COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE
E DEL COMMERCIO ABUSIVO
RESOCONTO STENOGRAFICO
41.
SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE XXXXX XXXXXXX
INDICE
PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:
Xxxxxxx Xxxxx, Presidente ........................... 3
Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l’UE Xxxxxx Xxxx:
Xxxxxxx Xxxxx, Presidente ................ 3, 11, 13, 17
Xxxxx Xxxxxx (SI-SEL) .............................. | 12 |
Xxxxx Xxxxxxx (PD) .................................... | 11 |
Gallinella Xxxxxxx (M5S) ............................. | 13 |
Xxxx Xxxxxx, Sottosegretario alla Presi- denza del Consiglio con delega ai rapporti con l’UE ........................................................ | 3, 14 |
ALLEGATO: Documentazione presentata dal sottosegretario Gozi .................................... | 18 |
PAGINA BIANCA
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE XXXXX XXXXXXX
La seduta comincia alle 8.40.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).
Audizione del Sottosegretario alla Presi- denza del Consiglio con delega ai rap- porti con l’UE Xxxxxx Xxxx.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Sottosegretario alla Presi- denza del Consiglio con delega ai rapporti con l’UE Xxxxxx Xxxx.
Oggi abbiamo un’altra audizione parti- colarmente importante. Direi che siamo veramente entrati in una fase di incontri di particolare rilevanza per lo scenario comunitario e internazionale. Abbiamo qui con noi, come sapete, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l’Unione europea, onorevole Xxxxxx Xxxx, che, pur essendo così gio- vane, ha una lunghissima esperienza co- munitaria. Pertanto, quest’audizione è particolarmente utile dal nostro punto di vista.
Non indugio ulteriormente e prego, quindi, il Sottosegretario Gozi di tenerci la
sua relazione introduttiva. Poi, come d’abitudine, avrete modo di intervenire e fare richieste o domande di chiarimento.
XXXXXX XXXX, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rap- porti con l’UE. Grazie, presidente. Grazie per l’invito. I temi che mi avete chiesto di trattare sono estremamente complessi, ri- guardano tanti aspetti dell’attività politica e normativa a livello nazionale e sovrana- zionale, europeo e internazionale, anche molto in evoluzione.
Cercherò di fare accenno a tutte le questioni che mi avete posto. Consegnerò poi la relazione in cui, in maniera molto più dettagliata e precisa, cerco di rispon- dere a tutti i quesiti e le questioni che vorrei trattare, perché si tratta veramente di aspetti molto vasti e molto ampi.
Cercherò, quindi, di trattare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d’autore alla luce del contesto comunitario, che include anche, ovviamente, la questione che giustamente state trattando della tu- tela del made in, e l’impatto che gli accordi internazionali hanno in particolare nella dimensione europea. Parlo di trattati con competenza esclusiva dell’Unione europea, ossia di politica commerciale, e di alcuni accordi importanti con partner commer- ciali molto rilevanti.
Farò riferimento anche alla dimensione sovranazionale delle contraffazioni, per vedere quali sono le azioni intraprese, ma anche i vuoti o le lacune giuridiche al livello stesso della definizione di accordo su che cosa si intenda per contraffazione. Credo che sia una pista che questa Com- missione potrebbe utilmente perseguire. Vedremo le risposte, o comunque i primi inizi di risposta, delle Istituzioni comuni- tarie e internazionali.
A livello globale parliamo di un mer- cato contraffatto che, secondo le stime – sono sempre stime un po’ come quelle del lavoro nero, ossia che, secondo me, sono sempre al ribasso; probabilmente c’è molto di più di quello che si è riusciti a identificare – vale 200 miliardi di dollari, con un possibile raddoppiamento di qui al 2020. Queste sono le stime. Prendiamole con le pinze proprio perché probabilmente la situazione reale è ancora più rilevante. Questo è il risvolto negativo di un’aper- tura dei mercati non sufficientemente re- golata, nel momento in cui abbiamo, però, un numero crescente di accordi ormai regionali, visto che gli accordi multilaterali sono bloccati. Sapete che l’avanzamento a livello multilaterale (Doha e dintorni) è in parte bloccato e in parte rallentato. C’è, però, uno sviluppo degli accordi regionali anche molto rilevante. Ne abbiamo – ne parleremo stamattina – due in chiave transatlantica di grande rilevanza per l’Italia. Nel momento in cui si aprono i mercati, è evidente che il risvolto negativo è che, aumentando la circolazione delle merci e le opportunità di vendita, aumen- tano anche le tentazioni e le opportunità
per quanto riguarda la contraffazione.
Questo è un aspetto negativo, nel senso non di giudizio di valore, ma nel senso di assenza. Xxxxx, a mio modo di vedere, un approccio completo e pienamente efficace per lottare contro la contraffazione nel momento in cui le attività economiche e il mercato passano da una dimensione na- zionale a una dimensione sovranazionale e globale.
C’è un problema politico di fondo. Credo che sia, in realtà, anche il filo rosso che affronterete in buona parte dei vostri lavori, quelli che riguardano l’attività oltre la frontiera italiana. È evidente che siamo in un momento storico in cui c’è uno sfasamento tra attività economiche e so- prattutto attività commerciali che sono sempre più globali e attività legislative e politiche che sono ancora molto – troppo, in realtà – nazionali e che cominciano a essere in parte sovranazionali ed europee. Capite che in questo sfasamento, in questa anomia, è molto facile che proli-
ferino dei fenomeni come quello della contraffazione. Questo, a mio modo di vedere, è, al di là degli aspetti specifici tecnici, il punto politico su cui bisogna lavorare bene. Dobbiamo lavorare soprat- tutto – lo dico come parlamentare, in questo caso, oltre che come membro del Governo – per aumentare una regolazione positiva e anche gli strumenti di preven- zione e poi di sanzione.
Duecento miliardi non sono pochi. Si
tratta di un’attività criminale in espan- sione e ci sono delle gravi minacce che dobbiamo affrontare. Anche queste dob- biamo affrontarle sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale – quando dico
« sovranazionale » intendo europeo – o internazionale globale.
Si tratta di gravi minacce per la salute e la sicurezza dei consumatori. È chiaro, infatti, che un protocollo contraffatto non risponde necessariamente – probabil- mente non risponde affatto, altrimenti non ci sarebbe interesse alla contraffazione – agli standard di sicurezza. Questo è un problema per noi italiani ed europei. Dato che abbiamo sviluppato un sistema di tutela e di protezione dei consumatori molto avanzato, molto sviluppato, siamo ancora più attaccati nei nostri valori di fondo. Quando parliamo di protezione dei consumatori e di diritto all’informazione su quello che consumiamo, parliamo di un diritto fondamentale. In merito siamo an- cora più attaccati rispetto ad altre aree del mondo. Questo è un punto molto impor- tante.
L’altro aspetto è che è attaccato lo Stato, ossia l’Erario. È evidente che c’è un mancato introito importante e che, quindi, c’è anche un danno erariale rilevante che proviene dalle attività di contraffazione.
C’è un aspetto legato poi al danno che gli imprenditori che, invece, producono secondo le regole subiscono da queste attività.
Che cosa attrae ? Perché c’è questo incentivo all’aumento delle organizzazioni criminali ? Perché mancano ancora suffi- cienti deterrenti legislativi. Ecco la conse- guenza di quello sfasamento che dicevo tra la dimensione nazionale, e in parte euro-
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pea, e la dimensione globale delle attività commerciali. Quando la normativa esiste, perché certamente ci sono degli aspetti rilevanti già esistenti, che si tratti di nor- mativa nazionale o europea – cercherò di trattare oggi, ovviamente, soprattutto la dimensione sovranazionale – si tratta di norme dettate (questa è una mia valuta- zione) da un’analisi prettamente econo- mica, cioè da un’analisi che mira esclusi- vamente a contrastare e analizzare i danni finanziari subìti dai produttori.
Questo è certamente un aspetto impor- tante, ma non è l’unico aspetto impor- tante, nel momento in cui si cerca di regolare il fenomeno, perché ci sono altri aspetti che sono conseguenti a quelle mi- nacce cui facevo riferimento. Gli altri aspetti, ovviamente, sono il mancato ri- spetto degli standard di sicurezza, che interroga noi dell’area del mondo Europa molto di più rispetto a concorrenti che sono molto meno sensibili e che hanno un apparato legislativo molto meno sviluppato in termini di sicurezza.
Un altro aspetto rilevante per gli eu- ropei e per gli italiani è la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di un altro aspetto molto rilevante, che voi conoscete bene anche in chiave nazionale e territoriale rispetto a questo fenomeno della contraffazione.
Sapete che a livello nazionale sono due le sedi in cui si sta lavorando e si può lavorare, a mio modo di vedere, ancora di più per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale. Questo in- clude (approfondirò poi questo tema) an- che la tutela delle indicazioni geografiche protette, un altro aspetto rilevantissimo, soprattutto per gli interessi nazionali del- l’Italia sulla contraffazione. Tali sedi sono l’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione mondiale per la pro- prietà intellettuale. Queste sono le due sedi in cui bisogna lavorare per affrontare questo fenomeno.
Sapete anche che il corpus normativo più rilevante prodotto dall’OMC e dal- l’OMPI comprende, per il primo, l’accordo cosiddetto TRIPs, che fissa le linee-guida a livello internazionale di tutela della pro-
prietà intellettuale. Quella è la base giu- ridica da cui dobbiamo partire per qual- siasi iniziativa che voglia eventualmente rafforzare la questione. Dall’altra parte, per quanto riguarda l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, la base, con successive modifiche, è quella dell’Accordo di Lisbona, che risale, nella sua prima versione, al 1959.
Questo è il contesto politico di obiettivi e normativo di organizzazioni internazio- nali di fondo entro il quale ci muoviamo nella materia oggetto della vostra indagine e dei vostri lavori. Facevo riferimento prima, in questo contesto internazionale, allo sviluppo, soprattutto per quanto ri- guarda l’Unione europea, di un approccio regionale. Nel momento in cui abbiamo visto che stiamo andando a rilento sul- l’approccio multilaterale, abbiamo svilup- pato con importanti partner una strategia di accordi regionali.
Il primo accordo rilevante è certamente quello tra Unione europea e Canada. È di importanza strategica molto rilevante. L’accordo politico su questo trattato è stato trovato durante il semestre di pre- sidenza italiana dell’Unione europea. Era uno dei nostri obiettivi fondamentali. Si tratta di un accordo che comprenderà, ovviamente, norme volte a garantire un’adeguata ed efficace tutela e applica- zione dei diritti di proprietà intellettuale. È un po’ un accordo di nuova genera- zione rispetto ad accordi regionali prece- denti, proprio perché abbiamo voluto porre una maggiore enfasi all’aspetto di protezione dei diritti e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, preve- dendo degli impegni anche per l’adesione agli accordi multilaterali e internazionali in materia e per il loro rispetto. In par- ticolare, abbiamo insistito sulla questione di una tutela specifica all’interno della questione della proprietà intellettuale per
le indicazioni geografiche di origine.
L’altro negoziato in corso, che da una parte offre grandi opportunità e dall’altra è di una notevole complessità negoziale e sul quale ci sono anche delle valutazioni politiche diverse in Europa e anche in Italia, è l’accordo tra Unione europea e
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Stati Uniti, il famoso accordo commerciale TTIP. In tale ambito noi abbiamo posto continuiamo a porre con forza la que- stione delle indicazioni geografiche inse- rite con lo stesso metodo seguito nel negoziato con i canadesi all’interno del capitolo sui diritti di proprietà intellet- tuale.
Questo è un aspetto negoziale contro-
verso e difficile, su cui però, come Italia, abbiamo tracciato una nostra linea rossa, anche all’interno della Costituzione e delle posizioni negoziali con l’Unione europea. Riteniamo che questo sia un punto im- prescindibile per la tutela del nostro Paese, ma anche per la tutela di quegli obiettivi e di quei valori a cui facevo riferimento prima per l’Europa.
Tuttavia, si tratta di un negoziato dif- ficile a causa delle posizioni statunitensi, che sono economicamente, ma quasi ideo- logicamente, ostili alla questione delle in- dicazioni geografiche e hanno un approc- cio unicamente volto a salvaguardare gli interessi economici degli operatori. Non devo, invece, spiegare a questa Commis- sione che cosa implichi la tutela e la promozione delle indicazioni geografiche. È proprio l’applicazione di quell’approccio diverso a cui facevo riferimento prima. C’è certamente una diversità di approccio tra noi europei e gli americani su questo punto.
È complesso negozialmente perché dal punto di vista statunitense le indicazioni di origine – almeno nella parte iniziale del negoziato; poi chiaramente bisognerà ar- rivare a una soluzione positiva per en- trambi – sono considerate una barriera commerciale alla libera circolazione dei prodotti. Noi, invece, abbiamo un approc- cio completamente diverso, anzi, proprio nel momento in cui abbiamo realizzato e stiamo completando il mercato unico eu- ropeo e abbiamo smantellato una serie di barriere normative e non normative, com- merciali e non commerciali, allo stesso tempo abbiamo promosso le indicazioni geografiche.
