UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE AUTOVETTURE
UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE AUTOVETTURE
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 09060 / C01 / 00000 / C - Ed. 01/07/2020
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.
INDICE
PAGINE
GLOSSARIO
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
2. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
4. SEZIONE ASSISTENZA
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6. SEZIONE TUTELA LEGALE
7. SEZIONE TECNOLOGIA
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
PRINCIPALI NORME DI LEGGE NUMERI E RIFERIMENTI UTILI
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Che cosa sono i box di consultazione?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili ?
all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
GLOSSARIO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Applicazione: il documento che riporta per il singolo Veicolo la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto e le relative Applicazioni; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata nell’Applicazione, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza Applicazione della Regola proporzionale.
AWestazione o AWestato (AWestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
AWo di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Auto Presto&Bene: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della Società gestito dai centri di riparazione Auto Presto&Bene.
Avente diriWo: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest’ ultimo devono essere state registrate, quale intestatario
temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all’articolo 54 comma 1 del Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purchè rientranti nei limiti si sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
Carta Verde: certificato internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione a Libro Matricola , assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
ContraWo di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il
Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se indicati sull’Applicazione.
Danni materiali e direWi: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Degrado d’uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di “Danno Parziale” il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
EfleWo: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Fenomeno eleWrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guida soWo l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’articolo 187 del Nuovo codice della strada.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali
Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Inquinamento dell’ambiente: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
Network specializzato grandine di Auto Presto &Bene: è il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine di Auto Presto&Bene.
Periodo di osservazione: in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il Periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Polizza: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile. Nel presente Set Informativo si fa riferimento alla Polizza gestita nella forma a Libro Matricola; tale Polizza consente di assicurare con un unico contratto una flotta di veicoli aziendali mediante l’emissione di singole Applicazioni riferite a ciascun Veicolo assicurato.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione sanitaria: l’espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.
Sono equiparati al Proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
Locatario in caso di locazione finanziaria.
Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal Contraente.
QuaWroruote: listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.
Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della Sinistrosità.
Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’Attestato di rischio ed Applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Applicazione, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Servizi Video Crash: servizi che consentono di filmare, e memorizzare, dati storici dinamici relativi ai veicoli equipaggiati con i dispositivi VEDR. In particolare, i Servizi Video Crash consentono la visualizzazione e conservazione dei filmati e dei dati di coordinate geografiche, accelerazione,
impatto e velocità del mezzo, utili per la ricostruzione della dinamica dei Sinistri.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
StruWura sanitaria: l’Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell’assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nelle Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet della Società;
Tarifla: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
Unicam: il dispositivo Video Event Data recorder della Società.
UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, Società del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato sull’Applicazione - e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice Infocar” di Quattroruote.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice Infocar” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Quattroruote.
Veicolo: l’autovettura o l’autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all’articolo 54 lettere a e c del Codice della Strada), l’autotassametro (di cui all’articolo 86 lettera a del Codice della Strada), indicato sull’Applicazione.
Video Event Data recorder (o VEDR): dispositivo di registrazione immagini in continuo, utilizzato a bordo di veicoli ed utile per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai Sinistri stradali. Il dispositivo salva quanto registrato in presenza di predeterminate dinamiche di accelerazione o qualora l’utente lo richieda.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Guasti Meccanici”
Guasto meccanico: danno subito dalla componente meccanica del Veicolo per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo del Veicolo stesso in condizioni normali.
Xxxxxxx: si intendono come Xxxxxxx sia quelli originali nuovi sia quelli originali di rotazione (o rigenerati). I Ricambi originali sono conformi al regolamento BER 1400/2002 Articolo 1) lett. t), vale a dire pezzi di Ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l’assemblaggio del Veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di Ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di Ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di Ricambio siano originali se il produttore degli stessi certifica che la qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoVeicolo in questione e che detti pezzi di Ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli Autoveicoli. I Ricambi di rotazione (o rigenerati) sono Ricambi complessivi usati che subiscono il processo di rigenerazione (smontaggio, pulizia e verifica, riparazione o sostituzione dei componenti, riassemblaggio, test) in modo da restituirgli la stessa qualità, Prestazione e durabilità del Ricambio complessivo nuovo.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale” Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato purché sita in Italia. Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.
Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.
Destinazione: la località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza e richiamati sull’Applicazione, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all’attivazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza e richiamate sull’Applicazione.
Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Luogo dell’assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Prestazione di assistenza (o Prestazione): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una
situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (Indennizzo).
StruWura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Infortuni del Conducente”
Assicurato: conducente del Veicolo assicurato sull’Applicazione.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Somma assicurata: è la somma indicata sull’Applicazione che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “stato comatoso irreversibile”
StruWura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”
Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato sull’Applicazione; il Contraente, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi Veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’assicurazione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra Prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario
Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.
Premessa
I Veicoli sono assicurati tramite l’utilizzo di una Polizza amministrata con Libro Matricola, ossia una specifca Polizza che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) mediante l’emissione di singole Applicazioni riferite a ciascuno di essi.
L’assicurazione, alla stipula, è inizialmente prestata per i Veicoli indicati nelle Applicazioni alla
Polizza e nell’elenco allegato a quest’ultima.
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1.1 – Durata del contratto
Contratto di durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione
Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza e sulle relative Applicazioni se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Le singole Applicazioni inserite al momento della stipulazione del Libro Matricola, o nel corso della sua durata, avranno la decorrenza indicata nel documento stesso e scadenza, salvo non si proceda ad esclusione delle stesse, pari a quella della contratto di cui fanno parte.
Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)
I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice.
Contratti di durata poliennale (per le Polizze che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.)
Se l’assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni), senza tacito rinnovo, il Premio per ciascuna annualità viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nel contratto. Il Premio esposto nei documenti contrattuali è già comprensivo della suddetta riduzione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1899, 1° comma del Codice civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale il recesso viene esercitato. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata. Se la durata
è uguale o inferiore a cinque anni, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
Quando e come devo pagare
Art. 1.2 – Determinazione del Premio 1 e delle Condizioni di assicurazione
All’Applicazione si applicano la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’Effetto della Polizza.
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulle Applicazioni con riferimento a Xxxxxxx ed al loro utilizzo, al Proprietario degli stessi (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sull’Applicazione stessa, nonché al contenuto delle ultime Attestazioni conseguite in corso di validità.
Art. 1.3 - Regolamentazione della Polizza Libro Matricola
La Polizza a Libro Matricola può essere amministrata nella forma “a regolazione” o, qualora previsto nel contratto, nella forma “a variazione”; tali forme, come regolamentato dall’Art.1.4) delle Condizioni di assicurazione, differiscono con riferimento alle inclusioni ed esclusioni dei Veicoli assicurati, nel momento del conguaglio del Premio.
Art. 1.3.1 - Inclusioni in corso di contratto
Per i Veicoli inclusi nel contratto durante l’annualità assicurativa, il Premio viene determinato in base alla Tariffa e alle condizioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo della Polizza Libro Matricola. Il periodo di assicurazione sarà pari al periodo di frazionamento convenuto.
Per le inclusioni e le variazioni di garanzia, l’assicurazione decorre dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) della data di Effetto indicata sull’Applicazione; il Premio di ciascun Veicolo terrà conto delle variazioni per esso eventualmente intervenute in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia in copertura. Resta comunque inteso che, in ogni caso, i Premi relativi alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli eventualmente colpite da Sinistro saranno comunque conteggiati per intero.
Art. 1.3.2 - Esclusioni in corso di contratto
L’esclusione dei Veicoli e delle relative Applicazioni è ammessa in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato. In caso di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, l’assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno dell’avvenuta comunicazione alla Società; per le Applicazioni che prevedono solo garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli, l’Assicurazione cessa a partire dalle ore 24 della data di esclusione indicata sull’Applicazione. In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l’Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità.
1 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura ?
Premio, in una Polizza, è il “prezzo”
assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza).
Art. 1.4 - Pagamento del Premio 2
Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria dalla Società al momento del perfezionamento della Polizza in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive, determinate in base ai criteri di cui agli Artt. 1.4.1 e 1.4.2) delle Condizioni di assicurazione devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità, oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità, oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
Art. 1.4.1 - Polizze amministrate nella forma “a regolazione”
Qualora venga contrattualizzata la modalità di pagamento del Premio nella forma “a regolazione”, rispetto al Premio calcolato in via provvisoria dalla Società al perfezionamento contrattuale in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento, la Società, tenendo conto delle variazioni intervenute, procede al calcolo delle rate, in caso di frazionamento, ed effettua, come indicato in Polizza, la regolazione del Premio in base alle seguenti modalità:
a) regolazione annua:
• se il Premio di Polizza è frazionato, l’importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell’emissione del contratto;
• alla scadenza annuale, la Società effettua per il periodo trascorso la regolazione dei Premi relativa alle variazioni intervenute con le modalità di cui all’Art.1.4.1.1) delle Condizioni di assicurazione;
2 NOTA BENE
Il
pagamento, salv
o accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/ Punto Vendita ad
!
essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.
b) regolazione alla data di frazionamento del Premio di Polizza:
• se il Premio di Polizza è frazionato, ad ogni scadenza di rata l’importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di Premio delle Applicazioni in vigore al momento della scadenza stessa;
• ad ogni scadenza di rata la Società effettua la regolazione dei Premi relativa alle variazioni intervenute per il periodo trascorso con le modalità di cui all’Art. 1.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione.
Art. 1.4.1.1 – Modalità di calcolo e pagamento della regolazione
La Società - entro 60 giorni dalla data di scadenza dell’annualità, nel caso di regolazione annua, o della rata, nel caso di regolazione alla data di frazionamento del Premio di Polizza, indicata nel contratto quale termine di “regolazione Premio” - calcola il Premio dovuto e lo comunica al Contraente. In caso di aumento del Premio rispetto al Premio anticipato, il Contraente deve pagare la differenza dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione del Premio rispetto a quello anticipato, la Società restituisce la parte di Premio, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, in più riscosso. Il conguaglio di Premio, sia a favore della Società che a favore del Contraente, deve essere versato entro il 15° giorno dalla data della comunicazione della Società.
Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del Premio richiesta dalla Società, questa si riserva - limitatamente alla garanzia R.C.A.- il diritto di agire proporzionalmente in Rivalsa nei confronti del Contraente stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai Sinistri avvenuti nel periodo al quale la regolazione del Premio si riferisce. Per le garanzie diverse dalla R.C.A., la Società si riserva di ridurre, in misura proporzionale all’importo della regolazione del Premio non riscossa, l’importo della liquidazione del Sinistro qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l’importo fosse già stato liquidato la Società si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.
Art. 1.4.2 - Polizze amministrate nella forma “a variazione”
Qualora contrattualizzata la modalità di pagamento del Premio nella forma “a variazione”, la Società, in occasione di ogni inclusione, esclusione o sostituzione di Xxxxxxx assicurato provvede, al momento della variazione stessa, al perfezionamento del conguaglio risultante. Nel caso di rimborso, il conguaglio è effettuato al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.
Se il Premio è frazionato, l’importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di
Premio delle Applicazioni in vigore al momento della scadenza stessa.
Che obblighi ho
Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Per l’emissione dell’Applicazione, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del
Veicolo e il certificato di proprietà.
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza
e volontà – o se lo fa anche solo con colpa grave – la Società può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai Terzi o rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può esercitare il diritto di Rivalsa per i danni pagati ai Terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.
Inoltre, il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la Società può esercitare il diritto di Rivalsa per i danni pagati ai Terzi, rifiutare il pagamento del Sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.
Variazioni contrattuali
Art. 1.6– Sostituzione dell’Applicazione e conguaglio del Premio
In tutti i casi in cui l’Applicazione venga sostituita, ferma restando la sua scadenza pari a quella del contratto, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto dell’Applicazione sostituita.
Art. 1.7 – Trasferimento della proprietà del Veicolo
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo in copertura fornendone idonea documentazione. In questo caso, a scelta irrevocabile dell’alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
L’alienante può chiedere che l’Applicazione, stipulata per il Veicolo alienato, sia resa valida per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all’emissione di una nuova Applicazione, in sostituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del Premio a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” di cui alla relativa opzione - all’atto della sostituzione.
b) Cessione del contratto
La cessione della Polizza e delle relative Applicazioni non è consentita.
c) Esclusione dell’Applicazione
Il Contraente puo’ chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo alienato, previa esibizione dell’atto di trasferimento di proprietà registrato. In tal caso si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data di avvenuta comunicazione all’Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di applicazione sospesa. La Societa’ procedera’ a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica della relativa Attestazione sullo stato del rischio ai sensi dell’Art. 2.2) delle Condizioni di assicurazione.
d) Conto vendita
Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere la sostituzione dell’Applicazione inserendo un altra autovettura purché questa appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valida l’Applicazione su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l’esclusione dell’Applicazione, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data della consegna in conto vendita. Tale rimborso verrà effettuato in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
Art. 1.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del
Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, ove previsto, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Il Contraente può chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo in oggetto. In tal caso – con la sola eccezione del Premio relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. eventualmente interessate dal Sinistro - si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore/esportatore risultante dalla documentazione indicata sopra. La Società procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
In alternativa l’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
Art. 1.9 - Sospensione del contratto
La sospensione della Polizza e delle relative Applicazioni è consentita purchè venga prestata congiuntamente la Condizione aggiuntiva di cui all’Art. 2.7.9 “Sospensione e riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola”.
La sospensione non è consentita per le Polizze amministrate nella forma “a variazione” ed in caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
Art. 1.10 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altra autovettura
L’Applicazione, dietro eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso, a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” di cui alla relativa opzione - all’atto della sostituzione, viene resa valida per un’altra autovettura appartenente allo stesso Proprietario del Veicolo rubato (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso Locatario) o del coniuge in comunione dei beni.
b) Esclusione dell’Applicazione
L’Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).
Il Contraente può chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo in oggetto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità. In tal caso si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia alle Autorità. La Società procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
Altre norme
Art. 1.11 - Coassicurazione
Qualora l’Assicurazione sia ripartita per quote tra le imprese coassicuratrici indicate in Polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione della rispettiva quota che risulta dal contratto, con l’esclusione di ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti l’Assicurazione, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della Società, quale impresa coassicuratrice delegataria, e ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società nel nome e per conto di tutte le imprese coassicuratrici.
La Società è anche incaricata dalle coassicuratrici dell’incasso dei Premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente, del rilascio del certificato di assicurazione, della Carta Verde e delle relative quietanze. Alla scadenza della Polizza, la Società ha facoltà di sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre imprese coassicuratrici con un’altra propria, rilasciata in nome e per conto loro.
Art. 1.12 - Sostituzione dei documenti assicurativi
La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
Art. 1.13 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.14 - Imposte e tasse
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’Assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
Art. 1.16 – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato nell’Applicazione a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:
a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio, della rata di Premio o della regolazione , nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
Art. 1.17 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
È operante il testo di vincolo allegato all’Applicazione richiamato in Polizza.
2
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
Cosa assicura
Art. 2.1 – Garanzia base (Rischio assicurato) 3
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione.
Se nell’Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
L’Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione; 4
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato nell’Applicazione per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato; 5
4. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresa quella relativa dal traino dei Carrelli appendice) purché in circolazione e agganciato al Veicolo trainante indicato nell’Applicazione. Ai fini di tale estensione gratuita occorre che il Veicolo trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione ed alle disposizioni vigenti;
3 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ?
Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter
circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.
4 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ?
Certamente. Nelle aree private la garanzia di R.C.A. UnipolSai opera come se la vettura circolasse
nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se la vettura è parcheggiata in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio
5 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io? !
Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre
gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l’esame di guida l’esaminatore e l’istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Xxxxx l’allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica;
7. PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate nell’Applicazione e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6 e 7 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni gratuite.
Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede - a richiesta del Contraente - alla consegna telematica delle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L’Attestazione contiene:
- la denominazione dell’impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza e di Applicazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Nel caso di stipula di Applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Per tutte le Applicazioni, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018.
Qualora l’Applicazione sia stipulata sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus, con o senza Franchigia, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, nell’Attestazione viene indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione dell’Applicazione per l’annualità successiva.
In caso esclusione dell’Applicazione per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società -a richiesta del Contraente -consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’Attestazione a richiesta del Contraente, viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La Società non elabora l’Attestazione nel caso di:
- Applicazioni sospese, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo.
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza dell’Applicazione a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell’Assicurazione per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza della medesima, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale Applicazione o alla data di sospensione della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (durata temporanea). In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione.
In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con asse- gnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
Cosa NON assicura
Art. 2.3 - Soggetti esclusi dall’Assicurazione
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
Art. 2.4 – Esclusioni e Rivalsa 6
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c) nelcaso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se ilnoleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Xxxxxxxxx, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della Carta di circolazione;
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; h) in caso di dolo del conducente;
i) nelle Aree aeroportuali.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Salvo quanto previsto dall’Art. 8.1.1) delle Condizioni di assicurazione, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell’Assicurato che abbia omesso colposamente o dolo- samente di adempiere all’obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile.
6 Che cosa vuol dire “Rivalsa”? ?
La “Rivalsa” è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo
tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: la vettura partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.
Art. 2.5 – Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di
Rivalsa:
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l’intero esborso;
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.
Dove vale la copertura
Art. 2.6 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repub- blica di San Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islan- da, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui si- gle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certifi- cato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza e dalle relative Applicazioni.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il
Premio o la rata di Premio.
Qualora l’Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Come personalizzare
Art. 2.7 - R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate nell’Applicazione e se è stato previsto il relativo Premio.
Art. 2.7.1 – Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
– nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.
Art. 2.7.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Xxxxxxx non in regola con la revisione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di
Rivalsa qualora il Veicolo:
• sia guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolicao sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
• non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.
Art. 2.7.3- Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato nell’Applicazione, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Art. 2.7.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato nell’Applicazione, la Responsabilità Civile - ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice civile - derivante al Proprietario del Veicolo indicato nell’Applicazione, dalla circolazione del medesimo per i danni
involontariamente cagionati a Xxxxx da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all’insaputa o contro la volontà del
Proprietario/Locatario del Veicolo.
Art. 2.7.5 – Rinuncia alla Rivalsa per guida di neopatentati con patente da meno di 1 anno e Veicolo di potenza eccedente il consentito (articolo 117 del “Nuovo Codice della Strada” – Limitazioni nella guida)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia parzialmente al diritto di Rivalsa qualora in caso di Sinistro venga appurato che alla guida del Veicolo indicato nell’Applicazione –ed avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il Veicolo è di categoria M1)- si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Art. 2.7.6 - Aree aeroportuali
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo assicurato nelle Aree aeroportuali,comprese le piste, e per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, se staccato dal veicolo trainante, in seguito a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 2.7.7 - Danni da inquinamento
La Società siobbliga a corrispondere, entro i limiti convenuti per la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell’ambiente causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal Veicolo identificato anche qualora lo stesso non si trovi in circolazione. La presente Condizione aggiuntiva non opera tuttavia per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del Veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 2.7.8 - Certificato di assicurazione elettronico (Condizione Aggiuntiva prestata gratuitamente)
Per espressa richiesta del Contraente – che ha fornito il proprio consenso ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Regolamento IVASS n. 7/2015 – la Società provvederà alla trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico. A parziale deroga dell’Art. 2.6) delle Condizioni di assicurazione, a fronte dell’opzione manifestata dal Contraente, la Carta Verde sarà rilasciata in formato cartaceo solo per i casi in cui il Contraente fornirà esplicita richiesta, senza costi aggiuntivi a carico di quest’ultimo.
Art. 2.7.9 – Sospensione e riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall’Applicazione. Il Contraente, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società che rilascerà un’appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/
esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l’eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della Polizza Libro Matricola. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro Xxxxxxx, purché in quest’ultimo caso:
• il precedente Veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente all’estero;
• il Veicolo a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura con autovettura) e la formula tariffaria sia compatibile;
• il Proprietario del Veicolo (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
All’atto della riattivazione la Società rilascia un’appendice alla Polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso sul contratto sospeso per la determinazione del Premio. Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 60 giorni il Periododiosservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie; nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Se la Polizza è amministrata nella forma “a regolazione”, in sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle Applicazioni sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro) e si procederà pertanto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvederà alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
La sospensione non è consentita per le Polizze amministrate nella forma “a variazione”e nel caso di
Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.
(operante solo se richiamata in polizza)
Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.
Classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 7
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione dell’Applicazione – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72/2018.(Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.)
Art. 2.8 - “Franchigia FISSA ED ASSOLUTA”
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” per ogni Sinistro, il cui ammontare è precisato nell’Applicazione. Tale formula tariffaria non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di Sinistri. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Art. Art.2.9 - “BONUS/MALUS”
L’assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
Art. 2.9.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)
Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).
7 Cos’è la Classe C.U e come viene determinata? ?
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i
criteri stabiliti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie.
Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all’Art. 2.9.2 delle Condizioni di assicurazione);
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
• in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai Km&Servizi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’Art. 2.9.3) delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell’Attestazione;
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’Art. 2.9.3) delle Condizioni di assicurazione
- viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.
Art. 2.9.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis del Codice
La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con Responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul Veicolo già assicurato.
Art. 2.9.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.
La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi:
• alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente
o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto;
• acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato;
• acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap;
• trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
Art. 2.9.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il Proprietario rientri in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti al conto vendita.
Art. 2.9.3.2 – Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualorail Veicolo oggettodi Furto, Rapina o Appropriazioneindebita vengaritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.
Art. 2.9.4 – Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui l’Applicazione si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, questa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72/2018, l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti all’inclusione dell’Applicazione.
Art. 2.9.5 – Regole evolutive della classe di merito interna Unipolsai
Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, l’applicazione è assegnata alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito
di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento – l’Applicazione è considerata priva di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienzaa | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) |
Art. 2.9.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
Art. 2.9.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Xxxxxxxx xxxxxxxxx 0
X data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale
8 Posso evitare l’applicazione del malus in caso di Incidente con colpa? ?
Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e
pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l’applicazione si può rimborsare l’importo di quanto risarcito ai danneggiati
NOTA BENE!
Per conoscere l’importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A.,.(vedi Sezione “Riferimenti utili”).
facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
Art. 2.9.8 - Sostituzione dell’Applicazione e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai
La sostituzione dell’Applicazione, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una Applicazione sospesa, non interrompe il Periodo di osservazione in corso e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. 2.9.9 - Bonus/Malus con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta
Qualora nell’Applicazione che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, la Società provvede a gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società. Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la Società assegna l’Applicazione stessa, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito interna UnipolSai e C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto. In questo caso la Società non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la Società predispone una nuova Attestazione.
Art. 2.10 - Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
La Società, ai fini dell’evoluzione della di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione dell’Applicazione tiene conto:
• dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
• dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
Come personalizzare
Art. 2.11 - Opzioni tariffarie (operanti solo se espressamente richiamate nell’Applicazione) Art. 2.11.1 – “Riparazione Diretta”
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, nella forma del “Risarcimento del Danno in Forma Specifica” secondo i criteri previsti dall’Art. 8.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
L’Assicurato si obbliga a consentire di far riparare il Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione, a sua scelta, tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito Auto Presto&Bene. In virtù di ciò il Premio R.C.A. sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa ed indicata nell’Applicazione.
La predetta modalità di Risarcimento dei danni, in caso di sostituzione dell’Applicazione qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla Tariffa.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Responsabilità Civile Auto | |
Prestazioni | Limiti/Sottolimiti |
Risarcimento danni da circolazione | - da un minimo di € 6.070.000/sinistro per danni a persone e € 1.220.000/ sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 7.290.000/sinistro) fino a € 80.000.000/sinistro per danni a persone e € 20.000.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 100.000.000/sinistro); |
3
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
Cosa assicura
Art. 3.1 - Rischio assicurato
La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell’Applicazione ed è stato previsto il relativo Premio. Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri” delle presenti Condizioni di assicurazione.
Cosa NON assicura Art. 3.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie;
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul
Veicolo, strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di Terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
• conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o mi- gliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
Dove vale la copertura
Art. 3.3 – Estensione territoriale
L’Assicurazione opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsa- bilità Civile obbligatoria cui si riferisce.
Art. 3.4 - Incendio
Art. 3.4.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio.
L’assicurazione è estesa:
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa della operativa o legale dell’ Assicurato di proprietà del Contraente o dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
Art. 3.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da Incendio.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Art. 3.4.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato 9 indicato nell’Applicazione.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Come personalizzare
Art. 3.4.4 - Incendio “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’ Applicazione a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’ Applicazione.
9 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contraWo? ?
Indicare il corretto valore del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo
passo per avere un Indennizzo equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il Veicolo è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del Veicolo indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”).
Art. 3.5 - Furto e Rapina
Art. 3.5.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.
Art. 3.5.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza. Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo Unibox, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all’Art. 7.1) delle Condizioni di assicurazione;
- diunantifurtoelocalizzatoresatellitare, incasodi Furto totaleo Rapina senzaritrovamentodel Veicolo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito nell’Applicazione fatti salvi i casi specificatamente indicati nel successivo Art. 3.5.6) delle Condizioni di assicurazione”, nei quali lo Scoperto, o al minimo non indennizzabile eventualmente pattuiti nell’Applicazione vengono incrementati di un ulteriore 25%.
Come personalizzare
Art. 3.5.4 – Furto e Rapina “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’Art. 8.2.2) delle Condizioni di assicurazione.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
Art. 3.5.5 - Furto e Rapina “Plus” - Appropriazione indebita
(Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 3.5.2 delle Condizioni di assicurazione, estende l’operatività
dell’Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione derivanti dall’Appropriazione indebita a condizione che:
a) l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato;
b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell’articolo 646 del Codice penale.
Art. 3.5.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare
(clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
Qualora sul Veicolo indicato in Polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/ GSM/GPRS:
• questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
- direttiva 2014/53/EU;
- direttiva 2014/35/EU;
- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/CE;
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
• questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.
Il Contraente si impegna a consegnare all’Agenzia/Punto Vendita della Società, all’atto dell’emissione dell’Applicazione:
- il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nell’Applicazione;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l’avvenuta installazione.
Qualora si verifichi un Sinistro e il Contraente/Assicurato non abbia consegnato tale documentazione all’atto dell’inserimento dell’Applicazione, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/ GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allarme causata dall’assenza di campo della rete GPS/ GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
• l’Assicurato, pur messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
• si sia verificata l’interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell’Assicurato,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto nell’Applicazione.
Art. 3.5.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
• contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla
Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
Art. 3.6. - Eventi Naturali
Art. 3.6.1. - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
Art. 3.6.1.1 – Eventi allagamento, alluvione, inondazione, bufera, caduta di alberi o sassi, caduta di ghiaccio, eruzione vulcanica, frana, mareggiata, maremoto, pressione della neve, tempesta, slavina, smottamento del terreno, terremoto, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, valanga.
A parziale deroga dell’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.6.1.2 – Evento grandine
A parziale deroga dell’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di precipitazioni con grandine.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.
Art. 3.6.3 - Come Assicura
L’assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici
Art. 3.7.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.
La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico.
Art. 3.7.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Art. 3.8 - Collisione
Art. 3.8.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
c) collisione con animali. L’Assicurazione è, inoltre, estesa:
1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nell’Applicazione, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del
Veicolo indicato nell’Applicazione.
Art. 3.8.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
Art. 3.8.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Art. 3.9 – Kasko
Art. 3.9.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l’urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
L’Assicurazione è, inoltre, estesa:
1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nell’Applicazione, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del
Veicolo indicato nell’Applicazione.
Art. 3.9.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in
vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’Art. 3.9.1) delle Condizioni di assicurazione;
• causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
Art. 3.9.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la
Franchigia, se pattuiti in Polizza. Art. 3.10 - Garanzie Accessorie Art. 3.10.1 - R.C.A. “Extra”
Garanzie prestate
1. Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato nell’Applicazione, la Società rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.
2. Ripristino dotazioni di sicurezza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato nell’Applicazione, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
4. Soccorso vittime della strada
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente.
5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di€ 105.000 per Sinistro, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del Veicolo assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.
6. Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dal Veicolo indicato nell’Applicazione quando lo stesso non e’ in circolazione, anche in area privata, a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società
per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La Prestazione non si cumula con analoghe Prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso Xxxxxxx indicato nell’Applicazione.
Sono esclusi i danni:
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Art. 3.10.2 - C.V.T. “Extra”
Garanzie prestate
1. Tassa di proprietà
In caso di perdita totale del Veicolo indicato nell’Applicazione conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
2. Spese di immatricolazione o voltura
In caso di perdita totale del Veicolo indicato nell’Applicazione conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro Veicolo della medesima tipologia.
In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del Veicolo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
3. Spese di parcheggio e custodia
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
4. Danni indiretti
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del Veicolo la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.
La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento
5. Danni ai bagagli trasportati
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato nell’Applicazione in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave.
Sono esclusi in ognicaso, denaro, titolidicredito, gioielli, raccolte e collezioni, oggettidimetallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di:
• € 300,00 per Sinistro in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita;
• € 400,00 per Sinistro in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo indicato nell’Applicazione.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di€ 100,00 peranno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato nell’Applicazione, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura sede operativa o legale dell’Assicurato
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale della Sede operativa o legale dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si trovassero all’interno del Veicolo indicato nell’Applicazione.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità.
10. Danni da Fenomeno elettrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non Assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
12. Duplicato della patente di guida
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Xxxxxxx, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• sia una “persona fisica”;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell’inserimento dell’Applicazione non fosse inferiore a dodici;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
- sia una persona fisica;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell’inserimento dell’Applicazione non fosse inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.
Art. 3.10.3 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Art. 3.11 - Cristalli
Art. 3.11.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
A parziale deroga dell’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società, nei limiti convenuti, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo indicato nell’Applicazione, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
Art. 3.11.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:
• ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
• che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli modificati che, limitatamente ai componenti oggetto della presente garanzia, risultano essere stati modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
• ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
• causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
• riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
• dovuti a vizi di fabbricazione;
• riconducibili alla normale usura.
