CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA BONIFICA DEI SEDIMI STRADALI INTERESSATI DA INCIDENTI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI INQUINANTI.
CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA BONIFICA DEI SEDIMI STRADALI INTERESSATI DA INCIDENTI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI INQUINANTI.
Art.1. Oggetto della Concessione
La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica delle piattaforme stradali interessate da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria provinciale. Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 2 del presente capitolato d'oneri.
Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante “Testo Unico in materia ambientale”.
Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato, ai successivi artt. 2 e 5, integrato dalle eventuali migliorie offerte del concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente capitolato, dal Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo.
Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, la Provincia si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.
Art.2. Descrizione delle prestazioni
Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al presente contratto comprende le seguenti prestazioni minime.
A) Interventi da espletarsi anche nel caso di sinistri in cui non vi siano veicoli coinvolti oppure identificati e/o identificabili e/o in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc.. per la protezione di punti specifici; ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro, facilmente allontanabili dalla carreggiata e con trasporto alle discariche; messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento.
B) Interventi da espletarsi nel caso in cui i danneggianti siano identificati.
Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc.. per la protezione di punti specifici; ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; ripristino del manto stradale, nonché di tutte le ulteriori infrastrutture coinvolte dal sinistro stradale (barriere stradali, scarpate, piste ciclabili, segnaletica ecc..); messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’evento.
C) Interventi in caso di perdita di carico: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente alla sede stradale.
D) Rimozione veicoli in stato di abbandono: attività di rimozione, trasporto, radiazione e cancellazione
dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in sosta su carreggiate stradali di competenza provinciale o loro pertinenze, in evidente stato di abbandono.
Art.3. Durata del servizio
Il presente servizio avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data in cui verrà firmato il verbale di consegna.
La ditta concessionaria dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
Alla scadenza del presente contratto e su richiesta del Concedente, il concessionario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni nelle more dell’espletamento della eventuale successiva procedura di affidamento, e, comunque, per un periodo massimo non superiore ai 4 mesi successivi alla suddetta scadenza.
Stante la fluidità del contesto normativo di riferimento per quello che riguarda l'assetto istituzionale delle Provincie, le parti espressamente convengono che la Provincia possa recedere anticipatamente dal presente contratto, senza alcun onere risarcitorio nei confronti del concessionario.
Art.4. Luogo di svolgimento del servizio
Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio provinciale di competenza della Provincia di Piacenza e relative pertinenze, sempre afferenti alla Provincia di Piacenza, dello sviluppo complessivo di 1.111,755 km.
Art.5. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di intervento
Gli interventi potranno essere richiesti dal personale preposto all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, intervenuto sul luogo dell’incidente, nonché dal personale della Provincia di Piacenza, attraverso comunicazione telefonica al numero indicato dalla ditta nella propria offerta, numero che dovrà essere in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.
Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede.
Ai fini dell’esecuzione del servizio, sono individuati per i contraenti i seguenti Referenti:
1) per il Concedente (indirizzo, tel., cell., fax, mail)
2) per il Concessionario (indirizzo, tel., cell., fax, mail)
Per l’esecuzione della concessione sono pienamente efficaci tutte le comunicazioni effettuate tra le parti via fax o per posta elettronica. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione della concessione i propri recapiti di fax e di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.
La ditta concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso, entro:
• 1 ora (60 minuti) dalla richiesta di intervento per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso
• 1 ora e 30 minuti (90 minuti) dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato entro 3 ore dall'inizio dell'intervento.
Il ripristino definitivo, nel caso i danneggianti siano identificati, deve essere effettuato entro 3 mesi, dal verificarsi dell'evento, salvo casi di particolari complessità che richiedano la fornitura di elementi costruttivi o di impianti particolari, per i quali le modalità e le tempistiche dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento.
Art.6. Obblighi del concessionario di servizi
Il Concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente capitolato e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.
In particolare il Concessionario dovrà:
a) allestire un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative destinate all’intervento. Tale servizio deve garantire l’operatività 24h/24h, 365 giorni l’anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento;
b) costituire le Unità Operative in numero non inferiore a due per l’esecuzione materiale degli interventi di ripristino attivati dal servizio di reperibilità, assicurando l’operatività 24/h24 per 365 giorni l’anno. Ciascuna Unità Operativa dovrà essere costituita da almeno due operatori e da un automezzo attrezzato per l’espletamento delle attività richieste;
c) predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente della provincia di cui all'art. 5 una e-mail indicando l’orario della richiesta e l’orario di arrivo in loco degli operatori;
d) per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente della provincia di cui all'art. 5, una comunicazione tramite telefax di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l’orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;
e) realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:
1) Informazioni sulla localizzazione dell’intervento:
● data e ora della chiamata
● luogo dell'intervento
● data e ora d’inizio dell’intervento
● data e ora di fine intervento
2) Informazioni sulla tipologia dell’intervento:
● le foto prima e dopo l’intervento
● la descrizione dell’intervento effettuato
3) In caso di incidente stradale:
● il numero di veicoli coinvolti
● le targhe dei veicoli coinvolti.
La banca dati dovrà consentire l’accesso, tramite identificativo e password, ai dipendenti della Provincia di Piacenza che verranno indicati successivamente dal Responsabile Unico del Procedimento. Lo stesso dovrà essere duplicato in caso di richiesta e alla cessazione della Concessione. Nessun costo sarà addebitato alla Provincia di Piacenza rimanendo così l’onere a totale carico del concessionario.
Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
Infine l’impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
Art.7. Modalità operative del personale
Gli operatori impiegati dal Concessionario dovranno svolgere gli interventi mediante:
● pulitura del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi (vetri, plastica, lamiere, metalli, ecc...);
● lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
● aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
● smaltimento dei materiali recuperati nel rispetto della normativa e/o di legge regolamentare.
Le attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti normative di cui al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente), nel rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e secondo quanto previsto dall’art. 21 del Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 relativo al “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e alla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24/05/1999. Pertanto almeno uno degli operatori per ciascuna Unità Operativa avrà la funzione di preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/2008.
Per le attività sopra descritte, il personale operante dovrà avere seguito specifici corsi, per poter agire con la
massima professionalità ed efficienza, in condizioni di sicurezza.
Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.
Art.8. Obblighi verso il personale dipendente
L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l’inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.
Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico del procedimento o suo delegato, prima dell’avvio della concessione, l’elenco di tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell’ipotesi di nuovi assunti.
L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Dirigente responsabile del Settore si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
Entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la Ditta appaltatrice deve inviare al Responsabile Unico del procedimento una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall’aggiudicazione.
Art.9. Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).
Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Art.10. Caratteristiche dei mezzi in dotazione
I mezzi utilizzati dalla ditta concessionaria per l’effettuazione del servizio dovranno recare sugli sportelli il logo della ditta concessionaria.
I mezzi in dotazione dovranno essere dotati di idonei proiettori di profondità per assicurare una adeguata illuminazione della zona di operatività.
Art.11. Funzione di controllo
Il concessionario è tenuto a rendicontare sinteticamente, con periodicità semestrale, al Concedente in merito allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, evidenziando gli interventi svolti e i relativi costi sostenuti. E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva. A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del Concessionario, segnalando le eventuali criticità.
In tal caso, il Concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Referente contrattuale di cui all'art. 5.
In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, il Concedente si riserva il diritto di procedere ai sensi dei successivi artt. 17 e 20 del presente Capitolato.
Art.12. Importo presunto dell’appalto
L’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari ad Euro 100.000,00# oltre IVA . Il predetto importo è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva.
La concessione, così come meglio di seguito indicato, non comporterà per la Provincia di Piacenza alcun onere finanziario dato che il corrispettivo spettante al Concessionario del Servizio sarà rappresentato dagli emolumenti che saranno a questo liquidati dalle compagnie di assicurazione a titolo di surroga.
Art.13. Condizioni economiche del contratto e surrogazione nel diritto al risarcimento del danno alla Provincia di Piacenza.
Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Piacenza.
I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
Per quanto disposto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell’assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Provincia di Piacenza per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia Assicurativa.
A tal riguardo la Provincia di Piacenza, in qualità di Ente proprietario delle strade interessate dal sinistro, autorizza il Concessionario a:
- intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del Responsabile del sinistro (ex art. 2054 C.C.) nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all’esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;
- denunciare il sinistro alle compagnie di assicurazione interessate;
- trattarne la liquidazione, sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi, nei limiti sopra indicati, l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente;
- acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri dalle Forze di Polizia.
Nel caso in cui non fosse possibile risalire all’autore del danno, gli operatori del Concessionario interverranno ugualmente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, su specifica richiesta del Referente indicato all'art. 5. Nessun onere potrà essere tuttavia addebitato alla Provincia di Piacenza.
Si chiarisce inoltre che in caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato alla Provincia di Piacenza o al conducente.
Ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n.81/2008, nonché della determinazione dell’A.V.C.P. n. 3/2008, si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall’Amministrazione concedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno delle sedi dell’Amministrazione medesima.
Art.14. Stipula del contratto
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente la concessione mediante stipula di un contratto. All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell’Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:
• cauzione definitiva, di cui all'art. 15;
• autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
• polizza di responsabilità civile di cui all’art. 19;
• versamento degli oneri economici per la stipula del contratto.
• ogni altro documento eventualmente richiesto;
Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Art.15. Cauzione definitiva
Tenuto conto che la stima dell'importo dell'appalto per i 24 mesi di durata contrattuale è pari ad € 100.000,00#, il concessionario è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del suddetto importo.
La cauzione definitiva è posta a garanzia del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento dell'appalto, con riferimento alla regolare esecuzione del servizio, al pagamento delle penali ed al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da errori nell'esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione è costituita con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1444 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, il Concedente ha diritto di rivalersi sulla cauzione; qualora il Concedente abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.
Art.16. Sospensione del servizio
Il concessionario non può sospendere il servizio fornito in seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia di Piacenza. L’eventuale sospensione del servizio e delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso la Provincia di Piacenza – per il tramite del Responsabile del Procedimento – procederà all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Resta salva, inoltre, la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali ed extra contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia di Piacenza e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art.17. Penalità
Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali a carico del Concessionario nei seguenti casi:
a) mancata risposta alle chiamate d’intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:
- Euro 300,00 di penalità per ogni mancata risposta
- dopo 3 (tre) mancate risposte sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
b) ritardo sui tempi di intervento , salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:
- superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: Euro 300,00 di penalità per ogni ritardo;
- superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti: Euro 500,00 di penalità. Per ogni ritardo superiore alle due ore: Euro 1.000,00 di penalità per ogni ritardo;
- dopo tre infrazioni per ritardi non giustificati sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
c) mancata o falsa comunicazione dell’orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:
- contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate;
- oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art.136 del D.Lgs. 163/2006;
d) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente capitolato sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:
- per ogni infrazione: Euro 1.000,00 di penalità;
- tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
e) mancata o incompleta compilazione della banca dati, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario:
- contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate;
- oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
f) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, accertato dal personale provinciale:
- dopo la terza segnalazione, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
Nelle ipotesi di cui ai punti d) la Provincia, oltre all’applicazione delle penali, provvederà autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi oneri a carico della ditta aggiudicataria.
Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del Responsabile del procedimento da comunicare al concessionario, assegnandogli 7 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Responsabile del procedimento provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
L’applicazione della penale non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.
Art.18. Divieto di cessione del contratto. Subappalto
L’affidatario della concessione è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con riferimento alle attività di rimozione e demolizione dei veicoli in stato di abbandono e di ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate. Per tali attività, la ditta che intenda avvalersi del subappalto deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e deve inoltrare richiesta di autorizzazione alla Provincia, depositando il contratto con il subappaltatore, con un preavviso minimo di 20 giorni dall'inizio dell'attività, in modo da consentire alla Provincia di acquisire il DURC dell'appaltatore.
Art.19. Responsabilità e assicurazione
Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare la Provincia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all’uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.
Art.20. Risoluzione del contratto e recesso
Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
− nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
− nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dalla Provincia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’affidamento del servizio;
− nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.
Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la Provincia è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o
eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all’articolo 145 comma 4 del
D.P.R. n. 207/2010 ultimo periodo, nonché alle disposizioni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
Il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
Art.21. Trattamento dei dati
L’Amministrazione concedente, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano fin da ora:
− di prestare il consenso al trattamento dei dati;
− di obbligarsi reciprocamente al rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del servizio;
− di rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per l’espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.
Art.22. Controllo e mantenimento dei requisiti
Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino de quo, l’impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all’uopo il Responsabile unico del procedimento o suo delegato, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.
Art.23. Spese ed oneri accessori
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.
Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art.24. Controversie
Per ogni controversia che potesse insorgere tra la Provincia di Piacenza e la ditta viene esclusa la competenza arbitrale.
Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Art.25. Foro competente
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza, e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
Art.26. Clausole di tracciabilità dei flussi
Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario si obbliga a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3 c. 1 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si intende risolto di diritto per il caso in cui l'appaltatore non rispetti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla disposizione di legge sopra richiamata e per ogni altro caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Specifica clausola in tal senso, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm. L'appaltatore, inoltre, si impegna - ove avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte- subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra - a procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura–Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. A tal fine si obbliga a inserire nel contratto con i propri eventuali subcontraenti specifica clausola sugli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari predetti ed alla comunicazione all’Ente appaltante della notizia dell’inadempimento ed a trasmettere copia dello stesso contratto alla stazione appaltante.
Eventuali subcontratti stipulati in violazione di quanto sopraindicato, fanno sorgere nella Provincia il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Restano salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.
Art.27. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, Edilizia e Infrastrutture. Per ulteriori informazioni: Provincia di Piacenza – Settore “Viabilità, Edilizia e Infrastrutture” – Xxxxx Xxxxxxxxx 00
–29121 Piacenza, tel. 0000 000000; fax 0000 000000.
Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione integrale dei contenuti.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE