LOTTO 1
CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
LOTTO 1
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) E CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
Sommario
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 5
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 5
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 5
7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 6
10. Rinvio alle norme di legge 6
12. Efficacia temporale delle garanzie 6
13. Elementi per il calcolo del premio 6
14. Coassicurazione e delega 7
16. Produzione di informazioni sui sinistri 7
17. Assicurazione presso diversi assicuratori 9
18. Tracciabilità dei flussi finanziari 9
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 9
20. Obblighi di riservatezza e segretezza 9
21. Modifiche dell’assicurazione 9
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCA 10
23. Oggetto dell’assicurazione 10
25. Tipologia del rischio RCA 10
27. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 00
31. Estensione territoriale 11
Sezione 3 – Norme che regolano l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) 12
32. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia 12
34. Guasti accidentali (kasko) – Oggetto della garanzia 12
35. Estensione territoriale 13
36. Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni 13
37. Documenti complementari alla denuncia di sinistro 13
38. Pagamento dell’indennizzo 13
39. Applicazione valore a nuovo – Deroga all’art. 1907 C.C. 13
b. Ricorso terzi da incendio 14
d. Dissequestro del veicolo 14
e. Danni a seguito di furto e rapina 14
h. Responsabilità Civile dei trasportati 14
j. Autovettura in sostituzione 14
l. Rimborso spese di rimpatrio 15
m. Spese di recupero e parcheggio 15
n. Spese di immatricolazione 15
o. Chiusura indagini preliminari 15
q. Rimorchi - rischio statico 15
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 17
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
BROKER | La G.B.S. General Broker Service S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – ConSer V.C.O. S.p.A.. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
PERIODO ASSICURATIVO | Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
XXXXXXX’ | L'impresa assicuratrice. |
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2017.
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzate alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle
condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato B) .
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), la Società può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
8. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
9. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
10. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
11. Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo di 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
13. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
14. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
15. Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
▪ che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
▪ che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “pagamento del premio”;
▪ che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker che intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
16. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
Suddivisione per ogni anno di copertura:
1. Denominazione rischio;
2. Numero polizza;
3. Numero di veicoli assicurati;
Sinistri CARD gestionali (al lordo di forfait gestionali):
4. Numero sinistri pagati parziali;
5. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
6. Numero sinistri riservati;
7. Costo sinistri riservati (in €.);
8. Numero sinistri senza seguito;
9. Numero sinistri pagati;
10. Costo sinistri pagati (in €.);
11. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (4+6+9);
12. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (5+7+10); Sinistri CARD debitori:
13. Numero sinistri pagati parziali;
14. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
15. Numero sinistri riservati;
16. Costo sinistri riservati (in €.);
17. Numero sinistri senza seguito;
18. Numero sinistri pagati;
19. Costo sinistri pagati (in €.);
20. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (13+15+18);
21. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (14+16+19); Sinistri NO CARD:
22. Numero sinistri pagati parziali;
23. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
24. Numero sinistri riservati;
25. Costo sinistri riservati (in €.);
26. Numero sinistri senza seguito;
27. Numero sinistri pagati;
28. Costo sinistri pagati (in €.);
29. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (22+24+27);
30. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (23+25+28); Sinistri Concorsuali:
31. Numero sinistri pagati parziali;
32. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
33. Numero sinistri riservati;
34. Costo sinistri riservati (in €.);
35. Numero sinistri senza seguito;
36. Numero sinistri pagati;
37. Costo sinistri pagati (in €.);
38. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (31+33+36);
39. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (32+34+37); Sinistri Misti (con partite CARD e no CARD) al lordo di forfait gestionali:
40. Numero sinistri pagati parziali;
41. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
42. Numero sinistri riservati;
43. Costo sinistri riservati (in €.);
44. Numero sinistri senza seguito;
45. Numero sinistri pagati;
46. Costo sinistri pagati (in €.);
47. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (40+42+45);
48. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (41+43+46);
In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo o di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni solari, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,01% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.
La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
17. Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
18. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola - la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
20. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
21. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
22. Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
23. Oggetto dell’assicurazione
Premesso che:
1) l’intero parco veicoli a motore del Contraente è descritto nell’Elenco “A” allegato al presente schema di contratto e capitolato;
2) i mezzi sono individuati per targa di immatricolazione o telaio, nonché laddove è stato possibile anche per:
a. marca e tipo;
b. potenza effettiva e fiscale per il parco autovetture;
c. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
d. cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
e. classe di bonus/malus per le autovetture;
f. presenza di pejus per gli autocarri;
g. eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.
Si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro per ogni veicolo così individuato:
a. 10.000.000,00 Euro per sinistro,
b. 8.500.000,00 Euro per danni a persone,
c. 1.500.000,00 Euro per danni a cose.
La Società assicura, in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell’allegato elenco.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni.
