TESTO UNICO
TESTO UNICO
La seguente ipotesi di accordo sindacale, che è stata esaminata e discussa in numerosi incontri dal novembre 2001 al dicembre 2003 ed infine approvata e sottoscritta il ….. presso la sede di Dolomiti Bus SpA in via Col da Ren a Belluno è denominata
TESTO UNICO 2004 di DOLOMITI BUS S.p.A.
Il seguente accordo sindacale è stato esaminato e discusso in numerosi incontri dal novembre 2001 al dicembre 2003 ed è stata sottoscritto per approvazione:
- - per parte di Dolomiti Bus SpA (indicata in seguito anche come D.B. oppure Parte aziendale oppure azienda oppure società) dall’Amm. Del. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx coadiuvato dal Direttore d’Esercizio sig. Xxxxxx Da Xxxx e dal Responsabile delle risorse umane sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- - per parte di Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL e Faisa-Cisal, (indicate in seguito anche come Parte Sindacale oppure XX.XX.), rappresentante rispettivamente dai sigg. Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx
Tale ipotesi, ove entrambe le Parti diano corso a reciproca comunicazione scritta di conferma di accettazione che pervenga alle rispettive controparti (agli indirizzi indicati in calce all’intero testo) entro il termine di 715 (quindicisette giorni dalla firma preliminareodierna, assume valore di unico accordo sindacale di secondo livello operante in D.B. con decorrenza dal giorno 1021.02021.2004. L’una tantum contrattuale verrà erogato con la paga del mese di febbraio, mentre si concorda che la nuova turnazione (con recepite le novità del Testo unico) entrerà in vigore l’1 aprile 2004..Fa eccezione il solo calcolo dell’i.d.p. che decorre dall’1.3.2004.
NOTA: gli articoli dal 2.1.1 al 2.1.15 (escluso il par. 2.1.9.2) inerenti l’applicazione del cosiddetto “Pacchetto Biagi” sono inseriti a titolo di informativa aziendale alle RSA/RSU le quali non li sottoscrivono e si riservano di approvarli solo a seguito dei necessari chiarimenti a livello di CCNL di categoria, i quali potranno, come indicato all’art. 2.1.1 comportare modifiche ai suddetti articoli. Inoltre la RSU/RSA si riserva di approfondire e valutare ulteriormente i contenuti dell’art. 4.2, concordando anche eventuali variazioni, in sede di definizione dei Progetti del Premio di Risultato 2004.
Resta in vigore il verbale di accordo del 4_2_2003 circa i “Gruppi Belluno” con esclusione del punto 12 di detto accordo.
SOMMARIO
PARTE 1 Premesse, riferimenti ed impegni di ordine generale 5
PARTE 2 Normativa 5
PARTE 3 Economica 5
PARTE 4 Premio di Risultato 5
PARTE 1- RIFERIMENTI ED IMPEGNI DI ORDINE GENERALE 6
Capitolo 1.1 - Riferimenti, origini del patto e superamento di accordi precedenti 6
1.1.1 Contratto collettivo nazionale di riferimento 6
1.1.2 Origini e obiettivi del patto 6
1.1.3 Superamento di accordi e prassi precedenti 6
1.1.4 - Limitazioni circa la riferibilità temporale delle pattuizioni 6
Capitolo 1.2 - Relazioni industriali 6
1.2.1 Presa d’atto della pattuizione nazionale 6
1.2.2 Applicazione in sede di D.B 7
1.2.3 Commissioni 7
1.2.4 Informativa circa i piani di sviluppo 7
1.2.5 Ulteriori impegni 8
1.2.6 Raffreddamento dei conflitti 8
1.2.7 Regolamentazione del diritto di sciopero 8
Capitolo 1.3 - Organigramma, collaborazione, informativa e formazione 8
1.3.1 Organigramma funzionale 8
1.3.2 Adeguamento alla nuova normativa connessa alla riforma del TPL 8
1.3.3 Informativa ed aggiornamenti 8
1.3.4 Altri impegni aziendali 8
Capitolo 1.4 - Unicità e inscindibilità del patto, sue decorrenza e durata 9
1.4.1 Unicità ed inscindibilità 9
1.4.2 Decorrenza e attivazione, durata e disdetta 9
Capitolo 1.5 - Condizioni con riferimento all’avanzamento della riforma del TPL 9
1.5.1 Clausole di salvaguardia a seguito di acquisizioni o contrazioni della rete aziendale 9
1.5.3 Collegamenti operativi con le aziende del gruppo 9
PARTE 2 - NORMATIVA 9
Capitolo 2.1 - Inserimento dei lavoratori e rapporti di lavoro flessibile 9
2.1.1 Premesse 9
2.1.2 Informativa 10
2.1.3 Contratti a termine 10
2.1.4 Apprendistato 10
2.1.5 Contratto di inserimento 10
2.1.6 Tirocini estivi di orientamento 11
2.1.7 Lavoro ripartito (job sharing) 11
2.1.8 Lavoro intermittente o a chiamata (job on call) 11
2.1.9 Lavoro a tempo parziale (part time) 12
2.1.10 Contratti di somministrazione di lavoro 12
2.1.11 Telelavoro (telework o telecommune) 13
2.1.12 Appalto (outsourcing) 13
2.1.13 Distacco 14
2.1.14 Certificazione 14
2.1.15 Ulteriori disposizioni per i rapporti di lavoro “flessibile” 14
2.1.16 Aree operative e strutture 14
2.1.17 Organico di guida nel servizio pubblico 14
2.1.18 Impiego del personale di guida 14
2.1.19 Obblighi reciproci e procedure nel servizio di guida 15
2.1.20 Impegni persistenti del personale DB 15
Capitolo 2.2 - Entita’ e programmazione delle prestazioni 15
2.2.1 Orario di lavoro e quadrimestri di riferimento per la sua valutazione 15
2.2.2 Programmazione delle prestazioni e modifiche di lunga durata 16
2.2.3 Modifiche occasionali del programmato quotidiano 17
2.2.4 Conguaglio delle prestazioni per il personale di guida 17
2.2.5 Prestazioni non compensabili 18
Capitolo 2.3 - Riposo periodico 18
2.3.1 Giorno del riposo settimanale e/o periodico 18
2.3.2 Tipologie del lavoro domenicale non continuativo 18
2.3.3 Disciplina per l’attivazione del lavoro domenicale, A o B, del riposo periodico e dello spostato riposo 18
2.3.4 Aspetti retributivi del lavoro domenicale A o B e dello spostato riposo 19
2.3.5 Precisazioni condivise circa il lavoro domenicale 19
2.3.6 Prestazioni domenicali stabili 19
2.3.7 Riserve circa il riposo periodico 19
Capitolo 2.4 - Valutazione del tempo di lavoro nella guida 20
2.4.1 Competenze orarie nel servizio di linea 20
2.4.2 Compiti e mansioni retribuiti coi tempi accessori (lett. b e d del precedente punto I ) 21
2.4.3. Competenze orarie ed indennità nel servizio di noleggio indeterminato 21
Capitolo 2.5 - Nastro nella guida - bus 22
2.5.1 Premessa 22
2.5.2 Applicabilità dell’istituto 22
2.5.3 Durata ottimale del nastro 22
2.5.4 Superamento della durata ottimale del nastro 22
2.5.5 Calcolo e smaltimento del “tempo di assenza retribuita compensativa” 22
2.5.6 Giornate a Nastro Libero 22
Capitolo 2.6 – Flessibilità delle mansioni 23
2.6.1 Modalità applicative della flessibilità 23
2.6.2 Metodologia retributiva in caso di mansione aggiuntiva di guida-bus 23
Capitolo 2.7 - Ferie e permessi, gestione del pregresso 23
2.7.1 Premesse 23
2.7.2 Criterio di priorità 23
2.7.3 Termini di fruibilità 23
2.7.4 Smaltimento del pregresso 24
Capitolo 2.8 - Personale inidoneo 24
2.8.1 Richiamo a norme nazionali 24
2.8.2 Disponibilità di posti e confronto con RSU/RSA 24
2.8.3. Accordo azienda/lavoratore 24
Capitolo 2.9 - Norme di obbligazioni varie 24
2.9.1 Prestazioni eccedenti la giornata civile 24
2.9.2 Festività infrasettimanali 24
2.9.3 Santo Patrono 25
2.9.4 Modalità retributiva e privacy 25
2.9.5 Scadenza dei pagamenti retributivi 25
2.9.6 Previdenza integrativa 25
Capitolo 2.10 - Misure a beneficio del personale 25
2.10.1 Spese legali in giudizio 25
2.10.2 Permessi sindacali ex art. 27 Ccnl 23 luglio 1976 (Az. Anac)e permessi sindacali ex art. 30 Accordo nazionale 25.07.1980 25
2.10.3 Assemblee sindacali 26
2.10.4 Spese di rinnovo patenti, Cap KD e passaporti 26
2.10.5 Concorso spese per acquisizione patente superiore 26
2.10.6 Ritiro temporaneo della patente 26
2.10.7 Visite mediche obbligatorie 26
2.10.8 Congedi per eventi e cause particolari 27
2.10.9 Congedi per la formazione 27
2.10.10 Sostegno della flessibilità di orario 27
2.10.11 Manutenzione e buon uso, in reciprocità, delle infrastrutture e dei bus 27
2.10.12 Facilitazioni di viaggio 27
2.10.13 Riconoscimenti in situazioni disagevoli per i conducenti 27
2.10.14 Indennità Disagio Pasto 27
Capitolo 2.11 - Condizioni operative di ordine generale 28
2.11.1 Controllo della flotta ed assegnazione di telefoni cellulari e/o telefax 28
2.11.2 Uso privato di veicoli aziendali ovvero uso per servizio di veicoli privati 28
2.11.3 Trasferimenti di residenza a richiesta 28
Capitolo 2.12 – Condizioni operative nella guida dei bus 29
2.12.1 Compiti collaterali alla guida in servizio pubblico 29
2.12.2 Compensi per vendita di titoli di viaggio e/o stacco di sanzioni 29
2.12.3 Verifica circa l’attrezzatura antineve e coincidenze da garantire 29
2.12.4 Guida autosnodati (ad esaurimento) e servizi speciali 30
2.12.5 Pulizia dei bus 30
2.12.6 Opzione di accertatore per controlleria 31
2.12.7 Vestiario uniforme 31
2.12.8 Risarcimento dei danni 32
2.12.9 Subaffidamento del servizio 32
2.12.10 Sosta del personale di officina 32
2.12.11 Impiego del personale dell’area amministrativa e di manutenzione in settimana corta 32
PARTE 3 - ECONOMICA 33
Capitolo 3.1 - Premesse 33
3.1.1 Conferma del carattere innovativo del Patto 33
3.1.2 Persistenza di implicazioni di natura economica anche nelle Parti 2 e 4 33
Capitolo 3.2 – Compensi ed indennità legati a prestazioni 33
3.2.1 Incentivo giornaliero di mansione (cfr. § 2.11.1) 33
3.2.2 Compensi di stacco (cfr. § 2.12.2) 33
3.2.3 Indennità giornaliera autosnodato (ad esaurimento) (cfr. § 2.11.4 a.) 33
3.2.4 Indennità chilometrica rischio (cfr. § 2.11.2) 34
3.2.5 Tickets restaurant 34
Capitolo 3.3 - Altri compensi 34
3.3.1 Indennità mensile D.B. 2003 X oppure Y (abbr. Imdb03-X e Imdb03 -Y) 34
Capitolo 3.4 - Incidenza dei compensi 35
3.4.1 Importi di cui al capitolo 3.2 35
3.4.2 Importo di cui al capitolo 3.3 35
PARTE 4 - PREMIO DI RISULTATO 36
Capitolo 4.1 - Premessa 36
Capitolo 4.2 - Disposizioni generali 36
ALLEGATO 1 37
Modalità per l’attribuzione del Premio di Risultato 37
PARTE 5 – UNA TANTUM 38
ELENCO CAPI VESTIARIO 39
TESTO UNICO 2004 DEGLI ACCORDI SINDACALI IN VIGORE IN DOLOMITI BUS
DALLA DATA DEL 1° FEBBRAIO 2004
Tale accordo viene redatto per superare tutti pregressi accordi di 2° livello in attuazione della normativa contrattuale nazionale autoferrotranvieri e, in particolare, del preliminare del 3.2.2000 e dell’accordo naz. 27.11.2000
Indice delle parti
PARTE 1 Premesse, riferimenti ed impegni di ordine generale PARTE 2 Normativa
PARTE 3 Economica PARTE 4 Premio di Risultato
PARTE 1- RIFERIMENTI ED IMPEGNI DI ORDINE GENERALE
Capitolo 1.1 - Riferimenti, origini del patto e superamento di accordi precedenti 1.1.1 Contratto collettivo nazionale di riferimento
Al personale di D.B. viene applicato il Ccnl Autoferrotranvieri, versione ANAC (oggi Anav) di cui al Testo Unico 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali di rinnovo, fino all’accordo preliminare del 2 marzo 2000 e al Ccnl per le aziende della mobilità del 27.11.2000 sottoscritto, oltre che dalle Associazioni datoriali Federtrasporto, Asstra e Anav e dalle OOSS di categoria, dal rappresentante del Governo, da quello delle Regioni e da quello degli Enti Locali, stante il loro coinvolgimento nell’impegno economico. A tutti i detti accordi va fatto riferimento per quanto non previsto e/o espressamente regolamentato dal presente patto.
1.1.2 Origini e obiettivi del patto
Il presente accordo di 2° livello ha preso avvio dalla urgente necessità di:
- - adeguare le pattuizioni preesistenti di 2° livello alle indicazioni innovative contenute nel Ccnl 27.11.2000 e, in particolare, alle modifiche apportate al settore autoferrotramviario ne:
.il sistema di relazioni industriali (art.1); .la classificazione per area operativa e la flessibilità mansionale (art.2 lett.A commi 4-10); .il contenuto di alcune delle indicazioni dei profili professionali (art.2, lett.B); .la disciplina della retribuzione (art.3 in toto e commi 3 e 4 in particolare); .la redazione dei turni e il recupero di giornate di mancata prestazione (art.6 lett.e-f); .la gestione dei rapporti di lavoro flessibili (art.7); .la reperibilità (art.9);
- - fornire all’azienda, nel momento del concreto avvio della riforma del TPL, uno strumento indispensabile per assumere la necessaria competitiva sul mercato e per aspirare alla guida dell’eventuale raggruppamento delle aziende operanti nel/i bacino/i della provincia di Belluno;
- - predisporre, ove occorresse, la base per armonizzare le condizioni normative ed economiche del personale tpl preesistente nei bacini esterni alla provincia bellunese su cui
X.X. xxxxxxxxxx ad acquisire la gestione;
- - stendere una appropriata pattuizione circa un premio annuale di risultato che faciliti il raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Ente affidante e condivisi.
1.1.3 Superamento di accordi e prassi precedenti
1. Le pattuizioni contenute nel presente patto, dalla data della sua decorrenza indicata al § 1.4.2, nei riguardi di tutto il personale DB, sostituiscono ed azzerano, in ogni loro parte:
- - tutti i precedenti accordi aziendali cui lo stesso personale sia ancora soggetto
- - ogni altro patto scritto, verbale o tacito, applicato o non applicato al personale, o a parti di esso, ancora vigente;
- - tutti gli effetti, ancora eventualmente prodotti, da precedenti accordi aziendali, disdettati o meno.
2.Anche tutte le consuetudini, prassi e modalità operative, anche se consolidate in DB, che risultassero non conformi allo spirito totalmente innovativo del presente documento, devono intendersi superate, contestualmente all’avvio di validità del presente TU, ancorché graduale in alcuni effetti pratici.
0.Xx DB si impegna, nel semestre successivo alla data di introduzione del presente TU, ad attivare un confronto con le XX.XX. sottoscriventi qualora emergessero accordi aziendali o voci economiche non assorbite preesistenti (diversi da quelli allegati al presente TU) non emersi e analizzati in fase di stesura del TU. Ai fini dell'attivazione del confronto le XX.XX. dovranno inoltrare una richiesta alla Direzione aziendale che riporti l'accordo in questione e dimostri le conseguenze negative che la mancata applicazione dello stesso comporta per il personale.
1.1.4 - Limitazioni circa la riferibilità temporale delle pattuizioni
Ogni affermazione, definizione, enunciato o presa d’atto espressi, nel presente TU e, quindi, ogni eventuale modifica di precedenti posizioni di una o più componenti di una delle due Parti su specifici argomenti devono essere intesi come innovazioni introdotte nel quadro di un accordo complessivo maturato in un contesto differente e, conseguentemente, non sono riferibili a periodi temporali antecedenti alla data di attivazione del TU.
Capitolo 1.2 - Relazioni industriali
1.2.1 Presa d’atto della pattuizione nazionale
Le Parti prendono atto che l’art.1 del Ccnl 27.11.2000:
- - delinea un nuovo modello di sistema concertativo con specifiche sedi di confronto a livello nazionale e regionale, e un sistema di relazioni industriali che prevede la costituzione di osservatori nazionali e regionali che possano monitorare i processi di trasformazione.
- - prevede che a livello aziendale si attivino specifiche sedi di confronto, in particolare ove si producano cambiamenti organizzativi rilevanti.
- - evidenzia l’esigenza di sviluppare, nel rispetto delle reciproche autonomie dei ruoli e nel riconoscimento del diritto d'informazione alle XX.XX., un metodo concertativo in grado di evitare, attraverso il confronto, l’adozione di azioni unilaterali e di prevenire i conflitti, così da garantire la continuità del servizio reso, la tutela degli utenti e la salvaguardia dell’ambiente.
1.2.2 Applicazione in sede di D.B.
Per quanto su richiamato, le Parti concordano di:
- - assicurare coerente applicazione degli indirizzi e dei contenuti della concertazione così come previsto dalla vigente contrattazione;
- - sviluppare, negli ambiti di rispettiva competenza, azioni nelle sedi istituzionali e territoriali cui sono trasferiti compiti e funzioni inerenti il trasporto locale, affinché vengano assegnate ad esso, nella attuale delicata fase di trasformazione ed apertura al mercato, le risorse occorrenti a potenziarlo, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- - istituire una sede di consultazione, informazione e concertazione tra l’azienda, la RSA/RSU e le OOSS Filt/Cgil, Fit/Cisl, UILtrasporti e Faisa-cisal che abbia di norma cadenza semestrale e che sia attivata ogni qual volta si presentino eventi che possano modificare sostanzialmente le prospettive di sviluppo ed influire sul livello di occupazione complessiva.
1.2.3 Commissioni
Le parti confermano l’intendimento di consolidare le relazioni sindacali, in modo da pervenire ad un sistema di partecipazione attiva,dei lavoratori capace di contribuire efficacemente alla soluzione di problematiche di gestione aziendale ed evitare tensioni suscettibili di ripercussioni negative sull’utenza.
A tale scopo si istituiscono le seguenti commissioni:
a) commissione turni di lavoro b) commissione mezzi
c) commissione vestiario
Per parte sindacale, la composizione di ciascuna commissione è di un componente effettivo ed uno supplente per ogni organizzazione firmataria del presente patto e designati dalla medesima
a) la commissione turni deve essere convocata ad ogni modifica degli stessi, con le modalità meglio descritte al punto 2.2.2 lett.e) del presente patto, (valutare convocazione alle 10.00); per la sola commissione turni il membro supplente può essere definito di volta in volta in funzione della necessaria conoscenza del territorio oggetto dell’esame dei turni.
b) la commissione mezzi ha lo scopo di fornire un parere consultivo circa l’acquisto dei mezzi aziendali.
In tutti i casi l’acquisto dei mezzi da parte aziendale non può comportare impedimento per successive segnalazioni, eventuali innovazioni e/o modifiche da apportare sui mezzi, nel rispetto delle normative vigenti, per un miglior confort e sicurezza alla guida.
c) la commissione vestiario deve essere convocata con congruo anticipo e non meno di una volta all’anno. L’azienda e tenuta a consultare una pluralità di fornitori industriali di capi da lavoro da presentare alla commissione per la individuazione congiunta sia dei tessuti/materiali che della ditta fornitrice. Qualora l’acquisizione di vestiario sia delegata a un soggetto terzo (ad esempio un consorzio acquisti di gruppo) l’azienda è tenuta a coinvolgere 1 membro della commissione vestiario Dolomiti Bus nelle attività di scelta del fornitore indiretto di vestiario. Infine l’azienda comunicherà alla commissione l’elenco dei capi con i relativi costi.
1.2.43 Informativa circa i piani di sviluppo
Nel corso dei confronti di cui al punto precedente l’azienda informa anche sullo stato di realizzazione dei piani di investimento e di sviluppo. In tale ambito sono oggetto, tra l’altro, di specifico confronto le seguenti materie:
- - pianta organica e piano delle assunzioni;
- - risultanze e prospettive di bilancio;
- - indici di efficienza, efficacia ed economicità del servizio (a titolo esemplificativo: medie orarie per singola unità operativa, produttività chilometrica, ecc.);
- - previsioni circa la politica industriale e commerciale;
- - progetto di sviluppo del trasporto pubblico e delle possibili ulteriori attività affidati all’azienda (commesse, gare, ecc.);
- - contratti di servizio;
- - previsioni circa gli investimenti, con articolazione per settore e, in particolare, circa la sicurezza sul lavoro;
- - risultanze delle indagini sulla utenza circa la qualità del servizio e relativi progetti di miglioramento;
- - piani di formazione e addestramento del personale;
- - analisi e verifica dell’andamento del premio di risultato.
1.2.54 Ulteriori impegni
Qualora necessiti la realizzazione di iniziative che prevedano sostanziali modifiche nei programmi di outsourcing o di subaffidamento di autoservizi, l’azienda attiva un incontro preventivo con la RSA e con le OOSS firmatarie del presente TU. Entrambe le Parti sono, inoltre, impegnate ad incontrarsi, anche su richiesta di una sola di esse, con un ordine del giorno focalizzato su argomenti che entrambe potranno prefissare mediante scambio di comunicazione preventiva. Le predette riunioni sono finalizzate a confrontare le tendenze aziendali con le attese del personale, in un quadro di fattiva collaborazione e trasparenza, e, ferme restando le reciproche prerogative, anche all’esame di possibili disfunzioni nell’organizzazione del lavoro, casi di carente sicurezza o di difetto di pari opportunità.
1.2.65 Raffreddamento dei conflitti
In caso di persistenza di conflittualità vengono attivate le procedure di raffreddamento con il coinvolgimento nelle vertenze aperte delle OOSS territoriali firmatarie del TU.
