alla pubblicazione del bando di gara
I Quaderni
Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
a livello di Ambito Territoriale Minimo (ATEM)
Il percorso per giungere
alla pubblicazione del bando di gara
Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica
15 ottobre 2018
A cura di:
Xxxxxxxx Xxxx – Vice Segretario Generale; Xxxxxxx Xx Xxxx – Responsabile Ufficio Servizi pubblici locali, società e aziende partecipate
INDICE
Premessa 4
Legislazione nazionale e regolazione dell’Autorità 6
0.XX COSTITUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 8
1.1 Il ruolo degli Enti locali concedenti nella gestione associata 8
1.2 La stazione appaltante: ruolo e funzioni 9
1.3 La convenzione per la gestione associata 16
1.4 Le linee guida programmatiche d’ambito 17
2.LE FUNZIONI LOCALI 19
2.1 La raccolta dati dai gestori uscenti 19
2.2 L’analisi dei documenti contrattuali 25
2.3 Il calcolo del VIR 26
2.4 Eventuali azioni a salvaguardia del patrimonio degli Enti locali 29
3.LE VERIFICHE DELL’AUTORITA’ SUI VALORI DI RIMBORSO AI GESTORI USCENTI 32
0.XX REDAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEI SUOI ALLEGATI TECNICI 36
4.1 Il bando di gara, il disciplinare e il contratto di servizio 36
4.2 Il documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento 38
4.3 Le verifiche dell’Autorità sul bando di gara e i suoi allegati 39
5.QUESTIONE APERTE 41
Allegato 1: Fac-simile di Convenzione gestione associata 45
Allegato 2: Fac simile richiesta dati al gestore 53
Allegato 3: Chiarimenti del Ministero de lo Sviluppo Economico su Comuni non metanizzati 54
PREMESSA1
Prima dell’entrata in vigore del decreto Letta, il servizio di distribuzione del gas naturale veniva affidato e regolato da una concessione in esclusiva e di durata mediamente trentennale, che l’Ente locale sottoscriveva direttamente con aziende del settore.
Quasi sempre queste aziende si impegnavano alla costruzione degli impianti che poi gestivano, investendo capitali propri o utilizzando finanziamenti pubblici.
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. decreto Letta), che recepiva una direttiva comunitaria tesa a liberalizzare il mercato dell’energia, ha introdotto grandi innovazioni nel settore della distribuzione, tra cui l’obbligo di affidare il servizio mediante procedure ad evidenza pubblica e per periodi non superiori a dodici anni.
Il decreto fissava in cinque anni il termine del periodo transitorio per il passaggio alle gare, ma di fatto quest’ultimo si è concluso il 31 dicembre 2012, data in cui tutte le concessioni non affidate con procedura ad evidenza pubblica sarebbero scadute ope legis, indipendentemente dalla scadenza naturale.
Successivamente al decreto Letta, il legislatore è intervenuto in materia con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano) e con l’art. 46 bis della Legge n. 222/2007 e s.m.i.. Tale ultima norma, oltre a ribadire l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, disponeva che lo stesso dovesse avvenire per bacini sovracomunali, quindi per ambiti territoriali minimi, come definiti dal Ministero delle Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Nel 2011 una serie di decreti ministeriali hanno determinato i 177 ambiti territoriali minimi (ATEM) in cui viene suddivisa l’Italia (esclusa la Sardegna), indicando anche i Comuni appartenenti ad ogni ambito. Infine il DM 226/2011 (c.d. Decreto criteri) ha fissato le modalità per l’effettuazione delle gare d’ambito. Da allora, è stata promulgata una serie di Leggi e di Decreti che, uniti alle molteplici deliberazioni dell’ARERA – eccesso di regolazione che non ha consentito di risolvere
1 Si ringrazia l’Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx per la collaborazione.
alcuni nodi fondamentali a tutela dei Comuni, quindi della parte pubblica coinvolta nelle riforma – hanno, di fatto, bloccato l’effettuazione delle gare d’ambito.
Con il presente quaderno operativo, dunque, l’ANCI si pone l’obiettivo di fornire agli Enti locali strumenti pratici volti a superare l’asimmetria informativa storica fra ente locale e gestore del servizio, utili per esperire in modo coerente e concreto le molteplici attività propedeutiche all’istruttoria ed alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio medesimo.
Legislazione nazionale e regolazione dell’Autorità
Dopo il Decreto Letta del 2000 e la legge Marzano del 2004 che prevedevano, come detto, modalità concorrenziali per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas - lasciando ampia libertà ai singoli enti locali di adempiere a tali obblighi - la previsione di affidamenti per ambiti territoriali ed il superamento delle singole gare comunali disposta nel 2007, ha determinato una successiva, ulteriore e copiosa produzione normativa. A ciò si aggiunga che anche l’ARERA, chiamata a regolare gli aspetti della riforma impattanti sulle proprie competenze, ha prodotto numerose deliberazioni, determinazioni e circolari su aspetti cruciali del sistema delle gare gas.
La copiosa produzione normativa e regolamentare ha inciso profondamente sui precedenti assetti ordinamentali della disciplina e su prassi ormai consolidate.
I Comuni sono ora investiti di onerosi compiti amministrativi e tecnici che sino all’entrata in vigore del D.M. 226/2011 non rientravano tra i propri doveri istituzionali.
Il complesso apparato normativo e regolatorio ha, infatti, delineato un sistema di gara che vede nel singolo Ente locale il fulcro della procedura ancorché l’affidamento è disposto a livello di Ambito territoriale.
In tale variegato contesto normativo e regolatorio, l’ANCI ha portato avanti – attraverso mirati interventi politico istituzionali - diverse iniziative, al fine di tutelare le prerogative degli Enti locali.
Tra queste si ricordano:
- l’eliminazione delle inique sanzioni economiche a carico degli Atem che non rispettavano le tempistiche previste dall’Allegato 1 al D.M. 226/2011;
- la conferma dell’obbligo per i gestori del servizio, nelle more delle gare d’Atem, di corrispondere il canone concessorio ai Comuni, anche se con contratto di concessione giunto a scadenza;
- la previsione dell’anticipazione degli oneri di gara una tantum, non prevista dalla precedente normativa.
Considerato il complesso apparato normativo e regolatorio cristallizatosi solo recentemente, ad oggi, solo l’Atem Milano 1 - Città e Impianto di Milano è giunto al termine delle procedure di gara.
Altri Atem hanno pubblicato gli atti di gara e sono in dirittura d’arrivo, mentre alcuni hanno portato a termine le attività prodromiche alla gara (stime degli impianti, predisposizione delle linee guida programmatiche, della documentazione tecnica da allegare al bando di gara) e sono in attesa della conclusione istruttoria dell’ARERA2.
2 Sul sito internet dell’ARERA è pubblicato il “cruscotto bandi di gara gas” (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx) dove l’Autorità riporta ed aggiorna lo stato dell’iter procedurale relativo all’analisi della documentazione di gara di cui all’articolo 9, comma 2, del DM n. 226 del 12 novembre 2011. Ad oggi sono presenti le procedure di 13 Stazioni Appaltanti.
1. LA COSTITUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1.1 Il ruolo degli Enti locali concedenti nella gestione associata
L’effettivo esperimento delle procedure di gara implica il rispetto di specifiche modalità organizzative sancite dal D.lgs. n. 164/2000 e dal DM 226/2011, prima fra tutte la “gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas a livello d’ambito” che assicuri il coinvolgimento di tutti gli Enti locali concedenti, garantendone ruolo, dignità e partecipazione.
È opportuno ricordare, a tale proposito, che l’attività di distribuzione del gas naturale è qualificata come attività di servizio pubblico, e gli Enti locali che affidano il servizio “svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione” (art. 14 D.lgs. n. 164/2000).
Anche nel contesto della gara affidata su base d’Atem i Comuni sono chiamati ad orientare i contenuti del bando di gara, contribuendo alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente e realizzando una mappatura degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete presente sul territorio comunale da compiersi nei 12 anni del nuovo affidamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DM 226/2011, spetta alla maggioranza dei Comuni dell’ambito la decisione sull’eventuale risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del concessionario. Da tali semplici riferimenti appare quindi chiaro che – sebbene la funzione di gestione della gara e successiva controparte contrattuale sia attribuita alla stazione appaltante – i singoli Comuni restano comunque attori principali del sistema che prende le mosse dal D. Lgs. n. 164/2000.
La centralità del ruolo dell’Ente locale si accentua – naturalmente – nel momento in cui questi diviene Comune capofila della gara d’Atem: in tale ruolo, oltre ai compiti e alle prerogative proprie del singolo Ente locale, gli spettano anche i doveri di stazione appaltante.
