REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Comune di VAPRIO D’ADDA
Città metropolitana di Milano
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Sommario
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 7
Ambito e finalità del regolamento 7
Definizioni e disposizioni generali 7
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico 10
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 10
Istanza e rilascio della concessione 13
Titolarità della concessione e subentro 14
Xxxxxxx, proroga e disdetta 16
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 17
Decadenza ed estinzione della concessione 18
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie 20
Istanze per i messaggi pubblicitari 20
Tipologie e definizioni di impianti pubblicitari 21
Caratteristiche degli impianti pubblicitari 23
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 28
Xxxxxxx, proroga e disdetta 29
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 29
Decadenza ed estinzione della autorizzazione 30
Le esposizioni pubblicitarie abusive 31
Il piano generale degli impianti pubblicitari 31
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 32
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 32
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 32
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 33
Determinazione delle tariffe annuali 33
Determinazione delle tariffe giornaliere 34
Occupazioni non assoggettate al canone 35
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 36
TITOLO V - Pubbliche Affissioni 37
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 37
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 37
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 38
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 38
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 39
Soppressione servizio Pubbliche Affissioni 39
Comunicazioni istituzionali 39
Comunicazioni prive di rilevanza economica 40
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 40
Modalità e termini per il pagamento del canone 40
Accertamenti - Recupero canone 41
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 42
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 43
Passi carrabili e accessi a raso 43
Occupazione con impianti di distribuzione carburante 44
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 44
Occupazioni dello spettacolo viaggiante 45
Occupazioni a sviluppo progressivo. 46
Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti 46
Attività di propaganda elettorale 47
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 47
Occupazione con elementi di arredo 48
Esposizione merci fuori negozio 48
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 48
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 49
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela” 49
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati 50
Frecce direzionali – Pre-insegne 50
Comunicazioni per particolari fattispecie 50
- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 53
- COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 55
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Vaprio d’Adda del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 847 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento
dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi D.Lgs.152/2006 e del regolamento comunale servizi e modalità di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e per le raccolte differenziate, e il regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica, commerciale e turistica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere subordinate all’ottenimento di idoneo titolo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione
è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 3 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per
l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali
soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del
titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Articolo 5
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dello sportello unico edilizia (SUE) e degli altri settori coinvolti nel rilascio di pareri endoprocedurali, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima del rilascio e in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o in mancanza, indicati nel regolamento comunale vigente sul procedimento amministrativo salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
Nel caso di presentazione di istanza telematica, può essere presentata anche da soggetto delegato con procura speciale, delegato mediante compilazione della modulistica predisposta dall’Ente.
3 In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicati, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di archiviazione. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta vale come provvedimento finale di archiviazione ovvero quale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art 10 bis della L. 241/90.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve
richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.
9. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 6
Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 7 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di
vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno trenta giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione presupponga la modifica della circolazione stradale (compresa occupazione di stalli) è fatto obbligo munirsi di apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs.285/1992.
Art. 8 Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione solo qualora l’occupazione non presupponga la modifica della circolazione stradale (compresa occupazione di stalli) per la quale è fatto obbligo munirsi di apposita Ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs. 285/1992.
2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2-5 gg giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione
alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto Comune su apposito modulo oppure tramite procedura online. La deroga è ammissibile solo qualora l’occupazione non presupponga la modifica della circolazione stradale (compresa occupazione di stalli) per la quale è fatto obbligo munirsi di apposita Ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 da richiedersi nel termine di 30 giorni prima.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Articolo 9
Istanza e rilascio della concessione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi o in mancanza indicati dal regolamento comunale vigente sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termino è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
2 Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massino di sette giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non
sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 20, 21, 26 e 27 del Codice della Strada.
Qualora l’occupazione presupponga la modifica della circolazione stradale (compresa l’occupazione di stalli) è fatto obbligo l’emissione di apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs.285/1992 a cura della stazione appaltante.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione agli altri servizi eventualmente coinvolti curandone il coordinamento. Resta comunque necessaria l’ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.
Articolo 10
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti
i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto
dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 8, comma 4;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
c) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
d) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 7, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art.5 del regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
In caso di rinnovo del periodo concesso è necessaria una nuova ordinanza di disciplina di circolazione stradale (compresa occupazione di stalli di sosta).
