CONVENZIONE
CONVENZIONE
inerente la realizzazione del “Progetto Housing” in ambito della Salute Mentale e Dipendenze della Zona/Distretto di Firenze.
TRA
- la Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486) con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 Xxx 00000 - Xxxxxxx, per il tramite del suo Direttore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Porretta Terme (BO) il 5 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 0/0, in qualità di soggetto attuatore
- la Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda.) Firenze C.F.: 06593810481, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx X.X. Xxxxx x. 0, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Firenze il 20.06.1978 e domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Azienda USL Toscana Centro sita in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, la quale interviene in questo atto, su delega del Legale Rappresentante esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione che rappresenta;
E
- il Dott. ....................... , CF ......................, nato il ......................... a ......................... (FI) e
residente a .....................(FI) in Via .................. n. .............. in qualità di rappresentante legale di ...................................., C.F./P.IVA ............................................con sede legale
in ...........................Via............................n..........................., compreso nell’elenco di cui in
premessa, d’ora in poi denominato “Gestore”;
Premesso che:
- in data 05 Marzo 2021 la Società della Salute di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro hanno sottoscritto un Accordo di partenariato per la gestione del Progetto HOUSING destinato ad utenti, residenti sul territorio della Zona Firenze, in carico alla Salute Mentale ed alle Dipendenze;
- il suddetto accordo sancisce compiti e responsabilità affidati alla SdS di Firenze, capofila di progetto, e all'Azienda USL Toscana Centro;
- con provvedimento del Direttore la Società della Salute di Firenze n. 15 del 2 Aprile 2021 è stato approvato l’ Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori erogatori di in-
terventi e servizi di Housing , in ambito della Salute Mentale e Dipendenze della Zona/Distretto di Firenze;
- il Gestore sottoscrittore è risultato possedere i requisiti per essere inserito nell’elenco dei soggetti erogatori di interventi e servizi correlati al “Progetto Housing”;
Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra
si conviene quanto segue
Art. 1 – Oggetto e finalità
La Convenzione regola i rapporti che si instaurano fra la Società della Salute di Firenze, l’Azienda USL Toscana Centro e …………………………per la gestione dei piani individualizzati formulati, sotto il Coordinamento socio sanitario della Società della Salute di Firenze, per persone in carico ai servizi specialistici della Salute Mentale e delle Dipendenze, nell’ambito del Progetto “ Housing “ allegato sub lett. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il progetto è destinato a persone che necessitano di un supporto adeguato tale da permettere loro l’acquisizione di progressivi livelli di autonomia.
Con la presente convenzione viene riconosciuto al gestore il diritto ad essere inserito nell’elenco dei soggetti eligibili da utenti residenti sul territorio della Zona Firenze, in carico alla Salute Mentale ed alle Dipendenze, per l’erogazione dei servizi ed interventi socio sanitari di cui al “Progetto Housing” per i quali si è candidato.
In particolare il gestore si è candidato per:
[riportare tipologia di candidatura]:
A) servizi di supporto e di cura alla persona B) servizi di supporto socio educativo
C) servizi di supporto A e/o B + alloggi
Gli impegni che le parti assumeranno con la firma della presente convenzione produrranno effetti economici solo a partire dalla firma del piano di spesa correlato al voucher di cui al successivo art. 2, firmato congiuntamente dall’Azienda, utente/Amministratore di sostegno e Operatore individuato.
Art. 2 – Piano individualizzato e voucher
I servizi specialistici aziendali della Salute Mentale Adulti e delle Dipendenze, tramite valutazione effettuata da equipes multi professionali , individuano gli
utenti da destinare a piani individualizzati di Housing ed ai quali riconoscere un contributo economico a carico della struttura pubblica, laddove le condizioni progettuali lo rendano necessario. Il Piano individualizzato
viene formulato sulla base dei bisogni specifici e può prevedere la combinazione di più interventi diversi per tipologia di prestazione consentendo la composizione di un intervento globale per le esigenze individuate tramite la valutazione multidimensionale.I servizi specialistici deputati a governare professionalmente ciascun percorso ne verificheranno il rispetto.
A copertura dei costi sostenuti dal gestore scelto dall’utente, può essere destinato parte del Budget individuale di cura, correlato al PTRI, attribuito dai servizi specialistici aziendali di riferimento, sotto forma di “buono di servizio” , detto anche “voucher”.
Il valore del voucher viene calcolato al netto della compartecipazione da parte dell’utente. Il contributo pubblico ha, quindi, valenza solo integrativa.
L’eventuale compartecipazione da parte dell’utente può riguardare la sola componente abitativa e viene concertata con l’equipe curante in base alla disponibilità economica dello stesso.
Ciascun utente può ricevere un solo voucher , della durata minima di 1 mese, eventualmente rinnovabile laddove previsto dalla progettualità individualizzata concordata con il servizio di riferimento. Ogni voucher copre l’erogazione dei servizi di cui al piano individualizzato di riferimento, predisposto a seguito di valutazione effettuata dalla equipe multi professionale dei servizi competenti. Il Piano individualizzato può prevedere la combinazione di più interventi diversi per tipologia di prestazione consentendo la composizione di un intervento globale per i bisogni individuati tramite la valutazione xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx Piano di spesa corrispondente al voucher varia a seconda della capacità economica dell’utente e della sua autonomia abitativa e personale. Il suo valore è infatti determinato al netto della eventuale compartecipazione dell’utente, sia in termini economici che abitativi.
Art. 3 – Parametri per la costituzione del piano di spesa
Il piano di spesa viene formulato in base ai seguenti parametri:
I - Costi orari dei servizi di supporto
A) OSA/ADB/OSS € 22,00
B) Tecnico Animatore € 23,00
I suddetti costi orari sono omnicomprensivi, a lordo di Iva ove dovuta e dei costi indiretti fra cui quelli relativi ai dispositivi di protezione individuale ( DPI ) idonei alla tipologia di intervento da porre in essere.
II - Importo mensile massimo per alloggio C1) 3 VANI fino a € 900,00
C2 ) 4 VANI fino a € 1000,00
I suddetti costi, a lordo d’Iva, sono da intendersi omnicomprensivi, rientrandovi anche le utenze , la manutenzione ordinaria, l’ assicurazione, il condominio, le pulizie, le tasse. Essi rappresentano l’importo massimo riconoscibile a fronte della messa a disposizione dell’alloggio, inteso come unità abitativa oltre a eventuali parti accessorie ad uso esclusivo ( quali, a titolo esemplificativo, posti auto, garage,cantina etc.) e parti comuni condominiali.
La quota corrispondente al godimento dell’alloggio dovrà rispondere ai parametri ed alle condizioni di cui agli accordi territoriali e normativa vigenti.
Qualora l’erogazione degli interventi previsti dal Piano di spesa venga interrotta per cause dipendenti dal destinatario, al soggetto erogatore sarà riconosciuta la spesa corrispondente al valore degli interventi effettivamente erogati sino al momento dell’interruzione.
Nel caso il gestore abbia altresì fornito l’alloggio, l’Azienda Sanitaria attiverà tutte le misure necessarie per l’interruzione e la definizione del servizio, facendo contestualmente valere la responsabilità dell’utente ed eventualmente quella solidale dell’Amministratore di sostegno.
Gli utenti aventi diritto, a seguito della formulazione del Piano individualizzato, riceveranno i buoni servizio dall’Azienda USL Toscana Centro, quale Partner della Società della Salute di Firenze. Detti buoni servizio dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai servizi specialistici assegnatari, dall’utente beneficiario e/o Amministratore di Sostegno e dal Provider dal medesimo scelto.
Laddove nel corso di validità del Voucher si renda necessaria una modifica del Piano individualizzato, il Piano di spesa può essere rimodulato. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all’esistente Piano di spesa, controfirmato dai servizi
specialistici, dall’utente e dal Provider. All’addendum seguirà il rilascio di ulteriore Voucher da parte dell’Azienda.
Art. 4 – Cabina di Regia
La Governance del Progetto appartiene al Coordinamento socio sanitario della Società della Salute di Firenze che insieme all’Azienda USL Toscana Centro costituisce la Cabina di regia del progetto.
La Cabina di Regia assicura il raccordo strategico - funzionale dell’alta dirigenza degli Enti di appartenenza con il gestore privato. Orienta, coordina e organizza il lavoro professionale del gestore, supervisionando i case manager nella pianificazione delle modalità di trattamento degli interventi necessari per l’attuazione dei processi di presa in carico del soggetto interessato e della famiglia.
Art. 5 - Obblighi del Soggetto erogatore
L’erogatore s’ impegna a:
a) garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
c) ritenere comunque sollevate ed indenni la SdS di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell’attività gestionale svolta, garantendo copertura assicurativa di legge che copra:
- i danni arrecati dal personale dipendente ai destinatari dei piani individualizzati e a terzi. ;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura ai destinatari dei piani individualizzati e a terzi;
d)garantire il rispetto da parte del personale impiegato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali;
e) erogare le prestazioni indicate nel buono servizio nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale;
f) rispettare la tempistica indicata nel buono e ad erogare correttamente le prestazioni in esso contenute;
g) accettare la rimodulazione del Buono servizio laddove, nel corso di validità dello stesso, si renda necessaria una modifica;
h) assicurare la rilevazione informatica dei servizi effettuati tramite registrazione di inizio/termine della prestazione di ciascun operatore e, nel caso della tipologia di prestazione OSS/OSA/ADB, a trasferire mensilmente i dati nel sistema informativo ASTER dell’Azienda.
In particolare il gestore dovrà comunicare all’ufficio amministrativo a ciò deputato il nominativo del referente individuato per detta rilevazione ed al quale verranno assegnate le credenziali per accedere al sistema informativo Aster. Tramite il referente individuato dovrà:
- verificare la corretta rilevazione degli accessi (rapportandosi per qualsiasi proble- ma al responsabile del sistema informativo sociale dell’Azienda);
- entro i primi 10 giorni di ciascun mese, trasmettere all’ufficio amministrativo, de- putato alla convalida, rendiconto sottoscritto delle ore di servizio effettuate nel mese precedente, insieme alla time card degli operatori di ciascun intervento, con- trofirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio. Il rendiconto mensile convalidato sarà il riferimento per la fatturazione;
i)assicurare l’aggiornamento del D.V.R. e del Protocollo anti contagio secondo la norma- tiva nazionale e regionale vigente in materia;
l)provvedere alla formazione degli operatori (socio) sanitari su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
m) garantire ai propri operatori socio sanitari la dotazione di idonei DPI specifici per la prevenzione dal contagio;
n) [per i soli operatori candidati per la fornitura di alloggi ] garantire abitazioni private, arredate , corredate di cucina, che prevedano da 2 a 3 posti letto, distribuiti in camere singole, dotate dei requisiti propri delle case di civile abitazione secondo le norme ed i regolamenti vigenti, del certificato di agibilità, di impianti a norma e certificati( A.P.E. ), conformi alle misure di sicurezza, di prevenzione dei rischi , di accessibilità e mobilità interna. Per poter accedere alla firma congiunta del voucher, l’operatore scelto dovrà produrre, entro un termine congruo, il titolo di possesso dell’alloggio, la certificazione attestante i requisiti sopra citati, nonchè tutta la documentazione disponibile sulla cui base verrà stabilito l’importo del voucher stesso;
o) [per i soli operatori candidati per la fornitura di alloggi ] sollevare SdS e Azienda da qualsiasi responsabilità inerente i rapporti di locazione, manutenzione ed ogni altro contratto con i vari Enti erogatori per le utenze, intercorrenti esclusivamente tra gestore ed utenti interessati;
p) a rispettare l’attuazione all’interno della propria organizzazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.Ue 2016/679 e del D.lgs 196/2003;
q) adeguarsi alle eventuali modifiche organizzative che dovessero essere introdotte dai Partner pubblici nel corso di vigenza contrattuale.
Art. 6 - Rendicontazione e fatturazione
I rendiconti mensili convalidati di cui all’articolo precedente saranno il riferimento per la fatturazione elettronica.
I rendiconti e le time card di cui all’art. 5 devono essere inviati via PEC all’indirizzo
............................., e CC all’indirizzo ………………… indicando nell’oggetto “PROGETTO HOUSING – zona Firenze”.
Il rendiconto dovrà consistere in un file (pdf o excel) riepilogativo degli accessi effettuati nel mese di riferimento, suddivisi per utente, e che riporti sia l’importo da fatturare al netto d’IVA per i servizi di supporto, che l’importo correlato all’alloggio, ove ricompreso nel valore del voucher.
Il gestore, una volta ricevuti i rendiconti convalidati, deve inviare fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Le fatture devono riportare i dati anagrafici relativi ai destinatari delle prestazioni di cui ai riepiloghi del periodo di riferimento.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica si riportano i dati della Azienda USL Toscana Centro:
Azienda USL Toscana Centro – V………………….n. ……….. – C.A.P.
………..Firenze - Codice Fiscale ………………. - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: ……………….. - Progetto “PROGETTO HOUSING”.
L’Azienda verifica la correttezza e coerenza dei documenti e l’effettiva erogazione delle prestazioni.
Art. 7 - Impossibilità all’erogazione delle prestazioni
Il gestore che si assume l’impegno di erogare i servizi di cui al buono servizio, non può rinunciare in corso d’opera alla sua effettuazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà, nel qual caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta ai due Partner pubblici, tramite una PEC agli indirizzi indicati all’art. 6, e ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.
Art. 8 - Verifiche e controlli da parte dei Partner pubblici
La Società della Salute di Firenze e/o Azienda verificano, anche attraverso l’accesso ai locali, che l’erogazione delle prestazioni fornite dal gestore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e avvenga nel pieno rispetto dell’avviso di riferimento, della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
Saranno inoltre organizzate riunioni di verifica tra SdS, Azienda e gestore.
Art. 9 - Recesso dalla convenzione
E’ possibile recedere dalla presente convenzione, con conseguente cancellazione dall’elenco mediante comunicazione trasmessa via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx.
Qualora il gestore intenzionato ad essere cancellato dall’elenco abbia in corso l’erogazione di prestazioni a fronte di uno o più progetti individualizzati, dovrà necessariamente portarlo/i a conclusione. Laddove il progetto in corso sia destinato a prolungarsi, il gestore dovrà protrarre il proprio impegno per il tempo necessario all’Ente attuatore di organizzare il subentro di un altro soggetto al fine di non interrompere il progetto individualizzato..
Art.10- Sanzioni e risoluzione del contratto
La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato comporta l’applicazione di penali.
Gli Enti attuatori procedono tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto.
L’erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto degli Enti attuatori di procedere alla eventuale cancellazione del gestore dall’elenco dei soggetti accreditati approvato.
Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell’importo del Buono servizio.
Le penali saranno, a discrezione dei due Enti, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura.
L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso il gestore dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
Si procede alla risoluzione del presente contratto ed alla conseguente cancellazione dall’elenco nel caso di gravi motivi di inadempienza, quali:
1) mancato assolvimento degli adempimenti correlati alla stipula dell'accordo/convenzione;
2) inadeguatezza dell’attività svolta a seguito di valutazione ex post.
Al gestore sarà erogato il corrispettivo per il servizio svolto sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni derivanti dall’inadempienza. In ogni caso il gestore è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro gestore.
Art. 11 - Pagamenti
Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi per il finanziamento del progetto “PROGETTO HOUSING”.
Art. 12 - Durata
La presente convenzione rimane valida, alle medesime condizioni, fintanto che sussisteranno le esigenze cui è rivolto il Progetto in oggetto, nonché la disponibilità finanziaria da parte degli Enti attuatori.
Art. 13 - Domicilio e comunicazioni
Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute di Firenze e l’Azienda Sanitaria eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxxx.xx.
Art 14 – Tutela della privacy del gestore
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali del gestore raccolti dai due Partner pubblici per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta.
Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito.
E’ riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia.
Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dati dei due Partner Pubblici, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, all’indirizzo mail xxx@xxx-xxx.xx.
Si precisa che Società della Salute di Firenze e Azienda USL Toscana Centro sono Conti- tolari del trattamento dei dati, mentre il gestore viene individuato quale Responsabile del trattamento formalmente e congiuntamente designato dai Contitolari tramite sottoscri- zione di apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente documento sub lett. B, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
Art. 15 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio
I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all’art.
9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dal gestore a ciò espressamente autorizzato con lettera di conferimento di incarico della Società della Salute di Firenze e dell’Azienda Usl Toscana Centro, a seguito della quale lo stesso assumerà il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati.
I dati personali dei destinatari dei buoni servizio possono essere trattati solo ed esclusivamente per i fini previsti dalla presente convenzione e per il tempo strettamente necessario.
Art. 16 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed all’avviso di istruttoria pubblica relativo al progetto Housing.
Art. 17- Esenzione di imposta
La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 18 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, lì
Per il gestore
Per la Società della Salute di Firenze Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Azienda USL Toscana Centro Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE
Progetto Housing