1.2 La stazione appaltante: ruolo e funzioni
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 226/2011, è obbligatoria l’individuazione di un soggetto, la stazione appaltante, al quale sono demandate ex lege alcune delle funzioni fondamentali, necessarie a portare a compimento la procedura propedeutica all’indizione della gara d’ambito. La normativa prevede una differente procedura a seconda che – all’interno dell’Atem – vi sia o meno il Comune capoluogo di Provincia.
La stazione appaltante negli ATEM con il capoluogo di Provincia
La norma richiamata stabilisce che - negli Atem in cui vi sia il Comune capoluogo di Provincia – quest’ultimo convoca i Comuni per il primo degli adempimenti necessari: l’individuazione della stazione appaltante.
In tali ipotesi si tratta di un passaggio formale, non potendo il ruolo di stazione appaltante essere rivestito da un soggetto differente (l’unica deroga in tal senso è prevista per il caso in cui vi sia una società patrimoniale delle reti, già costituita. Se presente potrà essere questa a rivestire il ruolo di stazione appaltante, su delega degli Enti locali).
Il Comune capoluogo di Provincia convoca gli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito per la formalizzazione delle deleghe a svolgere il ruolo di stazione appaltante, assumendo le funzioni che la legge pone in capo ad essa.
Tali deleghe debbono essere deliberate dai Consigli comunali dei Comuni appartenenti all’ATEM. Con la stessa delibera i Consigli comunali possono approvare anche la convenzione d’ATEM prevista dall’art. 30 del TUEL (fac-simile Allegato 1).
La stazione appaltante negli ATEM senza il capoluogo di Provincia
Negli Atem in cui invece non vi sia il Comune capoluogo di Provincia, i Comuni appartenenti a ciascun ambito individuano la stazione appaltante, con la maggioranza indicata all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero: i 2/3 dei Comuni dell’ambito che rappresentino almeno i 2/3 dei PdR (punti di riconsegna) totali presenti nel medesimo ambito.
In tali Atem gli Enti locali individuano un Comune, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 226/2011 spetta quindi alla Provincia convocare gli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito per l’individuazione della stazione appaltante.
La scelta dell’Ente capofila dovrà risultare dal verbale dell’assemblea dei Sindaci e quindi essere approvata da ogni Consiglio comunale dell’ATEM. La nomina è valida quando ottiene le delibere dei Consigli comunali che rappresentino almeno i 2/3 dei Comuni dell’ATEM che abbiano almeno 2/3 dei PdR al 2008 e indicati nelle tabelle consultabili sul sito MiSE (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx.xxx)
Ciò significa che la Provincia ha il dovere di convocare quanto prima, dove ciò non sia ancora avvenuto, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’ATEM e di fare sì che questi individuino un soggetto, tra quelli previsti dalla legge, cui affidare la funzione di stazione appaltante.
Sia nel caso in cui vi sia il capoluogo di Provincia tra i Comuni dell’Atem, sia nel caso in cui non vi sia, è poi lasciata ampia discrezionalità agli Enti in merito alla modalità di gestione delle attività prodromiche alla gara (valutazione impianti, predisposizione dei documenti programmatici) nonché in merito al coinvolgimento nella procedura di gara ed alla ripartizione degli impegni economico/finanziari.
Basti qui considerare che tutti i rapporti operativi, organizzativi e finanziari dovranno trovare giusta regolazione nella convenzione d’Atem, predisposta ai sensi dell’art. 30 del TUEL.
I compiti della stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM 226/2011, “prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti”.
Da una lettura sistematica del DM 226/2011 e s.m.i. si evince come i compiti della stazione appaltante siano in realtà ben più articolati. Come descritto nel prosieguo del paragrafo sono compiti della stazione appaltante:
a) essere controparte del contratto di servizio (qualora non venga identificato un soggetto differente);
b) svolgere le "funzioni locali" (in caso di delega da parte del singolo Ente locale);
c) richiedere, incassare e ripartire la somma una tantum a copertura delle spese di gara;
d) sostituire i Comuni inadempienti nel reperimento delle informazioni presso i gestori uscenti.
Queste, nello specifico le attività di competenza della stazione appaltante:
⮚ stazione appaltante controparte del contratto di servizio
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DM 226/2011 “la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali appartenenti all’ambito, per un massimo di 15 membri”.
Nello svolgimento delle attività sopra indicate la stazione appaltante non sarà sola. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DM 226/2011 la stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito, per un massimo di 15 membri.
Il comitato adotterà un regolamento di organizzazione e funzionamento e potrà operare senza particolari formalità.
Per la verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio potranno svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.
In particolare, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio avranno il diritto di:
(a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
(b) accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all’uopo incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
Nel contratto di servizio tipo predisposto dall’ARERA è espressamente previsto poi che il gestore debba fornire la massima collaborazione alla stazione appaltante e al comitato di monitoraggio.
La copertura dei costi delle attività di controllo e vigilanza sulle obbligazioni del gestore aggiudicatario verrà assicurata dal gestore aggiudicatario.
Tra gli oneri che il soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere alla stazione appaltante vi è infatti un corrispettivo pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
Per facilitare i compiti sopra indicati la stazione appaltante povrà stilare con il gestore aggiudicatario un protocollo per la realizzazione dell’attività di vigilanza e controllo, prevedendo scadenze per la trasmissione della documentazione e appositi momenti di verifica.
⮚ Svolgimento delle "funzioni locali" (in caso di delega da parte del singolo Ente locale)
Gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.
L’Ente locale può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente (art. 2, comma 6).
L’Ente locale concedente è quindi legittimato a scegliere di delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente - fermo restando che rimane comunque responsabile degli atti che vengono assunti, i quali debbono sempre essere approvati
dall’Amministrazione comunale prima di essere trasmessi alla stazione appaltante – ovvero a fornire esso stesso tali informazioni direttamente alla S.A., espletando la parte tecnica inerente la rete con il proprio gestore.
Lo strumento è quello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
L’Ente locale concedente può quindi delegare direttamente la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente, per la verifica – in contraddittorio con il gestore uscente – del valore di rimborso. Ovviamente ciò non significa che – dal momento in cui ha conferito la delega – il Comune sarà totalmente esautorato del partecipare ai lavori necessari per giungere alla pubblicazione del bando di gara.
In primo luogo la collaborazione del singolo Ente locale sarà necessaria per fornire alla stazione appaltante tutti i contratti di concessione. Verrà poi coinvolto dalla stazione appaltante per la partecipazione ai tavoli tecnici con i gestori uscenti finalizzati alla definizione del valore di rimborso spettante a questi ultimi.
Resterà invece di stretta competenza dell’Ente locale concedente la formalizzazione dell’accordo (o la formalizzazione del disaccordo) con il gestore uscente sul valore di rimborso, trattandosi di attività di stretta competenza del singolo Comune.
N.B. Mentre nel primo caso il singolo Comune approva le risultanze effettuate dalla S.A., e partecipa assieme alla S.A. al reperimento dati, esame atti concessori, ecc., nel secondo caso deve seguire tutto in prima persona e dare le risultanze del lavoro effettuato alla S.A. unitamente alle informazioni utili per la redazione del bando di gara.
⮚ Gestione somma una tantum
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011 i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara […] come definito da ARERA con le deliberazioni 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas.
L’Una tantum3 complessiva, secondo quanto stabilito dall’Autorità è formata da:
a) importo QA per le spese della stazione appaltante a copertura dei costi delle funzioni centralizzate (QA);
b) importo QC a copertura dei costi delle funzioni locali per gli Enti locali dell’Ambito, da ripartire secondo i criteri fissati in convenzione.
La seconda parte del comma 1 dell’art. 8 sopra riportato, specifica altresì che il 90% del corrispettivo totale deve essere versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, e che il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.
Spetta quindi alla Stazione appaltante attivarsi per richiedere ai gestori inadempienti le somme dovute.
⮚ Potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.M. 226/2011, qualora, trascorsi 6 mesi dall’identificazione della stazione appaltante senza che questa riceva le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, quest’ultima può sostituirsi ai Comuni inadempimenti nel reperimento diretto delle informazioni, previa diffida ed indicazione del termine a provvedere.
Trascorso tale termine senza ricevere le informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara, la stazione appaltante procederà al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara.
3 L’anticipo da parte del soggetto gestore attraverso l’una tantum non era originariamente previsto, ma è stata introdotta su impulso dell’ANCI, con una specifica norma di legge, consentendo così agli enti locali di disporre da subito della liquidità necessaria per le consulenze legali, tecniche ed economiche utili per l’espletamento dei compiti di legge.
In caso di inerzia del singolo Ente locale è previsto quindi che la stazione appaltante agisca in via sostitutiva, al fine di non bloccare la gara per tutto l’Atem.
In questo caso l’Allegato B al bando di gara riporta l’eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.
