SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI SU TECNOLOGIE E PIATTAFORME INNOVATIVE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI SU TECNOLOGIE E PIATTAFORME INNOVATIVE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
LOTTO
TRA
CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, X.xx Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione,
, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)
E
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
, con sede legale in , in persona del
domiciliato ai fini del presente atto presso
, (nel seguito anche “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”
PREMESSO CHE
- in data il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per l’acquisizione di servizi professionali su tecnologie e piattaforme innovative ad alta specializzazione (mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita con le modalità di cui al “Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014;
- in data il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la
proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
- l’Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell’importo pari ad Euro
(Euro ) con n. del ,
rilasciata da (Allegato n. ) ed ha presentato la polizza
assicurativa n. per per un massimale non inferiore ad Euro
(Euro ) a copertura di (Allegato n. );
- l’Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI- Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
Allegato 1 Clausole vessatorie;
Allegato 2 Disciplinare di gara, Requisiti Tecnici Lotto e relativi allegati;
Informazioni Complementari;
Allegato 3 Offerta Economica;
Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;
Allegato 5 Documento D.U.V.R.I.;
Allegato 6 Offerta Tecnica Lotto (ancorché non materialmente allegata).
Art. 2 – OGGETTO
Costituisce oggetto del presente contratto l’acquisizione di (Lotto
):
L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici Lotto , che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell’allegata “Offerta tecnica Lotto ”.
L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Disciplinare di Gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto Requisiti Tecnici Lotto tecnica Lotto ”.
e nell’allegata “Offerta
Art. 3 – DURATA
La durata del servizio, con riferimento a ciascun lotto, è dettagliata all’articolo del Disciplinare di Gara.
Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il presente Contratto per una durata pari a ulteriori 12 mesi, con facoltà, per il Committente stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo, patti e condizioni, anche economiche.
Art. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto, determinato,
sulla base degli importi di cui all’Offerta economica Lotto allegata, è pari a Euro
(Euro / ), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla
sicurezza e derivanti da interferenze.
Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).
L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 “Revisione dei prezzi”.
L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI
I corrispettivi, come determinati al presente articolo, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.
Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici Lotto , in base al numero di giornate/uomo effettivamente erogate nel periodo di riferimento.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dal Verbale di monitoraggio e controllo ad essa relativo, redatto conformemente a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici Lotto .
Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:
Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA.
Con riferimento all'art.1, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n.96, a partire dal 1° luglio 2017, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti del CSI-Piemonte, i fornitori dovranno emettere le fatture secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 con l’annotazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”
In caso di subappalto, il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei termini specificati nel presente articolo. In
particolare la fatturazione potrà avvenire nei modi ed alle condizioni previste per l’appaltatore.
Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d’ordine di riferimento.
Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.
Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.
Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.
Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
A tali risorse sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento. L’Appaltatore, nel caso in cui - soltanto in caso di comprovate esigenze - debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione al Committente mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo comunicandole la motivazione e consegnandole il curriculum della nuova figura professionale.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione valuterà l’idoneità della nuova figura professionale proposta a seguito del ricevimento del relativo curriculum.
Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Si precisa che le nuove figure professionali dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato e dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma
, il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la nuova figura professionale entro
2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione.
Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva di applicare le penali di cui al Capitolato Requisiti Tecnici Lotto .
Il Fornitore prende atto che il Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato
Requisiti Tecnici Lotto “Offerta tecnica Lotto .
nonché, per gli aspetti migliorativi, nel nell’allegata
Art. 9 – PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici Lotto .
Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l’Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell’importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l’addebito formale delle stesse attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti dell’Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Nell’ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all’applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell’Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).
Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI
L’Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l’ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.
In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.
L’Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..
Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Art. 11.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L’attività dell’Appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
L’Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l’eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all’Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell’Ispettorato che l’Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.
Art. 12 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.
[OVVERO]
Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto esclusivamente per una o più delle seguenti società, secondo quanto
disposto al comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3) ……………………………………..
L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l’intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:
……………………………………..
……………………………………..
In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore.
La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei limiti delle quote consentite di cui al precedente comma. La fatturazione potrà avvenire nei modi ed alle condizioni riportate all’art. Fatturazione e Pagamenti del
presente contratto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
Al fine di poter procedere al subappalto, l’Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:
- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- Il modulo “Tracciabilità flussi finanziari”, debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI xxx.xxxxxxxxxxx.xx sezione “Bandi e gare – gare attive – modulistica”;
- scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “fornitori e gare - gare - modulistica”, debitamente compilata.
Il Committente provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell’art 105 del D. Lgs. sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 13 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI
L’Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. che ha accettato l’incarico di Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) con dichiarazione scritta consegnata al Committente.
Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, dovrà:
farsi carico della gestione del personale componente i vari gruppi di lavoro (ad esempio ferie, malattie, indisponibilità in genere) al fine di garantire la regolare disponibilità delle risorse nell’orario di servizio. L’organizzazione del Fornitore dovrà essere tale da garantire l’autonomia delle proprie risorse dall’Amministrazione e pertanto, in caso di attivazione di servizi continuativi o che richiedono un presidio, sarà responsabilità del Fornitore proporre ed aggiornare i piani di presenza e di eventuale turnazione in funzione dello specifico piano di lavoro (copertura in caso di picchi di lavoro, ferie, reperibilità, extraorario, ecc.);
assicurare un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nello sviluppo e quelle impiegate negli altri servizi quali la gestione per la fase di avviamento in esercizio delle piattaforme personalizzate e/o parametrizzate, al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuità;
riferire all’Amministrazione (in funzione delle specifiche competenze) su tutte le attività legate alla corretta esecuzione dei servizi quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione periodica, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell’avanzamento lavori, le attività di valutazione e contenimento dei rischi, l’efficacia e l’efficienza dell’attività di test, ecc.;
condividere e sottoscrivere con il Referente Tecnico di CSI Piemonte i verbali ed i prodotti prevalenti per l’avvio e la gestione dell’AS (verbali di kick-off e attivazione del servizio, piano di subentro, i periodici “Verbali di Monitoraggio e controllo”), riassumendo/aggregando in essi le informazioni riguardanti tutte le attività dell’AS (anche se eventualmente già trattate in documentazione più dettagliata, quale ad esempio avvii e consuntivazioni periodiche, SAL di dettaglio/di parti, ecc.)
Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al RUAC avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il RUAC dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
È in facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Responsabile Unico delle Attività Contrattuali.
Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all’Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig. .
Art. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è regolata dal titolo V del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n°3 (Responsabile Unico del Procedimento) e dal D.M. MIT 49/2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Con la comunicazione di aggiudicazione efficace il CSI renderà noto all’Aggiudicatario il nominativo del Direttore individuato dell’esecuzione del contratto.
L’avvio delle attività contrattuali sarà formalizzata da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto designato per parte dell’Appaltatore.
A conclusione dell’attività di presa in carico del servizio, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, sottoscritto dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto e dal referente del contratto per parte dell’Appaltatore.
Il Direttore dell’Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore.
I pagamenti all’affidatario sono preceduti dall’accertamento, da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, conformemente a quanto riportato nell’articolo “Fatturazione e Pagamenti”.
Il Direttore dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, conformemente a quanto previsto nell’art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. (sostituiti dal Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Art. 15 – COMUNICAZIONI
Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore
dell’esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.
Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell’esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.
Art. 16 – COMUNICAZIONI ALL'X.X.XX.
Il Committente comunicherà all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all’Appaltatore in ottemperanza alla disciplina vigente.
Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.
In particolare, l’Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 18 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:
Il Titolare del trattamento di dati personali è il CSI-Piemonte, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 216 nella persona del suo Legale Rappresentante (xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxx@xxx.xx). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: xxx.xxxxxxx@xxx.xx.
il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I collaboratori dell’Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra.
Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
Art. 19 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del “Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza” del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.
A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte xxx.xxxxxxxxxxx.xx (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali).
L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.
L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.
L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.
Art. 20 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.
Art. 21 . PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA
Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy) e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
Qualora tali attività sono svolte per conto del Committente e nei limiti delle finalità e dei mezzi da questi determinati, l’Appaltatore, avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assume il ruolo di “Responsabile del trattamento” in conformità all’art. 28 del GDPR.
In ogni caso, l’Appaltatore nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, deve:
svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. “Privacy by design e by default”), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;
adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal Committente (PLA – Privacy Level Agreement – e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto). e alle indicazioni o best practices segnalate (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le linee guida AGID circa le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, e le “Linee guida AGID per lo sviluppo del software sicuro”). Se richiesto dal Committente, tali misure, definite in conformità all’art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel contratto, nonché, l’analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il Committente dandone evidenza prima dell’avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal Committente;
qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR;
non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Committente e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal Committente.
Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:
coadiuvare ed assistere il Committente, nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice Privacy e da 12 a 22 del GDPR;
- in materia di notifica delle violazioni all’autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
in ottica di responsabilizzazione (cd. “accountability”), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RpD o DPO) del Committente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Committente o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Committente con la massima celerità);
richiedere preventiva autorizzazione al Committente qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al subappaltatore o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.
È cura dell’Appaltatore segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il Committente in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati. L’Appaltatore ha designato a tal fine .
L’Appaltatore si impegna altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all’interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L’Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.
In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.
È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Committente o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l’avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.
L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:
tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.
L’Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi clienti.
Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.
Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dall’Appaltatore.
Si rimanda al documento “Allegato E - Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL” per la definizione puntuale del processo relativo alla richiesta di accesso al servizio VPN SSL per la connettività verso i sistemi del CSI-Piemonte.
Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l’Appaltatore abbia agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del Committente, esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.
Il Committente potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.
Art. 22 –RISOLUZIONE
È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell’appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all’appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l’esecuzione delle
prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale;
nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio;
nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
in caso di subappalto non autorizzato;
in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.
Art. 23 – ESECUZIONE IN DANNO
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.
Nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.
Art. 24 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO
Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.
In deroga all’art. 1671 del Codice Civile, l’Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell’effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.
Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.
Art. 26 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 27 – CONTROVERSIE
In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Torino.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.
Art. 28 – SPESE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.
Art. 29 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida X.X.XX. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
o
Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Il Direttore Generale del CSI-Piemonte