CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D’AOSTA
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D’AOSTA
L’Università degli Studi di Genova (di seguito denominata “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
E
Il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D’Aosta (di seguito denominato “PRAP”), C.F. 80092540014, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x.00, rappresentato pro tempore dal Provveditore Regionale, Dirigente Generale, dott.
Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, nato ad Ancona il 29 giugno 1960
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) gli artt. 2, 3, 27 e 33 della Costituzione riconoscono l’istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona e la finalità rieducativa delle pene; particolare importanza rivestono gli studi universitari in relazione agli scopi educativi e di reinserimento sociale cui la sanzione penale deve tendere, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, del dettato costituzionale e dei documenti internazionali (art. 28 delle Regole penitenziarie Europee e art. 108 delle Regole Minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, c.d. Mandela Rules)
b) la Legge n. 354/75, recante «norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», all’art. 17, attinente alla «partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa», prevede che «la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa»;
c) l’art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
d) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
e) l’art.8 della Legge n.341/90 concernente la riforma degli ordinamenti didattici prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio;
f) il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministro della giustizia in data 23 ottobre 2012 hanno sottoscritto il «Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari»
g) ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Università, il Rettore sottoscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo
h) ai sensi dell’art.36 del Regolamento generale d’Ateneo, in vigore dal 19.12.2018, l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile. . L’Università può costituire associazioni, fondazioni, società, consorzi, reti nazionali e internazionali, anche a carattere temporaneo, e ogni altro organismo compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali, o aderire ad essi;
i) II PRAP, in qualità di organo decentrato del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria (DAP), ha competenza di coordinamento territoriale degli Istituti penitenziari per adulti insistenti in regione Liguria nel rispetto delle linee di indirizzo programmatiche disposte dal D.A.P;
j) Lo stesso PRAP, altresì, garantisce, attraverso l’interlocuzione e la collaborazione costante con le altre Istituzioni del territorio, che l’espiazione della pena sia conforme a principi di umanità attraverso interventi diversificati rivolti alle persone detenute;
k) Il PRAP cura la formazione e l’aggiornamento del personale operante negli Istituti penitenziari;
l) l’Università e il PRAP hanno da tempo istituito un rapporto di fattiva collaborazione anche mediante l’istituzione di un Polo Universitario Penitenziario Regionale (P.U.P.), ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 11.04.2016, finalizzata a «favorire il diritto allo studio delle persone detenute presso le Case Circondariali di Genova attraverso l’accesso agli studi universitari»;
VISTI
a) la legge 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;
b) il D.P.R. n. 230/2000, «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;
c) la Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
d) I' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accordi fra le pubbliche amministrazioni per 10 svolgimento di attività di interesse comune;
e) l'art. 16 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 relativo alle attribuzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
f) l'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55 relativo all' organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
g) il D.M. 2 marzo 2016 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 commi 1 e c2 del d. x. x. x. 00/0000, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006;
h) la circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. – Ufficio Detenuti e Trattamento, intitolata «Costituzione di servizi di rete tra Enti Locali, Regione e Stato – Politiche attive per istruzione, avviamento e reinserimento al lavoro»;
i) la circolare DAP 14.01.2021 n. 0013679 recante punti fondamentali dell’organizzazione programmatica definiti del DAP;
j) L’Atto d'indirizzo del piano delle performance 2020-2022 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria approvato con D.M. in data 11 marzo 2020;
k) lo Statuto e il Regolamento didattico di Ateneo;
l) la convenzione quadro stipulata tra l’Università e PRAP Liguria in data 11.05.2015 che con la presente si intende rinnovare;
m) la convenzione stipulata tra L’Università e PRAP Liguria in data 11.04.2016 che con la presente si intende rinnovare;
CONSIDERATO
a) che l’art. 19 della Legge n. 354/75 prevede che «Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore»;
b) che il D.P.R. 230/2000, rubricato «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», all’art. 44 stabilisce che «I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami»;
c) che tra l’Università e il PRAP si è instaurata una collaborazione ad ampio raggio, volta a progettare e realizzare iniziative di comune interesse, con la sottoscrizione di una Convenzione quadro in data 11 maggio 2015 e di una Convenzione in data 11 aprile 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse, i visti e i considerati della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto della collaborazione
L’Università e l’Amministrazione Penitenziaria intendono collaborare, secondo le finalità istituzionali proprie di ciascuna, promuovendo gli studi universitari in carcere e sostenendo i detenuti che li intraprendono, attraverso l’istituzione di un Polo Universitario Penitenziario Regionale (di seguito: PUP), comprendente i seguenti istituti:
- Casa Circondariale di Genova Marassi
- Casa Circondariale di Genova Pontedecimo
- Casa Circondariale della Spezia
- Casa di Reclusione di Sanremo.
