Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese di cura Ramo 83
Salute tutto OK
Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese di cura Ramo 83
Ed. Gennaio 2020
Salute tutto OK
Salute tutto OK
Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese di cura Ramo 83
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX
Mod. EAT 560
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI
Prodotto: Salute tutto OK
Ramo 83
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie:
🗶 prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni vigenti
🗶 conseguenze di infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto non esplicitamente indicati sul questionario sanitario redatto all’atto della stipula del contratto
🗶 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Che cosa è assicurato?
✓ Rimborso spese mediche a seguito di ricovero
La Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa conseguenti a ricovero in Istituto di cura per infortunio o malattia, anche se seguito da intervento chirurgico
✓ Garanzie Assicurative Second Opinion
Il servizio “Second Opinion” permette di accedere per il tramite della Centrale Operativa Nobis alla consulenza medica specialistica da parte di alcuni primari Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale
✓ Critical Illness
La Società si impegna a pagare all’Assicurato una prestazione in forma capitale se, nel corso della copertura assicurativa prestata con il presente contratto, viene diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi coperte (ad esempio infarto miocardico, ictus, intervento chirurgico alle arterie coronarie)
✓ Prestazioni specialistiche extra-ricovero
La società si impegna ad erogare prestazioni specialistiche extra-ricovero in regime di prestazione indiretta
✓ Settore Assistenza
I servizi saranno forniti da Centrale Operativa Nobis
✓ Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per la garanzia Rimborso spese mediche a seguito di ricovero:
! Per prestazioni di ricovero “fuori network” il rimborso delle rette di degenza sarà prestato fino ad un massimo di:
▪ primo giorno di ricovero: € 400,00 (anche in Day Hospital)
▪ ogni giorno successivo: € 300,00
! Per prestazioni di ricovero (con o senza intervento) effettuate in istituti di cura e/o con medici “fuori network”, verrà applicato uno scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00 per ciascun ricovero
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
È la polizza che si prende cura della salute della persona assicurata e della sua famiglia
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il mondo intero
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio viene corrisposto in rate annuali. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto non prevede la formula del tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento
Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.
Sia il Contraente che la Società possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ma per la Società tale diritto decade trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto
Assicurazione Rimborso spese mediche
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Salute tutto OK”
Edizione 01/2019
Ramo 83
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Xxxxxxxx spese di cura | L’assicurazione vale per le spese sostenute dall’Assicurato e/o dal relativo nucleo familiare in caso di: Ricovero in istituto di cura pubblico o privato reso necessario da infortunio o malattia, seguito da intervento Ricovero senza intervengo chirurgico Day Hospital e interventi ambulatoriali Parto naturale e cesareo, gemellare o podalico Chirurgia refrattiva e trattamenti con laser eccimeri Il rimborso spese di cura si intende valido per: Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche, spese per l’acquisto di medicinali, assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi purché effettuati da professionisti operanti presso centro medico riconosciuto Onorario del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento Spese per rette di degenza direttamente fatturate dall’Istituto Spese per chemioterapia oncologica, radioterapia antitumorale e dialisi Spese per cure termali, purché conseguenti e rese indispensabili dall’evento considerato e prescritte da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura Spese sanitarie effettuate sul feto o sul neonato entro il 1° mese di vita Indennità giornaliera in caso di ricovero le cui spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale Spese a carico dell’Assicurato per accertamenti diagnostici, per onorari medici e visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali, nel caso di ricoveri a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale |
Spese per vitto e pernottamento in Istituto di cura o alberghiera per accompagnatore Spese sostenute durante il ricovero a seguito di infortunio o malattia nei confronti del neonato o del minore in affidamento Spese per cure dentarie conseguenti ad infortunio Spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva su neonati Spese per cure di disintossicazione con ricovero presso Centri abilitati al recupero psicologico dei tossicodipendenti o degli alcolisti Spese sostenute durante il ricovero in cui risulti conclamata la manifestazione di A.I.D.S. Ricovero con carattere di urgenza effettuato in Italia e all’estero | |
Second Opinion | La garanzia comprende consulenze mediche a distanza prestate da specialisti che operano presso i Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La garanzia vale per le consulenze mediche nei confronti dell’Assicurato in caso di: Malattie cardiovascolari Malattie cerebrovascolari (ictus) Cecità Sordità Afasia (perdita della parola) Tumori maligni Insufficienza renale Trapianto di organo Sclerosi multipla Paralisi Malattia di Parkinson Gravi ustioni Coma |
Critical Illness | La garanzia consiste nell’impegno a pagare all’Assicurato una prestazione in forma capitale se, nel corso della copertura assicurativa prestata con il presente contratto, viene diagnosticata una delle malattie di seguito indicate: Infarto miocardico Ictus Intervento chirurgico sulle arterie coronarie Tumore – si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico Insufficienza renale Trapianto degli organi principali |
Prestazioni specialistiche extra- ricovero | L’assicurazione vale per le spese di rimborso per: Visite di alta diagnostica, in particolare o Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto o Risonanza magnetica nucleare o TAC o Medicina nucleare o Coronografia o Ecocolordoppler o Ecografia con sonda transviscerale o Esofago-Gastro-duodenoscopia o Retto-Colonscopia o Broncoscopia o Cistoscopia o Scintigrafia Visite specialistiche e accertamenti diagnostici o Onorari per visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari o Analisi ed esami diagnostici di laboratorio in genere |
Assistenza | L’assicurazione prevede prestazioni di assistenza all’Assicurato nel caso questi si trovi in difficoltà a seguito di infortunio o malattia. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: |
Consulenza medica Invio di un medico generico in Italia Trasporto in autoambulanza in Italia Trasferimento, attraverso mezzo più idoneo, in un centro ospedaliero attrezzato e rientro Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni Invio di un infermiere in Italia Assistenza sanitaria in viaggio (se il il sinistro si verifica ad oltre 50km dal comune di residenza dell’Assicurato) Viaggio di un familiare a seguito di ricovero in ospedale conseguente a infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato Rientro sanitario in un istituto di cura attrezzato in Italia Rientro salma Prolungamento del soggiorno all’estero Interprete a disposizione all’estero Invio di medicinali urgenti all’estero Assistenza domiciliare integrata purché il domicilio sia situato in Italia Assistenza domiciliare post ricovero, mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato Prestazioni professionali post ricovero Servizi sanitari post ricovero per prelievi del sangue, ecografie, accertamenti diagnostici e consegna al proprio domicilio di farmaci e articoli sanitari Servizi non sanitari post ricovero connessi alla vita familiare quotidiana dell’Assicurato |
Che cosa non è assicurato? | |
Esclusioni comuni ai Settori Rimborso spese di cura, Second Opinion, Crtical Illness e Prestazioni specialistiche extra- ricovero | L’assicurazione non vale per le spese di rimborso per visite di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici sostenuti dall’Assicurato in regime di prestazione diretta e in casi di: Prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni vigenti Infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto non esplicitamente indicati sul questionario sanitario Sono inoltre escluse dall’Assicurazione spese per: Acquisto di montatura di occhiali e lenti a contatto Cura dalle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti Applicazioni, per chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico Infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti Infortuni per proprie azioni delittuose o in occasione di pratica di sports indicati nelle Condizioni di Assicurazione Conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Trattamenti psicoterapici e per malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso Cure omeopatiche ed omeopatia in genere Acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici |
Trattamenti di medicina alternativa Conseguenza di anoressia o bulimia Aborto volontario Lungodegenze che non consentono la guarigione all’Assicurato con trattamenti medici o che rendano necessaria la permanenza in Istituto di cura Procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita Risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far tempo dalla data di sottoscrizione Amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età inferiore a 35 anni Visite, cure e protesi dentarie ed ortodontiche, l’implantologia | |
Rimborso spese di cura | Sono esclusi dal rimborso: Le spese di degenza e le spese sostenute per analisi cliniche, esami strumentali e visite eseguite ai soli fini diagnostici I bisogni voluttuari del degente (Bar/telefono/TV ecc) Le spese alberghiere e di trasferimento |
Second Opinion | L’assicurazione non è operante per: Malattie preesistenti che si siano manifestate nei cinque anni precedenti alla stipula della Polizza Xxxxxxxx congenite o H.I.V. correlate |
Critical Illness | Sono esclusi dal rimborso spese di cura casi di: Sindrome coronarica acuta Aumento della Troponina T ed I Ischemia transitoria (TIA) Deficit neurologico conseguente ad emicrania Procedure terapeutiche non chirurgiche Stadio 1 della malattia di Hodgkin Neoplasia intraepiteliale della cervice (CIN) Cancro non invasivo (Cancro in situ) Cancro allo stadio pre-maligno Cancro alla prostata di stadio A Cancro della pelle Tumore maligno in presenza di HIV |
Prestazioni specialistiche extra- ricovero | L’assicurazione non è operante per: Visite pediatriche Visite ginecologiche Visite oculistiche Viste e accertamenti odontoiatrici e ortodontici |
Assistenza | L’assicurazione non prevede assistenza all’Assicurato nel caso questi si trovi in difficoltà a seguito di infortunio o malattia. La garanzia non prevede le seguenti prestazioni: Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato nel caso di lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative Rientro sanitario per infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio Rientro sanitario per malattie infettive che implichino violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali Rientro sanitario successivo a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato Spese per cerimonia funebre e eventuale recupero salma Spese per interprete in Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale |
Operativa L’assicurazione non prevede Assistenza all’Assicurato in caso di sinistri provocati o dipendenti da: Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo Dolo dell’Assicurato Suicidio o tentato suicidio Infortuni derivanti dallo svolgimento di alpinismo con scalata di rocce Pratica di sports specificamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione Malattie nervose e mentali Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Rimborso spese di cura | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Le garanzie del settore Rimborso spese presentano un massimale di 300.000€ per sinistro per un periodo di 120 giorni anteriori e 120 giorni posteriori al ricovero. Di seguito sono riportate le limitazioni relative alle garanzie prestate nel Settore Xxxxxxxx spese di cura: ! Rimborso spese di cura in Istituti di Cura non compresi in Network – massimale di 5.000€ per ciascun ricovero e scoperto del 25% con un minimo di 1.000€ ! Rimborso spese di cura per prestazioni dei medici al di fuori del Network – scoperto del 25% rispetto al totale del sinistro con un minimo di 500€ ! Rimborso delle spese per ricovero in Clinica/Azienda Ospedaliera al di fuori del Network – scoperto del 15% rispetto al totale del sinistro, con un minimo di 700€ ! Ricovero anche in caso di intrameonia – massimale di 55€ giornalieri per un periodo massimo di 30 giorni ! Spese per parto, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico – massimale di 5.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ ! Chirurgia refrattiva – massimale di 1.500€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ ! Intervento chirurgico – massimale di 3.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ in strutture al di fuori del Network per: o Adenoidectomia o Appendicectomia o Emorroidectomia o Ernioplastica inguinale o Tonsillectomia ! Intervento chirurgico – massimale di 5.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ in strutture al di fuori del Network per o Colecistectomia o Trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori o Ricostruzione dei legamenti del ginocchio |
! Meniscetomia – massimale di 7.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ ! Rette di degenza – massimale di 400€ per il primo giorno e 300€ per ogni giorno successivo di ricovero ! Parto senza taglio cesareo anche se avvenuto a domicilio – massimale di 3.000€ con franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 200€ per i 3 giorni antecedenti e successivi al parto ! Ricovero senza intervento con medici al di fuori del Network – massimale di 5.000€ con scoperto del 25% con un minimo di 1.000€ ! Rimborso per parto cesareo, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico – massimale di 5.000€ ! Rimborso spese per il Servizio Sanitario Nazionale – massimale di 150€ giornaliero per pernottamento con un massimo di 300 giorni per sinistro. Il massimale verrà ridotto a 100€ per accertamenti resi indispensabili dall’evento considerato ! Diaria per intervento effettuato in Day Hospital – massimale di 100€ giornaliero ! Accompagnatore – massimale di 75€ giornaliero per una durata massima di 15 giorni ! Cure figli neonati ed adottati – la garanzia è valida purché il parto sia avvenuto a 300 giorni dalla data di decorrenza della copertura ed esclusivamente per i primi 6 mesi di vita o di affidamento, limitatamente alle spese sostenute durante il ricovero a seguito di infortunio o malattia ! Cure dentarie da infortunio – massimale di 1.500€ per periodo assicurativo e nucleo familiare, con scoperto per ogni fattura pari al 30% per un minimo di 55€ ! Chirurgia plastica, estetica e somatologica su neonati, conseguente a neoplasie maligne o ad infortunio documentato da Pronto Soccorso – massimale di 20.000€ ! Spese di ricovero per tossicodipendenza o alcolismo – esclusivamente per il primo ricovero, periodo massimo di 90 giorni con massimale giornaliero di 70€ ! Spese di ricovero sostenute in caso di A.I.D.S. – massimale di 7.000€ per i 120 giorni successivi alla data in cui l’A.I.D.S. sia risultata in fase conclamata da documentazione medica | |
Consulenza medica specialistica | Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative alla consulenza specialistica, Settore Second Opinion: ! Termini di aspettativa – la garanzia decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura ! Patologie – massimale di 6 prestazioni per persona per il periodo assicurativo ! Patologie diverse – massimale di 2 prestazioni per persona per il periodo assicurativo |
Critical Illness | Le garanzie relative al Settore Critical Illness sono prestate con un massimale di 10.000€, che si abbassa a 7.500€ qualora alla richiesta della prestazione l’Assicurato avesse compiuto i 50 anni di età |
Prestazioni specialistiche extra ricovero | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative al Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero: ! Alta diagnostica – massimale di 5.000€ per sinistro con uno scoperto del 25%, per un minimo di 100€, che rimarrà a carico dell’Assicurato. Massimale aumentato a 7.000€ qualora nel corso dell’annualità di polizza precedente non fossero avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili ! Visite specialistiche e accertamenti diagnostici – massimale di 200€ per prestazione (fino a 1.600€ all’anno) con uno scoperto del 30%, per un minimo di 55€. Massimale annuo aumentato a 2.100€ qualora nel corso dell’annualità di polizza precedente non fossero avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili |
Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative al Settore Assistenza: ! Trasporto in autoambulanza in Italia – massimale pari all’importo necessario per compiere 200km di percorso complessivo ! Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro – massimale di 10.000€ |
inclusa assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio ! Trasporto in autoambulanza o taxi in seguito a dimissioni – massimale di 250€ per sinistro ! Viaggio di un familiare – la garanzia opera per i sinistri che richiedono un ricovero superiore ai 10 giorni ! Rientro salma – massimale di 100€ giornalieri per un periodo massimo di 3 giorni ! Interprete a disposizione all’estero – massimale di 8 ore lavorative per sinistro ! Invio di medicinali urgenti all’estero – restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali stessi ! Assistenza domiciliare integrata – la garanzia opera per i ricoveri con interventi chirurgici superiori a 8 giorni successivi alla dimissione. La garanzia opera per i ricoveri senza interventi chirurgici superiori a 12 giorni successivi alla dimissione ! Assistenza domiciliare post ricovero – massimale di 15 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura ! Prestazioni professionali post ricovero – massimale di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura ! Servizi sanitari post ricovero – massimale di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura ! Servizi non sanitari post ricovero – massimale di 10 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Salute tutto OK è rivolto a persone fisiche con esigenze di protezione della persona e del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 22%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia del sinistro per tutti i Settori | In caso di sinistro il Contraente, o chi per esso, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ha avuto la possibilità (Art. 1913 Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.). La denuncia deve essere corredata di certificazione medica |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |||||
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti devono essere inoltrati dal | il rapporto contrattuale Cliente all’Ufficio Reclami | o | la di | gestione dei sinistri Nobis Compagnia di |
Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura 1
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Rimborso spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura 1
Art. 2 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati -
Assicurazione per conto altrui per il Settore Rimborso spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura 3
Art. 3 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Second Opinion 3
Art. 4 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati -
Assicurazione per conto altrui per il Settore Second Opinion 3
Art. 5 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Critical Illness 4
Art. 6 – Operatività della garanzia per il Settore Critical Illness 4
Art. 7 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati -
Assicurazione per conto altrui per il Settore Critical Illness 4
Art. 8 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza 5
Art. 9 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 5
Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero 6
Art. 10 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero 6
Art. 11 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati -
Assicurazione per conto altrui per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero 7
Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura 7
Art. 12 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Rimborso spese mediche
a seguito di ricovero in istituto di cura 7
Art. 13 – Persone non assicurabili per il Settore Rimborso spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura 8
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Rimborso spese mediche
a seguito di ricovero in istituto di cura 8
Art. 15 – Persone non assicurabili per il Settore Second Opinion 9
Art. 16 – Cosa non comprende l’Assicu–razione per il Settore Critical Illness 9
Art. 17 – Persone non assicurabili per il Settore Critical Illness 9
Art. 18 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 10
Settore Prestazioni Specialistiche Extra-Ricovero 10
Art. 19 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Prestazioni
specialistiche extra-ricovero 10
Art. 20 – Persone non assicurabili per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero 11
Ci sono limiti di copertura? 11
Art. 21 – Franchigia sui ricoveri per il Settore Xxxxxxxx spese mediche a seguito di
ricovero in istituto di cura 11
Art. 22 – Limite delle prestazioni per il Settore Xxxxxxxx spese mediche a seguito di
ricovero in istituto di cura 11
Art. 23 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura 11
Art. 24 – Limitazioni per il Settore Second Opinion 12
Art. 25 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborso
Art. 26 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza 12
Art. 27 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Prestazioni specialistiche extra ricovero 12
Art. 28 – Estensione territoriale per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 12
Art. 29 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza 12
Quando comincia la copertura e quando finisce? 12
Art. 30 – Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa - carenza per i Settori Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura,
Critical Illness e Prestazioni specialistiche extra-ricovero 12
Art. 31 – Decorrenza della garanzia per il Settore Second Opinion 13
Art. 32 – Decorrenza della garanzia per il Settore Critical Illness 13
Art. 33 – Durata dell’Assicurazione per i Settori Rimborso spese mediche
a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 13
Norme applicate in caso di sinistro 13
Art. 34 – Dichiarazioni dell’Assicurato - Questionario sanitario per i Settori
Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero 13
Art. 35 – Denuncia e pagamento del sinistro Prestazione indiretta - Rimborso dell’Assicurato per i Settori Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura,
Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero 13
Art. 36 – Circuito internazionale di cliniche convenzionate per il Settore
Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura 13
Art. 37 – Composizione della rete per il Settore Second Opinion 14
Art. 38 – Attivazione prestazione per il Settore Second Opinion 14
Art. 39 – Fornitura della prestazione per il Settore Critical Illness 14
Art. 40 – Richiesta di assistenza per il Settore Assistenza 14
Art. 41 – Controversie per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto
di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero 15
Art. 42 – Valuta di pagamento per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 15
Art. 43 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione 15
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 15
Art. 44 – Pagamento del premio per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 15
Art. 45 – Calcolo del premio e adegua–mento per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 15
Art. 46 – Termini di prescrizione per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 15
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 16
Come posso disdire la polizza? 16
Art. 47 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso dell’Assicurazione in caso di sinistro 16
Art. 48 – Altre assicurazioni per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche
Art. 49 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza 16
Art. 50 – Aggravamento del rischio per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 16
Art. 51 – Prova del contratto, forma e validità delle comunicazioni per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion,
Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero 16
Art. 52 – Oneri fiscali per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero 16
Art. 53 – Rinvio alle norme di Legge per i Settori Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero 16
Art. 54 – Inesistenza dell’obbligo a fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza 16
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 16
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 17
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
A) Ricovero con intervento
La Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa conseguenti a ricovero in istituto di cura per infortunio o malattia seguito da intervento chirurgico.
Sono rimborsabili le spese per interventi effettuati a
regime di Day Hospital e per interventi ambulatori. | |
In tali casi restano escluse dal rimborso le spese sostenute per analisi cliniche, esami strumentali e visite | |
eseguite ai soli fini diagnostici. | |
La Società ha individuato nel termine di 120 giorni prece- denti il ricovero e nei 120 giorni successivi al ricovero, il limite temporale affinché possano ritenersi rimborsabili |
le spese di seguito elencate.
1. Spese rimborsabili nei 120 giorni precedenti il ricovero
Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite speciali- stiche. Le spese per l’acquisto di medicinali sono rimbor- sabili su prescrizione effettuata da medico specialista a condizione che il titolo specialistico del medico e la tipologia del medicinale siano attinenti alla patologia oggetto del ricovero.
2. Spese rimborsabili durante il ricovero
I. Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’a- nestetista e di ogni altro soggetto partecipante all’in- tervento, diritti di sala operatoria e per il materiale dell’intervento, anche in regime di intramoenia. In caso di trapianto la Società rimborserà le spese sostenute per l’espianto e il trasporto dell’organo del donatore, nei casi di donazione da vivente, la Società rimborserà anche le spese sostenute durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accer- tamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieri- stica, intervento chirurgo, cure, medicinali e rette di degenza.
II. Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi; è inclusa l’assistenza infermieristica privata individuale nel limite di 55,00 € al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero, anche in regime di intramoenia.
III. Le spese per rette di degenza direttamente fatturate dall’Istituto (esclusi i bisogni voluttuari del degente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar/ telefono/TV ecc.).
3. Spese rimborsabili nei 120 giorni successivi al ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale Xxxxx, prestazioni mediche, onorari medici, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché effettuati da professionisti operanti presso centro medico ricono- sciuto a termini di legge; cure termali con esclusione delle spese alberghiere e di trasferimento, purché conseguenti e rese indispensabili dall’evento considerato e prescritte da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura.
4. Prestazioni assimilabili ad intervento chirurgico
I. Parto cesareo, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico nonché prestazioni sanitarie effettuate sul feto o sul neonato entro il I° mese di vita. Le spese per tali prestazioni sono rimborsabili sino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare.
II. La chirurgia refrattiva (anche senza ricovero) ed i trat- tamenti con laser eccimeri, limitatamente a quelli effettuati:
- in caso di anisometropia superiore a tre diottrie;
- in caso di deficit visivo pari o superiore a 5 diottrie per ciascun occhio.
Si conviene tra le parti che l’operatività della presente garanzia è vincolata alla trasmissione, in caso di sinistro, di adeguata documentazione medico specia- listica comprovante l’assenza di anisometropia e/o deficit visivo dell’Assicurato alla data di decorrenza della copertura. Tale documentazione verrà fornita alla Società di servizi a cura dell’Assicurato in allegato alla denuncia di sinistro.
Le spese per tali prestazioni sono rimborsabili sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare.
Per ogni prestazione di cui al punto 4 verrà applicata una franchigia di € 250,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
5. Interventi specifici
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie “fuori network” e all’esterno del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti
interventi chirurgici valgono i limiti di rimborso intesi per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare:
- Adenoidectomia € 3.000,00;
- Appendicectomia € 3.000,00;
- Emorroidectomia € 3.000,00;
- Ernioplastica inguinale € 3.000,00;
- Tonsillectomia € 3.000,00;
- Colecistectomia € 5.000,00;
- Trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori € 5.000,00;
- Ricostruzione dei legamenti del ginocchio € 5.000,00;
- Meniscectomia € 7.000,00.
Per ogni ricovero verrà applicata una franchigia di
€ 250,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
B) Ricovero senza intervento
La Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute nel corso di validità della copertura assicurativa, senza alcun limite di massimale per sinistro o per periodo assicurativo, conseguenti a ricovero in Istituto di cura per infortunio o malattia.
Sono comprese le spese sostenute in regime di Day Hospital con l’esclusione dall’indennizzo delle spese di degenza e delle spese per analisi cliniche, esami strumentali e visite eseguite ai soli fini diagnostici. In particolare, sono comprese in garanzia la chemioterapia oncologica, la radioterapia anti- tumorale e la dialisi.
La Società ha individuato nel termine di 120 giorni prece- denti il ricovero e nei 120 giorni successivi al ricovero il limite temporale affinché possano ritenersi rimborsabili le spese di seguito elencate.
1. Spese rimborsabili nei 120 giorni precedenti il ricovero Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite speciali- stiche. Le spese per l’acquisto di medicinali sono rimbor- sabili su prescrizione effettuata da medico specialista a
condizione che il titolo specialistico del medico e la tipologia del medicinale siano attinenti alla patologia
del ricovero.
2. Spese rimborsabili durante il ricovero
I. Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica e infermieristica e cure sostenute durante il periodo del ricovero, anche in regime di intramoenia.
II. Le spese per rette di degenza (esclusi i bisogni volut- tuari del degente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar/telefono/TV/giornali, ecc.). Tuttavia se il ricovero è eseguito “fuori network” il rimborso delle rette di degenza sarà prestato fino ad un massimo di:
- primo giorno di ricovero: € 400,00 (anche in Day Hospital);
- ogni giorno successivo: € 300,00.
3. Spese rimborsabili nei 120 giorni successivi al ricovero Xxxxx, prestazioni mediche, onorari medici, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché effettuati solo da professionisti operanti presso centro medico riconosciuto a termini di legge; cure termali con esclu- sione delle spese alberghiere e di trasferimento, purché conseguenti e resi indispensabili dall’evento considerato e prescritti da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura.
4. Parto senza taglio cesareo anche se avvenuto a domicilio
La Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concor- renza di € 3.000,00, tutte le spese sostenute a fronte delle prestazioni, di cui al punto 2 della sezione B del presente Articolo, usufruite dall’Assicurato nei 3 giorni antecedenti e nei 3 giorni successivi al parto. Per ogni parto verrà applicata una franchigia di
€ 200,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
C) Servizio Sanitario Nazionale - Trasformabilità della prestazione
L’Assicurazione si intende prestata indipendentemente o ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale.
1. Qualora le spese di ricovero siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà, in sostituzione del rimborso delle prestazioni descritte nelle garanzie “A) e B)”, un’indennità per ogni giorno di ricovero comprensivo di pernottamento di € 150,00 con il massimo di 300 giorni per sinistro, per nucleo familiare e per periodo assicurativo. In caso di intervento effet- tuato in regime di Day Hospital si applicherà una diaria di € 100,00 al giorno.
2. Nel caso in cui l’Assicurato, pur in presenza di un ricovero effettuato a carico del Servizio Sanitario Nazionale, debba sostenere in proprio spese per:
- Accertamenti diagnostici, ivi compresi gli onorari medici e visite specialistiche sostenuti nei 120 giorni precedenti il ricovero;
- Accertamenti diagnostici, ivi compresi onorari medici e visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e riedu- cativi e cure termali (escluse le spese alberghiere) sostenuti nei 120 giorni successivi al termine del ricovero; e gli accertamenti suddetti siano resi indi- spensabili dall’evento considerato, la Società rimbor- serà le spese effettivamente sostenute e l’indennità di cui al punto 1 verrà ridotta a € 100,00 per ogni giorno di ricovero comprensivo di pernottamento, con il massimo di 300 giorni per sinistro, per nucleo familiare e per periodo assicurativo.
D) Ulteriori garanzie
1. Accompagnatore
La Società rimborsa le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accom- pagnatore dell’Assicurato con il limite giornaliero di
€ 75,00 e con un massimo di 15 giorni sia in Italia che all’estero per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare, senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
2. Cure figli neonati ed adottati
La polizza, nel caso in cui entrambi i genitori risultino assi- curati, opera anche nei confronti del neonato o del minore in affidamento preadottivo (senza necessità di loro indica- zione sulla polizza) esclusivamente per i primi 6 mesi di vita o di affidamento limitatamente alle spese sostenute, durante il ricovero a seguito di infortunio o malattia. Per il solo neonato sono compresi anche i ricoveri per inter- venti relativi alla eliminazione o correzione di malforma- zioni congenite.
A parziale deroga dell’Art. 26 la garanzia è valida purché il parto o l’affidamento siano avvenuti trascorsi 300 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
3. Cure dentarie da infortunio
A parziale deroga di quanto riportato nell’Art. 12, la Società, nel caso di cure xxxxxxxx conseguenti ad infortunio, rimborsa le spese sostenute nel limite di € 1.500,00 per periodo assicurativo, per persona o per nucleo familiare. Per ogni fattura verrà applicato uno scoperto del 30% con il minimo di € 55,00.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti il nesso tra infortunio e cure dentarie.
4. Chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva A parziale deroga di quanto riportato nell’Art. 12, la Società rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva su neonati (fino al compimento del 3° anno di età) purché conseguenti a neoplasie maligne o infortunio docu- mentato da certificato di Pronto Soccorso. La Società rimborsa le spese sostenute a termini di polizza sino alla concorrenza di € 20.000,00.
5. Tossicodipendenza - Alcolismo - A.I.D.S.
Fermo restando che l’assicurazione cessa automatica- mente nei confronti degli Assicurati che nel corso del contratto diventassero tossicodipendenti o alcolisti o avessero contratto l’A.I.D.S., a parziale deroga dell’Art. 13, si conviene che:
a) in caso di tossicodipendenza o alcolismo, qualora si sottoponga a cure di disintossicazione con ricovero presso Centri abilitati dalle competenti Autorità, in base alla vigente normativa, al recupero psicologico dei tossicodipendenti o degli alcolisti, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, per un periodo massimo di 90 giorni, con il limite giorna- liero di € 70,00. Questa estensione di garanzia vale solo per il primo ricovero. Terminato il periodo di ricovero e comunque decorsi 90 giorni dal giorno di inizio del ricovero stesso, l’assicurazione cessa, indipendentemente dall’esito delle cure;
b) in caso di A.I.D.S., la Società rimborsa sino alla concorrenza di € 7.000,00 le spese sostenute durante il ricovero per i 120 giorni successivi alla data in cui l’A.I.D.S. sia risultata in fase concla- mata da documentazione medica.
Le garanzie sono prestate senza l’applicazione di alcun scoperto o franchigia.
6. Ricovero con carattere di urgenza effettuato in Italia In caso di infortunio o malattia insorti improvvisamente e con modalità tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con Centrale Operativa Nobis, la garanzia opera senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nei modi e nei termini previsti negli Artt. 1 e 3. Il riconoscimento del “carattere d’urgenza” si concretizza in caso di ricovero d’urgenza in rianimazione o comunque subito dall’Assicurato soccorso in stato d’incoscienza. Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso dovrà mettersi in contatto con Centrale Operativa Nobis fornendo gli estremi della sua identificazione
risultanti dalla sua Tessera Sanitaria. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti l’urgenza del ricovero.
subito dall’Assicurato soccorso in stato d’incoscienza. Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso dovrà mettersi in contatto con Centrale Operativa Nobis fornendo gli estremi della sua identificazione risultanti dalla sua Tessera Sanitaria. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la
7. Ricovero con carattere di urgenza effettuato all’estero In caso di infortunio o malattia insorti improvvisamente e con modalità tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con Centrale Operativa Nobis, la garanzia opera senza applicazione di alcun scoperto o franchigia nei modi e nei termini previsti negli Artt. 1 e 3. Il riconoscimento del “carattere d’urgenza” si concretizza in caso di ricovero d’urgenza in rianimazione o comunque
presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti l’urgenza del ricovero.
Art. 2 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati
- Assicurazione per conto altrui per il Settore Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Sono singolarmente assicurabili tutte le persone incluse nello “stato di famiglia” purché conviventi. Con esplicita pattui- zione contrattuale il Contraente potrà far rientrare nel nucleo familiare una persona non inclusa nello stato di famiglia purché convivente e domiciliata presso lo stesso. I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al Contraente oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L’inclusione dei familiari in un momento successivo alla data di decorrenza della copertura per il Contraente è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente oppure il neonato potranno essere inseriti in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicu- rato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Settore Second Opinion
Art. 3 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Second Opinion
Il servizio “Second Opinion” permette di accedere per il tramite della Centrale Operativa Nobis alla consulenza medica speciali-stica da parte di alcuni primari Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale.
Il servizio “Second Opinion” è prestato con riferimento alle seguenti condizioni patologiche diagnosticate presso strutture sanitarie autorizzate:
- Malattie cardiovascolari;
- Malattie cerebrovascolari (ictus);
- Cecità;
- Sordità;
- Afasia (perdita della parola);
- Tumori maligni;
- Insufficienza renale;
- Trapianto di organo;
- Sclerosi multipla;
- Paralisi;
- Malattia di Parkinson;
- Gravi ustioni;
- Coma.
Il servizio “Second Opinion” consiste in una consulenza medica a distanza, prestata da specialisti che operano presso Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale. Tale consulenza si concretizza in un protocollo diagnostico tera- peutico avente la finalità di supporto dell’Assicurato e del suo Medico Curante nell’individuazione del percorso di diagnosi e cura.
Art. 4 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati
- Assicurazione per conto altrui per il Settore Second Opinion
Sono singolarmente assicurabili tutte le persone incluse nello “stato di famiglia” purché conviventi. Con esplicita pattui-
zione contrattuale il Contraente potrà far rientrare nel nucleo familiare una persona non inclusa nello stato di famiglia purché convivente e domiciliata presso lo stesso. I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al Contraente oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L’inclusione dei familiari in un momento successivo alla data di decorrenza della copertura per il Contraente è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente oppure il neonato potranno essere inseriti in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicu- rato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Settore Critical Illness
Art. 5 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Critical Illness
A) Oggetto della prestazione
Con il Settore “Critical Illness” la Società si impegna a pagare all’Assicurato una prestazione in forma capitale pari a € 10.000,00 (diecimila euro) se, nel corso della copertura assicurativa prestata con il presente contratto, viene diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi di seguito indicate.
Qualora alla richiesta della prestazione l’Assicurato avesse compiuto i 50 anni di età, la suddetta prestazione in forma capitale verrà ridotta a € 7.500,00 (settemilacin- quecento euro).
B) Malattie gravi determinanti l’attivazione della garanzia Ai fini della presente copertura sono considerate malattie gravi le seguenti patologie, diagnosticate ed operate, presso strutture sanitarie autorizzate da parte di medici specialisti:
Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conse- guenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione inte- ressata. La diagnosi viene formulata sulla base di ciascuno dei seguenti criteri:
1. storia clinica del tipico dolore cardiaco;
2. alterazioni elettrocardiografiche specifiche;
3. alterazione degli enzimi cardiaci.
È esclusa dalla garanzia la “Sindrome coronarica acuta” nonché un aumento della Troponina T ed I senza sopra- slivellamento del tratto ST.
Ictus
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale che ha prodotto un danno neurologico di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracra- nica. Deve esservi prova di deficit neurologico di durata pari ad almeno 3 mesi.
Oltre a quanto non rientra nella predetta definizione sono esclusi dalla garanzia l’ischemia transitoria (TIA) ed il deficit neurologico conseguente ad emicrania.
Intervento chirurgico sulle arterie coronarie
Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restrin- gimento o occlusione di due o più coronarie con innesti di
bypass. La necessità dell’intervento deve essere provata
mediante esame coronarografico. | Vengono invece esclus | e |
tutte le procedure terapeutiche non chirurgiche qua | li | |
l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzion | e | |
di un’ostruzione mediante tecniche laser nonché l’inte | r- |
vento mediante la tecnica del key-hole. Tumore
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. Si intendono coperti la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la malattia di Hodgkin (escluso lo stadio 1). Dalla garanzia sono esclusi la neoplasia intrae- piteliale della cervice (CIN) ogni cancro non invasivo (cancro in situ), qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno, il cancro alla prostata allo stadio A, qualsiasi cancro della pelle più il melanoma maligno allo stadio IA e ogni tumore maligno in presenza di HIV.
Insufficienza renale
Malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l’Assicu- rato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
Trapianto degli organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.
Art. 6 – Operatività della garanzia per il Settore Critical Illness
La garanzia è operante a condizione che l’evento patolo- gico abbia determinato prestazione diretta o effettivamente rimborsabile ai sensi dell’Art. 1 e che la richiesta della presta-
zione “Critical Illness” pervenga all' Ispettorato sinistri Malattia Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - numero telefonico 039 9890040 - entro 30 giorni lavorativi dalla effettiva data di diagnosi.
La prestazione in forma di capitale, in quanto sostegno economico addizionale all’Assicurato oggetto di cure, è stret- tamente legata alla persona e verrà riconosciuta solo all’Assi- curato stesso, in vita al momento dell’erogazione, intenden- dosi con questo che il diritto alla stessa non è cedibile a terzi e si estingue alla morte dell’Assicurato stesso.
Art. 7 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati - Assicurazione per conto altrui per il Settore Critical Illness
Sono singolarmente assicurabili tutte le persone incluse nello “stato di famiglia” purché conviventi. Con esplicita pattui- zione contrattuale il Contraente potrà far rientrare nel nucleo familiare una persona non inclusa nello stato di famiglia purché convivente e domiciliata presso lo stesso. I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al Contraente oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L’inclusione dei familiari in un momento successivo alla data di decorrenza della copertura per il Contraente è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio
o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente oppure il neonato potranno essere inseriti in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicu- rato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Art. 8 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa atti- vazione della Centrale Operativa.
Art. 9 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti dalla Centrale Operativa Nobis - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
1. Prestazioni
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di sinistro oggetto di risarcimento.
2. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la presta- zione più opportuna da effettuare in suo favore.
3. Invio di un medico generico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impos- sibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad interve- nire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
4. Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successiva- mente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
5. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’am- bito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibi- lità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario (solo per i Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospeda- liera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
Alla dimissione dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che
i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso.
Operativa ed effettuato a spese della Società fino ad un importo massimo di € 10.000,00, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al proprio domicilio, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accom- pagnatore, di rientrare al proprio domicilio.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
7. Invio di un infermiere in Italia
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro di un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infer- miere professionale, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo € 250,00 compressivo per sinistro.
8. Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato in viaggio da solo necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
9. Rientro sanitario
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa prov- vederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicu- rato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’As-
sicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali. | ||
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volon- tarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la |
quale l’Assicurato è ricoverato.
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto a garanzia del costo residuo garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
11. Prolungamento del soggiorno all’estero
Qualora l’Assicurato, a causa di infortunio o malattia improv- visa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Centrale Operativa, ricevuta la sua comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 100,00 al giorno per ciascun Assicurato.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la docu- mentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
12. Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato trovi difficoltà a comuni- care nella lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa.
13. Invio di medicinali urgenti all’estero
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempreché commercializ- zate in Italia) irreperibili sul posto, la Centrale Operativa prov- vederà ad inviargliele con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico le spese di ricerca e spedi- zione dei medicinali, mentre restano a carico dell’Assicu- rato i costi di acquisto dei medicinali stessi.
Assistenza domiciliare integrata
Le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio, purché situato in Italia, dell’Assicurato dopo le sue dimissioni da un ricovero, dovuto a malattia o infortunio, della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico.
14. Assistenza domiciliare post ricovero
La Centrale Operativa, su richiesta scritta da parte del medico curante dell’Assicurato, organizza e gestisce la prosecu- zione del ricovero in forma domiciliare mediante presta- zioni di personale medico e paramedico convenzionato per un massimo di 15 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante dell’Assicurato.
La Centrale Operativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
15. Prestazioni professionali post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o
paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di un profes- sionista fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’As- sicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter orga- nizzare il servizio stesso.
16. Servizi sanitari post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di:
- eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagnostici, purché effet- tuabili al domicilio;
- usufruire del ritiro e della consegna al proprio domicilio degli esiti di xxxxx ed accertamenti diagnostici;
- usufruire della consegna al proprio domicilio di farmaci e articoli sanitari;
la Centrale Operativa, accertata la necessità della presta- zione, provvederà ad organizzare il servizio fino a 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro
15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’As- sicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter orga- nizzare il servizio stesso.
17. Servizi sanitari non post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende dome- stiche, sorveglianza minori, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare proprio personale di servizio fino a 10 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’As- sicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter orga- nizzare il servizio stesso.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero
La garanzia assicurativa di cui al presente Settore è operante solo se sulla scheda di polizza ne è indicata la specifica attivazione. Le prestazioni di cui alla presente sezione sono erogate esclusivamente in regime di pre- stazione indiretta (Art. 35).
Art. 10 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero
A) Alta diagnostica
La Società, previa prescrizione effettuata da medico specia- lista indicante la patologia o il sospetto patologico, rimborsa
all’Assicurato - nel limite del massimale convenuto pari a € 5.000,00 per sinistro per periodo assicurativo e per nucleo familiare le prestazioni specialistiche qui di seguito elencate:
- Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto (angiografia digitale, urografia, cistografia, etc.);
- Risonanza magnetica nucleare;
- TAC;
- Medicina nucleare (scintigrafia, radionefrogramma, etc.);
- Coronografia;
- Ecocolordoppler (vasi, cuore, etc.);
- Ecografia con sonda transviscerale (transesofagea, tran- svaginale, transrettale);
- Esofago-Gastro-duodenoscopia;
- Retto-Colonscopia;
- Broncoscopia;
- Cistoscopia;
- Scintigrafia.
Per ogni prestazione verrà applicato uno scoperto del 25% con un minimo di € 100,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato, sia che la prestazione venga erogata nell’ambito del Network, sia che venga erogata da strutture non convenzionate.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
B) Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (esclusa alta diagnostica)
La Società rimborsa, entro un limite massimo per presta- zione di € 200,00, le spese per:
- onorari per visite specialistiche ambulatoriali o domici- liari, anche in regime di intramoenia;
- analisi ed esami diagnostici di laboratorio in genere; purché tali visite ed esami siano conseguenti a malattia o a infortunio e comunque con l’esclusione delle visite pediatri- che, ginecologiche, oculistiche e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Per ogni prestazione verrà applicato uno scoperto del 30% con il minimo di € 55,00 che rimarrà a carico dell’As- sicurato, sia che la prestazione venga erogata nell’am- bito del Network, sia che venga erogata da strutture non convenzionate.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni su indicate è pari a € 1.600,00 per persona e per nucleo familiare.
C) Aumento massimale per assenza sinistri
Resta convenuto che a ogni scadenza annuale intermedia i limiti di risarcimento previsti nel presente Settore - Presta- zioni specialistiche extra-ricovero vengono ridefiniti nel seguente modo:
- se nel corso dell’annualità di polizza trascorsa non sono avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili ai sensi del presente Xxxxxxx, se non il rimborso di tickets sanitari relativi a prestazioni effettuate in ambito SSN, il limite di
€ 5.000,00 relativo alla garanzia di cui al punto A “Alta diagnostica” si intende aumentato a € 7.000,00 per l’annualità successiva e il limite di € 1.600,00 relativo
alla garanzia di cui al punto 2 “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (esclusa Alta diagnostica)” si intende aumentato a € 2.100,00 sempre per l’an- nualità successiva;
- se nel corso dell’annualità di polizza trascorsa sono avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili ai sensi del presente settore (con esclusione dei tickets sanitari)
il limite di € 5.000,00 relativo alla garanzia di cui alla lettera A) “Alta diagnostica” e il limite di € 1.600,00 relativo alla garanzia di cui al punto 2 “Visite specia- listiche e accertamenti diagnostici (esclusa Alta diagnostica)” si intendono confermati per l’annualità
successiva.
Art. 11 – Persone assicurabili - Inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati -
Assicurazione per conto altrui per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Sono singolarmente assicurabili tutte le persone incluse nello “stato di famiglia” purché conviventi. Con esplicita pattui- zione contrattuale il Contraente potrà far rientrare nel nucleo familiare una persona non inclusa nello stato di famiglia purché convivente e domiciliata presso lo stesso. I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al Contraente oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L’inclusione dei familiari in un momento successivo alla data di decorrenza della copertura per il Contraente è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente oppure il neonato potranno essere inseriti in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicu- rato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Che cosa non è assicurato?
Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Art. 12 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
In relazione alle garanzie assicurative resta convenuto tra le parti quanto segue. Sono sempre escluse le presta- zioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposi- zioni vigenti.
Sono sempre escluse le conseguenze di infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto non espli- citamente indicati sul questionario sanitario redatto all’atto della stipula del contratto.
Non sono, inoltre, risarcibili le spese per:
- acquisto di montatura di occhiali e lenti anche a contatto;
- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti;
- le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico;
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sports e/o hobbies aerei; di infortuni subiti in occasione della pratica del pugi- lato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespirazione;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmuta- zione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferi- bili ad esaurimento nervoso;
- cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
- acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici (ove non specificamente inclusi in garanzia);
- trattamenti di medicina alternativa (fitoterapia, agopuntura);
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia;
- aborto volontario;
- lungodegenze, intese quali ricoveri determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consen- tono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita;
- i risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far tempo dalla data di sottoscrizione (o dalla successiva data di inserimento in garanzia);
- amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età inferiore a 35 anni in assenza delle seguenti circo- stanze di rischio (Indicazioni alla Diagnosi Prenatale
- Gazzetta Ufficiale 20/10/1998):
- genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica;
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico;
- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità;
tono più la guarigione con trattamenti medici o che
condizioni fisiche dell’Assicurato che non consen-
- lungodegenze, intese quali ricoveri determinati da
- aborto volontario;
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia;
agopuntura);
- trattamenti di medicina alternativa (fitoterapia,
(ove non specificamente inclusi in garanzia);
- acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici
- cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
bili ad esaurimento nervoso;
sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferi-
in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le
conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici
- anomalie malformative evidenziate ecograficamente; probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole regioni e sottoposti a verifica continua della qualità;
- le visite, le cure e le protesi dentarie ed ortodontiche, l’impiantologia.
Art. 13 – Persone non assicurabili per il Settore Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, | |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi | |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe | |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, | |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra | |
richiamate insorgano nel corso del contratto si applica | |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- | |
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. | |
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 34 - Dichiarazioni | |
dell’Assicurato. |
Settore Second Opinion
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
atomiche;
- i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
zione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni
- le conseguenze dirette od indirette di trasmuta-
americano, immersione con autorespirazione;
sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football
o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con
pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia
subiti in occasione della pratica del pugilato, atletica
della pratica di sports e/o hobbies aerei; di infortuni
scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e
di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a
effetto di stato di ubriachezza o sotto l’influenza
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per
di carattere estetico;
- le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica
terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti;
alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non
- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di
contatto;
- acquisto di montatura di occhiali e lenti anche a
Non sono, inoltre, risarcibili le spese per:
all’atto della stipula del contratto.
citamente indicati sul questionario sanitario redatto
anteriormente alla stipulazione del contratto non espli-
malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati
Sono sempre escluse le conseguenze di infortuni,
zioni vigenti.
abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposi-
zioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici
tra le parti quanto segue. Sono sempre escluse le presta-
In relazione alle garanzie assicurative resta convenuto
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali:
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi-
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono-
- le visite, le cure e le protesi dentarie ed ortodontiche,
sottoposti a verifica continua della qualità;
regionali in centri individuati dalle singole regioni e
materno o ecografici, attuati con specifici programmi
sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue
da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie)
probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto
- anomalie malformative evidenziate ecograficamente;
compatibili con la fertilità;
- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali
associato ad effetto fenotipico;
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non
cromosomica;
- genitori con precedente figlio affetto da patologia
- Gazzetta Ufficiale 20/10/1998):
stanze di rischio (Indicazioni alla Diagnosi Prenatale
inferiore a 35 anni in assenza delle seguenti circo-
- amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età
data di inserimento in garanzia);
tempo dalla data di sottoscrizione (o dalla successiva
- i risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far
all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita;
- tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi
di mantenimento;
per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico
rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura
Art. 15 – Persone non assicurabili per il Settore Second Opinion
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono- | |
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- | |
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: | |
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, | |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi | |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe | |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, | |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra | |
richiamate insorgano nel corso del contratto si applica | |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- | |
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. | |
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 34 - Dichiarazioni | |
dell’Assicurato. |
Settore Critical Illness
terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti;
alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non
- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di
contatto;
- acquisto di montatura di occhiali e lenti anche a
Non sono, inoltre, risarcibili le spese per:
all’atto della stipula del contratto.
citamente indicati sul questionario sanitario redatto
anteriormente alla stipulazione del contratto non espli-
malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati
Sono sempre escluse le conseguenze di infortuni,
zioni vigenti.
abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposi-
zioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici
tra le parti quanto segue. Sono sempre escluse le presta-
In relazione alle garanzie assicurative resta convenuto
Art. 16 – Cosa non comprende l’Assicu– razione per il Settore Critical Illness
- le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico;
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sports e/o hobbies aerei; di infortuni subiti in occasione della pratica del pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespirazione;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmuta- zione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferi- bili ad esaurimento nervoso;
- cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
- acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici (ove non specificamente inclusi in garanzia);
- trattamenti di medicina alternativa (fitoterapia, agopuntura);
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia;
- aborto volontario;
- lungodegenze, intese quali ricoveri determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consen- tono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita;
- i risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far tempo dalla data di sottoscrizione (o dalla successiva data di inserimento in garanzia);
- amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età inferiore a 35 anni in assenza delle seguenti circo- stanze di rischio (Indicazioni alla Diagnosi Prenatale
- Gazzetta Ufficiale 20/10/1998):
- genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica;
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico;
- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità;
- anomalie malformative evidenziate ecograficamente; probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole regioni e sottoposti a verifica continua della qualità;
- le visite, le cure e le protesi dentarie ed ortodontiche, l’impiantologia.
Art. 17 – Persone non assicurabili per il Settore Critical Illness
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono- |
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- |
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: |
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- | |
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. | |
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica | |
quanto disposto dall’Art. 34 - Dichiarazioni dell’Assicurato. |
Settore Assistenza
- malattie nervose e mentali;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso
di attività sportive svolte a titolo professionale;
menti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza
nautiche e motociclistiche e relative prove e allena-
di temerarietà, corse e gare automobilistiche, moto-
guida ed uso di xxxxx-xxxxxx, sport aerei in genere, atti
- accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci,
Art. 18 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
attività: alpinismo con scalata di rocce;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti
- suicidio o tentato suicidio;
- dolo dell’Assicurato;
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
teristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmu-
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat-
provocati o dipendenti da:
delle garanzie di cui all’Art. 8 non sono dovute per sinistri
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi
giurisdizione italiana.
controversie relative alla polizza sono soggette alla
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le
investiti dall’esame del sinistro stesso;
Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente
dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della
assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato
vamente ai sinistri formanti oggetto della presente
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relati-
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
Civile e successive modifiche;
mità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice
ha dato origine al diritto alla prestazione in confor-
entro il termine di due anni dalla data del sinistro che
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive
di compensazione;
xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire inden-
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
peutico di stupefacenti e allucinogeni;
di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non tera-
Settore Prestazioni Specialistiche Extra-Ricovero
In relazione alle garanzie assicurative resta convenuto | |
tra le parti quanto segue. Sono sempre escluse le presta- | |
zioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici | |
abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposi- | |
zioni vigenti. |
Art. 19 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Sono sempre escluse le conseguenze di infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto non espli- citamente indicati sul questionario sanitario redatto all’atto della stipula del contratto.
Non sono, inoltre, risarcibili le spese per:
- acquisto di montatura di occhiali e lenti anche a contatto;
- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti;
- le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico;
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sports e/o hobbies aerei; di infortuni subiti in occasione della pratica del pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespirazione;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmuta- zione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferi- bili ad esaurimento nervoso;
- cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
- acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici (ove non specificamente inclusi in garanzia);
- trattamenti di medicina alternativa (fitoterapia, agopuntura);
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia;
- aborto volontario;
- lungodegenze, intese quali ricoveri determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consen- tono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita;
- i risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far tempo dalla data di sottoscrizione (o dalla successiva data di inserimento in garanzia);
- amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età inferiore a 35 anni in assenza delle seguenti circo- stanze di rischio (Indicazioni alla Diagnosi Prenatale
- Gazzetta Ufficiale 20/10/1998):
- genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica;
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico;
- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità;
- anomalie malformative evidenziate ecograficamente; probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole regioni e sottoposti a verifica continua della qualità;
- le visite, le cure e le protesi dentarie ed ortodontiche, l’impiantologia.
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono-
Art. 20 – Persone non assicurabili per il Settore Prestazioni specialistiche extra- ricovero
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 34 - Dichiarazioni dell’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 21 – Franchigia sui ricoveri per il Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Il rimborso delle spese di cui all’Art. 1 lettera A) e B) verrà effettuato come segue:
- senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza inter- vento fossero effettuate in Network;
- nei soli casi in cui le prestazioni per ricovero (con o senza intervento) fossero effettuate in istituti di cura e/o con medici non compresi in Network, verrà applicato uno scoperto del 25% con un minimo di
€ 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00 per ciascun ricovero;
- nel caso le prestazioni erogate fossero quelle descritte alla:
- Art. 1 lettera A) punto 4 capoverso I
- Art. 1 lettera A) punto 5
- Art. 1 lettera B) punto 4
Il rimborso da parte della Società avverrà secondo le modalità indicate e non sarà oggetto ad ulteriore fran- chigia e/o scoperto;
- qualora le prestazione per ricoveri (con o senza inter- vento), rese al di fuori delle convenzioni intrattenute da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con il Network, riguardassero solo quelle dei medici, si applica lo scoperto del 25%con un minimo di €
500,00 al totale del sinistro;
qualora le suddette prestazioni, rese al di fuori delle convezioni intrattenute da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con il Network riguardassero solo quelle della clinica/Azienda
-
Ospedaliera Pubblica si applica lo scoperto del 15% con un minimo di € 700,00 al totale del sinistro.
Art. 22 – Limite delle prestazioni per il Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Le garanzie di cui al’Art. 1 – Riborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, sono complessivamente prestate entro il limite massimo di € 300.000,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare.
Art. 23 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
Garanzia | Franchigia | Scoperti | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Spese di cura in Istituti di Cura non compresi nel Network (Art. 21) | - | 25% | Euro 5.000 per ciascun ricovero con il minimo di Euro 1.000 |
Prestazione medici al di fuori del Network (Art. 21) | - | 25% | Euro 500 minimo |
Spese ricovero in Clinica/Azienda Ospedaliera al di fuori Network (Art. 21) | - | 15% | Euro 700 minimo |
Ricovero intramoenia (Art. 1, lett A) | - | - | Euro 55 giornalieri |
Spese per parto, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico (Art. 1, lett. A) | Euro 250 | - | Euro 5.000 |
Chirurgia refrattiva (Art. 1, lett. A) | Euro 250 | - | Euro 1.500 |
Intervento chirurgo in strutture al di fuori del Network (Art. 1, lett A) | Euro 250 | - | Euro 3.000; Euro 5.000 |
Meniscectomia (Art. 1, lett A) | Euro 250 | - | Euro 7.000 |
Rette di degenza (Art. 1, lett B) | - | - | Euro 400 per primo giorno; Euro 300 per ogni giorno successivo al ricovero |
Parto senza taglio cesareo (Art. 1, lett B) | Euro 200 | - | Euro 3.000 |
Ricovero senza intervento al di fuori Network (Art. 1, lett B) | - | 25% | Euro 5.000; minimo euro 1.000 |
Rimborso Servizio Sanitario Nazionale (Art. 1, lett C) | - | - | Euro 150 (100 accertamenti resi necessari) giornalieri |
Diaria day-hospital (Art 1, lett C) | - | - | Euro 100 giornalieri |
Accompagnatore (Art. 1, lett D) | - | - | Euro 75 |
Cure dentarie da infortunio (Art. 1, lett D) | - | 30% | Euro 1.500; minimo euro 55 |
Chirurgia plastica, estetica e somatologica (Art. 1, lett D) | - | - | Euro 20.000 |
Spese ricovero per tossicodipendenza e alcolismo (Art. 1, lett D) | - | - | Euro 70 giornalieri |
Spese di ricovero sostenute in caso di A.I.D.S. (Art. 1, lett D) | - | - | Euro 7.000 |
Art. 24 – Limitazioni per il Settore Second Opinion
La garanzia è soggetta alle seguenti limitazioni:
- una prestazione per patologia, con il massimo di due prestazioni per persona per periodo assicurativo per patologie diverse;
- sei prestazioni per persona per l’intera durata del contratto;
ed esclusioni:
- tutte le malattie preesistenti che si siano manifestate nei cinque anni precedenti alla stipula della polizza;
- malattie congenite o H.I.V. correlate.
Art. 25 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborso Critical Illness
Garanzia | Franchigia | Scoperti | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Critical Illness (Art. 5) | - | - | Euro 10.000 (7.500 se Assicurato ha compiuto 50 anni) |
Art. 26 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza
Garanzia | Franchigia | Scoperti | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro (Art. 8, numero 5) | - | - | Euro 10.000 |
Trasporto in auto- ambulanza o taxi in seguito a dimissione (Art. 8, numero 6) | - | - | Euro 250 |
Rientro salma (Art. 8, numero 9) | - | - | Euro 100 giornalieri |
Art. 27 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Prestazioni specialistiche extra ricovero
Garanzia | Franchigia | Scoperti | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Alta diagno- stica (Art. 10, lett A) | - | 25% | Euro 5.000 (7.000 annualità precedenti); minimo euro 100 |
Visite specia- listiche e accertamenti diagnostici (Art. 10, lett B) | - | 30% | Euro 200 per prestazione; Euro 1.600 per anno assicurativo (2.100 annualità precedente); minimo euro 55 |
Dove vale la copertura?
Art. 28 – Estensione territoriale per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di
cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 29 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferi- mento si intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun periodo assicurativo di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni. Ad eccezione di quanto previsto per la prestazione a) Consulenza medica, ciascuna delle altre prestazioni è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 30 – Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa - carenza per i Settori Rimborso spese mediche a
seguito di ricovero in istituto di cura, Critical Illness e Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Anche in deroga al 1° comma dell’Art. 1899 del Codice Civile, le garanzie nei confronti dei singoli assicurati decorrono:
- per gli infortuni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
- per le malattie dalle ore 24.00 del 20° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura purché il questio- nario anamnestico risulti controfirmato e timbrato dal/i medico/i di famiglia dell’Assicurato che abbia/ abbiano prestato assistenza sanitaria di base almeno nei due anni precedenti alla stipula del contratto. Qualora il questionario non risulti controfirmato e timbrato dal/i medico/i di famiglia il suddetto termine di aspetta- tiva - carenza di 20 giorni si intende aumentato a 180 giorni;
- per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di stati patologici non conosciuti dall’Assicurato ed insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, per le conseguenze di infortuni pregressi e per le patologie diagnosticate nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, dalle ore 24 del 180° giorno dalla data di decorrenza della copertura;
- per il parto, dalle ore 24.00 del 300° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura;
- per le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio, dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data.
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto analogo della Società riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle maggiori somme previste dal nuovo contratto. La presente pattuizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Come regolato nell’Art. 44, il premio è sempre determi- nato per periodi di assicurazione di 365 giorni cioè un anno, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Qualora il pagamento della prima rata avvenga successi- vamente alla data di decorrenza del contratto, le garanzie saranno attive dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento.
Qualora le rate di premio successive alla prima non siano state pagate, le garanzie resteranno sospese dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, e riprenderanno vigore dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento (Art. 1901 del Codice Civile).
Nel caso di pagamento avvenuto dopo il 60° giorno dalla scadenza, i termini di aspettativa - carenza - di cui ai paragrafi che seguono del presente articolo si intenderanno riattivati dalla data del pagamento stesso.
Art. 31 – Decorrenza della garanzia per il Settore Second Opinion
A parziale deroga dell’Art. 30 la garanzia decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura.
Art. 32 – Decorrenza della garanzia per il Settore Critical Illness
A parziale deroga dell’Art. 30 le garanzie nei confronti dei singoli assicurati decorrono in ogni caso dalle ore 24.00 del 180° giorno successivo alla data di attivazione della copertura.
Art. 33 – Durata dell’Assicurazione per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Il contratto di assicurazione, fermi restando, i termini iniziale di decorrenza delle garanzie stabiliti nell’Art. 30, ha durata massima di 5 anni, a partire dalle ore 24.00 del giorno della data di sottoscrizione dell’assicurazione senza possibilità di rinnovo.
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale e può essere proseguita attraverso la stipula di un nuovo contratto.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 34 – Dichiarazioni dell’Assicurato
- Questionario sanitario per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
All’atto della sottoscrizione della polizza il Contranete fornisce in originale il questionario sanitario per ogni singolo Assicurato.
I questionari devono essere compilati in ogni loro parte e firmati dall’Assicurato o per i minori dal genitore o da chi ne fa le veci.
Per ogni singolo Assicurato, la controfirma e timbro del questionario dal/i medico/i di famiglia che abbia/abbiano prestato l’assistenza sanitaria di base nei due anni almeno precedenti alla stipula del contratto ridurrà il periodo di aspettativa – carenza nei termini di cui al precedente Art. 30, tale riduzione del periodo di aspettativa – carenza è subordinata alla trasmissione del questionario completo
di firma e timbro del medico di famiglia entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Qualora il medico di famglia introducesse delle modifiche/ integrazioni ai contenuti delle risposte fornite dall’As- sicurato tramite il questionario, la copertura assicura- tiva si intende sospesa fino alla conferma/modifica del contratto concordata tra le parti. Trascorsi trenta giorni lavorativi dalla data di sospensione le parti avranno facoltà di annullare il contratto o la copertura prestata al singolo Assicurato; in questo caso la Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto degli oneri fiscali.
I questionari formano parte integrante dell’emittendo contratto e quindi le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato rese in sede di compilazione del questio- nario sanitario, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Analogamente, sono rilevanti ai sensi degli Artt. 1892 - 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni del Contraente controfirmate sulla scheda di polizza e relative a:
- condizioni di non assicurabilità;
- assenze di polizza malattie annullate e per sinistro nel quinquennio precedente.
Art. 35 – Denuncia e pagamento del sinistro Prestazione indiretta - Rimborso dell’Assicurato per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra- ricovero
La Società effettua, a cura ultimata, il pagamento di quanto dovuto dietro presentazione, in originale unita- mente al modulo di richiesta di rimborso opportuna- tamente predisposto, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, accompagnate, in caso di ricovero, dalla cartella completa.
La documentazione deve essere intestata all’Assicu- rato e il rimborso avviene in favore dell’Assicurato. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicu- rate devono essere prescritte ed effettuate dal medico, corredate dalla relativa diagnosi, nonché fatturate da un istituto di cura, da uno studio medico o da medico specialista.
In caso di più ricoveri per la medesima patologia effettuati a breve distanza di tempo, la Società può richiedere per le degenze successive al primo ricovero una relazione clinica specialistica che li giustifichi.
Art. 36 – Circuito internazionale di cliniche convenzionate per il Settore Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
In caso di patologia manifestatasi all’estero e di necessità di un ricovero in loco, con o senza intervento chirurgico, l’Assicurato deve immediatamente contattare la Centrale Operativa Nobis al numero verde 800 894 149 per le chiamate dall’Italia ed al numero nero x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero.
Centrale Operativa Nobis, dopo il contatto telefonico con l’Assicurato, provvederà a dare incarico al proprio corrispondente di organizzare le necessarie visite e verifiche e a organizzare il ricovero presso una struttura ospedaliera idonea in loco.
In caso di ricovero ospedaliero per una patologia inden-nizzabile a termini di polizza, Centrale Operativa Nobis autorizzerà il pagamento diretto delle spese mediche dell’Assicurato; qualora Centrale Operativa Nobis non possa autorizzare il pagamento diretto delle spese mediche, il sinistro, se indennizzabile, sarà rimborsato come previsto dalle Condizioni di polizza.
Art. 37 – Composizione della rete per il Settore Second Opinion
Il servizio “Second Opinion” viene fornito con il supporto di partners specializzati nel settore dell’analisi e gestione dei dati clinici attraverso i quali avviene l’accesso ai centri medici internazionali. La composizione della rete di tali centri può subire variazioni nel tempo.
Art. 38 – Attivazione prestazione per il Settore Second Opinion
Per l’attivazione del servizio di Second Opinion l’Assicu- rato deve:
- contattare Centrale Operativa Nobis al numero verde 800 894149 per le chiamate dall’Italia ed al numero x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero. al fine di valutare l’operatività della garanzia;
- inviare a ispettorato sinistro Malattia Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
o contattare al numero 039 9890040 tutta la propria
documenta-zione sanitaria (cartella clinica, referti
analisi, lastre radiografiche, TAC, RMN, ecc), ritenuta utile per l’analisi del caso, indicando eventualmente il medico curante cui fare riferimento.
Successivamente:
- la documentazione viene esaminata dallo staff medico della Centrale Operativa Nobis che ne valuta la completezza e se necessario chiarisce con Assicurato e/o medico curante i quesiti clinici di cui si chiede risposta;
- lo staff medico cura la preparazione e la traduzione dei file del dossier clinico in accordo con gli standard richiesti dai centri di eccellenza;
- una volta completato il dossier clinico viene trasmesso alla centrale operativa internazionale che in funzione della/e patologia/e e dei quesiti clinici, assegna il caso alla
Opinion” non deve in alcun modo sostituirsi al parere
del medico di fiducia d cui egli fdaereve riferimento.
Art. 39 – Fornitura della prestazione per il Settore Critical Illness
Per accedere alla prestazione l’Assicurato deve presentare richiesta scritta (Raccomandata RR) all' ispettorato sinistro Malattia Nobis Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - o contattare il numero 039 9890040, allegando:
- copia completa della documentazione sanitaria perti- nente l’evento patologico in oggetto (cartella clinica, referti analisi, lastre radiografiche, TAC, RMN, ecc.);
- riferimento (Istituto di Cura, Medico curante, etc.) a cui inoltrare eventuale richiesta di documentazione integrativa;
- ABI - n° C/C, il tutto secondo codifiche IBAN - Coordi-
xxxx Xxxxxxxx Internazionali - obbligatorie da settembre
- le Coordinate Bancarie di C/C intestato all’Assicurato (CAB
2003).
Eventuali richieste di ulteriore documentazione verranno comunicate da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione medica. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documen-tazione (o delle integrazioni richieste) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. darà riscontro all’Assicurato della disposizione del bonifico per l’intero importo indicato all’Art. 5 oppure comunicherà in forma scritta le motivazioni di impossibi- lità a fornire tale servizio.
Il capitale di cui all’Art. 5 lettera A) della presente sezione è costante per tutta la durata del contratto e verrà corrisposto, per ogni Assicurato, una sola volta per tutta la durata dello stesso e di eventuali rinnovi. Nessun pagamento sarà quindi dovuto alla diagnosi di una seconda malattia grave.
Art. 40 – Richiesta di assistenza per il Settore Assistenza Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicu- rato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
struttura di eccellenza ottimale nella disciplina specifica e coordina gli interventi dei vari specialisti necessari;
- il rapporto diagnostico-terapeutico, redatto dagli specia- listi del centro di eccellenza, viene inviato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. attraverso la centrale operativa internazionale;
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. riceve relazione medica riguardo il caso e provvede all’inoltro della stessa all’Assicurato e/o al Medico Curante da lui indicato. Se richiesto, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. predispone la traduzione della relazione medica in italiano. Contestualmente viene restituita tutta la docu-mentazione medica.
La prestazione “Second Opinion” verrà erogata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (o delle integrazioni richieste) oppure entro tale periodo verranno comunicate all’Assicurato, in forma scritta, le motivazioni di impossibilità a fornire la prestazione medesima.
Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Società in merito alle valutazioni medico-sanitarie della consulenza redatta dai medici specialisti. La “Second
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- Numero verde: 800894129
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assi- stenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 41 – Controversie per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
In caso di controversie di natura medica sulla risarcibi- lità delle spese e/o sulla entità dei risarcimenti o inden- xxxxx è data facoltà alle parti, ove entrambe consenzienti, a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi delle indennità a norma e nei limiti delle condizioni di assicurabilità, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’or- dine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove risiede l’Assicurato.
Xxxxxxx interessato sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese per competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbli- gatorie per gli interessati anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 42 – Valuta di pagamento per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.
Nel caso di spese sostenuti non appartenenti all’Unione | |
Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano | |
adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato | |
al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo | |
al giorno in cui sono state sostenute le spese. |
Art. 43 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno.
Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa | |
del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assi- | |
curato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste | |
nella sezione “Che cosa non è assicurato”. |
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 44 – Pagamento del premio per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche
a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Come regolato nell’Art. 30, il premio è sempre determi- nato per periodi di assicurazione di 365 giorni cioè un anno,
ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Qualora il pagamento della prima rata avvenga successi- vamente alla data di decorrenza del contratto, le garanzie saranno attive dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento.
Qualora le rate di premio successive alla prima non siano state pagate, le garanzie resteranno sospese dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, e riprenderanno vigore dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento (Art. 1901 del Codice Civile).
Nel caso di pagamento avvenuto dopo il 60° giorno dalla scadenza, i termini di aspettativa - carenza - di cui ai paragrafi che seguono del presente articolo si intenderanno riattivati dalla data del pagamento stesso.
previsto dalle normative vigenti.
3. denaro contante, con il limite di importo massimo
soggetti indicati nel precedente punto 1;
o postale che abbiano quale beneficiario uno dei
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario
tale qualità;
curazione oppure all’intermediario, espressamente in
non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi-
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di
seguenti mezzi per il pagamento del premio:
frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con
assegnata la polizza, oppure alla Società.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è
sono esclusi dalla copertura.
premi scaduti. I sinistri avvenuti durante la sospensione
sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le succes-
15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio
Art. 45 – Calcolo del premio e adegua– mento per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Il premio annuo calcolato all’atto della stipula del contratto resta immutato per tutta la durata contrattuale.
Qualora l’assicurazione venga prestata per l’interezza del | ||
nucleo familiare, purché composto da almeno 2 persone, | ||
il premio imponibile complessivo relativo a tali garanzie | ||
verrà diminuito del 10%. | ||
Tale riduzione di premio è vincolata all’inserimento | ||
in polizza di copia dello stato di famiglia, avente data | ||
di emissione non anteriore a oltre 2 mesi dalla data di | ||
stipulazione della polizza. Inoltre se il contratto è stato | ||
emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, | ||
di altro contratto durato 5 anni riguardante gli stessi | ||
Assicurati e le stesse garanzie nonché esente da sinistri | ||
avvenuti e/o denunciati (se non relativi al rimborso di | ||
tickets sanitari relativi a prestazioni SSN), alla scadenza | ||
di 5 anni, il premio imponibile annuo, calcolato sulla | ||
base delle tariffe aggiornate, verrà diminuito del 20%. |
Art. 46 – Termini di prescrizione per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche
a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 365 giorni cioè un anno dalle singole scadenze mentre gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 47 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso dell’Assicurazione in caso di sinistro
A seguito di un sinistro avvenuto e denunciato entro i primi due anni dalla data di decorrenza è facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto. In caso di polizze che assi- curino due o più persone il recesso può essere esercitato da entrambe le parti limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro.
Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno succes- sivo al pagamento dell’indennizzo o alla contestazione formale della richiesta/offerta di indennizzo.
L’assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corri- sposto il premio.
Trascorsi due anni dalla data di prima sottoscrizione, la sola Società perde il diritto al recesso.
Art. 48 – Altre assicurazioni per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo restando l’obbligo dell’Assicu- rato di darne preavviso in caso di sinsitro.
Art. 49 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicu- rato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 50 – Aggravamento del rischio per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Il Contraente deve comunicare alla Società eventuali aggra- vamenti del rischio, ivi comprese le variazioni relative alla professione e al luogo di residenza delle persone assicurate, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 51 – Prova del contratto, forma e validità delle comunicazioni per i Settori Rimborso spese mediche a seguito
di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Tutte le comunicazioni debbono essere fatte per mezzo
I rapporti relativi alla garanzia in intestazione sono regolati unicamente sulla base del presente documento.
di lettera raccomandata AR, telegramma oppure fax alla sede dell’Agenzia, all’intermediario autorizzato o alla sede della Società.
Qualunque variazione dell’assicurazione dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti.
Art. 52 – Oneri fiscali per i Xxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness, Prestazioni specialistiche extra-ricovero
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Art. 53 – Rinvio alle norme di Legge per i Settori Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, Second Opinion, Critical Illness,
Prestazioni specialistiche extra-ricovero
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
Art. 54 – Inesistenza dell’obbligo a fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative in compensazione.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1891 c.c Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di consevazione.
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1898 c.c. Durata dell’assicurazione.
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto della fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza infermieristica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Assistenza medica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Centrale operativa
È la struttura Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. La Centrale Operativa Nobis può essere contattata telefonicamente attraverso il numero verde 800 894149 per le chiamate dall'Italia ed il numero x00 000 0000000 per le chiamate dall'estero.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Chemioterapia oncologica
Complesso delle terapie farmacologiche e delle tecniche impiegate nelle loro somministrazione, utilizzate nel tratta-mento dei tumori.
Data decorrenza copertura
Data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Customer Care Center
Il Customer Care Center è a disposizione degli Assicurati per:
- segnalare le strutture sanitarie convenzionate (Network) presso le quali si può usufruire delle prestazioni in regime di servizio diretto (pagamento diretto della prestazione da parte della Società senza esborso, nei limiti previsti, da parte dell’Assicurato) o in forma indiretta e cioè con oneri a carico dell’Assicurato (con l’utilizzo delle tariffe prefe- renziali previste);
- illustrare le modalità e le condizioni per ottenere l’inden- nizzo ai sensi di polizza.
Le prestazioni e i limiti di rimborso sono descritti in dettaglio nelle Condizioni generali di assicurazione.
Data Sinistro
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Day-hospital
Struttura sanitaria aventi posti letto per degenza diurna ad esclusione del pernottamento, autorizzata ad erogare presta- zioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compi- lazione della cartella clinica.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio o la malattia.
Diaria senza ricovero
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Franchigia
La parte dell’indennizzo, espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Gessatura
Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri appa- recchi che realizzino l’immobilizzazione della parte, confezio- nato anche con gesso, purché suscettibile di rimozione da parte dell’Assicurato.
Inabilità Temporanea
La perdita temporanea a seguito dell’infortunio, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa accidentale e fortuita, violenta ed esterna che produce all’Assicurato lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Intervento Chirurgico
Provvedimento terapeutico che viene attuato in maniera cruenta su tessuti viventi mediante uso di strumenti chirur- gici, compresa la laserterapia e la criotecnica.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera, escluse comunque le strutture che hanno prevalen- temente finalità dietologiche, estetiche, le case di cura per convalescenza, lungo degenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assi- curato non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifesta- zione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malformazione, difetto fisico
Alterazione organica congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, c he s ia evidente o s ia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
Massimale
La somma fino alla c onoscenza della q uale, p er ciascun sinistro, per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, la Società presta le garanzie.
Network
Rete Convenzionata dalla Centrale Operativa Nobis, costituita da Ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell’ambito di queste per l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nell’ambito delle convenzioni stesse, nelle seguenti forme:
a) in forma diretta, cioè senza preventivo esborso di denaro da parte dell’Assicurato per tutti i casi di ricovero;
b) in forma indiretta (con utilizzo delle tariffe preferenziali). L’elenco delle strutture sanitarie convenzionate è diretta- mente consultabile nel sito xxx.xxxxx.xx.
Nucleo familiare
Tutte le persone che compongono il nucleo familiare dell’As- sicurato quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro. Persone assicurate per Rimborso spese di cura iden- tificate in polizza nell’Elenco persone assicurate.
Periodo di assicurazione
Per i contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per i contratti di durata superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè ad un anno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Premio annuo finito
Il premio comprensivo delle imposte sui premi assicurativi in vigore alla data di decorrenza della copertura assicurativa a cui il premio si riferisce. Eventuali future modifiche delle imposte comporteranno una corrispondente modifica del premio finito, secondo le disposizioni di Xxxxx.
Questionario anamnestico sanitario
È il documento che forma parte integrante del contratto e che il Contraente/Assicurato deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente/Assicurato servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Radioterapia antitumorale
Terapia che sfrutta l’azione biologica delle radiazioni.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Second Opinion
Servizio di consulenza medica internazionale previsto per la diagnosi e terapia di gravi patologie e realizzato attraverso scambio anche per via telematica di informazioni e referti.
Scoperto
La parte dell’indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi d el fatto d annoso p er i l q uale è p restata la garanzia assicurativa.
Società e/o Impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Termini di Aspettativa - Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza assicurativa e l’inizio della
garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per la/le prestazione/i indica-ta/e si intende operante.
La carenza può essere operante anche come riduzione percentuale del rimborso spettante a termini di polizza.
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico in possesso di titolo di specia-lizzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata.