COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI TREVISO
SETTORE LL.PP. – INFRASTRUTTURE - SPORT
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CENTRO CALCETTO” UBICATO IN VIA MEDAGLIE D’ORO NEL QUARTIERE SAN XXXXXXX – TREVISO.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1
SOMMARIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
ART. 2 - CANONE - DURATA DELLA CONCESSIONE - CONSUMI ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
ART. 5 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO AR.T 6 - INTROITI
ART. 7 - CUSTODIA DELL’IMPIANTO ART. 8 - ONERI DI GESTIONE
ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE ART. 10 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MIGLIORIE ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI
ART. 12 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ART. 13 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI ART. 14 - CAUZIONE
ART. 15 - STIPULA DELLA CONVENZIONE
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUB AFFIDAMENTI ART. 17 - SANZIONI
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE ART. 19 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
ART. 23 - NORME FINALI E DI RINVIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Treviso intende favorire la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale denominato “Centro Calcetto” ubicato in via Medaglie d’Oro, nel quartiere San Xxxxxxx a Treviso, mediante l’esecuzione di lavori finanziati a scomputo dai canoni di concessione e, a tal motivo, intende affidare la gestione dell’impianto a soggetti che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara.
Trattandosi di lavori da realizzare su un impianto pubblico esistente è previsto lo svolgimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica dove, i partecipanti, dovranno presentare una proposta tecnica di riqualificazione della struttura che sarà valutata da un’apposita commissione e dovrà comprendere, in ogni caso, i lavori minimi indicati nella scheda di sintesi redatta dal Settore LL.PP., che comporta un importo stimato di euro 399.000,00 al netto dell’i.v.a., di altre imposte, contributi di legge e degli oneri professionali previsti per l’esecuzione dei lavori. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto presenti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), che consente di realizzare opere pubbliche facendo ricorso al capitale privato.
La proposta che l’amministrazione ritiene debba emergere dalla partecipazione è di duplice entità, una di natura architettonica e l’altra di natura gestionale.
Le soluzioni dovranno dimostrare razionalità e massima efficienza nella gestione dell’impianto e delle componenti edilizie per tutto il periodo di concessione ipotizzato. Il concessionario dovrà garantire un utilizzo ottimale dell’impianto, nel modo e nella forma ritenuta più opportuna. La gestione comporta l’uso, l’affidamento a terzi, la promozione della struttura e delle attività in esso realizzate, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la pulizia degli immobili concessi, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel contratto.
Nel caso di esito positivo, il soggetto proponente dovrà presentare il progetto definitivo dei lavori e provvedere a richiedere ogni eventuale titolo autorizzativo, nulla-osta, visti, conformità previsti dalle normative vigenti. Considerato che si tratta di lavori da eseguire su in impianto pubblico mediante il ricorso al capitale privato, si applica l’art. 31, comma 13, del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che i compiti di responsabile del procedimento, direttore dei lavori, di cantiere e collaudatore rimarranno in capo al competente Settore comunale.
Saranno a carico del concessionario gli oneri per la fornitura delle utenze di servizio (acqua, luce, gas, asporto rifiuti ecc..) mentre, per l’uso degli spogliatoi a servizio dell’impianto di atletica, il concessionario dovrà compensare le spese sostenute dall’Ente secondo modalità che saranno indicate nella sottoscrivenda concessione.
Per le attività che esulano dalla pratica sportiva, il concessionario dovrà munirsi, se previsti, dalla normativa vigente, di nulla osta e/o titoli autorizzativi rilasciati dagli organi competenti.
Per l’utilizzo da parte di terzi dell’impianto sportivo o di locali posti al suo interno, il concessionario stabilirà il relativo compenso che dovrà essergli corrisposto.
Il concessionario rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture in quanto esclusivo titolare dell’attività svolta.
Il patrimonio comunale è costituito da n° 7 campi di calcetto, n° 2 container in lamiera adibiti a magazzino e deposito, un fabbricato con attuale destinazione bar – ristorante. L’intera struttura è
confinante con l’impianto comunale di atletica leggera. Gli immobili sono censiti in catasto come Comune di Treviso, Sezione H, Foglio 3, Particella 88, sub 3 e 4.