Le parti concordano che l’adesione di altri istituti sul territorio regionale al Polo Penitenziario possa avvenire tramite la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’Università e la Direzione dell’Istituto, senza la necessità di modificare la presente convenzione.
Art. 3 – Finalità della Convenzione
La presente convenzione intende principalmente favorire il diritto allo studio delle persone detenute presso gli Istituti Penitenziari di cui all’articolo 2 attraverso l’accesso agli studi universitari, garantendo la qualità dell’apprendimento e la coerenza con il programma individualizzato di trattamento redatto per i detenuti, nonché permettere una conoscenza sempre più approfondita del sistema penitenziario da parte del mondo accademico, agevolando lo sviluppo di studi, ricerche ed iniziative culturali, sulla base degli impegni contenuti nei successivi articoli 4, 5, 6 e 7.
Con la presente convenzione le Parti intendono, altresì, instaurare una collaborazione ad ampio raggio, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite. In particolare, le Parti intendono collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) previsione di attività di formazione e aggiornamento del personale dell’amministrazione penitenziaria (personale del Corpo di polizia penitenziaria e comparto delle funzioni centrali e dirigenti), da svolgersi anche all’interno degli Istituti penitenziari, con riconoscimento di crediti formativi;
b) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materiale rientrante nelle proprie competenze istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy;
c) reciproca collaborazione generale e assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e studio di programmi in comune e di ricerca scientifica con particolare riferimento agli aspetti relativi alle problematiche di protezione ambientale dei siti ove sono ubicati gli istituti penitenziari della regione;
d) sviluppo e realizzazione di "studi di settore" e "linee guida" su problematiche relative all'umanizzazione della pena;
e) svolgimento di xxxxxxxx e stage presso il PRAP, gli Istituti Penitenziari e da parte degli studenti e dei laureati dell'Università;
f) collaborazioni che realizzino elaborati di laurea e tesi di laurea magistrale, o studi in materie di interesse comune;
g) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzino nella consulenza tecnica dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, per la realizzazione di progetti di interesse del PRAP e degli Istituti Penitenziari;
h) collaborazione nell'ambito della mediazione culturale;
i) collaborazione attraverso l’accessibilità della popolazione detenuta alle attività sportive organizzate dal Centro Universitario Sportivo.
Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento delle finalità descritte nel precedente comma verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra il PRAP, le Direzioni degli Istituti interessati e le strutture dell'Università nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Le Parti si impegnano a coinvolgere enti finanziatori e associazioni di volontariato per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 4 – Impegni dell’Università
1. In relazione alle finalità contenute nell’art. 3 comma 1, l’Università degli Studi di Genova si impegna a:
a) elaborare annualmente percorsi forativi specifici, in conformità alle disposizioni regolamentari;
b) collaborare alla promozione di opportunità formative e di orientamento per le persone detenute mediante l’erogazione di apporti, esclusivamente su base volontaria, da parte di docenti dell’Università e individuando, eventualmente, studenti tutor e figure qualificate con funzioni di tutor, previa concessione delle necessarie autorizzazioni, senza oneri, al riguardo, per l’Amministrazione penitenziaria;
c) favorire l’iscrizione all’Università delle persone detenute, anche mediante l’individuazione di procedure amministrative che tengano conto specificatamente dello stato di privazione della libertà
in cui si trovano le stesse; in particolare, favorire l’iscrizione delle donne, degli stranieri e dei giovani adulti, in conformità con quanto previsto dall’art. 19 l. 354/1975;
d) contribuire all’iniziativa agevolando gli studenti detenuti mediante l’esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari, restando escluso l’esonero della tassa regionale a favore di ALFA, di competenza della Regione Liguria, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private; rimane a carico della studentessa o dello studente il pagamento dell’imposta di bollo;
e) gestire tutte le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti, al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero e all’offerta formativa, oltre a creare un apposito servizio informatico, fruibile da tutti i diretti interessati;
f) organizzare l’attività didattica, sia con lezioni frontali che in e-learning;
g) garantire agli studenti ristretti, per il tramite dei tutor, l’accesso al prestito presso tutte le biblioteche universitarie con modalità di favore.