Da questo punto di vista c’è una di- versità di fondo di impostazione tra noi europei e gli americani. In questo mo-
mento del negoziato siamo arrivati a un punto in cui l’Italia è impegnata per con- cludere questo accordo. Se l’accordo si concluderà, ci sarà un alto livello di pro- tezione delle indicazioni geografiche ita- liane, facendo riferimento a tutti i para- metri già indicati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale nel corpo giuridico fondamentale, che è il TRIPs per quanto riguarda le attività commerciali.
Questo è lo stato attuale del negoziato.
Abbiamo impartito delle direttive negoziali molto rigide su questo tema. Sapete, in- fatti, che la politica commerciale è com- petenza esclusiva dell’Unione europea e che, quindi, è la Commissione europea che negozia per tutta l’Unione europea, alla luce ovviamente di direttive negoziali molto stringenti, soprattutto in questo caso, e sotto il controllo di un apposito comitato in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri. Sono state date delle diret- tive negoziali molto rigide proprie per le indicazioni geografiche. Su questo tema l’Italia e soprattutto la Francia sono i Paesi più attenti, ma in realtà la maggio- ranza dei Paesi europei sono molto attenti a questo aspetto.
Per quanto riguarda il terzo punto che mi avete chiesto di trattare, cioè la di- mensione sovranazionale della contraffa- zione e, più in generale, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sapete già che esiste innanzitutto un’apposita Agen- zia tecnica all’interno dell’Unione europea che si occupa di questi aspetti. È l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno inerente il rispetto ai diritti di proprietà intellettuale, l’Agenzia di Alicante. Credo che potrebbe essere utile vedere anche lo stato dei lavori e dei documenti degli esperti che hanno prodotto su questa materia, perché non si tratta di un’Agenzia legislativa, ma di un’Agenzia di esperti che produce anche pareri e analisi sull’aspetto di proprietà intellettuale all’interno del mercato unico. Forse hanno qualche ele- mento che potrebbe essere acquisito util- mente ai lavori di questa Commissione.
Gli ultimi sviluppi in materia sono due comunicazioni della Commissione europea che indicano una serie di azioni intese a
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migliorare la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, affrontano la questione della contraffa- zione via web, un altro tema che voi state seguendo. Le proposte della Commissione sono di rivisitare i protocolli d’intesa me- diante i quali le piattaforme di commercio elettronico si impegnano a rimuovere le referenze di indicazioni geografiche o di altri prodotti contraffatti.
Esiste tutto un aspetto di protocolli d’intesa con gli operatori all’interno delle piattaforme digitali. Si tratta di promuo- vere azioni di moral suasion e di respon- sabilizzazione e di alimentare (questo è un aspetto su cui gli europei possono svolgere un ruolo non decisivo, ma certamente importante) una nuova governance di In- ternet. Nel momento in cui parliamo di una nuova governance globale di Internet, non possiamo tralasciare questi aspetti, che sono di grande rilevanza.
Si prevedono anche l’istituzione di un forum permanente per la cooperazione nell’attuazione degli strumenti a tutela delle DOP e delle IGP di tutta Europa e lo sforzo di definire delle buone prassi, delle linee-guida comuni tra i Paesi dell’Unione europea nella lotta alla contraffazione, in particolare alla contraffazione nel campo delle DOP e delle IGP. Questo anche per condividere i princìpi e i comportamenti a tutela delle denominazioni protette.
Abbiamo interagito, ovviamente, con la Commissione su questi aspetti e abbiamo utilizzato anche il momento dell’Expo per cercare di rilanciare questi temi e di individuare priorità operative, di appro- fondimento e di ricerca. Anche su queste forse sarebbe utile approfondire i lavori anche in questa Commissione.
Innanzitutto, il primo punto è la rispo- sta in materia di contraffazione alla mia introduzione, ossia lavorare per una vi- sione globale e internazionale della con- traffazione. Questo vuol dire anche por- tare avanti un’attività di formazione delle Istituzioni e delle amministrazioni princi- palmente preposte alla tutela, ma anche dei cittadini.
Passo alla definizione del concetto di frode alimentare a livello globale e a livello
internazionale. Non c’è una definizione condivisa giuridica di frode alimentare. Credo che questo, invece, andrebbe appro- fondito e l’Italia potrebbe benissimo, anzi è anche titolata a farlo, avanzare delle proposte per cercare di arrivare a un concetto giuridico di diritto internazionale sulla frode alimentare.
Occorre lavorare perché anche a livello
europeo la definizione di contraffazione sia più condivisa e avanzata e lavorare, quindi, sulla tutela giuridica sovranazio- nale, per raggiungere una definizione unica di prodotto contraffatto.
Occorre creare delle reti più efficaci di collaborazione tra i controllori nazionali. Questo è un aspetto operativo che manca, conseguenza di quello sfasamento di cui parlavo prima.
Occorre anche la realizzazione di una struttura sovranazionale, auspicabilmente europea, per la raccolta dei dati, che sono assolutamente necessari nella lotta contro la contraffazione.
Sempre a livello europeo è importante ricordarvi, per quanto riguarda la pro- prietà intellettuale e la tutela della con- correnza nel mercato interno, quattro di- rettive che rappresentano i pilastri in questo settore: la direttiva n. 9 del 1996, che prevede la tutela giuridica delle ban- che dati all’interno degli Stati membri; la direttiva del 2001, la famosa direttiva sul copyright, che armonizza alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi alla società dell’informazione; la direttiva n. 48 del 2004, che si prefigge di creare condi- zioni di uguaglianza per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri, fornendo anche le misure di esecuzione in tutta l’Unione e di armoniz- zare le legislazioni correnti al fine di garantire un livello equivalente di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno; e la direttiva n. 24 del 2009, che tutela qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore il quale sia il risultato della creazione intellettuale del- l’autore. Qual è l’obiettivo di questa diret- tiva ? L’obiettivo è l’eliminazione delle dif- ferenze esistenti nelle legislazioni tra gli Stati membri al fine di ridurre gli effetti
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negativi di queste legislazioni diverse sul buon funzionamento del mercato unico.
Credo sia utile anche pubblicare alcuni dati. Prima ho fatto riferimento a un dato globale. Adesso credo sia importante citare alcuni dati che sono frutto di uno studio di un gruppo di lavoro europeo a cui l’Italia ha molto contribuito. Si tratta di quattro studi che sono stati dedicati alla valutazione dell’impatto economico della contraffazione nell’economia dell’Unione europea, questa volta in alcuni settori, che sono quelli principalmente esposti ai rischi di contraffazione.
Il primo settore è quello dei prodotti
cosmetici e di igiene personale. Secondo questo studio, la perdita annuale per pro- dotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe a quasi 5 miliardi di euro, che rappresentano quasi l’8 per cento delle vendite, con una ricaduta occupazionale di circa 50.000 unità e una mancanza di gettito di circa 1,7 miliardi. Di nuovo qui facciamo riferimento alla sicurezza. Par- liamo di prodotti cosmetici e di igiene personale che, se contraffatti, non rispon- dono agli standard di sicurezza che noi europei abbiamo previsto. Emerge, quindi, l’aspetto di cui parlavo prima, ossia l’aspetto di danno ai produttori e di danno erariale.
Il secondo settore è quello di abbiglia- mento e accessori. La perdita annua per prodotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe, secondo questo studio, a quasi 26 miliardi di euro, pari al 10 per cento totale delle vendite, con una rica- duta occupazionale di oltre 360.000 unità e un mancato gettito per l’Erario di circa
8 miliardi.
Il terzo settore è quello delle attrezza- ture sportive, un altro settore molto espo- sto. La perdita annua per prodotti con- traffatti ammonterebbe a quasi 500 mi- lioni di euro, che rappresentano circa il 6,5 per cento totale delle vendite, con una ricaduta occupazionale di circa 2.008 unità e un mancato gettito di 150 milioni. Il quarto punto, molto sensibile soprat- tutto rispetto ad alcuni nostri partner commerciali internazionali, riguarda gio- chi e giocattoli. La perdita annua per
prodotti contraffatti in termini di fatturato aumenterebbe a circa 1,4 miliardi di euro, che rappresentano oltre il 12 per cento del totale delle vendite. Questo è il settore più contraffatto, con una ricaduta occupazio- nale di circa 6.150 unità e un mancato gettito di circa 370 milioni.
Cerco di passare in rassegna rapida- mente gli altri temi, per lasciare un po’ di spazio alle domande, ma credo sia inte- ressante condividere con voi altri dati.
Abbiamo parlato di contraffazione di prodotti ordinari e classici del mercato unico, come cosmetici e giochi. Passiamo ora alla contraffazione via web e vediamo innanzitutto quali sono i tipi di illeciti di cui parliamo. Parliamo, ovviamente, della violazione di opere e video musicali, uno dei settori principalmente oggetto di con- traffazione via web; di violazioni di foto- grafie, foto artistiche e ritratti; di viola- zione di programmi informatici, software, codici e layout; e di violazione di testi scritti, articoli e e-mail.
Per quanto riguarda la legislazione esi- stente e il coinvolgimento degli stakeholder anche per le azioni di contrasto alle forme di illegalità nelle transazioni commerciali, bisogna ricordare che gli intermediari non possono avvalersi delle limitazioni di re- sponsabilità previste dall’articolo 14 della direttiva 2000/31 ogniqualvolta siano al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore dirigente avrebbe do- vuto constatare l’illiceità e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito. Esiste, quindi, una normativa europea molto chiara, molto esplicita, che indica quale comportamento deve avere, con tanto di sanzioni per quanto riguarda gli intermediari.
L’aspetto più controverso nell’applica- zione del regime di responsabilità degli intermediari è quello riguardante la cor- retta qualificazione di hosting provider, a seconda che rivesta nel caso concreto un ruolo meramente passivo rispetto a quando fornisce anche servizi diversi dal mero stoccaggio delle informazioni. Que- sto è uno degli aspetti giuridici di grande complessità da approfondire, che richiede una migliore e più chiara interpretazione.
XVII LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2016
È chiaro che, per garantire condizioni di reale parità sul mercato, bisognerebbe interpretare la nozione di « agire imme- diatamente ». Che cosa significa « agire immediatamente », soprattutto quando parliamo di contraffazione nel mondo di- gitale, tenendo a mente le caratteristiche del materiale memorizzato ? L’interpreta- zione che talvolta viene data alla vigente normativa in materia di assenza per l’in- termediario e, più in generale, di obbligo di sorveglianza sulle informazioni memo- rizzate trasmesse si traduce nell’esclusione che si possa imporre al provider anche a posteriori un filtraggio su specifici conte- xxxx.
L’uso di sistemi automatizzati di iden- tificazione dei contenuti, come quello uti- lizzato da piattaforme come YouTube o Dailymotion, consentirebbe di impedire il verificarsi di nuove violazioni derivanti dalla pubblicazione di contenuti non au- torizzati. Anche questo aspetto credo possa essere approfondito utilmente.
Posto che lascerò la relazione e che siamo disposti – questo è il frutto di un lavoro di coordinamento di tutto il Go- verno, in realtà; andiamo ben oltre – anche a fornire ulteriori approfondimenti scritti e a farveli avere, voglio ricordarvi, perché è importante per un altro grande obiettivo politico europeo, che è il mercato unico digitale, anche il nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore adottato dall’Autorità indipendente per la garanzia delle comunicazioni (Agcom).
Si tratta di un Regolamento che fonda l’intervento dell’Autorità su tre pilastri: l’incentivazione dell’offerta legale, la pro- mozione del rispetto della legalità nella rete attraverso campagne di sensibilizza- zione e di educazione e la costruzione di un sistema di notice and take down che consenta, con una procedura agevole e celere, ai titolari dei diritti di ricorrere all’autorità.
Il Regolamento sta funzionando. Nei primi diciotto mesi di attività sono perve- nute all’Autorità 443 istanze, di cui 439 per violazione online e 3 per servizi media,
a dimostrazione dell’evidenza del feno- meno della violazione del diritto d’autore perpetrata online.
Perché vi cito questo aspetto e non l’approfondisco, ma rimando alla rela- zione ? Perché questo Regolamento ha consentito al nostro Paese di presentarsi come un Paese in cui sono aumentate le condizioni di sicurezza per quanto ri- guarda le attività digitali. È diventato, quindi, anche un Paese più attrattivo per gli investimenti esteri stranieri in questo settore.
Va ricordato che l’adozione di tale provvedimento ha fatto uscire l’Italia dalla blacklist statunitense dei Paesi che, a causa della pirateria, non erano conside- rati convenienti per gli investimenti ame- ricani. Quindi, ha un’importanza, oltre che normativa, anche commerciale. È evidente che per noi questo è un elemento molto importante, nel momento in cui andiamo a costruire un mercato unico digitale. Vogliamo tutelare il nostro modello, anzi promuovere il modello sviluppato attorno a questo Regolamento nel momento in cui anche a livello europeo si porranno pro- blemi nella costruzione del mercato unico digitale di questo genere.
Il mercato unico digitale, ossia l’Europa digitale, è uno dei grandi obiettivi su cui stiamo lavorando in questa legislatura eu- ropea. Rimando al pacchetto legislativo sul quale la Commissione lavorerà nel pro- gramma di lavoro 2016. La comunicazione del 6 maggio 2015 traccia le linee-guida e adesso partiamo con le proposte legisla- tive. Si tratta di facilitare ai consumatori e alle imprese l’accesso online a prodotti e servizi di tutta l’Europa, di migliorare le condizioni affinché le reti e i servizi di- gitali possano svilupparsi nel mercato unico europeo e di promuovere la crescita nell’economia digitale europea.
Uno degli aspetti molto rilevanti nel momento in cui si costruisce un mercato unico digitale è il tema del copyright. Semplificando, si tratta di quanto pos- siamo usare le direttive esistenti in mate- ria di diritto d’autore nel momento in cui parliamo di tutela del copyright nel mer- cato digitale e quanto la novità di questo
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mercato richiede una legislazione del copyright, del diritto d’autore, specifica in ambito digitale. Questa è una delle que- stioni di fondo.
Fino adesso abbiamo tentato di utiliz- zare al massimo la disciplina esistente perché è una disciplina molto avanzata nella tutela del diritto d’autore. Nel mo- mento in cui si decide, perché si possono incontrare dei limiti normativi, che oc- corre una disciplina specifica di copyright in ambito digitale, occorre fare attenzione a che tipo di protezione e di tutela si vogliono puntare rispetto alle esigenze, che sono esigenze economiche e commerciali e anche di sviluppo dell’attività economica, diverse nel momento in cui parliamo del mercato digitale. Si tratta di un aspetto di fondo su cui c’è un profondo dibattito nelle sedi europee, un altro filone che è certamente molto importante affrontare.
Xxxxxxx, in conclusione, un altro aspetto importante delle attività sovrana- zionali in materia di lotta alla contraffa- zione, ossia la questione della tutela dei marchi. Il pacchetto marchi nell’ambito del mercato unico è stato anch’esso una delle priorità portate avanti dall’Italia nel semestre di presidenza italiana. Siamo arrivati all’approvazione di una nuova di- rettiva e di un nuovo Regolamento in materia di marchi di impresa. La prima è la direttiva del 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Il secondo è il Regolamento, sempre del 2015, relativo all’Ufficio per l’armonizzazione del mer- cato interno, che tratta il tema dei marchi, dei disegni e dei modelli.
L’obiettivo della nostra riforma è di migliorare nell’Unione europea, a livello europeo e a livello nazionale, il sistema di registrazione dei marchi. Tale obiettivo è perseguito attraverso una serie di inter- venti: la semplificazione e l’armonizza- zione in sede europea dei sistemi di regi- strazione dei marchi; la razionalizzazione della tassazione a livello di Unione euro- pea; il potenziamento dei mezzi di con- trasto al fenomeno della contraffazione attraverso l’introduzione di controlli do-
ganali sulle merci dei Paesi terzi in tran- sito nel territorio dell’Unione europea.
Vi ricordo che, prima del nostro inter- vento, c’erano dei controlli all’intero del- l’Unione europea, ma, se una merce veniva dal Brasile e passava – dico un posto a caso – a Rotterdam e poi andava – ne dico un altro a caso – in Cina, anzi forse viceversa, è meglio partire dalla fine, non era possibile, secondo la normativa euro- pea, fare dei controlli doganali e, quindi, non era possibile lottare contro la con- traffazione dei marchi. Adesso, con la nuova direttiva che abbiamo introdotto, si possono fare controlli anche sulle merci dei Paesi in transito nel territorio del- l’Unione europea.
Ultimo punto è il rafforzamento della cooperazione tra gli Uffici nazionali di proprietà industriale e l’Ufficio europeo per la proprietà industriale. In questa direttiva abbiamo cercato di dare una risposta a quelle assenze di cui vi dicevo nella mia introduzione, soprattutto ri- spetto ai rapporti tra Unione europea e resto del mondo, oltre che di rispondere alle eccessive divergenze interne all’Unione europea che non permettono di avere una lotta contro la contraffazione sufficiente- mente adeguata.
Concludo sul tema del made in. Sapete che su questo ci sono una forte divisione e uno stallo negoziale, perché l’Europa è veramente spaccata in due sul tema del made in. Noi stiamo lavorando. Avevamo fatto di questo una priorità durante il nostro semestre e abbiamo continuato a lavorare soprattutto sul negoziato e sul Regolamento sulla sicurezza dei prodotti, all’interno del quale riteniamo che occorra una tutela specifica per quanto riguarda il made in almeno come soluzione di com- promesso in alcuni settori chiave (penso ai mobili, al tessile, alla gioielleria).
Abbiamo anche proposto, per trovare una soluzione di compromesso, una co- siddetta sunset clause, ossia una clausola che dura cinque anni, alla fine dei quali dovremo valutare se questa normativa ab- bia funzionato oppure no. È chiaro che questa non era la nostra posizione iniziale, ma è una posizione su cui abbiamo lavo-
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xxxx durante la presidenza e con le pre- sidenze eccessive per tentare, soprattutto con la Germania e altri Paesi che contra- stano il nostro approccio, di trovare una soluzione negoziale.
Non siamo ancora arrivati a una solu- zione. È evidente che siamo in uno stato di blocco, perché noi impediamo che il Regolamento venga modificato e adottato se non ci sono queste disposizioni, mentre dall’altra parte bloccano l’introduzione delle disposizioni. Non c’è maggioranza qualificata al momento né in favore del nostro approccio, né in favore di un ap- proccio diverso. Xxxxxxx lavorato con la presidenza lussemburghese e lavoreremo con la presidenza olandese su questo tema.
Siamo anche in stretto contatto con la Commissione europea. Devo dire che la Commissaria Xxxxxxxxxx ha dimostrato una notevole sensibilità rispetto alle nostre posizioni, tanto che la soluzione di com- promesso che vi ho citato è stata elaborata proprio da noi e dalla Commissione eu- ropea di concerto.
Presidente, queste sono alcune delle questioni. Ovviamente, nella relazione che vi lascerò troverete un approfondimento molto più rilevante di tutti i temi che ho trattato. Grazie.
PRESIDENTE. Rivolgo subito un rin- graziamento all’onorevole Xxxx. Sono con- vinto che la relazione che ci lascerà, così come l’intervento che abbiamo ascoltato, sarà per noi punto di riferimento essen- ziale nei lavori che stiamo facendo. Sapete che abbiamo Xxxx, ragion per cui, per favore, fate interventi concisi, per dare modo al sottosegretario di avere il tempo di rispondere.
Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
XXXXXXX XXXXX. Grazie, presidente. Rivolgo un ringraziamento sincero al Sot- tosegretario Gozi sia a nome mio, sia a nome del Gruppo del Partito Democratico, perché ho trovato la sua esposizione dav- vero chiara e interessante. Soprattutto è
andata a toccare i nodi fondamentali che stanno riguardando anche il nostro lavoro, il lavoro di questa Commissione e quello dei vari Gruppi parlamentari.
Alcuni di questi nodi li abbiamo già incontrati in maniera molto evidente nelle relazioni che la Commissione ha sin qui svolto. Credo che il Governo stia facendo anche alcune cose importanti. Cito l’ultima in ordine di tempo, ossia il lavoro che il Ministro Xxxxxxx sta facendo con lo staff che ha messo assieme per aggiornare le norme in materia di Codice penale.
Detto ciò, i numeri del fenomeno sono ancora molto importanti. Lei ha citato alcune stime. Ne potremmo citare altre, qualche volta anche non esattamente cor- rispondenti, a seconda degli istituti che fanno le stime. Resta il fatto che si tratta di numeri impressionanti e pesanti per la nostra economia. Pertanto, credo che l’im- pegno di tutti noi debba essere ancora molto concentrato sul non rassegnarsi alla realizzazione vera di questi numeri negli anni che verranno.
Parto subito da alcuni temi su cui forse in parte troveremo ulteriori risposte nella relazione nel suo complesso, ma che ab- biamo incontrato. Intanto sono felice di trovare nelle sue parole una determina- zione più forte di quella che abbiamo sentito la settimana scorsa nel Presidente De Castro rispetto al TTIP e alla tutela di tutti i nostri prodotti a denominazione. Mi permetto davvero di chiedervi di non mol- lare su questo tema, perché per noi sa- rebbe un enorme problema.
Lo dico non solo perché i nostri pro- duttori e consorzi in questi anni hanno investito moltissimo in termini di risorse e di tempo per certificare tutta la filiera, ma anche perché sono state spese importanti risorse anche per cominciare a far com- prendere al consumatore americano che cosa è una denominazione e che cosa c’è dietro a quella fascetta o a quel marchio nei prodotti che cerchiamo di fare arrivare Oltreoceano.
Lo stesso mi sento di dire sulla que- stione del made in. È bene che si comin- cino a costruire anche ipotesi di compro- messo, ma il tema resta davvero un tema
XVII LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2016
sul tappeto. Lunedì ho avuto un ulteriore incontro a Prato, in occasione della pre- sentazione della relazione sul distretto del tessile, di cui sono stata autrice, e ho nuovamente trovato, sia da parte delle imprese, sia da parte delle Istituzioni dello Stato presenti nel territorio, ossia delle amministrazioni locali, che stanno fa- cendo, sottosegretario, un lavoro straordi- nario – lo stesso vale per la Regione, che sta facendo controlli ogni giorno nei ca- pannoni – una richiesta di un supporto forte.
I temi che ci sentiamo mettere sul
tappeto sono veramente questi: quello del made in e quello, su cui arrivo adesso, del maggior coordinamento del lavoro del- l’Agenzia delle dogane. Con l’ultimissima cosa che lei ha detto ha ripreso questo tema delle dogane. Bisogna che ci sia davvero un salto di qualità perché la quantità di tessuto che arriva in quel distretto dal Nord Europa, sicuramente in parte dal porto di Rotterdam, ma mi dicono anche dalla Gran Bretagna è im- pressionante.
La fonte, ovviamente, è la nostra Agen- zia delle dogane, che ha cercato anche di ricostruire questi viaggi e questi flussi di materiale che viene di fatto (non so se sia esatto il termine) contraffatto. Sicura- mente c’è una violazione delle norme sull’etichettatura, che arriva in parte – credo – anche attraverso uno sdogana- mento che avviene in Gran Bretagna e poi sui nostri territori diventa misteriosa- mente tessuto prodotto in Italia. Sappiamo che così non è. La quantità è impressio- nante. Ci sono continui sequestri, ma c’è tantissimo materiale che continua a es- serci.
Credo che noi abbiamo avuto varie occasioni, anche in questa sede, per ap- prezzare il lavoro della nostra Agenzia delle dogane. Non è pensabile che dentro all’Unione europea ci sia una differenza così grande nei controlli che consente tuttora questo ingresso.
L’ultimissima cosa che volevo chiederle
– ce ne sarebbero tantissime – visto anche il lavoro che lei ha fatto oggi con questa relazione di intreccio e di coordinamento
fra le competenze dei vari ministeri, è una sua opinione proprio sul funzionamento del nostro sistema di contrasto alla con- traffazione.
Lei sa che abbiamo presso il Ministero dello sviluppo economico il CNAC, uno strumento che cerca di coordinare un po’ tutte le competenze. Mi chiedo se a oggi questo sistema sia sufficiente. Noi stiamo approfondendo, anche come Gruppo del Partito Democratico che lavora in questa Commissione, questa dimensione e ci stiamo chiedendo, per esempio, se non sia più agevole e da studiare e da mettere a punto un’ipotesi di costruzione o di un’Au- thority, o di un commissario che inter- venga e agisca su questa materia.
Sappiamo che alcuni Paesi hanno scelto questa strada. Si tratterà anche di misu- rare i risultati delle varie esperienze nel mondo e in Europa su questa forma di contrasto. Mi piacerebbe conoscere la sua opinione. Forse è giunto anche il momento di portare questo strumento magari presso la Presidenza del Consiglio, o comunque di dare a questo strumento una collocazione super partes rispetto anche ai vari singoli ministeri che hanno competenza sulla ma- teria.
La ringrazio.
XXXXXX XXXXX. Sottosegretario, buongiorno. Le faccio un paio di domande, così cerchiamo di stare nelle modalità che ci ha indicato il presidente.
Lei ha definito la questione IGP un punto imprescindibile. Vorrei chiederle fino a che punto nell’ambito del negoziato sarà un punto imprescindibile per l’Italia prima e per l’Europa conseguentemente e se questo – mi inserisco anche nella riflessione della collega Cenni – possa diventare un elemento, nell’ambito della trattativa, di scambio o di cedimento a favore di una qualche norma che possa contrastare. Ci credo poco, perché mi sembra che l’approccio americano sia molto distante ancor di più sulle IGP – direi quasi – rispetto al fenomeno del- l’Italian sounding.
Le chiedo poi se può fare un riferi- mento al lavoro a cui ha accennato che è
XVII LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2016
in fase non so se di preparazione rispetto a una maggior condivisione a livello eu- ropeo per il contrasto e la frode alimen- tare.
Infine, come vede la questione relativa all’etichettatura, in modo particolare il fatto che l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine degli alimenti non sia stata assunta in sede di Commissione, perlo- meno in questa fase, e sia stata limitata soltanto a una possibilità di indicazione volontaria ? La vede come una sorta di ammorbidimento anche per conseguire un risultato sul TTIP, oppure non ha alcun legame con questo e soprattutto vi sono le condizioni – il Governo italiano ritiene che vi siano le condizioni – per riaprire la partita verso l’obbligatorietà, che ritengo sia un punto per noi molto importante ?
Grazie.
XXXXXXX XXXXXXXXXX. Grazie, sotto- segretario. Sicuramente è interessante po- ter audire anche l’Osservatorio europeo sui fenomeni della contraffazione. Da que- sto punto voglio partire perché lei ha cominciato la sua relazione parlando degli sviluppi degli accordi commerciali da Doha in avanti, dicendo che dai multila- terali si è passati ai bilaterali. Forse sa- rebbe opportuno ragionare sul fatto che, non tanto per le grandi imprese, quanto per quelle piccole, che hanno un’opportu- nità di allargare il proprio commercio nei Paesi extra-europei, occorrerebbe inserire un ufficio per la tutela legale. Special- mente chi è piccolo non è attrezzato a fare questo. Questo potrebbe essere un approc- cio per aiutare nel contrasto alla contraf- fazione su Paesi un po’ lontani da noi, dove la giurisprudenza è sicuramente di- versa.
Un altro aspetto che volevo segnalarle o
chiederle è se sia possibile sapere qual è l’impatto della contraffazione nei vari Paesi dell’Unione e su che tipologie di prodotti. Magari vediamo che i prodotti contraffatti in Germania sono quasi tutti quelli che richiamano l’Italia oppure quelli francesi. Questo potrebbe essere un indi-
xxxxx o un’informazione utile all’Unione europea per poter andare ad arginare determinate divergenze.
L’ultimo aspetto che le voglio chiedere, visto che si è parlato della contraffazione verso un Paese particolarmente capace nel contraffare prodotti, come è sicuramente quello cinese, è se il Governo italiano ha ragionato sul fatto che un probabile rico- noscimento della Cina come economia di mercato possa influire in maniera negativa sull’importazione di prodotti con più fa- cilità. Togliendo i dazi antidumping sicu- ramente si aumenta l’importazione dei prodotti e, quindi, conseguentemente, si aumenta anche la possibilità di importare prodotti contraffatti.
Grazie.
PRESIDENTE. Faccio anch’io una bre- vissima considerazione, che è anche una domanda.
Veniamo da una fase storica in cui l’attuale Governo, ma anche i precedenti, hanno fatto uno sforzo negoziale molto importante sul tema del made in, pur- troppo con esiti per ora non positivi. Fermo restando che questo sforzo nego- ziale, a mio parere, e come detto anche dai colleghi, deve continuare con rinnovato impegno, mi chiedo se non sia opportuno integrarlo – non sostituirlo, ma integrarlo
– con uno sforzo negoziale analogo fina- lizzato a realizzare un salto di qualità nella normativa relativa alla contraffa- zione.
Abbiamo adesso un solco di lavoro che è quello prefigurato dalla comunicazione della Commissione ricordata dal sottose- gretario nel suo intervento. Se l’Italia as- sumesse tra le sue priorità un impegno in questo senso diretto a realizzare un salto di qualità nel quadro normativo, che esiste già in larga parte, ma è ampiamente perfettibile, a partire dall’omogeneizza- zione del comportamento delle dogane europee rispetto al tema della contraffa- zione con disposizioni più stringenti, tutto questo non dico che potrebbe sostituire l’esito non positivo del lavoro fatto in materia di made in, ma certamente avrebbe un impatto sul sistema economico
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non trascurabile, tenuto conto anche della rilevanza del tema dell’e-commerce in que- sta problematica. Mi riferisco, quindi, a una normativa europea che potrebbe op- portunamente affrontare anche il tema della contraffazione nel commercio elet- tronico.
Abbiamo ancora un po’ di tempo prima che inizino i lavori di Xxxx.
Do la parola al Sottosegretario Gozi per la replica.
XXXXXX XXXX, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rap- porti con l’UE. Grazie, presidente. Grazie ai commissari per le domande. Non credo che prenderò tutto il quarto d’ora, ma cercherò di rispondere ai vari interventi. Quanto è rossa la linea sulle indicazioni geografiche dell’Italia ? Questa è la do- manda. Per noi è un tema assolutamente prioritario ed è uno dei punti da cui dipende buona parte del consenso italiano all’accordo, che peraltro riteniamo – voi lo sapete – con la nostra posizione, nell’in-
teresse dell’Italia, proprio a conti fatti.
Questo non era oggetto d’indagine, ra- gion per cui non ho le cifre, ma, a conti fatti, all’Italia l’accordo converrebbe molto in termini di PIL e di export. È chiaro, però, che il tema delle indicazioni geogra- fiche e anche dell’Italian sounding, su cui noi siamo impegnati e su cui vogliamo continuare l’opera di sensibilizzazione e anche continuare a proporre la necessità di nuovi strumenti giuridici, sono impor- tanti. Sapete che siamo in assenza di strumenti giuridici su questo fenomeno, che è molto negativo per quanto riguarda la produzione italiana e made in, eviden- temente.
Con riguardo a queste due azioni, la sensibilizzazione l’abbiamo già in corso. Continueremo a fare delle campagne vere e proprie di sensibilizzazione e di infor- mazione dei consumatori, soprattutto nei mercati più rilevanti per noi, ma conti- nueremo anche a porre il tema della necessità di colmare anche questa lacuna giuridica, che è una grave lacuna, a nostro modo di vedere, e che è anche il prodotto di un diverso approccio culturale alla
questione. Soprattutto su questo punto abbiamo delle diversità di vedute con il mercato nordamericano. Su questo tema continueremo a lavorare.
Il tema del coordinamento delle Agen- zie delle dogane europee l’abbiamo posto. Quella direttiva consente di cominciare a migliorare il coordinamento tra le dogane europee. Sono temi molto rilevanti, che si legano anche ai settori principalmente esposti alla contraffazione e anche oggetto di un insufficiente controllo e di un’insuf- ficiente cooperazione tra le Agenzie delle dogane europee. Sono esattamente anche quei settori che per noi dovrebbero essere l’oggetto di quel compromesso a cui facevo riferimento per quanto riguarda il Rego- lamento sulla sicurezza dei prodotti, cioè il negoziato europeo sul made in.
Forse non l’avevo indicato prima, ma parliamo di tessile, di pellame, di scarpe, di mobili e di gioielli come oggetto minimo di compromesso per quanto riguarda l’at- tuazione, almeno per un periodo di cinque anni, della normativa che proponiamo in materia di made in. Questi sono esatta- mente i settori che lei, onorevole Xxxxx, ha citato, non a caso. Sono i settori che richiedono un approccio duplice, su cui continuiamo a incontrare delle resistenze dettate anche da interessi commerciali diversi di altri Paesi.
Abbiamo lavorato su questo aspetto, ma abbiamo lavorato anche sul tema che è stato evocato dal Presidente Catania, cioè sul tema del Codice doganale comunitario. Quando lei, presidente, ha fatto riferi- mento a un approccio che potrebbe essere alternativo o complementare all’approccio di modifica del Regolamento sul made in, ha fatto giustamente riferimento al Codice doganale comunitario. Noi abbiamo lavo- rato anche ad alcune proposte di modifica del Codice doganale comunitario per cer- care di venire incontro alle esigenze no- stre, ma anche di altri settori dell’industria e di altri Paesi.
In Germania c’è stato un dibattito molto forte, ma gli stessi tedeschi sono molto divisi al loro interno sulla possibi- lità, dal loro punto di vista, di aderire a una modifica del Codice doganale comu-
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nitario nel senso da noi auspicato, un po’ nel senso in cui lei suggeriva. Anche al- l’interno dei Paesi che finora si sono opposti alla proposta italiana e francese, sostenuta da un ampio numero di Paesi – da ultimo anche la Polonia è venuta sulle nostre posizioni – hanno al loro interno un dibattito molto aperto. Il tema del Codice doganale comunitario, quando l’ab- biamo posto, ha spaccato all’interno il fronte del « no », come potrei sintetizzarlo. È un tema che continuiamo a proporre.
Modificare un Codice e il modo in cui è regolamentata l’origine del prodotto, ma anche la questione dell’origine non prefe- renziale dei prodotti sono aspetti legati anche al tema di verificare la vera pro- venienza del prodotto, che è il tema che lei citava. È uno dei punti che abbiamo posto sul tavolo negoziale, in un negoziato che, come voi sapete, è molto complesso.
Sempre per quanto riguarda l’attività dell’Agenzia delle dogane, stiamo lavo- rando – lo sapete – per una migliore formazione, per informare e formare me- glio i titolari dei diritti di proprietà intel- lettuale, in particolare in alcuni settori economici, che sono proprio quelli evocati da voi questa mattina, in particolare dagli onorevoli Gallinella e Cenni, cioè i settori dell’agroalimentare e delle piccole e medie imprese.
Xxxxxx lavorando innanzitutto per sen- sibilizzarle e informarle rispetto al tema della proprietà intellettuale, ma stiamo lavorando anche – questa è un’attività del Ministero dello sviluppo economico – per un accompagnamento e una promozione del made in. È un’azione voluta da questo Governo, che riguarda innanzitutto, ovvia- mente, le piccole e medie imprese. I grandi gruppi globali italiani, ormai ispirati in Italia, ossia nati in Italia e residenti nel globo, non hanno bisogno dell’azione di promozione di un Governo. Le piccole imprese hanno bisogno, invece, di un’azione di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione e, quindi, anche di sensibilizzazione al tema della proprietà intellettuale, ma anche al tema dei bre- vetti.
Anche sul tema dei brevetti stiamo lavorando. Si tratta, in realtà, di uno dei temi legati a quelli che gli onorevoli Xxxxx e Xxxxxxxxxx hanno posto. Stiamo lavo- rando per sensibilizzare molto di più le piccole imprese alle opportunità e alle necessità di fare brevetti e di tutelare. Il fatto che l’Italia, in netta discontinuità – tra le varie discontinuità – di questo Governo con i Governi precedenti (mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico), abbia aderito al brevetto unitario europeo è una decisione che abbiamo voluto dopo un lungo dibattito. Abbiamo ascoltato tutti, ma crediamo sia assoluta- mente nell’interesse dell’Italia e, in parti- colare, delle piccole e medie imprese, sia dal punto di vista dei costi, che si ridu- cono, sia dal punto di vista della maggiore semplificazione della tutela, sia dal punto di vista della possibilità di approfittare davvero pienamente del potenziale ancora inespresso nel mercato unico europeo per le piccole e medie imprese. Credo che questo sia un altro elemento che risponde alle vostre domande.
Occorre anche, ovviamente, una mag- giore cooperazione tra le Autorità nazio- nali ed estere di controllo per incremen- tare la lotta ai prodotti contraffatti. Su questo punto stiamo lavorando per sfrut- tare meglio anche le banche dati. Per esempio, il database comunitario COPIS, gestito dalla Commissione europea, in par- ticolare dalla Direzione generale TAXUD, ossia tassazione e dogane, è uno strumento che esiste già e che può essere maggior- mente utilizzato per favorire la coopera- zione tra le Agenzie doganali dei vari Stati membri.
Ovviamente, bisogna aumentare – lo stiamo facendo in Italia e bisognerebbe che lo facessero anche altri Paesi europei
– la collaborazione operativa con le as- sociazioni di settore e con gli organismi di tutela professionale, ossia con i consorzi e con i produttori, che dovrebbero maggior- mente sensibilizzare gli associati a sfrut- tare gli strumenti che la normativa doga- nale offre loro per quanto riguarda la tutela e la lotta contro la contraffazione.
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Lei mi ha posto poi, collega Xxxxx, una domanda a cui rispondo esprimendo il mio parere personale e sottolineando che non impegna il Governo, perché non ho mandato a impegnare il Governo su que- sto. Se vi interessa, vi dico che cosa ne penso.
Io credo che, come in tanti aspetti di politica sovranazionale e di politica euro- pea – è un lavoro culturale che dobbiamo fare, perché abbiamo resistenze culturali all’interno dell’amministrazione e revan- scismi da parte di amministrazioni che ormai hanno perso la politica europea e non saprebbero più farla, ma cercano di fare di tutto per riprendersela – il punto chiave per lavorare bene su questo sia il coordinamento.
Voi trattate di un tema che ha dei risvolti nazionali, sovranazionali, globali, europei. Guardate il blocco dei contributi che mi è arrivato da tutte le amministra- zioni che sono in parte competenti per i temi che mi avete chiesto di trattare. Mi avete fatto studiare, ma va bene. Questo cosa vuol dire ? Ci sono almeno nove amministrazioni che hanno contribuito al vostro lavoro.
In conclusione, il coordinamento, se- condo me, dovrebbe essere esercitato dalla Presidenza del Consiglio, anche perché la mia esperienza – non ho trattato di con- traffazione, ma ho trattato di questioni europee da tutti i punti di vista; sono stato alla regione Puglia, in Commissione euro- pea, al Parlamento europeo, in Parlamento nazionale e oggi ho l’onore di stare al Governo e mi sono visto queste questioni da tutti i punti di vista – mi dice che ormai i ministeri non si fanno coordinare da altri ministeri.