24. Tipologia di polizza
Il Contratto di Assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di Legge vigente, le condizioni offerte dalla Società, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. In caso di conflitto fra le condizioni offerte dalla Società e quelle normate nel presente capitolato, saranno efficaci solo quelle più favorevoli al Contraente.
25. Tipologia del rischio RCA Garanzia base:
Rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
Forma Tariffaria:
• Settori I e II – autovetture in servizio privato e taxi: Bonus/Malus;
• Settore V – ciclomotori e motocicli: tariffa Fissa o a classi di merito;
• Altri settori: Tariffa Fissa.
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di competenza.
26. Forma del contratto
I mezzi da assicurare sono descritti all’Elenco A. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.
27. Variazione parco autoveicoli
I nuovi mezzi utilizzati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati, dalla Società, agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.
Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l’inclusione e l’esclusione definitiva del mezzo siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso, temporanea o definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
28. Regolazione del premio
Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall’Assicurato al loro verificarsi.
La Compagnia di Assicurazioni emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere perfezionate entro i termini previsti dal contratto, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.
29. Condizioni particolari
Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:
La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti del Contraente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative è regolamentari vigenti in materia;
b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto b) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
Del solo Contraente o Società proprietari del veicolo assicurato:
d) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
e) dolo del conducente;
f) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
la Società garantisce l’Assicurato ed il Conducente, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
30. Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
d) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.
31. Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.
La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Sezione 3 – Norme che regolano l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)
32. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da:
a) incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
c) trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
d) cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.
Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
Limitatamente alle estensioni di cui ai precedenti punti b, c e d, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di Euro 1.000,00.
33. Furto - Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo, tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.
Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
34. Guasti accidentali (kasko) – Oggetto della garanzia
La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di
a) collisione con altri veicoli in genere, persone od animali,
b) urto contro qualsiasi ostacolo,
c) ribaltamento o uscita di strada
verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.
In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.
Sull’ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per sinistro.
35. Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
36. Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni
L’Assicurazione non copre i danni:
- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.
In caso di sinistro cagionato da colpa grave del dipendente, la Società provvederà a liquidare il sinistro alla Contraente e provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’accaduto.
37. Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle sezioni incendio, furto e guasti accidentali, denuncia alle Autorità Competenti e farne pervenire copia autentica alla Società.
L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.
Si conviene inoltre che nella determinazione dell’ammontare del danno la Compagnia terrà conto dell’incidenza dell’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall’Assicurato alla condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
38. Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).
39. Applicazione valore a nuovo – Deroga all’art. 1907 C.C.
Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d’uso.
A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.
40. Danno totale
Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
41. Garanzie aggiuntive
a. Carico e scarico
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
b. Ricorso terzi da incendio
La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Incendio”, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di Euro 500.000,00= per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:
• danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
• lesioni corporali cagionate a terzi.
La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.
La garanzia non comprende invece i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.
c. Danni da imbrattamento
Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro.
d. Dissequestro del veicolo
La Società assiste a proprie spese l’Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell’automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell’Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.
e. Danni a seguito di furto e rapina
La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.
f. Garanzia contrassegno
Qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, in caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.
g. Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro. La garanzia non comprende:
• rigature e segnature;
• i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
h. Responsabilità Civile dei trasportati
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.
i. Trasporto con ambulanza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.
j. Autovettura in sostituzione
La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 400,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e qualora le stesse siano attivate ed operative. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista
dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.
k. Danni da scasso
La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
l. Rimborso spese di rimpatrio
Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 400,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.
m. Spese di recupero e parcheggio
In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, e qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 400,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.
n. Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'anti economicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 400,00= un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.
o. Chiusura indagini preliminari
In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
p. Tassa automobilistica
La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie di cui agli articoli 32, 33 e 34 e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.
q. Rimorchi - rischio statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
r. Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo in caso di guasto, incidente conseguente alla circolazione, incendio, furto (totale o parziale, tentato o consumato) e rapina, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile.
Disposizioni finali Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 9 Foro competente
Art. 11 Durata del Contratto Art. 15 Clausola Broker
Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori
Data __/__/ | |
La Società | Il Contraente |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo | Scoperti o franchigie |
32. – Eventi sociopolitici ed atmosferici | € 1.000,00.= | |
34 – Kasko | € 1.000,00.= | |
41.b – Ricorso terzi da Incendio | € 500.000,00 per sinistro | |
41.c – Danni da imbrattamento | € 1.000,00 | |
41.g – Rottura cristalli | € 1.000,00 per sinistro e per veicolo/anno | |
41.i – Trasporto con ambulanza | € 1.000,00 | |
41.j – Autovettura in sostituzione | € 400,00 per sinistro | |
41.l – Spese di rimpatrio | € 400,00 per sinistro | |
41.m – Spese di recupero e parcheggio | € 400,00 per sinistro | |
41.n – Spese di immatricolazione | € 400,00 per sinistro | |
41.r – Soccorso stradale | € 500,00 per sinistro |
Data /__/ | |
Il Contraente | La Società |