Art. 5 – Impegni dell’Amministrazione penitenziaria
1. L’Amministrazione penitenziaria si impegna a:
a) fornire alle persone detenute adeguata e tempestiva pubblicità dell’offerta formativa presentata dall’Università e delle relative modalità di accesso e di fruizione; in particolare, segnalare al Delegato dell’Università i nominativi delle persone in possesso dei requisiti per l’accesso alle attività formative; consentire ai referenti dell’Università di organizzare attività di orientamento, eventualmente in collaborazione con le scuole secondarie superiori presenti negli istituti;
b) favorire ogni iniziativa, anche organizzativa e gestionale, che ampli le modalità per la fruizione dell’attività didattica per i detenuti e la loro adesione ai servizi offerti, incluse eventuali iniziative di informazione e sensibilizzazione curate dall’Università per ampliare l’adesione dei detenuti, intervenendo sulle eventuali criticità organizzative segnalate dal referente dell’Università e dagli studenti;
c) identificare eventuali apposite sezioni o reparti detentivi, quali “Reparti poli universitari”, negli istituti di cui all’articolo 2, e/o camere detentive e/o spazi comuni, particolarmente idonei allo svolgimento delle attività individuali, collettive, didattiche, di studio, di tutoraggio, relative alle prove di verifica delle conoscenze, degli esami, anche di laurea, rendendo disponibile le attrezzature necessarie (art. 12 O.P.) e favorendo l’accesso dei detenuti alle biblioteche ed alle “sale lettura” (art.21 co .5° D.P.R. n.230/2000), nonché assegnando i detenuti iscritti all’Università in via preferenziale in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio e rendendo disponibili, inoltre, locali in comune;
e) consentire l’ingresso negli istituti penitenziari dei tutor didattici, eventualmente affiancati da volontari del Servizio Civile Universale da loro coordinati, e dei docenti dell’Università di Genova incaricati di svolgere attività di insegnamento o ricevimento o impegnati nelle commissioni d’esame, mediante l’invio dell’elenco da parte del Delegato del Rettore e dei dati anagrafici individuali, ferme restando le procedure di autorizzazione vigenti e la necessità di identificazione all’ingresso;
f) consentire la fruizione di collegamenti telematici tra gli studenti, i docenti e i tutor, al fine della preparazione e dello svolgimento degli esami; facilitare l’utilizzo di internet da parte degli studenti, in ottemperanza alle circolari dipartimentali vigenti;
g) mettere a disposizione, compatibilmente con le altre attività trattamentali, spazi comuni più ampi per le attività di orientamento e per i seminari e le conferenze rivolte all’intera popolazione detenuta;
h) far completare ai detenuti studenti il corso di studio nello stesso istituto penitenziario e, qualora ciò non sia possibile, informarne il Delegato del Rettore, di cui all'art. 7 di questo protocollo; limitare, nel rispetto dei vincoli imposti a livello normativo e organizzativo, il trasferimento degli studenti detenuti in un Istituto non appartenente al Polo ai sensi dell’articolo 2;
j) favorire l’uso del computer o/e di altri strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività di studio, anche individuali, e per consentire l’acquisizione di un livello adeguato di competenze informatiche di base (art.40 D.P.R. 230/2000);
k) consentire ai docenti e ai tutor l’introduzione di materiale didattico, anche su supporti informatici, previo controllo da parte degli operatori dell’Area sicurezza;
l) autorizzare i detenuti iscritti all’Università a tenere nella propria camera e/o in altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari al loro studio (art.44 D.P.R. 230/2000), nei limiti previsti dal regolamento interno adottato per l’istituto ai sensi dell’art.16 O.P.