Qualora il rinnovo presupponga anche il rinnovo dell’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale (compresa occupazione di stalli) è fatto obbligo contestualmente procedere alla richiesta anche per tale provvedimento.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 15 – quindici.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto dal mese successivo a quello della data di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Articolo 12
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento, attraverso il servizio di messo comunale, ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 13
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, Responsabile dell’ufficio competente indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica,
salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 14 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in
concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga
debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la
decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Responsabile del settore competente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 15
Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul portale telematico dell’Ente.
2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dello Sportello Unico Edilizia (SUE) e degli altri settori coinvolti nel rilascio di pareri endoprocedimentali, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviare, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna in modalità cartacea dell’istanza per l’ottenimento della presente autorizzazione.
3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di un impianto pubblicitario.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico, paesaggistico e ambientale previste dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione, mediante rappresentazioni grafiche, dell’impianto che si intende esporre.
Nel caso di presentazione telematica la documentazione richiesta ed obbligatoria è individuata nel portale istituzionale.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
Il procedimento amministrativo è disciplinato dal presente regolamento.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo
autorizzativo per l’esposizione.
Articolo 16
Tipologie e definizioni di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
a) insegna d’esercizio: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le scritte su tende, le scritte pitturate. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
b) insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le scritte su tende, le scritte pitturate.
c) preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km, Non può essere luminosa, ne' per propria luce, ne' per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
d) targa di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie della sede dell'impresa. Deve essere priva di luminosità propria;
e) targa pubblicitaria: definita come la targa di esercizio quando è posta in luogo diverso dalla sede
dell’esercizio e dalle relative pertinenze accessorie;
f) cartelli pubblicitari: s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati. Dette strutture sono manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno monofacciali o bifacciali di dimensioni massime comprese entro 18 mq.
g) impianti pubblici per le affissioni: impianti di proprietà pubblica o di concessione pubblica destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale;
h) vetrofania: riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, ovvero finalizzata all'individuazione della sede dell'impresa;
i) cartello temporaneo su ponteggi e strutture similari: manufatto mobile posto in aderenza a ponteggi di cantiere e/o cesate per la copertura degli stessi, riportante messaggi pubblicitari;
j) totem: manufatto infisso al suolo, monofacciale o polifacciale, con la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o un marchio, realizzato e supportato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, installato nelle pertinenze accessorie dell’esercizio. Può essere luminoso per luce propria o indiretta e può raggruppare insegne di più attività.
k) pannelli a messaggio variabile: pannelli o altre analoghe strutture che mediante controllo elettronico e/o siano programmati in modo tale da garantire la variabilità dei messaggi, anche attraverso l’utilizzo di diodi luminosi, lampadine o similari.
l) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
m) Pubblicità con veicoli d’impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
n) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, lanterne oltre che schermi televisivi, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
o) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
p) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a tre mesi prorogabili.
3. Sono considerati mezzi pubblicitari per pubblicità temporanea:
- striscioni;
- segni orizzontali reclamistici;
- distribuzione a mano di volantini manifesti, opuscoli, foglietti, depliants pubblicitari, locandine o simili;
- pubblicità temporanea attraverso cartelli/impianti di pubblicità o propaganda in occasione di sagre e fiere o manifestazioni locali;
- stendardi, bandiere e locandine;
- somministrazione di pubblicità fonica.
4. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua
delle forme pubblicitarie.
Articolo 17 Caratteristiche degli impianti pubblicitari
1. Gli impianti pubblicitari ai sensi del D.P.R. 495/92 devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. La quota minima di m. 1,50 prevista dall’art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/92 per il bordo inferiore di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) non si applica all’interno dei centri abitati a vetrofanie, impianti di pubblica affissione, scritte su vetrine, scritte pittoriche su muro, insegne di esercizio installate su sostegni e totem.
2. Le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce intermittente o che comunque provochi abbagliamento, devono in ogni caso rispettare la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso.
3. Le superfici massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate all’esterno del centro abitato sono subordinate alle limitazioni previste dall’art. 48 c. 1 del DPR n. 495 del 16/12/1992. Le insegne posizionate su tetto o sulle facciate di edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e direzionali non possono superare la dimensione massima corrispondente al 20% della facciata a cui sono riferite e se collocate in aderenza al fabbricato non possono superare la sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo esterno del muro dell’edificio.
4. Le insegne a bandiera devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3,00 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili, non
meno di 5,10 m se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi. La distanza tra il bordo verticale esterno dell’insegna di esercizio e il filo del muro dell’edificio non può superare i 2/3 dell’ampiezza del marciapiede. Le insegne montate su supporto proprio totem o palina, devono avere il proprio bordo superiore ad un’altezza misurata dalla quota del terreno non superiore all’altezza dell’edificio in cui è insediata l’attività a cui sono riferite, fatta salva eventuale deroga la cui discrezionalità rimane in capo all’Ente che si riserva di effettuare le proprie valutazioni qualora opportunamente motivate.
5. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni con limite inferiore di cm 100 x 20 e superiore di cm 150x30 e devono essere installate nel raggio di 5 km dall’attività di cui intendono facilitare il reperimento.
È ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne di eguale dimensione per ogni senso di marcia. L'impianto di preinsegne così composto è definito “gruppo segnaletico unitario” e può essere oggetto di un'unica autorizzazione.
Per il “gruppo segnaletico unitario” l’installazione deve rispettare i seguenti criteri:
- tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- le frecce indicanti diritto devono essere poste al di sopra delle altre. Qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra;
- il posizionamento delle preinsegne sui relativi supporti deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.
6. La collocazione dei cartelli pubblicitari può avvenire solo con struttura propria, la superficie massima dei cartelli collocati in ambito extraurbano non può superare mq 6,00 per singola facciata e devono essere posizionati ad un’altezza minima da terra di mt 1,5, all'interno del centro abitato è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari delle dimensioni massime sino a 18 mq, per facciata, nel rispetto delle distanze minime indicate dal DPR 495/92 art. 51c. 4.
7. Per i Totem la superficie massima consentita è di mq 12. Nella sola zona classificata nel P.G.T. vigente quale ambito “PUAC/C1”. L’altezza massima consentita è pari mt.15 e la superficie massima non superiore mq. 45.
8. Le targhe di esercizio e pubblicitarie indicanti professioni e attività in genere devono avere una dimensione massima compresa entro il mezzo metro quadrato. Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.
9. L’apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all’attività esercitata e in modo tale da non coprire più di ¼ di superficie della vetrina con colorazione chiara semitrasparente, in caso contrario dovranno preventivamente essere verificati i corretti rapporti illuminanti dell’intero locale. Devono essere collocate sulle vetrine poste al piano strada. Ne è consentita la posa ai piani superiori soltanto se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano strada.
10. I cartelli temporanei su ponteggi o strutture similari non dovranno avere dimensioni superiori a 6,00 mq.
11. L’esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria sia di manifestazioni e spettacoli che commerciale. Non possono avere altezza superiore a m 1,00 e devono essere ancorati a edifici o altri sostegni, ad esclusione di pali di pubblica illuminazione.
Il bordo inferiore di striscioni aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
L’esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della
manifestazione o dello spettacolo.
12. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla
superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
13. La distribuzione pubblicitaria nelle cassette postali private o direttamente nelle case di volantini manifesti, opuscoli, foglietti, depliants pubblicitari, locandine o simili non è soggetta al presente regolamento. E’ fatto obbligo di depositare al protocollo del Comune una copia per conoscenza del materiale in divulgazione. E’ consentito il lascito sul parabrezza o lunotto delle autovetture e dei veicoli in genere.
14. pubblicità temporanea attraverso cartelli/impianti di pubblicità o propaganda in occasione di sagre e fiere o manifestazioni locali può essere effettuata mediante l’installazione di cartelli/impianti di pubblicità o propaganda aventi misure ed ubicazione nel rispetto del Codice della Strada e di Regolamenti Comunali vigenti. Non possono avere dimensioni superiori di mt 1,00x0,70. La collocazione dei cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive.
15. L’esposizione di stendardi, bandiere e locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all’interno delle locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Le locandine possono essere distribuite all’interno dei pubblici esercizi e negozi. Le locandine collocate su strutture tipo sandwich nei percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,00 m. L’esposizione dei manufatti sopraindicati è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo.
Il bordo inferiore di stendardi e bandiere aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e/o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.
16. La somministrazione di pubblicità fonica all’interno del centro abitato dovrà avvenire dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19,30 con esclusione dei giorni festivi.
17. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
Articolo 18 Istruttoria amministrativa
1. All’interno dei centri abitati la collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta all’autorizzazione del Comune, previo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada se la stessa è statale, regionale o provinciale.
Fuori dai centri abitati, l’autorizzazione alla posa di insegne d’esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rilasciata dall’Ente proprietario della strada.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. I pareri endoprocedimentali interni all’Ente devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 53 del
D.P.R. 495/92, all’interessato o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta fatto salvo, ove dovuto, il deposito del nulla-osta tecnico rilasciato da Città Metropolita di Milano.
5. Il termine temporale di cui al comma 4 resta sospeso nel caso in cui l’Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di tale documentazione integrativa entro 30 giorni dal sopraccitato invito, la richiesta di autorizzazione verrà archiviata, fatto salvo il caso in cui il documento richiesto debba essere rilasciato da altri Enti.
6. Per le richieste di autorizzazioni riguardanti opere da realizzare su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche dovrà essere acquisita, preventivamente, l’eventuale autorizzazione paesistica nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente, ovvero in caso di servizio dato in concessione, si procede a comunicare al Concessionario l’avviso di rilascio dell’autorizzazione affinchè lo stesso possa determinare il canone dovuto. Il mancato pagamento in tempo utile comporta l'archiviazione della pratica.
8. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento
autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza
l’esposizione pubblicitaria.
10. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
11. L’autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile. In caso di cessata attività, il titolare dell’autorizzazione deve procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e installati nel territorio, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività. In caso di inadempienza, provvederà l’Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
12. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
12. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari soggetti a comunicazione, ai sensi dell’art. 19 e art. 70, almeno 30 giorni prima dell’installazione occorre presentare comunicazione in modalità telematica o cartacea. Decorsi 15 giorni lavorativi senza alcuna comunicazione di diniego da parte dell’Ente, previo versamento del canone dovuto, la collocazione si intende assentita. Nel caso di richiesta di pareri endoprocedimentali la decorrenza dei termini per poter procedere all’installazione dell’impianto pubblicitario è pari a 30 giorni. L’ufficio competente potrà sospendere la decorrenza di detti termini, nel caso di acquisizione dei pareri di altri enti, prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 19 Procedure
1. Sono soggette ad autorizzazioni, l’installazione dei seguenti impianti pubblicitari:
- Insegne di esercizio e pubblicitarie;
- Preinsegne
- Cartelli pubblicitari
- Totem
2. Sono soggetti a comunicazione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 70, i seguenti impianti pubblicitari:
- Targhe di esercizio e pubblicitarie;
- Vetrofanie;
- Messaggi pubblicitari su tende;
- Cartelli temporanei su ponteggi o strutture similari;
- Pubblicità temporanea;
Nel caso di installazioni su strade provinciali è fatto obbligo il rispetto di quanto indicato nel vigente regolamento in materia ai fine dell’eventuale ottenimento del nullaosta o del titolo autorizzativo di competenza della Città Metropolitana di Milano.
Articolo 20
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato
il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto
dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste;
l) Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta posta in posizione facilmente accessibile sulla quale siano riportati con caratteri indelebili i seguenti dati:
a) Amministrazione che rilascia l’autorizzazione
b) soggetto titolare;
c) numero dell’autorizzazione (prot. ….. data ………)
d) data di scadenza dell’autorizzazione.
La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del
30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre novanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2
l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 21 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. L’istanza di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza dell’autorizzazione.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 22
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 23
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento,
nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del
concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 24 Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 25 Divieti
1. E’ vietato il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari:
a) Nel tratto di “collina a verde” realizzato sulla Via Cassano S.P. 104 Sx;
b) Nel tratto di interramento delle linee a 132 Kv realizzato dalla Società TERNA S.p.A., su Via
Cassano S.P. 104 Dx nel tratto compreso tra l’attraversamento al Km 8+900 sino all’incrocio con
la X.X. 000 (xxxx dx direzione Vaprio), soggetto a servitù di elettrodotto per 3 metri ogni lato asse cavo;
c) Nel tratto dell’interramento di impianti tecnologici (TERNA – fibra ed altro) Via Milano S.P. ( ex S.S.) 525 Dx direzione Milano dall’incrocio con la S.P. 104 sino al termine del territorio
d) Negli ambiti identificati nel P.G.T. vigente come “sistema rurale paesistico ambientale – ambiti
agricoli”;
2. E’ vietata l’installazione di impianti pubblicitari a messaggio variabile.
Articolo 26
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 27
Il piano generale degli impianti pubblicitari
0.Xx collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2.I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, X.Xxx. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Vice versa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Articolo 29
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario
non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Articolo 30
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
0.Xx fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 – due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
Articolo 31 Determinazione delle tariffe annuali
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi
pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 32 Determinazione delle tariffe giornaliere
1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinari. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 33 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di ’esposizione pubblicitaria.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Articolo 34
Occupazioni non assoggettate al canone
Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
Ulteriori ipotesi eventuali
1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
Articolo 35 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
Articolo 36
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (comuni fino a 20.000 abitanti).
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 37
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi potrà essere individuata nel piano degli impianti pubblicitari.
Articolo 38
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all’importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate prospetto “Località in categoria speciale” (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista. Qual’ora non venga diversamente richiesto la suddivisione tra Categoria speciale e normale è prevista nella misura del 50 per cento dei fogli commissionati.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell’articolo 1 della legge 160/2019 con l’applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi
da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati sono deliberate dalla Giunta Comunale.
8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Articolo 39
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Articolo 40
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 41
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle
19.00 alle 8.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 20,00.= per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
Articolo 42
Soppressione servizio Pubbliche Affissioni
1. Con decorrenza dal 1^ dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Vaprio d’Adda il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Articolo 43 Comunicazioni istituzionali
1. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
Articolo 44
Comunicazioni prive di rilevanza economica
1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all’esercizio di attività economiche
in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l’indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell’ambito del manifesto.
3. L’affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1
dell’articolo 42.
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art. 45
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 500,00= sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31.01; per importi superiori a Euro 1.000,00.= è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti entro alla fine del mese di ciascun bimestre successivo, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
Non si fa luogo al versamento del canone se l’importo da versare è uguale o inferiore a euro 12,00= Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 46 Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile del Settore Economico – Finanziari nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 47 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 e con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad un importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del comma 821 delle L.160/2019, né superiore al doppio dello stesso. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 48
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento
di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 49 Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
Articolo 50 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 51
Passi carrabili e accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Articolo 52
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo
con riferimento alla loro capacità.
Articolo 53
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà disciplinata con eventuali e successivi atti regolamentari
Articolo 54
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal TUPS – testo unico pubblica sicurezza e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Articolo 55 Occupazioni a sviluppo progressivo.
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con deliberazione di Giunta Comunale.
Articolo 56 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata
è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all’occupazione principale.
Articolo 57
Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
- Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
- Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
- Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- Accesso autorizzato dal Proprietario.
La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.
2. L’Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio competente e rilasciata a seguito dei pareri endoprocedimentali necessari. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati.
4. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare
(indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
1. Prescrizioni standard, come riportate al successivo punto 4;
2. Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell’area da
occupare;
3. Durata massima dell’autorizzazione 2 anni;
4. Prescrizioni standard:
- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
- i contenitori devono riportare l’indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di
riferimento;
- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all’art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
5. È prevista l’esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.
6. L’Utente è in ogni caso responsabile del contenuto, dello stato di buona conservazione dei contenitori e dell’area occupata.
7. L’installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l’impatto ambientale dell’occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica, salvo la necessità di specifica autorizzazione. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell’utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L’Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell’area occupata.
Articolo 58
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 59
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Articolo 60 Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 61 Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Art. 62
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 63 Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno trenta10 giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Qualora l’occupazione presupponga la modifica della circolazione stradale (compresa occupazione di stalli) è fatto obbligo munirsi di apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs.285/1992.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 64 Serbatoi
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Articolo 65
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.X. 000/0000.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti del TUPS e dal Codice della Strada.
Articolo 66
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria
Articolo 67
Frecce direzionali – Pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
Articolo 68 Locandine
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Articolo 69 Striscioni e gonfaloni
1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
Articolo 70 Comunicazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la comunicazione annuale corredata delle necessarie dichiarazioni, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la comunicazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La comunicazione corredata delle necessarie dichiarazioni deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La comunicazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura da 900 centimetri quadrati a un metro quadro è prevista la presentazione di comunicazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La comunicazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Le variazioni del solo messaggio pubblicitario, mantenendo invariate le caratteristiche della struttura e le dimensioni, sono soggette alla sola comunicazione.
Articolo 71 Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni dell’articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro XX giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal
regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o
autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 6.
Articolo 72 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2021.
Allegato A
- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 - due categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a.
CATEGORIA 0X | XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX |
XXXXXX X'XXXX | Via Al Ponte Via Privata S.Giacomo Via Xxxxxx Xxx Xxx X.Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx A. Xxx Xxxxxxxxx Via Buonarroti M. Via Stampa Soncino Via Caduti Via Vanvitelli G. Via Cagnola L. Xxx Xxxxx X. Xxx Xxxxx Xxxxx Via XI Febbraio Xxx Xxxxxxxx Xxx XX Xxxxxxxxx Via Concesa Xxx XXXX Xxxxxx Xxx Xxxxxx Via XXV Aprile Via Dante A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx X. Xxxxxx X.xx Xxxxx Via Don Moletta A. Vicolo Motta Via Galilei X. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Via Garibaldi G. Piazza Caduti Via Grezzago dal civico nr.1 al civico nr.26 Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Piazza Chiesa Via Marconi G. Piazza L.da Vinci Via M.llo Campagnuolo Piazza Trieste Via Matteotti X. Xxxxxxxxx Donatori Via Mazzini G. Via Privata Leopardi Via Motta A. Via Trezzo dal civico n.1 Via Oratorio all’incrocio con le Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Via Porta C. Via Riva A. Via Robecchi A. Via Roma |
Via S.Xxxxxxx Il proseguimento della SS 525 del Brembo della Via XXV Aprile sino al territorio di competenza di questo Comune (metà ponte sull’Adda) | |
CATEGORIA 2A | DENOMINAZIONE DELLE STRADE |
VAPRIO D’ADDA | Tutte le altre Vie ed aree del territorio comunale che non rientrano nell’elenco della categoria I |
Allegato B
- COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi
pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15% per cento rispetto alla 1a.
CATEGORIA 0X | XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX |
XXXXXX X'XXXX | Via Al Ponte Via Privata S.Giacomo Via Xxxxxx Xxx Xxx X.Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx A. Xxx Xxxxxxxxx Via Buonarroti M. Via Stampa Soncino Via Caduti Via Vanvitelli G. Via Cagnola L. Xxx Xxxxx X. Xxx Xxxxx Xxxxx Via XI Febbraio Xxx Xxxxxxxx Xxx XX Xxxxxxxxx Via Concesa Xxx XXXX Xxxxxx Xxx Xxxxxx Via XXV Aprile Via Dante A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx X. Xxxxxx X.xx Xxxxx Via Don Moletta A. Vicolo Motta Via Galilei X. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Via Garibaldi G. Piazza Caduti Via Grezzago dal civico nr.1 al civico nr.26 Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Piazza Chiesa Via Marconi G. Piazza L.da Vinci Via M.llo Campagnuolo Piazza Trieste Via Matteotti X. Xxxxxxxxx Donatori Via Mazzini G. Via Privata Leopardi Via Motta A. Via Trezzo dal civico n.1 Via Oratorio all’incrocio con le Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Via Porta C. Via Riva A. |
Via Robecchi A. Via Roma Via S.Xxxxxxx Il proseguimento della SS 525 del Brembo della Via XXV Aprile sino al territorio di competenza di questo Comune (metà ponte sull’Adda) | |
CATEGORIA 2A | DENOMINAZIONE DELLE STRADE |
VAPRIO D’ADDA | Tutte le altre Vie ed aree del territorio comunale che non rientrano nell’elenco della categoria I |