Contratto di assicurazione CVT Ramo 52
DARAG CVT
soluzione concessionari
Contratto di assicurazione CVT Ramo 52
Ed. Gennaio 2020
CVT
soluzione concessionari
CVT soluzione concessionari
Contratto di assicurazione CVT Ramo 52
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX
Mod. EAT 324
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione CVT
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI
Prodotto: CVT – Soluzione Concessionari
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie:
Xxxxx causati dal conducente, se questi non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
Xxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge
L’elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni in fase di assunzione del contratto
Che cosa è assicurato?
Le coperture assicurative previste dal contratto riguardano:
Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali e Kasko
Il veicolo assicurato in polizza per i danni diretti che dovesse subire in caso di incendio e/o eventi atmosferici, Furto o rapina del mezzo ivi compresi o meno Atti vandalici o Eventi sociopolitici, le garanzie Rischi Speciali quali l’assicurazione Cristalli;
Infortuni al Conducente
Le lesioni che il conducente del veicolo dovesse subire in caso di incidente da lui provocato;
Garanzia Assistenza
Un aiuto immediato in seguito al verificarsi di un evento fortuito accaduto al veicolo assicurato quale l’intervento di un carro attrezzi, un’auto sostitutiva, ecc., con la garanzia Assistenza.
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie principali:
! Esclusione nel caso di danni causati da vizi di costruzione del veicolo
! Scoperto del 30% del valore commerciale del sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia lasciato incustodito
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni, limitazioni e rivalse in fase di assunzione del contratto
E’ un contratto di assicurazione CVT
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in unica soluzione per tutta la durata del contratto. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura
Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta
Assicurazione CVT
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“CVT – Soluzione Concessionari”
Edizione 01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio | La garanzia prevede l’indennizzo all’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da: Incendio Fulmine Scoppio dell’impianto di alimentazione Conseguenti a eventi naturali e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza, a patto che in polizza sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base |
Furto e Rapina | La garanzia prevede l’indennizzo all’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da: Furto totale o parziale Rapina del veicolo Danni da scasso – danni materiali e diretti a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso Conseguenti a eventi naturali e furto in occasioni di manifestazioni di piazza, a patto che in polizza sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base Le suddette coperture sono operanti per gli accessori, nonché per l’impianto di alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l’esistenza |
Rischi Speciali | La garanzia è prestata nella forma Total Base ed è valida solo se espressamente richiamata in polizza. Questa comprende: Ricorso terzi da incendio – danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo Eventi naturali – danni dovuti a: o Bufera o Caduta di sassi o di alberi |
o Cedimento o smottamento del terreno o Frane, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti o Tromba d’aria, uragano, turbine di vento o Valanga, slavina o Allagamento, alluvione, inondazione o Eruzione vulcanica Atti vandalici – danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio Furto o incendio in occasione di manifestazioni in piazza Rimborso spese di rimozione e parcheggio e documenti risarcimento furto Danni al box di proprietà Cristalli | |
Kasko | La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: Urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada |
Infortuni del conducente | L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell’autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre i casi: Morte Invalidità permanente Diaria da ricovero in istituto di cura (se espressamente indicato in polizza) E comprende gli infortuni subiti: In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale In stato di malore od incoscienza |
Assistenza | L’Impresa si impegna a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L’Impresa si impegna ad erogare le seguenti prestazioni al veicolo, a seconda della Forma scelta dall’Assicurato: Forma Silver – valida in Italia Traino – nel caso in cui il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l’utilizzo Officina mobile – qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente Recupero del veicolo fuori strada – qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente Forma Gold – valida in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde. Oltre a quelle indicate nella forma Silver, sono erogate le seguenti prestazioni: Demolizione del veicolo (in Italia) – qualora l’Assicurato debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo Veicolo in sostituzione (in Italia) – se in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina Viaggio per il recupero del veicolo – qualora il sinistro si verifichi ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato Spese di rimessaggio (all’estero) – qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi Invio pezzi di ricambio (all’estero) – nel caso in cui in conseguenza di sinistro, i pezzi di |
ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (all’estero) – se in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato L’Impresa si impegna inoltre ad erogare le seguenti prestazioni alla persona: Consulenza medica a seguito di infortunio Trasporto in autoambulanza (in Italia) – qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso Spese d’albergo (per sinistri ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato) – nel caso in cui, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio (per sinistri ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato) – qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni Autista a disposizione – qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida Viaggio di un familiare – in caso di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, quando l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni Rientro sanitario – qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia Rientro con un familiare – se, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, si provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo un familiare dell’Assicurato presente sul posto Rientro salma – qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, si provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia Anticipo spese di prima necessità (all’estero) – qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente Anticipo delle cauzioni penale e civile – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Anticipo spese legali – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Interprete a disposizione – qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete |
Che cosa non è assicurato? | |
Incendio, Furto e Rapina, Rischi Speciali | Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni: Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara Alle merci al bagaglio, agli effetti d’uso personale Derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo Conseguenti a eventi naturali, atti vandalici, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza, a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base L’assicurazione non è altresì operante per i sinistri: Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione Verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti Causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo che da terzi installatori Nel caso in cui contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo sia una società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo |
Kasko | La garanzia non opera per i danni: Derivanti da atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara Alle merci, al bagaglio, agli effetti ed oggetti ad uso personale Da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo Indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili Conseguenti a eventi naturali, atti vandalici, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza, a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione Verificatesi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti Nel caso in cui contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo sia una società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo Da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale Derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo Agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo Agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l’asportazione degli stessi Subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento Avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite Subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni |
in vigore Causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico Alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile Subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli senza aver osservato la custodia stabilita dall’Art. 214 del Codice della Strada Qualora il veicolo al momento dell’evento/sinistro non risulti coperto da polizza RCA Qualora il veicolo non sia in regola con le revisioni stabilite per legge Causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo che da terzi installatori Qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato venga accertata la totale o parziale responsabilità della controparte, per cui vi è già ristoro totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC Auto Diretti ed indiretti causati dall’urto con animali domestici o selvatici | |
Infortuni del conducente | L’assicurazione non è operante: Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore Se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti Per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania o dalle infermità mentali riportate nelle Condizioni di Assicurazione Per gli infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza Per gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni Per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove Per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato Per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio Per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche Per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche |
Assistenza | La prestazione Veicolo in sostituzione non è operante per: Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare La prestazione Invio pezzi di ricambio non è operante nei casi in cui: I pezzi non siano reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice La casa produttrice abbia cessato la fabbricazione dei veicoli per i quali siano necessari i pezzi di ricambio La prestazione Rientro sanitario non è operante nei casi: Di infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio In cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura Sono escluse dalla prestazione Rientro salma le spese relative: Alla cerimonia funebre All’eventuale recupero della salma Valgono inoltre le seguenti esclusioni, comuni a tutte le prestazioni: |
Prestazioni fornite per ciascun Assicurato oltre tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità della polizza Permanenza continuata all’estero oltre la durata massima di 60 giorni, per ogni periodo di permanenza all’estero sinistri provocati o dipendenti da: o guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio o infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche o infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto Xxxxx causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile Diritto alle assistenze fornite dall’Impresa qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse comuni ai Settori Incendio, Furto e Rapina, Rischi Speciali | Se il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa per oltre 60 ore consecutive, a una distanza di oltre 500 m dalla residenza/dimora dell’Assicurato la liquidazione del danno avverrà con l’applicazione di uno scoperto del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio | Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Furto e Rapina | Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Rischi Speciali | Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per le garanzie prestate nel Settore Rischi Speciali: ! Ricorso terzi da incendio – massimale pari a 100.000€ o Eventi naturali – scoperto del 10% con il minimo di 500€, con massimale pari alla somma assicurata, ad eccezione della copertura per tempesta e grandine, per la quale il massimale è pari al 50% della somma assicurata ! Atti vandalici – scoperto del 20% con il minimo di 500€ ! Rimborso spese di rimozione e parcheggio e documenti risarcimento furto – fino alla |
concorrenza di 1.000€ per anno assicurativo ! Danni al box di proprietà – fino alla concorrenza di 10.000€ per anno assicurativo ! Cristalli – la franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un centro convenzionato tra quelli visibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/. Diversamente, viene applicata una franchigia pari a 75€ con indennizzo massimo di 500€. | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Kasko | La copertura assicurativa è prestata con le seguenti limitazioni: ! Franchigia fissa e assoluta pari al 5% del Valore Assicurato ! Risarcimento massimo pari al 50% del Valore Commerciale al momento del sinistro, con limite di 15.000€ |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni del conducente | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per le garanzie prestate nel Settore Infortuni del conducente: ! Franchigia pari al 5% del Valore Assicurato ! Diaria da ricovero fornita a partire dal 5° giorno di ricovero, per un massimo di 100 giorni |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per le prestazioni fornite nel Settore Assistenza: ! Traino forma Silver – fino ad un massimo di 150€, restano a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo ! Officina mobile forma Silver – fino ad un massimo di 150€, restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso ! Recupero del veicolo fuori strada forma Silver – fino ad un massimo di 300€, sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate ! Traino forma Gold – fino ad un massimo di 200€ in Italia e 300€ all’estero, restano a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo ! Officina mobile forma Gold – fino ad un massimo di 160€, restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso ! Recupero del veicolo fuori strada forma Gold – fino ad un massimo di 300€, sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione sui percorsi fuoristrada ! Demolizione del veicolo forma Gold – gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato ! Veicolo in sostituzione forma Gold – restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative ! Spese di rimessaggio forma Gold – fino ad un massimo di 200€ ! Invio pezzi di ricambio forma Gold – l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre restano a carico dell’Impresa le spese di ricerca e di spedizione ! Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale forma Gold – fino ad un massimo di 2.500€, restano a carico dell’Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori ! Consulenza medica a seguito di infortunio ! Trasporto in autoambulanza – fino alla concorrenza dell’importo necessario per compiere 300 km di percorso complessivo ! Spese d’albergo – fino ad un massimo di 100€ per persona e per giorno con un limite di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per sinistro accaduto all’estero ! Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio – l’Impresa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per sinistro accaduto all’estero, restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative ! Autista a disposizione – restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative |
al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali ! Viaggio di un familiare – fino ad un massimo di 500€ per viaggio in Italia e di 750€ per sinistro accaduto all’estero ! Rientro sanitario – fino ad un massimo di euro €15.000 per sinistro ! Rientro con un familiare – fino ad un massimo di 250€ ! Rientro salma – fino ad un massimo di 3.000€ ! Anticipo spese di prima necessità – fino ad un massimo di 500€ ! Anticipo delle cauzioni penale e civile – fino ad un massimo di 6.000€ ! Anticipo spese legali – fino ad un massimo di 1.000€ ! Interprete a disposizione – fino ad un massimo di 1.000€ |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Pagamento | |
dell’indennizzo per i | La Società ha l’obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, |
Settori Incendio, | indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto |
Furto e Xxxxxx, | salvo l’esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. |
Rischi Speciali e | 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo |
Kasko |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto Full Optional – CVT è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione della persona e dei beni
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 15%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Rischi Speciali, Kasko | L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana. Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio (con spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti: 1. estratto cronologico del veicolo; 2. cancellazione al P.R.A. del veicolo; 3. procura speciale a vendere a favore della Società; 4. perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà; 5. tutte le chiavi rilasciate dalla casa costruttrice in dotazione al veicolo; 6. chiavi e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elettronici e/o meccanici di riconoscimento e/o chiusura del veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato; 7. se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certificato di installazione corredata da idonea documentazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione satellitare copia dell’ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l’evento se tale servizio è supportato dal tipo di antifurto satellitare installato; 8. fattura di acquisto del veicolo; 9. in caso di esistenza di vincolo o contratto di locazione finanziaria dichiarazione da parte della Società di leasing con le indicazioni del residuo credito e modalità di pagamento richieste oppure “liberatoria” del pagamento direttamente nei confronti del cliente; 10. documentazione riguardante la cancellazione di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà |
Prestazione Kasko | Il risarcimento per la garanzia Kasko, laddove presente e in caso di collisione con altro veicolo, è subordinato alla presentazione del modello CAI in cui si evince la responsabilità della targa assicurata dalla Società. |
Prestazione di Assistenza | Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si avvale della Centrale Operativa Nobis. Le prestazioni di assistenza dovranno essere richieste direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
Denuncia di sinistro per il Settore Infortuni del conducente | In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio 1
Art. 2 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Furto e Rapina 1
Art. 3 – Danni da scasso per il Settore Furto e Rapina 1
Art. 4 – Valutazione a nuovo per il Settore Furto e Rapina 1
Art. 5 – Accessori del veicolo per il Settore Furto e Rapina 1
Art. 6 – Garanzie Total Base per il Settore Rischi Speciali 1
Art. 7 – Garanzie per il Settore Kasko 2
Settore Infortuni del Conducente 2
Art. 8 – Garanzie per il Settore Infortuni del conducente 2
Art. 9 – Garanzie per il Settore Assistenza 3
Art. 10 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio 6
Art. 11 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto e Rapina 6
Art. 12 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Rischi Speciali 7
Art. 13 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Kasko 7
Settore Infortuni del Conducente 8
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del conducente 8
Art. 15 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 8
Ci sono limiti di copertura? 9
Art. 16 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per il Settore Infortuni
Art. 17 – Estensione territoriale per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Rischi speciali,
Art. 18 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni del conducente 9
Quando comincia la copertura e quando finisce? 9
Art. 19 – Rinnovo del contratto 9
Art. 20 – Disdetta del contratto 9
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 9
Norme applicate in caso di sinistro 9
Art. 21 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9
Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali
Art. 23 – Documentazioni supplementari 10
Art. 24 – Valutazione dei danni e nomina dei periti 10
Art. 25 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento 10
Art. 26 – Criteri di indennizzabilità garanzia infortuni 10
Art. 27 – Diritto all’indennizzo per il Settore Infortuni del conducente 10
Art. 28 – Pagamento dell’indennizzo 10
Art. 30 – Infortuni del conducente 11
Art. 31 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni 11
Art. 32 – Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezione per il Settore Assistenza 11
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 11
Art. 33 – Pagamento del premio 11
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 12
Come posso disdire la polizza? 12
Art. 35 – Recesso in caso di sinistro 12
Art. 36 – Risoluzione del contratto per il furto o l’incendio del veicolo 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 12
Art. 37 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione
od esportazione del veicolo 12
Art. 38 – Altre assicurazioni 12
Art. 39 – Competenza territoriale 12
Art. 40 – Rinuncia al diritto di surrogazione 12
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 12
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 13
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Settore Incendio
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell’impianto di alimentazione. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste.
Settore Furto e Rapina
Art. 2 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Furto e Rapina
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto indicato in polizza, salvo diverse indicazioni risultanti da appendici contrattuali debitamente sottoscritte e allegate all’originale di polizza. Resta convenuto che lo scoperto e il relativo minimo, è a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altre Società.
La garanzia furto può essere prestata anche nella formula solo furto totale, in tal caso non si darà luogo ad indennizzo per danni parziali, a meno che detti danni non siano pari o superiori all’80% del valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 3 – Danni da scasso per il Settore Furto e Rapina
La società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso.
Art. 4 – Valutazione a nuovo per il Settore Furto e Rapina
In caso di sinistro furto, rapina, incendio o scoppio avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatri- colazione del veicolo, in qualsiasi paese essa sia avvenuta, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d’uso, fermi restando gli eventuali scoperti o fran- chigie previsti.
Art. 5 – Accessori del veicolo per il Settore Furto e Rapina
Le garanzie sono operanti per gli accessori, nonché per l’im- pianto di alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l’esistenza.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Rischi Speciali
Art. 6 – Garanzie Total Base per il Settore Rischi Speciali
A) Ricorso terzi da incendio
La società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo, che sia indennizzabile ai sensi dell’Art. 1. La garanzia è operante:
- in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’Art. 129 del Codice delle assicurazioni;
- entro il limite di euro 100.000,00.
B) Eventi naturali
La Società risarcisce i danni dovuti da bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, frane, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d’aria, uragano, turbine di vento, valanga,
slavina, allagamento, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; Tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
C) Atti vandalici
La Società risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
D) Furto o incendio in occasioni di manifestazioni di piazza La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto, rapina e incendio o scoppio verificatisi in occasione di manifestazione di piazza fermi restando gli eventuali scoperti o franchigia previsti.
E) Rimborso spese di rimozione e parcheggio e docu– menti risarcimento furto
In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assi- curato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall’autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Inoltre, in caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l’Impresa rimborserà fino ad un massimo di euro 200,00, per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per l’ottenimento da parte dell’assicurato dei documenti necessari al risarci- mento (quali ad esempio estratto cronologico, procura speciale a vendere).
F) Danni al box di proprietà
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’Assicurato o del Contraente in conse- guenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo.
G) Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli instal- lati sul veicolo - con l’esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di euro 75,00 per evento, indipendente- mente dal numero dei cristalli danneggiati. Sono esclusi
i danni avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo dovuti a rigature,
segnature e simili.
La franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un centro convenzionato Carglass o Doctor Xxxxx.
H) Veicolo incustodito
Se il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa (come da Glossario) per oltre 60 ore consecutive, a una distanza di oltre 500 m dalla residenza/dimora dell’Assicurato la liquidazione del danno avverrà con l’applicazione di uno scoperto del 30% del valore commerciale al momento del sinistro.
Settore Kasko
Art. 7 – Garanzie per il Settore Kasko
A) Oggetto della garanzia
La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada.
La garanzia è prestata con un’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del Valore Assicurato e con il massimo di risarcimento pari al 50% del Valore Commerciale al momento dell’evento/ sinistro con il limite di euro 15.000,00.
Settore Infortuni del Conducente
Art. 8 – Garanzie per il Settore Infortuni del conducente
A) Oggetto della garanzia
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal condu- cente occasionale dell’autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell’autovettura, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali contrattualmente previsti e, qualora indicato in polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.
Si precisa che:
- non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
- la Diaria da ricovero in istituto di cura viene corri- sposta a partire dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 100 giorni.
B) Estensione dell’assicurazione
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato;
- in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- in stato di malore o incoscienza.
C) Morte
L’indennizzo per caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessa- zione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Benefi- ciari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conse- guenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’As- sicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’in- dennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità perma- nente totale, secondo le percentuali elencate nell’allegato
1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data 30/06/2000, con rinuncia all’ap- plicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una mino- razione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell’allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nell’allegato 1) di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applica- zione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
E) Diaria da ricovero in istituto di cura
La Società, in caso di ricovero in istituto di cura conse- guente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza, corrisponde all’Assicurato a partire dal 5° giorno di ricovero, l’indennità giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su prestazione, in originale, di una dichia- razione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
Settore Assistenza
Art. 9 – Garanzie per il Settore Assistenza
La Società si impegna a fornire all’Assicurato una presta- zione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
A) Prestazioni al veicolo Forma silver
Estensione territoriale: Italia.
- Traino in Italia. Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Orga- nizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispen- sabile per il recupero del veicolo.
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere
in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possi- bilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscon- trasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il condu- cente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’inter- vento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assi- curato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.
- Recupero in Italia del veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura diret- tamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L’even- tuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.
Forma gold
Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema Carta Verde.
- Traino. Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, ivi compreso la foratura del pneumatico, la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi, mancanza/errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicu- rato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costrut- trice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purchè entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circo- lazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all’estero. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possi- bilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscon- trasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multia- dattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a
tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’inter- vento anche in caso di necessità di montaggio di catene.
un massimo di euro 160,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
- Recupero di veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura diret- tamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L’even- tuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Demolizione del veicolo in Italia. Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Art. 103; D. Lgs n. 22 del 05/02/1997 Art. 046), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assi- curato la documentazione relativa all’avvenuta cancel- lazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico
Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
- Veicolo in sostituzione in Italia. Qualora, in conse- guenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a dispo- sizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società, un’autovettura di 1200 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di:
- tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;
- sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali;
- trenta giorni consecutivi per sinistro in caso di Incendio/furto o rapina totali.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carbu- rante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autono- leggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo nel caso di tagliandi
periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La seguente prestazione è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di resistenza dell’Assicurato:
- Viaggio per il recupero del veicolo. Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero:
- Spese di rimessaggio. Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
- Invio pezzi di ricambio. Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizza- tiva provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in parti- colare. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimbor- sare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Le prestazioni non sono operanti per:
- pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali
della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costrut- trice ha cessato la fabbricazione.
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventiva- mente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sosti- tuzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Orga- nizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
B) Prestazioni alla persona
- Consulenza medica. Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
- Trasporto in autoambulanza in Italia. Qualora l’As- sicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successiva- mente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organiz- zativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concor- renza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato:
- Spese d’albergo. Qualora, in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio. Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato parziale o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di desti- nazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo al loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure
- un’autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carbu- rante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autono- leggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Società terrà a proprio a carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Autista a disposizione. Qualora in viaggio, in conse- guenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso in Italia, presso il domicilio dell’Assicurato od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizza- tiva mette a disposizione della persona indicata dall’As- sicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo. Le spese sono a carico della Società. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
- Viaggio di un familiare. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro sanitario. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieri- stica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organiz- zativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati la Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o | |
lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Orga- | |
nizzativa possono essere curate su posto o che non | |
impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. | |
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui | |
l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimis- | |
sioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo | |
hanno in cura. |
Che cosa non è assicurato?
Settore Incendio
sinistro.
relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per
La Società terrà a proprio carico il
- Rientro con un familiare. Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assi- stenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizza- tiva provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utiliz- zato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
un massimo di euro 3.000,00 per sinistro
la Società a proprio carico le relative spese fino ad
tenendo
- Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia,
, ancorchè siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione compor- tasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Art. 10 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio
indebita da parte del locatario del mezzo.
di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
installazione postuma di impianti a gas/metano);
casa madre) che da terzi installatori (ad esempio
tocombustione del veicolo protetto da garanzia della
della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’au-
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte
assicurato;
della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo
venti, dipendenti o persone incaricati della guida,
rispondere a norma di legge, quali familiari o convi-
Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
garanzia rischi speciali Total Base.
che in polizza non sia espressamente richiamata la
di piazza così come definiti all’Art. 6 lett E), a meno
D), furto e incendio in occasioni di manifestazioni
6 lett C), atti vandalici così come definiti all’Art. 6 lett
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all’Art.
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero:
- Anticipo spese di prima necessità. Qualora in conse- guenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere di- rettamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa
provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’As- | |
sicurato, di fatture fino ad un importo massimo di | |
euro 500,00 per sinistro. L’Assicurato deve comuni- | |
care la causa della richiesta, l’ammontare della cifra | |
necessaria ed il suo recapito. |
cauzione penale che per la cauzione civile
un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la
fino ad
- Anticipo delle cauzioni penale e civile. In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conse- guenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’autorità,
.
euro 1.000,00 per sinistro
l’onorario di un legale fino ad un massimo di
- Anticipo spese legali. In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo
Settore Furto e Rapina
Art. 11 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto e Rapina
garanzia rischi speciali Total Base.
che in polizza non sia espressamente richiamata la
di piazza così come definiti all’Art. 6 lett E), a meno
lett. D), furto e incendio in occasioni di manifestazioni
6 lett. C), atti vandalici così come definiti all’Art. 6
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all’Art.
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
.
- Interprete a disposizione. Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito
massimo di euro 1.000,00 per sinistro
la Società a proprio carico l’onorario fino ad un
tenendone
ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo,
.
indebita da parte del locatario del mezzo.
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
installazione postuma di impianti a gas/metano);
casa madre) che da terzi installatori (ad esempio
tocombustione del veicolo protetto da garanzia della
della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’au-
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte
assicurato;
della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo
venti, dipendenti o persone incaricati della guida,
rispondere a norma di legge, quali familiari o convi-
Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
garanzia rischi speciali Total Base.
che in polizza non sia espressamente richiamata la
di piazza così come definiti all’Art. 6 lett. E), a meno
lett. D), furto e incendio in occasioni di manifestazioni
6 lett. C), atti vandalici così come definiti all’Art. 6
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all’Art.
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
Art. 12 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Rischi Speciali
Settore Kasko
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
indebita da parte del locatario del mezzo.
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
installazione postuma di impianti a gas/metano);
casa madre) che da terzi installatori (ad esempio
tocombustione del veicolo protetto da garanzia della
della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’au-
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte
assicurato;
della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo
venti, dipendenti o persone incaricate della guida,
rispondere a norma di legge, quali familiari o convi-
Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
Art. 13 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Kasko
La garanzia non opera per i danni:
- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regola- mento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza- menti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all’Art. 6 lett C), atti vandalici così come definiti all’Art. 6 lett. D, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all’Art. 6 lett. E)
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o convi- venti, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;
- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satelli- tari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l’asportazione degli stessi;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza e sotto influenza di sostanze stupe- facenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile;
- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli senza aver osservato la custodia stabilita dall’Art. 214 del Codice della Strada;
- qualora il veicolo al momento dell’evento/sinistro non risulti coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto);
- qualora il veicolo non sia in regola con le revisioni stabilite per legge;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’xx- xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti gas/metano);
- qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo iden- tificato venga accertata la totale o parziale respon-
- diretti e indiretti causati dall’urto con animali dome–
Regolamento;
ai sensi degli Art. 149 e 150 della Legge e Relativo
applicazione della procedura di risarcimento diretto
Auto operante a prescindere dall’applicazione o non
totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC
sabilità della controparte, per cui vi è già ristoro
Settore Infortuni del Conducente
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del conducente
ecc.).
nucleare, isotipi, macchine deceleratrici, raggi X,
lerazione di particelle atomiche (fissione e fusione
stamenti dell’atomo, naturali o provocati, da acce-
j) per gli infortuni causati da trasformazioni o asse-
tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti
i) per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra,
da infortunio;
giche, accertamenti o cure mediche non resi necessari
h) per gli infortuni in conseguenza di operazioni chirur-
compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi
a corse, gare e relative prove;
f) per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione
all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) per gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci,
di ubriachezza;
d) per gli infortuni subiti dal conducente a causa in stato
forme maniaco depressive o stati paranoidi;
mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
alcolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità
valutazione dello stato di salute, siano affette da
c) per le persone che, indipendentemente dalla concreta
alle norme vigenti;
b) se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità
sizioni in vigore;
a) se il conducente non è abilitato a norma delle dispo-
L’assicurazione non è operante:
Settore Assistenza
Art. 15 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vanda- lismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non tera- peutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilita- zione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paese che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in confor- mità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicu- razione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
8. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicu- rato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
9. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di presta- zioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Società assi- curatrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Società, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusi- vamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Società assicura- trice che ha erogato la prestazione.
celle atomiche;
provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazione
caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, aventi
provocati o dipendenti da:
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri
di validità della garanzia è di 60 giorni.
permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno
2. La durata massima della copertura per ogni periodo di
ciascun anno di validità della polizza.
ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro
1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per
prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:
Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole
00.Xx Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicu- rato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
11.Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni della legge.
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, | |
1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiara- | |
xxxxx inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’As- | |
sicurato relativamente a circostanze che influiscono | |
sulla determinazione del premio di polizza o di mancata | |
comunicazione di ogni variazione che comporti aggrava- | |
mento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi | |
non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione | |
alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello | |
che sarebbe stato altrimenti determinato. |
Ci sono limiti di copertura?
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità perma- | |
nente quando questa sia di grado non superiore al 5%. | |
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’inden- | |
nizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. |
Art. 16 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per il Settore Infortuni del conducente
Dove vale la copertura?
Art. 17 – Estensione territoriale per i Settori Incendio, Furto e Rapina, Rischi speciali, Kasko, Assistenza
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea.
Art. 18 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni del conducente
L’assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato ella Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata l’assicurazione obbligatoria
Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il premio di polizza viene presa in considerazione la residenza o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo. In caso di coinstesta- zione del veicolo assicurato, verrà considerato per il calcolo del premio di polizza, il soggetto che rappresenta il maggior rischio per l’impresa.
Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali e Kasko
3) procura speciale a vendere a favore della Società;
2) cancellazione al P.R.A. del veicolo;
1) estratto cronologico del veicolo;
spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti:
alle Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio (con
Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia
denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero la
all’Autorità competente, trasmettendone copia alla
di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia
caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la
fatta eccezione per quelle di prima necessità.
zioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società,
scenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali ripara-
data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a cono-
presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 19 – Rinnovo del contratto
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito | |
rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il | |
contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del | |
quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza | |
indicata in polizza. |
8) fattura di acquisto del veicolo;
9) in caso di esistenza di vincolo o contratto di locazione
antifurto satellitare installato;
dopo l’evento se tale servizio è supportato dal tipo di
registrati dalla centrale operativa prima, durante e
della certificazione di operatività nonché dei tracciati
satellitare copia dell’ultimo collaudo disponibile,
tazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione
ficato di installazione corredata da idonea documen-
7) se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certi-
veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato;
tronici e/o meccanici di riconoscimento e/o chiusura del
6) xxxxxx e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elet-
dotazione al veicolo;
5) tutte le chiavi rilasciate dalla casa costruttrice in
annotata sul Certificato di Proprietà;
4) perdita di possesso del veicolo appositamente
Art. 20 – Disdetta del contratto
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 21 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
trascritto sul certificato di proprietà.
fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato
10)documentazione riguardante la cancellazione di
del pagamento direttamente nei confronti del cliente;
modalità di pagamento richieste oppure “liberatoria”
di leasing con le indicazioni del residuo credito e
finanziaria dichiarazione da parte della Società
Il premio di polizza è determinato sulla base delle informa- zioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il
Contraente e/o l’Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso
di contratto.
Il risarcimento per la Garanzia Kasko, laddove presente e
di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni
in caso di collisione con altro veicolo, è subordinato alla
presentazione del modello CAI in cui si evince la respon- sabilità della targa assicurata dalla Società. Qualora le chiavi del veicolo e/o altro dispositivo indicati ai punti 5) e 6) del presente articolo fossero stati smarriti l’As- sicurato dovrà dare prova dell’avvenuta denuncia alle Autorità competenti in data antecedente al sinistro e di avere provveduto nei successivi cinque giorni alla loro sostituzione. La mancata consegna di anche uno solo dei dispositivi e dei documenti indicati ai punti 5), 6) e 7) potrà comportare la perdita del diritto all’indennizzo ma sarà applicato uno scoperto del 40% del valore commer- ciale del veicolo in luogo delle franchigie o scoperti applicabili previsti in polizza, appendici e/o Condizioni Speciali. Resta inteso che in caso di rapina non è dovuto la consegna della chiave del veicolo.
Art. 23 – Documentazioni supplementari
L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori docu- mentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Art. 24 – Valutazione dei danni e nomina dei periti
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare del’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti acces- sorie così come risultante dalla media delle quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera). Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità dell’indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corri- spondendone all’Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l’acquisto avuto riguardo al valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro. La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore ad oltre 10% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all’e- stero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. Nella determinazione dell’am- montare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’iva ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell’indennizzo sia una Società di Leasing e l’importo assicurato sia comprensivo di IVA l’indennizzo liquidabile alla Società di leasing comprenderà anche l’ammontare dell’IVA solo nel caso di cessione del credito al locatario. Sono esclusi i danni derivanti da privazione d’uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneg- giato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettiva- mente dalla Società e dall’Assicurato. I periti, in caso
sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non
procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti devono:
1) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichia- razioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verifi- care se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli Art. 22/23 (Obblighi in caso di sinistro, modalità di denuncia - Documentazioni supplementari);
2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vinco- lanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizza- bilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 25 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo racco- mandata con l’avviso di ricevimento con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta può altresì essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La richiesta può essere inviata con le medesime modalità anche all’Agenzia Assiservice Sas. I riferimenti utili della Società e dell’Agenzia sono dettagliatamente riportati nel Glossario del presente Set Informativo, alle rispettive voci.
Art. 26 – Criteri di indennizzabilità garanzia infortuni
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’in- fortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sino indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità permanente.
Art. 27 – Diritto all’indennizzo per il Settore Infortuni del conducente
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 28 – Pagamento dell’indennizzo
Accertata l’operatività delle garanzie e concordato il danno con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a
richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di cui agli Artt. 8 e 9. La Società ha l’obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipen- dentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l’esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.
Art. 29 – Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.
Art. 30 – Infortuni del conducente
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto cono- scenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell’in- fortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certi- ficato medico. Il decorso delle lesioni deve essere docu- mentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari devono consentire alla Società le indagini o gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
Art. 31 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni
Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accerta- mento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 32 – Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezione per il Settore Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al numero verde: 800 894147
per chiamate dall’estero comporre il seguente numero telefonico:
x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita
- la targa del veicolo
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa prov- vederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di assi- stenza non prevedono alcuna forma di rimborso e di inden- nizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa da parte dell’Assicurato (cause forza maggiore) e/o nel caso in cui ci sia l’intervento delle forze dell’ordine e/o dei servizi pubblici di emergenza. Tali casi dovranno essere debitamente documentati in fase di richiesta rimborso (eventualmente corredati da verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’As- sicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclu- sione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 33 – Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rila- sciare la quietanza. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge
Art. 34 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contra- ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 35 – Recesso in caso di sinistro
In presenza di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.
Art. 36 – Risoluzione del contratto per il furto o l’incendio del veicolo
In caso di furto, rapina o incendio che comporti la perdita totale del veicolo l’assicurazione cessa a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. In questo caso, atteso che la polizza è stipulata in convenzione, il premio pagato resta acquisito alla Società.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 37 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo
Art. 39 – Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto se il Contraente:
- se è Persona Fisica è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Contraente;
- se è Persona Giuridica è competente l’autorità giudiziaria di Milano (ovvero ove ha sede la Società).
Art. 40 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’even-
tuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione
del rischio seguito da distruzione o demolizione o espor- tazione definitiva del veicolo assicurato.
In questi casi - atteso che il presente contratto è stipulato in convenzione - se il Contraente, o un suo familiare convivente, intendano assicurare un altro veicolo, purché quest’ultimo rientri tra quelli assicurabili dalla società, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto ed alla emissione di nuovo contratto con pagamento del relativo premio. In tutti gli altri casi non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte di esso. Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto ed alla emissione di nuovo contratto con pagamento del relativo premio, solo nel caso in cui il nuovo veicolo, sia intestato alla stessa Persona Giuridica e sempre che il nuovo veicolo rientri tra quelli assicura- bili dalla Società.
In caso di sinistro avvenuto successivamente a cambio di proprietà non comunicato del mezzo assicurato, non si procederà ad alcun risarcimento.
Art. 38 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicu- rato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi- curatore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è neces- sario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto
Art. 129 Codice delle Assicurazioni. Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicura- zione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 149 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal condu- cente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito da terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicu- rati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicura- zione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 642 Codice Penale. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conse- guenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 129 Codice della strada. Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Accessori
È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.
Agenzia
Assiservice Sas Sede agenziale:
Xxx Xxxx 00-00-00, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX)
C.F. e P. IVA 00000000000 tel. 0000000000
posta PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx numero verde 800220504
Sede Legale:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0/X, 00000 Xxxxxx
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d’acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Antifurto satellitare o in radio frequenza
L’antifurto satellitare è un’apparecchiatura in grado di dialogare con una centrale operativa. Detto antifurto, ai fini della determinazione degli scoperti, franchigie e premio di polizza, viene così classificato:
- Light, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) del veicolo e senza trasmissione automatica del segnale di allarme alla centrale operativa.
- Medium, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento) con sensore antisollevamento e blocco motore;
- High, localizzazione con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS (General Packet Radio Service) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento), con sensore antisollevamento e blocco motore.
- Radio, localizzazione con trasmissione alla centrale operativa attraverso segnale in radio frequenza, attivato con chiave elettronica e/o trasponder per riconoscimento.
Antifurto meccanico
Dispositivo di sicurezza meccanico che inserito a veicolo fermo ne blocca una o più parti meccaniche
Antifurto elettronico
Dispositivo di sicurezza che, in caso di mancato riconosci- mento a mezzo di strumenti elettronici, agisce sul sistema di alimentazione del veicolo.
Apparecchi Forno – Audio – Visivi
Radio, Radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitari e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato
- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.
- Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.).
Beneficiario
Il soggetto, o i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del conducente del veicolo assicurato a cui la Società liquida l’indennizzo in caso di infortunio mortale. Termine riferito alla garanzia “Infortuni del conducente”
Bufere
Tempeste di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 KH/H.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Codice di Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicura- zioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.
Contratto
Il documento in forza del quale la Società assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
CVT
Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicu- rato (come, per esempio, incendio e il furto).
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto tra il valore a nuovo ed il valore commerciale al momento del sinistro; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: Valore a Nuovo - Valore Commerciale/Valore Nuovo.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Frana
Distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto
Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall’Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.
Garage e/o rimessa
Area circoscritta lungo tutto il perimetro, sia pubblica che privata, il cui accesso sia protetto da adeguate chiusure e/o sorvegliato da personale addetto.
Grandine
Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Immobilizer
Sistema elettrico di avviamento del veicolo tramite chiave codificata.
Impresa e/o Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi
e propagarsi.
Indennizzo
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d’acqua dovuta a fenomeno naturale.
Infocar
Codice che identifica in modo univoco l’allestimento e le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi e usati.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.
Invalidità permanente
Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla eroga- zione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabili- menti termali, case di convalescenze e soggiorno.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui genera- lità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale l’impresa è obbligata per ogni sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Ricovero
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernot- tamento. Relativamente alla garanzia di Infortuni del condu- cente, il ricovero deve intendersi come la degenza compor- tante pernottamento in istituto di cura, pubblico o privato regolarmente autorizzato all’erogazione ospedaliera.
Risarcimento
Somma che l’impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi l’evento dannoso.
Rivalsa
Azione esercitata dall’impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicu- rato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.
Sinistro
- In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: l verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione
Società e/o Impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al
momento della stipulazione del contratto.
Valore Commerciale
Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).
Valore a nuovo
Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.