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Deducibilità Leasing
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Il prezzo è di 24 euro IVA compresa
PRESENTAZIONE
Il contratto di leasing è il contratto con cui un concedente (locator o lessor) concede ad un utilizzatore l’uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di un opzione di acquisto del bene a favore dell’utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).
I contratti di leasing possono essere distinti in leasing finanziario ed operativo; la distinzione è rilevante sia ai fini fiscali che civilistici, di redazione di bilanci consolidati. Di seguito le principali caratteristiche dei due tipi di leasing.
Leasing finanziario è il contratto di locazione in base al quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene, con la possibilità, al termine del periodo di locazione, di trasferirne la proprietà all’utilizzatore. Esso si identifica per la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
• Il locatario ha la possibilità di acquistare in proprietà il bene alla fine della locazione esercitando l’opzione di acquisto contrattualmente prevista e predefinita nell’importo, che deve essere ben inferiore al valore normale del bene;
• La durata del contratto non inferiore alla vita utile del bene;
• Il valore attuale dei canoni periodici deve essere prossimo al valore del bene all’atto della stipula del contratto;
• Il bene presenta caratteristiche particolari e/o è stato personalizzato sulla base di specifiche tecniche dell’utilizzatore.
Leasing operativo è il contratto di locazione che consente l’utilizzo di un bene dietro pagamento di un canone ma senza trasferire all’utilizzatore i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene. Esso costituisce una categoria residuale in cui rientrano tutti i leasing non propriamente configurabili come finanziari e di fatto si sostanzia in un noleggio, senza opzione finale di acquisto.
TRATTAMENTO CONTABILE DEI LEASING.
Nella normativa italiana i contratti di leasing sono contabilizzati come dei contratti di noleggio. Il metodo suggerito dal legislatore nazionale per la contabilizzazione del contratto di leasing è il c.d. metodo patrimoniale.
Con tale metodo il bene oggetto del contratto è iscritto nello stato patrimoniale del concedente, reale proprietario del bene, in capo al quale avviene l’ammortamento del bene.
Il locatario, al contrario contabilizza, periodicamente, i canoni di locazione corrisposti che confluiscono direttamente nel conto economico; i canoni devono essere contabilizzati per competenza in base al periodo di riferimento dei singoli pagamenti. Nella maggior parte dei casi è previsto un maxicanone iniziale che costituisce un costo comune a tutta la durata della locazione. La quota di maxicanone rinviata per competenza agli esercizi successivi deve essere esposta in bilancio tra i risconti attivi. Nel bilancio della società utilizzatrice i beni in leasing trovano posto nei conti d’ordine tra i beni di terzi, otre a darne opportuna informativa nella nota integrativa secondo quanto disposto dal punto 22 del novellato art. 2437 del cod.civile. Alla scadenza del contratto se viene esercitata l’opzione di acquisto, il bene passa nel patrimonio dell’utilizzatore che lo ammortizza in base alla residua vita utile.
Gli Ias internazionali, stabiliscono metodi di rilevazione contabili che guardano più alla sostanza dei contratti di leasing e impongono la contabilizzazione dei leasing finanziari come acquisto a credito di immobilizzazioni materiali. L’operazione si sostanzia in un acquisto di immobilizzazione da parte del locatario, con finanziamento concesso dal locatore. I pagamenti periodici dovranno essere ripartiti tra restituzione di capitale
mutuato e interessi passivi. Di contro, per il leasing operativo lo Ias 17 prescrive che il bene locato sia contabilizzato tra le attività immobilizzate del locatore e venga ammortizzato in base alla vita utile; i canoni periodici costituiscono costi di periodo per il locatario e ricavi per il locatore.
TRATTEMENTO FISCALE DEI CANONI DI LEASING IMPOSTE SUI REDDITI
La disciplina fiscale della deducibilità dei canoni leasing è strettamente correlata alle caratteristiche del bene oggetto della locazione essendo in ogni caso validi i principi generali di inerenza e strumentalità fissati dal legislatore fiscale per i beni acquisiti in proprietà.
Inoltre il legislatore fiscale, al fine di fugare intenti elusivi, ha stabilito condizioni di durata minima dei contratti di leasing. In particolare la Legge Finanziaria 2008 – all’articolo 1 – comma 33, lettera n), punto 2), ha innalzato i limiti di durata precedentemente fissati, stabilendo come regola generale che “… per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento…” con alcune eccezioni che riguardano gli immobili e i beni di cui all’art 164, comma 1, lett. b (es. autovetture).
Verificata la sussistenza di tale requisito, si applicheranno al bene oggetto della locazione i limiti di deducibilità connessi al tipo di bene e all’attività svolta dall’utilizzatore.
Se, ad esempio, oggetto del contratto di leasing è un autovettura la quota deducibile dei canoni di leasing sarà determinata sulla base dei seguenti elementi:
Limite di costo fiscalmente riconosciuto;
Attività svolta dall’utilizzatore del bene;
Eventuale uso promiscuo del bene.
La quota deducibile dei canoni di leasing è infatti determinata rapportando il costo di acquisto del veicolo, quale sostenuto dalla società concedente, al limite di costo fiscalmente riconosciuto, pari a €. 18.075,99 per professionisti e imprese e €. 25.822,24 per agenti e rappresentanti di commercio. La quota così determinata sarà poi deducibile secondo le aliquote fissate dall’art. 164 del Tuir, che per l’anno d’imposta 2008 sono:
40% per autoveicoli aziendali e autoveicoli usati nell’esercizio di arti e professioni;
80% per agenti e rappresentanti di commercio.:
100% nel caso di utilizzo come bene strumentale o per autoveicoli adibiti ad uso pubblico.
E’ appena il caso di ricordare che il legislatore fiscale fornisce una nozione molto restrittiva di “strumentalità”, dovendosi intendere tali solo quei beni senza i quali l’attività non potrebbe essere svolta (es. autoscuole).
Gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di locazione finanziaria, inoltre, sono soggetti alle regole di limitazione della detrazione degli interessi passivi di cui all’art. 96 del Testo unico delle imposte sul reddito.
IVA
L’iva dei canoni di locazione, al pari di quanto visto per le imposte dirette, è legata al tipo di bene oggetto della locazione, all’attività svolta dall’utilizzatore nonché all’utilizzo esclusivo e/o promiscuo del bene stesso. L’applicativo non considera soggetti che esercitano attività esenti iva o con pro-rata di indetraibilità i quali dovranno adattare preliminarmente dati da inserire.
IRAP
Gli interessi compresi nel canone di locazione finanziaria sono indeducibili ai fini Irap.
Per determinarne l’ammontare la Legge Finanziaria 2008, all’art. 1 – comma 50 – obbliga il contribuente a fare riferimento alla quota “desunta dal contratto”. Tale
precisazione sembrerebbe non consentire più l’applicazione del conteggio forfetario previsto dal DM 24/4/1998 (costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l’acquisto del bene, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento) e pertanto il software non elabora alcun conteggio: il contribuente deve semplicemente recuperare a tassazione la quota di interessi quale risulta dal contratto (e che quindi, presumibilmente, la società concedente avrà già comunicato al proprio cliente).
FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL’APPLICAZIONE
Il file “Deducibilità leasing” costituisce un utile strumento per imprese e professionisti in quanto consente di determinare la parte indeducibile dei canoni di locazione per le opportune riprese fiscali in sede di determinazione del reddito imponibile Ires/Ire.
L’applicazione richiede il semplice inserimento dei dati necessari ai calcoli spesso tutti rinvenibili dal contratto di leasing originariamente stipulato tra locatore e utilizzatore. Il rigo “descrizione del bene” e “N. contratto” sono “liberi”: sono appunti utili quali riferimenti al bene di cui si tratta, poiché compariranno nella stampa finale.
L’utente, in relazione a specifici beni, può essere altresì chiamato a selezionare delle specifiche opzioni quali ad esempio:
- per i veicoli sarà necessario indicare se riferiti ad imprese, agenti o lavoratori autonomi;
- per la telefonia è necessario indicare se si tratta di autotrasportatori limitatatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
- per gli immobili l’applicazione richiede l’inserimento dell’importo del terreno, da calcolarsi forfettariamente o mediante indicazione dello specifico valore di acquisto.
Per la categoria residuale beni “altri senza limitazioni”, l’applicativo procederà solamente al calcolo della quota costo di competenza dell’esercizio senza procedere ad altre verifiche per indetraibilità iva o indeducibilità Ire/ires.
Cliccando poi sul bottone “calcola” si ottengono gli importi di competenza dell’esercizio nonché l’eventuale quota di canone leasing indeducibile ai fini Ires/Ire.
Terminata l’elaborazione è possibile visualizzarne il contenuto. Utilizzando i tasti posti in alto si potrà procedere all’eventuale modifica dei parametri (i dati inseriti nella maschera precedente non vengono cancellati) o alla successiva stampa.
Per uscire dall’applicazione ciccare su “menu”, quindi su “esci” dal menu principale.
REQUISITI TECNICI
Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Potrebbe essere necessario attivare le macro. Risoluzione video minima 1024x768.
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