1.2.76 Regolamentazione del diritto di sciopero
In considerazione che, al momento della sottoscrizione del TU, è operante in sede nazionale una regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, in conformità alla legge 11.04.00 n.83 che ha aggiornato la L.146/90, le Parti si impegnano ad addivenire in tempi brevi ad un accordo aziendale che recepisca la normativa nazionale e che, in materia di determinazione delle fasce di servizio da garantire, armonizzi il comportamento del personale dell’azienda a quello adottato dalle principali aziende del trasporto pubblico su gomma e/o su rotaia operanti sul medesimo territorio e alle quali DB adduce e preleva traffico di viaggiatori.
Capitolo 1.3 - Organigramma, collaborazione, informativa e formazione
1.3.1 Organigramma funzionale
1. 1. L’azienda, ai sensi dell’art. 2, lett. A, comma 5, del Ccnl 2000, ha già predisposto, per 3 delle 4 aree operative contrattualmente previste, l’organigramma funzionale alla sua struttura attuale e ha proceduto a confermare (ovvero attribuire) e comunicare ai dipendenti acquisiti in forza l’area operativa, la figura professionale ed il parametro di inquadramento. Essa si riserva di attivare anche l’area operativa della Mobilità, in questo TU già in parte normata, ove si presentino per quest’area opportunità di lavoro.
2. 2. Soltanto circa la consistenza aziendale del personale da destinare alla guida bus le Parti stendono una pattuizione (organico del personale di guida).
1.3.2 Adeguamento alla nuova normativa connessa alla riforma del TPL
Le Parti sono impegnate reciprocamente a favorire il processo di adeguamento della organizzazione aziendale alle nuove situazioni che si dovessero affrontare per effetto di applicazioni di nuova normativa del TPL. In particolare la Parte Sindacale dà il suo sostegno alle operazioni di acquisizione e/o mantenimento delle certificazioni di qualità e degli altri titoli occorrenti all’azienda.
1.3.3 Informativa ed aggiornamenti
Anche in conseguenza delle forti innovazioni che si prospettano, i compiti dei singoli dipendenti debbono essere sempre ben chiari agli stessi. Conseguentemente:
a) a) l’azienda deve mettere ogni addetto in condizioni di poter conoscere, con ragionevole anticipo, le funzioni che, nella circostanza di tempo e luogo che si prospetta per lui, gli competono. A tal fine l'azienda attiverà procedure, anche informatiche, che, con la fattiva collaborazione dell'addetto, consentano allo stesso di conoscere le disposizioni che lo riguardano;
b) b) gli addetti, all'interno del loro orario di lavoro, non possono opporre indisponibilità di alcuna natura all’apprendimento e all’adozione di nuove procedure, nuove funzioni o nuovi percorsi, salvo i casi in cui ciò risultasse in contrasto con le indicazioni e lo spirito del presente accordo.
1.3.4 Altri impegni aziendali
L’azienda è impegnata ad attuare un programma di formazione ed aggiornamento del personale tendente alla valorizzazione del lavoro e della professionalità nonché all’arricchimento delle funzioni di ognuno. L’azienda è impegnata anche a concorrere, per la sua parte, a preparare le figure professionali specifiche del TPL su gomma, di cui è povero il mercato del lavoro.
Capitolo 1.4 - Unicità e inscindibilità del patto, sue decorrenza e durata 1.4.1 Unicità ed inscindibilità
Il TU, che considera, raccoglie, aggiorna e disciplina l’insieme della materia contrattuale di secondo livello vigente presso D.B. alla data della sua sottoscrizione, costituisce una disciplina organica, unica ed inscindibile, salvo che dove fosse diversamente indicato.
1.4.2 Decorrenza e attivazione, durata e disdetta
1. 1. Il TU inizia a produrre i suoi effetti economici e normativi con decorrenza dal 01.02.2004 ma la sua attivazione operativa, in alcuni specifici settori, può avvenire in modo graduale in ragione delle difficoltà organizzative che comportano. La RSA deve essere edotta in proposito dalla Direzione aziendale.
2. 2. La sua durata minima corrisponde a quella residua prevista, al momento dell’attivazione, per il Ccnl 27.11.00 e, in caso si pervenisse a prolungamenti sostanziali di validità della parte normativa dello stesso accordo nazionale, alla concreta data cui risulterebbe in qualche modo innovata la materia, o parte di essa, in sede nazionale, col limite
massimo di 4 anni dalla data, indicata al punto 1, della sua attivazione formale. Solo con effetto da data non precedente a quella suindicata, ciascuna delle Parti ha facoltà di disdire l’intero accordo. La disdetta, senza la quale la validità di tutte le pattuizioni contenute si prolunga fino alla scadenza dei 4 anni dalla data di attivazione, comporta un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi.
3. 3. Nel periodo successivo alla scadenza o alla disdetta di cui sopra, il presente TU continuerà a produrre tutti gli effetti di natura economica e normativa fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.
4. 4. La sola parte riferita al premio annuale di risultato, viene rideterminata annualmente dalle Parti, entro il mese di Marzo, nei suoi obiettivi e parametri.
Capitolo 1.5 - Condizioni con riferimento all’avanzamento della riforma del TPL
1.5.1 Clausole di salvaguardia a seguito di acquisizioni o contrazioni della rete aziendale
a) a) Nel caso si verifichi - in conseguenza della prevista ristrutturazione o per altre cause - una significativa contrazione del fatturato ovvero una sostanziale riduzione e/o delocalizzazione delle percorrenze affidate oggi all’azienda dalle P.A., le Parti sono impegnate ad incontrarsi per esaminare la opportunità o meno di procedere ad adattamenti alla nuova situazione attraverso soluzioni economiche/normative parzialmente diverse da quelle qui oggi indicate.
b) b) Ove durante l’attesa di assegnazione degli appalti di interesse di D.B., cioè nel periodo intercorrente dalla data di attivazione di questo TU alla sua operatività concreta ad assegnazione dei bacini avvenuta, fossero emanate o si rendessero palesi condizioni e/o situazioni vincolanti circa il proseguo dell’attività aziendale, penalizzanti o premianti per una delle Parti, le stesse Parti sono impegnate a riesaminare ed, eventualmente, ad adattare la consistenza della parte economica e/o le indicazioni della parte normativa alle nuove situazioni emerse.
1.5.3 Collegamenti operativi con le aziende del gruppo
Anche in considerazione della opportunità di armonizzare le procedure nel network o nei raggruppamenti cui l’azienda fosse collegata, i dipendenti di D.B. possono essere destinati, per finalità formative, ad operare presso le infrastrutture o sui veicoli o in collaborazione con le strutture della predette aziende o raggruppamenti. Ciò fermo restando il loro originario rapporto di lavoro con D.B. e la conseguente dipendenza amministrativa dalla medesima che, pertanto, persiste a rispondere verso di loro sia sul piano assicurativo che contrattuale.
Qualora la necessità formativa preveda un periodo superiore a 15gg/annui si procederà attraverso la volontaria adesione dovrà essere ottenuto il consenso del lavoratore.
PARTE 2 - NORMATIVA
Capitolo 2.1 - Inserimento dei lavoratori e rapporti di lavoro flessibile 2.1.1 Premesse
Fermo restando il diritto dell'azienda di fare ricorso a tutte le tipologie di lavoro flessibile consentite, il presente capitolo si prefigge di disciplinare le sole tipologie riconducibili al rapporto di lavoro subordinato previste dal X.Xxx.
n.276 del 10 settembre 2003 e a quelle ulteriori e diverse già previste dall'art.7 del ccnl 27 novembre 2000.
L’utilizzo di detti rapporti di lavoro “flessibile” può essere concretamente attuato in ogni area operativa e professionale di D.B..
Stante la recentissima entrata in vigore della citata riforma del lavoro - in alcuni punti ancora carente di regolamentazione - e il necessario (ma non ancora attuato) raccordo della stessa con il predetto ccnl, le Parti concordano nel prevedere che, ove uno o più punti del presente T.U. avessero a risultare incompatibili e/o in contrasto con
l'intervenuta disciplina, questi si intenderanno superati e sostituiti "ipso facto" sia dalle disposizioni derivanti da fonti gerarchicamente superiori (leggi, accordi interconfederali, regolamentazioni regionali, interpretazioni e/o chiarimenti ministeriali, etc.) che da quelle del ccnl di categoria.
2.1.2 Informativa
L'attivazione da parte dell'azienda di rapporti di lavoro "flessibile" non ancora previsti dal vigente ccnl, comporta una informativa preventiva e un confronto con la Parte Sindacale.
2.1.3 Contratti a termine
I contratti a termine sono attualmente regolati dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che, di fatto, ha novellato tutta la disciplina in tale materia contestualmente abrogando (art. 11), dalla data della sua entrata in vigore, anche l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In tal caso ha previsto che le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del menzionato art. 23 della legge 56/1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 368/2001, manterranno efficacia, in via transitoria e salve diverse intese, fino alla data di scadenza dei ccnl. Per quanto detto, le assunzioni a termine ex art. 23 legge 56/1987 di cui all’art. 7, lettera A), del ccnl 27 novembre 2000, possono ancora, in via transitoria, trovare applicazione.
2.1.4 Apprendistato
Il nuovo contratto di apprendistato è lo strumento che si prefigge l'obiettivo di raccordare opportunamente i sistemi di istruzione e formazione professionale; può essere instaurato nei limiti numerici previsti dall'art.47, punto 2., del D.Lgs.
n. 276/2003 e secondo le seguenti tipologie:
- - apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (durata non superiore a tre anni): è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e si colloca all'interno della riforma dell'obbligo scolastico di cui all'art.1 del DPR 12 luglio 2000, n.257, principio ripreso anche dal progetto di revisione dell'ordinamento scolastico di cui alla legge delega n.53/2003;
- - apprendistato professionalizzante (durata non inferiore a due e superiore a sei anni): è finalizzato all'acquisizione di competenze tecnico professionali e al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione formale (teorica) e sul lavoro (pratica);
- - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (durata rimessa alle regioni): è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché una specializzazione tecnica di livello superiore.
L'attività formativa, nelle prime due fattispecie, può essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'azienda e nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge; nella terza la durata e i contenuti formativi saranno definiti dalle regioni.
Nelle more dell'attuazione della nuova regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n,276/2003, continua ad applicarsi la previgente normativa (di legge e ccnl) in materia.
2.1.5 Contratto di inserimento
E' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi; nel caso di cui alla lettera f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.
Durante il rapporto di inserimento viene attribuito al lavoratore il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3; il trattamento economico e normativo è quello già previsto dal ccnl 27.11.2000 per i contratti di formazione e lavoro relativamente alla categoria ed al parametro assegnato.
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 13.11.2003 circa il regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro (art.86, comma 13, D.Lgs. n.276/2003) e in attesa che nella regolamentazione intervenga il ccnl o, in via provvisoria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, i progetti individuali di inserimento, finalizzati a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori nel contesto lavorativo, sono predisposti dall'azienda che, nel redigerli, riserva parte dell'istruzione teorica alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Gli anzidetti progetti sono illustrati ai candidati in sede di assunzione e prevedono attività formativa nella seguente misura:
1) 1) area professionale 1° almeno 130 ore complessive nell'intero periodo formativo di cui 20 pratiche;
2) 2) aree professionali 2° e 3° almeno 80 ore complessive nell'intero periodo formativo di cui 20 pratiche.
Per tutte le tipologie di contratto di inserimento, la durata del periodo di prova è pari a 2 mesi di prestazione effettiva.
L'attività formativa di cui sopra è riferita a contratti di inserimento di durata pari a 18 mesi e sarà riproporzionata per contratti di durata diversa; essa può essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le ore impegnate nella formazione e nell'addestramento sono effettuate in luogo dell'attività lavorativa.
Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'art.20 della legge n.223/1991, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
2.1.6 Tirocini estivi di orientamento
L'azienda può dare corso ai tirocini estivi di orientamento di cui all'art.60 del D.Lgs. n.276/2003. Detti tirocini - che non costituiscono rapporto di lavoro - hanno fine orientativo e di addestramento pratico del giovane che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; si deve svolgere tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo e la durata massima è pari a tre mesi anche nell'ipotesi in cui il giovane svolga, nella stessa estate, più tirocini.
A fronte dell'impegno di cui sopra, l'azienda può riconoscere borse di studio per un massimo di 600 euro mensili.
2.1.7 Lavoro ripartito (job sharing)
Il lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro (subordinato) - a tempo indeterminato o determinato - mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti, ognuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. Detto contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale.
Nel contratto - stipulato in forma scritta - deve essere indicata la percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero, previo preavviso all'azienda non inferiore a dieci giorni, la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. E' vietata la sostituzione da parte di terzi, salvo il consenso dell'azienda. I lavoratori coobbligati sono tenuti ad informare preventivamente - con cadenza settimanale - l'azienda in merito all'orario di lavoro di ciascuno di essi.
Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prestato più ore di quelle previste indicativamente dalla sua quota percentuale di prestazione, non matura il diritto ad alcuna maggiorazione oraria fino a concorrenza dell’orario di lavoro contrattualmente previsto.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale salvo il caso in cui, su richiesta dell'azienda, l'altro lavoratore si dichiari disponibile ad adempiere all'intera prestazione.
L'impedimento di entrambi i lavoratori obbligati è disciplinato ai sensi dell'art.1256 c.c.
2.1.8 Lavoro intermittente o a chiamata (job on call)
E' definito contratto di lavoro intermittente quella tipologia contrattuale nella quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione dell'azienda la quale può usufruire della sua prestazione lavorativa "chiamandolo" di volta in volta a eseguire una determinata attività nel rispetto di un periodo minimo di preavviso che viene indicato nel contratto stesso.
Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per esigenze di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva a livello nazionale (ipotesi oggettiva) oppure con soggetti disoccupati di età inferiori a 25 anni ovvero con lavoratori di più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento (ipotesi soggettiva "sperimentale").
Il contratto in parola può prevedere, in alternativa, le seguenti due regolamentazioni:
1. 1. Il lavoratore si obbliga a rispondere a tutte le chiamate dell'azienda ed in tal caso ha diritto alla indennità di disponibilità di cui sotto;
2. 2. Il lavoratore non da la propria disponibilità assoluta ma si riserva di accettare o meno l'offerta ed in tal caso non ha diritto ad alcuna indennità di disponibilità.
Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la disponibilità, in attesa di utilizzazione, gli viene corrisposta una indennità mensile di disponibilità (divisibile in 30 quote giornaliere) pari a € Detta indennità è esclusa dal
calcolo di qualsiasi trattamento retributivo.
Al lavoratore, per tutto il periodo di inattività durante il quale resta a disposizione dell'azienda, non è riconosciuto alcun diritto tipico dei lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità anzidetta.
Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata, comporta il diritto per l'azienda di risolvere il contratto con restituzione dell'indennità di disponibilità eventualmente già erogata per il periodo successivo all'ingiustificato rifiuto. Rimane fermo il diritto dell'azienda al risarcimento del danno patito nella misura stabilita dal contratto stesso.
In caso di malattia o altro evento che rende impossibile per il lavoratore rispondere alla chiamata, occorre che quest'ultimo informi tempestivamente l'azienda. Durante tale periodo di impossibilità il lavoratore non ha diritto all'indennità di disponibilità ed in caso di mancata tempestiva informazione è prevista la perdita per la durata di 15 gg. dell'indennità stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Detta ipotesi si può verificare soltanto durante la fase di attesa, dal momento che la malattia insorta durante l'effettiva attività è soggetta, come disciplina, alle norme legali e contrattuali.
Nel caso di contratto di lavoro intermittente previsto solo per alcuni periodi prestabiliti (fine settimana, vacanze natalizie, pasquali ed estive e in tutti gli altri casi in cui il lavoro intermittente è programmabile dall'azienda) l'indennità di disponibilità è dovuta solo nel caso di effettiva chiamata.
2.1.9 Lavoro a tempo parziale (part time)
2.1.9.1 Norme generali
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti nonché dalla presente disciplina contrattuale e la prestazione media settimanale del lavoratore a tempo parziale potrà essere stabilita anche in misura inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale.
Per quanto attiene il part-time nell’area operativa esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda è tenuta ad accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. Onde consentire all’azienda il puntuale adempimento della suddetta obbligazione, tutti i lavoratori part-time dell’area operativa esercizio sono tenuti ad informare l’azienda della stipula di altri eventuali rapporti di lavoro ed ogni loro successiva variazione.
Tutti i contratti di lavoro a part-time già in essere e a quelli stipulati in data successiva a quella di sottoscrizione del presente T.U., possono prevedere sia clausole elastiche che flessibili:
1. 1. sono dette "flessibili" quelle clausole che esprimono la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ferma restando la durata della prestazione; sono ammesse in tutte le tipologie di part-time (orizzontale, verticale e misto);
2. 2. sono dette "elastiche" quelle clausole che consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa inizialmente concordata; sono ammesse per il solo part-time verticale e misto.
In applicazione delle clausole di cui ai suddetti punti 1. e 2, nei contratti di lavoro a tempo parziale la collocazione temporale per tutto il personale (incluso il personale viaggiante) è definita attraverso l’indicazione delle fasce orarie di
impiego che devono essere preventivamente definite coi lavoratori interessati e confermate loro per iscritto. In conseguenza di ciò, eventuali spostamenti di orario delle corse all’interno delle predette fasce concordate - che non comportino anche variazione della percentuale di prestazione lavorativa già definita in accordo con il lavoratore - possono essere adottati senza particolari formalità. La modifica o l’estensione delle fasce orarie di impiego, così come quella comportante la variazione della percentuale di prestazione lavorativa (escluso part-time orizzontale), comporta, per l'azienda, l'onere di comunicarlo al lavoratore con un preavviso non inferiore di un giorno lavorativo.
Nel part-time orizzontale il lavoratore dovrà, a richiesta dell'azienda, prestare lavoro supplementare, in ragione d'anno, nella misura massima del 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore lavoro. Il numero massimo delle ore di prestazione supplementare effettuabili nell'arco di ogni singolo quadrimestre è dato dall'orario di lavoro previsto dal ccnl per i lavoratori a tempo pieno e realizzato come media nell'arco del quadrimestre stesso. Le ore di lavoro supplementare prestate entro i suddetti limiti sono retribuite con la maggiorazione del 10% mentre quelle eccedenti tali limiti sono retribuite con la maggiorazione del 20%.
Nei contratti a part-time di tipo verticale e misto la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa comporta che le ore di lavoro svolte nelle ulteriori giornate siano retribuite con la maggiorazione del 10%.
Tutte le suddette maggiorazioni sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto e sono comprensive dell'incidenza sugli istituti indiretti e differiti sia di legge che di contratto.
Il lavoro straordinario (ossia quello reso oltre il normale orario di lavoro a tempo pieno) è ammesso - nei limiti previsti dalla disciplina legale e contrattuale applicabile ai lavoratori a tempo pieno - nei contratti a part-time di tipo verticale e misto. Qualora future precisazioni ministeriali lo prevedessero, la possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro straordinario sarà estesa anche al part-time orizzontale. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite nella misura e con le modalità previste per i lavoratori a tempo pieno o, in alternativa, compensate con equivalenti periodi di riposo.
2.1.9.2 Norme specifiche Dolomiti Bus
I turni assegnati ai lavoratori con contratto a part-time orizzontale devono avere le seguenti caratteristiche:
a) a) per prestazioni lavorative fino alla percentuale del 61,54 (attualmente 24 ore settimanali) devono, salvo diversa richiesta del lavoratore, coprire integralmente almeno una delle tre fasce di punta (6.30-8.30, 12.00-14.00, 17.00- 19.00);
b) b) per prestazioni lavorative con percentuale superiore a quella di cui al precedente punto a), devono coprire fino - anche parzialmente - almeno due delle predette fasce di punta e prevedere almeno 2 ore e 30 minuti di stacco tra le riprese nell'orario di morbida;
c) c) nel caso di diversa richiesta del lavoratore di cui al punto a), lo stacco tra le riprese deve rispettare il limite minimo di 2 ore e 30 minuti di cui al precedente punto b);
d) d) eventuali fattispecie in deroga ai principi di cui ai precedenti punti formulate dai lavoratori a fronte di particolari e temporanee esigenze, vengono valutate, caso per caso, dall'azienda e, se concesse, hanno validità massima di 12 mesi trascorsi i quali l'eventuale proroga è condizionata al parere favorevole espresso dai lavoratori dell'unità operativa cui fa capo il lavoratore interessato.
2.1.10 Contratti di somministrazione di lavoro
L'azienda può ricorrere, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, ai contratti di somministrazione di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato (cd. staff leasing). La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa, nella misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto della sottoscrizione - con un minimo di 10 unità attivabili -, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'azienda. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa, oltre che per la tipizzazione ex lege anche in relazione a tutte quelle attività funzionali e non marginali esercitate dall'azienda.
L’azienda comunica preventivamente alle RSU/RSA il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso a tale strumento, salvo il caso in cui ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità. In quest’ultimo caso detta comunicazione viene effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
I poteri di direzione e controllo dell'attività lavorativa dei "somministrati" sono trasferiti dal datore di lavoro reale (l'agenzia di somministrazione) all'impresa utilizzatrice mentre permangono in capo al somministratore sia l'obbligo di provvedere direttamente all'erogazione al lavoratore del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che l'esercizio del potere disciplinare nei riguardi del lavoratore stesso. Onde consentire un corretto esercizio del potere disciplinare, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300, fermo restando che competerà esclusivamente a quest'ultimo la decisione sulle sanzioni da adottare.
