SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI N. 1 AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO A CARICO POSTERIORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
CON FACOLTA’ DI RISCATTO
L'anno duemiladiciannove il giorno -- del mese di ---- tra le parti giuridicamente capaci di contrarre:
⮚ Geol. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Piacenza (PC) il 12 marzo 1961, residente a Piacenza (PC), domiciliato per la carica presso la sede della Società SAN DONNINO MULTISERVIZI Srl, il quale agisce in nome e per conto della stessa (Cod. F. e P.Iva n.02202290348), in qualità di Responsabile dell’Azienda,
in seguito per brevità “San Donnino o Stazione Appaltante”;
e
⮚ il Sig. , nato a ( ) il ,
residente in ( ), domiciliato per la carica presso la Società
, con sede legale in ( ), Via , Cod. F. e P.IVA n. , il quale agisce in nome e per conto della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante,
in seguito per brevità “Fornitore o Aggiudicataria”;
PREMESSO
a) che San Donnino Multiservizi Srl, Società a capitale interamente pubblico con Socio Unico il Comune di Fidenza, svolge il servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza secondo la formula dell’”in house providing”;
b) che San Donnino Multiservizi srl, in ossequio alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 luglio 2019 (delibera n.1), ha deliberato l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio “full service”, senza conducente per n. 1 autocompattatore a carico posteriore, nuovo di fabbrica (o pari al nuovo), per un periodo di mesi 36, con facoltà di riscatto;
c) che a tal fine San Donnino Multiservizi srl ha indetto - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del , nella piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data , la “Procedura Aperta telematica per l’affidamento del servizio di noleggio n. 1 autocompattatore idraulico a carico posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con facoltà di riscatto C.P.V. 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta dei rifiuti con compattatore;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura di gara e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compresa il Capitolato Speciale di Appalto nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro =
( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Speciale d’Appalto), l’Allegato “B” (Offerta Economica);
b) L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
− dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
− dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per San Donnino Multiservizi Srl. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da San Donnino Multiservizi srl.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente e da norme vigenti che hanno carattere imperativo, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
Articolo 2 Oggetto
San Donnino Multiservizi srl affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di noleggio “full service” per n. 1 mezzo autocompattatore idraulico a carico posteriore, per un periodo 36 (trentasei) mesi, secondo le condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di San Donnino Multiservizi srl ad effettuare il Servizio, nella misura indicata con riferimento al lotto di aggiudicazione, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro
,00 ( ), XXX xxxxxxx.
Articolo 3
Durata e opzione di riscatto
Il presente Contratto ha una durata di mesi 36 (trentasei) dalla data della messa a disposizione del mezzo e, comunque, fino al completamento delle prestazioni.
E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Durante il periodo di noleggio sarà facoltà di San Donnino Multiservizi Srl, in base alle proprie necessità, considerare il riscatto del mezzo.
Le opzioni di riscatto potranno essere sviluppate secondo le seguenti modalità:
- al termine dei 36 mesi al valore offerto in sede di gara;
- a decorrere dal 12° mese ed entro il 30° mese di noleggio al valore, per ogni singolo lotto, definito dalla tabella di seguito indicata, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara:
mesi per riscatto | nolo €/mese | riscatto € | totale € |
0 | NON APPLICABILE | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 3.000 | 65.000 | 101.000 |
13 | 3.000 | 62.600 | 101.600 |
14 | 3.000 | 60.200 | 102.200 |
15 | 3.000 | 57.800 | 102.800 |
16 | 3.000 | 55.400 | 103.400 |
17 | 3.000 | 53.000 | 104.000 |
18 | 3.000 | 50.600 | 104.600 |
19 | 3.000 | 48.200 | 105.200 |
20 | 3.000 | 45.800 | 105.800 |
21 | 3.000 | 43.400 | 106.400 |
22 | 3.000 | 41.000 | 107.000 |
23 | 3.000 | 38.600 | 107.600 |
24 | 3.000 | 36.200 | 108.200 |
25 | 3.000 | 33.800 | 108.800 |
26 | 3.000 | 31.400 | 109.400 |
27 | 3.000 | 29.000 | 110.000 |
28 | 3.000 | 26.600 | 110.600 |
29 | 3.000 | 24.200 | 111.200 |
30 | 3.000 | 21.800 | 111.800 |
31 | NON APPLICABILE | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | 3.000 | 10.000 | 118.000 |
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto deve avvenire da parte di San Donnino Multiservizi srl tramite PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del termine contrattuale ovvero 60 giorni prima decorrenti dalla data di decorrenza del riscatto.
