Direzione generale della prevenzione
ACCORDO di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del PROGETTO
∞ Il ruolo delle associazioni nella “retention in care” delle persone più vulnerabili ∞
IL
Ministero, della Salute
Direzione generale della prevenzione
e
. .
uito indicati rispettivamente come Ministero, costituito con Legge n.172/09, sulla base dell’organizzazione di cui al
.M. n. 59/14 e con sede in Roma, viale Xxxxxxx Xxxxxxx, n.5 – 00144, rappresentato dal Direttore generale ----------- -----
nato a -------- ----------- , e come Proponente, costituito con Statuto del ...XXYY.../...XXYY..../...XXYY......XXYY ,
sede in
YY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY.......XXYY...., via
YY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY XX
..XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY., rappresentato XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......
Y......XXYY......XXYY......XXYY., nat...XXYY... a YY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY XX
. il ...XXYY...../...XXYY......XXYY.../19...XXYY , redigono in forma di scrittura privata il presente atto, di seguito
to come Accordo, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi della Legge 7 1990 n. 241, articoli 11 (cc. 2 e 3) e 15.
Premesso che:
il Ministero ed il Proponente possiedono competenze nel settore sanitario e sono cointeressati a concordarne il comune svolgimento di progetti informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV, proposti dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l’AIDS, di seguito indicata come Consulta, costituita presso il Ministero con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 44, allegato 1, punto 14, in attuazione dell’all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
la Direzione generale della prevenzione, di seguito indicata come Direzione, sulla base dell’articolo 3, comma 1, del citato D.P.C.M., cura la promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili comprese le persone affette da malattie di rilievo sociale, cura la prevenzione nella popolazione a rischio e tutela la salute con riferimento a sangue ed emocomponenti;
il Proponente sulla base di ...XXYY......XXYY...(Ndr. - indicare le fonti statutarie o regolamentari da cui derivano le competenze giuridiche coinvolte nel presente Accordo) ...XXYY......XXYY......XXYY ed ha tra i
propri fini istituzionali quello di ...XXYY......XXYY......XXYY...(Ndr. - indicare i fini istituzionali che sono coinvolti dalla realizzazione del Progetto)...XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY ;
col citato comma 809 viene autorizzato il finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta e delle collaborazioni per studi ed analisi su progetti e per tematiche individuate dalla medesima;
gli uffici del Ministero assicurano il supporto al funzionamento della Consulta, compresa la cura delle procedure per la selezione dei progetti da ammettere ai finanziamenti, resi disponibili sui pertinenti capitoli dallo stato di previsione del Ministero per gli scopi dettagliati periodicamente dalla medesima;
con comunicazione formale del 21 luglio 2014 il Coordinatore, a nome della Consulta, ha indicato la linea di intervento e la tematica che il progetto, finanziabile con i fondi dell’anno 2014, dovrà seguire, restando confermato, per il rapido avvio e per il migliore utilizzo delle risorse economiche disponibili, l’utilizzo dello strumento degli accordi di collaborazione tra il Ministero ed altre amministrazioni pubbliche, interessate all’esercizio delle comuni competenze in materia di lotta contro l’AIDS;
in considerazione dei fondi disponibili, per l’esercizio finanziario 2014 pari a 118.000 euro, da erogare quale contributo alle spese sostenute dagli enti proponenti/esecutori dei progetti, la Consulta ha fissato una sola area tematica sulla quale concentrare l’intero contributo economico del Ministero;
sulla base delle indicazioni della Consulta il Ministero, nella persona del Direttore generale della Direzione della prevenzione, ha avviato la procedura selettiva, tramite avviso pubblicato sul sito Web istituzionale del Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, paragrafo “Criteri e modalità”;
in risposta a detto Xxxxxx il Proponente ha presentato apposita proposta di collaborazione nel progetto in epigrafe, con i relativi tempi di svolgimento e gli oneri economici connessi alla contribuzione ai costi da sostenersi, nonché la distribuzione tra le parti dei rispettivi compiti;
in data .. / /2014 un Comitato di valutazione, appositamente attivato presso il Ministero e composto da personale interno, integrato da un esperto del Consiglio superiore di sanità e da tre membri della Consulta, non cointeressati ai progetti in valutazione ed in rappresentanza della medesima, ha ritenuto tecnicamente valida e economicamente vantaggiosa la proposta avanzata dal Proponente;
conseguentemente, il Ministero intende avviare la collaborazione col Proponente per la realizzazione del
progetto sopra citato;
considerato che
è necessario disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, l'anno 2014, il giorno del mese di dicembre,
tra Ministero e Proponente SI CONVIENE quanto segue Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Accordo è concluso per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, riportate nel Programma operativo (Allegato 1) ed indicate in epigrafe, che ne costituisce parte integrante, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in detto Programma.
2. Il Proponente si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato o di altri soggetti del c.d. terzo settore, operanti nella lotta all’AIDS, limitatamente ai soggetti costituiti con atto notarile e qualificabili come fondazioni od enti morali in base al Codice civile (libro I, titolo II, capo II) , o come associazioni di volontariato ai sensi della Legge n.266/91 o come enti di promozione sociale di cui alla Legge n.383/2000, oppure come associazioni temporanee di soggetti ricedenti nelle categorie sopra indicati.
Art. 2 - Efficacia. Durata. Proroga
1. Per l’efficacia del presente atto gli estremi della procedura di stipula, nonché i link ai file contenenti il Progetto di che trattasi e l’Accordo, sottoscritto dai soggetti firmatari delegati, saranno oggetto di pubblicazione sul sito Web istituzionale del Ministero, ai sensi della Legge n.241/90, articolo 12, c. 2, e degli articoli 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013. Il Proponente ha comunicato, preventivamente il Codice Unico di Progetto, previsto dall’articolo 11 della Legge n.3/02, chiesto al C.I.P.E. dal Proponente in quanto soggetto attuatore del Progetto.
2. L'Accordo è efficace dalla ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e di effettiva disponibilità delle risorse economiche destinate dal Ministero al Progetto. Il Proponente dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
3. L'Accordo ha durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di cui al comma 2 e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.
4. Previa formale e motivata richiesta a firma del legale rappresentante del Proponente, che deve pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza di cui al comma 3 e nella quale si evidenzi l’esistenza di condizioni di necessità e ragioni di opportunità per il completamento ritardato del Progetto, potrà esserne prorogata la durata per un periodo massimo di tre mesi, senza diritto a maggiorazione del contributo economico fornito dal Ministero.
Art. 3 - Realizzazione del progetto
1. La realizzazione del Progetto avverrà nel rispetto del Programma operativo, sotto la supervisione del Responsabile scientifico del Ministero.
2. La realizzazione del progetto prevede l'attiva partecipazione dei seguenti soggetti del terzo settore: a)… XXYY
… XXYY … XXYY… ; b) … XXYY … XXYY … XXYY…; c) … XXYY … XXYY …
XXYY… .; d)… XXYY … XXYY … XXYY… ; e) … XXYY … XXYY … XXYY… .
3. Dopo l’avvio di cui al comma 2 dell’art. 2, è consentito il coinvolgimento di ulteriori soggetti, o la sostituzione di quelli indicati al comma 3, solo previa preventiva richiesta del Proponente, a firma del legale rappresentante e debitamente motivata, ed assenso del Ministero.
Art. 4 - Monitoraggio del progetto
1. Per consentire al Ministero di monitorare lo stato di realizzazione del Progetto, il Proponente, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette un rapporto tecnico nel quale sono descritti lo stato di avanzamento ed il Rendiconto finanziario sulle spese sostenute, quest’ultimo redatto sulla base dell’Allegato 2 al presente Accordo.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste potranno essere apportate modifiche al Progetto ed al relativo piano finanziario, a condizione che le stesse non ne alterino l'impianto complessivo. Le variazioni richieste dal Proponente, a firma del legale rappresentante e debitamente motivate, saranno sottoposte alla valutazione del Ministero. Le variazioni non costituiscono in alcun caso motivo di modifica dell’importo massimo del contributo finanziario.
3. Il piano finanziario relativo al Progetto potrà essere modificato una sola volta, previo assenso del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità e l’opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della fine dell’Accordo. La modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'Accordo, il Proponente trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti ed il rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione.
5. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti e dei rendiconti non possa avvenire nei termini stabiliti, è facoltà del Ministero concedere proroga, previa formale e motivata richiesta del Proponente. La proroga sarà subordinata alla sussistenza di ragioni di necessità od opportunità e non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.
6. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari, di cui ai commi l e 4, sono inviati al Ministero unicamente tramite l’indirizzo di Posta elettronica certificata riportato in premessa e con intestazione, rispettivamente, all’Ufficio V ed all’Ufficio I della Direzione generale della prevenzione.
7. Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel Piano finanziario
originale e dell’Allegato 2 al presente Accordo.
8. Ferma restando l’invarianza del finanziamento complessivo, per ogni voce di spesa del piano finanziario, originario o modificato, è comunque consentito operare uno scostamento di importo non superiore al 10%.
9. Ai fini del pagamento, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al Proponente copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari.
Art. 5 - Uso degli elaborati
1. Il Ministero può disporre degli elaborati e dei dati esitati dalle attività del Progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti, senza che ciò dia diritto al Proponente di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dall’Accordo.
2. Il Ministero, tramite il responsabile di cui all’articolo 6, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo l. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo l dovranno recare l'indicazione: ““Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione” .
3. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall’Accordo ed i risultati raggiunti con la realizzazione del Progetto
saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.
4. Nessun autonomo diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto al Proponente, se non dietro espresso consenso del Ministero.
5. Il Ministero mantiene in esclusiva il diritto di sfruttamento economico dei file sorgente, degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere d’ingegno e delle creazioni intellettuali, delle procedure software e del restante materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dai soggetti coinvolti nello svolgimento del Progetto, rendendoli comunque disponibili ai membri della Consulta, per il tramite della medesima o con pubblicazione sul profilo istituzionale del Ministero.
Art. 6 - Responsabile scientifico
1. Il Proponente identifica, quale proprio responsabile scientifico per l’Accordo il prof. / dott.
...XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY........
XXYY..., in qualità di ...XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY......XXYY....., che
assicura il collegamento operativo con il Ministero e trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 4.
2. Il Ministero indica quale proprio referente scientifico per l’Accordo, il dott. …….., dirigente ..........., il quale, raccordandosi con il dirigente dell'Ufficio V della Direzione, assicura il collegamento operativo col Proponente ed il monitoraggio dell’Accordo.
3. Il Ministero ed il Proponente si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza, impedimento o modifica degli incarichi, dei responsabili di cui ai commi l e 2.
4. Il Responsabile scientifico del Ministero si avvarrà della collaborazione gratuita di rappresentanti, individuati dalla Consulta al proprio interno, per l’accompagnamento ed il monitoraggio del Progetto, nell’esecuzione delle azioni programmate e per la valutazione delle eventuali modifiche progettuale chieste dal Proponente e avvallate dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
Articolo 7 - Finanziamento
1. Per la realizzazione dell’Accordo le spese sostenute dal Proponente, direttamente od a rimborso degli enti indicati ai commi 2 degli articoli 1 e 3, sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nella misura massima ed omnicomprensiva di €118.000,00 (centodiciottomila/00) –NdR.: l’importo potrà essere fissato sotto tale soglia sulla base della proposta economica avanzata dal Proponente ed oggetto di valutazione comparativa da parte del Comitato di valutazione-- . Tale cifra sarà imputata sul capitolo 4100, piano gestionale 27, dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno 2014.
2. Il Proponente dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il Proponente prende atto che il finanziamento previsto per la contribuzione alle attività in Accordo, è riferito all’esercizio finanziario 2014 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31.12.2016, ai sensi dell’art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440. Il Proponente è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno oggetto della procedura di riscrizione in bilancio delle relative somme, che sarà avviata dal Ministero su richiesta del Proponente a decorrere dal 1° luglio 2017.
4. Il 40% della cifra, pari a €47.200,00 (quarantasettemiladuecento/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del Proponente, dell'avvio delle attività di cui all’articolo 2, comma 2; il 30%, pari a €35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00), a 12 mesi dall’avvio delle attività e dopo la ricezione dei primi due rapporti tecnici semestrali, di cui all'articolo 4, comma l; il restante 30%, pari a €35.400,00 (trentacinquemilaquattrocento/00), alla conclusione delle attività di cui all’Accordo, tenuto conto di quanto al comma 5.
5. Il rimborso delle spese riconosciute al Proponente non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso.
6. I relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all’indirizzo del Ministero, Direzione generale come sopra indicata. La richiesta deve contenere il Codice Unico di Progetto.
7. I pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del primo, ed dopo il ricevimento della richiesta di cui al comma 6, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente di tesoreria – IBAN
– IT………………………, intestato ad "XXXXXXX YYYYYYY”.
8. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal Proponente, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti del Ministero.
9. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica.
10. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l’Allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 3 al presente Accordo.
11. Resta fermo l’obbligo per il Proponente di conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.
Articolo 8 - Sospensione dei pagamenti
l. Se il Proponente non invia le relazioni di cui all’articolo 4, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento è disposta anche in caso di mancata od irregolare attuazione dell’Accordo.
Articolo 9 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo
l. In sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’Accordo o di altro inadempimento, per cause imputabili al Proponente o agli soggetti del terzo settore da lui prescelti e tali da pregiudicare la realizzazione del Progetto, il Ministero invita per iscritto il Proponente ad eseguire la prestazione in proprio, dando un termine di esecuzione. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto.
2 E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione dell’Accordo, il Proponente ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.
Il presente Accordo si compone di nove articoli e di tre allegati.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della Legge n.241/90, articolo 15, comma
2-bis.
Per il Ministero della salute
Il Direttore generale della D.G.Pre.
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Per ------------------------
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