2.1.11 Telelavoro (telework o telecommune)
Le Parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali il miglioramento della qualità della vita, il risparmio tempo/denaro per spostamenti, la gestione dei tempi di lavoro e la necessità di coniugare l’impegno lavorativo con le esigenze familiari. A tale scopo si conviene che la prestazione dell’attività lavorativa non sempre, né necessariamente, deve svolgersi presso il luogo stabilito nel contratto individuale di lavoro. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro rappresenta una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Al datore di lavoro è riconosciuta, entro certi limiti, la possibilità di decidere dove il lavoratore debba svolgere la sua prestazione. In tal senso possono essere adottate procedure atte a consentire l’effettuazione di telelavoro nelle seguenti forme:
a) a) telelavoro domiciliare (homeworking): consiste nel consentire al telelavoratore, con contratto di lavoro dipendente, di svolgere la propria attività a casa con collegamenti telematici con il datore di lavoro oppure alternando il lavoro a domicilio con attività convenzionali presso l’azienda;
b) b) telelavoro mobile (mobile work o working out): consiste nel realizzare il cosiddetto “nomadismo elettronico” che permettere al lavoratore, in ogni situazione e in ogni località, di connettersi al sistema informativo aziendale e di avere sempre a portata di mano tutte quelle informazioni presenti in esso;
c) c) telelavoro a distanza (remotizzazione): consiste nello svolgere l’attività lavorativa presso alcune strutture delocalizzate in località remota, rispetto alla sede aziendale, di proprietà di una o più aziende che, per qualsivoglia motivazione, si trovino nella situazione di essere o legate tra di loro da vincoli societari, o di subaffidamento di servizi o ancora di perseguire un obiettivo di comune interesse (ad es. le associazioni temporanee di impresa costituite per affrontare qualsiasi tipo di gara o per gestire qualsiasi tipologia di servizio);
d) d) telelavoro a distanza (hoteling o remotizzazione): consiste nello svolgere l’attività lavorativa presso alcune strutture delocalizzate in località remota, rispetto alla sede e, conseguentemente di avere, nelle aziende, delle postazioni di telelavoro per quei lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
L’azienda si fa carico di mettere a disposizione del lavoratore a distanza l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle sue mansioni, con l’obbligo, per la stessa, di provvedere alla sua manutenzione e l’obbligo per il telelavoratore di utilizzare l’apparecchiatura informatica soltanto ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di telelavoro domiciliare l’azienda si fa anche carico di installare a proprie spese, presso il lavoratore a domicilio, un posto di lavoro completo, adeguato alle attività da svolgere e in linea con i principi ergonomici. Tutte le predette attrezzature sono concesse al lavoratore in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e ss.. Il costo dei collegamenti telefonici è completamente sostenuto dall’azienda che si impegna anche a ripristinare nel più breve tempo possibile i gusti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare in sede il lavoratore fino a riparazione avvenuta. Per il solo telelavoro domiciliare, viene anche riconosciuta, al lavoratore, un’indennità aggiuntiva (i.a.) finalizzata a coprire le maggiori spese sostenute per l’utilizzo della propria abitazione (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) e quantificata al punto 5A. …. del T.U.. In fatto di sicurezza si fa riferimento ai decreti legislativi 626/1994 e 292/1996. Ai luoghi di lavoro in cui opera il telelavoratore devono essere applicate, tenendo conto della specificità della prestazione, tutte le norme vigenti in materia di sanità e sicurezza. A tale scopo viene prevista una verifica iniziale tesa a stabilire la conformità dei locali di lavoro rispetto alle norme legali e contrattuali volte alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Nei casi di telelavoro domiciliare il lavoratore consente, previo avviso e concordandone le modalità nell’ambito dell’orario di lavoro, gli accessi agli addetti del servizio prevenzione e protezione nonché al personale addetto alla manutenzione per l’effettuazione degli interventi e delle verifiche necessarie. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 626/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. L’azienda è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. L’azienda procede alla stipula un’apposita convenzione sia per l’assicurazione contro il furto e i danni alle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore (con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave), sia dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona ed i terzi che fisicamente vi accedono. Il telelavoratore è, a tutti gli effetti, un lavoratore subordinato, che riceve, in comodato d’uso, strumenti telematici dell’azienda di appartenenza. Il telelavoro può svolgersi per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l’azienda. Ai telelavoratori sono riconosciuti gli stessi diritti previsti dal Ccnl del settore e dalle leggi vigenti così come sono identiche, a coloro che lavorano in azienda, le garanzie riconosciute. L’orario di lavoro è quello regolato dal Ccnl e da eventuali accordi individuali. Il lavoratore può collocare la propria prestazione lavorativa lungo l’arco della giornata garantendo comunque un periodo di reperibilità che va concordato
preliminarmente con l’azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’azienda. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive svolte a discrezione del lavoratore, nell’ambito della flessibilità del proprio orario di lavoro. Tanto dicasi anche per permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. Permangono in capo al telelavoratore tutti quegli obblighi di diligenza, di riservatezza e di custodia del segreto aziendale tipici del rapporto di lavoro subordinato. Le assenze sono sempre e comunque da giustificarsi. I dati raccolti per la valutazione delle prestazioni del singolo telelavoratore non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge 300/1070 e delle norme contrattuali in vigore. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni di legge e del Ccnl applicato in azienda. In caso di modifica o introduzione di nuove leggi o disposizioni contrattuali rispetto a quelle vigenti al momento di sottoscrizione del presente T.U., le Parti si incontreranno per valutare la compatibilità delle nuove disposizioni con quest’ultimo, o in alternativa per sottoscrivere eventuali modifiche finalizzate a recepirne i contenuti.
2.1.12 Appalto (outsourcing)
L'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di cui al § 2.5.11 per l'organizzazione, da parte dell'appaltatore, dei mezzi necessari (che può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo) nonché per l'assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo.
Di tale processo, che consiste nell'affidare all'esterno, ad altre imprese o cooperative, tutte quelle attività che non rientrano nell'attività principale dell'azienda (c.d. core businnes), l'azienda può avvalersi previa informativa e confronto con la RSU/RSA..
Tra l'appaltante e l'appaltatore vige (per un anno dalla cessazione dell'appalto) l'obbligo solidale a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Nel caso in cui l'azienda trasferisca un ramo di azienda e stipuli con l'acquirente dello stesso un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art.1676 c.c..
2.1.13 Distacco
L'ipotesi del distacco si configura allorquando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l'attività di uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e non necessita di requisiti tranne che nelle ipotesi in cui questo comporti un mutamento di mansioni e/o determini un trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva situata a più di 50 km da quella ove egli ha la residenza di servizio. Nel primo caso è necessario il consenso del lavoratore, nel secondo occorre che vi siano alla base solo comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Rimane integro il ricorso al distacco nel caso di ricorso a procedure di licenziamento collettivo in base a quanto previsto dall'art.8 della L. 236/1993.
2.1.14 Certificazione
Ai fini di ridurre il possibile contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro di cui al presente titolo, le parti possono avvalersi delle procedure di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Titolo VIII del D.Lgs. n.276/2003.
2.1.15 Ulteriori disposizioni per i rapporti di lavoro “flessibile”
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro “flessibile” nelle sue molteplici forme, si impegnano ad esaminare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente T.U., gli aspetti e le problematiche specifiche che siano sorte in sede applicativa. Tutti i suddetti rapporti di lavoro flessibile si configurano quali azioni finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro ai sensi dell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
2.1.16 Aree operative e strutture
Ad ogni lavoratore è assegnata l’area operativa di appartenenza e gli viene attribuita una residenza lavorativa cui deve fare riferimento. Ciò ferme restando le indicazioni della contrattazione nazionale circa il cambio di residenza e la possibilità di impiego anche in aree operative o territoriali diverse ma sempre nell'ambito del bacino gestito da D.B.
2.1.17 Organico di guida nel servizio pubblico
1. 1. Organico della forza di guida: L’entità dell’organico del personale destinato alla guida dei bus in servizio pubblico non può scendere al disotto di una entità pari al numero dei turni di effettiva guida necessari a coprire il servizio pubblico affidato a D.B., al netto dei subaffidamenti, incrementato ALMENO del 6% (sei per cento) da destinare a turni di riserva. Tale incremento deve essere sufficiente a garantire la copertura del servizio, considerando le ferie annuali, le assenze retribuite compensative, i permessi, i congedi, nonché il tasso normalmente prevedibile di assenze per malattia e infortunio. Concorrono a raggiungere tale organico minimo sia gli operatori di esercizio, indipendentemente dal servizio cui siano al momento destinati e dal rapporto di lavoro che abbiano in corso con DB, che il personale di altre aree operative o professionali con mansioni aggiuntive di guida bus.
2. 2. Ulteriori impegni circa una forza extra organico: Ferma restando la indicazione circa l’organico di cui al punto precedente, l’azienda è impegnata ad avere in forza ulteriore personale abilitato alla guida dei bus che, ovunque operativamente inquadrato, elevi il numero degli abilitati al compito di un ulteriore 4% (quattro per cento). Deve essere tendenza aziendale che tale forza sia composta, in prevalenza, da giovani lavoratori con contratti formativi. L’impiego, rotativo o meno, di tale personale sui normali turni di guida non ha particolari limitazioni, fatte salve le indicazioni del presente TU.
3. 3. Recuperi stagionali di turni: Xxxxx restando le prerogative e gli impegni reciproci delle Parti in materia di modifica dei turni, onde cogliere le opportunità di lavoro stagionale di noleggio bus, l’azienda previo accordo in Commissione Turni può distogliere dalla rotazione, rendendoli fissi, alcuni turni di TPL nei depositi in cui vi siano conducenti non “riservisti” disponibili al noleggio stagionale, per utilizzare su di essi, in modo non rotativo, conducenti da assumersi a tempo determinato o con contratti di lavoro temporaneo. Il tutto al fine di poter distogliere dal TPL, ed impiegare in modo continuativo per servizi di noleggio, conducenti aziendali disponibili.
2.1.18 Impiego del personale di guida.
a) a) Sul Tpl: I lavoratori con qualifica di operatore di esercizio, quando assegnati all’area esercizio e destinati prevalentemente ad operare sul Tpl, sono normalmente inclusi in “rotazioni” ( dette anche “turnazioni”) che sono costituite da addetti con uguale residenza e destinati ad avvicendarsi, con frequenza settimanale, sui medesimi turni. Tuttavia, anche per essi non sono escluse situazioni in cui, per ragioni operative di ordine generale o di natura individuale, temporanee o prolungate, non dipendenti dall’organizzazione aziendale, si operi senza avvicendamento, cioè su “turni fissi”. Inoltre non possono escludersi impegni occasionali dei conducenti del TPL anche in settori collaterali quali il noleggio e il gran turismo.
b) Come Riserve: Nelle rotazioni previste per il personale turnista possono essere inclusi turni di prima riserva.
Qualora risulti esposto nella rotazione quindicinale il turno codificato, assegnato al personale di riserva, nulla compete oltre a quanto previsto dal turno.
Viceversa quando nella quindicina è riportata la dicitura "riserva"(OP) per una o più giornate, ai lavoratori spetta un compenso di euro 5 se le disposizioni di servizio vengono comunicate dopo le ore 14,00 del giorno precedente al servizio stesso.
Al personale di riserva comandato a coprire turni interi di servizio al di fuori dal proprio deposito di appartenenza, oltre alle spettanze già previste, si riconosce, il ticket restaurant con le stesse modalità di cui al punto 2.10.14 e indipendentemente dall'orario di inizio e fine servizio. Detto ticket restaurant assorbe, se spettante, l'indennità di diaria ridotta "concorso pasto" di cui all'art.21/B del ccnl 23.07.1976. Sono fatte salve le eventuali situazioni di trasferta.
Al personale viaggiante volontario che ne faccia richiesta scritta, l'azienda assegnerà servizi previsti come seconda riserva (OP2) e cioè la copertura della prima riserva, le linee stagionali e di granturismo, i servizi atipici e quelli di noleggio. L'impiego su tali servizi di lavoratori non riservisti è consentito in carenza di riservisti e nei casi di comprovata necessità aziendale.
Formattati: Elenchi puntati e numerati
b)c) c) Nel noleggio e turismo: Gli operatori di esercizio, quando destinati prevalentemente al noleggio o a servizi di gran turismo o turistici, non sono normalmente soggetti ad avvicendamento. Tuttavia nei periodi in cui non sono impiegati nel settore turistico, per sua natura discontinuo, operano come riserva occasionale (o 2a riserva) del gruppo Tpl.
2.1.19 Obblighi reciproci e procedure nel servizio di guida
a) a) Impegni dei conducenti: Ogni addetto alla guida di autobus in servizio pubblico, a qualsiasi area operativa o professionale appartenga e indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dal motivo per il quale si trova alla guida, è tenuto a:
- - Attraverso gli strumenti messi in atto dall’azienda (anche informatici), mantenersi informato circa gli aggiornamenti e adeguamenti del servizio offerto da DB;
- - Uniformarsi alle indicazioni aziendali in materia di procedure interne, quali, prioritariamente, quelle per il controllo della composizione del turno di guida al momento di iniziare il servizio e per il comportamento verso la struttura del movimento e verso i viaggiatori.
b) b) Obblighi aziendali: I turni di servizio e le eventuali particolarità di fornitura, a cui il personale deve attenersi, devono essere coerenti con il servizio da erogare e comprendere le competenze-spettanze previste e messii a disposizione dall'azienda presso le strutture aziendali di riferimento entro le ore 13.00 del giorno precedente. Le modalità di distribuzione al personale viaggiante verranno disciplinate di comune accordo utilizzando, allo scopo, le procedure e le tecnologie più appropriate, non escluse quelle informatiche. Con le medesime procedure devono essere messi a disposizione degli agenti, e tenuti aggiornati, i turni di servizio relativi ai gruppi di appartenenza.
c) c) Spostamenti di turno: Gli spostamenti nell’assegnazione del turno rispetto alla rotazione abituale, fatte salve le situazioni già descritte in altre parti di questo TU e quelle in cui vi sia accordo con i lavoratori interessati, possono essere disposti d’ufficio solo in situazioni di necessità, vale a dire quando, senza tale provvedimento, si prospetta un concreto danno per l’utenza ovvero un’inadempienza contrattuale di DB verso gli enti affidanti. Gli addetti, a loro volta, non possono scambiare tra loro il turno o il servizio senza un’autorizzazione esplicita della struttura.
2.1.20 Impegni persistenti del personale DB
a) a) Preavviso di assenza, di proseguimento di assenza e di rientro: Viene confermato l’obbligo, per tutti i lavoratori, di segnalare alla struttura aziendale da cui dipendono, il più tempestivamente possibile, qualsiasi assenza non programmata che si prospettasse a causa di malattia o di altri eventi. Tale impegno è esteso alle situazioni di proseguimento di infermità ovvero di mancato rientro in servizio dopo un periodo di assenza che, pure, occorre siano comunicate tempestivamente alla struttura che dispone il servizio. E’ fatto pure obbligo di confermare il rientro dopo un prolungato periodo di assenza.
b) b) Flessibilità confermate: Circa le indicazioni di cui all’ultimo capoverso del punto 10 dell’art.2 del Ccnl 2000 sulle flessibilità in uso, le parti convengono che le attività marginali e saltuarie di seguito elencate, pur senza specifici riconoscimenti o compensi, costituiscono impegni per le strutture aziendali e, in particolare, per gli addetti alla guida:
- - Accompagnamento di corrispondenza, plichi o materiale leggero tra le varie sedi sociali; il prelievo e la consegna potranno essere effettuati dagli addetti alla guida o dagli addetti a terra, in relazione alla situazione contingente del servizio ai viaggiatori.
- - consegna agli uffici DB di valori od oggetti ritrovati negli ambiti aziendali e sui bus (fatto salvo quanto previsto dalle leggi);
- - informativa ai viaggiatori circa il servizio, nonché indicazione circa il sito più opportuno per la sistemazione sul bus dei bagagli;
- - compatibilmente con la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, assistenza (ove fosse sufficiente anche soltanto a voce) ai disabili che intendono servirsi dei mezzi aziendali; la disponibilità di mezzi attrezzati verrà tempestivamente resa nota dall’azienda mediante indicazione sull'orario ufficiale e adeguando l'assegnazione dei mezzi alle reali esigenze dei clienti disabili.
- - assistenza al carico e scarico dei bagagli nel rispetto delle norme vigenti.;
- - invito ai contravventori ad interrompere il fumo nelle strutture e sui bus ove sia vietato.
Capitolo 2.2 - Entita’ e programmazione delle prestazioni
2.2.1 Orario di lavoro e quadrimestri di riferimento per la sua valutazione
a. a. Entità delle prestazioni: L’entità dell’orario di lavoro in DB viene dimensionata e costantemente adeguata secondo le indicazioni degli accordi nazionali . L’arco temporale di 17 settimane, di cui al Ccnl 2000 in vigore, per ragioni di praticità, viene applicato con riferimento ai seguenti quadrimestri prefissati:
- - 1° quadrimestre= da gennaio ad aprile compresi;
- - 2° quadrimestre= da maggio ad agosto compresi;
- - 3° quadrimestre= da settembre a dicembre compresi.
Con la esclusione delle sole quote di prestazione indicate al § 2.2.5 (che costituiscono lavoro definito come “non compensabile” e retribuito mensilmente come straordinario), è quindi all’interno dei suddetti quadrimestri che
vengono limitate le 3 operazioni annuali di compensazione (conguaglio) dei tempi di lavoro giornalmente forniti da ogni lavoratore. Per il solo personale viaggiante, data la rotazione cui sono soggetti, l'operazione di compensazione avviene previo “aggiustamento” connesso alla p.v.a. di cui al § 2.2.4. Viene considerato lavoro straordinario, e retribuito come tale al termine del quadrimestre di riferimento, quello che eventualmente risulti eccedere la media contrattuale prevista., se non giào trasformato in giornate di riposo come al §punto 2.2.2 lett.C.
b) b) Riferimenti per la retribuzione: La retribuzione, in tutte le sue componenti e fatte salve le modalità applicative di cui al presente patto, fa sempre riferimento alle prestazioni effettivamente fornite dal lavoratore (fatta salva la normativa specifica della P.v.a. di cui al par. 2.2.4).
2.2.2 Programmazione delle prestazioni e modifiche di lunga durata
Circa la programmazione delle prestazioni è confermato che:
a) a) Programmazione: Gli orari e le caratteristiche dell’impegno giornaliero di ogni lavoratore, con esclusione di quelli con funzioni “di riserva” temporanee o stabili e di quelli destinati a servizi di noleggio, sono programmati dalla struttura in anticipo e fatti conoscere agli interessati con cadenza quindicinale, con suddivisione dal 1 al 15 e dal 16 al 31 del mese, (salvo i cambi di stagionalità) mediante esposizione nelle apposite bacheche con 48 ore di anticipo. In particolare i turni di guida predisposti dalla struttura del movimento nel quadro delle indicazioni di legge, devono essere dimensionati e/o posti in successione tale da mantenersi, al netto delle quote in carenza di cui al § 2.2.4, prevalentemente entro la “entità lavorativa contrattuale” nazionale. implementata della quota eccedente già accettata dalla Parte sindacale in occasione della introduzione in azienda dei nuovi “tempi accessori” alla guida e valutabile mediamente in 4 min. al dì, pari a 24 min. a settimana. )
b) b) Reperibilità: Allo scopo di consentire all'azienda di far immediatamente fronte a impreviste indisponibilità di alcuni agenti comandati su turni programmati, vengono previsti n.4 turni di reperibilità (uno per l'unità operativa (o gruppo) di Feltre, uno per quella di Agordo, uno per quella di Belluno e uno per quella di Calalzo). L'istituto della reperibilità viene abbinato a turni programmati il cui inizio sia previsto dopo le ore 12.00 dello stesso giorno; il lavoratore che ha garantito la reperibilità al sabato la garantirà anche alla domenica. Su detti turni sono comandati, a rotazione, gli agenti aventi residenza di servizio presso le predette unità operative con l'obbligo, in caso di chiamata
- intervenuta tra le ore 05.00 e le ore 10.00 -, di presentarsi in servizio presso la propria sede di lavoro nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla predetta chiamata. L'orario di lavoro effettivamente prestato in tale circostanza comporta il ricalcolo di tutti gli istituti retributivi del turno di servizio già programmato e, conseguentemente, l'entità oraria di tutta la prestazione entra nel calcolo della compensazione quadrimestrale. La prestazione lavorativa, resa in detta situazione, non è soggetta al limite giornaliero di cui al successivo punto 2.2.4. Al lavoratore comandato in turno con reperibilità viene riconosciuta - sia in caso di chiamata in servizio che in assenza della stessa – un'indennità giornaliera, legata all'effettiva e/o particolare prestazione, pari a 5,00 €. Il numero e la dislocazione nel territorio dei turni di reperibilità può essere soggetta a periodiche revisioni allorquando questa non risulti più funzionale alle reali esigenze e/o ad assolvere agli scopi che la stessa si prefigge, fermo restando il limite minimo numerico di 4.
La direzione di impegna ad attivare un confronto entro 60 giorni sul tema della disponibilità del personale di terra restando fino ad allora in vigore la consuetudine in essere per la reperibilità dei garagisti.
Reperibilità meccanici e garagisti
c) Orario medio ed entità lavorativa per i il solosoli operatori d’esercizio personale viaggiante: Le Parti convengono che, fermo restando l'orario contrattuale di 39 ore medie settimanali, detta entità lavorativa possa estendersi di un ulteriore 7% sia per esigenze di ottimizzazione della programmazione del servizio (4-5%) che per fare fronte a modifiche necessarie e/o impreviste del programma di esercizio coinvolgendo il minor numero di lavoratori (2-3%). Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno i lavoratori interessati hanno facoltà di richiedere (tramite modulistica aziendale) la trasformazione dell'eventuale maggiore prestazione lavorativa, maturata al termine dei quadrimestri, in giornate di riposo in ragione di una ogni 390 minuti accumulati. Tale determinazione produce effetto per l'ultimo quadrimestre dello stesso anno e per i primi due di quello successivo. E' escluso, in ogni caso, il riconoscimento della maggiorazione del 10% per le ore confluite nelle giornate di cui trattasi. Le giornate di riposo anzidette devono essere godute entro i due quadrimestri successivi a quello di maturazione; eventuali resti, che non raggiungono la giornata intera, vengono riportati al quadrimestre successivo.
L'applicazione di quanto sopra non costituisce presupposto per il trasferimento di personale.
d) Composizione dei turni di guida: I turni di guida possono includere, oltre alla funzione di riserva ed oltre alle corse di linea, periodi lavorativi connessi ai servizi di seguito descritti, che, tuttavia, non costituiscono prerogativa dell’area movimento né, all’interno di questa, del settore Tpl:
- - Atipici = servizi di guida continuativi simili a corse ma a carico di terzi; comportano il riconoscimento al conducente dei tempi accessori di cui al § 2.45;
- - Assistenza = prestazione di assistenza (con esclusione esplicita di attività legate al servizio di linea), con o senza guida bus, ad una o più delle strutture aziendali (movimento, manutenzione, amministrazione, etc.), eventualmente con caratteristiche discontinue. se contraddistinta solitamente da frequenti o lunghe pause inoperose senza specifici impegni per il lavoratore. L’assistenza può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’espletamento di semplici lavori d’ufficio (fotocopiatura, rilegatura, etc.) ovvero nella consegna o ritiro di xxxxxx, o nell’accompagnamento di altri dipendenti o di ospiti non automuniti, o nell’affissione di prospetti o comunicazioni alla clientela. Essa non dà luogo a tempi accessori alla guida e può essere assegnata ad personam o a gruppi specifici di lavoratori, per lunghi periodi od occasionalmente;
- - Mansione aggiunta = attività collaterale legata al profilo professionale, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pulizia bus, l’effettuazione di corse di prova o corse dimostrative, l’effettuazione di test di funzionalità sulle apparecchiature dei veicoli. Qualora la ripresa sia costituita da sole mansioni aggiunte questa non da adito al riconoscimento di tempi accessori, fatti salvi i trasferimenti, e può riguardare anche soltanto specifiche situazioni o specifiche turnazioni o specifici bus ed è assegnata normalmente in modo continuativo e quantificata in via forfetaria.
-
e) Obblighi e procedure nella attivazione di nuovi turni di guida:
1) 1) La composizione o ricomposizione dei turni è prerogativa aziendale e obbliga la stessa ad un confronto diretto con la RSU/RSA, o con organismi da essa derivati, da tenersi - fatte salve le situazioni di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali cui conseguono modifiche dei turni che verranno analizzate a posteriori non appena possibile - almeno 5 giorni prima dell’avvio esecutivo dei turni; tale confronto deve essere convocato con un preavviso non inferiore a 2 gg., da elevarsi a 5 nelle occasioni di cambio stagionalità; contestualmente alla convocazione deve essere trasmessa adeguata documentazione comprendente i turni oggetto del confronto e, le relative medie orarie.
2) 2) In tutti i casi, l’attivazione dei turni da parte aziendale non può comportare impedimento per aggiustamenti o modifiche, anche di origine sindacale, con decorrenza successiva.
-
f) Settimana corta nella guida : Anche nel servizio di guida possono programmarsi turni, rotativi o meno, con la prestazione settimanale 5+2 o 5+1+1 (in seguito definita anche “settimana corta”) che comporta la fornitura della prestazione in 5 gg, anziché in 6. Essa dà quindi adito al riconoscimento di un giorno di assenza aggiuntiva (abbrev. a.a.) prefissato nella medesima settimana, con preferenza al sabato o al lunedì. Ciò premesso, le modalità attuative dell’istituto in oggetto sono le seguenti:
1) 1) Per avere efficacia operativa nei riguardi degli addetti l’assegnazione della settimana corta deve essere esplicitamente indicata sul turno insieme alla indicazione del giorno di a.a.. Non è infatti sufficiente la presenza di un tempo di lavoro settimanale superiore o uguale a 39 ore in 5 giorni per dare automaticamente adito ad una prestazione 5+2
2) 2) La a.a. che, a fronte di una prestazione effettiva di almeno 39 ore nella settimana, risulti caduta in una giornata di assenza per altro titolo (ad esempio per un fetivo), situazioni di malattia od infortunio escluse, dà adito al riconoscimento di 6h 30m di retribuzione ordinaria aggiunta. La a.a. eccezionalmente non goduta dal lavoratore, col suo consenso, dà adito al riconoscimento di 6/he 30/m di retribuzione maggiorata al 10%.
3) 3) Le Parti ritengono utile chiarire che, soprattutto per effetto dell’avvicendamento sui turni a cui si assoggetta il personale viaggiante, l’attribuzione di settimane corte può risultare per essi saltuaria o, comunque, discontinua.
4) 4) Nel caso, durante la settimana, si verifichino giornate di assenza dal servizio, (con esclusione di quelle per ferie già conteggiate 1,2 ognuna), l’azienda può dar luogo ad una riduzione del monte ore compensabili accumulato dal lavoratore per una entità pari ad 1h 18m per ogni giornata di assenza (corrispondente al recupero
di 1/5 di una giornata). Il recupero non ha luogo ove, in caso di malattia, sia la medesima giornata a.a. ad essere coinvolta nel periodo.
2.2.3 Modifiche occasionali del programmato quotidiano
a) a) Interventi occasionali della struttura: La natura pubblica ed esclusiva sul territorio che contraddistingue il trasporto offerto da DB può obbligare la struttura aziendale, in particolari situazioni che non dipendono dalla organizzazione aziendale, ad adattare il servizio programmato alle situazioni anomale che si prospettano. Il fine delle modifiche occasionali può essere solo quello di dare, o ridare, al trasporto offerto la immediatezza di efficacia che la cittadinanza si aspetta da esso. Le modifiche del servizio programmato avverranno secondo la seguente priorità:
1. 1. lavoratore in RC a comando aziendale di norma preavvertito/concordato sulla eventuale necessità di rientrare;
2. 2. lavoratore disponibile ad effettuare lavoro straordinario;
3. 3. lavoratore in ferie d'ufficio;
4. 4. lavoratore in RC su sua richiesta;
5. 5. lavoratore in riposo settimanale o periodico;
6. 6. lavoratore in ferie su sua richiesta.
-
Le priorità di cui sopra operano in via preliminare tra lavoratori appartenenti alla medesima area operativa e in via subordinata a quelli appartenenti alle altre aree operative
b) b) Aggiunte volontarie: Solo le modifiche di natura volontaria, che per diventare esecutive presuppongono l’adesione del lavoratore interessato, consistendo in inserimenti di prestazioni o servizi da fornirsi in aggiunta al servizio già programmato per la giornata, non comportano il ricalcolo di alcun istituto contrattuale e nemmeno del tempo lavorato rispetto al programmato giornaliero (che, quindi, viene accreditato, unico caso, sulla base del programmato) ma, per tutta la eccedenza, al programmato, costituiscono tempo di lavoro aggiuntivo “non conguagliabile” da retribuirsi mensilmente applicando la medesima maggiorazione prevista per lo straordinario
c) c) Ritardi: I ritardi nel completamento delle riprese lavorative (per il personale viaggiante) non causati da specifiche preventive disposizioni aziendali, vanno segnalati dall’interessato ed hanno incidenza, con una franchigia di 5 minuti, soltanto sul tempo di lavoro, sulle conseguenze derivanti dall'eventuale diminuita distanza tra le riprese e sul nastro. Ritardi superiori a 30m porteranno anche al ricalcalo dell’i.d.p. (come al § 2.10.14 tickets restaurant)
2.2.4 Conguaglio delle prestazioni per il personale di guida
1. 1. Limitazioni alla compensazione oraria (conguaglio): Circa il solo personale di guida, la compensazione quadrimestrale (cfr. capitolo 2.1) opera su tutto l'orario di lavoro giornalmente prestato fatta eccezione per le prestazioni la cui esclusione è espressamente prevista dal presente T.U.. Per le sole giornate in cui la prestazione giornaliera è programmata per un orario inferiore a 5h00m (escluse le prestazioni part time orizzontale e misto) si procede, ai fini della compensazione, implementando virtualmente detto orario di una "prestazione virtuale aggiuntiva" (abbr. Pva) di entità pari alla differenza necessaria al raggiungimento di detta soglia (5h00m) minima giornaliera.
2. 2. Limite superiore della prestazione: il limite massimo giornaliero della prestazione programmata viene fissato in 9 ore. Pper le sole giornate festive detto limite potrà essere superato per non più del 10% dei turni. Eventuali superamenti dei suddetti limiti dovranno essere concordati in Commissione Turni.
3. 3. Esclusioni dall'accredito di p.v.a.: Sono escluse dall’accredito di Pva le situazioni:
- a) per le quali si sia pervenuto, in sede di confronto sui turni con la RSU/RSA, a optare per prestazioni orarie inferiori al minimo giornaliero (come può accadere particolarmente al sabato o nei festivi) in luogo di turni più lunghi ma disagevoli;
- b) connesse a giornate di visita medica obbligatoria in cui, per qualsiasi causa, non vi sia stata implementazione con periodi di effettiva prestazione lavorativa;
- c) riguardanti i periodi di guida incrementati da compiti in altre aree operative posto che la somma dei due periodi raggiunga il limite minimo di 5h00m;
Formattati: Elenchi puntati e numerati
- d) nelle quali si sia ridotta la prestazione programmata in conseguenza di adesioni a forme di sciopero o analoghe manifestazioni;
- e) di giornate nelle quali si utilizzino permessi orari o, comunque, inferiori ad una giornata intera.
- f) di part time orrizzontale e misto
2.2.5 Prestazioni non compensabili
a. Sono prestazioni orarie “non compensabili” da rilevare giornalmente e da retribuire mensilmente con le medesime maggiorazioni previste per lo straordinario:
1. Quelle di natura volontaria, di cui al § 2.2.3-b.;
b. E’ confermato che le “quote orarie” connesse al noleggio indeterminato comportante un’assenza superiore a 8 ore (cfr. § 2.4.3) non sono soggette ad alcun conguaglio.
Capitolo 2.3 - Riposo periodico
2.3.1 Giorno del riposo settimanale e/o periodico
La giornata deputata al riposo settimanale e/o periodico è, per ogni lavoratore, quella predeterminata dall’organizzazione aziendale e, per gli operatori sottoposti ad avvicendamento su turni, quella prevista nei corrispondenti turni di servizio. Considerata la caratteristica della rete aziendale, che mantiene forte pendolarismo lavorativo e scolastico, ma anche una componente non trascurabile di traffico turistico stagionale, la domenica viene assunta, oltre che come giorno terminale della settimana, come prevalente, ma non esclusivo, giorno di riposo per i lavoratori DB.
2.3.2 Tipologie del lavoro domenicale non continuativo
Il lavoro domenicale, ove non abbia caratteristica di assegnazione continuativa, è catalogato in una delle due tipologie, A e B, seguenti:
- - Tipologia A, detta anche prestazione programmata: Appartengono ad essa le sole prestazioni connesse al soddisfacimento essenziale del programma domenicale del trasporto pubblico in carico all’azienda, al netto degli eventuali subaffidamenti;
- - Tipologia B, detta anche prestazione non programmabile: Appartengono ad essa le prestazioni non stabilmente assegnate e, solitamente, neppure inserite nei turni rotativi, quali, ad esempio, il rinforzo occasionale alla linea, il noleggio e l’intervento meccanico di soccorso, nonché le sostituzioni di lavoratori, anche del TPL programmato, occasionalmente indisponibili.
2.3.3 Disciplina per l’attivazione del lavoro domenicale, A o B, del riposo periodico e dello spostato riposo
L’assegnazione delle due tipologie di prestazione domenicali A e B descritte al punto 2.3.2 nonché di ogni spostamento di riposo prefissato è disciplinata come segue:
a. a. Al lavoratore impegnato in una prestazione domenicale di tipo A, ovvero in una serie di prestazioni domenicali di tipo A successive una all’altra, viene assegnato il riposo settimanale in uno dei giorni della medesima settimana (non necessariamente il medesimo per più settimane), che viene programmato dalla struttura aziendale con sufficiente anticipo per essere indicato sul servizio al momento della sua esposizione all’albo. La successione sulle turnazioni del lavoro domenicale di questo tipo, indipendentemente dai compiti che esso prevede, deve essere programmata sulla base delle seguenti tre caratteristiche: 1) Non ripetersi per più di tre settimane consecutive 2) Nelle turnazioni ove siano state previste tre domeniche successive con prestazioni di tipo A, sia programmato, in immediata successione a queste e per almeno tre settimane consecutive, il riposo settimanale in domenica; 3) Prevedere il coinvolgimento, a richiesta della RSU/RSA, di altre turnazioni, del medesimo o di altri depositi di residenze vicine, ove il carico di lavoro domenicale risultasse eccessivo in rapporto alla forza lavoro.
b. b. Al lavoratore con riposo settimanale in domenica, nonché al lavoratore con riposo periodico in altra giornata, che sia bchiamato a lavorare nel giorno del riposo (dando luogo all’istituto dello spostato riposo) viene assegnato, in sostituzione di questo, un altro giorno di assenza retribuita, definito “riposo alternativo” (abbrev. RA) da usufruirsi entro l'arco temporale che va dal riposo precedente a quello successivo (con il limite di cui all'art.8 della legge n.138/1958) La comunicazione all’interessato circa la data fissata per il riposo alternativo deve avvenire con non meno di 48 ore di anticipo.
2.3.4 Aspetti retributivi del lavoro domenicale A eo B e dello spostato riposo
Le prestazioni lavorative domenicali riferibili alle tipologie A e B sopra descritte sono retribuite e disciplinate nei due differenti modi di seguito descritti che, in rapporto al grado di disagio e danno per il lavoratore che ad esse è connesso, nel complesso di retribuzione + rimborsi + benefici vengono riconosciuti dalle Parti come equivalenti:
a. a. Prestazione domenicale A programmata: Pur escludendo che nella situazione A la prestazione resa possa configurarsi come lavoro festivo né come spostato riposo, al lavoratore impegnato in questa prestazione compete, oltre alla indennità nazionale di cui alla lettera b) dell’accordo 21.5.81, una indennità giornaliera aziendale denominata “lavoro domenicale programmato” (abbrev. Ldp) di importo pari alla maggiorazione retributiva del 20% (venti %) per ognuna delle ore di lavoro effettivamente prestate (con esclusione quindi della eventuale Pva). Tale indennità ha prevalentemente natura risarcitoria intesa a compensare il danno derivante al lavoratore dal protrarsi, ove non si provveda altrimenti, della prestazione lavorativa per oltre 6 gg. consecutivi. Conseguentemente è facoltà dell’azienda, in alternativa alla corresponsione del compenso Ldp, assegnare al lavoratore, con preavviso di almeno 24 ore, una giornata di assenza retribuita aggiuntiva, definita appunto assenza supplementare (AS), opportunamente posizionata nel periodo del passaggio di ritorno alla fase con riposo settimanale alla domenica, affinché eviti il verificarsi, a danno del lavoratore, di prestazioni oltre il sesto giorno consecutivo. Si ribadisce che il riconoscimento della giornata di AS assorbe integralmente, con possibilità di recupero ove già corrisposte, le indennità Ldp maturate o maturande nell’intero periodo di prestazioni domenicali che, poste in successione fino ad un massimo di 3 settimane, non abbiano dato luogo a superamenti dei 6 gg. canonici di lavoro consecutivi.
b. b. Prestazione domenicale B non programmabile: Trattandosi sostanzialmente di “spostato riposo”, al lavoratore chiamato a fornire una prestazione domenicale di tipologia B ovvero chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compete, oltre all’indennità di cui alla lett.b) dell’accordo 21.05.81 una “indennità giornaliera di spostato riposo” (abbr. IGSR) pari alla maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro festivo (oggi 20%), incrementata di 10 punti, per le ore di lavoro effettivamente prestato (escludendo dal conteggio la eventuale Pva). Tale indennità ha natura prevalentemente risarcitoria in quanto sottesa a ristorare, oltre al disagio connesso alla indeterminatezza del giorno sostitutivo, il danno derivante al lavoratore dal protrarsi di prestazioni lavorative per oltre il 6° giorno consecutivo
2.3.5 Precisazioni condivise circa il lavoro domenicale
a. a. Coincidenza del riposo col sabato nella tipologia A : Nella programmazione del giorno di riposo, quanto meno nella prima settimana ove la serie sia di tre, si deve tendere a farlo coincidere col sabato che precede la domenica.
b. b. Volontarietà nella prestazione domenicale di tipo B: La prestazione di tipo B, per la quale non sussistono limiti alla successione applicativa, ha carattere di volontarietà e, quindi, presuppone la adesione consapevole del lavoratore; tuttavia, in caso la prestazione richiesta sia connessa alla sostituzione di lavoratori divenuti indisponibili sulla tipologia A, essa perde la caratteristica di volontarietà ed assume la veste di modifica d’ufficio, ancorché retribuita con la modalità B
c. c. Non cumulabilità dei compensi in denaro (LDP, IGSR) tra loro e con assenze supplementari: In nessun caso, se riferiti alla medesima settimana o al medesimo periodo plurisettimanale di riposo non domenicale, può esservi cumulabilità tra più compensi in denaro, quali Ldp, Igsr, tra loro ovvero tra uno di essi e il riconoscimento al lavoratore di un’assenza supplementare (per Ldp e Igsr) o di un riposo alternativo. La programmazione di altre tipologie di assenza non ha invece influenza sul sistema dei riposi e della loro remunerazione.
d. d. Spostamento di un riposo non domenicale: Il rispetto dei riposi settimanali non coincidenti con la domenica (tipologia A) ha il medesimo carattere tassativo dei riposi cadenti in domenica. A somiglianza di questi ultimi, che, non dipendendo dalla organizzazione aziendale, imponessero lo spostamento di uno di essi, mentre sul piano economico si dà adito all’applicazione delle indicazioni di cui al § 2.3.4 lett.B, sul piano normativo non può intendersi esentato il lavoratore dal prestare la sua opera nella giornata di domenica, che per lui ha valenza feriale.
2.3.6 Prestazioni domenicali stabili
a. Quando è stabile La prestazione domenicale è di tipo stabile quando si prolunga nella stessa tipologia di prestazione per un periodo superiore alle 3 settimane e, in quanto tale, non può identificarsi con la tipologia A o B. Essa è attuata mediante assegnazione al lavoratore - previo suo consenso -, come giorno settimanale di riposo, di un giorno diverso dalla domenica ma tuttavia stabilmente predefinito in uno dei restanti 6 gg. della settimana ed indicato sul servizio.
b. Competenze In tale situazione il lavoro domenicale, oltre alla indennità nazionale di cui all’accordo 21.5.81, fa maturare al lavoratore il 25% (Venticinque per cento) l’della indennità Ldp così come illustrata al precedente art.
2.3.4, voce A maggiorata del 5%. Solamente all’inizio ovvero al termine della serie (cioè per la prima o per l’ultima domenica della fase di lavoro domenicale ininterrotto), ove, nel passaggio da una tipologia di riposo ad un’altra, si dia luogo a prestazioni ininterrotte superiori ai 6 gg, senza l’assegnazione di un’”assenza conseguente” (AC), la indennità Ldp è corrisposta per intero.
2.3.7 Riserve circa il riposo periodico
Le Parti concordano che le indicazioni dei punti precedenti circa il riposo settimanale non precludano, previo accordo costruttivo con RSU/RSA:
- - in situazione di acquisizione o costituzione ex-novo di rami d’azienda, la possibilità di adottare per essi differenti metodologie di godimento del riposo settimanale e/o di compensazione degli eventuali riposi spostati che derivassero da situazioni storiche pregresse o meno;
- - la possibilità di applicare differenti metodologie di godimento del riposo settimanale per le situazioni derivanti dall’intensificazione stagionale del servizio nelle zone ad alta valenza turistica.
Capitolo 2.4 - Valutazione del tempo di lavoro nella guida 2.4.1 Competenze orarie nel servizio di linea
Per gli operatori di esercizio, quando impiegati come conducenti nel TPL e servizi assimilati, si considera tempo lavorato la sommatoria, ove siano maturati, dei tempi di seguito descritti, con riserva che l’adozione di aggiornamenti tecnici o i subentri di nuova normativa di legge o contrattuale in materia comporterebbero l’adeguamento concordato tra le parti del presente articolo:
a) Un tempo, definito guida e sosta (abbrev. xxx), che si ricava dall’orario assegnato al conducente. Comprende e retribuisce la parte di lavoro dedicato alla guida dell’autobus nonché le soste, operose o meno, fino a 30 minuti.
b) Più tempi accessori, assegnati tutti in via forfettaria, con le seguenti denominazioni ed entità:
b.1 Un tempo, definito pre-turno (abbrev. pretu), di ammontare pari a 10 minuti, che precede, ogni giorno, la prima ripresa; ha rilevanza anche ai fini del nastro;
b.2 Un tempo, definito post-turno (abbrev, postu), di ammontare pari a 3 minuti, che segue ogni turno giornaliero; ed ha rilevanza anche ai fini del nastro;
b.3 Un tempo, definito pre-ripresa (abbrev. preri), di ammontare pari a 4 minuti, che precede ogni singola ripresa;
b.4 Un tempo, definito post-ripresa (abbrev. posri), di ammontare pari a 4 minuti, che segue ogni singola ripresa;
c) Un tempo di fuori residenza (abbrev. fr) da valutarsi pari al 12% del tempo inoperoso trascorso fuori residenza, anche se con reperibilità non richiesta, purchè non già altrimenti retribuito.
d) d) Un tempo di integrazione (abbrev, int.), maturato nel caso in cui, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente elenco, sia richiesto uno spostamento effettivo con bus da 00 km e fino a 5 km. Esso viene valutato secondo il seguente schema (fatte salve situazioni del tutto particolari che possono dar adito ad accordi specifici): da 0,0 a 0,5 = 1min. (se non già retribuito dal pre o post ripresa); da 0,5 a 1 km di spostamento = 2 min.; da 1 a 1,5 km = 3 min.; da 1,5 a 2 km.= 4 min.; da 2 a 2,5 km = 5 min.; e così xxx xxxx 0,0 xx xx xxxxxxx percorrenza fino a riconoscere 10 min. per spostamenti fino a 5 km..
e)Due tempi, definiti trasferimento (abbrev. trasf.) e spostamento (abbrev. spo). Comprendono e retribuiscono, sempre che si tratti di tempi da retribuire, rispettivamente:
Formattati: Elenchi puntati e numerati
a) a) a) i trasferimenti tecnici eccedenti i 5,0 km. fatti alla guida di bus;
b) b) b) gli spostamenti eccedenti i 5,0 km. fatti alla guida di un mezzo privato o da passeggero su un mezzo condotto da altri non in servizio di linea. Non comportando altro impegno che quello di trasferire sé stessi e/o il bus entro un orario stabilito, vengono valutati sulla base forfettaria di 1,2 (uno virgola due) minuti per ogni km. di eccedenza. Questi tempi si utilizzano ad ulteriore integrazione del tempo d) “integrazione” e sempre che i trasferimenti connessi non siano inseriti in accordi diversi oppure valutati e retribuiti in conseguenza di altri punti di questo TU.
c) c) c) i trasferimenti da passeggero con bus condotti da altri in servizio di linea il tempo da retribuire sarà pari alla percorrenza comprensivo di eventuali soste fino a 30m
a)d) d) d) Il tempo da riconoscere per i trasferimenti a piedi è indicato nella seguente tabella che potrà essere aggiornata d’accordo tra le Parti ogni qualvolta si presentassero nuovi spostamenti:
Prade - Col da Ren entrata (sbarra) | 8.00" |
Xxx Xxxxx - Xxxxxxxx X.X. | 0.00" |
Xxxxxxx Metropolis - Via Dante | 2.00" |
Xxxxxx X. Xxxxxx - Deposito Arabba | 2.00" |
Falcade Parco -– Falcade Piazza | 4.00" |
Falcade Molino - Falcade X. Xxxxxx | 8.00" |
CalalzoCalalo F.S. - Rimessa CalalzoCalalo | 2.00" |
Rimessa Calalo - Calalzo F.s. | 2.00" |
X. Xxxxxxx Xxxxxx - Deposito X. Xxxxxxx | 6.00" |
Deposito X. Xxxxxxx - X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx | 4.00" |
Cesio Alb. Posta -– Xxxxx Xxxxxxxx | 10.00” |
ef) Più tempi, definiti assistenza e consistenti in prestazioni, per lo più a terra, descritte al § 2.2.2 lett. d., che, se discontinui dichiarati, vengono retribuiti forfettariamente in misura non inferiore al 70%della/e fascia/e oraria/e impegnata/e. Percentuali inferiori al 100% dovranno essere concordate con la commissione turni
fg) Un tempo, definito ritardo (abbrev. rit.), che compete ove, nell’effettuazione dell’ultima corsa o ultimo servizio di una ripresa, per effetto di cause non dipendenti dall’operatore, si pervenisse al capolinea con un posticipo superiore a 5 min. rispetto all’orario previsto e retribuito. Va segnalato dall’interessato. Il ritardo ha effetto sulle competenze del turno oltre i 5 minuti compreso il ricalcolo del continuato tra le riprese ed il nastro.
gh) Un tempo di altre mansioni (cfr. § 2.2.2) come la pulizia bus, esterna e/o interna (abbr. pul.), la verifica livelli e i rifornimenti
2.4.2 Compiti e mansioni retribuiti coi tempi accessori (lett. b e d del precedente punto I )
L’insieme dei tempi b) e d) retribuiscono in via forfettaria:
1. Tutte le incombenze amministrative connesse al compito di guida in particolare::
- - consultazione di ordini di servizio;
- - consultazione di tabulati;
- - compilazione di moduli vari;
- - esposizione di avvisi;
- - compilazione di statistiche in via non continuativa;
- - utilizzo dei dispositivi elettronici. (in uso alla firma del presente patto)
- - attivazione e disattivazione del sistema antintrusione della sede di via Col Da Ren in Belluno1[1].
