) Attività educativa di gruppo
obiettivi | Favorire la riscoperta delle proprie competenze personali nell’ambito della socializzazione con i pari e nei diversi contesti di vita. Costruire una rete di legami tra il minore e l’ambiente esterno (parrocchia, scuola, associazioni, altri servizi, etc.). Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l’appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità. Accompagnare il minore in un percorso di studio consapevole e responsabile e prevenire l’abbandono scolastico. |
interventi | Progettare interventi sul minore che favoriscano l’instaurarsi di relazioni adeguate nei diversi contesti di vita. Accompagnare l’inserimento in contesti sociali adeguati all’età e ai bisogni e i rapporti con adulti e pari. Rinforzare le abilità sociali e l’autostima. Mediare il comportamento verbale e fisico nei diversi ambienti. Accompagnare il minore in un percorso di accettazione e interiorizzazione delle regole e nella gestione delle frustrazioni. Organizzare uscite sul territorio, workshop dedicati a tematiche di attualità. Aiutare il minore ad esprimere i propri interessi, le proprie opinioni e stati d’animo. Sostenere il minore dal punto di vista scolastico aumentando le capacità organizzative anche attraverso l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. |
target | Minori 0 – 17 anni in carico al Servizio Tutela Minori o appartenenti a famiglie fragili su invio dei Servizi Sociali Comunali. |
B) Servizio educativo domiciliare a favore di minori stranieri
Gli assistiti da prendere in carico all’anno sono circa n. 53 per un numero totale di ore pari a circa 4.108.
obiettivi | Presa in carico del minore straniero a partire dalle problematiche segnalate/evidenziate dalla scuola e recepite dal Servizio Sociale comunale in una progettualità educativa condivisa con i servizi territorialmente competenti e con la famiglia. Favorire percorsi volti all’inclusione sociale del minore e della sua famiglia. Favorire processi di apprendimento consoni alle abilità del minore straniero. Favorire la costruzione di un legame comunicativo tra la famiglia, servizi e la scuola che possa sostenere la funzione educativa nel |
rispetto dei vari ruoli. Prevenire l’abbandono scolastico. | |
interventi | Supportare il minore e la sua famiglia ad organizzare lo spazio domestico adatto all’attività educativa richiesta. Individuare e condividere con la famiglia/il minore e il Servizio sociale comunale uno spazio esterno all’abitazione per poter svolgere l’attività educativa richiesta qualora l’ambiente domestico non lo permetta. Supportare il minore ad organizzarsi a casa nello svolgere i compiti assegnati dagli insegnanti, fornendo anche supporto didattico che possa facilitarlo nello studio. Avviare attività educative periodiche in ambito familiare e non anche favorendo la partecipazione ad attività extra-scolastiche consone alle esigenze evolutive del minore (attività sportive, musicali, teatro o altro). Avviare interventi educativi che permettano al minore straniero di partecipare ad occasioni ludiche/ricreative anche con la presenza dell’educatore quale facilitatore della comunicazione e della relazione con il gruppo amicale. Stimolare il confronto e la discussione con il minore rispetto a specifiche tematiche per accompagnarlo nella riflessione sulle scelte e lo stile di vita. |
target | Minori stranieri 0-17 anni privi di cittadinanza italiana (non interessati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria sia in ambito civile/amministrativo sia in ambito penale) e le loro famiglie su invio dei Servizi Sociali Comunali. |
C) Servizio di supporto psico-educativo alla genitorialità anche sociale e ai minori fuori famiglia (in affido eterofamiliare e in comunità)
Gli assistiti da prendere in carico sono circa n. 60 all’anno per un numero totale di ore pari a circa 205 all’anno
Il servizio comprende le seguenti tipologie di attività:
C1) Attività di spazio neutro;
C2) Attività educativa di gruppo per minori fuori famiglia e/o con genitorialità sociale; C3) Attività di supporto educativo per famiglie accoglienti.