ART. 2 - CANONE - DURATA DELLA CONCESSIONE - CONSUMI
Il canone annuo per la concessione dell’impianto sportivo è di € 40.000,00 (quarantamila) oltre
I.V.A. da cui sarà decurtato l’importo dei lavori. Lo scomputo dei canoni sarà effettuato al termine dei lavori, previo rilascio da parte del professionista incaricato delle certificazioni di regolare esecuzione e conformità degli impianti.
Il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale dell’indice ISTAT calcolato al 75% dell’indice FOI riferito al mese di stipula del contratto di concessione.
La durata della concessione è di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01.06.2019. Al termine stabilito, il rapporto tra le parti s’intenderà risolto di diritto.
E’ escluso il tacito rinnovo.
Per la consegna della struttura sarà redatto apposito verbale di consistenza dei beni concessi.
Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a restituire il bene all’Ente libero da persone e cose del concessionario, senza preventivo atto di disdetta, nonché in caso di revoca della stessa ovvero di recesso.
Per la fruizione degli spogliatoi (sia quelli a servizio del centro calcetto che quelli di pertinenza dell’impianto di atletica) il concessionario dovrà rimborsare le spese dei consumi sostenute dall’amministrazione Comunale, che saranno contabilizzate con la modalità indicata ai successivi artt. 7 ed 8 punto 2 comma c).
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara, le Società di persone e di capitale, le Società o associazioni sportive affiliate alle Federazione sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciute dal C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., le Società ed associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge, le Cooperative sociali o associazioni di promozione sociale.
Prima della presentazione delle offerte, i partecipanti dovranno aver effettuato un sopralluogo nell’impianto per visionare lo stato di conservazione delle strutture.
ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i partecipanti devono possedere, al momento della presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:
a) non aver in corso procedure fallimentari o simili, ai sensi della normativa vigente;
b) non trovarsi in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 3, 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e comunque di qualsiasi ulteriore causa di incapacità a contrarre con la P.A. o comunque inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
c) non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta avendo arrecato agli stessi danni, anche per mancato realizzo delle opere di manutenzione ordinaria e/o risultino morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Treviso di importi di varia natura.
ART. 5 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
5.1 L’individuazione del concessionario avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio e a favore del progetto che avrà riportato un punteggio complessivo più elevato, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli elementi di valutazione.
5.2 La valutazione sarà motivata da parte dell’Amministrazione Comunale ed avverrà in base ai seguenti elementi:
b) valutazione sotto il profilo tecnico, dei lavori che saranno realizzati per riqualificare l’impianto, corredato da un computo metrico estimativo e dal cronoprogramma degli interventi;
c) valutazione del piano economico finanziario;
1) PROPOSTA DI GESTIONE
Il progetto dovrà illustrare e articolare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito che s’intendono perseguire, i risultati attesi e la modalità della gestione, le attività sportive che si intendono avviare ed ogni altra iniziativa ludica/ricreativa.
2) PROPOSTA TECNICA
Il progetto preliminare dovrà prevedere eventuali interventi migliorativi che il concessionario riterrà opportuno per migliorare la fruizione della struttura ed in ogni caso, dovrà comunque prevedere i lavori minimi indicati nella scheda tecnica redatta dal Settore LL.PP. che ammontano ad euro 399.000,00.
L’importo dei lavori, pertanto, non potrà essere inferiore ad Euro 399.000,00 (I.V.A. esclusa) oltre gli oneri per i professionisti incaricati dal Comune di Treviso per la fase di esecuzione.
3) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Dovrà essere indicato l’importo presunto dell’investimento complessivo, suddiviso tra la quota per la gestione e la quota per lavori, con indicazione delle risorse finanziare proprie e quelle generate dalla gestione e la durata presunta per il rientro economico della spesa.
il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dovrà essere composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, dovrà essere redatto per la durata stimata della concessione e atto a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Dovrà inoltre essere allegata al
P.E.F. la matrice dei rischi.
Nel P.E.F. devono essere indicati:
a) i ricavi previsti, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, ecc. correlati da flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata della concessione, riferiti alla gestione dell’impianto in oggetto;
b) i costi previsti (lavori da eseguire, ammortamenti finanziari, ecc.) e i correlati flussi finanziari, per ogni anno della durata stimata della concessione, riferiti alla gestione dell’impianto in oggetto.
Il Piano deve, inoltre, essere corredato da una breve relazione sulle voci di cui ai punti a) e b) con l’esplicazione delle ipotesi quali-quantitative formulate per dimensionare gli importi di tali voci.
5.3 Criteri di valutazione delle proposte
Le proposte saranno valutate mediante l’attribuzione di punteggi, fino ad un massimo di 15 punti, secondo i parametri di seguito elencati.
In ogni caso la coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario è condizione essenziale per la valutazione della proposta, pertanto nel caso in cui il piano dovesse risultare insostenibile, la proposta sarà esclusa dalla selezione:
Rilevanza della proposta di gestione (max punti 5);
Qualità della proposta tecnica, (max punti 5) valutata in funzione di:
a) livelli di sviluppo progettuale;
b) cronoprogramma degli interventi e fasi realizzative;
c) oneri manutentivi futuri;
d) importo dei lavori progettati ed eseguibili.
Piano economico finanziario (max punti 5):
Valutazione del Piano Economico Finanziario anche in rapporto al tempo di realizzazione dell’investimento.
ART. 6 - INTROITI
Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione dell’impianto sportivo spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da altre attività ammesse nella struttura, dall’uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle attività di ristoro.
ART. 7 - CUSTODIA DELL’IMPIANTO
Il concessionario deve provvedere alla custodia, alla vigilanza e pulizie dell’impianto sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature, essendone responsabile e custode ai sensi di legge, deve altresì provvedere all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
Gli spogliatoi di pertinenza della pista di atletica potranno essere utilizzati dal Centro Calcetto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19.30 fino alle ore 23.00, il sabato e la domenica a partire dalle ore 10.30 fino alle ore 19.00 ovvero concordando l’accesso con il Servizio Sport e dovranno essere restituiti perfettamente puliti ed in ordine entro le ore 7.30 del mattino seguente. L’apertura, la custodia e la chiusura dei suddetti sarà a carico del concessionario al quale compete anche la vigilanza dell’accesso con proprio personale, nonché la rendicontazione degli orari di utilizzo. Durante i suddetti orari è fatto divieto assoluto di utilizzare gli impianti di atletica ed in particolar modo il campo da calcio.
Il concessionario dovrà impedire che sull’immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del comune.
ART. 8 - ONERI DI GESTIONE
8.1 Il concessionario ha l’obbligo di provvedere a proprie spese alla gestione dell’impianto sportivo e dei servizi connessi, che è comprensiva di:
a) esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture presenti, spogliatoi di pertinenza del centro calcetto, servizi igienici e locali accessori, acquisto di disinfettanti, diserbanti, detergenti, vernici per tracciatura ecc..;
b) Il concessionario dell’impianto è tenuto a sostenere i costi relativi ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento degli spogliatoi, come precisato al successivo punto 8.2 comma c);
c) Eventuali danni derivanti da furto, atti vandalici o altro che dovessero verificarsi negli spogliatoi di pertinenza della pista di atletica, durante l’utilizzo del concessionario del Centro Calcetto saranno addebitati al medesimo concessionario;
d) predisposizione e svolgimento di idoneo servizio di assistenza agli eventi svolti nell’impianto;
e) manutenzione dei campi di gioco, tracciature dell’area, ispezione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche ed eventuale pulizia delle condotte di scarico e manutenzione ordinaria delle varie componenti dell'impianto;
f) spazzolatura periodica del tappeto di gioco, due o tre volte al mese nei periodi di utilizzo intensivo e una volta al mese nei periodi di scarso utilizzo;
g) verifica annuale dell’equilibrio fra altezza del filamento e quantità di sabbia e gomma presente all’interno del manto erboso;
h) trattamento antimuffa e antibatterico del tappeto di gioco (in primavera ed autunno);
g) manutenzione delle strutture e impianti:
- Tutti gli impianti presenti nella struttura (elettrici, meccanici, impianti speciali) dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria, con la cadenza prevista dalle norme di riferimento e dal costruttore.