-
2. Tutte le incombenze tecniche connesse al compito di guida in particolare::
1[1] Si conferma che il sistema antintrusione è tale da garantire il pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge 300/70 e della legge 675/96. L’intero sistema effettua un semplice monitoraggio sugli accessi senza controllo alcuno sull’attività dei lavoratori e l’impianto di videoregistrazione è custodito all’interno di due armadi blindati le cui chiavi sono in possesso del solo personale autorizzato esclusi anche i responsabili aziendali che sono abilitati solo alla sostituzione della cartuccia di registrazione.
- - verifica dei mezzi e delle loro attrezzature e dotazioni (in particolare estintore, catene, stuoia, lampada) con eventuali segnalazioni compatibilmente alle rotazioni bus;
- - approntamento del veicolo con predisposizione di segnaletiche e rimozione dei rifiuti più evidenti.
-
3. Tutti le incombenze accessorie in particolare::
- - parcheggi e prelievi dei bus;
- - presentazione al punto di carico con 2 minuti di anticipo a disposizione dei passeggeri;
- - spostamento di veicoli aziendali che impedissero l’utilizzo del bus assegnato,
- - apertura e chiusura di portoni,
- - accensione e spegnimento di luci, erogatori di carburante.
- Qualora le attività suddette ai punti 1-2-3 vengano modificate anche progressivamente e incidano in modointegrate o ridotte in modo significativo sugli attuali tempi accessori, gli stessi dovranno essere contestualmente ridefiniti i tempi accessori in accordo tra le parti.
-
2.4.3. Competenze orarie ed indennità nel servizio di noleggio indeterminato
x. Xxxxxxxx a tempo indeterminabile: Il tempo di lavoro da accreditare al lavoratore viene conteggiato attraverso la durata dell’”assenza”, come da indicazioni dell’art. 20/B, lett. i, del Ccnl 1976. Conseguentemente:
- - Per le assenze fino a 8 ore persiste il limite di riconoscimento di 6h30m come tempo di lavoro.
- - Per quelle superiori ad 8 ore si dà avvio al riconoscimento, aggiuntivo alle 6h30m, di “quote orarie” che, non essendo soggette a conguaglio, vengono assimilate alle prestazioni non compensabili (§ 2.2.5) e liquidate mensilmente.
b. Prestazione giornaliera mista linea/noleggio: Solo la parte di prestazione giornaliera eventualmente dedicata al servizio pubblico è conteggiata secondo le consuete metodologie (§ 2.4.1). L’insieme dei tempi della giornata (tempo lavorato in linea + tempo lavorato in noleggio), con esclusione delle eventuali anzidette quote orarie, segue comunque la consueta metodologia di compensazione per la individuazione dell’eventuale quota di straordinario al termine del quadrimestre.
Trattamento di trasferta: nel caso di noleggio con conducente non a carico comitiva lo stesso può optare, prima della partenza e per l’intero viaggio, per il rimborso delle spese a piè di lista (alberghi 2 o 3 stelle, pranzi nel limite dei 20 euro ciascuno) o per il rimborso forfetario a frazioni di trasferta come previsto dal CCNL.
c. c. Frazioni di trasferta nel carico comitiva: Nel noleggio con conducente a carico comitiva viene corrisposto, in sostituzione dell’indennità indicata dalla contrattazione nazionale per tale situazione, una indennità sostitutiva di fraz.trasf. per carico comitiva (più brevemente Indennità comitiva) di importo pari al 50% di una frazione di trasferta, per ogni frazione di trasferta connessa al servizio, o alla parte di esso, cui si riferisca l’addebito alla comitiva. Ove le caratteristiche del servizio ovvero le disposizioni del committente, portassero alla cancellazione di uno dei pasti e/o pernottamento, viene ripristinato, limitatamente a dette fattispecie, il trattamento di trasferta previsto dal ccnl. Per l'affidamento dei servizi di noleggio l'azienda da priorità, salvo eventuali richieste del committente, nell'ordine: riservisti, autisti temporaneamente distaccati dalla linea, autisti di linea.
d. Precisazioni utili circa i tempi di lavoro da annotare al personale di guida
1. 1. I ritardi fino a 5 min., di cui alla lettera g) del precedente punto 2.4.1, sono annotati senza incidenza su altro che il tempo di lavoro; Invece quelli che superano i 5 min. si configurano come una modifica e quindi comportano la rideterminazione delle competenze compreso il ricalcoalo del nastro e della diminuita distanza tra le riprese;
2. 2. Le prestazioni discontinue di assistenza possono essere retribuite forfetariamente in misura non inferiore all’80% della fascia oraria dedicatavi; percentuali inferiori al 100% andranno concordate con la RSU/RSA
3. 3. I c.d. tempi accessori (lett. b3/b4. dell’art.2.4.1) non sono dovuti se le riprese sono costituite da soli tempi di cui alla lett. e del 2.4.1 (trasferimenti o spostamenti non connessi al servizio di linea) oppure da servizi di noleggio oppure da assistenza, mansioni aggiuntive e altre attività di cui alla lett. d dell’art. 2.2.2 oppure da un misto tra questi, verranno
riconosciuti i tempi di cui alla lett.b1 e b2 qualora la ripresa il turno contenga almeno 1 corsa di tpl.
4. 4. Ove le incombenze legate ai tempi accessori (lett. b. dell’art.2.4.1) siano assolte, in toto o in parte, da altro personale o intervengano modifiche nell’organizzazione aziendale che comportino significative variazioni dei compiti secondari richiesti al personale di guida rispetto alla situazione in atto al momento della sottoscrizione del presente Patto, le Parti procedono, entro 30 gg dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, ad una ridefinizione congiunta delle competenze orarie.
- e. Tabella degli spostamenti più frequenti: Relativamente ai tempi di cui alla lettera e) dell’art. 2.4.1, la struttura del Movimento e la RSU/RSA periodicamente possono redigere in modo congiunto una tabella di percorsi i cui reali tempi risultino penalizzanti per una delle parti.
- f. Verifica dei tempi di percorrenza delle corse: Anche con l’intento di pervenire ad una offerta di servizio che meglio corrisponda alle aspettative della clientela, in termini di efficacia verso la concorrenza del mezzo privato, l’azienda dà corso, una prima volta, in tempi brevi e, successivamente, con periodicità ragionevole nel corso di validità di questo patto, a verifiche sistematiche dei tempi di percorrenza congiuntamente con la RSA/RSU sulle principali relazioni delle corse di linea, nelle varie stagionalità e fasce orarie, per adeguare i tempi in atto, ovunque sia possibile in termini di sicurezza, a criteri di qualità ed efficacia dell’offerta. E’ fatta salva, in ogni caso, la prerogativa della Direzione aziendale in materia di fissazione dell’orario delle corse.
Capitolo 2.5 - Nastro nella guida - bus
2.5.1 Premessa
Per nastro lavorativo degli addetti alla guida bus si intende l’intervallo di tempo intercorrente fra l’inizio del primo periodo di lavoro della giornata e la fine dell’ultimo, compresi i tempi accessori di cui al punto 2.4.1 lett.b)
2.5.2 Applicabilità dell’istituto
Il nastro lavorativo (in seguito: nastro) è un istituto contrattuale la cui applicazione è riservata al solo personale viaggiante. Esso non è applicabile nelle sotto riportate casistiche e in quelle ad esse riconducibili quali:
- - i servizi di noleggio;
- - i casi in cui il personale non viaggiante operi con mansione aggiuntiva od occasionale di guida bus;
- - le modifiche del servizio connesse alle “aggiunte di natura volontaria” (cfr.§ 2.2.3 b.), e che, come tali, vengono già retribuite con maggiorazione;
- - i ritardi fino a 5 min. (cfr.§ 2.2.3 c.).
2.5.3 Durata ottimale del nastro
In applicazione di quanto previsto dall'art.4/c CCNL 23 luglio 1976 in materia di nastro, le Parti concordano sul fatto che l'azienda possa eccedere le 12 ore di nastro anche indipendentemente dalla sussistenza delle esigenze di servizio e di esercizio.
La durata del nastro oltre il quale lo stesso viene aziendalmente preso in considerazione è, a far data dalla sottoscrizione del presente Patto, 10 ore; tale valore sarà automaticamente ridotto a 9 ore e 30 minuti a partire dal 1/07/2004.
2.5.4 Superamento della durata ottimale del nastro
Nelle giornate in cui il singolo lavoratore effettui una prestazione lavorativa che comporti un nastro effettivamente eccedente la durata di cui al precedente punto 2.5.3, si procede accreditando allo stesso un “tempo di assenza retribuita compensativa” così determinata:
- - nella misura del 50% per il tempo eccedente la soglia di cui al precedente punto 2.5.3., e fino alle 12 ore
- - nella misura del 100% per il tempo che eventualmente eccedesse le 12 ore
2.5.5 Calcolo e smaltimento del “tempo di assenza retribuita compensativa”
Con cadenza quadrimestrale è calcolato il tempo di a.r.c. accumulato da ciascun lavoratore addetto alla guida bus, al quale sono assegnate delle “Giornate di Assenza Retribuita Compensativa” nella misura di una giornata ogni 6 ore e 30 minuti di tempo di a. r. c.; l’eventuale resto orario è riportato al quadrimestre successivo.
Le G.A.R.C. possono essere retribuite, nel caso il lavoratore lo richieda entro il 31.03 di ogni anno, per l’anno di riferimento tramite opportuno modulo predisposto dall’azienda.
Le G.A.R.C. devono essere godute entro i due quadrimestri successivi a quello di maturazione.
2.5.6 Giornate a Nastro Libero
Dal calcolo di cui ai precedenti punti 2.5.3 e 2.5.4 si procede escludendo mensilmente, per ciascun lavoratore, le giornate - nel limite massimo di 6 anche non consecutive - che a consuntivo evidenziano il nastro più consistente e sempre che detto nastro ecceda le 11 ore.
Per ciascuna di dette “Giornate a Nastro Libero” è erogato il compenso forfettario giornaliero di 6 €.
Sono esclusi dal compenso forfetario i soli turni notturni a cavallo tra due giornate. che eccedano nella seconda giornata civile in una delle due giornate di oltre 3 ore e 15 minuti o la prima di oltre 2 ore 30 minuti.
Capitolo 2.6 – Flessibilità delle mansioni
2.6.1 Modalità applicative della flessibilità
Si conferma, come da indicazioni del Ccnl, che l’azienda può procedere ad includere nelle rotazioni - ovvero affidare a specifici lavoratori in via occasionale o prolungata – turni di servizio che prevedono compiti in aree operative e/o professionali diverse da quella di appartenenza del/i lavoratore/i cui sono destinati. Tuttavia nelle situazioni specifiche di seguito indicate DB è tenuta ad attenersi alle seguenti modalità:
1. 1. Il lavoratore inquadrato in settori non viaggianti, quando impegnato in mansione aggiuntiva di guida-bus, può posteggiare l’autobus in una rimessa o sito aziendale prossimi alla sua abitazione privata, anche se il tempo di trasferimento da quel sito ai capolinea delle corse o servizi a lui affidati e viceversa, , non costituisce tempo di lavoro.
2. 2. Sono salvaguardate le professionalità acquisite anche in presenza di flessibilità verticale verso aree professionali inferiori. In particolare queste ultime non devono risultare prevalenti.
3. 3. Ove siano richieste prestazioni che, in prospettiva, appaiano produrre eccedenze rispetto al limite orario contrattuale, si procede attraverso la volontaria adesione.
4. 4. In caso la implementazione di mansione riguardi personale inquadrato in aree operative di terra cui si richieda guida di bus in servizio pubblico la metodologia di retribuzione sia quella indicata al successivo §.
2.6.2 Metodologia retributiva in caso di mansione aggiuntiva di guida-bus
La metodologia per determinare la retribuzione spettante ai lavoratori “di terra” nelle giornate in cui risultino impegnati anche in mansioni aggiuntive di guida-bus in servizio pubblico è la seguente:
- - Il tempo di lavoro sarà comprensivo del tempo di guida, di eventuali trasferimenti connessi al sevizio comprese soste fino a 30 minuti, di eventuali tempi accessori se non già assorbiti dal tempo continuato, delle indennità legate alla guida e dal tempo di lavoro prestato a terra.
- - Resta escluso solo il tempo di viaggio dall’abitazione al raggiungimento del punto d’inizio del servizio.
Capitolo 2.7 - Ferie e permessi, gestione del pregresso
2.7.1 Premesse
- - Le Parti concordano che le giornate di ferie-permessi da riconoscere annualmente ai lavoratori DB sono, al momento della firma del presente accordo, di entità pari alle indicazioni dell’art. 5 del CCNL del 1976 implementate di n. 12 giornate di ferie (n.3 per coloro che non fruiscano annualmente di più di 74 giorni di riposo o di non prestazione) e n. 32 giornate di permesso(n.4 per coloro che non fruiscano annualmente di più di 74 giorni di riposo o di non prestazione), conseguenti a ciò che, alla data di oggi, residua dalla avvenuta soppressione di precedenti festività.
- - In considerazione dell’anomala situazione oggi esistente in DB circa le ferie pregresse, l’azienda si impegna a redigere un piano di rientro graduale nella normalità che sarà oggetto di confronto con la RSU/RSA entro 60 giorni dall’approvazione del presente Testo Unico
- - In considerazione del fatto che le richieste di ferie nei periodi canonici (Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto) superano le disponibilità dell'azienda, la stessa s'impegna a garantire, tramite una procedura che verrà illustrata alla RSU/RSA, un'equa rotazione tra i lavoratori.
- - L'azienda s'impegna inoltre a garantire a ciascun lavoratore la fruizione di un periodo di ferie pari a due settimane nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
2.7.2 Criterio di priorità
Il lavoratore, per godere di periodi di ferie di cui ha diritto, e l’azienda per assegnarglieli sono tenuti, anche ove non ci sia esplicita indicazione in tal senso, ad utilizzare dapprima le giornate residue maturate nelle annualità precedenti e, solo una volta esaurite queste, quelle maturate o maturande nell’anno. La norma è finalizzata a sanare progressivamente, anche sul piano formale, irregolarità o insufficienze pregresse; quindi, nella sua concreta attuazione, non intende né può limitare il diritto al godimento di un adeguato periodo di riposo annuale da parte di ogni lavoratore.
2.7.3 Termini di fruibilità
x. Xxxxx restando le prerogative di azienda e dipendenti in materia, i periodi di ferie spettanti devono normalmente essere richiesti e/o assegnati nell’anno di competenza ovvero, in caso di eccezionali e motivate esigenze di servizio, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
b. Al lavoratore che farà richiesta di un periodo di ferie di durata compresa fra sette e ventuno giorni, l’Azienda comunicherà l’accoglimento o meno della richiesta non meno di venti giorni prima dell’inizio del periodo stesso, e comunque non meno di dieci giorni dopo l’inoltro della richiesta.
Il mancato accoglimento sarà accompagnato dall’indicazione, da parte dell’Azienda, di un periodo alternativo di pari durata, individuato con il lavoratore, da posizionarsi preferibilmente entro i tre mesi successivi al periodo richiesto.
c. La Parte sindacale prende atto che la fruibilità delle ferie nel periodo di massimo picco stagionale di domanda di trasporto, quale quello del turismo invernale e scolastico primaverile, non potrà che subire una riduzione. L’Azienda si impegna quindi a promuovere forme di coordinamento fra i lavoratori finalizzate a garantire una equa ripartizione delle ferie nei periodi in tal senso xxxxxxx.Xx Parte aziendale prende atto che un lavoratore eccezionalmente richiamato dalle ferie matura il titolo: 1) Al rimborso delle spese, giustificate e documentate, che ha incontrato per dar luogo al rientro nonché di quelle eventualmente già compiute e irrecuperabili per il periodo soppresso; 2) Ad indicare egli stesso alla struttura aziendale, con un ragionevole preavviso e col limite della entità preassegnata e poi revocata, il periodo di ripresa e completamento del riposo interrotto. Ove il lavoratore non usufruisse di tale suo diritto entro il periodo di competenza è inteso che le giornate non usufruite finiscano nel suo monte residuo senza specifiche condizioni.
Formattati: Elenchi puntati e numerati
- d. Nei riguardi dei lavoratori che al 31 dicembre di ogni anno risultassero ancora in credito di permessi (ex-festività religiose soppresse), sempre che non abbiano già convenuto con la struttura aziendale la data di godimento, sia dato corso alla retribuzione di altrettante quote retributive sostitutive con il massimo di uno permesso per anno. E’ prevista la fruibilità di giornate di permesso retribuito anche in presenza di giornate di ferie ancora in credito al lavoratore.
-
2.7.4 Smaltimento del pregresso
L’azienda può operare affinché:
- Le ferie che ancora residuassero a credito del lavoratore alla fine dell’anno di maturazione siano smaltite, con ragionevole preavviso e nel rispetto di una equità di trattamento verso i lavoratori, nel periodo di bassa domanda di
trasporto immediatamente successivo. In tale situazione, il lavoratore che, eccezionalmente, residuasse a suo credito ferie pregresse risalenti alla competenza degli esercizi precedenti (quindi, al netto delle quote riferibili all’anno appena trascorso) è tenuto a concordare l’esaurimento di esso in una determinata fascia stagionale del medesimo anno, proposta dall’Azienda. Non è infatti attuabile un trascinamento del credito di ferie oltre la data del 30 giugno del secondo anno successivo a quello di competenza.
Capitolo 2.8 - Personale inidoneo 2.8.1 Richiamo a norme nazionali
La materia riguardante il personale divenuto inidoneo è demandata dalle Parti alle norme di legge e contrattuali dell’art.3 CCNl 12/07/1985 e di contratto nazionale ed, in particolare, alle indicazioni dell’art. 27, lett. b), del Regolamento allegato A, al R.D. 148/1931. L’inidoneità, temporanea o definitiva, deve essere dichiarata da una struttura medica abilitata dalla legge cui deve essere richiesta la precisazione di ogni specifica limitazione operativa che si accertasse a carico del lavoratore e la sua presumibile durata. L’interessato (entro 30 gg ) può opporre contro deduzioni ed invocare approfondimenti di natura clinica, ai sensi del D.M. (Min. Trasporti) n. 88/99.
2.8.2 Disponibilità di posti e confronto con RSU/RSA
Fermo restando che la collocazione di personale temporaneamente non idoneo a svolgere i compiti propri della qualifica rivestita è da considerarsi in sovrannumero e, quindi, non può produrre né consolidare “posti in organico”, la individuazione della disponibilità o meno di posti in soprannumero alternativi nella organizzazione aziendale per i quali lo stesso sia idoneo è prerogativa della Direzione, fatte salve le indicazioni del presente Patto e previo esame congiunto della problematica con la RSU/RSA. L’azienda è infatti tenuta, in tutti i casi, ad un confronto con la rappresentanza sindacale del lavoratore prima di disporre in merito a situazioni specifiche.
2.8.3. Accordo azienda/lavoratore
Dalle indicazioni suesposte sono fatti salvi accordi diretti della Direzione aziendale con l’interessato. Detti accordi, che devono avere per lo più durata temporanea, possono comportare modifiche di aree e/o di sedi operative nonché di inquadramenti e/o retribuzioni in atto ma, in tal caso, devono comportare informativa preventiva alla RSU/RSA. Gli accordi vanno confermati per iscritto tra le due parti.
Capitolo 2.9 - Norme di obbligazioni varie
2.9.1 Prestazioni eccedenti la giornata civile
1. 1. Un inizio di prestazione anticipato rispetto alle ore 00 e/o un prolungamento oltre le ore 24, quando limitati ciascuno ad un ammontare di 3h e 15m, sono retributivamente collegabili rispettivamente alle prestazioni del giorno seguente e/o di quello precedente e, di conseguenza, non comportano presenza lavorativa anche nella/e giornata/e civile/i in cui parzialmente esondano. In tale situazione le ore esondanti vanno a confluire nella prestazione della giornata principale.
Formattati: Elenchi puntati e numerati
2.1. Sono fatte salve le situazioni di lavoro specificatamente notturno, in cui l’accavallamento è consentito anche per un’entità superiore alle 3h15m.
3.2. 2. Si conferma che in situazione di prestazione lavorativa prolungatasi oltre le ore 24, resta operante la norma che richiede il rispetto di un periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore prima di attivare una successiva prestazione.