C1) Attività di spazio neutro
obiettivi | Valorizzare il bisogno/diritto del minore di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori e parenti, riconoscendo e tutelando i legami che ne derivano, nei casi di separazione/divorzio conflittuale e di altre vicende di grave e profonda crisi familiare su mandato del Tribunale Ordinario. Mantenere o ristabilire la relazione con il genitore non affidatario all’interno di un luogo neutro e allo stesso tempo protetto. Incrementare la capacità del genitore di organizzare e gestire in modo autonomo ed adeguato gli incontri. |
interventi | Aiutare il minore a vivere gli incontri nella maniera più serena possibile sostenendo la sua capacità di tollerare e rielaborare l’esperienza. Osservare e facilitare la relazione del genitore o dei genitori con il figlio. Favorire la comunicazione tra il minore e il genitore non affidatario. Contribuire ad un possibile miglioramento della sensibilità e responsabilità del genitore, accompagnandolo a ritrovare la capacità di accoglimento del figlio e delle sue emozioni. Individuare spazi logistici adeguati. Relazionare sull’andamento delle visite. |
target | Nuclei familiari in fase di separazione/divorzio con elevato livello di conflittualità, in carico al Consultorio Familiare su mandato del Tribunale Ordinario. |
C2) Attività educativa di gruppo per minori fuori famiglia e/o con genitorialità sociale
obiettivi | Offrire ai minori la possibilità di confrontarsi in gruppo con i pari che condividono l’esperienza di lontananza dalla famiglia di origine; Xxxxxxx i minori ad esprimere le proprie emozioni in relazione alle vicende che li vedono protagonisti. Accompagnare i minori ad elaborare i loro vissuti e a raggiungere una sempre crescente consapevolezza della propria storia. |
interventi | Condurre e gestire le attività periodiche di gruppo. |
target | Minori 0 – 17 anni che vivono esperienze di affido e/o di altre forme di genitorialità sociale. |
C3) Attività di supporto educativo per famiglie accoglienti
obiettivi | Permettere lo scambio e il confronto fra quanti vivono una esperienza di accoglienza di minori in situazione di rischio e/o pregiudizio. Favorire una sempre maggior conoscenza delle dinamiche affettive ed educative che caratterizzano queste specifiche accoglienze. Incentivare il diffondersi delle “buone prassi” che aiutano un positivo evolversi delle relazioni sia fra accoglienti e accolti che verso i servizi. Fornire sempre maggiori strumenti per la gestione di momenti critici. |
interventi | Condurre le attività periodiche di gruppo con famiglie affidatarie. Fornire supporto e accompagnamento alle “Reti Solidali” di famiglie, in condivisione con gli operatori dei Comuni coinvolti. |
target | Famiglie del territorio che vivono esperienze di affido e/o di altre forme di accoglienza (Reti Solidali). |
Art. 6 Modello organizzativo
Il modello organizzativo dei servizi A, B e C oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, come descritti al precedente art. 5, è il seguente:
1) Coordinamento esecutivo composto da:
a) Responsabile dei servizi A, B e C individuato nel responsabile dell’UOS Consultorio Familiare;
b) Referente servizio A (assistente sociale del Servizio Tutela Minori)
c) Referente servizio B (educatore del Consultorio Familiare);
d) Referenti servizio C (assistente sociale del Consultorio Familiare e del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare);
e) Referente coordinatore della ditta affidataria.
I Referenti dei servizi A, B e C saranno individuati dal responsabile dell’UOS Consultorio Familiare.
Il coordinamento esecutivo ha il compito di coordinare, monitorare e valutare tutte le attività in corso di esecuzione. Inoltre, ha il compito di definire le modalità e i criteri per la gestione e il monitoraggio del volume di attività.
Il coordinamento esecutivo si riunisce semestralmente o quando se ne mostrerà l’esigenza o urgenza, e viene convocato dal Responsabile dei servizi A, B e C (rif. lett. A) elenco precedente)
Il responsabile dell’UOS Consultorio Familiare è tenuto a segnalare ai servizi aziendali competenti nonché al Direttore dei servizi socio-sanitari eventuali difficoltà che dovessero emergere riguardo alle attività messe in atto dalla ditta aggiudicataria.
Referenti di servizio (rif. lett. B), C) e D) elenco precedente)
I referenti di servizio avranno il compito di monitorare l’andamento delle attività attraverso il confronto con il referente coordinatore della ditta affidataria. Organizzano le unità di valutazione previste al successivo punto 3) del presente articolo, indicativamente ogni 2 mesi, quali incontri multidisciplinari con il referente coordinatore e gli operatori della ditta affidataria al fine di condividere l’andamento delle situazioni in carico, fornire spunti di riflessione e di lavoro per il perseguimento degli obiettivi fissati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e condividere eventuali criticità.
Referente coordinatore della ditta affidataria (rif. lett. E) elenco precedente)
Ha il compito di garantire il coordinamento a livello territoriale delle équipe degli educatori, la corretta gestione dei servizi e la tenuta del rapporto funzionale con l’azienda Ulss, anche attraverso la partecipazione alle riunioni d’équipe.
Deve divulgare agli operatori impiegati nei servizi oggetto dell’appalto i regolamenti aziendali vigenti relativamente ai servizi di assegnazione e mantenere i rapporti con i responsabili e i referenti dei servizi A, B e C relativamente alla valutazione e gestione delle attività. Ha il compito di coordinare il monte ore a disposizione e comunicare mensilmente il monte ore a disposizione a ciascun referente di servizio.
Prende parte alle unità di valutazione per i servizi A, B e C.
2) Equipe degli educatori della ditta affidataria
La ditta, per ciascuno dei tre servizi A, B e C descritti al precedente art.1 del presente capitolato speciale d’appalto, dovrà individuare tre equipe distinte, ciascuna delle quali dovrà essere composta dagli educatori che a livello territoriale svolgono le relative attività descritte all’art. 5 del presente capitolato ed aventi le qualifiche previste al successivo art. 8 del presente capitolato speciale.
Le équipe perseguono sia scopi organizzativi (analisi e miglioramento dei processi di lavoro) che di supervisione (confronto clinico sulle diverse situazioni). Il personale impiegato dovrà operare coordinandosi.
La ditta, pertanto, dovrà garantire che ciascuna équipe si riunisca con cadenza almeno bimensile, salva la necessità di ulteriori convocazioni e che ciascun operatore prenda visione visione e attui i relativi regolamenti aziendali vigenti.
3) Unità di valutazione
Viene individuata un’unità di valutazione distinta per ciascuno dei servizi A, B e C, composta dal Responsabile dei servizi, dal Referente di servizio e dal referente coordinatore della ditta affidataria. Esclusivamente per i servizi A e B l’unità di valutazione è composta anche da 2 rappresentanti dei Comuni.
Si riunisce indicativamente ogni due mesi, allo scopo di valutare l’appropriatezza delle richieste di attivazione per ciascun servizio e la disponibilità degli operatori, nell’ottica di ottimizzare le risorse e di confrontarsi su eventuali criticità rilevate nell’esecuzione del servizio.
L’unità di valutazione di cui al presente punto non è sostitutiva dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD ex DGRV n. 3242/2001 e DGRV n. 4588/2007).
Art. 7 Orario e sedi di svolgimento del servizio
Gli interventi dei servizi oggetto del presente capitolato verranno effettuati a livello territoriale secondo gli orari e nelle sedi come di seguito specificato:
A. Servizio educativo a favore di minori a rischio (attività domiciliare e attività di gruppo
Gli interventi saranno attivati sia presso il domicilio del minore sia presso altre sedi; in particolare per l’intervento di gruppo educativo le sedi verranno valutate dal servizio inviante in base agli obiettivi predisposti per ciascun minore e alle collaborazioni con i Comuni e le agenzie educative del territorio (scuole, parrocchie, etc.).
Gli interventi si svolgeranno dal lunedì al sabato e, durante il periodo di frequenza scolastica, in orario prevalentemente pomeridiano.
B. Servizio educativo domiciliare a favore di minori stranieri
Gli interventi saranno effettuati sia presso il domicilio del minore sia presso altre sedi, secondo i progetti individualizzati approvati dall’Unità di Valutazione.
Gli interventi si svolgeranno dal lunedì al sabato e, durante il periodo di frequenza scolastica, in orario prevalentemente pomeridiano.
C. Servizio di supporto psico-educativo alla genitorialità anche sociale e ai minori fuori famiglia (in affido eterofamiliare e in comunità
Gli interventi si svolgeranno sia presso i locali/luoghi messi a disposizione dall’Azienda Ulss, sia presso sedi esterne individuate dall’operatore di riferimento del singolo caso e ritenute idonee all’incontro. Sono possibili anche interventi presso il domicilio degli utenti.