- E' fatto obbligo al concessionario di verificare periodicamente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il corretto funzionamento degli impianti con particolare riferimento alla verifica dell'impianto di terra ai sensi del D.p.r. 462/01.
- Sarà a carico del concessionario la verifica semestrale degli estintori nonché la loro eventuale revisione/sostituzione.
- Si precisa che qualsiasi danneggiamento dovuto ad atti vandalici dovrà essere prontamente risolto con spese a totale carico del concessionario.
8.2 Conseguentemente agli impegni sommariamente descritti sopra, incombono sul concessionario i seguenti oneri finanziari:
a) spese per il personale addetto al funzionamento dell’impianto e attivazione di tutti i servizi compresi nella gestione, custodia e pulizie, nessuno escluso;
b) spese per la fornitura di energia elettrica, energia termica, acqua e asporto rifiuti;
c) per le spese riguardanti i consumi di riscaldamento dei locali spogliatoi, saranno installati appositi contacalorie per la misurazione dei consumi, come anche per il consumo di acqua calda sanitaria. Le suddette spese verranno fatturate al concessionario del centro Calcetto con cadenza trimestrale;
d) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnici, tecnologici e dei manufatti presenti nell’impianto;
e) spese per la pulizia giornaliera dei locali e pertinenze della struttura, nonché delle aree scoperte;
f) spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, RC conto terzi ed a tutela dell’impianto, come meglio descritte nel successivo art.15;
g) spese per il pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità, per la promozione delle attività;
h) spese inerenti l’abilitazione della struttura (CPI, ecc.);
i) spese per l’acquisizione di materiali di consumo;
8.3 Il concessionario è tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze di servizio.
ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Il Comune assume a proprio carico tutti i tributi, le imposte e canoni erariali gravanti sull’immobile in qualità di proprietario e la messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell’impianto e di proprietà del Comune di Treviso, i quali dovranno comunque essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia. L’eventuale acquisto di ulteriori beni, ritenuti necessari al corretto funzionamento dell’impianto, si intendono a carico del concessionario che ne manterrà la proprietà. La manutenzione straordinaria rimarrà in capo al Comune di Treviso.
ART. 10 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MIGLIORIE
10.1 Il concessionario potrà eseguire a sua cura e spese ogni ulteriore intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamenti che riterrà utile alle proprie esigenze, che non sia già incluso nel progetto tecnico, o anche per intervenute disposizioni di legge, previo consenso del Comune di Treviso.
10.2 Nel caso il concessionario intenda coprire i campi di calcio nel periodo invernale, dovrà utilizzare coperture del tipo tendostrutture o tensostrutture e dovrà fornire, al termine dell’installazione, la certificazione di corretto montaggio con cadenza annuale e relativo certificato di idoneità statica così come stabilito dal D.M. 18.03.1996 n° 407300.
10.3 I lavori previsti in progetto, poiché saranno realizzati su un impianto pubblico esistente, dovranno essere eseguiti con le modalità stabilite dal D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 13 dell’art. 31 il quale stabilisce che l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatori vengano nominati dal Comune di Treviso.
10.4 E’ escluso qualsiasi compenso al concessionario da parte del Comune di Treviso, anche per eventuali miglioramenti ed addizioni apportate al bene nel periodo di concessione. Gli interventi realizzati rimarranno comunque in proprietà del Comune.
10.4 Il concessionario può aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili volte a migliorare la funzionalità degli impianti che dovranno essere rimosse al termine della gestione e rimarranno di proprietà del concessionario.
ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI
11.1 Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
11.2 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all’interno dell’impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall’imposta di pubblicità.
11.3 Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.
ART. 12 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
12.1 Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.
12.2 Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio.
