CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA’SUL TERRITORIO COMUNALE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA’SUL TERRITORIO COMUNALE
TRA
- il COMUNE di…, nella persona di
, con sede in , C.F. e P. I.V.A.
in qualità di e legale rappresentante, (di seguito “il Comune”)
- , in qualità di operatore privato con sede in , capitale sociale , codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di , nella persona del legale rappresentante
(di seguito anche “l’Operatore)
di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.
PREMESSO
1) che la realizzazione e lo sviluppo di una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta uno obiettivo strategico fondamentale per la crescita del paese, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di accedere ai servizi e contenuti che sono trasmessi attraverso le reti, nonché di ridurre il c.d. digital divide (ossia il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso);
2) che il legislatore ha progressivamente approvato ed emanato una disciplina normativa speciale volta alla promozione, realizzazione e sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, delle reti in fibra ottica;
3) che, in particolare, sono stati adottati a tale fine:
a) Il d. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) il quale disciplina i procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche, nonché alla connessa occupazione di suolo pubblico (v. artt. 35, 88 e 93);
b) il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 il quale introduce ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 2);
c) il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 il quale prevede l’adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle specifiche tecniche degli scavi dedicati alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 3);
d) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 il
quale, in attuazione del d.l. n. 179/2012, ha definito le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo l’adozione di modalità realizzative a basso impatto, nonché l’utilizzazione in via prioritaria di infrastrutture fisiche già esistenti per la posa delle predette reti;
e) il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (il c.d. “decreto fibra”) il quale ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;
f) il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 il quale, ad integrazione del d.l. 18/2020, semplifica ulteriormente la formazione del titolo necessario alla realizzazione ed installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 38); che in data 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “Strategia italiana per la banda ultralarga”;
4) l’Operatore titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, avvia, in coerenza con il sopra descritto Piano stra- tegico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettro- niche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori inte- ressati, nel rispetto della normativa vigente;
5) l’Operatore intende realizzare ovvero riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti sul territorio nazionale, al fine di ridurre al minimo l’impatto dei lavori;
6) che, in particolare, l’Operatore è interessato a realizzare una rete di comunicazio- ni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Pontede- ra, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
7) che a tale riguardo, le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare la presente convenzione (di seguito “Convenzione”) al fine di regolamentare l’uti- lizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, prevedere modalità di gestione semplifica- te degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei rela- tivi flussi comunicativi.
La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti da parte di terzi operatori con finalità analoghe.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
2.1. La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione degli interventi programmati dall’Operatore e contenuti nel progetto presentato, utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, nuove infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.
2.2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.
2.3. In particolare, l’Operatore provvederà a realizzare l’infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Pontedera in più fasi. La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più lotti del Progetto (di seguito, “Progetto”) sulla base del cronoprogramma presentato.
2.4. La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione degli interventi programmati, disciplina:
- le procedure amministrative da seguire per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali durante le varie fasi progettuali;
- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra Operatore e l'Amministrazione Comunale relativi:
• alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.
Art. 3
Diritto d’uso di infrastrutture fisiche esistenti di proprietà del Comune
3.1. l’Operatore e il Comune convengono che il quest’ultimo conceda al primo i diritti d’uso delle infrastrutture fisiche esistenti nel suolo, sottosuolo e soprasuolo che sono di proprietà del Comune (di seguito le “Infrastrutture Esistenti”), affinché l’Operatore possa realizzare, posare e installare la sua rete in fibra ottica, nonché possa esercitare la successiva manutenzione di tale rete.
3.2. L’uso delle Infrastrutture Esistenti comporterà l’obbligo da parte dell’Operatore di sottoequipaggiare le infrastrutture utilizzate fino al massimo della loro disponibilità complessiva mediante l’installazione di minitubi, il cui numero verrà dettagliato nell’ambito
della presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 4, al fine di rendere disponibili i minitubi agli altri operatori interessati al passaggio all’interno dell’infrastruttura esistente.