2.9.2 Festività infrasettimanali
Per ogni turnazione e per ogni struttura aziendale vengono predeterminati le funzioni nonchè, per l’area esercizio, i turni (e, conseguentemente, i conducenti) che sono operativi nelle giornate di festività infrasettimanale e, per ognuno di essi, vengono programmati i servizi da fornire nelle specifiche circostanze. Soltanto per i giorni di Capodanno, Ferragosto,
Natale, Pasqua e 1° Maggio, in presenza di operatori volontari disponibili (sempre che i loro nominativi siano fatti conoscere per tempo alla struttura) non sussiste l’obbligo per i pre-designati di fornire personalmente la prestazione.
2.9.3 Santo Patrono
Per ragioni di uniformità operativa per tutto il personale dell’azienda viene riconosciuto il giorno di X. Xxxxxxx, 11 novembre, quale quello del Santo Patrono di cui alle norme contrattuali. Le Parti convengono che, a titolo di retribuzione esaustiva per le prestazioni fornite in tale giornata, l’azienda accrediti, ai soli addetti presenti in servizio, un giorno di permesso al monte permessi. Restano salve le indennità e le altre competenze aggiuntive eventualmente maturate, inclusa la maggiorazione del 20% per lavoro festivo. Ciò nel quadro dell’inserimento del tempo di lavoro nel consueto conguaglio quadrimestrale. Ovviamente, il personale in ferie non subisce decurtazione dal monte ferie riferibili a tale giornata.
2.9.4 Modalità retributiva e privacy
Il pagamento delle retribuzioni avviene mediante versamento sul c.c., bancario o postale, indicato dal lavoratore che, conseguentemente, è tenuto a comunicarne all’azienda le coordinate e a non interdire ad essa, per tutto quanto ha attinenza col rapporto di lavoro, la gestione dei suoi dati personali. Il pagamento attraverso assegno circolare, ove richiesto dal lavoratore, comporta, per la sua predisposizione, un giorno di ritardo nella scadenza di cui al § seguente.
2.9.5 Scadenza dei pagamenti retributivi
1. 1. La scadenza per il pagamento delle competenze mensili, comprese quelle connesse alle eccedenze assimilate allo straordinario (non conguagliabile), cade il giorno 10 del mese successivo. Se la data indicata cade al sabato o in giornata festiva, essa viene anticipata al giorno precedente. Se anch’esso festivo si posticipa a quello non festivo immediatamente successivo, ferma restando la valuta al giorno 10.
2. 2. La sola retribuzione delle eventuali eccedenze in fatto di tempo lavorato conguagliabile (cioè del c.d. straordinario), così come emerse dal confronto con le eventuali carenze dello stesso quadrimestre, avviene con la retribuzione dell’ultimo mese di ogni quadrimestre.
2.9.6 Previdenza integrativa
Le modalità attuative di eventuali incombenze connesse alla previdenza integrativa vengono esaminate dalle Parti, dietro richiesta scritta della Parte più diligente, ed adottate in armonia con le indicazioni nazionali.
Capitolo 2.10 - Misure a beneficio del personale
2.10.1 Spese legali in giudizio
- - Le spese di assistenza legale nei giudizi di 1° grado originati da cause di servizio ma non promossi dal lavoratore e fatti salvi il caso di dolo o colpa grave nonché, ovviamente, quello di vertenza contro l’azienda stessa, i suoi dipendenti, i suoi azionisti o gli organismi che ad essa fanno capo, sono a carico di D.B. ma la scelta del legale e le modalità di fatturazione devono essere preventivamente concordate dal lavoratore interessato con la Direzione aziendale.
- - Nelle situazioni in cui sia il lavoratore a promuovere la causa legale, sempre che essa sia originata da situazioni direttamente connesse al servizio, gli eventuali rimborsi, totali o parziali, dei costi legali da lui incontrati e non risarciti dalla controparte possono essere riconosciuti da DB soltanto con un accordo scritto che lo stesso lavoratore deve, preliminarmente all’attivazione della procedura di legge, promuovere.
- - Per la copertura, totale o parziale, delle spese legali nei gradi di giudizio successivi oppure nei casi promossi dal lavoratore, deve esserci preventivo accordo con l’azienda, sia sulla opportunità del ricorso che sulla scelta del legale.
- - L’azienda, a sua volta, in caso sia orientata verso il diniego alla partecipazione agli oneri legali dei ricorsi di cui ai precedenti punti è tenuta, su espressa richiesta del lavoratore interessato, a confrontarsi con la O.S. cui il medesimo faccia riferimento.
2.10.2 Permessi sindacali ex art. 27 Ccnl 23 luglio 1976 (Az. Anac)e permessi sindacali ex art. 30 Accordo nazionale 25.07.1980
a) a) Le prerogative ed i diritti sindacali sono riconosciuti alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il limite di 24 ore mensili di permesso per ogni organizzazione sindacale (12 ore x n. 2 agenti), previste dall’art. 27 del Ccnl 23 luglio 1976 - Norme per le aziende associate Anac -, penultimo comma, viene rimodulato riconoscendo, mensilmente cinque giornate intere di permesso per ogni organizzazione sindacale con contestuale assorbimento di quanto previsto, al medesimo titolo, dal predetto Ccnl.
b) b) Fermo restando il limite giornaliero di due agenti per ogni corrente sindacale previsto dall’art. 27 del più volte citato Ccnl per le aziende da 101 a 1000 dipendenti, è consentito che, in caso di necessità, una organizzazione sindacale possa ottenere di porre in permesso, nella medesima giornata, più di due persone, purché non si superi aziendalmente, inclusi i casi di permesso aziendale per incontri sindacali, il limite complessivo di otto conducenti di bus nella medesima giornata perché tale valore corrisponde al limite fisiologico di assorbimento della struttura del movimento.
c) c) E’, altresì concessa la compensazione annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) dei permessi giornalieri di cui al primo comma in modo tale che ogni singola sigla sindacale possa autonomamente gestire il proprio budget annuale di permessi sindacali per un totale massimo di 60 giornate (5 giornate x 12 mesi) da usufruirsi a giornate intere.
d) d) E’ escluso che i permessi sindacali giornalieri non fruiti nell’anno di competenza possano essere trasferiti all’anno successivo.
e) e) Le giornate di permesso sindacale usufruite in situazione di settimana corta vengono contabilizzate, in analogia alle ferie, con il valore di 1,2.
f) f) Viene riconosciuta la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 30 del Accordo nazionale
25.7.80 senza il vincolo del godimento mese per mese.
Formattati: Elenchi puntati e numerati
g) g) Gli incontri tra R.S.U./R.S.A e Direzione aziendale, convocati ad iniziativa di quest’ultima, non riducono il monte ore di cui sopra.
2.10.3 Assemblee sindacali
Le Parti si danno atto che sussiste l’esigenza di raccordare il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali regolarmente indette con il mantenimento del servizio all’utenza e, conseguentemente, che il personale addetto alla guida dei bus possa partecipare alle assemblee sindacali soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. Ciò premesso, a fronte di partecipazione alle predette assemblee sindacali, il personale autista o impiegato a terra eventualmente partecipante, può ottenere, a richiesta, di beneficiare del trattamento retributivo previsto, con paga oraria ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee indette, fermo restando il limite annuo individuale di dieci ore.
L’azienda riceve e dà corso alle cessioni volontarie, da parte di lavoratori, di ore di assemblea a favore delle XX.XX. firmatarie del Patto ed aventi tutte i requisiti di cui all’art.19 della legge n.300/1970. Le cessioni devono essere stese in forma scritta, vanno indirizzate all’azienda e, in copia, al sindacato interessato e devono indicare l’entità del trasferimento (max 10 ore per ogni annualità) e la O.S. destinataria. Esse decorrono dal mese successivo alla data del ricevimento da parte dell’azienda e sono valide fino a revoca scritta, che pure assume validità dal mese successivo a quello del ricevimento in azienda.
2.10.4 Spese di rinnovo patenti, Cap KD e passaporti
Xxxxx restando gli obblighi che incombono su tutti gli addetti di mantenere validità al titolo che li abilita alla guida dei bus in servizio pubblico, ai soli lavoratori adibiti sistematicamente alla guida degli autobus, siano essi operatori d’esercizio o personale di terra, col limite economico individuato (tramite indagini sul mercato del territorio servito) e fatto conoscere dall’azienda, vengono rimborsate le spese di agenzia, di visita medica e di versamento postale relative al rinnovo periodico della patente e del Cap KD. Restano esclusi dal rimborso, e quindi a solo carico del lavoratore, la spesa per il rifacimento del/dei documento/i , il tempo impiegato e gli spostamenti occorrenti per il disbrigo della pratica. Anche i costi per rinnovi causati da furti o smarrimenti o deterioramenti non sono da considerarsi rimborsabili. Ai soli lavoratori comandati all’estero, ove occorresse, viene rimborsato da DB il costo del bollo sul passaporto.
2.10.5 Concorso spese per acquisizione patente superiore
L’azienda concorre con una quota dell’ordine del 90% (novanta per cento) alla copertura delle spese vive, purché confermate da pezze giustificative, sostenute da lavoratori che, in accordo preventivo con l’azienda stessa e con esito finale positivo, si siano dedicati alla acquisizione di patente di guida di grado superiore a quella posseduta ovvero all’acquisizione del cap KD, con l’intento di porsi in posizione di maggiore disponibilità nel loro impiego da parte della struttura aziendale. Per contro, per la durata dei 24 mesi successivi all’acquisizione del finanziamento ottenuto il lavoratore cui sia stato concesso il beneficio non matura l’indennità di guida autosnodato, ancorchè vi fosse adibito.
2.10.6 Ritiro temporaneo della patente
a. a. Ai lavoratori dell’area esercizio che, per ragioni connesse esclusivamente a circolazione stradale (quindi con esclusione delle situazioni di carattere clinico), fossero soggetti a ritiro temporaneo di patente di guida da parte dell’Autorità, l’azienda garantisce, a fronte dell’impegno dell’interessato ad adoperarsi per il rapido recupero del titolo abilitante (quindi solo ove la incapacità legale alla guida sia temporaneo), il mantenimento dell’inquadramento e del parametro retributivo e l’utilizzo in attività aziendale provvisoria non comportante la guida dei bus.
b. b. Fatte salve situazioni specifiche che richiedessero obiettivamente un tempo più prolungato per essere superate, il beneficio di cui alla lettera a) non può protrarsi per oltre sei mesi, trascorsi i quali, per ulteriori sei mesi, al lavoratore è riconosciuto, previa transazione individuale, l’inquadramento ed il parametro riferibili alle reali mansioni su cui è impiegato. Fatto salvo il caso di riacquisizione della capacità giuridica di guida-bus a seguito della quale si deve disporre il reintegro nella mansione nonché il reintegro nella residenza del lavoratore, nei tempi minimi compatibili con la riorganizzazione aziendale della rotazione di provenienza ma comunque non superiore a tre mesi, nessun obbligo può permanere in capo all’azienda una volta completato il secondo periodo semestrale.
c. c. Per la durata dell’intero periodo di impiego provvisorio diverso dalla guida, ove ci fosse necessità di trasferimento di residenza lavorativa dell’interessato, è inteso che esso debba attuarsi senza comportare alcun costo per DB.
2.10.7 Visite mediche obbligatorie
a) Tempo di lavoro (virtuale) e costo riconosciuti: Relativamente alle visite mediche che le norme di legge o le strutture pubbliche impongono, periodicamente od occasionalmente, ai lavoratori, esse sono a carico dell’azienda solo per quanto riguarda il costo della visita e degli accertamenti clinici connessi nonché, circa il tempo di trasferimento e di accertamento delle condizioni mediche, fino a un massimo di 3 h (tre ore) accreditabili in via forfettaria per ogni giorno destinato a tali accertamenti, estendibile a 4 h se il lavoratore ha la residenza lavorativa ubicata ad oltre 30 km dalla struttura sanitaria di riferimento. In occasione delle visite mediche è comunque da ricercarsi, ad opera dell’azienda e previo consenso dei lavoratori, ove ciò non sia chiaramente impossibile, implementazioni del tempo di lavoro suindicato attraverso impegni lavorativi parziali nella stessa giornata.
b) Ricerca di strutture sanitarie più vicine ai lavoratori:
- - L’azienda, in relazione alle visite mediche obbligatorie di cui al capoverso precedente, si impegna a ricercare sul territorio servito dalla sua rete (Provincia di Belluno) le strutture mediche che, nel quadro della normativa in vigore, siano meglio raggiungibili dal personale o da parte di esso. La scelta alternativa non deve comportare oneri aggiuntivi per l’azienda.
- - Qualora, trascorsi due mesi dall’attivazione del presente TU, le visite mediche persistano ad essere effettuate a Mestre e fintanto che ciò avvenga, l’azienda è impegnata ad incrementare fino a 6h30m al giorno le 3h di cui al § precedente; Inoltre è impegnata a rimborsare le spese ferroviarie incontrate e a riconoscere un rimborso pasto se il rientro avviene, per cause non riconducibili a comportamenti del lavoratore, dopo le ore 14.00.
2.10.8 Congedi per eventi e cause particolari
In materia di riconoscimento di giornate di permesso retribuito nelle circostanze di cui alla legge 8.3.2000, n.53, sui congedi parentali (decesso o grave infermità dei congiunti dei dipendenti) si fa riferimento alle indicazione del
D.P.C.M. n.278/2000.
2.10.9 Congedi per la formazione
I congedi - non retribuiti - per la formazione di cui all’art. 5 della legge 53/2000, sono concessi, ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la D.B., con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL. Nelle more della previsione contrattuale nazionale e fino alla sua entrata in vigore, detti congedi sono concessi - fatti salvi i casi di impedimento e/o differimento derivanti da comprovate esigenze organizzative -, ai lavoratori che, motivandola e fornendone prova documentale, ne facciano richiesta con un preavviso di almeno trenta giorni. Il limite massimo fruibile è, nell’arco dell’intera vita lavorativa, di undici mesi continuativi o frazionati in periodi non inferiori ad un mese; in entrambi i casi decorrono sempre da inizio mese e si concludono con la fine del mese. La percentuale massima dei lavoratori che possono beneficiarne contestualmente è pari al 5%, con arrotondamento all’unità superiore, per ogni realtà organizzativa fermo restando il limite aziendale del 2% dell’organico (esclusi i dirigenti ed incluso il personale assunto a termine, con contratto di formazione e, proporzionalmente, quello con contratto di lavoro a part- time) .
2.10.10 Sostegno della flessibilità di orario
Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, l’azienda si impegna - salvo che in tale materia non intervenga la contrattazione nazionale - a ricercare un accordo che preveda:
- - progetti articolati di flessibilità ed organizzazione del lavoro per la madre lavoratrice o per il padre lavoratore;
- - programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo.
2.10.11 Manutenzione e buon uso, in reciprocità, delle infrastrutture e dei bus
- - L’azienda è impegnata a mantenere efficienti ed aggiornate le infrastrutture (officine, uffici, mense, sale ritrovo, servizi igienici, ecc.) di uso esclusivo aziendale e ad operare, per la sua parte, perché a ciò si provveda anche per quelle, eventualmente non di proprietà, in uso promiscuo con altri vettori e/o col pubblico.
- - Il vincolo di buona manutenzione riguarda anche i bus utilizzati correntemente nel servizio e quelli non affidati con continuità a conducenti. Particolare cura deve essere riservata agli organi meccanici preposti alla sicurezza.
I lavoratori D.B. in generale, e gli addetti alla guida in particolare, sono a loro volta impegnati a porre cura e attenzione nell’uso delle infrastrutture e dei veicoli ed a segnalare alla struttura aziendale, con le procedure in uso (anche ripetutamente, se occorresse), tutte le anomalie riscontrate.
2.10.12 Facilitazioni di viaggio
Fatte salve le eventuali diverse disposizioni degli Enti Concedenti la rete o Affidanti il contratto di servizio, l’azienda in materia di facilitazioni di viaggio concede esclusivamente una riduzione pari al 60% (Sessanta per cento) sul costo degli abbonamenti dei figli dei dipendenti DB necessari per il viaggio casa-scuola e viceversa, limitatamente alla parte di tragitto effettuata sulla rete DB. La concessione in parola è attivata a domanda del dipendente interessato che deve fornire la documentazione che fosse richiesta. Il trattamento fiscale e contributivo del benefit hè quello previsto dalle leggi in materia. La agevolazione cessa al termine della scolarità del giovane che ne beneficia e, comunque, al compimento del 19° anno di età da parte sua.
2.10.13 Riconoscimenti in situazioni disagevoli per i conducenti
Pur richiamandosi alla definizione legale di “residenza” applicata al settore autoferrotranviario, che viene confermata,
DB è impegnata a
disporre che, in presenza di prestazioni programmate (ad esempio, i turni di guida) che prevedano sosta prolungata durante l’ora dei pasti in siti disagevoli rispetto alla necessità di ristoro, la struttura del movimento possa autorizzare i lavoratori, o un gruppo omogeneo di essi (nel caso di conducenti anche una intera turnazione), a spostamenti di breve raggio nel territorio circostante utilizzando bus o altri veicoli aziendali in misura la più limitata possibile, a condizione che tale spostamento avvenga senza oneri retributivi per l’azienda, quindi anche senza accredito del tempo di guida che resta a carico del beneficiario.
2.10.14 Indennità Disagio Pasto
Per il lavoratore che svolge turni di personale viaggiante viene istituita una “idp” il cui valore è riportato al punto 3.2.6 .
Tale indennità, che sostituisce l’eventuale concorso pasto di cui all’art. 21/B del ccnl 23.07.76, verrà erogata nei seguenti casi:
- - ai turni del mattino che terminano dopo le ore 14.oo;
- - ai turni del pomeriggio che iniziano prima delle ore 12.oo;
- - ai turni che terminano dopo le ore 21.00 (una o due idp a seconda che il turno inizi dopo o prima delle 12.00).
Tale indennità non compete in caso di trasferta e/o di rimborso a pie’ di lista.
Qualora in sede di ccnl venga ridefinito l’indennità di concorso pasto verrà attivato un confronto tra le parti per ricontrattare il valore dell’i.d.p.
Capitolo 2.11 - Condizioni operative di ordine generale
2.11.1 Controllo della flotta ed assegnazione di telefoni cellulari e/o telefax
Premesso che l’azienda(previo accordo operativo con le ooss) intende procedere alla installazione di linee telefoniche sui bus aziendali per pervenire al c.d. “controllo della flotta”(sistema che verrà introdotto previa opportuna informativa e confronto con la RSA e RSU che potranno essere seguiti da eventuale accordo), richiesto nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi, ad integrazione di ciò e con la finalità di migliorare la necessaria informativa interna di natura urgente, può:
1. 1. Affidare a specifici lavoratori volontariamente disponibili che ritiene di particolare utilità poter contattare con rapidità in caso di sopravvenienze operative, telefoni cellulari e/o apparecchi telefax di sua titolarità, predisposti per collegamenti, gratuiti per il lavoratore, con persone e/o uffici di interesse del servizio.
2. 2. L’affidamento di cui alla lettera a) deve consentire ai lavoratori affidatari l’utilizzo di schede personali sui medesimi apparecchi per comunicazioni private, sgravandoli dei costi tecnici e di ammortamento dell’apparecchio, che restano a carico dell’azienda, con esclusione di quelli connessi a episodi di danneggiamento doloso o gravemente colposo.
3. 3. L’affidamento di cui al presente articolo comporta, per l’affidatario, unicamente la disponibilità allo scambio di messaggi con la struttura aziendale anche al di fuori dell’orario di lavoro retribuito, per una fascia oraria che va da circa 20 min. prima dell’inizio del primo servizio previsto per la giornata a circa 20 min. dopo l’effettuazione dell’ultimo. Esso esclude altre obbligazioni tra le parti, sia sul piano operativo (non comporta, ad esempio, la disponibilità dell’affidatario ad accogliere le eventuali richieste aziendali di intervento) come su quello economico, che già non sussistano per altro titolo.
4. 4. Per il solo personale che, presso le sedi di Belluno, Feltre, Agordo e Calalzo, garantisce l'assistenza movimento al personale viaggiante e che presso la sede di Belluno garantisca il coordinamento dell’officina viene riconosciuta un'indennità giornaliera di "emergenza" di importo pari a 3 euro.
2.11.2 Uso privato di veicoli aziendali ovvero uso per servizio di veicoli privati
1. 1. Ove situazioni particolari portassero ad utilizzare veicoli di servizio per spostamenti non connessi direttamente a disposizioni aziendali e, quindi, con finalità personali, ancorché legittime, tale uso non costituisce impegno lavorativo e il tempo di viaggio non dà adito a retribuzione.
2. 2. Premesso che, normalmente, è compito di DB fornire i mezzi, nel caso si pervenisse, col consenso del lavoratore, ad utilizzare per spostamenti connessi ad esigenze di servizio veicoli di proprietà o, comunque, nella disponibilità del dipendente DB, tale uso verrebbe rimborsato dall’azienda in modo onnicomprensivo (senza riferimento al tempo di lavoro) riconoscendo, per ogni chilometro di percorrenza:
- - una prima quota di rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde consigliato da Agip il primo giorno del mese;
- - una seconda quota di rimborso, denominata rimborso chilometrico rischio, volta a compensare, oltre a qualsiasi rischio connesso all’utilizzo del mezzo privato, anche la quota di costi non coperta dal rimborso: essa è quantificata al § 3.2.54.
In via eccezionale, per particolari condizioni di disagio del personale in sosta fuori residenza, possono concordarsi spostamenti con mezzi aziendali a condizioni diverse da quelle suindicate, anche gratuite, ma escludendo che gli spostamenti comportino il riconoscimento di tempo lavorato o incidano su maturazione di rimborsi e/o indennità.
2.11.3 Trasferimenti di residenza a richiesta
1. 1. Visti gli artt. 19 e 20 del Regolamento (allegato A al RD 148/31) che, ovviamente, si richiamano, ove l’azienda intenda procedere ad assunzioni o trasferimenti, fatte salve le sue prerogative circa la individuazione delle caratteristiche che si richiedono agli aspiranti, anche in merito al rapporto di lavoro che si intende utilizzare nella nuova posizione, è impegnata ad una preventiva informazione in ambito aziendale e, conseguentemente, ad adottare una procedura anticipata che porti a conoscere l’esistenza di aspirazioni in proposito.
2. 2. A parità di condizioni delle eventuali richieste provenienti dall’ambito aziendale, sempre che risultino soddisfare le specifiche indicazioni, procede alla scelta in tale ambito non trascurando, oltre alla convenienza organizzativa/economica che ne deriverebbe per la stessa azienda, i seguenti ulteriori criteri di precedenza considerandoli in concorrenza tra loro: a) la corrispondenza della posizione parametrale o gerarchica; b) il tempo trascorso dal precedente trasferimento e/o dall’assunzione in forza stabile.
3. 3. Eccezioni: La procedura suindicata può essere superata ove si fosse in presenza, a giudizio della Direzione e previo confronto del tipo di problematica alla RSU/RSA, di necessità di trasferimento sorgente da gravi e impellenti motivi di natura personale/ familiare ovvero di incompatibilità sul piano dei rapporti tra dipendenti. Anche le indicazioni in materia di trasferimenti contenute in norme di legge mantengono la loro validità, al disopra del presente accordo.
Capitolo 2.12 – Condizioni operative nella guida dei bus
2.12.1 Compiti collaterali alla guida in servizio pubblico
1. L’addetto alla guida di autobus nel TPL è tenuto ad operare sistematicamente per collaborare alla efficacia del servizio e alla salvaguardia dei ricavi aziendali attraverso le funzioni collaterali di seguito elencate. L'azienda si impegna ad avviare tempestivamente, e comunque prima dell'avvio della verifica titoli di viaggio di seguito descritta, un'adeguata campagna di comunicazione verso gli utenti che supporti il personale viaggiante in particolare nella fase di avvio della suddetta procedura.
- - La verifica dei titoli di viaggio degli utenti delle corse a lui affidate, secondo la semplice richiesta di presentazione del titolo di viaggio; ciò senza alcuna ulteriore incombenza in caso di mancata presentazione se non la segnalazione, con gli strumenti che verranno messi a disposizione dall’azienda, alla centrale operativa di movimento. Tale verifica dovrà essere compatibile con i tempi di percorrenza delle corse e dei tempi di capolinea. Eventuali situazioni di criticità verranno verificate congiuntamente con la RSA/RSU così come indicato al punto f) del par.2.4.3 ;
- - La vendita diretta a bordo sui servizi extraurbani2[2] , a richiesta del viaggiatore, di documenti di viaggio di corsa semplice della tratta . Tale vendita a bordo, poiché gravata da congruo sovraprezzo, non deve portare alla riduzione del numero di rivendite a terra; l’azienda si impegna a proporre alle autorità di bacino un aumento dell’attuale sovrapprezzo;
- - La verifica del funzionamento delle obliteratrici del bus, con annessa eventuale segnalazione di guasto al reparto manutenzione o, nel caso di intoppo più semplice, con suoi interventi di ripristino. Il compito include l’annullo dei titoli ai viaggiatori in caso di inoperatività della/e obliteratrice/i.
- - L’informativa ai viaggiatori circa il servizio offerto, sia a voce che attraverso apposizione di avvisi.
2. 2. Anche in presenza di eventuali risultati negativi dalle procedure suindicate, é esclusa ogni responsabilità del conducente che non abbia operato la verifica sistematica per oggettive condizioni di servizio (a titolo esemplificativo: mezzi a tre porte, fermate particolarmente disagiate, ritardo della corsa, eccezionale affollamento
2[2] La vendita in vettura nei servizi urbani sarà condizionata all’obbligo imposto eventualmente all’azienda nei contratti di servizio urbani
nelle ore di punta, assistenza al carico dei bagagli, ritiro posta e xxxxxx, guida resa difficoltosa da eccezionali situazioni metereologiche ecc.).
3. 3. All’operatore di esercizio che, già in forza stabile all’azienda alla data di attivazione del presente accordo, proceda allo svolgimento dei compiti collaterali alla guida secondo le indicazioni del punto 1, compete l’incentivo giornaliero di mansioni (abbrev. Igm), meglio descritto al punto 3.2.12 Al di fuori di detta indennità nulla è dovuto al conducente per le mansioni di cui al presente articolo.
4. 4. Ai fini delle indicazioni dei punti precedenti, l’azienda ha titolo per ottenere la partecipazione degli addetti alla guida nel TPL (quindi non esclusivamente degli operatori di esercizio) a corsi retribuiti di aggiornamento in materia di gestione dei titoli di viaggio e di piccola manutenzione delle obliteratrici.
2.12.2 Compensi per vendita di titoli di viaggio e/o stacco di sanzioni
a. Vendita di titoli di viaggio: La vendita manuale di titoli di viaggio a bordo dei bus, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra gli obblighi specifici del lavoratore (cfr.§ precedente), comporta il riconoscimento di un compenso per stacco di tipo A, di importo corrispondente ad una percentuale dell’incasso indicatao alla voce 3.2.32 di questo Patto.. Il compenso retribuisce anche l’approvvigionamento, presso la struttura aziendale, del necessario a compiere la vendita nonché la contabilizzazione del venduto. L’azienda, a sua volta, è impegnata ad operare per ottenere di:
- - rendere capillare sul territorio la sua rete di punti vendita dei titoli;
- - applicare tariffe arrotondate nelle situazioni di vendita a bordo.
b. Stacco di sanzioni amministrative :A favore dei lavoratori che, in possesso del titolo abilitante, indipendentemente dall’inquadramento, a seguito di controlleria procedono a incasso di sanzioni ovvero a stacco di verbali (in questo secondo caso solo a seguito di completa e corretta compilazione degli stessi) a carico di viaggiatori irregolari è riconosciuto un compenso per stacco di uno dei due tipi seguenti:
- - il tipo B è onnicomprensivo di ogni altra competenza perché include e retribuisce anche l’intero tempo lavorato connesso alle operazioni di controllo, che sono autogestite, nonché le eventuali indennità maturate durante lo stesso;
- - il tipo C, di importo ben inferiore, è da intendersi esclusivamente come un incentivo alla funzione di controlleria e si applica ogni volta che il tempo destinato al controllo e le indennità eventualmente maturate siano già normalmente conteggiati e retribuiti al lavoratore.
I due differenti importi - alternativi e, tra loro, non cumulabili - sono definiti nella parte economica, punto 3.2.23, di questo accordo.
2.12.3 Verifica circa l’attrezzatura antineve e coincidenze da garantire
Formattati: Elenchi puntati e numerati
5.1. 5. Antineve: Il personale a terra, nelle stagioni a rischio, è impegnato a posizionare le catene sugli autobus, dopo averne verificato l’efficienza. L’addetto alla guida di autobus, , è impegnato a verificare che sia presente sul bus l’attrezzatura antineve (catene o altro) e, ove si rendesse necessario, ad installarla o a rimuoverla secondo le esigenze. Per ogni prestazione segnalata dall’operatore all’azienda attraverso il foglio di servizio giornaliero, viene riconosciuto un “tempo montaggio catene” (tmc) pari a 15 minuti (ridotti a 10 ove effettuato con l’assistenza del personale di deposito ed aumentati a 20 per gli autosnodati), ove già non sia retribuito ad altro titolo. I bus verranno dotati di stuoia e lampada.
6.2. 6. Coincidenze: Il lavoratore alla guida di bus è tenuto ad accertarsi che siano garantite le coincidenze previste tra le corse da e per le diverse direttrici evidenziate sul turno e attende, se necessario, fino a 5 minuti, le corse in coincidenza che portino ritardo. Per i servizi integrati e qualora sia prevista coincidenza con treni attende anche fino a 10 minuti e qualora a portare ritardo sia un treno in coincidenza con l’ultima corsa della giornata prevista per raggiungere una determinata località, attende l’arrivo del convoglio anche fino a 30 minuti. E’ fatta salva la deroga a fronte di informazioni certe che escludano l’utilità dell’attesa o a fronte di diverse disposizione della struttura di movimento.
2.12.4 Guida autosnodati (ad esaurimento) e servizi speciali
2.12.4.1 Guida di autosnodati: Al solo personale di guida già in forza a DB alla data del 26.04.2001, viene riconosciuta, per le giornate in cui effettivamente presta servizio di guida utilizzando autosnodati, un’indennità giornaliera denominata “indennità giornaliera autosnodato” (abbrev. iga), ad esaurimento, meglio descritta al § 3.2.43. Detta indennità non compete per le giornate in cui si utilizza questo bus unicamente in movimenti di servizio e/o di trasferimento.
2.12.4.2 2.12.4.2 Servizi a valenza turistica: Nel periodo di intensificazione delle linee invernali a valenza turistica, viene riconosciuto al personale viaggiante comandato nei turni di servizio di "ski bus" (intendendo per tali i turni di servizio il cui tempo di guida è costituito in prevalenza da corse di "ski bus") che nelle ore dei pasti, ovvero fra le ore 11.30 e le 14.30 per il primo pasto e fra le 19.00 e le 22.00 per il secondo pasto, non permanga libero - considerando anche eventuali ritardi - in residenza (intendendo per residenza, limitatamente a questo contesto) il deposito di servizio assegnato dall'azienda) per un periodo di almeno 45 minuti, viene corrisposto, in luogo dell'indennità di diaria ridotta contrattualmente prevista, quanto segue:
a) a) una frazione (1/3) di indennità di trasferta nella misura di € 12,39 per ogni pasto agli agenti che si trovino ad operare, nei predetti orari, fuori del territorio comunale ove hanno la residenza di servizio;
Formattati: Elenchi puntati e numerati
b)a) un'indennità denominata "indennità disagio pasto" (idp) di € 12,39 per ogni pasto agli agenti che si trovino, sempre nei predetti orari, nel territorio comunale ove hanno la residenza di servizio;
c)b) b) il riconoscimento di una dellae competenze economiche previstae dali precedentei puntoi a) e b) esclude qualsivoglia rimborso a piè di lista delle spese di vitto eventualmente sostenute;
Formattati: Elenchi puntati e numerati
d)a)le competenze di cui ai precedenti punti a) e b) sono tra loro alternative ed, ovviamente, non possono in alcun caso essere ritenute cumulabili;
d)Al personale viaggiante comandato settimanalmente "in trasferta" per effettuare, con rotazione giornaliera, turni di servizio - che possiedono il requisito di prevalente orario di guida in corse di sky bus di cui al primo comma - della "Val Boite" di Cortina d'Ampezzo e Borca di Cadore, viene riconosciuto, in luogo di quanto previsto dal già citato primo comma e con integrale assorbimento del trattamento economico contrattualmente previsto, il seguente trattamento:
a) a) vitto e alloggio gratuiti,
b) b) un'indennità giornaliera denominata "compenso forfettario" (cf) di € 1920,6300. Detta indennità assorbe, se spettante, l'indennità di pernottamento di cui alla lettera g) dell'art. 20/B del ccnl 23 luglio 1976,
c) c) le competenze economiche di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tra loro cumulabili ed escludono qualsivoglia rimborso, anche a piè di lista, per spese di vitto e/o alloggio.
I turni di servizio programmati che includano corse di ski bus programmate "a carico" possono essere liberamente programmati dalla struttura aziendale fermo restando il rispetto del limite massimo settimanale previsto per legge.
2.12.4.3 2.12.4.3 Linee a lungo raggio: Al personale viaggiante comandato in servizio sulla linea Venezia - San Xxxxxxxx viene riconosciuto, in sostituzione del trattamento economico eventualmente previsto dagli artt. 20/B e 21/B del ccnl 23 luglio 1976 e con integrale assorbimento dello stesso, quanto segue:
a) a) vitto e alloggio fornito gratuitamente dall'azienda o, in alternativa, due frazioni di indennità di trasferta (cena e pernottamento) nella misura di € 12,39 cadauna al personale che pernotta a Venezia; non sono ammesse forme alternative e/o diverse da quelle qui individuate;
b) b) una frazione (1/3) di indennità di trasferta (pasto) nella misura di € 12,39 al personale che sosta nell'ora di pranzo al capolinea di San Xxxxxxxx.
Al personale viaggiante comandato in servizio sulla linea Feltre - Belluno - Trieste viene riconosciuto, in sostituzione del trattamento economico eventualmente previsto dall'art. 20/B del ccnl 23 luglio 1976 e con integrale assorbimento dello stesso, una frazione di trasferta. (cena) nella misura di € 12,39.
Tutte le indennità e i trattamenti economici disciplinati dal presente capitolo 2.12.4 sono esclusi dal computo del T.F.R. e comprensivi di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di legge e di contratto, ai sensi della legge n. 402/1996.
Le indennità suesposte comparate ad una frazione di trasferta (che a oggi è 12,39€) in caso di variazioni del trattamento di trasferta, verranno analogamente adeguate.
Linee estive: Al personale viaggiante comandato in servizio sulle linee estive San Xxxxxxxx-Venezia, Falcade –Bolzano, Longarone –Caprile-Colle Santa Lucia, Agordo-Tre Cime, viene riconosciuto a titolo di un rimborso forfetario a piè di lista, previa presentazione di ricevuta fiscale, nel limite giornaliero di €12,39, delle spese sostenute per il pranzo consumato al capolinea di destinazione una frazione di trasferta.
Il rimborso suddetto assorbe integralmente il trattamento di diaria ridotta o trasferta contrattualmente previsto. Nevegal
?
Linee stagionali estive
Eventuali altre linee saranno oggetto di analoghi accordi aziendali prima dell’entrata in vigore delle stesse.
2.12.5 Pulizia dei bus
I) Pulizia esterna
1. Assegnazione del compito: La pulizia esterna (lavaggio) dei bus, ove non sia affidata in out-sourcing o ad aree aziendali specifiche o lo sia solo in parte, è affidata al conducente come “mansione aggiunta” (cfr. lett. b. del § 2.2.2). In tale evenienza, il lavoratore seguendo le indicazioni del turno affidatogli, conduce il bus in appositi siti o impianti predisposti o individuati dall’azienda, il tempo necessario avrà incidenza sul nastro e sulla diminuita distanza tra le riprese.
2. Competenze orarie: ogni operazione di lavaggio esterno fatta dal conducente nell’ impianto automatico di Belluno è computata forfettariamente in 6 min. di lavoro che, a Feltre è elevato a 1505 minuti e a 30 minuti nelle realtà prive di impianti automatici (Puos , Agordo, Calalzo)– cioè quando il conducente debba impiegare attrezzatura manuale. Le competenze orarie per gli eventuali trasferimenti sono determinate con la consueta metodologia (§ 2.4.1 lett. e.).
II) Pulizia interna
1. 1. Outsourcing: L’operazione di pulizia interna può essere svolta in outsourcing e, in tal caso, il compito degli operatori di esercizio è limitato alla (eventuale) conduzione/prelievo dei bus al/dal sito predisposto, a fronte del riconoscimento del tempo di trasferimento con la consueta metodologia e del tempo di attesa fino a 30 minuti
2. 2. Affidamento al conducente: La struttura aziendale può disporre, in situazioni specifiche o meno (quindi anche per periodi definiti), l’affidamento agli operatori di esercizio stessi, come mansione aggiunta, del compito di mantenimento della pulizia interna del bus che è loro affidato, o dei bus se fossero più di uno, e ciò a fronte, oltre che della fornitura del materiale occorrente, del riconoscimento del tempo di lavoro giornaliero pari a 20 minuti secondo le indicazioni del turno affidatogli ed incidenti sul nastro e sulla diminuita distanza tra le riprese; Rifornimento e controllo livelli: il rifornimento e il controllo livelli, ove non sia affidata in out-sourcing o ad altre aree aziendali, verrà retribuito con un tempo forfetario di 10 minuti, secondo le indicazioni del turno affidatogli, incidente sul nastro e sulla diminuita distanza tra le riprese.
2.12.6 Opzione di accertatore per controlleria
a. a. Titolarità e descrizione della opzione La opzione o mansione aggiuntiva/sostitutiva di agente accertatore per controlleria (abbrev. in accertatore)è prerogativa volontaria degli operatori di esercizio..
b. b. Compiti: L’essere incluso tra gli agenti accertatori comporta, da un lato, un rapporto più ravvicinato e collaborativo con la struttura aziendale e la possibilità di effettuare controlli sui bus del tipo autogestito (cfr. lett. e) e, dall’altro, l’ impegno ad aderire alle richieste aziendali, quando ragionevolmente anticipate e salvo casi di legittimo impedimento, di passaggio momentaneo a compiti diversi dalla guida, con sospensione o in aggiunta ad essa. Tra i compiti aggiuntivi di un accertatore sono inclusi, oltre alle verifiche dei titoli di viaggio su corse non sue, anche le rilevazioni circa la qualità del servizio fornito e i suggerimenti circa gli adeguamenti più opportuni al servizio.
c. c. Esclusione di diritti precostituiti: La acquisizione della opzione tuttavia non determina una nuova figura professionale né fa maturare nuovi parametri né costituisce titolo alcuno di precedenza in eventuali avanzamenti né, infine, può comportare attivazione di reggenza di cui all’art.18 del Regolamento allegato A al RD 148/31.
d. d. Sospensioni temporanee o definitive: La opzione può avere carattere temporaneo nel senso che il lavoratore può comunicare la cessazione o la sospensione della sua adesione alla opzione.
e. e. Procedure per l’aspirante A fronte di richiesta scritta del lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al punto a., l’azienda attiva la seguente procedura per consentire al richiedente di pervenire, entro 5 mesi, all’eventuale acquisizione dell’opzione:
- - frequentazione di un corso di preparazione teorica per la mansione di controlleria e di acquisizione del titolo legale;
- - ove la fase precedente sia stata superata positivamente, ulteriore fase, della durata di almeno
3 mesi, con compiti volontari ed autogestiti, aggiuntivi a quelli consueti di guida, di controlleria sui bus in servizio pubblico condotti da altri conducenti, con stacco di verbali e/o incasso di sanzioni ove occorra. Questa seconda fase addestrativa e preparatoria, è regolarmente coperta da assicurazione infortuni ed è retribuita dall’azienda soltanto attraverso il riconoscimento del compenso di stacco di tipo B (cfr. § 2.12.2) per ogni sanzione incassata o per ogni verbale correttamente emesso..
f. f. Procedure per l’azienda Il superamento da parte del lavoratore delle due fasi di cui al punto precedente, impegna l’azienda a formalizzare per iscritto, sull’albo delle comunicazioni, l’acquisizione della opzione.
g. g. Nel caso in cui l’azienda richieda la prestazione di accertamento per controlleria in sostituzione del tempo di guida, tale prestazione è inserita in una equilibrata rotazione fra gli agenti accertatori.
h. h. L’azienda si impegna a rendere noto a tutti i dipendenti l’istituzione del corso provinciale per l’acquisizione del titolo e la data di effettuazione dello stesso.
2.12.7 Vestiario uniforme
a. a. Obbligo della uniforme : Ogni lavoratore mobile o comunque destinato ad operare sui bus è tenuto a prestare servizio indossando esclusivamente la divisa uniforme, completa e mantenuta in ordine nonché a portare visibile il distintivo identificativo aziendale e quello, eventualmente unificato al primo, riportante la sua mansione e il numero di matricola.
b. b. Fissazione dei capi obbligatori e facoltativi I capi costituenti la divisa e la loro durata nel tempo vengono definiti periodicamente dall'azienda sentita la Commissione Vestiario della RSU/RSA. I capi sono suddivisi in obbligatori e facoltativi. Per ognuno di essi, annualmente l’azienda è impegnata a comunicare al personale i costi di ogni capo, Iva compresa, e la quota di essi a carico del lavoratore. In allegato viene fornita la tabella dei capi. Entro 60 giorni dalla firma del Testo Unico verrà definita la lista dei capi.
c. c. Modalità di fornitura: Fino al completamento, da parte del lavoratore, della anzianità aziendale di 4 anni la fornitura da parte dell’azienda avviene con semplice assegnazione dei capi obbligatori, con cadenza corrispondente alla durata di ogni capo. Entrando nel 5° anno di anzianità aziendale il lavoratore acquisisce titolo per ritirare annualmente soltanto i capi di cui necessita, fermo restando l'obbligo di presentarsi sempre in servizio con la solauna divisa completa e decorosa. Il lavoratore integra la fornitura, ove risultasse inferiore al budget lui spettante, ritirando capi facoltativi di sua scelta oppure accumulando il credito per gli anni successivi. I crediti non possono essere in nessun modo trasformati in denaro e, conseguentemente, vengono perduti in caso di cessazione del rapporto. Ove i capi ritirati risultassero di costo più oneroso delle sue spettanze, il lavoratore è tenuto ad integrare il residuo consentendo all’azienda una trattenuta su i successivi fogli-paga per non più di 25€ al mese
d. d. Ai lavoratori a tempo parziale : Nei confronti dei lavoratori a part-time la durata dei singoli capi possono essere incrementate da DB in modo inversamente proporzionale alla riduzione dell’impegno giornaliero contrattuale rispetto al tempo pieno, con esclusione dei casi in cui tale riduzione sia inferiore al 20%.
e. e. Acquisto di capi aggiuntivi: I lavoratori ferme restando le assegnazioni annuali obbligatorie di cui al punto b, possono ottenere - ma a esclusivo loro carico economico - supplementi di capi, anche facoltativi, facendone richiesta alla struttura aziendale.
f. f. Impegni di azienda e rinunce di parte sindacale: L’azienda, per l’attuazione di quanto su esposto, è tenuta a consultare periodicamente una pluralità di fornitori industriali di capi da lavoro nonché la RSU/RSA per l’individuazione congiunta dei capi (individuazione congiunta) per eventuali sue osservazioni. Inoltre è tenuta a fornire gratuitamente le cravatte e i distintivi coi colori aziendali nonché il cappello e la tuta (di durata quadriennale) a chi ne faccia espressa richiesta,
2.12.8 Risarcimento dei danni
Poiché la parte sindacale segnala situazioni di criticità delle manovre che possono portare a danni per i mezzi nonostante la diligenza dell’autista, Ll’azienda si impegna ad avviare entro 60 giorni dalla firma del presente Testo Unico un confronto con la RSU/RSA circa l’applicazione dell’art. 38 del R.D. 148 con l’impegno di addivenire ad un accordo tra le Parti..
2.12.9 Subaffidamento del servizio
1- 1- la Dolomiti Bus Spa garantisce che il subaffidamento sarà attuato nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche in materia contrattuale e di sicurezza delle condizioni di lavoro; le OOSS saranno preventivamente informate circa le modalità di individuazione della/e ditta/e subaffidataria/e e di seguito circa la denominazione e/o ragione sociale della/e ditta/e aggiudicataria/e
2- 2- L’effetto del subaffidamento, quale fattispecie prevista dalle norme di legge allo scopo di realizzare delle economie di gestione, non deve, fotografata la situazione esistente al momento del subaffidamento stesso, produrre peggioramenti ai turni delle singole unità operative in termini di aumento del numero medio delle riprese per turno e nastro medio per turno; eventuali peggioramenti dovranno essere concordati tra le parti;
3- 3- L’introduzione dei subaffidamenti non dovrà incidere sull’occupazione degli attuali lavoratori in forza a tempo indeterminato nè in termini di mansioni né in termini di residenza lavorativa, ferme restando le prerogative della direzione aziendale in termini di programmazione del servizio che di organizzazione del lavoro;
4- 4- L’individuazione delle corse da subaffidare verrà illustratata preventivamente alle OOSS, tale confronto avrà lo scopo di recepire eventuali suggerimenti utili al raggiungimento degli obiettivi da conseguire;
5- 5- L’azienda si impegna a non comandare proprio personale a prestare attività lavorativa per conto della/e ditta/e subaffidataria/e
2.12.10 Sosta del personale di officina
Si conferma la sosta dalle ore 10.00 alle ore 10 e 10 minuti per il personale di officina.
2.12.11 Impiego del personale dell’area amministrativa e di manutenzione in settimana corta
Si conferma che per il personale delle aree amministrazione e manutenzione la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fatto su 5 giorni.
PARTE 3 - ECONOMICA
Capitolo 3.1 - Premesse
3.1.1 Conferma del carattere innovativo del Patto
L’obiettivo che le Parti si sono poste con le pattuizioni economiche che seguono è stato il rafforzamento del carattere innovativo, flessibile e premiante che il Patto intende apportare al tradizionale impiego delle risorse umane in DB. Le Parti congiuntamente ribadiscono che tutte le preesistenti condizioni economiche, come quelle normative e/o di prassi operativa, sono da intendersi soppresse e sostituite dall’insieme delle parti normative ed economiche del presente Patto.
3.1.2 Persistenza di implicazioni di natura economica anche nelle Parti 2 e 4
Le Parti riconoscono che la presente Parte 3 Economica e la successiva Parte 4 non comprende la totalità delle implicazioni di natura retributiva che si riscontrano nel presente patto. Infatti, anche alcune delle indicazioni della precedente Parte 2 Normativa implicano impegni di ordine economico;
Capitolo 3.2 – Compensi ed indennità legati a prestazioni
Le indicazioni con grafica minore sotto ogni singola voce retributiva richiamano, a futura memoria, la origine del compenso e, quindi, la sua provenienza o meno da voci e/o situazioni preesistenti, ancorché innovate.
3.2.1 Incentivo giornaliero di mansione (cfr. § 2.11.1)
Vi confluisce la precedente voce ind. agente unico e indennità di turnazione.
Al personale inquadrato come operatore di esercizio ed impiegato sistematicamente nella mansione di conducente e al personale impiegatoizio din mansione aggiuntiva guida bus, viene riconosciuto un compenso, legato alla effettiva presenza lavorativa nella giornata, definito Incentivo giornaliero di mansione (Igm) finalizzato ad incentivare e compensare il tempo eventualmente destinato alle mansioni collaterali alla guida bus, di cui al capitolo 2.12.1.
Tale incentivo è di importo pari a Euro 0,51 per ogni giorno di concreta presenza in servizio. Resta inalterata l’attuale indennità di turnazione.
3.2.2 Compensi di stacco (cfr. § 2.12.2)
Compensi e situazioni di riferimento di nuova istituzione, tranne la voce I preesistente:
- - Il compenso di stacco di titoli di viaggio di tipo A, di cui al § 2.12.2 -a, è pari al 50% della tariffa minima di corsa semplice di 5 km per ogni biglietto venduto. Essa viene accredita al lavoratore al momento del reintegro del plafond iniziale assegnato in dotazione. Le quote indicate sono comprensive degli oneri a carico del lavoratore.
- - Il compenso di stacco di verbale o sanzione di tipo B, di cui al § 2.12.2 –b, che si applica ovunque si intenda retribuire, in via forfettaria, anche il tempo impiegato dall’addetto per tutte le operazioni di controlleria dalle quali tale stacco discende, ammonta a Eur 6,00 (sei/00) per ogni viaggiatore individuato ededo assoggettato alla sanzione. e ridotta ad 1€ nel caso di verbali staccati a clienti dotati di abbonamento che ottengano la riduzione della sanzione ad 1 €
- - Il compenso di stacco di verbale o sanzione di tipo C, che rappresenta soltanto un incentivo essendo l’operatore già retribuito per il tempo impiegato nella prestazione di controlleria, ammonta a Eur 2,00 (due/00), al lordo di ogni onere, per ogni viaggiatore correttamente individuato edo assoggettato alla sanzione.
- - I compensi B e C di cui ai capoversi II e III sono comprensivi degli oneri a carico del lavoratore ed applicabili in caso di incasso di sanzione ovvero quando i verbali di riferimento siano stati consegnati nelle mani del viaggiatore irregolare, le cui generalità siano state rilevate con la necessaria corrispondenza alla realtà anagrafica così come risultanti dal documento d’identità mostrato.
3.2.3 Indennità giornaliera autosnodato (ad esaurimento) (cfr. § 2.11.4 a.)
Rispecchia la precedente analoga indennità
1. 1. Al solo personale di guida già in forza a DB alla data del 26.04.2001 viene riconosciuta, per le giornate in cui effettivamente presta servizio alla guida di autobus autosnodati (cfr. § 2.12.4), un’indennità giornaliera autosnodato di Eur 2,32 (due/32).
2. 2. Detta indennità non compete per le giornate in cui il personale utilizza l’autosnodato unicamente in corse di servizio e/o trasferimento. oppure quando sul veicolo opera un secondo addetto.
3.2.4 Indennità chilometrica rischio (cfr. § 2.11.2)
Rivalutazione dell’analoga precedente indennità
1. 1. Al lavoratore che, autorizzatochiamato ad utilizzare, per spostamenti di servizio, un veicolo privato di cui abbia la disponibilità, aderisce e perviene concretamente a tale impiego viene riconosciuta, oltre ad una prima quota di rimborso per il costo vivo di cui alla prima voce del § 2.11.2 lett. 2, la indennità chilometrica rischio, seconda voce del medesimo rimborso, di ammontare pari a Eur 0,10 (dieci centesimi di euro) per ogni km percorso, volta a compensare qualsiasi rischio connesso all’utilizzo in detta circostanza.
2. 2. Col riconoscimento di cui al punto I. è inteso che venga sollevata Xxxxxxxx Bus SpA da qualsiasi responsabilità che, in qualche modo, si possa far risalire ad essa in eventuali eventi dannosi connessi allo spostamento.
3.2.5 Tickets restaurant
Trasformazione, con miglioramento, della indennità concorso pasti (per il personale di cui al comma I) e dell’ind. nastro medio e ind.turno per il personale di cui al comma II
Al personale che ,indipendentemente dalla qualifica rivestita, svolge le mansioni proprie del personale viaggiante, e titolare dell’indennità disagio pasto viene riconosciuto, – come da par. 2.10.14 , in sostituzione di detta competenza e con integrale assorbimento della medesima, Ticket Restaurant per un valore di 5.29 €.
Al personale di terra, titolare delle ex indennità nastro medio e/o indennità di turnazione , viene riconosciuto un Ticket Restaurant per un valore di 4€ per ogni giorno di presenza in servizio.
Capitolo 3.3 - Altri compensi
3.3.1 Indennità mensile D.B. 2003 X oppure Y (abbr. Imdb03-X e Imdb03 -Y)
Vi confluiscono le seguenti voci preesistenti: Premio di produttività, CAU residuali, Indennità pacchi e posta, Benefici vari normativi e tutte le eventuali clausole di miglior favore annullate dal presente Patto, fatto salvo l’impegno di cui al punto 1.1.3.
1. 1. Indennità mensile DB 2003, differenziata per anzianità operativa in azienda: A tutti i dipendenti in forza a DB, viene riconosciuta una indennità mensile D.B. 2003. Essa è di tipo X oppure di tipo Y (abbrev. rispettivamente Imdb03-x e Imdb03-y), non cumulabili tra loro e descritte rispettivamente ai successivi commi II e IV, che si applicano al lavoratore in funzione della persistenza, o meno, del suo rapporto di lavoro con l’azienda alla data di attivazione (decorrenza) del Patto, indicata al § 1.4.2.
2. 2. Tipo X (ad esaurimento): Ai soli dipendenti DB già in forza all’azienda alla data di attivazione di questo accordo viene riconosciuta mensilmente, ad personam, una imdb03-X di valore corrispondente alla sommatoria arrotondata dei seguenti compensi mensili percepiti da ognuno di essi immediatamente prima dell’attivazione del Patto 2003, cioè Cau residue, indennità pacchi e posta, premio di produttività per maggior chiarezza si allega una tabella con i valori dell’indennità per ciascun parametro.
3. 3. Avanzamenti col tipo X: Nella eventualità di avanzamenti nel livello del parametro successivi all’attivazione di questo accordo che, nel limite temporale della sua validità, interessassero i lavoratori che percepiscono la Imdb03- X, di cui al precedente capoverso, l’ammontare della relativa indennità, con decorrenza dalla data di avanzamento, è incrementata di Eur 1,oo (uno/00) per ogni punto di parametro risalito.
4. 4. Tipo Y : Ai soli dipendenti pervenuti in forza a D.B., a qualsiasi titolo, successivamente alla data di attivazione di questo accordo, indicata al § 1.4.2, viene riconosciuta mensilmente una Imdb03-Y di importo variabile in funzione del parametro di inquadramento e della anzianità aziendale come da tabella allegata. L’importo in questione è pari, per un lavoratore a tempo pieno e con parametro 158, a Eur 41.5 se con anzianità di almeno 13 anni, a Eur 83 se con anzianità di almeno 35 anni, a Eur 124.50 se con anzianità di almeno 57 e ad Eur 166,oo se è pervenuto al 79° anno di anzianità aziendale.
Parametrazioni col tipo Y: In conseguenza delle indicazioni del capoverso precedente, per i lavoratori che, pervenuti in forza dopo l’attivazione di questo patto, non si ritrovino nelle situazioni di anzianità/parametro fissate al punto 4, gli importi mensili sono opportunamente parametrati rispetto a quei valori.
5. 5. Precisazioni condivise: Entrambe le Parti riconoscono che gli importi di cui ai commi II e IV discendono da accorpamenti e razionalizzazioni di voci retributive e di indennità preesistenti. La differenza nel valore della indennità X rispetto a quello della Y discende dall’avvenuto confluire, soltanto nella prima, di quella quota delle voci pregresse che le Parti hanno giudicato fossero conseguenza di sforzi produttivi aziendali pregressi che gli stessi soli lavoratori DB anziani erano stati chiamati a fornire e che, oggi, appaiono privi di senso e non più invocabili nel settore dopo le forti innovazioni tecnico- operative-contrattuali che il TPL si è dato in anni recenti. Inoltre, nNella indennità di tipo X si è ritenuto di far confluire tutte le situazioni normative/retributive e le consuetudini di miglior favore, di cui (eventualmente) godevano precedentemente alla firma di questo accordo i soli lavoratori indicati al punto II. Il tutto in conseguenza della semplificazione e razionalizzazione operata da questo stesso patto in materia retributiva, così come disposto dall’art. 3, punto 3) del Ccnl 27.11.00.
6. 6. Riconferma di intenzioni: La indennità di tipo X, pertanto, non può, ad alcun titolo, essere riconosciuta a dipendenti che siano pervenuti in forza all’azienda, sotto qualsiasi forma o in conseguenza di qualsiasi operazione (aggiudicazione, affidamento, subentro, fusione, incorporazione, trasferimento, ecc.), in data successiva a quella di attivazione del Patto, anche se portatori di anzianità lavorativa antecedente a tale data., fatto salvo eventuali trattamenti ad personam.
7. 7. Riproporzionamento per il part-time: Ai lavoratori a part-time cui competesse una delle indennità, gli importi delle stesse sono riproporzionati.
Capitolo 3.4 - Incidenza dei compensi 3.4.1 Importi di cui al capitolo 3.2
a. a. Gli importi di cui al capitolo 3.2 (Indennità giornaliera risarcitoria, , Compensi di stacco, Indennità chilometrica rischio, Indennità giornaliera autosnodato, Incentivo giornaliero di mansione, , Tickets restaurant cioè quelli relativi alla retribuzione di specifiche situazioni e/o mansioni nonché ai rimborsi e ai compensi per stacco, devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente, ove siano previste.
b. b. Essi vengono individuati ed erogati quali compensi ed indennità occasionali, legati ad effettive, particolari od occasionali prestazioni e, ai sensi dell’art.9 e del punto 8 dell’art.1 dell’accordo nazionale 12.03.80 nonché della legge 29 luglio 1996, n. 402, non rientrano nella retribuzione normale, per come definita dall’ultimo comma del predetto art. 1 del Ccnl 12 marzo 1980 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
c. c. Essi sono anche esclusi dal computo del T.F.R. e sono comprensivi di ogni eventuale incidenza sugli istituti retributivi, diretti e indiretti, di legge e di contratto perché di ciò si è tenuto conto nella loro determinazione.
3.4.2 Importo di cui al capitolo 3.3
Gli importi di cui al capitolo 3.3 (Indennità mensile DB 2003 X ed Y e gli assegni ad personam), sono anch’essi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti ma rientrano nella retribuzione normale e, conseguentemente, incidono sugli istituti legali e contrattuali, diretti e indiretti, compresi 13a e 14a mensilità e TFR.
PARTE 4 - PREMIO DI RISULTATO
Capitolo 4.1 - Premessa
Con riferimento alla parte di salario variabile aziendale, le Parti concordano di definire, un sistema premiante per i lavoratori secondo l’art. 6 del CCNL 25.7.97 ed il Protocollo Interconfederale 23.7.93, cui le Parti si richiamano espressamente ed integralmente; tale sistema è finalizzato a correlare una quota del salario ad obiettivi strettamente connessi con la produttività aziendale.
Il sistema è, altresì, volto a favorire l’ottenimento dei risultati nell’ambito di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e competitività aziendale, attraverso la definizione e l’eventuale erogazione di un Premio di Risultato, legato all’introduzione di parametri connessi con la produttività aziendale.
Capitolo 4.2 - Disposizioni generali
- Si conviene:
1. 1. di costituire una Commissione Tecnica paritetica, composta dalla Direzione Aziendale e dalle componenti della RSA/RSU una per ogni sigla sindacale; la Commissione Tecnica avrà il compito di proporre i progetti e verificare i risultati raggiunti avendo accesso ai necessari dati aziendali.
I progetti che compongono il Premio di Risultato coinvolgeranno tutto il personale dipendente, non escludendo progetti specifici settoriali, concernenti gruppi definiti di lavoratori, ai fini di possibili PdR distintivi.
2. 2. Il Premio di Risultato sarà definito ogni anno da un opportuno numero di progetti proposti dalla Commissione Tecnica e sottoscritti in apposito verbale di riunione alla presenza dei rappresentanti territoriali delle XX.XX.
I progetti per l’anno 2004 verranno definiti entro 90 giorni dalla firma del Testo Unico.
3. 3. L’entità economica predeterminata per ogni singolo progetto, determinata annualmente, verrà a fine periodo valutata, ponderata e corrisposta sulla base degli effettivi risultati in relazione agli obiettivi predefiniti da raggiungere e suddivisi per i singoli dipendenti di ogni area operativa, con una modalità di ripartizione parametrale il cui importo finale sarà incrementato o diminuito in considerazione del risultato personale che deriva dall’applicazione di un opportuno indice individuale.
Le Parti convengono che l’importo individuale sia da considerarsi fisso per il 30% ed il restante 70% consegua dal risultato personale che deriva dall’applicazione di un opportuno “indice individuale”, descritto nell’allegato 1, che è parte integrante del presente accordo.
4. 4. Gli importi del PdR verranno corrisposti a tutto il personale con contratto di lavoro autoferrotranvieri a tempo indeterminato compresi inoltre apprendisti, CFL e il personale a tempo determinato con un periodo lavorativo superiore a 6 mesi nell’anno di riferimento e saranno riproporzionati in caso di prestazione parziale, per assunzione o esonero nel corso dell’anno di riferimento, sulla base dei mesi di presenza.
Il personale assunto con contratto part-time avrà diritto a quote del premio di risultato proporzionali alle ore contrattualmente prestate.
Sarà considerato mese lavorativo la presenza per un periodo superiore ai 15 giorni.
5. La corresponsione del PdR avverrà in due soluzioni:
- - in acconto con le competenze del mese di settembre dell’anno di riferimento per un importo indicativo pari al 30% dell’importo erogato individualmente a consuntivo per l’anno precedente.
- - a saldo con le competenze del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce la misurazione dei risultati, con le modalità stabilite dal presente accordo al netto dell’acconto.
6. 6. Circa i compensi di incertezza nell’ammontare, di non consolidamento nel tempo, di non computabilità nella retribuzione normale e nel TFR, ai sensi di quanto determinato dalla L. 297/82, e di decontribuzione, le Parti ribadiscono che gli importi del PDR, ove maturati ed erogati, sono “una tantum” ed al lordo delle eventuali ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e sono da considerarsi onnicomprensivi delle incidenze, già calcolate in sede di quantificazione degli importi stessi su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
7. 7. Gli importi di cui sopra non daranno luogo ad alcun consolidamento e saranno eventuali e variabili, in quanto erogabili solo qualora si siano verificate le condizioni minime prefissate in funzione degli obiettivi e dei risultati raggiunti.
8. 8. Le Parti si danno atto che le erogazioni a titolo di PdR hanno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del trattamento di esenzione contributiva previsto dall’art. 2 della L. 135/97 di conversione del D.L. 25.3.97 n. 67, così come modificato dall’art.60 della L. 144/99 e dall’art. 49 comma 3 della L. n. 488/99 e dalle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni; inoltre, in relazione alla clausola di onnicomprensività sopra definita, le Parti si danno ulteriormente atto che tali erogazioni a titolo di PdR realizzano la fattispecie prevista dall’art. 3 L. 402/96. All’uopo tale Accordo verrà depositato a cura dell’Azienda, presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno e, successivamente, presso gli Enti previdenziali competenti.
ALLEGATO 1
Modalità per l’attribuzione del Premio di Risultato
1. Parametro per la determinazione della quota variabile per addetto (70% del PdR)
Viene definito un indice individuale ottenuto moltiplicando il numero di eventi di assenza per malattia del singolo dipendente per il totale dei giorni di assenza nell’anno di riferimento del medesimo. L’indice individuale determina la fascia di appartenenza all’indice di riparametrazione (IR). Non vengono considerate le giornate di assenza per ricoveri ospedalieri.
INDICE INDIVIDUALE | IR INDICE RIPARAMETRAZIONE |
0 | 1,4 |
1 – 20 | 1,2 |
21 – 60 | 1,0 |
61 – 90 | 0,7 |
91 – 150 | 0,4 |
Oltre 150 | 0,1 |
Il valore del “punto premio variabile” viene individuato dividendo il 70% dell’importo complessivo del “Premio di Risultato” per la sommatoria dei valori dell’indice di riparametrazione dei singoli dipendenti.
Il valore del “punto premio variabile” moltiplicato per l’indice di riparametrazione di ciascun singolo dipendente determina la quota variabile del premio da erogare.
Per gli assunti o gli esonerati in corso d’anno il numero di assenze va rimodulato in base ai mesi di effettiva presenza.
2. Metodo per la ripartizione della quota fissa per addetto (30% del PdR)
Il valore del “punto premio fisso” si ottiene dividendo il 30% dell’importo complessivo del “Premio di Risultato” per la sommatoria di tutti i parametri contrattuali di ogni singolo dipendente al 1° gennaio dell’anno di riferimento o alla data di assunzione per gli assunti in corso d’anno.
Il valore del “punto premio fisso” moltiplicato per il parametro di ciascun singolo dipendente determina la quota fissa del premio da erogare.
PARTE 5 – UNA TANTUM
A copertura del periodo pregresso verrà erogato, al personale in forza alla data di sottoscrizione provvisoria del presente accordo (20 dic. 2003), un importo forfetario complessivo pari a 750,00€ moltiplicato per il numero di dipendenti suddetto.di €170.250
Detto importo dovrà essere suddiviso tra i 227 dipendenti in forza alla data del 20 dic. 2003 e sarà rapportato agli anni di anzianità maturata nel periodo gennaio 1996 – dicembre 2003, considerando anno intero la frazione superiore a 6 mesi. L’importo di cui sopra, che non verrà riproporzionato nel caso di part time, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.
ELENCO CAPI VESTIARIO
Capi della divisa il cui costo è suddiviso: 70% a carico azienda e 30% a carico lavoratore
CAPI | NUMERO | DURATA ANNI | FACOLTATIVO | NOTE |
Giacca divisa invernale | 1 | 2 | no | |
Pantaloni invernali | 2 | 2 | no | |
Pantaloni estivi | 2 | 2 | no | |
Camicie o magliette polo | 2 | 1 | no | Manica corta o lunga |
Giaccone invernale | 1 | 3 (4 se in goretex) | no |
Capi il cui costo è a totale carico dell’azienda
CAPI | NUMERO | DURATA | FACOLTATIVO | NOTE |
Xxxxxx, giubbotto o gilet ( huskj ) divisa estiva | 1 | 3 | Si | |
Camicie o magliette polo | 1 | 1 | No | Manica corta o lunga |
Pullover | 1 | 3 | Si | Manica lunga o corta |
Tuta personale area manutenzione ed officine | 3 | 1 | No | |
Tuta o Tuta antipioggia personale area esercizio | 1 | 4 | Si | |
Scarpe antinfortunistica personale area manutenzione ed officine | 1 | Ogni qualvolta sia necessaria la loro sostituzione per l’usura | No | |
Cravatta | 1 | 1 | Si | |
Berretto | 1 | 1 | Si | |
Guanti neve/lavoro personale area esercizio, manutenzione ed officine | 1 2 | Ogni qualvolta sia necessaria la loro sostituzione per l’usura | No |
Note:Qualora durante lo svolgimento del servizio, per cause imputabili unicamente allo stesso, i capi dovessero subire danneggiamenti irreparabili, saranno sostituiti e il loro costo non avrà alcuna ulteriore incidenza a carico del lavoratore.
TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO | |
RIFERIMENTO DEL TESTO UNICO | DATA DI INIZIO APPLICAZIONE |
1- UNA TANTUM | Paga del mese di febbraio |
2- straordinario programmato | Dal 10 giugno 2004 |
3- calcolo nastro | Dal 10 giugno 2004 |
4- | |