Gli interventi verranno svolti dal lunedì al sabato nella fascia oraria 7.30 - 21.00.
Art. 8 Figure Professionali
L’affidatario attua i servizi impiegando personale proprio.
Le funzioni educative per i servizi A, B e C sono svolte da Educatori in possesso di diploma di laurea di 1° livello in educazione professionale (classe L/SNT2 – classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione – D.M. 02.04.2001) ovvero diploma universitario di educatore professionale di cui al D.M. Sanità n. 520/1998 o in possesso del Diploma di Educatore Professionale rilasciato a seguito dei corsi triennali regionali, o in possesso del Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, o laurea in Scienze della Formazione.
Il referente coordinatore deve avere esperienza specifica, almeno biennale, nella programmazione e gestione di attività progettuali, con funzione di coordinamento e controllo del regolare svolgimento dei servizi.
Art. 9 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio
I servizi oggetto dell’appalto di cui si tratta sono attualmente affidati a due ditte.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l’organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti nel marzo 2020.
Sotto il profilo del fabbisogno richiesto, si fa presente che non vi è perfetta aderenza tra il contratto in essere e l’appalto di cui al presente capitolato.
Servizio educativo a favore di minori a rischio (attività domiciliare e attività di gruppo) (rif. servizio A, di cui all’art. 1 del presente capitolato speciale d’appalto) e servizio di supporto psico-educativo alla genitorialità anche sociale e ai minori fuori famiglia (in affido eterofamiliare e in comunità) (rif. servizio C del presente capitolato speciale d’appalto).
Numero unità | Qualifica | Livello | Monte ore settimanali | Monte ore relativo al servizio oggetto dell’appalto | Scatti di anzianità e data prossimo scatto | Note |
1 | Laurea scienze dell’educazione | D-D3 | 29 | 20 | 5 | |
1 | Laurea Psicologia | B-B1* | 15 | 2 SED + 2 Spazio neutro | 5 | Riconoscimento livello D-D1 |
1 | O.S.S. | C-C1 | 30 | 2,5 | 3 (01/11/2021) | |
1 | Laurea Psicologia | Libera professione | 26 | 4 | ||
1 | Laurea Servizi Sociali | D-D1 | 25 | 12 | 2 (01/08/2021) | |
1 | Laurea psicologia | D-D1 | 12 | 4 | 0 (01/06/2021 |
1 | Laurea Scienze dell’educazione | B-B1* | 10 | 4 SED+3 spazio neutro | 0 (01/10/2021) | Riconosciuto livello D-D2 |
1 | Laurea Scienze dell’educazione | B-B1* | 29 | 3 | 0 (01/10/2020) | Riconosciuto livello D-D2 |
1 | O.S.S. | C-C1 | 22 | 2 | 3 (01/10/2021) | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | Laurea scienze dell’educazione | B-B1* | 26 | 9,5 SED + 3 spazio neutro | 0 (01/10/2020) | Riconosciuto livello D-D2 |
1 | Diploma e comprovata esperienza | B-B1* | 29 | 5,5 | 2 (01/10/2021) | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | Laurea scienze dell’educazione | D-D2 | 20 | 13 | 0 (01/02/2022) | |
1 | Laurea psicologia | B-B1* | 32 | 11 SED + 3 spazio neutro | 2 (01/02/2022) | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | Laurea psicologia | Libera professione | 10 | 12 | ||
1 | Laurea scienza dell’educazio | B-B1* | 30 | 3 SED + 6 spazio neutro | 5 | Riconosciiuto livello D-D2 |
1 | O.S.S. | C-C1* | 36 | 6 | 4 (01/10/2021) | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | Laurea scienze dell’educazione | B-B1* | 24 | 8 | 0 (01/03/2021) | Riconosciuto livello D-D2 |
1 | Laurea scienze dell’educazione | B-B1* | 23 | 11 SED + 2 spazio neutro | 1 (01/10/2020) | Riconosciuto livello D-D2 |
1 | O.S.S. | B-B1* | 14 | 4 SED + 2 spazio neutro | 5 | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | O.S.S. | C-C1 | 25 | 4 | 5 | Riconosciuto livello D-D1 |
1 | Laurea psicologia | D-D1 | 12 | 12 | 0 (01/11/2021) | |
1 | Diplima comprovata esperienza | D-D1 | 16 | 18 | 2 (01/08/2021) | |
1 | Laurea psicologia | Libera professione | 15 | 8 |
Il CCNL applicato è il CCNL delle cooperative sociali.
* la ditta specifica che gli operatori segnalati e inquadrati al B-B1 sono operatori attivi sul territorio in altri servizi e con mansione differenziata, in logica di sinergie territoriali tra servizi e professionalità, ma che per le attività presso i servizi oggetto del contratto in essere hanno il pieno trattamento retributivo corrispondente alla categoria e profilo previsto per la qualifica da CCNL.
Servizio educativo domiciliare a favore di minori stranieri
Numero unità | Qualifica | Livello | Monte ore | Scatti di anzianità |
1 | Educatore | D2 | 24 | 4 |
2 | Educatore | D2 | 15 | 4 |
3 | Educatore | D2 | 20 | 4 |
4 | Educatore | D2 | 20 | 2 |
5 | Educatore | D2 | 16 | 2 |
6 | Educatore | D2 | 12 | 1 |
7 | Educatore | D2 | 16 | 0 |
Il CCNL applicato è quelle delle Cooperative sociali.
La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara.
L’Azienda Ulss si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l’osservanza.
L’affidatario si impegna a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell’avvio della nuova gara.
Art. 10 Compiti e funzioni specifiche
Attività di competenza dell’Azienda Ulss n. 4:
a) definire annualmente, nell’ambito del monte orario complessivo disponibile, il volume delle attività per ciascun servizio (A, B e C);
b) fornire al soggetto affidatario tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della progettazione annuale nel suo complesso (obiettivi, interventi, verifiche), ai fini della concreta gestione operativa delle attività, compresi i regolamenti aziendali vigenti per ciascun servizio;
c) monitorare lo svolgimento delle attività e vigilare sulla regolarità dell’attuazione di servizi, anche con verifiche con i soggetti destinatari;
d) monitorare la rilevazione e la consegna dei dati riguardanti gli interventi effettuati (tipologia di prestazioni con distinzione tra front office e back office, orari, operatori, destinatari, ecc.,) attraverso report prodotti mensilmente dalla ditta aggiudicataria, al fine di documentare l’andamento del servizio e darne conto ai fini amministrativi;
e) monitorare gli standard valutativi sulla base dei seguenti indicatori generali, nonché ai fini dell’applicazione delle penali previsti al successivo art. 18 del presente capitolato speciale d’appalto:
- rispetto della tempistica di stesura della documentazione prevista nei regolamenti (valore atteso: esecuzione di almeno l’85% dei documenti entro i termini previsti);
- contenimento del turnover degli operatori (valore: ≤ 20%);
- continuità del servizio (valore: 100%);
- aggiornamento e formazione degli operatori (valore: evidenza svolgimento attività formativa);
- altri indicatori ritenuti utili a verificare l’efficacia degli interventi che saranno definiti in relazione a specifiche attività.