La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).
Art. 3.11.3 - Come Assicura
Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera
L’Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare ilcentro cristalli ”MyGlass” 10 (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”) ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da “MyGlass”.
10 Cos’è MyGlass? ?
MyGlass è il marchio della APB CAR SERVICE SRL, società del Gruppo Unipol specializzata nella
riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.
I vantaggi nel rivolgersi preventivamente ad un centro MyGlass per la riparazione dei cristalli (recapiti in Sezione “Riferimenti utili”) sono molti e tutti utili:
- celerità dell’intervento, anche al domicilio;
- nessun esborso a carico poiché l’Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna Franchigia o Scoperto;
- cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.
Qualora l’Assicurato utilizzi il centro cristalli ”MyGlass” la garanzia è prestata nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.
Qualora l’Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli
diverso da “MyGlass” la garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale, di cui all’Art. 8.2.3) delle Condizioni di assicurazione, fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l’applicazione, sul Danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.
Art. 3.11.3.2 Riparazione Diretta 11
(clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli, unicamente nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.
L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli ”MyGlass” (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l’Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “MyGlass”.
Art. 3.12 Guasti Meccanici
Art. 3.12.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del Veicolo indicato nell’Applicazione che necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a Guasto meccanico.
La Società si impegna a far riportare il Veicolo allo stato funzionale tramite le necessarie riparazioni e/o sostituzioni di Ricambi nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione o sostituzione stessa.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai costi sostenuti per la diagnosi e la ricerca del Guasto meccanico;
b) ai costi di manodopera, purché riconducibili alla riparazione e/o sostituzione degli organi meccanici in copertura. Al fine di individuare tali importi si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro o a pubblicazioni analoghe.
L’Assicurazione opera a condizione che:
• non sia più attiva la garanzia fornita dalla casa costruttrice, da altri riparatori o venditori;
• siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice purché eseguiti da un’officina autorizzata ai sensi della Direttiva Monti (Regolamento Europeo 1400/2002), con una tolleranza consentita di 5.000 km, e che comunque gli interventi stessi siano comprovati da documentazione fiscale.
11 NOTA BENE!
P
er godere di tuWi i vantaggi esclusivi della “Riparazione DireWa” dei cristalli occorre sempre ?
avvalersi di un centro MyGlass (vedi “Sezione Riferimenti Utili”). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un centro diverso da “MyGlass”, non si deve scegliere la “Riparazione DireWa”, pena la perdita del rimborso.
Art. 3.12.2 - Componenti meccanici garantiti
L’assicurazione è operante esclusivamente per le seguenti parti del Veicolo:
Gruppo componenti motore
Blocco cilindri, camicie, bielle e stantuffi motore, cuscinetti di banco e biella, testa cilindri, guarnizione della testa, supporti motore e relativi tasselli elastici, coperchio punterie, punterie, valvole, sedi valvole, guide valvole, bilancieri, segmenti, catena di distribuzione, sensori giri e fase motore, sensore livello acqua, sensore livello olio motore, albero a gomiti, albero a camme, coppa dell’olio, pompa olio, rail iniettori, pompa iniezione, iniettori, radiatore motore, intercooler, elettroventola radiatore, pompa acqua, termo contatto, sensore temperatura motore, radiatore olio, scambiatore raffreddamento acqua/olio, pompa del carburante, termostato acqua, volano motore.
Gruppo climatizzazione
Condensatore, essiccatore, evaporatore, sonda evaporatore, motore riscaldamento interno, centralina climatizzatore, piastra di comando di climatizzazione, scatola di riscaldamento, radiatore riscaldamento, ventola di climatizzazione, erogatore, sonda di temperatura esteriore.
Gruppo componenti cambio
Cambio manuale, supporti completi cambio meccanico, comandi interni cambio, forchette, alberi, corona e pignone, sincronizzatori e anelli, cuscinetti, differenziale, satelliti e planetari, cambio automatico e sistemi elettronici ed idraulici di comando per i cambi automatici, radiatore del cambio automatico, coppa olio cambio, sensore di velocità, convertitori di coppia, piatto di pressione, pompa olio, regolatore, elettrovalvola di pressione, calcolatore gruppo idraulico, chiusura.
Gruppo trasmissione e freni
Xxxxxxxx, cardani, alberi di trasmissione, giunto di testa, giunto e tenuta giunto elastico, corona, xxxxxxx, mozzi, scatola sterzo, idroguida, dispositivo elettrocomando sterzo, supporti vari trasmissione.
Pompa freni, servofreno, pompa del vuoto, Gruppo ABS (centralina ed elettrovalvole, sensori per ABS).
Per i Veicoli elettrici o ad alimentazione ibrida i Guasti meccanici coperti sono limitati alle parti meccaniche in precedenza indicate.
Art. 3.12.3 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per:
• i Guasti meccanici occorsi fino al trentesimo giorno dall’inserimento dell’Applicazione od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;
• i Guasti meccanici occorsi fino al raggiungimento di 500 chilometri dalla stipula dell’
Applicazione od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;
• le spese sostenute per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo e per la
regolazione e messa a punto del Veicolo 12
• le spese sostenute per la sostituzione di materiali di consumo e Ricambi non direttamente correlati alla riparazione;
• eliminazione di rumori prodotti da vibrazioni riconducibili a parti della carrozzeria, allineamento non corretto di parti della carrozzeria, nonché a ruote ed assali;
• impianti a gas o GPL.
Non sono da ritenersi indennizzabili i Guasti meccanici causati da:
• un’impropria o insufficiente manutenzione;
• uso di carburante e/o di oli lubrificanti aventi caratteristiche differenti da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice riportati nel manuale di uso e manutenzione;
• precedenti riparazioni errate o inadeguate;
• vizi o Guasti meccanici già esistenti al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inserimento dell’Applicazione;
• difetti già segnalati dalla casa costruttrice o determinati da richiami da parte della casa costruttrice;
• uso improprio del Veicolo o uso non conforme alle norme di utilizzo e di carico del Veicolo o da circolazione fuoristrada, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli, sono altresì esclusi i Guasti meccanici causati da attraversamento dei guadi;
• precedenti modifiche o riparazioni effettuate in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice;
• Incidente della circolazione, urto, Incendio, scoppio, cortocircuito, allagamento o Furto e Rapina;
• mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
• mancata o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
• precedente manomissione degli stessi componenti meccanici.
Non sono altresì indennizzabili i Guasti Meccanici ai componenti meccanici che, pur se previsti dalla garanzia, siano la conseguenza di guasti occorsi ad altre parti del Veicolo non comprese nell’Assicurazione.
Non sono assicurabili i Veicoli:
• con anzianità inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione o con
12 NOTA BENE! ?
Come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono, ad esempio, le attività di
messa a punto del Veicolo e le sostituzioni effettuate nei tagliandi di manutenzione previsti dalle case costruttrici, come le registrazioni varie e le sostituzioni di: lubrificanti, liquidi refrigeranti/ anticongelanti, candele, filtri, etc. Altresì sono escluse le manutenzioni straordinarie, come le attività di registrazioni varie e le sostituzione di: freni, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione ed in genere di tutti gli organi meccanici usurati.
percorrenza superiore a 150.000 chilometri; qualora detti limiti vengano superati nel coxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xntende pienamente operante fino alla scadenza del contratto stesso;
• con una potenza superiore a 150 kw;
• che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dalla casa costruttrice;
• importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla casa costruttrice;
• immatricolati per il trasporto di merci o cose.
Art. 3.12.4 - Come Assicura 13
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Guasti meccanici nella forma dell’“Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato provvedendo in tal senso a conferire apposito incarico ad Auto Presto&Bene S.p.A.
Le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei componenti meccanici rimangono a carico della medesima fino ai limiti convenuti.
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva, per annualità assicurativa, dell’importo indicato nell’Applicazione, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie. L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente un’officina facente parte del circuito Auto Presto&Bene (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l’Assicurato decida di non riparare il Veicolo o di ripararlo presso un centro diverso da Auto Presto&Bene.
13 Posso far riparare l’autoveWura presso il mio meccanico di flducia e poi farmi rimborsare dalla ?
Compagnia?
No. Per godere di tutti i vantaggi offerti dalla garanzia “Guasti Meccanici”, occorre sempre avvalersi di un’oflcina facente parte del circuito del Gruppo Unipol Auto Presto&Bene (vedi Sezione “Riferimenti utili”).
A riparazione avvenuta sarà compito della Compagnia pagare direttamente l’autoriparatore, entro i limiti indicati sul contratto.
Come personalizzare
Art. 3.13 - OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
(operante solo se richiamata in Polizza)
Art. 3.13.1 – Valore bloccato 14
A parziale deroga dell’Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) 15 o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto.
Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nell’Applicazione.
Art. 3.13.2 - Valore bloccato in caso di riacquisto di un nuovo Veicolo presso la stessa concessionaria (opzione riservata ai concessionari – Riservato Direzione)
La presente opzione tariffaria, alternativa alla precedente, è operante solo in caso di riacquisto da parte dell’Assicurato di un nuovo Veicolo della stessa marca del precedente e purché il Veicolo stesso:
• sia di valore pari o superiore del precedente;
• venga acquistato presso il medesimo concessionario entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.
Di tali circostanze occorre esibire idonea documentazione.
In tal caso, a parziale deroga dell’Art. 8.2.2) delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle
14 Quali vantaggi oflre “Valore Bloccato”?
V
alore bloccato” è la formula assicurativa che, scelta al momento della sottoscrizione del contratto, ?
“blocca” per 2 anni (invece che 1) il valore dell’autovettura al momento del suo acquisto (il valore è determinato sulla presentazione della fattura di acquisto o sul prezzo di listino di Quattroruote). In tal modo, in caso di perdita totale del Veicolo o di danni particolarmente gravi (“Danno Totale”), l’Indennizzo sarà più cospicuo poiché l’auto, ai fini assicurativi, non avrà perso valore.