La stazione appaltante non potrà sostituirsi all’Ente locale concedente anche nella determinazione del valore di rimborso spettante al Gestore uscente. L’approvazione dei valori di rimborso così come l’individuazione degli elementi programmatici, attengono infatti all’autonomia negoziale e alla pianificazione territoriale, trasferibili in capo ad un altro Ente, quale la stazione appaltante, unicamente su base volontaria ovvero su attribuzione da parte di una fonte normativa.
L’esercizio del potere sostitutivo è un atto forte e deve essere valutato con la necessaria ed adeguata ponderazione.
Alla luce delle semplici considerazioni sopra esposte, è quindi facile comprendere che la stazione appaltante assume un ruolo fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Ministero, nel rispetto e con il coinvolgimento degli Enti concedenti dell’ATEM.
Trattamento IVA su “una tantum”
Gli importi dell’una tantum sono versati a titolo di anticipo dai gestori uscenti al netto dell’IVA, la quale sarà però recuperata dal gestore entrante una volta aggiudicata la gara, in sede di restituzione delle somme anticipate.
In merito a ciò, vi sono stati alcuni interpelli dei Comuni alle Agenzie delle Entrate regionali. Si è invece espressa, a livello nazionale, nel 2015 la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate4, fornendo chiarimenti e delucidazioni in merito
4 In risposta all’interpello n. 954-501/2015 del Comune di Padova, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Settore Imposte Indirette, a novembre 2015, ha indicato che “il predetto corrispettivo [..] è rilevante ai fini IVA [..] e deve essere fatturato dal Comune al nuovo gestore una volta individuato come unica controparte dell’obbligazione, ai sensi del dm 226/2011” rappresentando inoltre che “Viceversa non risultano rilevanti ai fini IVA – per carenza del presupposto oggettivo – sia il rapporto tra Comune e gestore uscente, tenuto ad effettuare un mera “provvista di fondi” normativamente imposta, sia il rapporto tra gestore subentrante e quello uscente, per il rimborso della stessa somma con l’aggiunta degli interessi, trattandosi di una mera movimentazione finanziaria ad assolvimento di un obbligo assunto dal gestore subentrante nei confronti del comune”.
al trattamento IVA delle somme una tantum del servizio di distribuzione del gas naturale.
In sintesi, tali corrispettivi erogati a copertura degli oneri di gara sono assoggettati ad IVA, ma il soggetto gravato dall’onere è in definitiva il soggetto aggiudicatario della gara d’ambito. L’IVA corrisposta dall’aggiudicatario della gara potrà essere portata in compensazione con quella versata dalle amministrazioni a fronte degli incarichi di consulenza acquisiti.
1.3 La convenzione per la gestione associata
Il TUEL (D.Lgs n. 267/2000) all’art. 30 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il DM 226/2011 prevede a sua volta, che le attività a carico dei Comuni appartenenti ad un ATEM debbano essere regolate da apposita convenzione formulata secondo la normativa vigente.
Lo strumento giuridico che il legislatore ha quindi previsto per regolare i rapporti tra Comuni altro non è che la forma di associazione tra Enti locali usualmente prevista dal TUEL.
Nella convenzione d’ATEM potrà essere stabilito, tra l’altro, come ripartire i corrispettivi previsti, per ciascun Comune a rimborso delle spese di gara, dall’art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011.
La convenzione, così come la nomina della stazione appaltante, deve essere approvata con la maggioranza qualificata prevista all’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Tale maggioranza è data dai 2/3 dei Comuni che rappresentino almeno i 2/3 dei PdR dell’ATEM indicati per l’anno 2008 nell’apposita tabella consultabile sul succitato sito del MiSE.
1.4 Le linee guida programmatiche d’ambito
L’art. 9 del D.M. 226/2011 attribuisce un ulteriore importantissimo compito alla Stazione appaltante.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del DM 226/2011, “Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. […]”.
L’importanza della corretta predisposizione delle linee guida programmatiche d’ambito è data dal fatto che, oltre a rappresentare lo strumento di indirizzo per coordinare ed omogeneizzare la realizzazione dei singoli documenti programmatici comunali da parte di ciascun Ente concedente, in conformità ad esse dovrà poi essere redatto anche il documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento d’ambito, ovvero il documento finale che sintetizza e razionalizza le informazioni e le esigenze espresse negli elementi programmatici di sviluppo del territorio forniti dai singoli Comuni.
Si tratta di un ulteriore onere posto in capo alla Stazione appaltante, che deve assolverlo “in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto”, a fronte degli “elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento” forniti dagli stessi Enti locali, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del D.M. 226/2011.
In particolare, le linee guida programmatiche dovranno indicare:
i) la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete che rendono obbligatorio lo sviluppo dell’impianto di distribuzione;
ii) il volume di gas distribuito per chilometro di rete che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell’impianto di distribuzione;
iii) gli interventi per la sicurezza e per l’ammodernamento degli impianti;
iv) la vita residua media ponderata dell’impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, diventa obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.
2. LE FUNZIONI LOCALI
2.1 La raccolta dati dai gestori uscenti
Ai fini della elaborazione della documentazione funzionale al bando di gara e dei suoi allegati, si rende necessaria la collaborazione dei concessionari che attualmente gestiscono il servizio sul territorio. Il DM 226/2011, all’art. 4, mette in capo ai Concessionari un preciso obbligo di produrre documenti ed elaborati, aventi un contenuto tecnico, indispensabili per la valorizzazione degli impianti e per la mappatura degli interventi di manutenzione, potenziamento ed estensione delle reti che si renderanno necessari nel corso dei futuri affidamenti.
Nello specifico i gestori hanno l’obbligo di fornire all’Ente locale concedente:
a. lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura;
c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
d. la relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti
tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall’Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località.
I dati di cui sopra sono forniti entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Ente locale concedente, termine prorogabile di altri 30 giorni dall’Ente locale medesimo in casi di particolare complessità.
L’Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello stato di consistenza e dell’altra documentazione prevista, può comunicare al gestore le eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni.
I dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico nel formato stabilito dall’Autorità con la Delibera del 13 dicembre 2012, n. 532/2012/R/GAS.
Con la promulgazione delle “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, allegate al DM 7 aprile 2014 e s.m.i. si è previsto, inoltre, che il gestore debba produrre, all’Ente concedente, ai fini della verifica, la propria proposta di determinazione del valore di rimborso nelle forme previste al Capitolo 19 della Parte IV delle stesse Linee guida ministeriali.
Nello specifico la legge impone al gestore di presentare all’Ente locale concedente, in aggiunta a quanto sopra, la seguente documentazione:
1. Nota che integra le informazioni contenute nello stato di consistenza necessarie per il calcolo del valore di rimborso nello specifico impianto (ad esempio, dove applicabile, la serie delle tubazioni in polietilene utilizzate, l’utilizzo o meno del processo di saldatura longitudinale nelle tubazioni in acciaio, la tipologia di inerti considerati nel riempimento scavi, le eventuali prescrizioni dell’Ente gestore della strada sia per la larghezza dei ripristini della pavimentazione stradale sia per altre lavorazioni, l’eventuale presenza di componenti della distribuzione gas con caratteristiche particolari, la suddivisione della percentuale delle tubazioni di derivazioni di utenze in polietilene tra quelle
allacciate a condotte in acciaio e quelle a condotte in polietilene, la percentuale di allacciamenti in attraversamento di locali sotterranei e la relativa lunghezza media del tubo guaina, la divisione tra cespiti a devolvibilità completamente gratuita e parzialmente gratuita, l’associazione dei contributi percepiti ai vari cespiti).
2. Nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida, in cui sono riportate in dettaglio le eventuali modalità calcolo che si discostano da quanto previsto dalle Linee Guida e le previsioni contrattuali puntuali che giustificano tali scostamenti;
3. Tabella in formato Excel riassuntiva dei principali dati della valutazione e indicatori di cui alla Tabella 18 delle Linee guida 7 aprile 2014. La tabella è disponibile, in formato Excel, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
4. Eventuale nota che fornisca gli elementi giustificativi di probabili differenze fra le valutazioni di rimborso rispetto alle valutazioni tariffarie, qualora gli indicatori segnalino scostamenti significativi.