Attività di competenza della ditta
a) nominare, come previsto ai precedenti artt. 6 e 8 del presente capitolato speciale d’appalto, un referente coordinatore con esperienza specifica, almeno biennale, nella programmazione e gestione di attività progettuali, con funzione di coordinamento e controllo del regolare svolgimento dei servizi secondo le modalità stabilite dal presente capitolato. Il referente coordinatore deve assicurare la propria reperibilità per il collegamento tra il responsabile e i referenti di servizio dell’azienda Ulss. Svolge funzioni di responsabile delle équipes degli educatori impiegate dalla ditta affidataria per la realizzazione delle attività e di interfaccia con i referenti dell’azienda Ulss;
b) costituire, organizzare e gestire le équipes degli educatori, articolandole nel territorio aziendale;
c) attuare, con propria organizzazione, mezzi e personale, gli interventi educativi, secondo le indicazioni di intervento formulate nel presente capitolato e nella programmazione annuale e operando gli adeguamenti necessari per rendere il servizio meglio rispondente alle esigenze dei destinatari;
d) curare l’andamento generale del servizio, provvedere a che gli operatori incaricati di effettuare gli interventi dispongano delle necessarie istruzioni in ordine alle modalità e strategie di svolgimento delle attività specifiche, assicurare con la massima tempestività le sostituzioni degli operatori, evitando disservizi e provvedendo a dare alle parti interessate (referenti dell’Azienda Ulss, utenti, servizio sociale comunale, ecc.) le necessarie informazioni inerenti il servizio (assenze, variazioni, sostituzioni, …). Rilevare e segnalare ai referenti aziendali e, relativamente al sevizio B ai referenti comunali, eventuali situazioni di criticità nel servizio adottando d’intesa con loro i rimedi appropriati;
e) autorizzare gli operatori a partecipare a incontri di verifica promossi dall’Azienda Ulss, o dai Comuni relativamente al sevizio B, per l’esame congiunto di situazioni particolari riguardanti le attività educative svolte;
f) attivare iniziative di formazione/informazione specifica sul servizio da erogare rivolte agli operatori incaricati dandone comunicazione all’Azienda Ulss, promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori impiegati coinvolgendo anche i referenti aziendali;
g) coordinare la raccolta puntuale dei dati relativi al servizio reso e assicurarne il tempestivo e completo trasferimento all’azienda Ulss predisponendo i report mensili di rendiconto (per operatore e per utente) da inviare, su supporto informatico, a ciascun referente di servizio entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui l’attività è stata svolta;
h) effettuare la raccolta dei dati necessari alla valutazione di processo e di esito secondo gli indicatori elencati al presente articolo, punto e), e secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento esecutivo per la predisposizione della rendicontazione annuale complessiva delle attività;
i) trasmettere al responsabile dei servizi e alla Direzione dei servizi socio-sanitari un report annuale di rendicontazione complessiva delle attività contenente quanto richiamato al precedente punto ed evidenziando gli indicatori utili a rilevare l’efficacia e l’efficienza degli interventi.
Art. 11 Avvio del servizio
Entro 20 giorni antecedenti l’avvio del servizio, al fine della stipula del contratto, la ditta affidataria comunicherà all’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” l’elenco del personale impiegato e tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti per il personale. La verifica della documentazione sarà svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) che si avvarrà del supporto delle strutture aziendali
competenti per materia.
Art. 12 Costo del servizio, fatturazione e modalità di pagamento
Il costo del servizio reso è a misura e, per ogni ora di servizio svolta, è pari all’importo offerto in sede di gara. A tale importo sarà applicata l’I.V.A. nella misura di legge. La liquidazione dello stesso avverrà su base mensile sulla base delle ore effettivamente svolte, rese su presentazione di regolari fatture mensili, distinte per servizio.
Le fatture mensili devono essere accompagnate dai fogli riepilogativi contenenti la specificazione delle ore effettuate per servizio, secondo modalità concordate con l’Azienda Ulss.
Si precisa che nelle ore di servizio e, quindi, nel relativo costo è da ritenersi compreso:
- il tempo relativo all’attività del coordinatore (es. per coordinamento educatori, per incontri con i referenti dei Comuni, partecipazioni a riunioni di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale: tempo per la redazione di relazioni, prospetti di monitoraggio, etc.);
- il tempo relativo all’attività dell’educatore per la redazione di relazioni e per tutta l’attività complementare al vero e proprio servizio di sostegno domiciliare;
- il tempo per gli spostamenti giornalieri degli operatori da un utente all’altro o per gli spostamenti da un luogo all’altro, senza la presenza dell’utente, in quanto tali spostamenti dipendono da scelte organizzative del soggetto aggiudicatario e dalla natura intrinseca del servizio richiesto.
La ditta, invece, nei prospetti consuntivi mensili allegati dalla relativa fattura, dovrà dare separata evidenza:
- a eventuali interventi non effettuati di fatto per assenza non comunicata degli utenti, stimati in non più di mezz’ora;
- le attività svolte dagli educatori nelle riunioni operative di équipe multiprofessionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolte nel progetto educativo individuale qualora tale attività sia necessaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il servizio a carico dell’operatore economico nei limiti consentiti dalla legge.