I ministeri si fanno coordinare dalla Presidenza del Consiglio, ed è già molto difficile. Io sudo sette camicie ogni giorno per attuare la legge n. 234, che non è lì per fare la politica europea. La politica europea non la fa una persona sola. È per definizione un lavoro di squadra, innan- zitutto sotto la direzione del Presidente del Consiglio, con un coordinamento attuato dal Presidente del Consiglio, che cerca di
realizzare le maggiori sinergie possibili dalle singole amministrazioni che trattano queste questioni.
Dimentichiamo, quindi, i revanscismi dei ministeri che direbbero « La politica europea c’est moi ». No, « c’est nous », al limite, non « c’est moi », in primo luogo.
In secondo luogo, soprattutto su aspetti così rilevanti politicamente, ma che hanno un elevato grado di complessità tecnica diffusa come competenza tra le varie am- ministrazioni, a mio modo di vedere – ripeto, tutto questo è la mia personale valutazione – un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio potrebbe essere più efficace, per rispondere ai temi che lei ha posto, rispetto a un’attività presso i singoli ministeri.
Lo dico a titolo personale e lo dico semplicemente alla luce della mia espe- rienza, sapendo che è molto difficile, per- ché in tutte le questioni ci sono sempre delle resistenze. Vi dico una cosa, però: bisognerebbe costruire sul modello posi- tivo, e l’Italia su questo costruisce un modello positivo. Il modo in cui prima, con la legge del 2005 e poi con la legge
n. 234 del 2012, abbiamo organizzato il modo di gestire della politica legislazione europea e, quindi, anche parte di quello che voi trattate nella vostra indagine è molto più avanzato rispetto ad altri Paesi. In questo caso guardare ad altri Paesi per dire « Loro fanno così. Dovremmo farlo anche noi » non vale. È esattamente il contrario. Questa volta sono gli altri Paesi che dovrebbero guardare al modello del- l’Italia e magari farlo proprio. Credo che questo sia importante anche per la que- stione specifica che lei ha posto.
Credo di aver risposto su IGP Italian sounding, anzi, è stata la prima risposta. Il tema della definizione condivisa di frode alimentare è un tema che stiamo ponendo, che va costruito e su cui credo che se anche voi, con l’ausilio di esperti e di tecnici della materia, che potrebbero es- sere auditi da voi, faceste delle proposte a valle dei vostri lavori, ciò sarebbe molto utile, perché c’è veramente un vuoto nor- mativo. Non esiste una definizione condi- visa di frode alimentare. L’Italia ha posto
il tema perché è convinta che quanto meno a livello di mercato unico europeo sia necessario avere una definizione con- divisa di cosa intendiamo giuridicamente per frode alimentare.
Il tema dell’etichettatura è un tema molto complesso. Non ho i dettagli ultimi del negoziato a livello europeo. L’indica- zione volontaria è un punto certamente di compromesso. Noi siamo sempre per la maggiore tutela possibile nell’informazione del consumatore sull’origine degli alimenti. Al momento questa è la soluzione di compromesso cui siamo arrivati in Eu- ropa. Non le so rispondere sul possibile avanzamento di negoziati che non seguo in prima persona, ma posso approfondire. Magari facciamo una comunicazione su quali sono le ulteriori nuove proposte in materia.
Sulle piccole e medie imprese ho ri- sposto all’onorevole Gallinella.
Quanto alle statistiche, quelle che ho citato si riferiscono al mercato unico eu- ropeo. Non si riferivano, ovviamente, al- l’Italia. Verificheremo se sia possibile an- che vedere spaccati per i singoli Paesi, ma le cifre che vi ho fornito sui prodotti cosmetici, sui giochi e via elencando sono cifre che riguardano tutto il mercato unico europeo.
Certamente il riconoscimento dello sta- tus di economia di mercato alla Cina lascerebbe l’Europa priva di quelle misure di antidumping e altre di protezione che oggi ha, non avendo la Cina questo status di economia di mercato. Conoscete la posizione dell’Italia. L’Italia sta lavorando perché anche altri Paesi che condividono le nostre preoccupazioni rispetto all’indu- stria europea siano altrettanto espliciti nel negoziato. Xxxxxxxx che non sia né con- veniente, né giusto che l’Italia sia sola a
porre determinati temi, quando, in realtà, sono tanti i Paesi che condividono le stesse preoccupazioni.
Il lavoro che stiamo facendo è questo. A metà febbraio ci sarà un Consiglio affari esteri, formazione e commercio a Bruxel- les in cui, su iniziativa dell’Italia, verranno auditi anche Confindustria e i sindacati italiani e credo anche di altri Paesi, pro- prio perché vogliamo che i negoziatori europei siano pienamente consapevoli e informati delle reali implicazioni di questo negoziato.
Vogliamo anche che facciano altret- tanto gli altri Paesi. Xxxxxx lavorando esattamente in questa direzione e stiamo lavorando innanzitutto per chiarire tutti i termini del dibattito, perché ci sembra che ci siano delle zone grigie o delle zone d’ombra che vanno assolutamente chiarite. Credo che questo faciliterebbe anche una decisione europea. Anche su questo noi riteniamo, e l’abbiamo detto, che il nego- ziato europeo debba tener conto anche della posizione che i grandi partner, in particolare gli Stati Uniti, hanno tenuto.
Grazie.
PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre- tario.
Dispongo che la documentazione pre- sentata sia allegata al resoconto stenogra- fico della seduta odierna e dichiaro con- clusa l’audizione.
La seduta termina alle 9.45.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Licenziato per la stampa il 20 aprile 2016.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI XXXXX XXXXXXX
ALLEGATO
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE E GLI AFFARI EUROPEI XXXXXX XXXX
Illustre Presidente, signori onorevoli,
vi ringrazio per questa opportunità molto preziosa per poter contribuire, spero, all’approfondimento dei temi del contrasto della contraffazione in sede internazionale comunitaria e del contrasto della contraffazione via web (di cui è evidente la dimensione sovranazio- nale, di cui si occuperanno, in qualità di relatori, l’xx. Xxxxxx Xxxxxxx e l’xx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Stamattina cercherò di fornire un contributo di approfondimento su questi temi soffermandomi in particolare su:
• La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto d’autore, le forme di tutela dell’origine del prodotto e la tutela del Made In, nei confronti del mercato globalizzato e rispetto a fenomeni quali l’Italian sounding;
• L’impatto effettivo degli accordi internazionali esistenti e in via di definizione, quali l’accordo TTIP, su tali temi;
• La dimensione sovranazionale della contraffazione legata alla criminalità organizzata operante in ambito internazionale e la risposta delle istituzioni comunitarie e internazionali, con particolare riferi- mento al coordinamento del sistema doganale, delle forze di polizia e delle magistrature europee ed internazionali per il contrasto di tali fenomeni, al ruolo delle istituzioni internazionali e dell’ONU (WIPO, UAMI, WTO, ecc.), e alle iniziative dell’Unione europea in materia (XXXX Xxxxxxx Europeo per la Lotta Antifrode, DG TAXUD fiscalità e unione doganale e DG mercato interno e servizi).
Il mio intervento odierno, di cui poi depositerò anche una copia cartacea, è il frutto di un lavoro di coordinamento nel quale sono stato coadiuvato dal Nucleo della Guardia di Finanza per la repres- sione delle frodi nei confronti dell’UE e che recepisce i contributi delle varie Amministrazioni competenti: Dipartimento Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Interno; Ministero della Giustizia (per il quale ha già riferito lo scorso 19 novembre in Commissione il Ministro Xxxxxx Xxxxxxx); MIPAAF e Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari; MIBACT; MISE – Ufficio italiano Xxxxxxxx e Marchi / CNAC; Comando Generale Guardia di Finanza (che sarà udita il prossimo 3 febbraio); Agenzia delle Dogane; AGCOM; SIAE. Il coordinamento delle varie Amministrazioni assume un’importanza cruciale per trattare i temi oggetto del nostro appro- fondimento.
Oggi, lo sfasamento tra la realtà economica internazionale e la legislazione ancora locale (nazionale o regionale) crea quello spazio in
cui può svilupparsi il fenomeno della contraffazione. Pertanto, è quanto mai indispensabile colmare questo sfasamento a livello inter- nazionale ed europeo, affinché siano arginati sia i danni arrecati alla salute dei consumatori (il cui alto livello di tutela contraddistingue noi europei a livello globale) che quelli arrecati alla nostra economia. L’aspetto economico è certo rilevante ed è alla base degli studi che ci aiutano a comprendere le dimensioni del fenomeno, ma non ne esaurisce le molteplici implicazioni che toccano la sfera della salute e della sicurezza dei cittadini.
Il mercato della merce contraffatta, a livello globale, è stimato in circa 200 miliardi di dollari, con un possibile raddoppiamento prima del 2020. Se è interpretata all’interno del contesto internazionale, la contraffazione non è altro che il risvolto negativo della globalizzazione non opportunamente regolata (1).
Tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore (articolo 2575 c.c. e artt. 1-2 L.633/1941).
La contraffazione, oggi, è un’attività criminale in rapida espan- sione che rappresenta una grave minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori, dello Stato e degli imprenditori.
Le organizzazioni criminali che controllano l’effettiva produzione e il commercio dei prodotti contraffatti sono attratte dalla mancanza di deterrenti legislativi. La normativa internazionale europea e nazionale è stata, spesso, dettata da un’analisi meramente economica che tende a considerare esclusivamente i danni finanziari subiti dai produttori.
La carenza, quindi, di incisivi controlli e di una rigida disciplina normativa di carattere internazionale, europeo e nazionale, consente lo sviluppo del crimine organizzato nell’attività di contraffazione.
Inoltre la sola concentrazione sui danni finanziari ignora le mancate entrate erariali a danno dei governi causate dalla commer- cializzazione di prodotti non soggetti a tassazione e danneggia i consumatori poiché i prodotti contraffatti sono realizzati nel mancato rispetto degli standard di sicurezza e di qualità e in violazione del Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI).
A livello internazionale, sono due le organizzazioni competenti in materia di proprietà intellettuale nell’ambito delle indicazioni geo- grafiche protette e responsabili degli accordi internazionali in materia: l’organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Queste organizzazioni sono, rispettivamente, promotrici di due accordi fondamentali: il TRIPs che fissa le linee guida, a livello internazionale, di tutela della proprietà intellettuale, lasciando ai vari paesi aderenti ampia libertà nella modalità di regolamentazione e l’OMPI che ha revisionato l’accordo di Lisbona 1959, inerente alla disciplina della protezione e registrazione internazionale delle deno- minazione d’origine del prodotto (quest’ultimo vede la partecipazione di pochi paesi).
(1) Contributo fornito dal Dipartimento per le politiche europee.
XVII LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2016
L’UE, nel quadro delle competenze previste dai Trattati del- l’Unione, ha concluso o ha in corso una serie di negoziati con Paesi terzi (2), tra i quali rivestono un’importanza strategica quelli UE- Canada e UE-USA/TTIP. Su quest’ultimo mi soffermerò maggiormente in un secondo momento.
L’accordo UE-Canada comprenderà norme volte a garantire un’adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), prevedendo degli impegni per l’adesione agli accordi multilaterali e internazionali in materia o per il loro rispetto e una serie di disposizioni ambiziose sui diritti di proprietà intellet- tuale (comprese le indicazioni geografiche). Inoltre, conterrà dispo- sizioni in materia di sanzioni e procedure penali.
In merito ai negoziati in corso fra UE e USA, esistono sostanziali differenze e divergenze nella parte regolatoria e di accesso al mercato. In tale ambito, da parte UE e italiana le Indicazioni Geografiche (IIGG) sono uno dei temi inseriti per la discussione nell’ambito Proprietà Intellettuale e si sta sviluppando in modo assai controverso e difficile a causa sia delle posizioni statunitensi ideologicamente ostili alle IIGG e alla loro protezione internazionale, volte solo a « salva- guardare » gli interessi economici dei loro operatori che usano impropriamente le denominazioni di origine e le indicazioni geogra- fiche italiane e non, che la dubbia implementazione delle disposizioni
dell’Accordo TRIPs (nel quadro del WTO).
Al riguardo, si ricorda come sia le autorità USA che le associa- zioni di produttori statunitensi, considerino la normativa europea delle IIGG, come « barriera commerciale » alla libera circolazione dei loro prodotti nell’UE, come in altri mercati mondiali.
In linea generale e pur consapevoli delle difficoltà esistenti con la controparte, l’accordo bilaterale fra UE e USA, deve assicurare un alto livello di protezione alle IIGG italiane, comunque superiore ai minimi standards previsti dall’Accordo TRIPs (TRIPs–plus), essendo un ac- cordo preferenziale.
In conclusione, un segnale positivo proviene dalla Conferenza Diplomatica di Ginevra dove l’Italia ha direttamente condotto i negoziati, in stretta cooperazione con gli altri Paesi europei e con gli altri membri dell’Accordo di Lisbona, per la revisione del medesimo mediante l’Atto di Ginevra.
Nel quadro degli accordi regionali e bilaterali, il tema delle IIGG e della loro effettiva protezione non appare sempre allineato con le ambizioni dei Paesi più direttamente coinvolti – Italia, Francia, ecc.
–, con le direttive negoziali del Consiglio e con le priorità delle politiche interne dell’UE.
In merito alla dimensione sovranazionale della contraffazione e, più in generale, delle violazioni dei diritti di Proprietà Intellettuale, il Reg. (UE) n. 386/2012 attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Nell’attuazione delle linee strategiche il Consiglio è supportato da due Commissioni Consultive Permanenti, una delle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Agenzie delle Dogane, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
(2) Contributo fornito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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dei prodotti agroalimentari, etc.), l’altra delle forze produttive e dei Consumatori.
Il 1o luglio 2014, la Commissione europea ha adottato due comunicazioni, per presentare le azioni intese a migliorare la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
In particolare, per quanto riguarda la contraffazione via web, le proposte sono di:
rivisitare i protocolli d’intesa mediante i quali le piattaforme di commercio elettronico si impegnano a rimuovere le referenze di Indicazioni Geografiche o di altri prodotti contraffatti;
promuovere azioni di moral suasion e/o di responsabilizzazione; alimentare una nuova governance di internet;
e, con specifico riferimento alla avanzate alla Commissione europea;
l’istituzione di un Forum permanente per la cooperazione nell’attuazione dello strumento ex officio, a tutela delle DOP e IGP di tutta Europa;
definire le best practices ovvero le linee guida comuni tra paesi UE nella lotta alla contraffazione nelle DOP e IGP, per condividere i principi e comportamenti a tutela delle denominazioni protette.
In tale contesto, il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, monitorando alcuni siti WEB dedicati all’E-Commerce, ha inoltrato decine di segnalazioni sui canali di Cooperazione Interna- zionale di Polizia circa la commercializzazione in Stati esteri di prodotti recanti false indicazioni evocative dei più noti marchi di qualità dell’agroalimentare italiano interessando, nel contempo, l’IC- QRF (Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi agroali- mentari) per l’eventuale attivazione della « protezione ex officio » (valida solo in ambito comunitario ai sensi del Regolamento UE 1251/2012) e che consente, limitatamente ai prodotti DOP od IGP, l’obbligo ad intraprendere un’azione diretta da parte dello stato membro interessato nei confronti dei soggetti trasgressori (3).
In tema di tutela dei prodotti DOP od IGP, di assoluta rilevanza risulta essere stata l’indagine sulla commercializzazione nel Nord America dei cosiddetti « WINE KITS », recanti in etichetta riferimenti a 24 vini italiani tra i più famosi al mondo (Amarone, Barolo, Chianti, etc.), venduti in confezioni con le effigi del Tricolore e del Colosseo.
L’esperienza dell’Expo ha dimostrato la capacità del nostro paese di interpretare una Esposizione Universale nel tempo nuovo della globalizzazione con alcune, grandi, novità: la costruzione e l’appro- fondimento del dibattito sul tema « Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita » può rappresentare davvero una sperimentazione unica nella storia delle Esposizioni Universali recenti per come le abbiamo conosciute in questi anni.
Le idee fondamentali, articolate in priorità operative e priorità di approfondimento e ricerca, delineano un quadro di grande comples- sità che risponde con coerenza alla pluralità delle eredità, distinte fra loro anche se connesse e interdipendenti.
(3) Contributo fornito dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.
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In relazione alle priorità operative, di approfondimento e ricerca, sarebbe opportuno:
affermare in sede europea la percezione della Denominazione d’Origine;
attuare una visione globale e internazionale della contraffazione e portare avanti in modo continuativo un’attività di formazione (per cittadini e istituzioni);
definire in modo universale il concetto di frode alimentare; dare continuità alle azione e specificità e realizzare un miglior coordina- mento tra le forze in campo e reciproca assistenza;
affermare in sede europea, non solo nazionale, il concetto di contraffazione;
definire la tutela giuridica sovranazionale e raggiungere una definizione unica di prodotto contraffatto;
migliorare il quadro normativo; creare collaborazioni più effi- caci tra i controllori;
realizzazione di una struttura sovranazionale per la raccolta dei
dati;
sfruttare l’occasione di Expo per un tavolo internazionale
anti-frodi per definire le frodi alimentari a livello globale e impegnare i singoli Stati;
rafforzare le tutele dei prodotti di qualità; sviluppare strumenti informativi sulle frodi e sulle contraffazioni (anche on line);
incrementare gli interventi di tutela in altri stati UE ed Extra-UE e implementare l’assistenza reciproca tra gli organismi di controllo nei diversi paesi.
A livello europeo, il tema della proprietà intellettuale riveste un’importanza necessaria anche a fini di tutela della concorrenza e del mercato interno (4).
Esso è regolamentato da quattro direttive:
Direttiva 96/9/UE che prevede la tutela giuridica delle banche di dati all’interno degli Stati membri;
Direttiva 2001/29/UE che armonizza alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, cono- sciuta come EU Copyright Directive (EUCD), entrata in vigore il 22 giugno 2001. Inoltre, fornisce le linee guida per uniformare i divergenti regimi europei del copyright e, in attuazione del trattato WIPO e WPPT, rispettivamente, sul diritto d’autore e sull’interpreta- zione e l’esecuzione dei fonogrammi;
Direttiva 2004/48/UE che si prefigge di creare condizioni di uguaglianza per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri (fornendo le misure di esecuzione in tutta l’Unione) e di armonizzarne le legislazioni correnti al fine di garantire un livello equivalente di tutela della proprietà intellettuale nell’ambito del mercato interno;
(4) Contributo fornito dal Dipartimento per le politiche europee.
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Direttiva 2009/24/UE che tutela qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, qualora sia il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Obiettivo della Direttiva è l’elimi- nazione delle differenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, al fine di ridurre gli effetti negativi sul funzionamento del mercato interno dei programmi per elaboratore.
Sia a livello internazionale che a livello europeo, la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione hanno grande rilevanza, ma gli strumenti di deterrenza e dissuasione, offerti dai singoli Paesi, non sono sufficienti e sono, spesso, contrastanti.
Il MISE – Ufficio italiano Xxxxxxxx e Xxxxxx fornisce elementi circa l’attività dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà Intellettuale presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mer- cato Interno (UAMI) ad Alicante e della presenza italiana in tutti i Gruppi di lavoro attivi presso lo stesso organismo, nonché nelle riunioni plenarie degli stakeholder pubblici (5).
L’azione italiana ha continuato ad essere rivolta verso una maggiore standardizzazione e armonizzazione delle prassi e procedure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale all’interno dello spazio dell’Unione, promuovendo tale indirizzo in tutte le attività di studio e di confronto tra i vari soggetti partecipanti realizzate dall’Osser- vatorio.
Nell’ambito dei Gruppi di lavoro dell’Osservatorio EU, con il contributo degli esperti italiani, sono proseguite attività e studi di particolare interesse per il Paese. Fra questi:
lo studio per la quantificazione della contraffazione e dei relativi impatti economico-fiscali, che vede anche la collaborazione dell’OCSE;
la realizzazione di un ″Enforcement Database″ (EDB) e di un tool (ACIST) per l’elaborazione dei dati sui sequestri per contraffa- zione e pirateria in ambito UE;
l’avvio, nel 2014, di due importanti studi su ″Trade secrets″ e
″Geographical Indications″.
Negli ultimi mesi sono stati pubblicati quattro studi dedicati alla valutazione dell’impatto economico della contraffazione nell’economia dell’UE nei seguenti settori:
prodotti cosmetici ed igiene personale. La perdita annua per prodotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe a quasi 5 miliardi di Euro (pari al 7,8% del totale delle vendite) con una ricaduta occupazionale di circa 50.000 unità e mancato gettito di circa 1,7 miliardi;
abbigliamento ed accessori. La perdita annua per prodotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe a quasi 26 miliardi di Euro (pari al 10% circa del totale delle vendite) con una ricaduta occupazionale di circa 363.000 unità e mancato gettito di circa 8 miliardi;
(5) Contributo fornito dal Ministero Sviluppo Economico – Ufficio italiano Xxxxxxxx e Xxxxxx.
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attrezzature sportive. La perdita annua per prodotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe a quasi 500 milioni di Euro (pari al 6,5% circa del totale delle vendite) con una ricaduta occupazionale di circa 2.800 unità e mancato gettito di circa 150 milioni;
giochi e giocattoli. La perdita annua per prodotti contraffatti in termini di fatturato ammonterebbe a quasi 1,4 miliardi di EURO (pari al 12,3% circa del totale delle vendite) con una ricaduta occupazionale di circa 6.150 unità e mancato gettito di circa 370 milioni.
L’Italia partecipa attivamente alle riunioni del gruppo di lavoro
« IPR enforcement » presso la Commissione Europea e, attraverso la DGLCUIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, anche ai lavori dell’Advisory Committee on Enforcement (WIPO).
Quanto alla contraffazione via web (6), si possono identificare 4 tipi di illeciti:
Violazioni di opere video-musicali Violazioni di Fotografie, foto artistiche, ritratti;
Violazione di programmi informatici, software, codici, layout; Violazione di Testi, scritti, articoli, e-mail.
Relativamente al coinvolgimento degli stakeholders del settore per azioni di contrasto alle forme di illegalità nelle transazioni commer- ciali, in linea generale, gli intermediari non possono avvalersi delle limitazioni della responsabilità previste dall’articolo 14 n. 1 della Direttiva 2000/31/CE, ogni qualvolta siano al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbiano prontamente agito.
L’applicazione nella prassi del D. Lgs. 70/2003 ha comportato dubbi interpretativi riversatisi nella talvolta contraddittoria giurispru- denza interna.
L’aspetto più controverso nell’applicazione del regime di respon- sabilità degli intermediari è quello riguardante la corretta qualifica- zione di hosting provider a seconda che rivesta – nel caso concreto
– un ruolo meramente ″passivo″ rispetto a quando fornisce (anche)
servizi diversi dal mero stoccaggio di informazioni.
Per garantire condizioni di reale parità sul mercato, bisognerebbe interpretare la nozione di ″agire immediatamente″ tenendo a mente le caratteristiche del materiale memorizzato.
L’interpretazione che talvolta viene data alla vigente normativa in materia di assenza per l’intermediario di un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate o trasmesse, si traduce nella esclusione che si possa imporre al provider, anche a posteriori, un filtraggio su specifici contenuti.
L’uso di sistemi automatizzati di identificazione dei contenuti, come quello utilizzato da piattaforme come YouTube o Dailymotion, consentirebbe di impedire il verificarsi di nuove violazioni derivanti dalla pubblicazione di contenuti non autorizzati.
(6) Contributo fornito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).
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Riguardo alle forme di tutela giuridica esistenti nell’ordinamento avverso la contraffazione via web, sia penale che civile, è necessario anzitutto procedere con l’individuazione della prova digitale che consente di cristallizzare la scena criminis (attraverso screenshots, marche temporali, firma digitale, acquisizione di pagine web, etc.).
Una volta cristallizzata la prova, si procede attraverso i classici rimedi giudiziari: tutela cautelare e risarcimento del danno (sequestro, inibitoria e accertamento tecnico preventivo e descrizione).
Dal 31.3.2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d’Autore adottato dalla AGCOM – Autorità Indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni (espletando il ruolo di “Garante”), n. 680/13 (7).
Il regolamento consente di intervenire più celermente rispetto al rimedio giudiziale, attraverso procedure di notifica e rimozione delle violazioni di contenuti autoriali indebitamente diffusi online.
Il Regolamento AGCOM fonda l’intervento dell’Autorità su tre pilastri:
1) l’incentivazione dell’offerta legale;
2) la promozione del rispetto della legalità nella Rete attraverso campagne di « educazione »;
3) la costruzione di un sistema di notice and take down che consenta con una procedura agevole e celere ai titolari dei diritti di ricorrere all’Autorità.
Il Regolamento emanato è il primo provvedimento in Italia destinato ad affrontare in via amministrativa la pirateria online (Internet) e radiotelevisiva e, pertanto, a contrastare la messa a disposizione del pubblico di opere digitali in violazione del diritto d’autore dei titolari e di tutelare tutti quei soggetti che, a monte dell’utente finale, gestiscono un sito Web, un Provider, o colui che presta servizi di Hosting.
I Soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d’Autore. II procedimento, che ha una durata massima di 35 giorni a decorrere dalla data di istanza presentata dinanzi all’Autorità.
Le sanzioni emesse prevedono la rimozione dei contenuti che potrebbero costituire violazione del Diritto d’Autore altrui, e nei casi più gravi di violazione ″massiva″ dei Diritti d’Autore, possono com- portare anche l’oscuramento dell’intero sito internet.
Nei primi 18 mesi di attività sono pervenute 443 istanze di cui 439 per violazioni on-line e 3 per servizi media, a dimostrazione dell’evi- denza del fenomeno della violazione del diritto d’autore perpetuata on-line.
I siti oggetto di ordine di blocco del DNS ospitavano principal- mente film, serie tv e musica (italiana e straniera).
A queste si aggiungono le partite di calcio del campionato di serie A, come anche dei tornei, che hanno interessato poco più del 14% degli interventi dell’Autorità.
(7) Contributo fornito dall’Autorità garante per le Comunicazioni (AGCOM) e Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
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Indizi ulteriori che confermano le intenzioni poco ortodosse dei proprietari dei siti oggetto di « ordine » sono l’avvalersi, nel 47,6% dei casi, di società specializzate nella fornitura di servizi di anonimato in rete e di sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, dove l’identità dei soggetti viene celata dietro nomi fittizi e le email di riferimento risultano essere una serie di numeri e lettere in sequenza. Fra queste annoveriamo, tra quelle maggiormente utilizzate, Whoisguard Inc, Whois Privacy Protection Service e Contact Privacy Inc.
I server e i gestori di hosting sono principalmente collocati negli Stati Uniti, Paesi Bassi e Singapore, così come le società afferenti ai siti hanno spesso le proprie sedi legali in posti esotici (Seychelles, Panama, etc.).
Un ulteriore dato interessante è dato dal numero di adeguamenti spontanei (45,2%). Tale dato è ancora più rilevante se rapportato ai siti oggetto di procedimento ospitati su server italiani. In questo caso il dato di adeguamento spontaneo è pari al 100% dei casi, salvo le archiviazioni nel merito, indicatore di assoluta efficacia del regola- mento anche come veicolatore della consapevolezza dei soggetti che agiscono in rete.
Relativamente ai dati inerenti i risultati a difesa delle opere dell’ingegno, sono state presentate n. 428 istanze, così suddivise per tipologia di opera violata: n. 197 audiovisiva, n. 76 editoriale, n. 63 fotografica, n. 18 letteraria, n. 7 software, n. 64 sonora, n. 3 video- ludica.
I procedimenti avviati sono risultati n. 263; si sono avuti n. 119 provvedimenti di disabilitazione all’accesso al sito dall’Italia, n. 108 adeguamenti spontanei e n. 22 archiviazioni.
La Siae nel 2015 ha presentato all’AGCOM n. 30 istanze di blocco riferite a siti che effettuano la violazione massiva delle opere dell’ingegno.
La SIAE ha recentemente definito i termini e modalità di collaborazione con una società proprietaria di un software di moni- toraggio della rete Internet per il monitoraggio della rete tramite un software dedicato.
In forza di questo Regolamento, in materia di Tutela del Diritto d’Autore (680/13), i contenuti culturali e creativi che circolano nella Rete sono più garantiti e ciò pone il nostro Paese in una condizione di maggior sicurezza e attrattività anche per gli investimenti esteri (deve ricordarsi che l’adozione di tale provvedimento ha comportato l’uscita dell’Italia dalla black list statunitense dei Paesi in cui, a causa della pirateria, sono meno convenienti gli investimenti USA). È quindi un elemento da non trascurare in vista della nuova regolazione che si annuncia in Europa per la Strategia del Mercato unico digitale (Digital Single Market Strategy) (8).
La strategia consiste nel piano dell’UE volto a creare un mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acquisti online oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l’UE. Essa cerca di espandere l’economia digitale dell’UE per offrire ai consu- matori servizi migliori a prezzi migliori e contribuire alla crescita delle imprese.
(8) Contributo fornito dal Ministero dell’Interno ed esiti dei « position paper » italiani.
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In materia di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, si segnala la consultazione in materia di « Valutazione e modernizza- zione del quadro giuridico per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ». La consultazione si chiuderà il 1 aprile 2016 e si concentrerà su aspetti quali le violazioni su scala commerciale (c.d. approccio ’follow the money’) e la sua applicabilità transfrontaliera. La consultazione intende avviare una valutazione del funziona- mento della direttiva 2004/48/EC su enforcement dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) in ambiente digitale, per identificare
eventuali proposte migliorative.
Questa consultazione scaturisce dalla Strategia sul Mercato unico digitale in Europa, adottata dalla Commissione europea il 6 maggio 2015 (a cui seguiranno iniziative legislative e non legislative), che si prefigge tre obiettivi:
facilitare ai consumatori e alle imprese l’accesso online a prodotti e servizi in tutta l’Europa;
migliorare le condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e prosperare;
promuovere la crescita dell’economia digitale europea.
Il Governo italiano ha espresso la propria posizione sulla strategia sia con un documento di posizione generale sia con uno di appro- fondimento sul copyright[allegati].
Nei position paper italiani si evidenzia come l’eventuale revisione della direttiva 2004/48/CE in tema di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale debba avvenire in efficace combinazione con l’adeguamento della direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico e 2001/29 relativa al diritto d’autore nella società dell’in- formazione.
In generale, la SIAE ha notato come da parte dei gestori dei siti/ISP sia notevolmente aumentata l’attenzione alle richieste di rimozione selettiva (NTD) da essa inviate, con loro accoglimento senza attesa dell’apertura dello specifico procedimento AGCOM.
La SIAE, inoltre, collabora all’implementazione del Sistema In- formativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.), progettualità co-finanziata dalla Commissione Europea ed affidata dal Ministero dell’Interno alla Guardia di Finanza (9).
Sono certo che la Commissione d’inchiesta avrà modo di appro- fondire questi aspetti nel corso dell’audizione della Guardia di Finanza prevista per il 3 febbraio 2016
Il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha espressamente affidato alla Guardia di Finanza compiti di « prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d’autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico ».
Le competenze attribuite al Corpo nel settore si traducono nello sviluppo di una complessiva azione operativa che mira al contrasto di qualunque forma di contraffazione e di pirateria, alla tutela del made in Italy e della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
(9) Contributo fornito dalla Guardia di Finanza.
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La strategia operativa di contrasto si sviluppa sul territorio lungo tre distinte direttrici, fra loro convergenti:
il presidio degli spazi doganali, per bloccare le merci contraf- fatte e pericolose di provenienza extra-UE, prima ancora che vengano immesse nel circuito commerciale nazionale;
il controllo economico del territorio, vale a dire il monitoraggio dei movimenti delle merci su strada e nei luoghi di commercio, per intercettare i generi contraffatti prima della vendita al consumatore finale;
l’attività investigativa volta a ricostruire tutti gli anelli delle filiere illecite, che viene sviluppata in sinergia con l’Autorità Giudi- ziaria e con il ricorso agli incisivi strumenti operativi introdotti dal legislatore negli ultimi anni, con particolare riguardo alle misure di aggressione patrimoniale.
La Guardia di Finanza è parte integrante del network di cooperazione internazionale di polizia, coordinato dall’Agenzia euro- pea Europol e dall’Interpol.
Oltre che nello scambio informativo, la collaborazione con Eu- ropol ed Interpol si sostanzia anche nella partecipazione della Guardia di finanza ad operazioni internazionali congiunte.
Il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale ed il raccordo con gli Organismi esteri è assicurato dal Comando Generale.
Un ulteriore ambito di rilievo per la lotta alla contraffazione sul piano internazionale concerne la partecipazione della Guardia di Finanza al Ciclo Programmatico dell’Unione Europea (« Policy Cycle ») per il contrasto alla criminalità organizzata nel quadriennio 2014- 2017.
Si tratta di una forma strutturata di cooperazione internazionale di lungo periodo con la quale il Consiglio dell’Unione europea mira a contrastare la criminalità organizzata all’interno del territorio dell’Unione.
Tra le priorità d’intervento individuate in tale ambito vi è anche la contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica, ove il Corpo ha assunto il ruolo di capofila (driver).
Sul piano strettamente operativo, le indagini, nello specifico ambito del contrasto alla contraffazione via web, prendono le mosse dal metodico monitoraggio della rete condotto dai Reparti Speciali del Corpo.
Dal punto di vista dei risultati specifici, si evidenzia che i Reparti del Corpo, tra gennaio 2014 e ottobre 2015, hanno sequestrato e/o oscurato 628 siti web a seguito di palesi violazioni riscontrate in materia di contraffazione.
L’impegno nel settore è in fase di progressiva crescita, tanto che, a fronte dei 212 siti web oscurati nell’intero 2014, nei primi dieci mesi del 2015 ne sono stati posti off-line 416.
Non sono pochi i servizi che i Reparti del Corpo hanno sviluppato intervenendo operativamente sul binomio contraffazione/internet.
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Un’importante iniziativa sviluppata dal Corpo per conferire mag- giore incisività all’azione di contrasto alla contraffazione riguarda l’attivazione, a partire dal 1o gennaio 2014, del Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.).
Il S.I.A.C. si concretizza in un sito-web in grado di fornire un quadro aggiornato circa l’azione svolta dai vari attori istituzionali che presidiano il « mercato del falso ».
Attualmente il S.I.A.C. riporta dati aggiornati e precisi con riferimento alla lotta alla pirateria di tipo « fisico », mentre è ancora in corso l’elaborazione e la messa a disposizione dei dati, forniti anche dalla SIAE, relativi al contrasto della pirateria digitale.
L’analisi dei dati rilevati presso i vari Tribunali, relativi al triennio 2010-2012, evidenzia che la fattispecie di reato con il maggior numero di iscrizioni è « Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi », seguita dal reato di « Duplicazione abusiva di opere dell’ingegno » (10).
Negli ultimi anni, dato l’accrescersi del fenomeno contraffazione a livello internazionale, si sono sviluppate varie forme di coordina- mento tra le legislazioni e le Autorità nazionali (che svolgono un ruolo essenziale per impedire l’entrata dei prodotti contraffatti nell’UE) e gli Organismi dell’Unione Europea, come ad esempio EUROPOL e OLAF (11).
La Commissione europea, cui fa capo l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, si è posta come promotrice della cooperazione tra gli Stati membri dell’UE, le associazioni dei produttori, dei commercianti e dei consumatori, per garantire l’applicazione delle norme che tutelano i cittadini e le imprese dai beni e dai prodotti che non soddisfano gli standard di sicurezza.
Per monitorare meglio il mercato interno, la Commissione ha varato nel febbraio 2013 un piano pluriennale, il cui obiettivo è una maggiore condivisione di risorse e strumenti che rafforzino i controlli sui prodotti nel mercato interno e consentano alle autorità di ritirare immediatamente dal mercato i prodotti non a norma e pericolosi.
Internet è, oggi, uno dei luoghi in cui la contraffazione trova un facile sbocco, in particolare, attraverso l’e-commerce, la nuova piat- taforma mediante la quale le aziende vendono i loro prodotti. In tal senso, i siti web che rivendono i prodotti possono essere, facilmente, duplicati e sono difficilmente distinguibili dai siti originali.
Per arginare questo fenomeno, i funzionari doganali dell’UE e le Forze dell’ordine hanno adottato strumenti ad hoc per ridurre il commercio illegale.
In tale contesto, il monitoraggio avviene sui pacchi inviati per posta, il sistema di trasferimento beni più utilizzato per ricevere i prodotti acquistati su Internet.
Lo sviluppo di strategie su misura per monitorare pacchi e traffico postale è una delle priorità del « Piano pluriennale d’azione doganale »
(10) Contributo fornito dal Ministero della Giustizia (audizione in Commissione del Ministro Xxxxxx Xxxxxxx, in data 19 novembre 2015).
(11) Contributo fornito dal Dipartimento per le politiche europee.
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dell’Unione europea, per il periodo 2013-2017, che pone come obiettivi principali:
l’attuazione della nuova legislazione UE in materia di tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
la lotta contro le principali tendenze nel commercio di merci contraffate;
il rafforzamento della cooperazione con l’Osservatorio europeo e con le Autorità di contrasto sulle violazioni dei DPI.
Data la loro importanza strategica, i diritti di proprietà intellet- tuale (DPI) e la loro tutela sono parte delle discussioni, in corso tra l’UE e gli Stati Uniti, sul Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership
–TTIP) e, nonostante, i diversi approcci normativi, sono stati fatti passi avanti nell’individuazione di regole comuni da incorporare nel Trattato.
Finora, le discussioni hanno avuto una funzione esplorativa; i vari round negoziali non hanno portato alla creazione di una bozza definitiva sulla tematica sebbene, separatamente, gli Stati Uniti e l’UE abbiano proposto potenziali testi sull’argomento, contemplando alcune delle questioni di maggiore interesse per entrambe le parti.
La difesa dei diritti di proprietà intellettuale, dopo il fallimento dell’Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA (un trattato mul- tilaterale sulla proprietà intellettuale, promosso dagli Stati Uniti e respinto dal Parlamento europeo nel 2012, poiché troppo restrittivo e invasivo delle libertà di navigazione via internet), è uno dei capitoli più difficili nei negoziati per il « TTIP ».
La difficoltà nasce dalla diversa disciplina adottata dagli Stati Uniti e dall’UE, soprattutto in tema di:
Tutela delle indicazioni geografiche di provenienza del prodotto, cui l’Europa attribuisce maggiore rilevanza rispetto alla legislazione statunitense;
Protezione dei dati personali, per scopi sia lucrativi che aziendali, differentemente garantita negli Stati Uniti.
Come risposta alla frammentazione, su vari livelli, della regola- mentazione sulla proprietà intellettuale e alla debolezza dei presidi posti per la lotta alla contraffazione, il TTIP non dovrebbe proporre nuove regole e limiti in mercati già regolamentati.
L’attuale disciplina è insufficiente a causa della mancata intera- zione tra i due mercati che, se presente, consentirebbe di bloccare operatori abili a sfruttare le zone grigie di ogni normativa.
Il Trattato dovrebbe, invece, potenziare la cooperazione commer- ciale per garantire la condivisione d’informazioni e la collaborazione tra paesi, soggetti pubblici e privati, necessaria a contrastare in maniera globale il fenomeno della contraffazione, tutelando così la proprietà intellettuale come valore transnazionale.
Una stretta cooperazione può nascere solo se ci sono « regole di gioco » comuni.
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Al « TTIP » spetta, quindi, il compito di procedere ad un ade- guamento degli standard di tutela tra la legislazione statunitense ed europea in materia di proprietà intellettuale e al conseguente regime di protezione.
Attraverso la suddetta cooperazione, in materia di proprietà intellettuale, questo accordo potrebbe ridurre il numero di prodotti contraffatti che arrecano danno non solo alla grandi aziende ma, soprattutto, alle piccole e medie imprese.
Il « TTIP » può porsi come trattato di riferimento per affrontare tutti i tipi di contraffazione che ledono i diritti di proprietà intellettuale.
Nonostante alcune divergenze, l’armonizzazione delle regole non dovrebbe essere complessa.
UE e USA sono già membri dell’OMC e sono firmatari dell’Ac- cordo Multilaterale sulla Proprietà Intellettuale in ambito WTO (TRIPs) pertanto, gli standard di protezione sono alti e, in parte, omogenei.
L’accordo dovrebbe permettere di estendere l’armonizzazione al trattamento dei dati, dei segreti e delle informazioni confidenziali industriali, istituire agenzie e controlli comuni che promuovano e monitorino la circolazione delle merci e la loro autenticità.
La proposta della Commissione, relativamente ai contenuti del capitolo sulla proprietà intellettuale, è articolata in quattro sezioni:
Lista degli accordi internazionali a cui entrambe le parti aderiscono;
Elenco dei principi generali e comuni di tutela della proprietà intellettuale alla base dei futuri scambi transatlantici;
Impegni vincolanti su questioni significative, quali le indicazioni geografiche di provenienza o la maggiore protezione del diritto d’autore (rispetto a questi temi, l’UE offre un regime di protezione più ampio rispetto a quello degli Stati Uniti; a tal proposito, attraverso le negoziazioni, la Commissione vorrebbe adottarlo anche all’interno del TTIP);
Rafforzamento della cooperazione nelle aree di comune inte- resse attraverso, per esempio:
un potenziamento delle frontiere doganali tra Europa e Stati Uniti (un incremento di competenze in tema di proprietà intellettuale potrebbe rappresentare una forma di tutela utile per individuare un falso in un prodotto spesso simile all’originale);
l’istituzione di una Banca dati ad hoc comune tra Stati Uniti e Unione Europea per raccogliere e analizzare informazioni, al fine di individuare le caratteristiche identificative dei prodotti autentici in commercio.
Rispetto alla crescente tendenza a indebolire il quadro generale dei diritti di proprietà intellettuale e all’incapacità di arginare il fenomeno della contraffazione a livello internazionale, una stretta collaborazione transatlantica e una leadership nel campo dei diritti di
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proprietà intellettuale, potrebbe dare un forte contributo alla tutela dell’attuale sistema di diritti di proprietà intellettuale e della loro effettiva applicazione nei Paesi terzi.
In tema di tutela marchi, nella scorsa annualità è giunto a conclusione il negoziato politico sul c.d. « Pacchetto Marchi » (appro- vato dal Parlamento europeo il 15 dicembre 2015) che ha rappre- sentato una delle priorità della Presidenza italiana nel 2014 (12). Si tratta:
della Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;
del Regolamento (UE) 2015/2424 relativo all’Ufficio per l’armo- nizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).
I testi finali sono stati pubblicati nella GUEE del 23-24 dicembre 2015 ed entreranno in vigore nei 28 Stati membri, rispettivamente, a gennaio 2019 e a marzo 2016.
L’obiettivo della riforma è migliorare nell’UE, a livello europeo e a livello nazionale, il sistema di registrazione dei marchi, semplifi- cando l’accesso allo stesso per gli utenti, razionalizzando e armoniz- zando le procedure a livello nazionale, incentivando la protezione con criteri uniformi nei 28 Stati membri UE, con costi più contenuti per le imprese, rafforzandone al contempo la tutela.
Tale obiettivo è perseguito attraverso i seguenti principi:
semplificazione e armonizzazione dei sistemi di registrazione dei marchi a livello nazionale, sul modello della gestione del marchio comunitario da parte dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel mercato interno (UAMI);
razionalizzazione della tassazione a livello Ue e nazionale; potenziamento dei mezzi di contrasto al fenomeno della con-
traffazione, attraverso l’introduzione dei controlli doganali sulle merci
dei Paesi terzi in transito nel territorio UE. In particolare, appare di grande rilievo il rafforzamento dei controlli alle frontiere dell’UE sulle merci in transito provenienti da paesi terzi e destinate a mercati esterni all’UE. L’introduzione di questa nuova misura favorirà la tutela dei diritti di proprietà industriale come i marchi, evitando che l’UE diventi un hub strategico per la diffusione di merci false su scala globale;
rafforzamento della cooperazione tra gli Uffici Nazionali di proprietà industriale e l’UAMI, per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, con benefici finali per gli utenti.
Sul tema della lotta alla contraffazione e tutela del « Made In », si premette che esiste un quadro normativo delle principali norme di riferimento (13).
(12) Contributo fornito dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC).
(13) Contributo fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Si tratta di normative in materia di attività di controllo ricon- ducibili al ruolo di garante del commercio legittimo e della salute e sicurezza dei cittadini e di tutela del mercato interno che l’Unione Europea ha attribuito alle Amministrazioni doganali degli Stati Membri.
Nella realtà economica attuale e nel contesto degli scambi globali quello che ormai è da tutti riconosciuto come « momento doganale » rappresenta un importante strumento di enforcement e controllo, costituendo il filtro attraverso cui transitano tutte le merci che, a vario titolo, sono oggetto di movimentazione extra UE.
Relativamente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), si ritiene che gli strumenti normativi di tutela e contrasto attualmente disponibili siano più marcatamente incisivi che non quelli vigenti e operativi del settore del « Made In ».
Per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, il Reg. (UE)
n. 608/2013 e il relativo Reg. di esecuzione n. 1352/2013, unitamente a importanti norme nazionali (fra tutte, il Codice della proprietà industriale) offrono nel complesso una « rete » di garanzia piuttosto efficace.
In via più specifica giova evidenziare che il Reg. (UE) n. 608/2013 configura un ottimo esempio di interazione istituzionale tra organismi pubblici di tutela e soggetti imprenditoriali, laddove la possibilità, per questi ultimi, di segnalare la necessità di supervisione della dogana per la tutela dei propri DPI si riconnette alla concomitante possibilità, per le Amministrazioni doganali, di alimentare in tal modo il flusso informativo relativo alle caratteristiche e tipizzazioni di una ingente varietà di prodotti, realizzando un circuito virtuoso che mostra, nel concreto, l’efficacia e l’importanza di una stretta collaborazione Stato/imprese, a beneficio di entrambi e, ovviamente, a concomitante beneficio del mercato e degli stessi cittadini.
Tali strumenti di tutela che la normativa doganale offre agli operatori economici sono ampiamente utilizzati soprattutto per la tutela dei grandi marchi nel settore della moda mentre dovrebbero essere maggiormente utilizzati nel settore agroalimentare e per la tutela delle indicazioni geografiche, per le denominazioni di origine e per il vino.
Su questo, in particolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata all’avanguardia, avendo per prima implementato un efficace sistema informatizzato, denominato F.A.L.S.T.A.F.F. – Fully Automa- ted Logical System Against Forgery and Fraud (unico strumento giuridico/operativo italiano, ufficialmente riconosciuto in seno al- l’Unione Europea, nelle attività di protezione del commercio legit- timo), costitutivo di una banca dati incrementata dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e che consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione dichia- rati in dogana con i prodotti originali.
Lo stesso strumento ha poi consentito di realizzare un dialogo applicativo con la banca dati CO.PI.S. (anti-counterfeit and anti piracy information System), sviluppata dalla Commissione Europea per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.
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Il focus della bontà del sistema è, dunque, nel concetto di collaborazione e, al riguardo, occorrere segnalare che in tale ambito appaiono necessari interventi volti a:
una maggiore formazione dei titolari dei diritti in materia di DPI, in particolare per alcuni settori economici, tra cui il settore dell’agroalimentare e per le PMI;
una maggiore sensibilizzazione da parte dei titolari dei diritti a dialogare con la dogana ed aderire ad iniziative utili per raggiungere l’ottimale ed efficace tutela preventiva dei prodotti autentici;
una maggiore cooperazione tra Autorità di controllo nazionali ed estere per incrementare la lotta ai prodotti contraffatti.
Inoltre, si segnala l’importanza che riveste la collaborazione operativa con le Associazioni di settore e con gli organismi di tutela professionale e con i consorzi e produttori che dovrebbero maggior- mente sensibilizzare gli associati a sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalla normativa doganale che, invece, come segnalato in altre sedi, vengono valorizzate appieno da operatori economici di altri SM.
L’impegno e gli obiettivi assunti di recente a livello europeo sono sintetizzabili, in particolare, nel contesto del « Piano d’Azione in materia di diritti di proprietà intellettuale », avente per oggetto lo sviluppo di maggiori forme di cooperazione tra Autorità pubbliche e la creazione di un Gruppo di esperti degli Stati Membri dedicato alla condivisione di buone pratiche, scambio di informazioni e progetti. Sul fronte EUROPOL si segnala come la lotta alla contraffazione,
in particolare nel settore farmaceutico, ha assunto un ruolo centrale entrando nelle priorità del SOCTA (Serious Organised Crime Threat Assessment), in cui sono fissate e coordinate le azioni operative degli Stati Membri e delle istituzioni della UE contro le principali minacce della criminalità organizzata.
Per quanto concerne il settore del « Made In », la norma di riferimento è definita dal dettato del Codice Doganale Comunitario e, dal 1o maggio 2016, del Codice Doganale dell’Unione, ove è regola- mentata l’« origine non preferenziale » dei prodotti e di conseguenza le condizioni secondo le quali gli stessi possono fregiarsi della indicazione « prodotto in » entro cui si inquadra, com’è noto, il concetto di origine doganale delle merci, che non corrisponde alla semplice « provenienza ».
In tale ambito si deve evidenziare come il TFUE attribuisca la tutela del mercato interno e la politica commerciale comune alla competenza esclusiva dell’Unione.
Appare quindi di difficile collocazione lo strumento normativo di contrasto nazionale « di elezione », ravvisabile nella Legge n. 350/2003. L’originario dettato normativo aveva introdotto, difatti, una tutela penale alla violazione delle norme sul Made In rispetto alla duplice fattispecie di reato della falsa indicazione e della fallace indicazione. Il reato di fallace indicazione ha tuttavia generato alcune pro-
blematiche.
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Ne sono quindi seguite, quindi, norme di modifica recate dalla Legge n. 166/2009 che ha trasformato in alcuni importanti casi la fallace indicazione da illecito penale ad amministrativo, e per il titolare di marchio registrato che importi prodotti realizzati in Paesi terzi ha introdotto quale unico obbligo quello di fornire una dichia- razione con cui si impegna ad assicurare idonea informazione sul luogo di produzione delle merci in fase di commercializzazione.
Per quanto concerne la dimensione sovranazionale della contraf- fazione legata alla criminalità organizzata, risulta particolarmente coinvolgente e incisivo il ruolo dell’Unione Europea.
Qui merita evidenziare che il coordinamento tra Amministrazioni doganali e Autorità giudiziarie si è sicuramente giovato dell’Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997, relativo alla c.d. « Convenzione di Napoli II », che permette ampie forme di scambio di informazioni e collaborazione, di ambito amministrativo, operativo e giudiziario, tra le dogane degli Stati Membri firmatari e le rispettive Autorità giudiziarie, caratterizzate da una effettività e snellezza di intervento, senza necessità di attivare l’istituto della rogatoria. Tale strumento può sicuramente costituire un sensibile valore aggiunto anche nel contrasto al fenomeno della contraffazione.
Ad esempio, uno dei migliori esempi di collaborazione interna- zionale e del ruolo chiave che riveste l’Unione Europea è nel Piano d’azione doganale UE-Cina 2014-2017, vincente a tal punto che la Commissione ha lanciato un progetto pilota di cooperazione doganale tra l’Unione Europea e Hong Kong.
Questo, allo stato, prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali di alcuni Stati Membri, tra cui l’Italia (oltre a Belgio, Francia, Olanda e Regno Unito), e l’autorità doganale di Hong Kong, relativamente alle spedizioni sospettate di contraffazione (marchi e copyright).
Relativamente alla contraffazione via web, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già sviluppato una serie di attività sia di carattere strategico generale che operativo, in particolare stipulando con i corrieri aerei più importanti esistenti sul mercato delle intese ad hoc per l’acquisizione, da parte della stessa Agenzia, dei dati relativi ai contratti di spedizione, che vengono quindi analizzati sia per inter- venti di controllo mirato sia per azioni investigative di carattere più ampio e supportando le dogane degli Stati Membri nell’attività di contrasto al crimine perpetrato per via informatica (cyber crime).
*17STC0016530*