La c.d. “Tabella 18” deve, obbligatoriamente, contenere le seguenti informazioni:
- Riepilogo caratteristiche principali dell’impianto (informazioni sulle condotte; informazioni sull’impianto medio di derivazione e di utenza; informazione sulla vetustà dell’impianto);
- Sommario della metodologia utilizzata per la valorizzazione;
- Sommario dei dati economici della valutazione del valore di rimborso;
- Sommario dei dati economici relativi alla regolazione tariffaria;
- Indicatori economici (rapporto tra valore industriale e valore di ricostruzione a nuovo relativi alla porzione di impianto; rapporto tra capitale investito netto e capitale investito lordo; variazione percentuale del valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto rispetto al capitale investito lordo; variazione percentuale del valore industriale dell’impianto rispetto al capitale investito lordo; variazione percentuale del valore di rimborso della porzione di impianto rispetto alla RAB);
- Costi medi per condotte e derivazioni di utenza (costo medio per metro di condotte, pari al valore di ricostruzione a nuovo diviso per la lunghezza delle condotte, entrambi relative alla porzione di impianto che viene trasferita in proprietà al gestore subentrante; costo dell’impianto medio di derivazione di utenza, includente anche gli oneri di sicurezza aggiuntivi; costo dell’impianto medio di derivazione di utenza per punto di riconsegna);
- Tipologia di condotte che contribuiscono maggiormente al valore di ricostruzione a nuovo delle condotte;
- Costi per opere civili per metro di tubazione interrata della derivazione di utenza (scavi; rinterri e rinfianco tubazione; riempimento del cassonetto stradale con binder; stesura del tappeto di usura della pavimentazione stradale;
Le informazioni devono essere suddivise tra:
a. Porzione di impianto soggetta a trasferimento a fine concessione che passa in proprietà al gestore subentrante;
b. Porzione di impianto di cui all’art. 5, comma 14, lettera b del DM 226/2011;
c. Porzione di impianto la cui proprietà passa in devoluzione gratuita all’ente locale concedente;
d. Porzione di impianto la cui proprietà rimane all’ente locale concedente.
Con riferimento alla documentazione di cui al Capitolo 19 delle Linee guida, il MiSE ha avuto modo di ribadire che sussiste un vero e proprio obbligo da parte del gestore a produrre questi documenti; la documentazione dovrà, pertanto, essere inviata all’ente locale orientativamente con una tempistica analoga a quella prevista all’articolo 4, comma 3 del “Regolamento criteri” (60 giorni prorogabili a 90 giorni) per i dati di cui al comma 1 del medesimo articolo, ma calcolata a partire dalla data di trasmissione dello stato di consistenza, al fine di permetterne una condivisione prima della trasmissione della valutazione del valore di rimborso.
N.B. Suggerimento operativo. Mancato invio dei dati richiesti da parte dei Gestori. Come procedere.
Le attività poste in carico ai Comuni per la predisposizione delle gare gas richiedono necessariamente la collaborazione del Gestore uscente del servizio.
In altri termini, il singolo ente locale (o la stazione appaltante nel caso di delega di funzioni) è chiamato dal legislatore a stimare il valore degli impianti per la distribuzione gas, a indicare le proprie esigenze di estensione e potenziamento della reti e a fornire i dati per la predisposizione degli allegati al bando di gara, ma lo può fare solo utilizzando i dati sullo stato degli impianti forniti dal gestore uscente.
La normativa pone infatti in capo al gestore un preciso obbligo di fornire all’ente locale concedente tutti dati di natura tecnica e finanziaria relativi agli impianti gestiti nel singolo Comune (gli c.d. “obblighi informativi”).
Il Gestore uscente è altresì tenuto a trasmettere tali dati entro un termine perentorio (60 giorni) e sulla base di un determinato formato imposto dall’AEEGSI (formato xml.).
Tali informazioni sono essenziali affinché l’Ente locale concedente (o la stazione appaltante, in caso di delega) possa, in via esemplificativa:
• procedere a stimare il valore degli impianti di distribuzione gas, strumentali al servizio e che verranno inseriti in gara;
• indicare alla stazione appaltante gli interventi di estensione (e di conseguenza nella maggior parte dei casi di potenziamento della rete) che dovranno essere inseriti in gara come interventi obbligatori a carico del gestore aggiudicatario;
• fornire alla stazione appaltante tutte le informazioni sullo stato degli impianti da inserire nell’allegato B al bando di gara;
• comunicare alla stazione appaltante l’elenco del personale impiegato dal gestore uscente, che dovrà essere obbligatoriamente essere “riassunto” dal gestore entrante da inserire nell’allegato C al bando di gara.
Il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte anche solo di uno dei gestori dell’Atem ed in relazione ad un solo ente locale (seppur di piccole dimensioni) rischia di paralizzare la procedura di gara su tutto l’Ambito.
Si tratta di dati che – se non forniti dal gestore del servizio – non è possibile per il Comune reperire attraverso altri soggetti.
Data l’importanza degli obblighi informativi ed essendo questi essenziali al fine della predisposizione di tutta la documentazione di gara, l’attuale complesso normativo prevede che l’ente locale concedente (o la stazione appaltante, se delegata), in caso di mancata fornitura dello stato entro 60 giorni debba procedere ai sensi dell’art.10 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902.
Il MISE ha quindi identificato nell’intervento prefettizio lo strumento attraverso cui l’Ente locale, dopo apposita diffida, può procedere a reperire direttamente presso il Gestore uscente i dati e le informazione sullo stato degli impianti.
Pertanto, in caso di mancato riscontro nei termini di legge dei gestori uscenti, l’Ente locale concedente dovrà innanzitutto procedere con il redigere una richiesta espressa di intervento al Prefetto competente, facendo una precisa ricostruzione delle richieste effettuate, delle tempistiche decorse e dei mancati riscontri.
Tuttavia, l’intervento prefettizio non è l’unico strumento offerto dall’ordinamento per far sì che i gestori uscenti garantiscano quella collaborazione che è loro imposta dal legislatore.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato – attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito internet - che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000”.
In alcune circostanze l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ha sanzionato operatori della distribuzione che si sono rifiutati di fornire i dati al proprio ente concedente.
2.2 L’analisi dei documenti contrattuali
Il primo passo per dare avvio all’attività per l’individuazione del valore di rimborso è quello di procedere con un’analisi puntuale dei contratti di concessione sottoscritti tra Comuni e Gestori.
In particolare, dovrà essere esaminata tutta la documentazione contrattuale (contratti di concessione, rinnovi degli affidamenti, atti aggiuntivi; delibere di approvazione degli schemi contrattuali ecc.) ed amministrativa (decreti di collaudo ecc.) al fine di dare corretta evidenza dei seguenti aspetti:
1. Data di avvio e di scadenza della concessione in essere;
2. Verifica delle condizioni di riscatto anticipato (art. 5, comma 2, del DM 226/2011) e alla scadenza dell’affidamento (art. 5, comma 1 del DM 226/2011);
3. Condizioni particolari per l’estensione delle reti, per le manutenzioni e i ripristini;
4. Clausole di devoluzione gratuita e finanziamenti, contributi e premi versati dall’Ente alla concessionaria.
Tutti questi elementi, nel loro complesso, concorrono a determinare il valore di rimborso che dovrà essere riconosciuto alle concessionarie uscenti nel bando di gara, e consentono di identificare la corretta ripartizione proprietaria degli impianti e delle reti tra Comune e gestore.
L’aspetto su cui, sicuramente, gli Enti locali sono chiamati a prestare maggiore attenzione è quello legato alla definizione degli assetti proprietari della rete e degli impianti.
È noto infatti come buona parte delle infrastrutture della distribuzione del gas naturale siano ancora di proprietà degli stessi Enti locali concedenti, che hanno tutto l’interesse a che tali porzioni di rete siano correttamente individuate e valorizzate.
Da un lato è infatti necessario scongiurare l’illegittimo arricchimento dei gestori con l’attribuzione di porzioni di impianto non loro, dall’altro è opportuno che i Comuni titolari di impianti si attivino per garantirsi la remunerazione prevista, nel
nuovo regime d’ambito, sugli investimenti relativi alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali (cfr par. 2.4.).
2.3 Il calcolo del VIR
L’art. 5 del DM 226/2011 detta la disciplina per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, distinguendo tra le ipotesi in cui:
a. La concessione abbia già raggiunto la scadenza naturale, con conseguente applicazione delle condizioni a scadenza;
b. La concessione non ha ancora raggiunto la scadenza naturale e pertanto devono trovare applicazione le condizioni per il riscatto anticipato.
L’art. 5 del DM 226/2011 è sicuramente l’elemento più inciso dalla novazione operata con il DM 106/2015, a seguito della promulgazione delle “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” allegate al DM 7 aprile 2014 e s.m.i..
In entrambi i casi è, in linea generale, fatto salvo quanto previsto nei contratti in merito alla definizione del rimborso per le concessionarie che devono abbandonare la gestione del servizio. Qualora i documenti contrattuali non contengano alcuna indicazione sulla metodologia di calcolo applicabile, ovvero anche qualora vi sia “solamente” un mero riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, le modalità di calcolo del rimborso da utilizzare saranno, comunque, quelle dettagliatamente illustrate nelle Linee guida.
Di fatto, il criterio illustrato nelle “Linee guida”, che dovrebbe avere una funzione supplettiva in assenza di specificazioni, è destinato ad applicarsi nella quasi totalità dei casi, potendosi, al più tener conto unicamente dei prezzari e delle vite utili, eventualmente specificate negli atti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012.
L’attività di valutazione non può prescindere dallo stato di consistenza messo a disposizione dal gestore ai sensi dell’art. 4 del DM 226/2011.
La consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale deve essere formata da diverse specifici cespiti che permettono la distribuzione del gas naturale.
Calcolo della vita media dei cespiti
Va calcolata secondo le modalità indicate nel contratto di concessione o secondo il disposto delle “Linee guida” se non contemplate nella concessione.
Per gli impianti messi in gas dopo l’anno 2000 si deve sempre far riferimento alle Linee guida MiSE, Parte I paragrafo 5.
Calcolo del degrado dei cespiti
Dopo aver determinato il VRN, si procede con il calcolo del degrado fisico dei cespiti in base all’anno di installazione e della loro durata utile.
Le durate e/o vite utili dei cespiti, differenziate per tipologia e utilizzate per il calcolo del degrado sono quelle indicate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 delle Linee Guida.
Definizione del Valore Industriale Residuo totale
Dal calcolo del degrado del VRN si ottiene il Valore Industriale Residuo (VIR) dell’impianto di distribuzione. Il valore ottenuto va suddiviso secondo le quote di proprietà del gestore e dell’Ente locale.
Definizione del valore del rimborso (VR) al gestore uscente
Detraendo dal VIR dell’impianto di proprietà del gestore i contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati secondo la regolazione tariffaria, si ottiene il Valore di Xxxxxxxx che il vincitore della gara dovrà pagare al gestore uscente.
Approvazione del valore di rimborso al gestore uscente.
Il valore di rimborso riconosciuto al gestore uscente è inserito nel bando di gara, ove concorre all’ammontare degli oneri da sostenersi per la partecipazione alla stessa.
Per la sua definizione è innanzitutto necessario che l’Ente concedente attesti la correttezza del calcolo.
È quindi necessario che il Comune provveda in proprio a calcolare il valore di rimborso potendo l’accordo giungere solo da un confronto sui contenuti della valorizzazione.
Se la condivisione dei valori è raggiunta, nella prassi, ciò porta alla sottoscrizione di un apposito verbale che dà attestazione delle verifiche e dei calcoli effettuati.
I valori così accertati dovranno quindi essere posti all’approvazione delle Giunte comunali, come atto di ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 48 del TUEL.
L’approvazione del rimborso è da considerare come adempimento di un impegno previsto nel contratto di concessione intercorrente con il gestore uscente, richiede quindi una chiara manifestazione di volontà da parte del singolo Comune contraente.
In caso di disaccordo con il gestore uscente il Comune dovrà approvare la propria stima del valore di rimborso enunciando, in motivazione, le ragioni del disaccordo. Nel bando di gara quindi, ai sensi di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 5 del DM 226/2011, saranno riportati sia la stima dell’Ente locale concedente che la stima del gestore oltre a un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara determinato come il più grande dei seguenti valori:
a. La stima dell’Ente locale concedente;
b. Il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.
Anche il bando dovrà riportare le ragioni del disaccordo.
N.B. Suggerimento operativo – Prima di procedere all’attività di stima vera e propria organizzare uno o più incontri preliminari con ogni gestore dell’Atem. In tal modo verrà illustrato ai gestori uscenti l’approccio metodologico adottato e verranno esaminate a monte tematiche che potrebbero ostacolare la futura sottoscrizione di
accordi all’esito dell’attività di stima (ad esempio: scomputo dei contributi privati,
riconoscimento dei tratti di rete realizzati a scomputo degli oneri di lottizzazione). Esaminato il contenuto dei contratti di concessione si potrà fissare un secondo tavolo con i Gestori uscenti per stabilire il regime proprietario degli impianti per la distribuzione gas, in considerazione delle previsioni contenute nei contratti. Se – in base ai contratti concessori – vi saranno reti e impianti di proprietà pubblica è in questa sede che verranno rappresentate le istanze dei comuni. A tale incontro potrebbe essere quindi necessaria la presenza del Comune interessato, se delegante. Si suggerisce di verbalizzare le risultanze dei tavoli tecnici, così da rendere chiaro sin da subito quale siano le reciproche posizioni sul regime proprietario degli impianti.
2.4 Eventuali azioni a salvaguardia del patrimonio degli Enti locali
Una questione critica rispetto all’esperimento delle gare d’ambito è legata agli effetti del nuovo regime d’ambito sulle proprietà impiantistiche degli Enti locali.
Come già osservato in precedenza, molti Comuni concedenti sono infatti, ancor oggi, proprietari di impianti o di parte rilevantissima delle dotazioni impiantistiche della distribuzione del gas naturale.
Il terzo comma dell’art. 8 del DM 226/2011 ha introdotto, per il nuovo regime d’ambito che si verrà ad instaurare dopo l’aggiudicazione delle gare, un elemento profondamente innovativo: il riconoscimento agli Enti locali della remunerazione prevista in tariffa per gli investimenti fatti per gli impianti di distribuzione del gas naturale.
Segnatamente dispone che: “il nuovo gestore corrisponderà annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti, che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell’ambito, la remunerazione del relativo capitale investito netto che l’Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all’Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all’ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall’Autorità”.
L’elemento controverso però è innanzitutto il valore attribuito al capitale investito netto, che spesso non contempla le proprietà pubbliche, e la ripartizione tra proprietà del gestore uscente e dell’Ente locale.
La criticità qui rilevata prende origine dalla promulgazione del nuovo sistema tariffario di cui all’Allegato A della Deliberazione ARG/gas 159/08 del 6.12.2008, che sanciva il passaggio da un meccanismo parametrico di determinazione del capitale, a cui riferire il ritorno tariffario del capitale investito e la sua remunerazione, ad una metodologia basata sui costi storici effettivamente sostenuti (RAB) come risultanti dai dati contabili forniti dai distributori.
Tale metodologia era chiaramente intesa a disciplinare il mercato della distribuzione con riguardo ai soli soggetti regolati, ovvero ai distributori, non essendo, pur quando previsti, i ricavi degli Enti concedenti legati all’ammontare degli investimenti ma piuttosto parametrati all’utile complessivamente maturato nella località dalla società gestrice.
L’assenza di una disciplina specifica per il riconoscimento degli investimenti dei Comuni nella regolazione era una circostanza di cui la stessa Autorità dava segno di cogliere. Con il Documento di consultazione n. 53 del 13 febbraio 2014, quando già si era formata la disciplina del secondo periodo regolatorio (2014-2019), si andava ad elencare una serie di documenti contabili, ma anche fonti non propriamente contabili, che, a dire dell’Autorità, sarebbero state astrattamente idonee a determinare i costi storici sostenuti dall’Ente locale per la realizzazione degli impianti.
Tale impostazione però, che non costituisce di per sé una fonte normativa, non tiene conto delle specificità di bilancio degli Enti locali, tanto che l’Autorità ha, rigidamente, negato molte delle istanze di rettifica della RAB avanzate dalle Amministrazioni comunali interessate.
Il Comune poi deve passare attraverso il Gestore del servizio che però non ha nessun obbligo di acquisire le fonti contabili dei Comuni proprietari di cespiti.
A tal proposito si segnala che sul punto ci sono stati interventi dei magistrati contabili e di quelli amministrativi che, al momento, hanno propeso per
l’applicazione delle regole di contabilità pubblica per i cespiti degli enti locali e per la loro valorizzazione5.
Per completezza va evidenziato che le nuove regole contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, obbligano le Amministrazioni, in alcuni casi, a determinare ex- novo il valore di iscrizione contabile delle dotazioni impiantistiche di proprietà, esponendole al rischio di non trovare poi nella remunerazione risorse sufficienti alla copertura dei costi operativi che con l’iscrizione si verrebbero a generare.
Risulta quindi assolutamente opportuno che gli Enti locali provvedano, una volta definita la suddivisione proprietaria delle reti e degli impianti, a far valorizzare anche le porzioni che dovessero ricadere nella loro titolarità, avendo cura di reperire anche la documentazione comprovante gli investimenti relativi e istruendo, qualora necessario, le pratiche per il riconoscimento o l’adeguamento del capitale investito che dà accesso al beneficio della remunerazione di cui all’art. 8, comma 3 del DM 226/2011.
5 La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, nel suo parere n. 277 del 6.10.2016, a questo riguardo, aveva modo di chiarire che i criteri di iscrizione nello stato patrimoniale dei beni di proprietà degli Enti locali restano disciplinati dalle norme di contabilità pubblica, indipendentemente da ogni considerazione afferente alla correttezza delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per l’energia.
Il TAR Lombardia nella sentenza 733/2018, pubblicata il 15.03.2018, sviluppa ulteriormente il tema e prevede che l’impostazione seguita da ARERA non tiene conto della circostanza che la tenuta di fonti contabili obbligatorie, come identificate nell’art. 2 della XXXX 0000-0000, si riferisce a scritture contabili prescritte in ambito societario e non agli Enti locali e che le scritture inventariali del tipo di quelle elencate nel documento di consultazione sono diventate obbligatorie per gli Enti locali soltanto a partire dal 1° gennaio 2016, sulla scorta delle disposizioni contenute nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 nonché dal DM 18.05.2017, che hanno previsto un riordino della contabilità degli Enti pubblici, introducendo elementi di contabilità economico–patrimoniale in un bilancio, quello degli Enti locali, precedentemente caratterizzato da una metodologia prettamente finanziaria. L’ARERA ha proposto appello al Consiglio di Stato.
3. LE VERIFICHE DELL’AUTORITA’ SUI VALORI DI RIMBORSO AI GESTORI USCENTI
Un altro aspetto fondamentale, da tenere in considerazione in vista della pianificazione delle attività funzionali alla stesura del bando di gara definitivo, sono le verifiche sui valori di rimborso approvati dalle Amministrazioni di cui è investita l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in precedenza AEEGSI)6.
Nel disegno iniziale del legislatore, ovvero nella prima versione del DM 226/2011 (segnatamente art. 5, comma 14, ultimo capoverso), l’incombenza della segnalazione all’Autorità dei casi di scostamento tra il valore di rimborso determinato dalle Amministrazioni concedenti e il valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, era limitato ai casi in cui tale scostamento eccedesse la soglia del 25% del valore delle immobilizzazioni stesse e, presumibilmente, aveva una finalità meramente statistica.
L’art. 16 della Legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 elevava a norma di rango primario la prescrizione che impone le verifiche sugli scostamenti da parte dell’Autorità, andando a modificare il testo del comma 5, dell’art. 15, del D.lgs. 164/2000, abbassando la soglia dello scostamento al 10%.
L’Autorità ha proceduto, con suoi provvedimenti successivi, a definire in maniera puntuale la documentazione che i Comuni devono trasmettere, nonché le modalità con cui intendeva portare avanti tali verifiche.
L’iter di verifica disciplinato con i provvedimenti dell’Autorità (in particolare si vedano: la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture del 28 gennaio 2015, n. 1, ma soprattutto la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata) risultava, tuttavia,
6 Il TAR Veneto, con la sentenza n. 655 del 7 luglio 2017, ha avuto modo di pronunciarsi rimarcando l’imprescindibilità di tali verifiche, derivando dall’omessa conclusione degli iter prescritti “un incolmabile incertezza degli atti di gara, con riferimento ad un elemento essenziale del calcolo necessario per valutare l’equilibrio del piano economico-finanziario dell’offerta”.
piuttosto articolato e complesso imponendo l’invio sistematico di una corposa documentazione a supporto delle verifiche.
Già con la deliberazione n. 344 del 18 maggio 2017, l’Autorità, avvedutasi delle difficoltà per le Stazioni appaltanti a produrre tutto quanto richiesto, oltretutto tenendo conto del livello di aggiornamento che prescriveva il comma 1 dell’art. 5 della stessa deliberazione 310/2014, modificava il testo della delibera 310 introducendo dei meccanismi che consentissero la semplificazione dell’iter procedurale.
A breve dalle modifiche apportate dall’Autorità alla deliberazione n. 310/2014, in data 29 agosto 2017 entrava in vigore la l. n. 124/2017, che all’art. 1, comma 93, sanciva un diverso meccanismo di semplificazione: “[la procedura ordinaria di valutazione scostamento VIR – RAB] non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.
Al fine di adeguare la propria regolazione con la normativa, l’Autorità emanava la deliberazione n. 905/2017, che sostituiva integralmente il testo della 310/2014 e abrogava la 344/2017.
In estrema sintesi il provvedimento, rivisto con i correttivi introdotti dalla deliberazione dell’8 marzo 2018, n. 130, distingue tre diversi regimi di verifica:
a) Regime ordinario individuale per Comune;
b) Regime semplificato individuale per Comune;
c) Regime semplificato d’ambito ex lege 124/2017.
Per l’accesso al regime semplificato d’ambito ex legge n. 124/17 si rende necessario ricorrano le seguenti condizioni:
a) il singolo Ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento;
c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, gli Enti locali possono comunque richiedere l’accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
1. siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell’ambito;
2. abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall’ultimo censimento e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
3. possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
Per tutti gli altri Comuni, con scostamento VIR-RAB superiore al 10%, che non presentino i requisiti per l’accesso ai regimi semplificati si applica il regime ordinario che non diverge, nella sostanza, da quello particolarmente gravoso e articolato previsto nelle prime versioni della 310/2014.
Al netto delle, pur sempre possibili, verifiche a campione disposte dall’Autorità, la semplificazione, laddove applicata, consentirebbe di risparmiare i 90 giorni di legge previsti per l’acquisizione del dato certificato da inserire nel bando di gara.
Da evidenziare però come il tema delle verifiche sia intrinsecamente collegato con la spinosa questione, già affrontata in precedenza, dell’identificazione del capitale investito relativo alle proprietà comunali.
L’art. 6 della 905/2017 prevede, infatti, che ai fini del confronto con il VIR si considerino solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente, con la conseguenza che nei casi in cui, come si è visto, risulta controversa la suddivisione delle RAB, verrebbe comunque a mancare uno degli elementi fondamentali per la procedibilità della verifica.
L’ARERA ha recentemente pubblicato la Determina 07 agosto 2018, 12/2018 – DIEU recante “Modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti VIR-RAB e ai fini della stima dei valori di cui all’articolo 22 della RTDG per la pubblicazione nel bando di gara” (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/00/000-00xxxx.xxx)
4. LA REDAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEI SUOI ALLEGATI TECNICI
4.1 Il bando di gara, il disciplinare e il contratto di servizio
Una volta concluse le varie attività che ciascun Comune deve portare avanti al fine di orientare i contenuti del bando, nonché la fase di verifica sui valori di rimborso, le Stazioni appaltanti sono chiamate a procedere alla stesura del bando e dei suoi allegati.
Tale fase risulta disciplinata in particolare dall’art. 9 del DM 226/2011. Lo stesso DM riporta poi in allegato i modelli da seguire per la redazione del bando e del disciplinare di gara.
Il comma 5 dell’art. 9 del DM 226/2011 disciplina la parte generale del bando che deve contenere: a) le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, b) gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, c) la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto di servizio.
Il comma 6 dello stesso art. 9 elenca poi le informazioni dettagliate che devono essere fornite negli allegati per ciascun comune:
- i dati dell’impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare, devono essere
disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all’ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4 (vedi par. precedente);
- l’eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
- in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all’articolo 8, comma 3;
- le informazioni sul personale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera g);
- per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l’intero periodo residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti.
Come precisa il comma 8 dello stesso art. 9 del dm 226/2011, al bando deve essere allegata lo schema del Contratto di servizio. Con deliberazione n. 514/2012 l’Autorità ha provveduto a predisporre lo schema, successivamente approvato dal Ministero con il DM 5 febbraio 2013.
Al comma 9 dell’art. 9 si disciplina il contenuto del disciplinare di gara, che deve riportare i criteri di valutazione e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.
Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota.
4.2 Il documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento
Sulla base degli elementi programmatici forniti dagli Enti Locali e in conformità delle linee guida programmatiche, la stazione appaltante redigerà poi il documento guida relativo agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti che il soggetto gestore partecipante alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto dovrà prendere a riferimento per la redazione del piano di sviluppo.
Il documento guida conterrà:
a. gli obiettivi del piano di sviluppo
b. l’elenco degli interventi considerati obbligatori sia perché imposti dalle norme, sia perché rispondenti alle condizioni minime di sviluppo
c. l’elenco degli interventi non obbligatori che il concorrente potrà proporre di eseguire in aggiunta a quelli obbligatori
d. l’analisi delle condizioni di equilibrio economico finanziario
e. l’analisi dei vantaggi per i consumatori
f. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;
g. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete;
h. la relazione sullo stato dell’impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale.
Occorre infine considerare che il documento guida dovrà avere un contenuto tale da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore, e che gli interventi indicati devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere. Tutto ciò soggetto ai criteri di verifica che ARERA definirà.
Ogni concorrente redigerà un piano di sviluppo degli impianti, partendo dal documento guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed
impianti, di cui all’articolo 9, comma 4 del D.M. 226/2011, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.
4.3 Le verifiche dell’Autorità sul bando di gara e i suoi allegati
Anche il bando e i suoi allegati, prima della loro pubblicazione devono passare per il vaglio preventivo dell’Autorità.
La deliberazione del 21 marzo 2013 n. 113/2013 ha individuato i vari profili su cui vertono le verifiche dell’Autorità:
- eventuali scostamenti dal bando tipo e dal disciplinare tipo;
- rispetto dei punteggi massimi indicati dagli xxx.xx 12-15 del DM 226/2011
- la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle Linee Guida predisposte dalla Stazione appaltante;
- giustificazioni e motivazioni relative alle scelte operate laddove il regolamento lascia un margine di apprezzamento:
•ripartizione dei punteggi tra gli elementi dell’offerta economica di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) _ sconto sulle prestazioni all’utenza e lett. c) _ metri di estensione per cliente;
•scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio di cui all’art. 14, comma 4, del DM 226/2011;
•scelta dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui all’art. 15, comma 4, del DM 226/2011.