L’AULSS4 si impegna a liquidare periodicamente su presentazione di fatture mensili i corrispettivi spettanti per i servizi socio assistenziali di cui al contratto d’appalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare.
Il corrispettivo pattuito deve intendersi come omnicomprensivo della remunerazione spettante all’appaltatore per tutti i servizi oggetto del presente contratto d’appalto.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni previo controllo e parere favorevole da parte del DEC.
I termini dell’accertamento si intendono decorrenti dalla messa a disposizione, da parte dell’aggiudicatario, dei dati completi e corretti relativi alle prestazioni svolte.
Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
• estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
Art. 14 Clausola revisione prezzi
A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il corrispettivo economico potrà essere rivalutato, su preventiva richiesta scritta della ditta, la quale dimostri un aumento del costo del lavoro per effetto dell’eventuale intervento di nuova contrattazione collettiva.
La revisione sarà effettuata a seguito di apposita istruttoria operata dal dirigente dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e, se accolta, sarà basata entro i suddetti limiti.
Art. 15 Standards tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
La ditta affidataria deve osservare, e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
La Ditta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Art. 16 Norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
La ditta aggiudicataria si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro assicurando ai lavoratori, impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione, i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento. Si impegna altresì a rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario che in ogni caso non dovrà mai sostituirsi all’attività espletata dall’educatore.
Art. 17 Garanzie assicurative
L'appaltatore del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l’esecuzione del servizio.
L'appaltatore del servizio, con la sottoscrizione del presente capitolato, solleva l’Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.
A tale scopo l'appaltatore si impegna a consegnare all’AULSS4, in sede di stipula del contratto:
a) una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il AULSS4 debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti. L’assicurazione dovrà assicurare la copertura per il seguente massimale: euro 3.500.000,00 massimale unico per sinistro;
b) polizza infortuni al fine di garantire idonea copertura agli utenti per danni da infortuni che
possano occorrere nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e/o delle attività connesse. Massimali richiesti: almeno euro 100.000,00 - pro capite per decesso, almeno euro 100.000,00 - pro capite per invalidità permanente ed almeno euro 10.000,00 - pro capite per rimborso spese mediche.
Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l’intero periodo di svolgimento delle attività.
L’appaltatore si impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale delle polizze suddette, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio.
Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’Azienda Ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
• garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, xxx comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc..
L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’Azienda Ulss n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio, e, comunque, entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.
La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
Art. 18 Inadempimenti e penali
Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabili- to caso per caso.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale nei ter- mini indicati dal presente articolo.
Eccesso di rilievi sull’obiettivo
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (die- cipercento) del corrispettivo medesimo.
Slittamento dell’avvio
In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci- percento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l’Azienda Ulss si ri- serva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza con- trattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori dan - ni.
Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato
Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impie- gato sarà applicata la sanzione di importo per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.
Mancato impiego di operatori qualificati con i requisiti indicati nel capitolato speciale d’appalto ovvero mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normati- va di riferimento
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei requisiti professionali previsti dal capitolato speciale d’appalto per il personale im- piegato nel servizio.
Verrà considerato valore soglia n. 1 segnalazione.
L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massi - mo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancato rispetto degli orari in cui devono essere svolti i servizi oggetto dell’appalto
Trattandosi di un’attività essenziale dell’appalto, ai fini dell’applicazione della presente penale, verrà considerata una sola segnalazione della indisponibilità dei servizi in oggetto negli orari previsti dal presente capitolato speciale ovvero oggetto di successivo diversa richiesta da parte dell’Azienda Ulss.
L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massi - mo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancata ottemperanza alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli azien- dali
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto delle istruzioni operative, delle procedure e dei protocolli aziendali.
Verrà considerato valore soglia n. 3 segnalazioni mensili.
L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massi - mo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy
Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del ve- rificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Ulss chie- derà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.
Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Turn-over del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione. Per ogni sostituzione di personale l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale dell’1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.
Valore minimo atteso: contenimento del turnover degli operatori (valore: ≤ 20%) Non comporteranno l’applicazione di penali:
1) eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell’esecuzione del contratto; tali sostitu- zioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
2) eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossi- bilità non programmabili, di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata alme- no una delle seguenti condizioni:
• ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il refe- rente dell’Amministrazione;
• ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.