3.3. L’uso delle Infrastrutture Esistenti include le infrastrutture che sono gestite direttamente dal Comune e quelle che il Comune ha affidato in gestione a operatori che le utilizzano per l’erogazione di servizi pubblici (a titolo esemplificativo, servizio d’illuminazione pubblica).
3.4. L’uso delle Infrastrutture Esistenti va indicato nella comunicazione di cui al successivo articolo 4.
3.5. I minitubi, i cavi in fibra e i relativi apparati che l’Operatore installa nelle Infrastrutture Esistenti sono e rimangono in proprietà dell’Operatore che potrà iscrivere tali beni nei propri registri dei beni patrimoniali. I minitubi non utilizzati per l’istallazione della propria rete dovranno essere messi a disposizione degli Operatori che ne chiedano l’utilizzo mediante appositi accordi.
Resta inteso che le Infrastrutture Esistenti del Comune che siano utilizzate dall’Operatore , rimangono di esclusiva proprietà del Comune.
Art. 4
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per Infrastrutture Esistenti
4.1. Nell’ambito della fase di progettazione e previa comunicazione al Comune, l’Operatore, avvalendosi anche di soggetto terzo suo delegato, effettua dei sopralluoghi visivi sulle Infrastrutture Esistenti di proprietà del Comune, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa dei minitubi che servono ad ospitare i cavi in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l’impatto sulla viabilità.
4.2. In caso di esito positivo dei citati sopralluoghi, l’Operatore presenta al Comune una domanda di autorizzazione all’uso dell’Infrastruttura Esistente che serve alla realizzazione del Progetto, allegando:
a) il progetto che individua l’Infrastruttura Esistente, la tipologia di minitubi che vengono installati al massimo della disponibilità complessiva e gli eventuali interventi di adeguamento all’Infrastruttura Esistenti che facilitano l’’installazione dei minitubi e l’accessibilità agli stessi anche in funzione di successive attività manutentive (es. apertura di chiusini, realizzazione di parti di raccordo, ampliamenti degli spazi);
b) l’ulteriore documentazione conforme ai modelli indicati all’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
4.3. Il Comune, nell’ipotesi in cui la domanda autorizzativa riguarderà esclusivamente interventi relativi al riutilizzo dell’infrastruttura esistente, nei 15 giorni successivi dal ricevimento della domanda, emanerà apposito provvedimento autorizzativo espresso in modo formale ovvero per silenzio assenso ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni.
4.4. L’Operatore procederà quindi all’uso dell’Infrastruttura Esistente e, per l’effetto, all’istallazione dei mini tubi, all’alloggiamento dei cavi in fibra e alla realizzazione di eventuali interventi sulla medesima Infrastruttura Esistente secondo quanto previsto nel sopra citato progetto relativo al riutilizzo. L’Operatore svolgerà tale attività in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità e saranno adottati tutti gli accorgimenti e le
cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall’art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in xxx xxxxxxxxxxx.
0.0. Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento e previa intesa con gli uffici comunali preposti.
Art. 5
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture di rete
5.1. Per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, l’Operatore presenterà, direttamente o attraverso soggetti terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria preordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente applicabile.
5.2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:
• generalità del richiedente;
• indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
• indicazione dell’impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell’avvio dei lavori;
• ubicazione dell’intervento;
• planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
• cronoprogramma dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell’intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
• relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l’indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.
5.3. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia elettronica dovrà contenere:
• tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
• gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso il Comune.
5.4. La domanda è formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
5.5. Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l’autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.
5.6. La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:
− agli uffici comunali;
− alle Soprintendenze eventualmente interessate.
5.7. A seguito dell’ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all’art 7, il Comune rilascerà entro un termine massimo di trenta giorni, l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.
5.8. Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell’autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell’ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.
5.9. Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta all’Operatore, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni. La richiesta di chiarimenti determina l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
5.10. La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante il silenzio-assenso previsto dall’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
5.11. Ottenuta l’autorizzazione, l’Operatore invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. Per Lotto deve intendersi un’area territoriale comprensiva di più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.
5.13. Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:
▪ il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
▪ altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.
Per l’esecuzione di tali interventi sarà a cura e spese dell’Operatore l’apposizione di cartelli informativi all’inizio e alla fine della strada interessata.
Art. 6
Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016
Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e xxxxxxxx xxxxxx a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione degli interventi programmati.
Art. 7
Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici
7.1. Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità pubblica degli interventi programmati il Comune si impegna a collaborare con l’Operatore nell’individuazione delle più opportune e efficaci soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo nulla osta nel caso di vincoli culturali e paesaggistici e archeologici ovvero con altra amministrazione competente al rilascio del nulla osta nel caso di vincolo ambientale.
7.2. In merito al nulla osta delle Soprintendenze o di altra amministrazione competente, si precisa che non sarà necessaria l’acquisizione dello stesso, qualora l’intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali ovvero su eventuali vincoli culturali o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze o con altre amministrazioni competenti in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.
7.3. Resta ferma in ogni caso, l’applicazione della vigente normativa in materia di vincoli culturali e paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedimentali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).
Art. 8
Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale
8.1. Con la presente Convenzione il Comune autorizza l’Operatore, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:
a. micro trincea ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.L. n. 76/2020;
b. minitrincea one day dig;
c. minitrincea tradizionale;
d. no-dig;
e. posa in rete aerea.
8.2. In applicazione dell’art. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2016, l’Operatore potrà effettuare la posa delle proprie infrastrutture di rete con la metodologia della c.d. micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2 a
4 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), indifferentemente dall’ambito urbano ovvero extraurbano e anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Tali dimensioni potranno essere ulteriormente ridotte, in caso di modifica o integrazione della disciplina normativa applicabile.
La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
8.3. L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vi- genti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle nor- me CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili. Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.
Art. 9
Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione
9.1 Nei casi di manutenzione programmata, l’Operatore comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all’entità dell’intervento e di norma pari a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura di rete. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l’intervento si intende autorizzato e verrà eseguito da l’Operatore tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
9.2 Nei casi di interventi di riparazione su guasto o urgenza, l’Operatore provvederà ad avviare le relative attività, anche tramite soggetti terzi, tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. l’Operatore si impegna a dare comunicazione al Comune degli interventi di riparazione su guasto.
9.3 Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare all’Operatore ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull’infrastruttura di rete dell’Operatore.
9.4 Ai fini dell’effettuazione degli interventi, per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice delle comunicazioni elettroniche ovvero altra norma applicabile, si farà riferimento al Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione.
Art. 10
Obblighi dell’Operatore
Nell’esecuzione delle attività, l’operatore si impegna:
• ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica
di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 e nell’art. 38 c. 5 del sopra citato D.L. 76/2020;
• a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
• ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca del sedime stradale durante i lavori;
• ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
• ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
• ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1°
ottobre 2013;
• a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
Art. 11
Impegni del Comune
Nell’ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatorio e autorizzativo di lungo termine procedendo a:
• favorire l’utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l’impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
• informare in via preventiva l’Operatore nel caso di interventi sulla sede stradale che possa interessare il Progetto dell’Operatore ovvero sulle infrastrutture di rete di proprietà del Comune utilizzate dall’Operatore stante la necessità di assicurare la continuità del servizio gestito dall’Operatore anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo allo stesso Operatore indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, l’Operatore assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto dall’Operatore, si coordinerà con la stessa società per l’individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture di rete comunali in modo da eliminare o comunque minimizzare il rischio di sospensioni e/o interruzioni e/o malfunzionamenti del servizio gestito. l’Operatore ha il diritto di presenziare con propri tecnici ovvero con soggetti da questa delegati all’esecuzione dei suddetti interventi da parte del Comune.
Art. 12
Oneri e cauzioni
12.1. A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata della Convenzione, l'Operatore dovrà presentare idonea fidejussione determinata in base alla natura ed alla durata degli interventi in euro . La fidejussione, a scelta dell'Operatore, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
12.2 A garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori, del ripristino degli scavi effettuati e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione Comunale, l’Operatore si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito,
L’importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con l’Operatore, è di importo pari a Euro [•] a copertura degli impegni dell’Operatore sul ripristino dei luoghi. La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.
L’Operatore si impegna a mantenere l’importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività.
In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte di Operatore anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del Comune.
12.3. L’occupazione del suolo/sottosuolo pubblico sarà calcolato sulla base del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone unico o altro tributo.
12.4. Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all'Operatore e/o ai suoi aventi causa l'immediato rifacimento a regola d’arte. Se entro il termine fissato nell'ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino succitata verrà incamerata la relativa parte della fidejussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni, pena la decadenza della Convenzione e l'incameramento di tutta la fidejussione da parte dell’Amministrazione
12.5. Nel caso in cui la realizzazione di nuovi tratti di rete in fibra implichi anche l’utilizzazione di una Infrastruttura Esistente di cui al precedente articolo 4 della presente Convenzione, l’Operatore, a titolo di indennizzo per l’utilizzo delle infrastrutture di rete di proprietà del Comune, quand’anche gestite da terzi soggetti, realizzerà n ………….. connessioni per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale del Comune di Pontedera purché rientrino nel perimetro di copertura degli interventi programmati. I siti che risulteranno al di fuori andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. La realizzazione di tali connessioni è effettuata da Operatore in favore del Comune a titolo di indennizzo per l’utilizzazione delle predette Infrastrutture Esistenti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 33/2016. Restano a esclusivo carico del Comune gli oneri inerenti l’attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce). Il Comune utilizzerà queste infrastrutture di rete esclusivamente per le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro e a servizio della propria rete privata.
Art. 13
Attività di gestione e Manutenzione
13.1.Le Parti concordano che la manutenzione ordinaria della infrastruttura è a carico del Comune, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria quali il ripristino delle tubazioni , cavidotti e cavi a seguito di danno da terzi saranno eseguiti, ad eccezione delle componenti elettriche, dall’Operatore che opererà anche in accordo alle disposizioni tecniche del Comune solo dopo che quest’ultimo avrà garantito l’operatività in sicurezza mediante distacco di alimentazione elettrica alla tratta oggetto dell’intervento.
13.2, Il Comune, in caso di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino delle tubazioni, cavidotti e cavi nella quota parte dell’infrastruttura destinata alla realizzazione della rete in fibra ottica, si impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria e a intervenire per la messa in sicurezza delle componenti elettriche nei tempi richiesti dall’Operatore che provvederà alla manutenzione straordinaria
13.3, La manutenzione dei cavi e dei cavidotti sarà di esclusiva responsabilità e competenza dell’Operatore che si impegna a garantire condizioni di conservazione degli stessi tali da non alterare lo stato di funzionalità della quota parte dell’infrastruttura per l'intera durata del rapporto.
Art. 14 Referenti
Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra il nominativo dei propri referenti.
Art. 15
Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione della rete
Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione degli interventi programmati, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.
Art. 16
Durata della Convenzione
La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 15 anni. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.
Art. 17 Riservatezza
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto
Art. 18
Trattamento dei dati personali
I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le “Dati Personali”), saranno
trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e della normativa in vigore.
Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
I Dati Personali trattati nell’ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.
I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate all’Operatore, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/ o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall’altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall’altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/ o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l’obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l’altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
Art. 19
Applicazione delle norme
Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia ivi incluse quelle contenute nel Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Art. 20
Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Pisa.
Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all’emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.
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Letto, firmato e sottoscritto in , il
Il Comune
L’operatore .