Va ricordato che la voce coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni, che inizialmente non era inclusa nell’ambito di verifica di cui all’art. 9, comma 2, del DM 226/2011 ha assunto particolare rilievo in quanto l’Autorità ha previsto di non consentire alcun riconoscimento tariffario agli investimenti previsti nel Documento guida d’ambito che non soddisfino i requisiti di economicità dalla stessa determinati7.
7 La sentenza del TAR Veneto 78/2018, con specifico riferimento al bando pubblicato dal Comune di Belluno, per l’ATEM omonimo, chiarisce come non sia, di fatto, illegittima la pubblicazione di un documento guida che ecceda tali limiti, avendo la verifica dell’Autorità sugli atti di gara funzione meramente consultiva, a condizione di non rendere comunque antieconomica la futura gestione.
L’Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.
Eventuali osservazioni formulate dall’Autorità, ai sensi dell’art.9, c.2, del DM 226/2011 devono essere tenute in considerazione dalla stazione appaltante, dandone atto negli atti di gara da pubblicare.
5. QUESTIONE APERTE
Considerato il contesto di riferimento e la stratificazione normativa e regolamentare che ha caratterizzato la complessa riforma del settore, al fine di consentire l’avvio e, soprattutto, la conclusione, delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione, resta necessario risolvere alcuni nodi aperti che pongono le amministrazioni comunali in difficoltà su delicati aspetti procedurali che, in molti casi, hanno riflessi economico-finanziari.
Nello specifico si riportano le principale questioni ancora aperte:
- Riconoscimento dell’ammortamento degli impianti per i Comuni e le società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli stessi.
Nell’attuale contesto regolatorio sopra descritto, si registra la mancata previsione che ai Comuni e alle società patrimoniali delle reti, venga riconosciuta la quota ammortamenti sui beni di proprietà.
L’attuale impostazione normativa prevede infatti che tale quota ammortamenti, venga riconosciuta per i beni di proprietà delle Società private e delle Utility, ma non per gli stessi beni, se di proprietà pubblica.
L’articolo 8 del DM 226/2011, rubricato “Oneri da riconoscere all’Ente locale concedente e ai proprietari di impianti” non annovera tra gli oneri che il gestore aggiudicatario deve corrispondere ai Comuni, la quota di ammortamento sui beni di proprietà. Punto nevralgico è quindi il trattamento differenziato dell’Ente locale rispetto ai gestori proprietari delle reti.
In linea con tale impostazione l’art. 27 del contratto di servizio tipo, predisposto da ARERA e approvato con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013, prevede che il gestore corrisponda annualmente agli Enti concedenti e alle Società patrimoniali delle reti la remunerazione del relativo capitale investito netto in relazione agli impianti o alle porzioni di cui i medesimi sono proprietari.
Non risulta remunerata la diminuzione del valore degli impianti a seguito dell’ammortamento. La stessa Autorità, che ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 164/00 aveva il compito di predisporre il contratto di servizio tipo, con la deliberazione 571/1014/gas, aveva proposto allo stesso Ministero una modifica
volta a riconoscere gli ammortamenti per la rete di proprietà pubblica. Nello specifico, ARERA prevedeva di inserire il seguente periodo nello specifico articolato del contratto tipo già approvato: “Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di cui al comma 5.1, lettera (a), e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti di cui al comma
27.1 una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto di cui al medesimo comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti ovvero delle Società delle Reti”.
Tale elemento innovativo non è stato fatto proprio dal Ministero dello Sviluppo Economico, impedendo, di fatto, il riconoscimento degli ammortamenti. Ciò per Comuni e società patrimoniali, proprietari delle reti, costituisce un vulnus, con un effetto negativo sia in termini di disponibilità di risorse pubbliche, lasciate nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione, sia rispetto alla remunerazione del capitale investito. XXXX ritiene che tale riconoscimento dovrebbe essere incluso fra gli oneri che il gestore entrante deve riconoscere annualmente ai soggetti pubblici proprietari delle reti.
- Problema della corretta valorizzazione delle reti di proprietà pubblica ai fini della possibile vendita.
L’alienazione delle reti gas di proprietà pubblica rappresenta un tema di primaria importanza nell’attuale panorama delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Infatti le reti del gas sono configurabili quali beni appartenenti al cd. patrimonio indisponibile di cui all’art 826 cod. civ , bene che “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Tale previsione non impedisce che questi beni possano essere oggetto di negozi giuridici (quali la compravendita), vietando solo di sottrarli alla funzione pubblica a cui sono destinati.
I soggetti preposti però non riconoscono la possibilità di cessioni delle reti pubbliche a valore di VIR nella gara d’Ambito, anzi una FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico interpretava la cessione dell’ente locale a valori di RAB. Tale interpretazione è stata contestata dall’ANCI in quanto rappresenta
una disparità di trattamento non giustificata dal carattere pubblico del soggetto alienante.
L’esigenza di tutelare gli utenti è certamente condivisibile ma si ritiene che l’onere economico di tale necessità non debba gravare solo su una categoria di alienanti e cioè i Comuni.
Peraltro, lo stesso DM 226/2011, prevede, a regime, l’utilizzo della RAB per la e non per le prime gare. Inoltre, alcune amministrazioni Comunali, anche di recente, hanno effettuato gare per la cessione di società delle reti di distribuzione del gas naturale, extra gara d’Ambito, aggiudicate oltre il valore posto a base d’asta.
- Difficoltà procedurali rispetto alle verifiche dell’ARERA sul differenziale fra VIR e RAB superiore al 10%.
Nella stragrande maggioranza dei casi il delta fra VIR e RAB supera di molto la percentuale normativamente fissata quale soglia oltre la quale scatta la verifica della documentazione sul rimborso al gestore uscente da parte dell’ARERA (10%). Ciò provoca diversi ritardi a causa della copiosa documentazione tecnica da visionare e delle richieste integrative da parte dell’Autorità. Inoltre, molte RAB comunali, sono “depresse” o stabilite d’ufficio e si crea quindi il problema dell’incertezza del valore che dà luogo al riconoscimento tariffario dell’Autorità. Di fatto, il Ministero, ha scelto di comparare due grandezze disomogenee difficilmente confrontabili che, evidentemente, risentono della situazione estremamente difforme ante-riforma con molte reti comunali non rivalutate. Ciò avveniva anche a causa della base di calcolo degli oneri comunali che non si basava, come nelle gare, sul capitale investito netto riconosciuto a fini tariffari, ma prevedeva la corresponsione di una percentuale del VRD/VRT.
In questo senso si auspica un maggiore dialogo tra ARERA e Comuni, che hanno obblighi nuovi di contabilizzazione del valore patrimoniale dei cespiti inerenti le reti e gli impianti del gas solo a partire dall’attuazione del decreto legislativo n. 118/2011.
Sul punto va registrata anche l’adozione di atti, da parte di ARERA, che disciplinano specifici regimi procedurali semplificati, i cui risultati applicativi saranno riscontrabili a breve in relazione alle procedure che gli enti locali avvieranno sfruttando tali possibilità.
- Problematica relativa ai Comuni non metanizzati.
I Comuni o frazioni di Comuni non metanizzati rischiano di rimanere tali ovvero di restare con tecnologia obsoleta. In tali contesti territoriali, non metanizzati, la creazione della rete resta comunque da prevedere nel piano di sviluppo d’ambito ed è soggetta alle condizioni DM 226/11, che non obbligano il gestore alla realizzazione della stessa, nonché al vaglio costi/benefici da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’azione propositiva di ANCI, che ha consentito a tali Comuni di poter partire nelle more delle gare d’Ambito, nei contesti non metanizzati, deve essere ora supportata mediante il reperimento di risorse, anche attraverso la costituzione di uno specifico fondo per finanziare la realizzazione delle reti per la fornitura di gas nei Comuni non metanizzati (Allegato 3, chiarimenti del MISE su Comuni non metanizzati).
Allegato 1: Fac-simile di Convenzione gestione associata (ai sensi dell’art. 30 del TUEL)
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
INDICE
PREMESSE
1. OGGETTO
2. COMUNI SOTTOSCRITTORI
3. INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
4. COMPITI DEI COMUNI
5. DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI
6. COMITATO TECNICO RISTRETTO
7. GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
8. COMITATO DI MONITORAGGIO
9. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
10. REFERENTE DELLA CONVENZIONE
11. CONTROVERSIE
12. RINVIO
PREMESSE
Premesso che:
a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto- legge n. 159/07) e dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;
d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
e) l’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali ;
f) l’art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull’ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;
g) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l’art. 4 del D.L. 21.06.2013,n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, il termine per l’intervento suppletivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell’
f) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;
tutto ciò premesso
e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all’ambito per l’aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente
CONVENZIONE
Art. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d’ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).
Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’agire amministrativo.
Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI
2.1 La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell’ATEM
, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
3.1 In conformità all’art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni firmatari della presente convenzione demandano al Comune di il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l’ATEM , secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.
3.2 Tale gestione verrà effettuata dal Comune di in qualità di Ente Capofila dell’ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.
In particolare, la stazione appaltante:
• svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. ;
• predisporrà le linee guida programmatiche dell’ATEM da inserire all’interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune ;
• in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni ;
• redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
• svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti ;
• stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.
Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI
4.1. In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti hanno il dovere di fornire alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
In particolare:
a. i dati dell’impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all’ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
d. l’eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento ;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all’articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
f. le informazioni sul personale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
i) la data di subentro;
ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l’intero periodo residuo di concessione;
iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori stradali;
i. l’entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ;
l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.
4.2. Ciascun Ente locale concedente deve inoltre fornire alla stazione appaltante entro
60 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con tutti gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti della gara d’ATEM dovranno poi redigere il piano di sviluppo degli impianti.
Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI di PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI PROGRAMMATICI
5.1 Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.
I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, i Comuni possono delegare la stazione appaltante di provvedere a svolgere per loro conto tutte le attività di cui al precedente punto 4 (di seguito anche Comuni deleganti).
Al fine di svolgere tali attività possono altresì delegare la stazione appaltante ad individuare un soggetto che svolga l’attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.
I Comuni deleganti invieranno - entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione - apposita delega alla stazione appaltante per richiedere i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell’art. 4 del D.M. 226/2011 nonché per svolgere tutte le attività necessarie al calcolo del valore di rimborso spettante al gestore uscente all’indirizzo pec .
La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune delegante - metterà a disposizione i dati risultanti dall’attività di valutazione espletata.
La stazione appaltante invierà tramite pec aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività ogni 30 giorni.
I comuni deleganti si impegnano sin da ora a fornire alla stazione appaltante, su espressa richiesta formulata via pec, tutti i documenti in proprio possesso necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 4 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i contratti di concessione sottoscritti tra il singolo Ente locale ed il gestore uscente del servizio di distribuzione gas;
- la documentazione attestante la corresponsione di contributi pubblici per la realizzazione della rete gas;
- la documentazione relativa a reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
5.2 Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nell’art. 4 e nel presente articolo (di seguito anche Comune autonomo)
Il Comune autonomo invierà all’indirizzo pec della stazione appaltante ( ) entro
15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione e, successivamente, il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.
In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all’art. 3, comma 3 del
D.M. 226/2011, l’Ente locale concedente prende atto sin da ora che dovrà fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all’art. 4 della presente convenzione entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 6 – COMITATO TECNICO RISTRETTO
6.1 La stazione appaltante sarà coaudiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni di cui all’art. 10.
Tale Comitato sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 4 membri, come di seguito specificati :
- 1 membro di un comune scelto da/tra enti fino a abitanti ;
- 1 membro di un comune scelto da/tra gli enti da a
abitanti ;
- 1 membro di un comune scelto da/tra gli enti da a
abitanti;
- 1 membro di un comune scelto da/tra gli enti da in poi.
Tale Comitato che avrà funzioni consultive, sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di entro il .
6.2 Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione.
Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.
Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.
Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.
Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO NELLA GESTIONE DEL CONTRATTO
8.1 La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ATEM composto da (fino a 15) membri.
8.2 Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di entro il 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestrore aggiudicatario secondo la seguente composizione:
- 1 rappresentante di un comune scelto da/tra enti fino a abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto da/tra gli enti da a
abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto da/tra gli enti da a
abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto da/tra gli enti da in poi.
Ogni tre anni si procederà alla nomina di un nuovo comitato, sulla base dei medesimi criteri.
Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
9.1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d’ATEM, come definita dalle deliberazioni dell’ARERA (ex AEEGSI) n.407/2012/R/GAS e 230/2013/R/gas e ss.mm.ii.. Tenuto conto che la succitata Autorità ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l’Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima così ripartita (N.B. allegare o comunicare ai Comuni tabella ripartizione):
Euro a PDR.
Ovvero in alternativa
Euro 2.000,00 + PDR serventi il territorio.
Nel caso di delega alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5.1. della presente convenzione il rimborso sarà trattenuto dalla stazione appaltante, in funzione delle spese sostenute. È facoltà di ogni Comune delegante richiedere alla stazione appaltante la rendicontazione delle spese sostenute.
9.2 Qualora un Comune intenda procedere in maniera autonoma alla predisposizione delle attività di sua competenza (come previsto dall’art. 5.2 della presente convenzione), la Stazione appaltante, Una volta ricevuti gli importi dai gestori uscenti verserà la quota spettante a ciascun Comune dell’ATEM di cui trattasi, in funzione della comunicazione di cui al punto 5.2, entro i successivi 15 giorni. L’importo verrà erogato nel limite massimo risultante dall’applicazione della suddivisione sopra indicato. Il Comune ricevente assume la responsabilità dell’utilizzo delle somme così versate, manlevando la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE
10.1 Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall’ approvazione della presente Convenzione.
10.2 Il referente esecutivo del singolo Comune coaudiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.
Art. 11 – DURATA
La convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione e avrà termine in coincidenza con la scadenza del contratto di servizio stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura di evidenza pubblica.
Art. 12 - RECESSO
Considerate le finalità della presente convenzione e premesso che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve essere effettuata unicamente per ATEM, la partecipazione di ogni comune all’Ambito individuato dal dm 18/10/11 è obbligatoria. Pertanto è esclusa la facoltà dei comuni concedenti di recedere dalla presente convenzione.
Art. 13 – CONTROVERSIE
Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di , con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.
Art 14 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.
Allegato 2: Fac simile richiesta dati al gestore (ex artt. 4 e 5, DM 226/2011 e DM 106/2015)
........................
(Provincia di )
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UFFICIO TECNICO
Prot. n. ..............................., lì ...............
Racc. A/R
Spett.le
GESTORE
……………………….
Richiesta documentazione ex artt. 4 e 5, DM 226/2011 e DM 106/2015.
Con riferimento a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. n.226/2011, dal DM n. 106/2015 e dalla delibera AEEGSI n. 532/2012/R/GAS, siamo a richiedere i documenti in elenco, aggiornati almeno al 31/12/ .
In particolare:
a) Lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale in formato xml, con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
b) Il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
a) La cartografia dell’impianto di distribuzione in formato 1:2000;
b) Le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
c) La relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
d) Il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall’Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
e) Le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell’impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all’anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, allo retribuzione annua lorda, all’eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l’addetto è stato assegnato alla gestione locale dell’impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall’impresa nell’ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali;
f)Il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura;
g) I contributi pubblici in conto capitale ripartiti per tipologia di cespiti e per anno;
h) I contributi privati;
i)I contributi per lottizzazioni;
l)La documentazione di cui al capitolo 19 dell’allegato al DM 22 maggio 2014 “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” ed in particolare:
1. Nota che integra le informazioni contenute nello stato di consistenza necessarie per il calcolo del valore di rimborso nello specifico impianto (ad esempio, dove applicabile, la serie delle tubazioni in polietilene utilizzate, l’utilizzo o meno del processo di saldatura longitudinale nelle tubazioni in acciaio, la tipologia di inerti considerati nel riempimento scavi, le eventuali prescrizioni dell’Ente gestore della strada sia per la larghezza dei ripristini della pavimentazione stradale sia per altre lavorazioni, l’eventuale presenza di componenti della distribuzione gas con caratteristiche particolari, la suddivisione della percentuale delle tubazioni di derivazioni di utenze in polietilene tra quelle allacciate a condotte in acciaio e quelle a condotte in polietilene, la percentuale di allacciamenti in attraversamento di locali sotterranei e la relativa lunghezza media del tubo guaina);
2. la divisione tra cespiti a devolvibilità completamente gratuita e parzialmente gratuita;
3. Nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida, in cui sono riportate in dettaglio le eventuali modalità di calcolo che si discostano da quanto previsto dalle Linee Guida e le previsioni contrattuali puntuali che giustificano tali scostamenti;
4. Tabella in formato Excel riassuntiva dei principali dati della valutazione e indicatori descritti di seguito: Tabella 18. La tabella è disponibile, in formato Excel, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
5. Eventuale nota che fornisca gli elementi giustificativi di eventuali differenze fra le valutazioni di rimborso rispetto alle valutazioni tariffarie, qualora gli indicatori segnalino scostamenti significativi.
Sicuri della vostra fattiva collaborazione e in attesa di cortese sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
Allegato 3: Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico su Comuni non metanizzati
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