Art. 6 – Destinatari
Hanno diritto all’iscrizione al PUP tutte le persone ristrette negli istituti di cui all’articolo 2, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che intendano iscriversi o intendano proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, ad un xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx. Il diritto all’iscrizione è riconosciuto indipendentemente dalla posizione giuridica della studentessa o dello studente e dalla sua collocazione in una determinata sezione detentiva (A.S., protetti, semiliberi, etc.).
Se la studentessa o lo studente al PUP viene dimesso dall’istituto in conseguenza dell’applicazione di una misura alternativa, di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, o in conseguenza del decorso della pena, conserva l’iscrizione per l’anno accademico in cui è avvenuta la scarcerazione, ma non può chiedere l’iscrizione per l’anno accademico successivo.
Se il detenuto iscritto al Polo Universitario Penitenziario viene trasferito in un istituto non facente parte della presente Convenzione ai sensi dell’art. 2, conserva l’iscrizione per l’anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento, ma non può chiedere l’iscrizione per l’anno accademico successivo.
La valutazione dei requisiti per l’iscrizione ai corsi universitari è di esclusiva competenza dell’Università, secondo la normativa in vigore, fatte salve le intese con la Direzione degli Istituti circa le forme di regolazione dei rapporti e dei contatti tra personale universitario e detenuto qualora sottoposto a specifici regimi detentivi.
Art. 7 – Coordinatori del progetto
L'Università nomina un Delegato per il Polo Universitario Penitenziario Regionale cui affida il compito di organizzare le attività universitarie e si impegna a comunicare al PRAP la sua nomina, la conferma o la sostituzione.
Il PRAP si impegna ad informare il Delegato riguardo ad ogni iniziativa progettuale intrapresa con l’Università o con singole Aree o Dipartimenti della stessa.
Il PRAP e Ciascuna Direzione degli istituti coinvolti nominano un referente per il Polo Universitario Penitenziario Regionale.
Almeno una volta all’anno si riunisce un comitato di monitoraggio per le attività del Polo Universitario Penitenziario, composto dal Delegato del Rettore per il PUP e dai referenti del PRAP e dei singoli istituti. Ai lavori del comitato possono partecipare i direttori degli Istituti e altri referenti dell’Università.
Art. 8 - Accordi attuativi
1. Il perseguimento delle finalità del PUP di cui all’art. 3 comma 1 potrà essere attuato anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra l’università e le Direzioni degli Istituti di cui all’art. 2, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 9 - Oneri
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che l’Amministrazione penitenziaria assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario ospitato nei locali delle su citate strutture.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti dei soggetti dell’amministrazione penitenziaria eventualmente ospitati nei locali dell’Ateneo.
3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 11– Copertura assicurativa
1. L’Università dà atto che il personale universitario, che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L’Amministrazione penitenziaria garantisce analoga copertura assicurativa ai soggetti eventualmente impegnati nelle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.
Art. 12– Durata ed eventuale rinnovo
1. La convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata dalle parti con atto scritto per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 13 – Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui agli artt. 3 e 8, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 15 – Diffusione e Riservatezza
1. Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente accordo. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 16- Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia
Art. 17 – Controversie
Per le eventuali controversie, diverse da quelle ricadenti sotto la giurisdizione del g. a., che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova
Art. 18 – Registrazione
1. Il presente atto, composto di n. 8 pagine e sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvata e sottoscritta digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90
Per IL PROVVEDITORATO REGIONALE
Xxxxxxxxx X’Xxxxxx
Per UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
X'XXXXXX XXXXXXXXX DIRIGENTE GENERALE AMM. PENITENZIARIA 24.06.2021 06:33:27 UTC
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX
Università degli Studi di Genova Firmato il: 13-09-2021 13:23:54
Seriale certificato: 818306
Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023