Formazione del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la mancata evidenza dell’attività formativa prevista.
Per ogni segnalazione l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.aggiornamento e formazione degli operatori (valore: evidenza svolgimento attività formativa)
Mancata consegna o consegna incompleta dei report o di altra documentazione previ- sta da capitolato, da regolamenti aziendali ovvero oggetto di accordo tra le parti
Nel caso in cui la ditta non consegni all’Azienda Ulss, nei termini previsti da capitolato ovvero oggetto di accordo tra le parti, i riepiloghi delle attività dell’Azienda stessa, od ogni altra docu- mentazione prevista da regolamenti aziendali e/o comunque richiesta, ovvero consegni parte di quanto richiesto, verrà applicata, per ogni mancata o incompleta consegna una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Valore atteso: esecuzione di almeno l’85% dei documenti entro i termini previsti.
In caso di mancato rispetto di detto valore minimo atteso, troverà applicazione la presente pe- nale.
Dopo l’applicazione della presente penale a seguito di due segnalazioni consecutive nell’arco di un mese, il contratto sarà da considerarsi risolto per grave inadempimento della ditta, salva la richiesta di risarcimento di danni ulteriori, anche corrispondenti al maggior importo derivante dalla differenza tra il costo del servizio praticato dalla ditta e l’eventuale maggior costo pratica-
to dalla ditta risultata seconda in graduatoria ovvero da altra ditta individuata nel libera merca - to.
Art. 18 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda Ulss.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della conte- stazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al pre- sente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispetti- vi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudi- ziario.
L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nes- sun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 19 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l’appaltatore è tenuto a versare la cauzione definitiva costituita, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016, da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa); essa potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Trova applicazione la disciplina in ordine ai benefici di riduzione dell’importo garantito prevista per la cauzione provvisoria di cui al bando e disciplinare di gara, cui pertanto si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che sarà libera di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di comprovata regolare esecuzione delle prestazioni.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto, all’eventuale risoluzione dello stesso e comunque fino alla definizione di ogni ipotesi di controversia.
Art. 20 Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all’informativa di cui dell’art. 13, facendo rinvio all’allegato 1, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato.
I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:
⮚ eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
⮚ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
⮚ gestire l’eventuale contenzioso;
⮚ gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’impresa.
I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
⮚ Istituti di credito;
⮚ Professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Azienda;
⮚ Avvocati e consulenti legali;
⮚ Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
⮚ Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).
I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.
La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.
La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo
La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 21 Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai fini dell’esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell’Azienda.
L’Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.
La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.
La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.
La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
L’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l’esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.
L’Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.
La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
Nell’adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall’Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo italiana, dal
Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.
Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.
Il Fornitore si impegna a cooperare con l’Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall’Azienda a mezzo posta elettronica.
Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall’Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.
In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:
adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall’istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda al di fuori dell’usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall’Azienda stessa;
fornire all’Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
alla sicurezza del trattamento;
alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell’art. 34 del GDPR;
alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR; alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR.
La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell’Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:
informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sull’Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all’Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.
La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’Azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.
Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all’esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
assistere e supportare il titolate del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati.
Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l’esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta alla’Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.
La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.
La ditta risponderà nei confronti dell’Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell’Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
Comunicare immediatamente all’Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:
richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un’autorità di controllo, da un’autorità indipendente o dall’autorità giudiziaria;
avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
(i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
(ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
(iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.
Consentire all’Azienda lo svolgimento dell’attività di controllo ed audit relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell’Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.
Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell’U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.
Art. 22 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del servizio in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 24 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
Art. 25 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.
In caso di urgenza, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Ulss
n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Art. 26 Cessione del contratto e subappalto
E’, altresì, fatto divieto al soggetto affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.
Art. 27 Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 28 Foro esclusivo
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 29 Facoltà di recesso
L’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 1373 C.C. e dell’art. 21 sexies L. 241/90, potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore a mezzo P.E.C., anche nel caso in cui venga attivata analogo servizio a seguito di gara regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
In tal caso la ditta aggiudicataria avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso, rinunciando la stessa a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
Art. 30 Norme e condizioni finali
Il contratto non conterrà la clausola xxxxxxxxxxxxxx.Xx Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegato:
1) Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)