PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROJECT MANAGEMENT E SMART LEADERSHIP PER GLI ANNI 2021/2022/2023
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROJECT MANAGEMENT E SMART LEADERSHIP PER GLI ANNI 2021/2022/2023
ALLEGATO 8 SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI [ PROJECT MANAGEMENT/SMART LEADERSHIP ] PER GLI ANNI 2021/2022/2023
Lotto – CIG
TRA
Regione Xxxxxx-Romagna, (di seguito nominata, anche “Amministrazione”), con sede legale in Bologna, , in persona del e legale rappresentante, ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx xxxxxx allo
stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per
brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ;
b) che il Fornitore si obbliga a prestare quanto oggetto del presente Contratto nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra per il lotto a tal fine indetta dall’Agenzia Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta
economica ai fini della stipula del presente Contratto;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Contratto;
g) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto;
h) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) Contratto: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.
Articolo 4 - Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento di servizi di formazione in materia di
, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con il presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore della Contratto, pari a Euro ,00, IVA esclusa.
Articolo 5 - Durata
1. Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data della sua stipulazione. L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la possibilità di affidare al Fornitore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata massima pari a 24 mesi. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto al Fornitore prima della naturale scadenza del contratto, mediante PEC o altra forma idonea a garantirne data certa.
2. Il nuovo affidamento del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di
entrambe le parti contraenti. La risposta, in merito alla richiesta di nuovo affidamento da parte dell’Amministrazione, dovrà essere resa dal legale rappresentante del Fornitore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell’Offerta tecnica, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Amministrazione debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l’Amministrazione. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna,
pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
Articolo 7 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
2. L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall’Amministrazione.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
2. eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto e garantire la continuità dei servizi presi in carico;
3. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
4. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli atti di gara e nell’Offerta tecnica, a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi a quanto previsto nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
5. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le
attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
6. osservare, integralmente, la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
7. su richiesta scritta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
8. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Amministrazione in formato elettronico, tutti
i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 10 - Esecuzione del servizio
1. Nel rispetto delle modalità stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga
a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.
2. L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l’Amministrazione.
4. Nella fase di esecuzione potranno rendersi necessarie variazioni ai singoli interventi formativi previsti dal Capitolato, da formalizzare previo accordo fra le parti, senza alcuna variazione del corrispettivo totale previsto e a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto.
Articolo 11 - Proprietà del materiale didattico e diritto d’autore
1. Tutto il materiale predisposto resta di piena proprietà dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione potrà utilizzare tutti i materiali nel modo che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Fornitore.
Articolo 12 - Corrispettivo
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono quelli indicati nell’Offerta economica dello stesso.
2. L’Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l’importo complessivo pari ad Euro IVA esclusa, in relazione al Lotto .
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nell’adempimento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,
pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 13 - Pagamenti
1. I pagamenti avverranno in base ai servizi previsti agli articoli 1 e 2 del Capitolato Tecnico:
- primo acconto pari al 25% del corrispettivo totale, a seguito della presentazione del piano didattico di dettaglio annuale da effettuarsi entro 30 gg dall’avvio del contratto e al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 20 partecipanti del piano formativo annuale 2021 entro il 31/12/2021;
- secondo acconto pari al 25% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 60 partecipanti nel piano formativo annuale 2021 entro il 30/06/2022;
- terzo acconto pari al 25% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 60 partecipanti nel piano formativo annuale 2022 previste e realizzate entro il 31/12/2022;
- quarto acconto pari al 12,5% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 35 partecipanti nel piano formativo annuale 2022 previste e realizzate entro il 30/06/2023;
- saldo al completamento di tutte le attività formative e alla consegna della relazione finale di rendicontazione progetto entro il termine del contratto.
2. L’Amministrazione, a seguito dell’effettuazione delle prestazioni, provvederà alla verifica della
conformità delle stesse e provvederà all’emissione:
- del certificato di verifica di conformità che accerta la rispondenza delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle disposizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del Codice e dall’art. 26 del D.M. 49 del 7/03/2018;
- del certificato di pagamento, contenente tutti gli elementi necessari all’emissione della fattura ai sensi di quanto previsto dall’art. 113bis del Codice. Solo al ricevimento di tale documento il Fornitore potrà emettere fattura.
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sull’importo netto progressivo delle prestazioni (acconto) è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
4. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
5. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 19 del presente Contratto, in caso di formazione completa di un numero di partecipanti inferiore, rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo, per non completamento delle ore previste dai moduli formativi per cause imputabili al Fornitore, l’importo che sarà posto in pagamento sarà ridotto, per ogni partecipante non formato o non formato completamente, di un importo pari al prezzo unitario indicato in offerta economica. Al completamento della formazione dei partecipanti di cui sopra, i relativi importi andranno a saldo nel primo pagamento utile.
Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
1. Ferme restando le disposizioni in materia introdotte dal D.L. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, il corrispettivo spettante al Fornitore potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale, sulla base di una percentuale pari all’80% dell’aumento Istat dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.
2. A pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi dovrà, comunque, essere presentata per iscritto all’Amministrazione da parte dell’appaltatore entro 60 gg dalla data di scadenza del contratto.
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dell’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto. L’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale secondo le modalità previste dall’art. 13 del presente Contratto.
3. I controlli sull’esecuzione e i pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. Ciascuna fattura elettronica dovrà:
5. riportare il codice CIG , il numero di impegno, il riferimento alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese e tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
6. qualora si tratti di fattura parziale, esporre la ritenuta dello 0,50% sull’importo della prestazione al netto di IVA, così come previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del Codice. Tale ritenuta sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese e l’acquisizione del DURC.
7. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate e indirizzate a: Regione Xxxxxx-Romagna - Codice Univoco Ufficio 0OUJHV (il primo carattere è zero, seguono lettere) - Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx - C.F. 80062590379
8. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante dichiarazione.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,
pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il
presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della
L. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
6. L’Amministrazione verificherà che nei subcontratti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Articolo 17 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
1. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 - Sospensione delle prestazioni
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 107
del Codice, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l’Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’Amministrazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Il Fornitore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide l’Amministrazione, entro trenta giorni dal suo ricevimento
Articolo 19 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato tecnico o assunti con l’Offerta tecnica, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nell’esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
• ritardo nella fornitura dei servizi: in misura giornaliera, 1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale;
• mancato svolgimento del servizio: in misura giornaliera, 3 per mille dell’ammontare netto
contrattuale.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto.
3. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%
(dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che
l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
4. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude
il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula del presente Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione pari al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione è vincolata ed opera per tutta la durata del Contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha
facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 21 - Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.
Articolo 22 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del Contratto,
l’Amministrazione potrà risolvere, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dall’Amministrazione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del Codice, l’Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui
all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli prescritti e/o offerti in gara;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Articolo 23 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del Codice, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa (ad es. PEC).
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per l’affidamento di forniture e servizi e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di recedere unilateralmente dal Contratto nel caso in cui si verifichino tre gravi non conformità accertate e segnalate al Fornitore, la cui disciplina di dettaglio è descritta all’art. 8 del Capitolato.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 Cod. Civ.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 - Subappalto
1. È fatto divieto di subappaltare le attività legate alle figure professionali di cui all’articolo 6, comma
2 del Capitolato.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura
non superiore al 40% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al
comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
(ovvero qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 27 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore
1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , indirizzo e-mail .
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare all’Amministrazione il nominativo del Referente dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche operative inerenti il servizio.
Articolo 28 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale e foro competente
1. Per la risoluzione delle controversie concernenti l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applica l’articolo 206 del Codice. Per le controversie concernenti il presente Contratto, le Parti si impegnano a ricorrere alla CCIAA di Bologna e in conformità al Regolamento di conciliazione.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, è competente in via
esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 29 - Norme sull’Anticorruzione
1. Il Fornitore, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
2. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.
Articolo 30 - Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità
dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato (per i dettagli si rimanda all’allegato 8.1 - Accordo designazione responsabile esterno GDPR del Disciplinare di gara) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dalla Giunta dell’Amministrazione Xxxxxx-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Xxxxxxxxx viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
Articolo 32 - Verifiche sull’esecuzione del Contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, le verifiche avverranno secondo le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato.
2. I controlli sono, di norma, svolti in contraddittorio con il Referente del Fornitore, e possono altresì essere effettuati sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dell’Amministrazione, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non può essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni
non vengano risolte in via bonaria, L’Amministrazione procederà ad applicare le penalità.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Articolo 33 - Fallimento del fornitore e risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo,
si procede ai sensi dell’art. 110 del Codice.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
L’AMMINISTRAZIONE* | IL FORNITORE* |
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
ALLEGATO 1 ALLA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI [PROJECT MANAGEMENT/SMART LEADERSHIP]
LOTTO - CIG
TRA
Regione Xxxxxx-Romagna, (di seguito nominata, anche “Amministrazione”), con sede legale in Bologna, , in persona del e legale rappresentante, ;
E
Società sede legale in via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA/C.F. domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il , e residente a in Via , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Esecuzione del servizio), Articolo 11 (Proprietà del materiale didattico) Articolo 12 (Corrispettivo), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo
22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale e foro competente), Articolo 30 (Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016), Articolo 34 (Clausola finale).
IL FORNITORE |