L’opzione di riscatto non vincola San Donnino Multiservizi srl all’acquisto qualora la stessa ritenesse non conveniente, a suo insindacabile giudizio, esercitare tale diritto, e pertanto la ditta non potrà trarre dal mancato riscatto alcun motivo di riconoscimento in maggiori oneri e/o compensi di sorta.
Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, in assenza di esercizio dell’opzione di riscatto, la procedura di gara esperita da San Donnino Multiservizi srl per l’individuazione dell’eventuale nuovo fornitore non si fosse ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell’esecuzione del contratto di fornitura, a patti e condizioni invariate, fino all’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.
La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di San Donnino Multiservizi srl tramite PEC almeno 60 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara d’appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dalla fornitura del mezzo da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l’espletamento della prestazione.
Articolo 4
Condizioni del Sevizio ed obbligazioni generali del Fornitore
L’esecuzione dei Servizi e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, San Donnino Multiservizi srl potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati , pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl, assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a San Donnino Multiservizi srl di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto, alla normativa tutta vigente anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da San Donnino Multiservizi srl;
e) comunicare tempestivamente a San Donnino Multiservizi srl le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa dedicata all’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di San Donnino Multiservizi srl dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici; modalità e tempi dovranno essere concordati con San Donnino Multiservizi srl.
Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le aree di pertinenza di San Donnino Multiservizi srl continueranno ad essere utilizzati dal personale di San Donnino Multiservizi srl stessa e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da San Donnino Multiservizi srl e/o da terzi autorizzati.
Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a San Donnino Multiservizi srl.
Il Fornitore si obbliga a consentire a San Donnino Multiservizi srl di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da San Donnino Multiservizi srl.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a San Donnino Multiservizi srl di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati da San Donnino Multiservizi srl , nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto, fermo restando che i Servizi e le prestazioni contrattuali tutte dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 5
Modalità e termini di esecuzione
Il noleggio avrà decorrenza dalla data di messa a disposizione del mezzo, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Le attività manutentive a canone saranno svolte presso la/e sede/i:
nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il Fornitore è tenuto altresì a fornire il mezzo sostitutivo a San Donnino Multiservizi srl nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 6
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso San Donnino Multiservizi srl per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di San Donnino Multiservizi srl. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare _ , numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare a San Donnino Multiservizi srl, e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma.
Per parte sua San Donnino Multiservizi srl indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di San Donnino Multiservizi srl nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto.
I recapiti del Direttore Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati:
− numero telefono fisso cell. ;
− indirizzo e-mail .
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
Il servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di San Donnino Multiservizi srl, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di San Donnino Multiservizi srl la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
− formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
− fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
− vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con San Donnino Multiservizi srl;
− vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio
I corrispettivi dovuti da San Donnino Multiservizi srl al Fornitore a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto (servizio di noleggio e importo di eventuale riscatto) sono determinati in ragione della percentuale di sconto indicata nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta, da applicarsi al canone di locazione “full service” e al valore di riscatto posti a base d’asta.
I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
Lo sconto offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da San Donnino Multiservizi srl in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Servizi correttamente effettuati nel mese precedente, relativamente alle attività di noleggio del mezzo effettivamente in disponibilità San Donnino Multiservizi srl. Il Fornitore ai fini del pagamento di singole fatture, dovrà trasmette a San Donnino Multiservizi srl, unitamente a ciascuna delle dette fatture, tutta l’ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività, che consentano a San Donnino Multiservizi srl l’effettuazione dei controlli propedeutici ai pagamenti.
In ciascuna fattura emessa il Prestatore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA come di legge, ma San Donnino procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72” e la stessa dovrà essere anticipata all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice identificativo Gara).
In caso di non rispondenza della fattura agli impegni contrattuali assunti, il Prestatore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da San Donnino Multiservizi srl secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito da San Donnino Multiservizi srl relativamente ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ed anche in caso di ritardato pagamento, il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, San Donnino Multiservizi srl potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Prestatore.
Sulle somme dovute da San Donnino Multiservizi srl al Prestatore saranno operate – nel rispetto
della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, San Donnino Multiservizi srl potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
− In caso di ritardo di consegna della fornitura rispetto ai termini di cui in precedenza, San Donnino Multiservizi srl applicherà, senza necessita di messa in mora:
⮚ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) al giorno;
⮚ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Società si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura;
− In caso mancata consegna del mezzo sostitutivo entro 48 ore dalla richiesta:
⮚ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) al giorno;
⮚ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Società si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura;
− Per ogni riparazione/intervento effettuato oltre il termine di 48 (quarantotto) ore (salvo comprovata e documentata impossibilità tecnica ad eseguire l’intervento, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante), verrà applicata una penale pari ad
€ 20,00 (venti/00) per ogni ora di ritardo;
− Per ogni intervento di pronto intervento effettuato oltre 2 (due) ore dalla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da San Donnino Multiservizi srl al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a San Donnino Multiservizi srl nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di San Donnino Multiservizi srl, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
San Donnino Multiservizi srl potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
San Donnino Multiservizi srl, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto di San Donnino Multiservizi srl a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di San Donnino Multiservizi srl per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di San Donnino Multiservizi srl a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che San Donnino Multiservizi srl, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti di San Donnino Multiservizi srl a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di San Donnino Multiservizi srl verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di San Donnino Multiservizi srl.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 13 Riservatezza
Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente
tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che San Donnino Multiservizi srl abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di San Donnino Multiservizi srl, ciò anche nel caso in cui il Fornitore debba citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, San Donnino Multiservizi srl ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima San Donnino Multiservizi srl.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 14 Risoluzione
In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da San Donnino Multiservizi srl per porre fine all’inadempimento, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
In ogni caso, si conviene che San Donnino Multiservizi srl potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice dei contratti, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Codice etico, Modello 231, Piano Triennale per la Trasparenza, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione).
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, San Donnino Multiservizi srl ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di San Donnino Multiservizi srl di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
San Donnino Multiservizi srl ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo di San Donnino Multiservizi srl, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
− qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
− ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto esclusivamente al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi srl delle attività effettivamente eseguite. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di San Donnino Multiservizi srl.
Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl.
Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da San Donnino Multiservizi srl, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di San Donnino Multiservizi srl.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di San Donnino Multiservizi srl e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne San Donnino Multiservizi srl, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a San Donnino Multiservizi srl, ai suoi dipendenti e collaboratori,
nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto.
Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro ( /00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per San Donnino Multiservizi srl e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da San Donnino Multiservizi srl. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti di San Donnino Multiservizi srl azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, San Donnino Multiservizi srl è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxx Xxxxxxx Multiservizi srl, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, San Donnino Multiservizi srl avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 Subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture:
, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere a San Donnino Multiservizi srl la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi srl per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di San Donnino Multiservizi srl della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi srl inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di San Donnino Multiservizi srl né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Foro competente
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. San Donnino Multiservizi srl tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a San Donnino Multiservizi srl per legge.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di San Donnino Multiservizi srl di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, San Donnino Multiservizi srl - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il
bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f) al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e San Donnino Multiservizi srl avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Codice Etico, Modello 231, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicati sul sito istituzionale di San Donnino Multiservizi srl. Il fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con San Donnino Multiservizi srl e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di precedente comma, San Donnino Multiservizi srl, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 27
Clausola finale
Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di San Donnino Multiservizi srl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima San Donnino Multiservizi srl si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Modalità e termini di esecuzione – Interventi in garanzia); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi della fornitura); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 27 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Speciale d’Appalto; ALLEGATO “B” - Offerta Economica.