DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Concorsi per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali
PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI DEI CONCORSI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI 1148 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO
(G.U.R.I. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017)
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INDICE
PREMESSA 3
RIFERIMENTI NORMATIVI 3
COMPETENZE
Ufficio per le Attività Concorsuali 5
Centro Psicotecnico 5
Commissione attitudinale 5
SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI
Specifiche tecniche 6
Criteri di valutazione 7
Esito degli accertamenti 7
ALLEGATI 8
• Decreto Ministero dell’Interno del 30 giugno 2003 n.198
• Decreto Ministero dell’Interno del 28 aprile 2005, n.129
• Decreto Ministro dell’Interno del 18.7.1985
• Giudizio di idoneità/inidoneità
• Scheda di profilo individuale attitudinale
• Richiesta ripetizione del colloquio del candidato in sede collegiale
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PREMESSA
L'esame attitudinale, ai fini del servizio di polizia, è diretto ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
Solo i candidati che superano le prove di efficienza fisica e le visite mediche sono sottoposti alle prove dirette ad accertare la loro idoneità attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Riferimenti normativi
All. 1 - Decreto Ministro dell’Interno del 30 giugno 2003 n.198 All. 2 - Decreto Ministero dell’Interno del 28 aprile 2005, n.129 All. 3 - Decreto Ministro dell’Interno del 18.7.1985
COMPETENZE
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio per le Attività Concorsuali
Provvede:
• alla definizione e pubblicazione del calendario delle convocazioni;
• alla predisposizione degli atti formali di nomina della commissione e di esclusione dei candidati che non superano le prove o per qualsiasi altra causa di esclusione;
• alla organizzazione e predisposizione dei servizi di vigilanza e supporto logistico e amministrativo burocratico necessari per il regolare svolgimento degli accertamenti;
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Centro Psicotecnico della Polizia Di Stato
• E’ preposto all’organizzazione e alla gestione delle prove per l’accertamento dei requisiti attitudinali per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di stato e ai predetti ruoli;
• mette a disposizione le strutture ed apparecchiature necessarie allo svolgimento degli accertamenti ed il relativo personale tecnico di supporto alla commissione.
Commissione
E’ nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
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E’ composta da un dirigente tecnico psicologo della Polizia e da quattro appartenenti del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato.
La commissione, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui è rivolto il presente concorso, ha predisposto i test da somministrare per l'accertamento delle qualità attitudinali. Questi sono stati approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - su proposta del Direttore Centrale per le risorse umane (D.M. n.129 art. 5 co 6).
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
I candidati saranno a disposizione della Commissione attitudinale per due giorni a partire dal 4° giorno dopo la prima convocazione.
Gli accertamenti si svolgeranno presso la sede del complesso del “Forte Ostiense” sita nella omonima via.
I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella convocazione pubblicato sul sito della Polizia di Stato – sezione concorsi, saranno esclusi dal concorso con decreto motivato, come indicato all’art. 14 comma 7 del bando di concorso.
All’atto della presentazione ciascun candidato dovrà avere al seguito:
• valido documento di riconoscimento;
• la ricevuta della propria domanda di partecipazione, scaricabile dall’area riservata del sito, avendo cura che il codice a barre sia perfettamente leggibile:
Le prove attitudinali consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un funzionario psicologo, il quale, tenuto conto dei risultati dei test e del colloquio, riporta sulla scheda di profilo individuale attitudinale gli esiti in base al menzionato D.M. art. 5 co 5.
Il funzionario psicologo può richiedere la ripetizione del colloquio in sede di commissione e, nel caso in cui siano risultati positivi i test ma sia risultato negativo il colloquio, viene ripetuto in sede collegiale.
L’esito delle prove di ciascun aspirante sarà valutato dalla commissione attitudinale, cui compete il giudizio d’idoneità o non idoneità attitudinale.
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Criteri di valutazione
La commissione attitudinale nel verbale preliminare stabilisce di giudicare non idoneo quel candidato che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi)” in uno dei requisiti contemplati dell’art. 4 del D.M. 30/06/2003, n. 198 – (Tab. 2) e sintetizzati in:
• Livello evolutivo
• Controllo emotivo
• Capacità intellettiva
• Socialità
Svolgimento degli accertamenti
La mattina del primo giorno ai candidati saranno somministrati i test psicoattitudinali, aggiornati secondo le moderne metodologie e approvati con decreto del Capo della Polizia su proposta del Direttore centrale delle risorse umane, costituiti da:
• test psicomotorio: prende in esame i tempi di reazione acustico e visivo del candidato.
• test psicosensoriale: utile per valutare la memoria a breve termine, la capacità associativa e la rapidità percettiva.
• test cognitivi: valutano le potenzialità intellettive. Al candidato è chiesto di individuare lo stimolo mancante per completare una sequenza, oppure, lo stimolo che risponde a determinate caratteristiche.
• questionari di personalità e motivazionali: misurano caratteristiche quali i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali del candidato. In genere sono costituiti da frasi che descrivono un comportamento o un’opinione. Il candidato deve esprimere il proprio grado di accordo con l’affermazione proposta o la frequenza con cui adotta un determinato comportamento.
Il pomeriggio del primo giorno, in funzione del numero di candidati convocati, una parte degli stessi è sottoposta al colloquio attitudinale individuale con un funzionario psicologo. Detto colloquio indaga le esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni del candidato e i suoi tratti di personalità. Inoltre, tende a osservare le capacità relazionali e di socializzazione del candidato, nonché la maturità, la capacità e la modalità di gestione delle emozioni. Quest’ultima caratteristica psicoattitudinale è indagata anche attraverso la somministrazione di una prova individuale svolta nel corso del colloquio.
I funzionari psicologi, al termine del colloquio individuale, possono redigere motivata richiesta di ripetizione del colloquio del candidato in sede collegiale, mentre, per gli altri
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candidati per cui non riterranno necessario il riesame, riporteranno gli esiti del colloquio sulla scheda di profilo individuale attitudinale (art. 5, comma 5, del Decreto 28 aprile 2005, n.129).
La mattina del secondo giorno, i restanti candidati saranno sottoposti ad analogo colloquio e a prova individuale da parte dei funzionari psicologi.
Terminati tutti i colloqui individuali, la commissione chiamerà per un secondo colloquio i candidati per cui i funzionari psicologi avranno richiesto un riesame in sede collegiale. Al termine saranno riportati, anche per questi, gli esiti del colloquio collegiale sulla scheda di profilo individuale attitudinale.
Il pomeriggio del secondo giorno, terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguiti da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive un verbale giornaliero con cui esprime il giudizio finale relativo all’idoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato per ogni candidato esaminato.
Esito degli accertamenti
Al termine delle valutazioni il segretario notificherà a ciascun candidato l’esito degli accertamenti con indicazione della “idoneità” / “non idoneità attitudinale” consegnandone copia all’interessato.
Per i casi di “non idoneità” sarà esplicitato il criterio di valutazione adottato al fine di fornire indicazioni utili per esercitare il diritto di ricorso avverso il giudizio espresso dalla commissione attitudinale.
Il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato.
Avverso il giudizio della Commissione è ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza o il ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
A partire dal giorno successivo alle prove i documenti di pertinenza di ciascun candidato saranno disponibili nell’area riservata del sito web della Polizia di Stato alla sezione concorsi (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/#/xxxxxxx_xxxxxxxx) e potranno essere scaricati.
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ALLEGATI
All. 1) - Decreto Ministro dell’Interno del 30 giugno 2003 n.198 “Regolamento concernente i requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”. Tabella 2 (requisiti attitudinali per i concorsi per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti):
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità e alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti o inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d) una socialità caratterizzata da un’adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.
All. 2) - Decreto Ministero dell’Interno del 28 aprile 2005, n.129 “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica inziale dei ruoli degli agenti e assistenti degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”.
• Art. 5 accertamenti psico-fisici ed attitudinali comma 4, “i candidati che superano le prove psico-fisiche” i quali “sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.”
• Art. 5, comma 5, “Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da
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rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.”
• Art. 5, comma 6, “I test, (...), sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.”
• Art. 5, comma 7, “Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 3 e 4, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni”.
• Art. 5, comma 8, “Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza”.
• Art. 5, comma 9, “Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza”.
• Art. 52, comma 4. “I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni”.
All. 3) - Decreto Ministro dell’Interno del 18.7.1985 “Relativo ai profili professionali dei ruoli tecnici della Polizia di Stato”:
• Direttore Tecnico Psicologo: “procede attraverso il colloquio avvalendosi dei risultati scaturiti dalla produzione di una serie di test collettivi o individuali, all’accertamento delle qualità attitudinali dei candidati ai concorsi per commissario, ispettore e agente. Somministra i test collettivi ai candidati ai vari concorsi per la Polizia di Stato”.
Codice ID
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Il giorno / / il candidato , nato a_ ( ), il / / , visti gli esiti delle prove attitudinali e le risultanze del colloquio cui è stato sottoposto, relativi al concorso in oggetto, è risultato:
□ IDONEO □ NON IDONEO
motivo del giudizio di non idoneità:
□ ha conseguito una media globale inferiore a 12/20
□ ha riportato una valutazione inferiore a 8/20 in uno dei requisiti contemplati nell’art. 4 D.M. 198/2003
Il giudizio di non idoneità, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo.
Avverso di esso è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data odierna.
Roma, Il Presidente
Il presente verbale, di cui viene rilasciata copia, è stato notificato all'interessato il giorno / / alle ore ,
Firma dell'interessato Firma del Segretario