Sommario a) Legno comune Sezione I – Parte generale Contrattazioni in genere Clausola di approvazione della casa Art. 1 Contrattazione per trasporto con automezzo ” 2 Tolleranza ” 3 Clausole speciali “merce collaudata”, “merce da collaudare” e “salvo...
Capitolo 11° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
Sommario | ||
a) Legno comune | ||
Sezione I – Parte generale | ||
Contrattazioni in genere | ||
Clausola di approvazione della casa | Art. | 1 |
Contrattazione per trasporto con automezzo | ” | 2 |
Tolleranza | ” | 3 |
Clausole speciali “merce collaudata”, “merce da collaudare” | ||
e “salvo visita” | ” | 4 |
Effetti del collaudo e della visita | ” | 5 |
Termine per il collaudo – Ritardo – Risoluzione del contratto | ” | 6 |
Uso della merce venduta | ” | 7 |
Rischio del trasporto | ” | 8 |
Svincolo – Scarico della merce | ” | 9 |
Risarcimento danni o rimborsi da parte del vettore | ||
per ritardo consegna o errata tassazione | ” | 10 |
Peso della merce | ” | 11 |
Luogo di consegna o di ritiro della merce | ” | 12 |
Termini di consegna | ” | 13 |
Mancata consegna totale o parziale | ” | 14 |
Inadempienza contrattuale dipendente da forza maggiore | ” | 15 |
Modo di determinazione del prezzo | ” | 16 |
Pagamenti | ” | 17 |
Reclami | ” | 18 |
Sezione II – Parte speciale – Legname resinoso | ||
Paragrafo 1° | ||
Specie | ” | 19 |
Assortimenti | ” | 20 |
Paragrafo 2° - Legname rotondo | ||
Requisiti | ” | 21 |
Dimensioni | ” | 22 |
Misurazione | ” | 23 |
Paragrafo 3° - Legname squadrato | ||
Qualità | ” | 24 |
Travi “uso Trieste” | ” | 25 |
Travi “testa a testa” o “uso fiume” | ” | 26 |
Bordonali | ” | 27 |
Smusso | ” | 28 |
Paragrafo 4° - Legname segato | ||
Distinzioni | ” | 29 |
“Sottomisure” e “tavole” | ” | 30 |
Lunghezza delle tavole | ” | 31 |
Spessori: tolleranze | Art. | 32 |
Assortimenti del tavolame | ” | 33 |
Legname di abete, larice e cirmolo. Difetti e reclami | ” | 34 |
Paragrafo 5° - Morali – Mezzi morali – Listelli | ||
Dimensioni | ” | 35 |
Paragrafo 6° - Travetti – Smezzole o madieri | ||
Smusso | ” | 36 |
Misure – Tolleranze – Qualità | ” | 37 |
Travi segati a misure obbligate | ” | 38 |
Stagionatura | ” | 39 |
Paragrafo 7° - Legname sagomato | ||
Distinzione | ” | 40 |
Qualità | ” | 41 |
Sezione III – Legname di latifoglia da lavoro | ||
Paragrafo 1° - Legnami nostrani di produzione locale | ||
Specie e assortimento | ” | 42 |
Requisiti dei tronchi, difetti, lunghezza | ” | 43 |
Tavole – Qualità – Dimensioni | ” | 44 |
Boules – Dimensioni | ” | 45 |
Modi di vendita dei tronchi e delle tavole | ” | 46 |
Paragrafo 2° - Legnami di produzione nazionale ed estera | ||
Usi richiamati | ” | 47 |
Capitolo 11° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
a) Legno comune
Sezione I Parte generale
Art. 1 - Contrattazioni in genere - Clausola di approvazione della casa. L’offerta di vendita di legnami o la proposta di acquisto, quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, si intendono fatte “senza impegno”.
Le clausole “salvo approvazione della casa”, “salvo venduto” ed altre ana- loghe significano che il contratto è soggetto a conferma da parte del ven- ditore. Essa deve pervenire al compratore non oltre il termine di 10 gior- ni da quello in cui egli abbia firmato la copia di commissione. Decorso tale termine senza la conferma, il contratto si intende non concluso.
Art. 2 - Contrattazione per trasporto con automezzo.
Il trasporto con automezzo prevede che il carico deve essere normal- mente completo, con riferimento alla portata collaudata dell’automezzo previsto per il trasporto.
In caso contrario, la differenza di nolo va a carico del venditore.
Art. 3 - Tolleranza.
E’ ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misura normale.
Non è ammessa alcuna tolleranza per le ordinazioni su distinta di misu- re obbligate.
Art. 4 - Clausole speciali “merce collaudata”, “merce da collaudare” e “salvo visita”.
La clausola “merce collaudata” o “merce da collaudare” significa che, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione, il compratore ha scelto ed accettato la merce, oppure deve sceglierla ed accettarla, mediante bollatura o marcatura su ciascun pezzo.
La clausola “salvo visita” significa che il compratore si riserva di visita- re la merce “in partita” per l’approvazione di essa, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione.
Art. 5 - Effetti del collaudo e della visita.
Il collaudo o la visita creano un preciso reciproco obbligo di consegna- re e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.
Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservarla da buon commerciante, fino a quando il compratore non si trovi in mora rispetto ai termini con- venuti.
Art. 6 - Termine per il collaudo - Ritardo - Risoluzione del contratto.
Il compratore deve prestarsi al collaudo o alla visita della merce entro il termine convenuto.
In caso di ritardo, il venditore deve diffidarlo a mezzo di lettera racco- mandata, telegramma, telex o fax, assegnandogli un termine di 10 giorni. Se entro tale termine il compratore non procederà al collaudo o alla visi- ta, il contratto si riterrà risolto per sua colpa e al venditore competeran- no il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese.
Analogamente, il venditore è obbligato a mettere a disposizione del com- pratore la merce per la visita o per il collaudo nei termini convenuti.
In caso di ritardo, il compratore costituirà in mora il venditore a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, telex o fax, assegnandogli un termine di 10 giorni, trascorsi i quali, il contratto si riterrà risolto per ina- dempienza del venditore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del compratore.
Art. 7 - Uso della merce venduta.
La merce è venduta senza alcuna responsabilità riguardo all’uso cui il compratore intenda destinarla, anche se egli lo abbia precisato.
Art. 8 - Rischio del trasporto.
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se vendu- ta franco destinazione, salvo pattuizioni differenti.
Art. 9 - Svincolo - Scarico della merce.
Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l’importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.
Soltanto nel caso che risulti evidente (sia dalla fattura, sia da sicuri ele- menti di fatto dichiarati dal compratore sotto sua responsabilità) che fu spedita merce sostanzialmente diversa da quella pattuita, il compratore non è tenuto allo svincolo o allo scarico, ma deve darne telegrafica- mente o con telex o fax avviso al venditore.
Né lo svincolo né lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo del compratore.
Se per contratto le spese di trasporto, i diritti di confine e l’IVA sono a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce ne dedur- rà l’importo dalla fattura e spedirà al venditore, nel più breve tempo pos- sibile, tutti i documenti di trasporto e di svincolo: in difetto, risponde dei relativi danni.
Art. 10 - Risarcimento danni o rimborsi da parte del vettore per ritardo consegna o errata tassazione.
Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, competono a lui le somme dovute dal vettore a titolo di risarcimento per ritardata conse- gna e di rimborso per errata tassazione.
Se invece sono a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui al precedente Art. 6, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da metterlo in condizione di fare tempestivamente gli opportuni reclami.
Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione di destinazione il reclamo che il venditore gli avrà trasmesso in due copie, restituendogliene una debitamente corredata del visto di presentazione: in difetto, sarà responsabile dei relativi danni.
Art. 11 - Peso della merce.
Per il legname venduto a peso il compratore riconosce che il peso della merce spedita è quello accertato a una pesa pubblica all’atto della par- tenza o dell’arrivo, a seconda che la merce sia stata venduta franco par- tenza x xxxxxx arrivo.
Art. 12 - Luogo di consegna o di ritiro della merce.
Se la vendita è fatta “franco deposito”, “franco magazzeno” o “franco stabilimento” del venditore, il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzeno o sta- bilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese, consegnando la merce, in caso di trasporto con automezzi, su strada camionabile.
Se è fatta “franco vagone stazione di carico” o “stazione di partenza”, il venditore deve consegnare la merce sul vagone, nella relativa stazione, caricata e sistemata sullo stesso, in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.
Se è fatta “franco vagone confine”, deve consegnarla su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto ed inoltrata alla destinazione indicata dal compratore, a carico del quale restano spese finanziarie, doganali italiane e l’IVA. In caso di mancata determinazione contrattua- le, la stazione di confine è scelta dal venditore.
Se la vendita è fatta “franco stazione destinazione”, il venditore deve consegnare la merce su vagone nella relativa stazione, mentre tutte le ulteriori spese di ritiro, scarico, ecc. sono a carico del compratore.
Se è fatta “franco stabilimento, fabbrica, magazzeno o deposito del compratore” deve ivi consegnarla con propri mezzi di trasporto, fin dove arriva la strada camionabile, mentre il compratore deve procedere, senza ritardo e a sue spese, allo scarico.
Art. 13 - Termini di consegna.
Il venditore è tenuto a spedire la merce, cioè a caricarla al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l’epoca del- l’arrivo.
Per “consegna e spedizione pronta” si intende che la merce deve esse- re spedita il più presto possibile in una o più volte: in ogni caso non oltre i 15 giorni dal perfezionamento del contratto.
Art. 14 - Mancata consegna totale o parziale.
In caso di mancata consegna, totale o parziale, della merce, nel termi- ne contrattuale, il compratore può costituire in mora il venditore median- te lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, diffidandolo ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende senz’altro risol- to per colpa del venditore, totalmente o parzialmente a scelta del com- pratore.
Se in contratto si dice che il termine di consegna è improrogabile, il ven- ditore che non vi provveda entro il termine indicato deve ritenersi sen- z’altro inadempiente.
Art. 15 - Inadempienza contrattuale dipendente da forza maggiore.
Le norme dell’articolo precedente non sono applicabili quando l’ina- dempienza contrattuale sia determinata da forza maggiore.
In tal caso, il venditore deve comunicare all’altro contraente la causa della forza maggiore: quest’ultimo può, a sua scelta, prorogargli il ter- mine di consegna per tutta la durata della forza maggiore, o risolvere, senza indennizzo, il contratto, qualora la stessa duri oltre 30 giorni.
Se nel contratto il termine di consegna sia stato indicato come improro- gabile, oppure se si tratti di merce acquistata per un determinato scopo dedotto in contratto e per cui la fornitura tardiva non possa più servire al compratore, questi ha diritto a risolvere il contratto, non appena venu- to a conoscenza della sopravvenuta forza maggiore.
Art. 16 - Modo di determinazione del prezzo.
Salvo accordi differenti, il prezzo viene solitamente stabilito:
a) a peso, per gli scarti, il cortame ed il rotondo di produzione locale;
b) a metro cubo, per il legname xxxxxx, squadrato ad ascia, rotondo e per tavole greggie;
c) a metro quadrato, per il legname lavorato (perline, listoni per pavi- mento);
d) a metro stero o a chilogrammo per il legname per xxxxxxxx.
Art. 17 - Pagamenti.
I termini di pagamento decorrono sempre dalla data della fattura. Mancando pattuizioni particolari, il pagamento si intende per contanti, entro un mese dalla data della fattura, senza sconto e al domicilio del venditore.
In caso di ritardato pagamento oltre il termine di cui sopra o stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere gli interessi di mora.
I pagamenti e le rimesse al domicilio del venditore devono essere fatti senza spese.
I pagamenti o regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc., non sono liberatori se tali persone non sono a ciò autorizzate espressamente per iscritto da parte del venditore.
Lo sconto contrattuale nel pagamento a contanti va calcolato sull’im- porto netto della fattura, escluso qualsiasi sconto sulle somme relative all’IVA, alle spese doganali, al trasporto ed allo svincolo della merce.
Art. 18 - Reclami.
Tutti i reclami di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, dimensio- ni, ecc.) devono essere fatti al venditore o al suo legittimo rappresen- tante, con lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, entro 10 giorni dal completo scarico della merce. Diversamente quest’ultima si intende accettata.
Il reclamo deve sempre essere motivato.
La merce contestata per qualità non deve essere adoperata ma deve rima- nere a disposizione del venditore fino a che questi abbia risposto al reclamo. Se la contestazione riguarda motivi diversi dalla qualità, la merce può essere parzialmente adoperata dal compratore; ma in tal caso l’even- tuale bonifico non potrà essere accordato che sulla parte restante, al momento della verifica.
Il venditore deve, in ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento del recla- mo, precisare il proprio punto di vista in merito. In tale periodo, il com- pratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante la merce contestata.
In caso di controversia giudiziale, le spese per la custodia della merce contestata, in modo e in luogo adatto, saranno a carico della parte soc- combente in giudizio.
Sezione II Parte speciale
PARAGRAFO 1° - Legname resinoso
Art. 19 - Specie.
Il legname resinoso comprende:
- l’abete rosso;
- l’abete bianco (avezzo o tanna);
- il larice;
- il xxxx xxxxxxxxx ed altri similari;
- il cedro.
Art. 20 - Assortimenti.
Il legname si fornisce rotondo, squadrato, segato, tranciato, piallato e sagomato.
PARAGRAFO 2° - Legname rotondo
Art. 21 - Requisiti.
Il legname rotondo si fornisce di norma scortecciato, intestato, senza residui di rami sporgenti, fatta eccezione per quello di produzione loca- le, che si fornisce di norma non scortecciato.
Il legname rotondo viene diviso in assortimenti: primo fusto, secondo fusto, merce canastro e bostricata, intendendosi con ciò esclusi i pezzi fortemente screpolati, affetti da xxxxxx, patiti o comunque deteriorati, rotti, eccessivamente conici o eccessivamente curvi.
Art. 22 - Dimensioni.
A seconda delle dimensioni, il legname rotondo si distingue come segue:
a) “tronchi da sega”, in lunghezza da 4 a 12 metri, con progressione di cm. 50 in 50 e diametro, in punta, da cm. 20 in avanti;
b) “tondoni da costruzione”, in lunghezza da m. 5 in avanti, fino a m. 10-12, con progressione di cm. 50 in 50, e col diametro, a metà, da cm. 16 in avanti;
c) “tondelli”, da m. 5 a 8 di lunghezza, con progressione di cm. 50 in 50, e col diametro, a metà, da 10 cm. a 15 cm.;
d) “puntelli”, da m. 2,50 a m. 5, diritti, “seguenti” (uniformemente rastremati), con punta minima di cm. 5 di diametro;
e) “tondelli per cartiera” da m. 1 e/o 2 di lunghezza, e col diametro minimo fra i cm. 9 e cm. 25.
Art. 23 - Misurazione.
Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente, consi- derando cilindrico il pezzo.
La misura viene eseguita prendendo il diametro a metà lunghezza, sotto corteccia, e computando il mezzo centimetro per pieno.
La lunghezza viene calcolata a norma del precedente Art. 22.
PARAGRAFO 3° - Legname squadrato
Art. 24 - Qualità.
La qualità deve essere sana mercantile. Le travi si trattano “squadrate” e “segate”.
Si considerano scarti i pezzi prodotti da piante morte in piedi, quelli affetti da marcio, da tarlo e da nodi marci, i pezzi curvi, quelli molto cipollati, contorti con fenditure diagonali profonde.
Il leggermente rosato deve essere tollerato.
Art. 25 - Travi “uso Trieste”.
Le travi “uso Trieste” devono essere asciate sui quattro lati seguendo la conicità della pianta.
Art. 26 - Travi “testa a testa” o “uso fiume”.
Per le travi “testa a testa” o “uso fiume” valgono le stesse disposizioni per le travi uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la sezione stabilita per tutta la sua lunghezza, con piccola tolleranza. Le sezioni a lunghezze normali sono quelle stesse delle travi uso Trieste.
La misurazione avviene come per le travi uso Trieste.
Art. 27 - Bordonali.
Le sezioni dei bordonali vanno da centimetri 27x27 in avanti, di centi- metro in centimetro.
La lunghezza va da metri 6 in avanti, senza obbligo di media, e si cal- cola di 50 in 50 centimetri.
I bordonali sono squadrati su tutti i quattro lati e per tutta la lunghezza, tollerandosi qualche smusso fino a due terzi della lunghezza e, verso la cima, uno smusso massimo che non oltrepassi, per entrambi gli angoli dello stesso lato, in complesso, la quarta parte del lato.
La sezione si misura a metà lunghezza del pezzo, conteggiando il mezzo centimetro per pieno.
Art. 28 - Smusso.
Per le travi “squadrate” o “segate” è tollerato uno smusso fino ad un massimo di un quinto del lato maggiore.
Il requisito dello spigolo vivo su tutti e quattro i fili e per tutta la lun- ghezza del pezzo deve essere pattuito espressamente.
PARAGRAFO 4° - Legname segato Art. 29 - Distinzioni.
Il legname segato si distingue in tavolame, morali, travi, travetti, listelli,
smezzole o madieri.
Art. 30 - “Sottomisure” e “tavole”.
Il tavolame, nei riguardi delle larghezze, si distingue in: “sottomisure”, che hanno la larghezza da cm. 8 a cm. 15, e “tavole”, che hanno lar- ghezze assortite, da cm. 16 in avanti, con larghezza media di almeno cm. 22, per gli spessori da mm. 20 in avanti, e di almeno cm. 20, per gli spessori inferiori.
Art. 31 - Lunghezza delle tavole.
La lunghezza normale delle tavole è di metri 4.
Per la merce non intestata, la lunghezza di 4 metri deve essere quella utile.
Le lunghezze superiori ai 4 metri vengono computate di centimetri 50 in 50.
Art. 32 - Spessori: tolleranze.
Gli spessori normali del tavolame segato sono i seguenti: mm. 25, 30, 40, 50, 60 e 70.
Nelle vendite è in uso la tolleranza di mm. 2 per gli spessori, a favore del venditore.
Art. 33 - Assortimenti del tavolame.
Gli assortimenti del tavolame sono i seguenti:
a) Tombante - Merce come viene dalla sega, I, II e III scelta, escluso il marcio, il rotto e le sottomisure.
b) Primo netto - Legname perfettamente sano, di fibra buona, regola- re, diritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, senza spaccature né sventature (screpolature su filo). Il larice deve essere senza alburno; tollerate leggere tracce su fili da una sola faccia.
c) Primo secondo - Legname perfettamente sano, di fibra buona, regolare, diritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, tol- lerati soltanto i nodi a spillo, senza spaccature né sventature (screpola- ture su filo). Il larice deve essere senza alburno; tollerate leggere trac- ce su fili da una sola faccia.
d) Secondo assortimento – E’ costituito da legno sano, ben lavorato, con nodi sani e legati non cadenti, né eccessivamente grossi né numerosi. Sono tollerate tracce di resina.
e) Terzo falegnameria - Tavole senza difetti di lavorazione, senza nodi grossi e numerosi, senza chiavi, sventature, spaccature.
f) Terzo e quarto assortimento - Tutte le tavole non comprese nel terzo falegnameria, purché utilizzabili.
g) Cortame - Con tale denominazione si intendono le tavole segate in larghezza da centimetri 8 in avanti, lunghezza da metri 1 in sopra, senza obbligo di media, né per la larghezza né per la lunghezza.
h) Tavole di cirmolo - Il tavolame di cirmolo viene segato in tavole della lunghezza da m.2 a m.4, con tolleranza di circa il 30 % da m.2 a m.3,90. La qualità è tombante, le lunghezze si conteggiano di 25 in 25 cm., la larghezza da cm. 15 in avanti e lo spessore da mm. 20 a 120.
Art. 34 - Legname di abete, larice e cirmolo. Difetti e reclami.
Il legname di abete, di larice e di cirmolo è sempre trattato in base alla classificazione sopra elencata, e il venditore è obbligato unicamente a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica.
Il venditore risponde dei difetti apparenti del legname solo se contesta- ti nei 10 giorni dal ricevimento della merce, ma l’accettazione della stes- sa, a norma dell’Art. 4, esonera il venditore da ogni responsabilità.
PARAGRAFO 5° - Morali - Mezzi morali - Listelli Art. 35 - Dimensioni.
I morali ed i mezzi morali hanno le seguenti dimensioni:
Morali = cm. 5x5, 6x6, 6x8, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 12x12. Mezzi morali = cm. 3x6, 3_x7, 4x8, 5x10.
I listelli hanno sezioni varie inferiori ai cm. 3x6.
I morali ed i mezzi morali sono segati a facce piane, parallele, con tol- leranza di leggero smusso, ed hanno la lunghezza da metri 4 a 6, con progressione di 10 in 10 centimetri.
I morali e mezzi morali sono normalmente venduti in qualità monte, sana mercantile.
La qualità monte è composta dalla 1ª, 2ª e 3ª scelta, escluso lo scarto. I listelli si vendono in lunghezze di m. 4, legati in fasci, con tolleranza del 20% di quantità di lunghezza inferiore.
Per i morali, mezzi morali e listelli, è tollerata la deficienza in sezione di mm. 2 per lato.
XXXXXXXXX 0x - Xxxxxxxx - Xxxxxxxx o madieri Art. 36 - Smusso.
I travetti e le smezzole mercantili sono segati con tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore.
I travetti, smezzole o madieri a quattro fili sono segati a facce piane, pa- rallele, con tolleranza di leggerissimo smusso.
Art. 37 - Misure - Tolleranze - Qualità.
Le sezioni dei travetti sono di cm. 8x10, 8x12, 10x12, 10x14; le lun- ghezze vanno da metri 2,50 in avanti con progressione di cm. 50 in 50. Le sezioni delle smezzole o madieri sono di cm. 8x16, 8x18, 8x20, 8x22, 10x20, 10x22.
Le lunghezze vanno da m. 4 in avanti, con progressione di cm. 50 in 50. E’ tollerata una deficienza di sezione di mm. 2, sia per i travetti che per le smezzole.
I travetti e le smezzole si vendono in qualità sana mercantile.
Art. 38 - Travi segati a misure obbligate.
I travi segati a misure obbligate sono quelli che vengono ordinati e for- niti su misure speciali.
Per questi le ordinazioni devono indicare sia la lunghezza che le sezio- ni, nonché il grado di lavorazione (quattro fili o smusso mercantile). “Quattro fili” significa che sono tollerati leggerissimi smussi su uno o due spigoli e per una breve parte della lunghezza.
“Smusso mercantile” significa che è concessa la tolleranza di smusso fino ad un quinto dal lato maggiore su tutti i quattro spigoli, per due terzi della lunghezza.
Art. 39 - Stagionatura.
Il legname segato, di dimensioni normali, deve essere fornito mercantil- mente stagionato.
Il legname segato, su ordinazione a misure speciali, è fornito relativa- mente asciutto, in rapporto alla stagione e al termine di consegna e se necessario listellato.
PARAGRAFO 7° - Legname sagomato Art. 40 - Distinzione.
Le tavole sagomate si distinguono in due tipi: “Perline” e “Listoni per pavimento”, e si vendono in base allo spessore grezzo, cioè mm. 12, 15, 20, 25.
Sono lavorate a maschio e femmina oppure a battuta (a mezzo a mezzo) e piallate da una o da entrambe le parti con una tolleranza, per gli spessori finiti, di mm. 1.
Le larghezze vanno da cm. 9 a cm. 16 e vengono conteggiate sulla lar- ghezza utile aggiungendo un centimetro per il maschio o per la battuta. La lunghezza, di regola, è di m. 4; le lunghezze superiori hanno una progressione di 10 in 10 cm.
Art. 41 - Qualità.
Le perline ed i listoni debbono essere di qualità non inferiori ad una “terza” normale (con l’esclusione dei nodi cadenti).
Sezione III
Legname di latifoglia da lavoro
PARAGRAFO 1° - Legnami nostrani di produzione locale Art. 42 - Specie e assortimento.
I legnami nostrani di produzione locale comprendono: pioppo, quercia nostrana, quercia americana, castagno, frassino, olmo, tiglio, noce, acero, platano, ciliegio, faggio, robinia, betulla, ontano, ecc.
Essi sono venduti in tronchi (da trancia, da sega, da opera), tronchetti (da cartiera, da opera) e spacconi (per estratti tannici o per imballaggi e tavole).
Possono essere contrattati anche in piedi.
Art. 43 - Requisiti dei tronchi, difetti, lunghezza.
I tronchi si vendono, normalmente, con la corteccia, intestati a regola d’arte, sani e mercantili e con i rami tagliati e regolati; quelli per cartie- ra si vendono con corteccia ed anche scortecciati commercialmente.
Non sono considerati “sani e mercantili” i tronchi affetti da “lemido”, sve- nature, gelo, tarlo, nodi marci o viziosi, e subbollizione; quelli prove- nienti da piante morte in piedi e quelli aventi più di una curva.
La lunghezza dei tronchi, quando non viene pattuito diversamente, si intende da metri 2,50 in avanti.
E’ tollerata in piccola proporzione la lunghezza di metri 2.
La lunghezza dei tronchi per cartiera, se non diversamente pattuito, si intende di metri 1 e/o metri 2.
Art. 44 - Tavole - Qualità - Dimensioni.
Le tavole normalmente in commercio sono scortecciate e non refilate e sono suddivise negli assortimenti: primo, secondo, sana mercantile, terzo e quarto, che comprende il tavolame che non rientra nelle due classificazioni precedenti.
Non rientrano nelle precedenti classificazioni le tavole con sventatura, gelo, tarlo, lemido, nodi marci e viziosi, subbolliture.
Le spaccature naturali diritte sono tollerate, purché non sorpassino la larghezza della tavola.
Le dimensioni delle tavole normalmente sono le seguenti:
- lunghezza da m. 2,50 in sopra, con tolleranza del 10 % da m. 2;
- larghezza da cm. 14 in sopra, misurata a metà smusso;
- spessori da mm. 20 in sopra, con progressione di 5 in 5 mm.
Le deficienze di spessore, dipendenti dalla stagionatura, sono tollerate fino a mm. 2.
Art. 45 - Boules - Dimensioni.
Le boules sono tronchi scortecciati e ricostituiti con gli stessi elementi setturati, con esclusione dello sciavero.
Essi sono prodotti nelle seguenti dimensioni:
- lunghezza: da m. 2 in sopra;
- diametro: da cm. 30 in sopra;
- spessore: da mm. 27 a 130.
Art. 46 - Modi di vendita dei tronchi e delle tavole.
Di norma i tronchi si vendono a peso, con corteccia o a misura, e le tavole a misura.
I tronchi si misurano con diametro a metà lunghezza con deduzione della corteccia.
Le misure delle tavole si fanno, per la larghezza, prendendo la misura a metà lunghezza, compendiate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso.
La lunghezza si calcola di 10 in 10 cm.
La misurazione delle tavole refilate viene fatta dalla parte del filo, con tolleranza, dall’altra parte, di leggeri smussi.
PARAGRAFO 2° - Legnami di produzione nazionale ed estera Art. 47 - Usi richiamati.
Per i legnami di latifoglia di produzione nazionale ed estera valgono le norme relative ai legnami di uguale essenza di produzione locale (v. Artt. 42, 43, 44, 45 e 46).