15 Come si consulta il valore dei veicoli su QuaWroruote?
Quattroruote, il listino mensile utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, ? è disponibile sia in formato cartaceo sia in formato digitale consultabile su pc, smartphone e tablet (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
Per il mercato dell’usato il listino riporta due quotazioni: la prima - in rosso - segnala il prezzo cui l’auto può essere venduta (quotazione di vendita), l’altra - in nero - quello che un concessionario può attribuire quando la ritira a fronte di un nuovo acquisto (quotazione di ritiro). In entrambi i casi l’Iva è inclusa e il passaggio di proprietà escluso.
UnipolSai, per attribuire il valore del Veicolo in sede di determinazione dell’ammontare del danno, utilizza la quotazione di vendita, più favorevole per il Cliente.
Per conoscere tale valore, è possibile consultare la rivista cartacea (che però dispone di un numero limitato di veicoli) oppure ottenere – a pagamento – una quotazione personalizzata del proprio Veicolo inserendo la targa e le sue caratteristiche (chilometraggio effettivo e le eventuali dotazioni differenti dallo standard) accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx.
garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nell’Applicazione.
Art. 3.13.3 – “Riparazione Diretta”
• garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “Danno Totale”, presta le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, sulla base dell’Art. 8.2.4 delle Condizioni di assicurazione. L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito “Auto Presto&Bene” e, limitatamente alla garanzia Eventi Naturali di cui all’Art. 3.6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, presso il “Network specializzato grandine di Auto Presto&Bene”.
In questo caso l’eventuale Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza, vengono eliminati per le garanzie sopra elencate Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione, mentre per la garanzia Eventi Naturali di cui all’Art. 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione l’eventuale scoperto, se pattuito in Polizza, viene dimezzato.
Art. 3.13.4 – Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio (opzione operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato nell’Applicazione sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all’eventuale modifica dei Premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione.
I limiti massimi di Indennizzo ed i Premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie e Guasti meccanici non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.
Al momento della stipula del contratto il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
• se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Quattroruote;
• per i Xxxxxxx assicurati con Applicazioni che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l’ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del Valore assicurato;
• in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale fonte;
• se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote.
In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
Art. 3.13.5 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente
La Società siimpegna, inoccasionediciascunrinnovoannuale, suspecificarichiestadel Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato nell’Applicazione ed il valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all’eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente “Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio” (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
Art. 3.13.6 – Applicazione del Degrado d’uso ai pezzi di ricambio
A parziale deroga dell’Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società - in caso di “Danno Parziale”- procederà all’applicazione per i pezzi di Ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d’uso).
Art. 3.13.7 – Perizia preventiva (Riservato Direzione)
Il valore indicato nell’Applicazione è quello risultante dalla perizia preventiva effettuata (come da documentazione allegata al contratto) e corrisponde al valore complessivo del Veicolo assicurato. Ai fini liquidativi si precisa che tale importo corrisponde al Valore commerciale e non potrà subire riduzioni per l’intera annualità assicurativa.
Trascorsa l’annualità, se il Contraente non presenta nuova perizia, in caso di Sinistro si procederà alla determinazione dell’ammontare del danno come da Condizioni di assicurazione.
Art. 3.13.8 - Sospensione e riattivazione dei Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione è ammessa la sospensione delle garanzie in corso di contratto per uno o più Veicoli assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall’Applicazione. Il Contraente, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società: la sospensione decorre da tale data. All’atto della sospensione la Società, per ciascun Veicolo per il quale è stata richiesta, rilascia un’appendice alla Polizza con l’indicazione della dicitura “sospensione” che deve essere sottoscritta dal Contraente; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l’eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della Polizza Libro Matricola. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro Xxxxxxx, purché in quest’ultimo caso:
- il precedente Veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente all’estero;
- il Veicolo a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa categoria (ad esempio autovettura con autovettura);
- il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
All’atto della riattivazione la Società rilascia un’appendice alla Polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata con l’applicazione della Tariffa in corso sul contratto sospeso per la determinazione del Premio.
In sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle Applicazioni sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro) e pertanto si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto. La sospensione non è consentita per le Polizze amministrate nella forma “a variazione”.e nel caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
I limiti/sottolimiti all’Indennizzo, Franchigie, Scoperti/Minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato. Qualora la Tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori “minimi e massimi”.
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
Incendio | - Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/anno;. | --- | da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 400/sinistro (unica combinazione vendibile per le provincie di Bari, Barletta/ Andria/Trani, Caserta, Foggia e Napoli) |
Furto e Rapina | - Indennizzo Valore assicurato | --- | da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 400/sinistro (unica combinazione vendibile per le provincie di Bari, Barletta/ Andria/Trani, Caserta, Foggia e Napoli) |
Eventi Naturali | Indennizzo Valore assicurato | --- | da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/sinistro |
Eventi Sociopolitici | Indennizzo Valore assicurato | --- | Da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/sinistro |
Collisione | Indennizzo Valore assicurato | --- | Dal 10% con minimo €300 fino ad un massimo del 20%, minimo € 1.500/sinistro |
Kasko | Indennizzo Valore assicurato | --- | Dal 10% con minimo di € 300/ sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 1.500/ sinistro; |
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
R.C.A. Extra | - Spese “Perdita chiavi” fino ad € 400/ sinistro; - Spese “Ripristino dotazioni di sicurezza” fino a € 500/sinistro; - Spese “Ripristino impianto antifurto/ satellitare” fino a € 600/sinistro; - Spese “Soccorso vittime della strada” fino a € 500/sinistro; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000/ sinistro; - Ricorso Terzi da incendio fino a € 250.000/sinistro | --- | --- |
C.V.T. Extra | - indennizzo “Tassa di proprietà”; - Spese “Immatricolazione” fino a € 400; - Spese “Parcheggio e custodia” fino a € 500/sinistro; - Spese “Danni indiretti” €10/al giorno fino a € 200/sinistro; - Spese “Danni ai bagagli trasportati” fino a € 300/sinistro in caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita e € 400 in caso di Incendio/Incidente; - Spese “Documenti circolazione” fino a € 100/anno; - Spese “Lavaggio e disinfezione” fino a € 100/sinistro; - Spese “Sostituzione telecomando box/ serranda sede operativa/legale” fino a € 150/sinistro; - Spese “Fenomeno elettrico” fino a € 250/ sinistro; - Spese “Collisione con veicolo non assicurato” fino a € 5.000/sinistro; - Spese “Duplicato patente di guida” fino a € 250/sinistro; - Spese “Corso recupero punti patente” fino a € 500/anno; - Spese “Documenti sinistro” fino a 300/ sinistro; - Spese “Esame revisione/rilascio patente” fino a € 1.000/anno; | --- | --- |
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
Cristalli | con “Riparazione Libera”: - indennizzo totale spese di riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli MyGlass; - indennizzo fino ad un massimo di € 600/sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da MyGlass; con “Riparazione Diretta”: - indennizzo totale spese di riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli MyGlass; - nessun indennizzo se riparazione in centro cristalli diverso da MyGlass; | con “Riparazione Libera”: € 200/sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da MyGlass | --- |
Guasti Meccanici | - Indennizzo fino ad un massimo di € 5.000/sinistro; - Carenza contrattuale 30 giorni e/o 500 Km dalla stipula/sostituzione dell’applicazione; - Nessun Indennizzo in caso di riparazione in un centro di riparazione diverso da Auto Presto&Bene | --- | --- |
Opzione tariffaria CVT “Valore Bloccato” | - Base: indennizzo Valore assicurato fino a 24 mesi da 1a immatricolazione; - Riacquisto veicolo: riacquisto di veicolo nuovo di valore pari/superiore al precedente presso stessa concessionaria fino a 36 mesi da 1a immatricolazione | - quelle previste per la garanzia interessata dal sinistro | - quelli previsti per la garanzia interessata dal sinistro |
Corpi Veicoli Terrestri | |||
Garanzia | Limiti/Sottolimiti | Franchigie | Scoperti/minimi non indennizzabili |
Opzione tariffaria CVT “Riparazione Diretta” | - Spese di riparazione del veicolo a carico della Società con obbligo di riparazione presso centri di autoriparazione Auto Presto&Bene e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, presso il “Network specializzato grandine di Auto Presto & Bene”; - nessun Indennizzo per garanzia Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione. | --- | - eliminazione scoperti/minimi non indennizzabili per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko; dimezzamento scoperti/minimi per la garanzia Eventi Naturali; - ulteriore scoperto del 20% per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, limitatamente agli eventi diversi da “grandine”, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko in caso di mancata riparazione o riparazione presso un centro diverso da Auto Presto&Bene; |
Danno Parziale | 30% degrado d’uso per ruote (cerchi e pneumatici) e accessori fono-audiovisivi trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione | --- | --- |
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SEZIONE ASSISTENZA
Art. 4.1 – ASSISTENZA STRADALE
Cosa assicura
Art. 4.1.1 - Rischio assicurato
La Società si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dagli Art.
4.1.8 e 4.1.9) delle Condizioni di assicurazione qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.
Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox, se installato;
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
La Centrale operativa non eroga:
• le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Art. 4.1.2 - Delimitazioni
1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da questa organizzate;
3. la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, nei limiti previsti nelle singole formule, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.; La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato;
• le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;
7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.
L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa La Prestazione non è operante:
• se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie direstituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso alla sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto.
Art. 4.1.3 - Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affronta- re la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comun- que entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’As- sicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l’Assicurato non accetta di corrisponde- re l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centra- le operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
Cosa NON assicura
Art. 4.1.4 – Esclusioni
Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l’e- vento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
• della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• dell’immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
• delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo.
Inoltre, le Prestazioni di assistenza non vengono erogate in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo della sede legale/operativa (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata la sede legale/ operativa);
• assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell’Assicurato.
Art. 4.1.5 – Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Dove vale la copertura
Art. 4.1.6- Estensione territoriale
L’assicurazione “Assistenza Stradale” opera, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni, nei seguenti ambiti territoriali:
• Assistenza “Base” - quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
• Assistenza “Completa” - quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di
San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui si- gle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho
Art. 4.1.7 – Obblighi dell’Assicurato
Al momento della richiesta di assistenza, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizza- tiva:
• gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
• tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).
