CAPITOLATO NORMATIVO
APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE SPECIALI PER LE AZIENDE SANITARIE ED ALTRI ENTI DELLA REGIONE TOSCANA
CAPITOLATO NORMATIVO
Durata ACCORDO QUADRO: 4 ANNI
Criterio di aggiudicazione: AL MINOR PREZZO
LOTTO 1: ETICHETTE USO SPECIALE
LOTTO 2: ETICHETTE IDENTIFICATIVE FARMACO
1 – OBIETTIVI DELL’ ACCORDO QUADRO 1
1.2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1
1.3 - DEFINIZIONI 1
2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 5
3 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO 5
4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO 5
5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
6 – CONFRONTO COMPETITIVO 6
7 – STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE 7
8 – CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 7
9 – CONDIZIONI PER LA ESECUZIONE CONTRATTUALE 8
9.1 -Modalità di esecuzione 8
9.2 - Referente dell’appaltatore 9
9.3 - Caratteristiche del servizio/fornitura 9
9.4 - Obblighi del fornitore- responsabilità 9
9.5 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore 9
9.6 – Clausole sociali 10
9.7 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii 10
9.8 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici 12
9.9 – Fatturazione e pagamenti 12
9.10 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari 14
9.11. Revisione dei prezzi 14
9.12 – Penalità 18
9.13 – Penalità in caso di sospensioni illegittime 20
9.14 – Gestione dei sinistri 21
10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI 21
10.1 - Contratto attuativo 21
10.2 – RUP, RES E DEC 22
10.3- Attività del DEC 23
10.4 - Attività di controllo del DEC 23
10.5 Attività di controllo di ESTAR 24
10.6 - Avvio dell’esecuzione del contratto 24
10.7 – Contestazioni e riserve 24
10.8 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione 25
10.9 - Verifiche di Conformità Aziendali 25
10.10 -Variazioni delle prestazioni 26
10.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore 26
10.12 – Sospensione Contrattuale 26
10.13 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore 27
11 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 27
12 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 28
13 – CAUSE DI RECESSO 24
14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 29
15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 30
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 30
17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 34
18 - FORO COMPETENTE 34
19 - NORME DI RINVIO 34
ALLEGATI
- OBIETTIVI DELL’ACCORDO QUADRO
ESTAR, quale Centrale di committenza che aggiudica appalti e stipula contratti per le Aziende Sanitarie e gli Enti della Regione Toscana in applicazione alla L. RT n. 40/2005 modificata dalla L. RT
n. 26/2014, ha provveduto ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/16 per la fornitura di ETICHETTE SPECIALI da destinare alle Aziende/Enti del SSR della Regione Toscana.
1.2 – OGGETTO DELL’ACCORDO - QUADRO
La fornitura è costituita dai seguenti n. 2 lotti:
lotto 1: “Etichette speciali ad uso sanitario”; lotto 2: “Etichette identificative farmaco”;
da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo previa valutazione di conformità
In considerazione del valore del Quadro economico complessivo stimato, Iva esclusa, - di cui all’ art. 4 del presente capitolato- si prevede di stipulare per entrambi i lotti un contratto Accordo con due operatori economici secondo le quote percentuali del 70% e del 30% ai primi due classificati con confronto competitivo, la cui realizzazione è regolata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed ESTAR quale Centrale di committenza di Regione Toscana;
La stazione appaltante si riserva altresì di aggiudicare la fornitura in caso di un’unica offerta valida
L'Accordo Quadro ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità di cui all’art. 9 del presente Capitolato. In particolare, oggetto dell’Accordo Quadro sono le regole relative alla procedura di aggiudicazione delle forniture specifiche in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nell'Accordo Quadro stesso.
Trattandosi di Accordo Quadro, ne costituisce oggetto altresì l’affidamento di appalti specifici aventi ad oggetto i prodotti che consentano il completamento dell’offerta presentata, che appartengono alla medesima categoria merceologica, contenuti negli estratti dei listini allegati nell’offerta economica (nella quale viene indicata la relativa percentuale di sconto fissa).
In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura sostanzialmente diversa da quelle di cui al presente Accordo Quadro.
Solo con la stipula dei successivi ed eventuali contratti attuativi, che potranno assumere la forma dell’ordinativo di fornitura, le Amministrazioni contraenti esprimono la volontà di procedere all'acquisto della fornitura oggetto di appalto. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.
Importante: l’aggiudicazione della procedura e la stipula dell’Accordo Quadro da parte dei fornitori non sono fonte di alcuna obbligazione a carico di ESTAR o delle Amministrazioni Contraenti, rappresentando l’Accordo Quadro esclusivamente la regolamentazione dei relativi ed eventuali contratti attuativi.
Altresì, anche le stime indicate nel piano economico dell’Accordo Quadro non sono in alcun modo impegnative o vincolanti. La peculiarità dell’Accordo Quadro sta nel fatto che non garantisce l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo.
1.3 - DEFINIZIONI
Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto, e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.
Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire all’Accordo quadro che predispongono e sottoscrivono Atti di adesione all’Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed
efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire al Accordo quadro sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano. A questi si possono aggiungere altre Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall’Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che insistono sul territorio regionale nonché i soggetti individuati all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale.
ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale che opera quale Centrale di committenza di Regione Toscana.
Accordo Quadro: contratto normativo stipulato tra ESTAR ed Appaltatore per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi degli art. 8 e ss. del presente capitolato.
Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare il presente Accordo Quadro.
Contratto attuativo: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti acquisiscono le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’Accordo Quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.
Codice: D. Lgs. 56 del 19.04.2017, D. Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/2016 e successive deliberazioni dell’Autorità; esso svolge anche il compito, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Responsabile del Procedimento (RUP): svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento di ESTAR per lo svolgimento della gara e della gestione dell’Accordo Quadro. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo di adesione all'Accordo Quadro (RES): individuato dall’Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l’adesione all’Accordo Quadro. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all’adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.
Direttore dell’Esecuzione (DEC): individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce all’Accordo Quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D. Lgs. 50/2016 al Direttore dell’esecuzione relativamente all’adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.
Negozio elettronico: strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire all’Accordo Quadro.
Manifestazione di interesse: il documento presentato dall'Amministrazione contraente, utilizzando possibilmente il negozio elettronico, al RUP per l'autorizzazione all'adesione all’Accordo Quadro.
Atto di Adesione: l’atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l’Amministrazione contraente e dal RUP o altra struttura deputata di ABS che formalizza la volontà di aderire alla presente
Convenzione tramite ad es. negozio elettronico o RDA, e sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.
Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da Estar autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con Estar risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Ordinativo di Xxxxxxxxx può costituire il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.
Quantitativi presunti dell’Accordo Quadro: quantitativi presunti della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l’attribuzione del punteggio economico ed indicati nel Capitolato tecnico prestazionale.
Rilancio confronto competitivo tra gli Operatori economici affidatari dell’Accordo quadro per rinegoziazione del prezzo, mantenendo invariate le offerte tecniche
DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
I prodotti e le modalità della fornitura dovranno corrispondere a quanto descritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Normativo.
3 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro viene stipulato da ESTAR quale centrale di committenza di Regione Toscana di cui all’art. del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall’art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014.
Per tale ragione i destinatari sono le Aziende sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nonché gli Enti Sanitari della Regione Toscana.
4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
Il quadro economico totale dell’Accordo Quadro è stimato in Euro 2.135.000,00 oneri fiscali esclusi. La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per la Accordo quadro ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte delle predette Amministrazioni nell’arco temporale di durata della Accordo quadro. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure degli artt. 8 e ss. del presente Capitolato ed ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488.
Il quadro Economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, revisioni prezzi, proroga così come dettagliatamente sotto riportato:
LOTTO /OGGETTO
A) B) C) D) TOTALE IMPORTO I.E. ART. 106 SOMMA PROROGA 1 QUADRO FORNITURA codice appalti A)+ B) ANNO ECONOMICO
QUADRIENNALE 40% I.E.
Farmaco
€ 2.135.000,00
TOTALE
1. Etichette speciali | € 1.100.000,00 | € 440.000,00 | € 1.540.000,00 | € 385.000,00 | € 1.925.000,00 |
2. Etichette identificative | € 120.000,00 | € 48.000,00 | € 168.000,00 | € 42.000,00 | € 210.000,00 |
Oneri per la sicurezza: 0
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR, per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.
L'importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante né per l'ESTAR né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.
Gli effettivi importi da fornire, pertanto, sono determinati fino alla concorrenza del predetto importo massimo, in base ai contratti attuativi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l’Accordo Quadro.
5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La presente fornitura ha una durata di 48 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto salvo che, in casi di urgenza, il Res ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 art. 32 del codice degli appalti.
È prevista la facoltà di proroga di un ulteriore anno.
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende interessate potranno richiedere offerta, sulla base delle prestazioni necessarie, al Fornitore per la stipula del singolo contratto attuativo.
6 – CONFRONTO COMPETITIVO
Nel periodo di durata contrattuale, qualora le condizioni del mercato manifestino situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riaprire il confronto competitivo esclusivamente sull’offerta economica fra gli operatori con i quali ha sottoscritto l’Accordo Quadro.
Il confronto competitivo potrà essere attivato non prima di sei mesi dall’ inizio della esecuzione del contratto.
Questa Stazione Appaltante potrà richiedere nuove quotazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara, o acquisite agli atti a seguito di precedenti confronti.
Gli operatori economici si impegnano a partecipare ai confronti competitivi a seguito dell’invio, da parte di ESTAR, di relativa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica START. Nella richiesta di offerta sarà previsto il termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte oggetto di confronto, le modalità di presentazione delle offerte medesime, la documentazione da produrre e le ulteriori regole di ciascun confronto competitivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, c. 4 lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016.
Le quote percentuali di fornitura saranno assegnate agli operatori economici aggiudicatari in base alle risultanze scaturite dal nuovo confronto competitivo. Ne conseguirà una nuova graduatoria con riassegnazione delle quote secondo le percentuali previste del 70% e del 30%
L’operatore economico aggiudicatario che non presenta offerta nel confronto competitivo sarà sospeso dalla procedura di gara e la quota di aggiudicazione vacante verrà distribuita all’operatore economico partecipante al rilancio, al quale, pertanto, sarà attribuito il 100% del Quadro Economico residuo della fornitura.
Il fornitore sospeso dalla procedura di gara in seguito alla mancata presentazione dell’offerta nel confronto competitivo sarà nuovamente invitato a presentare offerta qualora si renda necessaria una successiva apertura del confronto competitivo.
Ad ogni effetto, gli esiti di ciascun confronto dovranno comunque essere approvati con apposito provvedimento i cui estremi saranno comunicati agli operatori economici aggiudicatari.
7 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà in una delle forme stabilite dalla legge (incluse la scrittura privata, lettera commerciale, ordine contratto).
Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.
Dopo ogni confronto competitivo ESTAR provvederà altresì a risolvere di diritto gli Accordi quadro in essere ed a stipularne di nuovi con le condizioni economiche risultanti dal suddetto confronto competitivo.
8 - CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell’ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire all’Accordo Quadro, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 5% dell'importo del Quadro Economico, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva.
La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadro, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,
anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Accordo quadro e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.
Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni e riserve di cui all’art. 10.7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad ESTAR, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo quadro, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell’art. 12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della Accordo Quadro sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
9 – CONDIZIONI PER LA ESECUZIONE CONTRATTUALE
9.1 -Modalità di esecuzione
Fermo restando quanto precisato all’art. 1 e nel capitolato tecnico, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per l’esecuzione e del Direttore dell’Esecuzione, laddove nominato.
L’avvio dell’esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per l’esecuzione, potrà essere formalizzato in apposito verbale.
ESTAR/Azienda/Ente definirà tempi e modi per l’effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.
Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l’Azienda dovrà trasmettere all’Amministrazione il certificato di verifica di conformità finale
9.2 - Referente dell’appaltatore
Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell’attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l’interfaccia del fornitore nei confronti di ESTAR e le Amministrazioni Contraenti.
Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi). Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.
Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell’Amministrazione Contraente deputati al controllo dell’andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.
9.3 – Caratteristiche della fornitura
Le forniture richieste dovranno essere svolte con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia nonché dall’Allegato Tecnico.
9.4 - Obblighi del fornitore - responsabilità
È a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio/fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.
E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi ESTAR/Amministrazioni Contraenti.
Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
9.5 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore.
I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.
Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio/fornitura.
Il Fornitore, inoltre, si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’Azienda che richiede il servizio/fornitura.
In particolare, il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:
- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all’interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dalle Amministrazioni Contraenti
- segnali subito agli organi competenti dell’Amministrazione Contraente ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio/fornitura
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio/fornitura
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l’Amministrazione Contraente.
Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.
Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Amministrazione Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.
Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della Estar/Amministrazioni Contraenti la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione all’Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni
Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.
9.6 - Clausola di salvaguardia occupazionale (non prevista)
9.7 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, …).
I rischi presenti nell’Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle “Informazioni sui rischi presenti in Azienda” pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Ente/Azienda interessata alla fornitura.
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni esposte nel presente articolo.
Si ritiene che le informazioni riportate nel documento sopra richiamato, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica.
In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi zero.
I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e possono quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute.
La ditta si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. es. riunione preliminare) qualora necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d’informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell’Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell’appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o RES /DEC.
Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente.
In caso di infortunio agli operatori dell’Appaltatore, durante l'espletamento del servizio/fornitura oggetto del Contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RES/DEC
dell'Amministrazione Contraente.
L’Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Amministrazione Contraente – D.M. 12 settembre 1958.
L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D. Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.
L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:
- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l’uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D. Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
Il suddetto DUVRI sarà integrato dalle rispettive Amministrazioni Contraenti prima dell'ordine di attivazione del servizio/fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati.
Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.
9.8 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici
Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.
Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
9.9 - Fatturazione e pagamenti
La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni idi cui al D. Lgs. 231/2012.
Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.
Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art. 111 del D. Lgs. 50/2016.
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato.
Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento e il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.
A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n.55.
Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”.
La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.
Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx
Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n. 55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:
codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato)
codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).
Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti).
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.
La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).
L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.
L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.
Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.
9.10 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
In particolare, i pagamenti relativi al presente Accordo Quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Accordo quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.
Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.
Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP dell’Accordo quadro, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs. n.
231/2007/ESTAR/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.
9.11. Revisione dei prezzi
A decorrere dal secondo anno di durata dell’Accordo Quadro, i corrispettivi dovuti al Fornitore, potranno essere oggetto di revisione ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell’articolo 106, comma 0, xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx, xxx X. Xxx. x. 00/0000 (xxxxx restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo co. 1 art. 106), sulla base di un’istruttoria condotta con riferimento ai costi standard o, in mancanza, all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI-netto tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR), secondo le modalità indicate ai successivi commi.
A) Revisione ordinaria
La revisione ordinaria potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità della Convenzione/Accordo Quadro, e comportare un adeguamento massimo dei prezzi pari all’incremento dei costi standard o, in mancanza, pari al 75% dell’incremento registrato dall’IGR. La relativa istanza:
1) dovrà essere presentata fra il 45° ed il 30° giorno precedenti l’inizio della nuova annualità, per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla Logistica ESTAR, al fine di consentire l’aggiornamento delle relative anagrafiche e la contabilizzazione dei nuovi valori, ovvero, nei 30 giorni precedenti l’inizio della nuova annualità, in tutti gli altri casi. Qualora il Fornitore presenti la richiesta successivamente ai predetti termini, la revisione potrà essere riconosciuta:
1a) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica ESTAR a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest’ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest’ultima è presentata dopo la prima decade del mese, soltanto ove il Fornitore presenti altresì, secondo le modalità e le tempistiche riportate di seguito, la dichiarazione di accettazione e il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi.
1b) nelle altre tipologie contrattuali: dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.
In entrambe le suddette ipotesi 1a) e 1b), verrà considerato il costo standard o, in mancanza, l’IGR del mese di presentazione della richiesta, rispetto al medesimo Indice del corrispondente mese dell’anno precedente. Per la seconda revisione, il Fornitore potrà seguire la tempistica adottata per la prima, oppure ristabilire la tempistica ordinaria delle richieste, ma, in questo ultimo caso, il calcolo dell’adeguamento dovrà tener conto dei mesi già considerati in sede di prima revisione e così via per tutte le revisioni successive;
2) dovrà essere inviata tramite PEC agli indirizzi di posta certificata di ESTAR, indicati nella Convenzione/Accordo Quadro;
3) dovrà essere motivata, ovvero, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione;
4) dovrà contenere l’indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta.
Il coefficiente revisionale massimo che potrà essere riconosciuto al Fornitore, sarà pari all’incremento dei costi standard o, in mancanza, al 75% della variazione intervenuta nell’ IGR. Il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della richiesta, ovvero:
- che quest’ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;
- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione, prevedendo, se del caso, un supporto/integrazione documentale;
- che essa applichi correttamente i parametri di riferimento, ovvero tenga conto dell’aggiornamento dei pertinenti costi standard o, in mancanza, dell’IGR del mese oggetto della richiesta, rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell’anno precedente.
L’istruttoria sarà conclusa con l’adozione di un provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta, i prezzi offerti dal Fornitore saranno ricalcolati sulla base dell’adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti secondo i criteri e le tempistiche precedentemente indicate. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l’applicazione delle future revisioni e dei relativi pagamenti.
Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica ESTAR, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest’ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest’ultima avviene dopo la prima decade del mese.
In generale, la revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi da Estar in data antecedente l’entrata in vigore dei prezzi revisionati.
B) Revisione straordinaria
La revisione è definita straordinaria quando il Fornitore, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, richieda un adeguamento dei prezzi superiore al 75% dell’incremento registrato dall’IGR.
Nel caso di revisione straordinaria, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, e contenere l’indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l’incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull’importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, ESTAR, all’esito dell’istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.
A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezzari con carattere di ufficialità, all’esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell’evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l’incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull’esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell’IGR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi
delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento, fatto salvo quanto precisato all’ipotesi b) sotto riportata. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l’adozione di un provvedimento debitamente motivato.
Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione straordinaria, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti:
1) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica ESTAR, dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest’ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest’ultima è presentata dopo la prima decade del mese;
2) per le altre tipologie contrattuali, dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.
Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica ESTAR, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest’ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest’ultima avviene dopo la prima decade del mese.
I prezzi potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell’evidenza documentale prodotta dal Fornitore, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà richiedere di mantenere il valore dei prezzi revisionato con apposita comunicazione che dovrà pervenire almeno 20 giorni precedenti la scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore). Ove, a seguito della specifica istruttoria, non fosse riscontrata la permanenza delle situazioni che avevano determinato la prima revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore), saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della revisione straordinaria.
Qualora il Fornitore presenti la richiesta di revisione straordinaria unitamente alla richiesta di revisione ordinaria (secondo la tempistica prevista per quest’ultima), potranno verificarsi le seguenti situazioni:
a) se all’esito della specifica istruttoria la revisione straordinaria venisse riconosciuta, il relativo provvedimento dovrà dare espressa e separata evidenza della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione ordinaria (che sarà strutturalmente incorporata nei prezzi), e della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione straordinaria (che sarà incorporata nei prezzi per il solo periodo accordato, che non potrà superare i 6 mesi);
b) se all’esito della specifica istruttoria non venisse riscontrata la sussistenza delle situazioni che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, potranno essere aggiornati tenendo conto dell’incremento dei costi standard o dell’incremento percentuale massimo previsto dalla revisione ordinaria (75% dell’IGR).
C) altre disposizioni sulla revisione a carattere generale
La base di calcolo per la revisione ordinaria è sempre rappresentata dai prezzi al netto degli eventuali adeguamenti concessi a titolo di revisione straordinaria. Viceversa, la base di calcolo per la revisione
straordinaria, è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli adeguamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione ordinaria.
In tutte le ipotesi di revisione, l’accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell’importo massimo dell’Accordo Quadro.
Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le condizioni in essere, nel periodo necessario per l’attivazione delle nuove condizioni economiche.
Qualora l’istanza sia inoltrata dal RUP della presente procedura e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione/Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.
9.12 – Penalità
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, le Amministrazioni Contraenti, competenti al pagamento delle attività ivi svolte, potranno applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio/fornitura e al ripetersi delle manchevolezze.
Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all’applicazione delle penali:
a) Ritardata consegna del materiale richiesto oltre tre giorni dal termine massimo di consegna stabilito. | 1 per cento al giorno del valore dell’ordine. Decorso il quinto giorno di ritardo è facoltà dell’Amministrazione Contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore. |
b) Ritardata consegna del materiale richiesto in urgenza oltre un giorno dal termine massimo di consegna stabilito. | 1 per cento al giorno del valore dell’ordine. Decorso il terzo giorno di ritardo è facoltà dell’Amministrazione contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore. |
c) Prodotti viziati o mancanza di requisiti di qualità prescritte nel capitolato tecnico. | In caso di consegna di prodotto viziato l’Amministrazione contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e contestuale sostituzione e all’applicazione della penale con le seguenti modalità: - Qualità prodotto 1000 € una tantum; - Qualità imballaggio 500 € una tantum; - Qualità spedizione 100 € una tantum; - Ritardata consegna con la modalità e per importo sopra indicato. |
d) Mancata tempestiva comunicazione relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l’esecuzione dell’ordine. | Viene applicata una penale giornaliera di importo pari a 60 giorni calcolati come indicato alla lettera a). Decorso il quinto giorno di ritardo è facoltà dell’Amministrazione Contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici. |
L’Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e contestuale sostituzione e all’applicazione della penale nella misura massima pari al 20% del valore dell’ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel momento della contestazione.
e) Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l’Amministrazione Contraente provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto
del termine di decadenza.
Ai sensi dell'art. 113bis del comma 2 del D. Lgs. 50/2016 “le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. In ottica del miglioramento continuo del monitoraggio della prestazione del Fornitore aggiudicatario, ESTAR si riserva di modificare la modalità del monitoraggio stesso con la conseguente applicazione delle penali.
Se il ritardo negli interventi di cui sopra persiste, l’Azienda e/o ESTAR, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, possono procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L'Azienda contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nell’Accordo Quadro o nel Contratto attuativo se non presenti nell’Accordo Quadro, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e contestualmente a ESTAR.
Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L’escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Amministrazioni Contraenti.
Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione a ESTAR.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non si procede con l’applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
Il direttore dell’esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato tecnico; qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto specifico, l’Amministrazione
Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D. Lgs 50/2016.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto attuativo nei confronti del Fornitore contestato, con le modalità di cui al successivo art. 12, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario.
In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare dell’Accordo Quadro, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ESTAR nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo di ESTAR a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
ESTAR, in qualità di titolare dell’Accordo Quadro, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo dell’Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto dell’Accordo Quadro, ESTAR potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
ESTAR qualifica grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro l’applicazione di penalità di cui alle lettere a), b), c) e d) per tre volte consecutive in 12 mesi; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, con la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Nel caso di contestazioni plurime da parte delle singole Amministrazioni Contraenti per gravi inadempienze che richiedono l'applicazione di penalità e/o per inadempimenti gravi accertati ESTAR si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nei confronti del Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 108 e 110 del D. X.xx 50/2016 ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione della fornitura, ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista,
l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
9.13 – Penalità in caso di sospensioni illegittime
Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, di cui all’art. 10.8 siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all’art. 107 del codice, imputabili alla colpa dell’amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi (penali)
[eventualmente eliminare quello non pertinente con l’oggetto della convenzione e la tipologia di prestazioni]:
a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere: [i – u – s] *6,5% x ts
t
dove:
i = importo contratto attuativo u= utile [i*10%]
s = spese generali [i*15%]
t = giorni di durata del contratto attuativo
ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)
b) lesione dell’utile (da ritardo):
I * 10% (i) * ts dove:
I = interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231
10% i = utile contrattuale nella misura del 10% ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)
c) il mancato ammortamento, riferito al valore reale all’atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC.
9.14 - Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione, che invia al RES, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.
In ogni caso nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del direttore dell’esecuzione, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI
10.1 - Contratto attuativo
Nel Contratto attuativo relativo al singolo appalto specifico l’Amministrazione Contraente:
▪ determinerà la fissazione dei livelli di servizio/fornitura delle prestazioni oggetto contrattuale, inclusi tempi, modalità e luoghi di svolgimento dello stesso;
▪ in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità del servizio/fornitura da espletare;
▪ potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
▪ potrà meglio precisare le ipotesi di recesso e/o di risoluzione descritte rispettivamente all'art. 13 e all'art. 12;
▪ potrà prevedere modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
▪ prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
▪ potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di servizio/fornitura;
▪ prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
▪ indica i nominativi di RES e DEC del singolo contratto attuativo;
▪ potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica delle Amministrazioni Contraenti, che, in ogni caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.
Per la stipula del contratto, l’Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere ulteriori coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente capitolato
Peraltro, con la stipula del contratto il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta l'adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.., fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.5 circa la documentazione che il fornitore dovrà presentare.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
10.2 – RUP, RES E DEC
Il Responsabile del Procedimento, nominato dall’ESTAR, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula della Accordo Quadro nonché alla gestione delle adesioni.
Il Responsabile dell’esecuzione nominato dagli Enti/aziende che aderiscono all’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016,
provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione riceve dal RES le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all’importanza del servizio o della fornitura la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
Le amministrazioni aggiudicatrici, su indicazione del Direttore dell’esecuzione, sentito il RES, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il Direttore dell’esecuzione nell’ambito delle sue funzioni.
10.3 - Attività del DEC
Il Direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Il Direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio scritti che sono comunicati al RES. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto dal presente capitolato.
10.4 - Attività di controllo del DEC
Il DEC potrà svolgere i seguenti controlli in relazione:
− la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta:
o Modalità di svolgimento del controllo: verifica di rispondenza, completezza e conformità dei beni consegnati rispetto al documento d’ordine.
o Standard qualitativi di riferimento: verifica – in contraddittorio con il referente dell’appaltatore o con il supporto degli utilizzatori - i principali parametri qualitativi presenti nel bene oggetto della fornitura previsti nel capitolato tecnico e reperibili nell’offerta tecnica della ditta affidataria.
o Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:
tutta la documentazione di gara necessaria per le attività di controllo (capitolato tecnico, offerta tecnica ed economica) è trasmessa al DEC dal RUP di gara attraverso la piattaforma condivisa di I SHARE DOC e/o piattaforma START;
o Tempi ed intervalli temporali di verifica: la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, ditta affidataria, personale utilizzatore).
− il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:
o Modalità di svolgimento del controllo: il DEC verifica che le modalità e i tempi di consegna siano avvenuti nel pieno rispetto di quanto disposto dal capitolato tecnico e normativo e dal documento d’ordine;
o Standard di risultato: la verifica può avvenire in contraddittorio con il referente dell’appaltatore o avvalendosi del supporto del personale preposto all’emissione degli ordinativi.
o Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: le informazioni sono presenti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica di gara trasmesse dal RUP tramite la piattaforma
condivisa di I share doc e/o piattaforma START; nel DDT e nell’ordine di fornitura a cura del personale di Xxxxxxxxx preposto che potrà effettuare le comunicazioni al DEC tramite posta elettronica e/o via telefono.
o Tempi ed intervalli temporali di verifica: la verifica avviene al momento della consegna.
− la soddisfazione del cliente o dell’utente finale:
o Modalità di svolgimento del controllo: verifica della corretta esecuzione della fornitura attraverso gli ordinativi e la regolare consegna agli utilizzatori, verifica delle criticità segnalate dal cliente e dei relativi tempi necessari per addivenire alla risoluzione delle stesse;
o Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: gli utilizzatori dei prodotti presenti sul territorio regionale tramite la piattaforma condivisa di I share doc.
o Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: il DEC potrà richiedere agli utilizzatori di fornire annualmente una breve reportistica circa il grado di soddisfazione raggiunto secondo una scala di giudizi es: (per niente soddisfatto 0, abbastanza soddisfatto 1, soddisfatto 2, molto soddisfatto 3) adeguatamente motivati.
Gli esiti del controllo devono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.
Il Direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.
Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Amministrazione Contraente che ha aderito all’Accordo Quadro dovrà trasmettere al RUP certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.
10.5 – Attività di controllo di ESTAR
ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull’andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all’Accordo Quadro. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.
10.6 - Avvio dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata, il Direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
10.7 – Contestazioni e riserve
Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l’amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.
Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.
Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.
10.8 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione
Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)
A seguito dell’attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l’Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell’Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.
Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.
10.9 – Verifiche di Conformità Aziendali
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in
corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il Direttore dell’esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l’Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con l’affidatario. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore con le modalità di cui all’art. 10.1, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
10.10 - Variazioni delle prestazioni
L'Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento delle forniture del presente Accordo Quadro e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.
Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 10% fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della Accordo Quadro.
Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 10%, il fornitore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio dell’Accordo Quadro.
Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione alla Accordo Quadro, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito all’Accordo Quadro e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al RUP la verifica della disponibilità finanziaria dell’Accordo Quadro. Acquisito il parere favorevole emette un nuovo ordinativo di fornitura che si qualifica come atto aggiuntivo all'originario e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato.
Tutte le variazioni sono valutate ai prezzi di aggiudicazione.
10.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore
Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l’istruttoria e ne sottopone l’esito al RES. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest’ultimo impartisce al fornitore le istruzioni per il ripristino delle prestazioni originarie con spese a carico di quest’ultimo.
10.12 – Sospensione Contrattuale
Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l’imputabilità delle stesse.
In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, si applicano le penali indicate all’art. 9.13. Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.
Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.
Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RES.
10.13 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal Contratto attuativo e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
11 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
L’Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso ESTAR
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio/fornitura in questione. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, (come modificato dal DL 77/2021). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.
Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del
D. Lgs 50/2016 e anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione).
Il fornitore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.
Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di xxxxxxxxxx, deve essere trasmessa al DEC.
Il direttore dell’esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RES dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni inerenti gli obblighi di cui all’articolo 105 del codice.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP al RES ed al DEC.
Il direttore dell’esecuzione coadiuva il RES nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.89, comma 9, del Codice.
Il RES accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto attuativo.
12 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell’esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 8.11 del presente Capitolato Normativo.
Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.
Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico Prestazionale procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto.
Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.
Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:
- ritardo nell’erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell’Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.
Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell’erogazione del servizio di vigilanza e attività correlate;
- mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente Capitolato Normativo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuare da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto.
ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione l’applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell’importo massimo complessivo della Convenzione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione della Convenzione.
ESTAR procede con la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.
In caso di risoluzione, ESTAR procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'art. 7 del presente capitolato normativo, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
13 – CAUSE DI RECESSO
ESTAR/Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dall’ Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell’Accordo Quadro o di singoli contratti.
E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente
effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È vietata la cessione dell’Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere l’Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio/fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione di ESTAR.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D. Lgs.
n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.
15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ESTAR, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell’Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell’Accordo Quadro.
Resta comunque fermo che i Fornitori parti dell’Accordo Quadro hanno l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di Ordinativo o Contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.
In particolare, ciascun Fornitore parte dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di:
A) comunicare immediatamente all’ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta;
B) trasmettere all’ESTAR la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la sua durata (comprese eventuale proroga).
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ESTAR fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ESTAR, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx domiciliata per la carica in Xxxxxxx Xxx xx Xxx Xxxxx 00 (Palazzina 14) – email xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx domiciliata presso ESTAR Sez. Territoriale Nord Ovest Xxx X. Xxxxxx 0/0 Xxxxxxxxxxx Xxxx – email xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Responsabile e sub responsabile del trattamento dei dati
Qualora ESTAR si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e xx.xx. ed ii., ESTAR svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.
La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di ESTAR nella sezione Privacy.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ESTAR anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).
Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di ESTAR titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.
Trattamento dei dati personali relativamente ai contratti attuativi
Ai sensi della DGRT n. 742/2018 qualora dalle prestazioni contrattuali riguardanti materie quali tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR e le tecnologie sanitarie (se l’attività comporta anche l’assistenza e manutenzione con risorse proprie di Estar), al fornitore vengono affidati trattamenti di dati personali di cui ESTAR risulta responsabile del trattamento e viene nominato come sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 6 “Nomina sub responsabili del trattamento” dello schema di Accordo Quadro adottato la suddetta Delibera Regionale a far data dalla stipula del contatto attuativo.
Sono affidati al sub-responsabile tutti gli obblighi in capo ad ESTAR di cui all’ art. 2 “Obblighi del responsabile del trattamento e modalità di trattamento”, dello schema di Accordo Quadro adottato con DGRT
n. 742/2018 a far data dalla stipula dell’Accordo Quadro.
Per le prestazioni contrattuali non comprese nelle materie sopracitate con la stipula del Contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell’ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L’aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da ESTAR potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.
I dati forniti vengono acquisiti dall’Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell’Accordo Quadro stessa. Tutti i dati acquisiti da ESTAR potranno essere trattati per fini di studio e statistici.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di ESTAR n. 168 del 24/05/2018 “Approvazione delle linee guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti”.
I dati personali saranno:
▪ trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
▪ raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;
▪ adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
▪ esatti e, se necessario aggiornati;
▪ conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
▪ trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Tempi di conservazione dei dati personali
I tempi di conservazione dei dati personali sono:
− mutuati dal massimario di scarto di ESTAR approvato con delibera del Direttore Generale di Estav Centro n. 153 del 28/06/2013;
− strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati:
• alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sull’ Accordo Quadro;
• al personale di ESTAR o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a ESTAR in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• all’Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di ESTAR xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx e la piattaforma START xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.
In particolare il fornitore dovrà:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del GDPR.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
ESTAR non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE 2016/679.
Misure di sicurezza
Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:
a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l’applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull’operato dei medesimi;
b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all’analisi dei rischi, all’evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.
Responsabilità
1. Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il RGPD.
2. Il fornitore risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni date dal titolare del trattamento contenute in specifici accordi relativi a particolari argomenti stipulati tra Estar ed il fornitore.
3. Il fornitore o le Amministrazioni contraenti sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 se dimostrano che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora le Amministrazioni contraenti ed il fornitore siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.
5. Qualora le Amministrazioni contraenti/ESTAR o il fornitore abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile del trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
6. Il fornitore si obbliga a tenere manlevata ed indenne le Amministrazioni contraenti/ESTAR da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il fornitore dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o indirettamente, da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.
17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
18 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il committente ed il fornitore parti dell’Accordo Quadro - così durante l’esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
19 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l’attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.
ALLEGATI
Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente Allegato: Capitolato Tecnico