12.3Per le attività svolte nell’impianto, il concessionario dovrà provvedere a richiedere agli organi competenti, ogni eventuale autorizzazione, e/o nulla osta, e/o titolo abilitativo necessari allo svolgimento delle attività svolte nell’impianto.
ART. 13 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI
13.1 Il concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni.
13.2 Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare le seguenti polizze:
a) Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal presente bando di gara. Massimale minimo €. 6.000.000,00;
b) Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura “La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà del Comune di (€.1.000.000);
c) Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il valore di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà dell'Ente. Dovrà prevedere anche la garanzia “Guasti cagionati dai ladri”.
13.3 Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
ART. 14 - CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nel capitolato e nella convenzione finale, nonché per l’eventuale risarcimento di danni e/o del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimenti da parte del concessionario, l’affidatario è obbligato a versare, prima della stipula della stessa, una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa nella misura del 10% dell’importo complessivo previsto per i lavori. Tale cauzione dovrà coprire l’intero periodo di durata dei lavori. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
Alla restituzione di detta cauzione l’Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell’appalto sempre che l’affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali. In caso di incameramento parziale della cauzione, l’ammontare della cauzione dev’essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
ART.15 - STIPULA DELLA CONVENZIONE
Ai fini del perfezionamento della convenzione, il concessionario dovrà far pervenire al Comune di Treviso, in originale o in copia autenticata, pena la decadenza dalla concessione medesima con conseguente diritto di ritenzione della cauzione provvisoria versata, la seguente documentazione:
- polizze assicurative di cui all’art. 15;
- polizza a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al precedente art. 16;
ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUB AFFIDAMENTI
16.1 E’ vietata qualsiasi cessione parziale o totale nella titolarità della gestione senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale.
16.2 Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell’ affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d’uso degli impianti o parte di essi, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Treviso, pena la revoca della concessione.
16.3 E’ data la facoltà al concessionario, sulla base di quanto indicato nel progetto, e previa comunicazione all’Amministrazione Comunale di sub concedere, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le seguenti attività:
a) Gestione degli spazi adibiti a bar/ristoro;
b) Gestione di eventuali attività di vendita;
c) Gestione della pubblicità:
Sub affidare a terzi i seguenti servizi:
d) pulizia;
e) vigilanza;
f) lavori di manutenzioni ordinarie;
ed in tali casi il concessionario deve trasmettere, prima dell’apertura degli impianti al pubblico, all’Amministrazione Comunale i relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n. 445/2000, sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativi al possesso dei requisiti di legge previsti per il settore, nonché il possesso dei requisiti previste dal D.lgs 50/2016 art. 105 Codice dei Contratti.
16.4 Il concessionario e l’eventuale sub concessionario/affidatario, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte del concessionario, negli eventuali rapporti di sub concessione/affidamento dallo stesso conclusi, di quanto sopra costituisce motivo per la risoluzione contrattuale.
16.5 Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell’Ente appaltante anche dell’operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.
16.6 Il concessionario s’impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Treviso e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della Società; il concessionario da atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
ART. 17 - SANZIONI
17.1 Le clausole previste dal presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dall’Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:
a) non proceda ad eseguire i lavori previsti in progetto secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;
b) gestisca l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00
d) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti, per ogni inadempienza €. 500,00;
e) In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.
17.2 La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall’Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
17.3 Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione; qualora non ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
17.4 Il concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate.
17.5 L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
17.6 Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 20.
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
18.1 Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d’inadempienza da parte del concessionario o per motivi di pubblico interesse.
18.2 Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni per:
a) insolvenza o fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per cessione contratto senza preventive autorizzazioni;
d) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell’impianto
e) gravi e ripetute violazioni alle norme previdenziali ed assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
f) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 8;
g) reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali;
18.3 Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle specifiche clausole del presente capitolato, la mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate.
ART. 19 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario può chiedere il recesso del contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R. di almeno 6 (sei) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Treviso, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n.
145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale.
ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali l’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
L’affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo l’affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico del concessionario.
ART. 23 – NORME FINALI E DI RINVIO
Qualunque modifica alla concessione-contratto non potrà essere approvata che mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nella concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.