L’inadempimento da parte dell’Assicurato, dell’obbligo di prendere immediato e preventivo con- tatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall’Art. 8.3.1.1) delle Condizioni di assicurazione delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
Come assicura
Art. 4.1.8 - ASSISTENZA “BASE”
In caso di Incidente conseguente alla circolazione del Veicolo che renda il medesimo indispo- nibile o inutilizzabile, la Società, per il tramite della Centrale operativa:
1. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si trovi al di fuori della sede stradale o che si sia ribaltato.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti: al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
2. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al
completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti: al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data dell’Incidente, fino alla riconsegna del Veicolo riparato, perun massimo di 7 giorniconsecutivi per evento. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione più vicino al Luogo dell’assistenza, in grado di effettuare le riparazioni;
• l’autovettura sostitutiva verrà fornita:
- fino alla riconsegna del Veicolo riparato comunque con il massimo di 3 giorni consecutivi per evento;
- solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
3. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio, raggiungere il punto di noleggio o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.
La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
4. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall’Abitazione. La Società tiene a proprio carico i costi per una notte di pernottamento fino ad un massimo di € 150,00 per evento.
Art. 4.1.9 - ASSISTENZA “COMPLETA”
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1. invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
• effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il Ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di sostituire lo pneumatico, se disponibile il Ricambio.
• montare i dispositivi necessari per circolare su strada innevata/ghiacciata che siano presenti a bordo del Veicolo, se ciò sia reso necessario dalle condizioni del fondo stradale.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di Ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
• ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
• al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
- al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data dell’evento, fino ad un massimo di:
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi, ivi compresa la non riparabilità del Veicolo assicurato previa attestazione del punto di riparazione.
L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione;
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal Luogo dell’assistenza;
• l’autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di Ricambio non disponibili presso il Luogo dell’assistenza, quando il
Veicolo si trovi all’estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di Ricambio e le spese doganali. Prima dell’invio dei pezzi di Ricambio, l’Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dalla sede legale/ operativa.
La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;
6. organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione o alla sede legale/operativa.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione;
7. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione, sede legale/ operativa; eccetera.
La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
8. organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:
• sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
IN ALTERNATIVA
trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzio- nato con la Società alla sede legale/operativa qualora lo stesso:
• abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l’Assicurato:
- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di Ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
9. organizza, su richiesta dell’Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l’evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
• alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
10. supporta l’Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l’evento si verifica all’estero. La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell’assistenza della documentazione necessaria.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all’eventuale traduzione che si rendesse necessaria.
In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicura- tiva RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:
11. organizza il viaggio dell’Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione o alla sede legale/operativa.
Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;
12. provvede al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell’Autorità, che rendano impossibile all’Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell’assistenza al luogo in Italia indicato dall’Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all’estero che coinvolga l’Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:
14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
• € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “civile” che sia richiesta dalle Autorità locali;
• € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all’estero per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato;
• € 2.000,00 per l’onorario di un legale.
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società per il tramite della Centrale operativa:
16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:
17. anticipa fino ad un importo massimo di€ 500,00 per esigenze imprevedibili legate all’evento. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art.
4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del |
Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione |
del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
18. fornisce all’Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l’Équipe medica lo ritiene necessario, l’Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d’urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l’Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione e all’onorario relativi alla visita medica;
• all’eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
20. trasporta l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell’assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell’Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasferimento;
22. organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell’assistenza o la Struttura sanitaria dove l’Assicurato sia stato portato in conseguenza dell’evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell’Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
• alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa: |
24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto della salma;
• al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
• agli oneri connessi all’espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell’assistenza.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza | ||
Garanzia | Prestazioni assistenza | Limiti/Sottolimiti a carico della Società |
Assistenza Stradale | invio meccanico per riparazioni sul posto (Assistenza Completa) | costi di uscita/manodopera del personale |
recupero fuori strada | fino a € 1.000/sinistro | |
trasporto veicolo e assicurati | fino al punto riparazione convenzionato con Società o altro punto riparazione o abitazione entro 50 Km dal luogo assistenza o fino al deposito più vicino al luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto dal luogo dell’assistenza se punto di riparazione chiuso/ fuori orario o in viabilità autostradale; | |
trasporto e custodia veicolo | fino a € 600/sinistro | |
noleggio veicolo sostitutivo | - fino a 3 giorni consecutivi se trasporto presso punto di riparazione non convenzionato con Società e se riparazione oltre 8 ore consecutive (Assistenza Base); - se riparazione oltre 8 ore consecutive se trasporto presso punto di riparazione non convenzionato con Società (Assistenza Completa); - fino a 7 giorni consecutivi se trasporto presso punto di riparazione convenzionato con Società; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di furto (Assistenza Completa) | |
taxi | fino a € 50/sinistro | |
invio pezzi di ricambio all’estero (Assistenza Completa) | costi ricerca e spedizione | |
proseguimento viaggio (Assistenza Completa) | costi mezzi di trasporto | |
pernottamento in attesa riparazione | - 1 notte fino a € 150/sinistro se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione (Assistenza Base); - 3 notti fino a € 500/sinistro se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione (Assistenza Completa); | |
viaggio per recupero o trasporto veicolo riparato o ritrovato dopo furto (Assistenza Completa) | - viaggio di andata - veicolo inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all’estero o ritrovato dopo furto entro 1 anno da denuncia; |
Assistenza | ||
Garanzia | Prestazioni assistenza | Limiti/Sottolimiti a carico della Società |
Assistenza Stradale | demolizione veicolo in Italia (Assistenza Completa) | - trasporto del veicolo fino al centro di demolizione - spese cancellazione al P.R.A. |
disbrigo pratiche amministrative all’estero (Assistenza Completa) | costi rilascio documentazione | |
viaggio per rientro abitazione a causa sequestro veicolo per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA (Assistenza Completa) | fino a € 150/sinistro | |
noleggio veicolo a causa sequestro per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA (Assistenza Completa) | fino a 7 giorni consecutivi | |
invio autista in Italia (Assistenza Completa) | compenso del personale | |
interprete all’estero (Assistenza Completa) | fino a 10 ore e € 600/sinistro | |
anticipi denaro (Assistenza Completa) | - all’estero € 5.000 per cauzione civile, € 6.000 per cauzione penale, € 2.000 per legale; - € 1.500 per riparazioni veicolo; € 500 per esigenze imprevedibili; € 3.000 per spese mediche | |
consulenza medico telefonica (Assistenza Completa) | costi consulenza | |
visita medica al domicilio in Italia (Assistenza Completa) | onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita | |
trasporto assicurato presso struttura sanitaria più vicina al luogo assistenza (Assistenza Completa) | costi trasporto ed eventuale accompagnatore | |
trasferimento assicurato presso struttura sanitaria più vicina abitazione o presso abitazione (Assistenza Completa) | costi trasporto ed eventuale accompagnatore | |
viaggio di un familiare (Assistenza Completa) | spese di albergo fino a € 250/sinistro | |
rientro salma in Italia (Assistenza Completa) | fino a € 1.500/sinistro |
5
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Cosa assicura
Art. 5.1 – Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate nell’Applicazione, gli Infortuni che l’Assicurato 16 subisca:
• in conseguenza della circolazione;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
Nell’ambito dell’operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:
a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le rotture del tendine d’Xxxxxxx secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.4) delle Condizioni di assicurazione, e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.3) delle Condizioni di assicurazione;
f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
h) a seguito di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite
Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all’Art. 5.1) delle Condizioni di assicurazione, ancor- ché derivanti da:
A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell’Unione Europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.
B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.
16 Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?
La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida dell’autovettura assicurata.
?
C) Rischio eventi naturali catastrofici
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’Art. 8.4.5.5) delle Condizioni di assicurazione.
Cosa NON assicura Art. 5.2 - Esclusioni
La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:
• guida del Veicolo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
• partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
• guida di Xxxxxxx in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
• delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;
• Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all’Assicurato che ha determinato e subito l’Infortunio in tali stati;
• guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1) delle Condizioni di assicurazione;
• trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
• conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da
Infortunio indennizzabile;
• azionio comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguentipatologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Dove vale la copertura
Art. 5.3 – Estensione territoriale
L’assicurazione “Infortuni del Conducente” vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all’Art. 5.4.1) delle Condizioni di assicurazione “Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute”, queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.
Come assicura
Art. 5.4 - Garanzie Prestate
A) Morte
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato.
La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l’Indennizzo spettante per Invalidità permanente.
Tuttavia, se l’Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato stesso per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.
A.2) Stato comatoso irreversibile
In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno stato comatoso irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall’Autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l’Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all’Art. 8.4.4.3) delle Condizioni di assicurazione.
B) Invalidità permanente
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente
- accertata secondo i criteri indicati all’Art. 8.4.5.1) delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata:
Percentuali di Invalidità permanente accertata | Entità dell’Indennizzo |
inferiore o uguale al 49% | percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata |
dal 50% al 95% | Somma assicurata |
superiore al 95% | doppio della Somma assicurata |
La garanzia è prestata anche se l’Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
Come personalizzare
Art. 5.4.1 – Infortuni “Plus”
(Garanzie aggiuntive della Sezione Infortuni del Conducente operanti solo se espressamente ri- chiamate nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
C) Rimborso spese mediche da Infortunio
In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’ Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:
• gli accertamenti diagnostici;
• gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’ intervento;
• i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• le rette di degenza;
• l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
• il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
• il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.
C.1) Modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie
Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la Prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono
riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Le Prestazioni sanitarie sono erogate, a scelta dell’Assicurato, secondo le seguenti modalità:
a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute 17
Nel caso di ricorso a Strutture convenzionate UniSalute la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza e senza applicazione di alcuna Franchigia.
Per le Prestazioni sanitarie di cui di cui al punto C) “Rimborso spese mediche da Infortunio” del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri pre-sidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, la garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio.
b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute
Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con UniSalute l’Assicurato potrà scegliere una Struttura sanitaria privata o pubblica di propria scelta, sostenere l’esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad UniSalute nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza e con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio.
c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale
Qualora l’Assicurato si avvalga delle Prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell’Assicurato nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza, ma senza applicazione di Franchigie.
Nel corso dell’annualità assicurativa, la Somma assicurata indicata nell’Applicazione deve intendersi unica per le Prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).
Sono comprese le spese per Prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell’Infortunio.
17 Cos’è UniSalute? ?
UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria. Essa
mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.
I vantaggi nel rivolgersi a UniSalute sono molteplici e utili:
- nessun esborso a carico perché UniSalute provvede a pagare direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull’ Indennizzo dovuto.
NOTA BENE!
Per richiedere le Prestazioni sanitarie e godere di tuWi vantaggi oflerti da UniSalute, occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione “Riferimenti utili”)
D) Diarie da Infortunio
D.1) Indennità per ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, anche in regime di day hospital, reso necessario da
Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:
• l’indennità giornaliera indicata nell’Applicazione per ogni giorno di degenza;
• il 50% dell’indennità prevista nell’Applicazione per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.
L’indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall’Istituto di cura siano considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
In caso di Infortunio, occorso all’Assicurato fuori dai confini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un Istituto di cura del luogo, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.
D.2) Indennità per Immobilizzazione
In caso di Infortunio che ha determinato una Immobilizzazione, la Società corrisponderà:
• l’indennità giornaliera indicata nell’Applicazione.
L’indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:
• in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da Struttura sanitaria;
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell’Istituto di cura.
La liquidazione dell’indennità per Immobilizzazione verrà riconosciuta per ogni giorno di Immobilizzazione sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per Infortunio.
Art. 5.4.2 – Infortuni del Conducente “Formula Compact”18
(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)
La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità permanente e dove esista a carico del Conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’Infortunio.
18 Qual è la diflerenza fra la “Formula Compact” e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale? ?
Le differenze sono essenzialmente due:
- la garanzia “Infortuni del Conducente” acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell’Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la “Formula Compact” assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la “Formula Compact” non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive “Rimborso spese mediche” e “Diarie”.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Infortuni | ||
Limiti e sottolimiti di Indennizzo | Franchigie e Scoperti | |
Morte | Somma assicurata indicata nell’Applicazione | - |
Stato comatoso irreversibile | Somma assicurata per Morte | - |
Invalidità permanente | Somma assicurata indicata nell’Applicazione | - |
Rischio eventi naturali catastrofici | Indennizzo pari al 50% dei capitali assicurati per Morte e Invalidità permanente | Franchigia 10% Nessuna Franchigia per Invalidità permanente accertata superiore al 50% |
Rimborso spese mediche | Somma assicurata indicata in Polizza • medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50 della Somma assicurata; • interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’ Infortunio: entro il limite del 50% della Somma assicurata; • trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura: entro il limite del 50% della Somma assicurata | • Nessuna Franchigia in caso di utilizzo di Strutture convenzionate con UniSalute – salvo che per le Prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, dove è prevista l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; • Franchigia assoluta di € 50,00 per ogni Infortunio in caso di Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute |
Indennità per ricovero | RICOVERO Somme Assicurate indicate nell’Applicazione In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell’indennità indicata nell’Applicazione Massimo 365 giorni per ogni Infortunio. In caso di ricovero all’estero, indennità giornaliera maggiorata del 50% | |
Indennità per Immobilizzazione | Somme Assicurate indicate nell’Applicazione Massimo 60 giorni per ogni Infortunio |
6
SEZIONE TUTELA LEGALE
Cosa assicura
Art. 6.1 – Rischio assicurato 19
1. La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx. In caso di Incidente tra veicoli l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di “Risarcimento Diretto” (articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
a.2) l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all’articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
• per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
• per i Sinistri con lesioni a persone, avvenuti all’estero.
a.3) Sinistri con danni da circolazione stradale subiti dai Terzi trasportati (articolo 141 del Codice). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i
19 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?
In
tutti quei casi dove, in seguito ad un Incidente stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di ?
controversie con la controparte. Ad esempio:
- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un Incidente grave (Delitto colposo; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro dell’autovettura in seguito ad un Incidente grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un Incidente stradale grave (vedi lettera f);
- quando, lavata l’auto presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graflato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il Risarcimento del danno al gestore dell’impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell’accaduto (vedi lettera h).
casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato La Prestazione opera in deroga all’Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m);
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l’opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell’Art. 8.5.1) delle Condizioni di assicurazione , provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’Art.
6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli. 20 La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato nell’Applicazione risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.
Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.
L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato scelga invece di presentare il ricorso
20 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto? ?
In ottemperato all’ob-
caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere
bligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l’obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del Veicolo, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.
avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l’erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.
La garanzia deroga all’esclusione di cui all’Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera
a) limitatamente alla materia amministrativa;
i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato. Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.
Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza o Applicazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
2. L’Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; 21
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle Prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’Art. 8.5.2) delle Condizioni di assicurazione, comma 4”;
• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’Art. 8.5.2) delle Condizioni di assicurazione, comma 5”;
21 Cos’è la negoziazione assistita? ?
La “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” è un accordo mediante il quale le parti
decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo professionale forense.
• le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Cosa NON assicura Art. 6.2 – Esclusioni
Le garanzie non sono operanti:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla legge;
i) nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o perl’omissione di fermata e assistenza;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
k) se il Veicolo non è omologato;
l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di
Ebbrezza alcolica;
n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action); p) per le vertenze contrattuali con la Società.
Dove vale la copertura
Art. 6.3 – Estensione territoriale
L’assicurazione “Tutela Legale” opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.
Come assicura
Art. 6.4 – Insorgenza del Caso assicurativo
1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:
• trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell’Applicazione, per le vertenze contrattuali;
• durante il periodo di validità dell’Applicazione, per tutte le altre prestazioni garantite. Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Xxxxxx Legale riferito allo stesso Xxxxxxx, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove Prestazioni inserite con il presente contratto.
Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini dell’Art. 8.5.1) delle Condizioni di assicurazione, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente Applicazione anziché dalla cessazione del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non
si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad del contratto precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di Xxxxxxxxxx resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Come personalizzare
Art. 6.5 – Tutela Legale “Plus” - Limite massimo per Sinistro
(clausola operante soltanto se espressamente richiamata nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
La Società, applicando le condizioni dell’Art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione, eleva il limite massimo di Rimborso per Sinistro ad € 50.000,00 -o a € 100.000 a seconda di quanto pattuito in Polizza- senza limite di denunce per anno assicurativo.
Art. 6.6 – Tutela Legale “Plus” - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione
In caso di Sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla per- sona, la Società garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:
- l’esercizio dell’azione di Risarcimento danni da circolazione stradale alla persona subiti dal conducente del Veicolo assicurato nei confronti dell’impresa designata dall’IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all’identificazione del responsabile del fatto.
Le indagini avranno termine decorsi 2 mesi dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Tutela Legale | ||
Garanzia | Prestazioni | Limiti/Sottolimiti |
Tutela Legale | difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale | fino a € 20.000/sinistro |
pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di “Risarcimento Diretto” | fino a € 40.000/sinistro | |
ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro veicolo in caso di fermo da Autorità per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA | fino a € 1.000/sinistro | |
Tutela Legale Plus | difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale | fino a € 50.000,00 o a € 100.000 per sinistro, a seconda di quanto pattuito in Polizza |
spese per risarcimento ed investigazione per sinistro da atto di pirateria stradale | fino a € 5.000/sinistro |
7
SEZIONE TECNOLOGIA
Art. 7.1 UNIBOX 22
Premessa
La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:
• il Contatore Satellitare denominato “Unibox”, in caso di dispositivo fornito in comodato al
Contraente ;
• “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del Contraente.
Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del Premio all’atto della sti- pula ed agli eventuali successivi rinnovi.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.
Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di
Premio sono:
1. l’installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato:
- di Unibox, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
- del Contatore Satellitare di proprietà del Contraente o dell’intestatario/i del Veicolo stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il Provider telematico;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del Veicolo e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico.
Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sot- toscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679
- “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche” ;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
22 Quali sono i beneflci oflerti dal dispositivo satellitare Unibox?
Le offerte Unibox Full e Top prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza in auto, rilevando l’Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del Veicolo; analoghi servizi sono previsti anche per il dispositivo SuperEasy se acquistata la garanzia Assistenza. Inoltre, se Unibox Full e Top sono abbinati alle garanzie Incendio e Furto/Rapina consentono di attivare il servizio di ricerca dell’autovettura in caso di Furto. Questi sono i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico a cui si rimanda.
?
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox;
- cessione del contratto.
La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al
Contraente.
Art. 7.1.1 – Validità dei servizi infotelematici
I servizi sono validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo
di cui all’articolo 54, I comma, lettere a) e c) del Nuovo Codice della Strada. L’attivazione delle procedure di ricerca del veicolo in caso di furto, non operante per “Unibox SuperEasy”, e l’erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza sono garantiti unicamente se in Polizza sono richiamate rispettivamente le garanzie “Furto” ed ”Assistenza Stradale”, salvo il caso -per quest’ultima- che non sia già prestata da altre società.
Art. 7.1.2 - Unibox in comodato Condizioni di assicurazione
“Unibox SuperEasy”
Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, 23 senza costi, Unibox entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva; in alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico, anche presso la sede legale/operativa del Contraente o altro luogo da questi indicato; 24
La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul
23 Dove posso entrare in possesso dei SuperEasy?
Se il Cliente sceglie di provvedere direttamente alla installazione, al momento della emissione del contratto non indicherà alcun installatore tra quelli proposti dalla Società. In questo caso, il Cliente riceverà i dispositivi direttamente presso la propria sede. Il dispositivo SuperEasy può essere facilmente montato in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all’interno della confezione. Su ciascun packaging sarà riportata la targa del veicolo associato, così da consentire la corretta installazione della Box sul veicolo a questa abbinato. Qualora il Cliente intenda invece avvalersi di una installazione professionale, al momento dell’emissione del contratto sceglierà l’installatore presso cui far eseguire l’operazione ed in questo caso, il dispositivo sarà inviato direttamente all’installatore prescelto.
?
24 Come devo fare per far installare Unibox nella mia sede?
Il
Cliente ha la possibilità di scegliere di farsi installare i dispositivi (anche i SuperEasy) recandosi ?
presso la sede di un installatore convenzionato oppure chiedendo che le operazioni di installazione vengano effettuate presso la propria sede:
1. al momento della stipulazione del contratto, il Cliente sceglie l’installatore tra quelli che gli vengono proposti e manifesta la volontà di effettuare le installazioni “su piazzale”;
2. successivamente, l’installatore contatta il Cliente per accordarsi sui termini dell’appuntamento (giorno, orario e luogo).
Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento;
2. qualora si scelga l’installazione presso un installatore convenzionato, oppure si scelga l’installazione presso la sede legale/operativa o altro luogo indicato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/ operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato – anche presso la sede legale/operativa o altro luogo
- sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/ sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. disinstallare Unibox o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato – anche presso la sede legale/operativa o altro luogo - (in questo caso, fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o di esclusione dell’Applicazione per qualunque motivo, consegnando il dispositivo ad un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l’installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.
b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di Sinistro Rca avvenuto prima dell’attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del Veicolo stesso, la Società non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
c) Qualora l’Applicazione venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita e nel caso di Polizza amministrata nella forma “a variazione” per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L’erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza, se prevista la garanzia “Assistenza Stradale”, sarà ripristinata solo con la riattivazione del contratto.
d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider telematico tutti i dati registrati da Unibox.
e) L’ inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare subito alla Società , o se prevista la forma “a regolazione” il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di Premio relativa all’intero periodo assicurativo prevista per l’installazione di Unibox. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa;
1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), o della sua imputazione “a regolazione”, si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione di Unibox con il massimo di 5.000 euro;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico
non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del
Provider telematico:
- alverificarsidellacircostanzaecomunquenonoltrelaprimascadenzadirata, l’Applicazione verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla riduzione di Premio prevista per l’installazione di Unibox e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza.
La rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.
“Unibox Full e Top”
Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. fare installare ed attivare Unibox da un installatore convenzionato con il Provider telematico, anche presso la sede legale/operativa del Contraente, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di
installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. fare disinstallare Unibox, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell’Applicazione per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società che provvederà a darne comunicazione al Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l’installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i contatti consultare la sezione “Riferimenti utili”) dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti assicurato con la Società per tali rischi;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di
Unibox:
• dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
• dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico mediante lettera o altri mezzi telematici;
9. non lasciare i “transponder” (dispositivi utilizzati da Unibox Top per la rilevazione automatica di un eventuale Furto) sul Veicolo, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del Veicolo a seguito di Furto o Rapina o Appropriazione indebita.
b. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. non applicherà eventuali limiti all’Indennizzo pattuiti nell’Applicazione, in caso di mancato ritrovamento o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori
all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale) a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l’attivazione di Unibox;
2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell’Indennizzo previsti nell’Applicazione, in caso di ritrovamento del Veicolo con danni a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l’attivazione del Contatore Satellitare;
3. in caso di Sinistro (Rca, Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie - Danno Totale) avvenuto prima dell’attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del Veicolo stesso:
• non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
• non applicherà la riduzione dell’Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all’Indennizzo pattuiti nell’Applicazione.
c. Qualora l’Applicazione venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita e nel caso di Polizza amministrata nella forma “a variazione” per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L’erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto.
d. In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider telematico tutti i dati registrati dall’Unibox.
e. L’ inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società subito, o se prevista la forma “a regolazione” il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di Premio relativa all’intero periodo assicurativo prevista per l’installazione di Unibox. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa;
1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione “a regolazione”, si dovesse verificare:
• un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione di Unibox con il massimo di 5.000 euro;
• il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nell’Applicazione, all’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale) sarà applicato lo Scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell’Applicazione; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 20%;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8
− i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del
Provider telematico:
− al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l’Applicazione verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla riduzione di Premio prevista per l’installazione di Unibox e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
− in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale), si applicheranno i limiti all’Indennizzo previsti nell’Applicazione, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell’articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell’obbligo di avviso);
5. rispetto agli obblighi di cui al punto 9
− in caso di mancata attivazione dell’allarme automatico Furto con contemporanea mancata restituzione dei “transponder”, l’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del Veicolo sarà ridotto del 10%.
La rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.
f) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l’elenco delle strutture convenzionate e abilitate all’installazione di Unibox . Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox saranno a carico del Contraente e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni, oppure presso la sede legale/ operativa previo accordo diretto con l’installatore convenzionato.
Art. 7.1.3 – Unibox di proprietà 25
Condizioni di assicurazione “Unibox Full”
Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. consegnare alla medesima, copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca
25 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla
P
olizza auto?
?
Se un dispositivo Unibox o altro dispositivo analogo, purché compatibile con Unibox, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di Premio offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il Provider telematico.
NOTA BENE! Leggere con aWenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispeWare per usufruire delle agevolazioni previste!
del Veicolo e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico;
2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il Providertelematico, entro 45 giornilavoratividalla data dipagamento del Premio assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire il Contatore Xxxxxxxxxxx, a proprie spese, in caso di sostituzione del Veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo Veicolo, a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/ attivazione, anche presso la sede legale/operativa, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico o di altra società sua partner;
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”) dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del Veicolo sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto 1 di a);
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico o di altra società sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. non applicherà eventuali limiti all’Indennizzo pattuiti nell’Applicazione, in caso di mancato ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno
Totale), a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l’attivazione del Contatore Satellitare;
2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell’Indennizzo previsti in Polizza, in caso di ritrovamento del Veicolo con danni a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l’attivazione del Contatore Satellitare;
3. in caso di Sinistro (Rca, Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie - Danno Totale) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del Veicolo stesso:
- non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
- non applicherà la riduzione dell’Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all’Indennizzo pattuiti nell’Applicazione.
c) Qualora l’Applicazione venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita e nel caso di Polizza amministrata nella forma “a variazione” per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto o dell’Applicazione.
d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider telematico o di altra società di assistenza sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
e) L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società subito, o se prevista la forma “a regolazione” il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di Premio relativa all’intero periodo assicurativo prevista per l’installazione di Unibox. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale annualità assicurativa;
1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
• un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione Unibox con il massimo di 5.000 euro;
• il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nell’Applicazione, all’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale) sarà applicato lo Scoperto del 20% in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell’Applicazione; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 20%.
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7
− i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 5 oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico:
− al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l’Applicazione verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la riduzione di Premio prevista per l’installazione di Unibox e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7
− in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale), si applicheranno i limiti all’Indennizzo previsti nell’Applicazione, fermo restando, relativamente al punto 6, il disposto dell’articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso).
La rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.
Art. 7.2 Unicam 26
Premessa
La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:
• il Video Event Data Recorder (VEDR) denominato “Unicam”, in caso di dispositivo fornito in comodato al Contraente;
• “Unicam” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Video Event Data Recorder (VEDR)” - in caso di dispositivo di proprietà del Contraente.
Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del Premio all’atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.
Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:
1. l’installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato:
• di Unicam, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
26 Quali sono i beneflci oflerti dal dispositivo Unicam?
Il dispositivo Unicam consente -tramite l’analisi del filmato - la ricostruzione precisa della dinamica del Sinistro consentendo una valutazione oggettiva dello stesso.
?
• del VEDR di proprietà del Contraente o dell’intestatario/i del Veicolo stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il Provider telematico;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash del Provider telematico.
3. consentire alla Società, al verificarsi dell’incidente stradale o dell’evento che ha generato una registrazione video, di accedere ai filmati precedentemente scaricati attraverso il sito del Provider Telematico e di utilizzarli per svolgere i necessari approfondimenti istruttori finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica del Sinistro.
Si rinvia al Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di Assicurazione, per quan- to riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679
- “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei Servizi di Video Crash e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unicam;
- cessione del contratto.
La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.
Art. 7.2.1 – Validità dei Servizi Video Crash
I servizi sono validi esclusivamente su autoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, I comma, rispettivamente definiti alle a) e c) del Nuovo Codice della Strada a con- dizione che siano richiamati nell’Applicazione.
Art. 7.2.2. Unicam in comodato
Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. fare installare ed attivare Unicam da un installatore convenzionato con il Provider telematico, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unicam, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi di Video Crash del Provider telematico;
5. fare disinstallare Unicam, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell’Applicazione per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato o avvertendo tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider telematico per le operazioni di recupero di Unicam presso l’installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unicam entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unicam:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unicam o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico mediante lettera o altri mezzi telematici;
8. scaricare i filmati, al massimo ogni 3 giorni nel caso anche manualmente, per metterli a disposizione della Società secondo le modalità indicate nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il Contraente ed il Provider telematico;
9. in caso di sinistro RCA e contestuale assenza del filmato, consentire al personale autorizzato dal Provider telematico di accedere, dietro richiesta della Società, al Veicolo al fine di recuperare le informazioni di posizionamento e di registrazione memorizzate da Unicam, come previsto nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il Contraente ed il Provider telematico.
b. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. in caso di Sinistro RCA avvenuto prima dell’attivazione di Unicam o, in caso di vendita/ demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unicam e la consegna a terzi del Veicolo stesso, non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera c);
c. L’ inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare subito alla Società, o se prevista la forma “a regolazione” il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione del Premio relativa all’intero periodo assicurativo prevista per l’installazione di Unicam. In tal caso, l’Applicazione non potrà usufruire della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa;
1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione “a regolazione”, si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa
verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione di Unicam con il massimo di 5.000 euro;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7
− i Servizi di Video Crash di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai Servizi di Video Crash del Provider telematico:
- al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l’Applicazione verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla riduzione di Premio prevista per l’installazione di Unicam e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7, 8 e 9
- la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione di Unicam con il massimo di 5.000 euro.
La rinuncia del Contraente ai servizi di Video Crash del Provider telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola
d) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l’elenco delle strutture convenzionate e abilitate all’installazione di Unicam. Le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione di Unicam in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo di Unicam saranno a carico del Contraente e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni oppure su piazzale, previo accordo diretto con l’installatore convenzionato.
Art. 7.2.3 – Unicam di proprietà
Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il VEDR da un installatore convenzionato con il Provider telematico, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva;
2. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
3. trasferire il VEDR, a proprie spese, in caso di sostituzione del Veicolo e qualora decida di trasferire detto VEDR sul nuovo Veicolo, a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico o di altra società sua partner;
4. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento