CONVENZIONE
USGM - Rev.6
Del 15/04/21
Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001
TRA
L’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx, 00 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx in Briganti nata a Roma il 27/01/1941;
e
……………………………………………………………………. (di seguito denominata Azienda/Ente) Partita IVA ………………………………..….. con sede legale in ( ),
Via ……………………….………………………………………….................. rappresentata da
……………………………………………………..……… in qualità di……………..……………………….
Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” e successive modificazioni (L. 170/2003)
Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto il D.Lgs. 81/08 s.m.i. “ Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” e nella fattispecie la definizione di “lavoratore” di cui all’Art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs.81/08 s.m.i. che, testualmente, recita :
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 (N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468 (N), e successive modificazioni;
Tenuto conto dell’interpello n.4/2018 della Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed i contenuti dell’Art.5 del D.M. 197/2017;
Visti il Regolamento Europeo n.679/2016 (G.D.P.R.) ed il D.Lgs.101/2018 in materia di Tutela dei Dati Personali;
Viste le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
Preso Atto che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l’accesso alla sezione B e l’anno di tirocinio previsto per l’accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l’impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista per la sezione A;
Tenuto conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy
Vista La Convenzione tra l’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx e l’Ordine degli Psicologi del Lazio;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all’esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell’Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);
Articolo 2
Ai sensi della normativa vigente, l’Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell’Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post- lauream.
Le Parti convengono che l’Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.
Articolo 3
Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall’Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
Articolo 4
L’Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un’unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell’Albo degli Psicologi:
a) Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
b) Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alle comunità
Articolo 5
L’Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
a) Psicologia clinica
b) Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
c) Psicologia generale
d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.
Articolo 6
Per ciascun tirocinante inserito nell’Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
a. il nominativo del tirocinante
b. il nominativo del Supervisore
c. il periodo di svolgimento del tirocinio
d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
h. gli obblighi del tirocinante
Tale Progetto Formativo, unitamente all’Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l’Ufficio Tirocini dell’Università.
Articolo 7
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all’Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell’organico dell’Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più tirocinanti di quanti disposti per legge.
Articolo 8
Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul “Libretto-Diario di Tirocinio” scaricabile dal sito dell’Università e dovrà essere consegnato al termine del tirocinio unitamente alla documentazione finale.
Sarà compito del tirocinante redigere una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor.
Articolo 9
Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L’impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste a semestre.
Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all’Università.
Articolo 9 bis
L’Università provvederà, ai sensi dell’Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di “Formazione Generale” della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.
L’Azienda/Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 della’Art.37 del D.Lgs.81/08
s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 in funzione dei rischi riferiti alla mansione ricoperta dal tirocinante e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure caratteristiche del proprio settore o comparto di appartenenza, nonché in funzione della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi degli Artt. 17,18 e 28 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ad erogare al tirocinante la “Formazione Specifica” in attuazione dei disposti normativi su menzionati nonchè a fornire allo stesso le informazioni necessarie al comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998 .
L’Azienda/Ente, altresì, provvederà in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria ex Art.41 del D.Lgs.81/08 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale.
Articolo 10
L’Università assicura che nell’espletamento dell’attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda/Ente si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Università;
L’Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.
Articolo 11
La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 1 ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza.
Articolo 12 (Riservatezza)
Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all’attività dell’Università e agli studenti, di cui l'Azienda/Ente dovesse venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, sono strettamente confidenziali e l'Azienda/Ente si impegna a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione dell’Università, anche successivamente al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.
Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente scrittura siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.
Articolo 13
(Trattamento dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs.101/18 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (qui de seguito General Data Protection Regulation, per brevità G.D.P.R.) e delle disposizioni nazionali applicabili, l’Università informa l’Azienda/Ente che:
• i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili al momento del trattamento, saranno trattati con mezzi telematici e conservati in archivi di tipo magnetico e/o cartaceo;
• la conservazione di tali dati sarà, comunque, limitata al tempo strettamente necessario al corretto espletamento degli obblighi derivanti dall’oggetto della presente Convenzione;
• il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
• il responsabile della protezione dei dati è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
• i dati personali riferiti a dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che rivestiranno la qualifica di tutor, responsabili della didattica e/o dell'organizzazione dello svolgimento del tirocinio (personale dell’Azienda/Ente) potrebbero essere comunicati agli Organismi Nazionali di ogni ordine a grado competenti in relazione all’assolvimento degli adempimenti a carico dell’ Università scaturenti dagli effetti di legge disciplinanti la presente scrittura;
• in ogni momento, ogni interessato potrà espressamente esercitare i diritti di cui all’Art. 21 del G.D.P.R. del Regolamento Europeo 679/16, come integralmente trascritto e riportato nell'informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali consultabile per intero all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx- sulla-privacy (di cui si invita a prendere integrale visione).
Con la sottoscrizione del presente contratto, l' Azienda/Ente dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori (e di qualsiasi altro soggetto interessato alla comunicazione dei dati all'Università), nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente informativa e di aver ottenuto da questi soggetti il consenso alla relativa comunicazione al Titolare del Trattamento ai sensi delle normative applicabili. Conseguentemente l’Azienda/Ente si obbliga a manlevare l’Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.
Articolo 14 (Norme finali)
Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all’art. 1.
Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l’ufficio Tirocinio e/o presso l’archivio dell’Università.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Copia del presente atto redatto e firmato andrà, una al “soggetto ospitante" e una all'Università.
Letto, approvato e sottoscritto Li, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Timbro e firma dell’Università Timbro e firma del soggetto ospitante
SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA (DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE)
AZIENDA ………………………………………………………………………………………….
Legale Rappresentante
Cognome ……………………………………… Nome ……………………………………………
Luogo e Data di Xxxxxxx ……………………………………………………………………………
Sede Legale
Via ……………………………………………………………………………………n°……………
CAP ……………… Città ………………………………………………………. Prov. ……….……
Telefono ……………………………...… Sito web aziendale ………………………………………
E-mail aziendale …………………..……….……… E-mail PEC …….……………………………..
Sede Operativa
(non compilare se uguale alla sede legale)
Via ……………………………………………………………………………………n°……………
CAP ……………… Città ………………………………………………………. Prov. ……….……
Telefono ……………………………...… Sito web aziendale ………………………………………
Recapito Corrispondenza
Via …………………………………..…………………………………………… n° ……………….
CAP ……………. Città ……………………………………………. Prov. …………………………
Settore attività: ………………………………………………………………………………………
Partita IVA | | | |__| | | | | | | |
Nominativo del referente aziendale per l’Università
………………………………………………………………………………………………………… Funzione Aziendale ……………………………………………………………………………….…. Telefono ………………………………..……… Cellulare ………………………………………… E-mail ………………………………………………………………………………………………....
Nel caso di Enti privati allegare:
L’atto costitutivo dell’Ente (la cui costituzione deve risalire ad almeno tre anni). Descrizione delle attività svolte dall’Ente negli ultimi tre anni.
Nel caso di Xxxxxx o Istituti di formazione anche espressa dichiarazione che i tirocinanti non potranno partecipare a corsi di formazione a pagamento.
- Si dichiara che sono rispettati i limiti indicati dall’art. 1 comma 3 del DM 25.3.1998 n. 142
- Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) ed al Regolamento (UE) n. 679/2016 (“G.D.P.R.”).