Contratto di affiliazione
Contratto di affiliazione
Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Edizione gennaio 2022
Contratto di affiliazione
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Affiliazione alla Fondazione 1.1
L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si
affilia a Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali con sede a Basilea (di seguito chiamata Fondazione) allo scopo di attuare la previ- denza professionale per la parte non obbligatoria.
1.2
La Fondazione è organizzata come fondazione col- lettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel nell'elenco delle fondazioni controllate. L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza indipendente all'interno della Fondazione.
1.3
A copertura dei rischi di decesso, d'incapacità di gua- dagno e di longevità è stato stipulato un contratto d'assicurazione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea (di seguito chiamata Helvetia).
1.4
L'investimento del patrimonio di previdenza avviene tramite il Consiglio di fondazione.
1.5
Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ- denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor- date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi- curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci- pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen- tari.
1.6
Se necessario la Fondazione può trasmettere alla Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rapporto d'affiliazione.
2 Basi
2.1
Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- stazioni e finanziamento), dal regolamento dei costi, dall'atto di Fondazione, dal regolamento relativo all'e- lezione dei rappresentati dei dipendenti nel Consiglio di fondazione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse.
2.2
Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) come pure il regolamento dei costi sono parte inte- grale del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a conoscenza del loro contenuto.
2.3
I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- lamento di previdenza del personale è composto dal piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- mento e in particolare a erogare le prestazioni rego- lamentari.
3 Amministrazione/commissione di previdenza
3.1
Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im- presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme- mente alle disposizioni contemplate nel regolamento d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in seno alla commissione di previdenza, nonché a desi- gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la commissione di previdenza va completata, rispettiva- mente costituita.
3.2
L'impresa prende in particolar modo atto e approva le disposizioni contemplate nell'atto di fondazione in merito alla nomina del Consiglio di fondazione. L'ele- zione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione avviene in base al relativo regolamento della Fondazione. L'impresa affiliata si dichiara d'ac- cordo con l'attuale composizione del Consiglio di fon- dazione.
4 Obblighi di cooperazione 4.1
L'impresa annuncia alla Fondazione il personale che deve essere affiliato alla previdenza conformemente al piano di previdenza (prestazioni e finanziamento).
4.2
Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre- scritto:
le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di appartenenza delle persone, al più presto 90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio della previdenza;
la modifica della categoria delle persone, i casi d'incapacità lavorativa e d'incapacità di guadagno di una durata superiore ai 3 mesi senza interru- zione e altri dati determinanti per l'attuazione della previdenza (per esempio cambiamento dello stato civile) vanno notificati immediatamente.
Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni salariali, non raggiungono più l'importo limite regola- mentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il tra- sferimento della prestazione d'uscita nonché l'indi- xxxxx privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute.
Le persone da assicurare e i rispettivi salari base vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno.
4.3
L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua- zione delle misure adottate nel quadro della gestione delle prestazioni.
4.4
Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri- tiero e in ogni loro parte.
4.5
Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni anno, la Fondazione redige per ogni persona assicu- rata un certificato di previdenza individuale in cui sono visibili le future prestazioni di previdenza. I cer- tificati di previdenza vengono spediti direttamente alla persona assicurata o resi accessibili per via elettro- nica.
L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per- sona assicurata i regolamenti di previdenza del per- sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos- sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica a ogni persona assicurata.
4.6
L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico- lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo- difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di- sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve- nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di previdenza del personale hanno carattere vincolante nel rapporto di previdenza e possono essere recla- mate nei confronti della Fondazione.
5 Pagamento dei contributi/scadenza 5.1
L'impresa si impegna a versare i contributi globali fat- turati dalla Fondazione. Sono riservati gli adattamenti dei contributi a seguito, in particolare, di modifiche delle tariffe, nonché eventuali contributi supplemen- tari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno dedotti dal salario dei dipendenti e vanno trasferiti regolarmente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione.
5.2
Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am- montare dei contributi avvengono di massima il giorno determinante.
5.3
I contributi per le prestazioni di rischio e i contributi concernenti le spese nonché eventuali contributi ri- scossi dalla Fondazione per la costituzione di accan- tonamenti tecnici o necessari ai fini operativi giun- gono a scadenza all'inizio di ogni anno, rispettiva- mente al momento dell'ammissione di un collabora- tore nella previdenza del personale o alla data di una mutazione in corso d’anno. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono a sca- denza alla fine di un anno mentre, in caso di sciogli- mento del rapporto di lavoro, scadono con la data stessa di cessazione del lavoro, in caso di decesso il giorno del decesso e in caso di riduzioni salariali infe- riori al limite di ammissione regolamentare il giorno della fine dell'assicurazione.
5.4
Per i pagamenti effettuati prima della data di sca- denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar- retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti- fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis- sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze.
Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di mora maturati, è riportato come credito di capitale all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im- presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi all'anno successivo.
Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se la impresa affiliata non notifica per scritto eventuali obiezioni in merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ri- cezione dell'estratto di conto.
5.5
In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre- videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet- tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In vista della rimessa in vigore della precedente coper- tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i contributi fatturati.
Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio di previdenza effettivamente esistente (comprese le prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu- razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori del fallimento rispettivamente ricavati dalla realizza- zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento nei confronti di Helvetia.
5.6
Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza del perso- nale, applicare delle misure di risanamento come, in particolare, il prelievo di importi di risanamento straor- dinari, qualora dovesse riscontrare una copertura in- sufficiente della Fondazione. Gli importi di risana- mento sono fatturati direttamente al datore di lavoro quale debitore solidale, che può applicare alla lettera le modalità per il pagamento delle prestazioni di ri- schio per questi prelievi straordinari.
5.7
L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda- zione delle riserve contributive destinate al finanzia- mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata a dedurre dalle riserve contributive la quota contribu- tiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza.
L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in- sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei contributi su un conto bloccato specifico denominato "riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'uso".
5.8
La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della deducibilità fiscale dei contributi.
6 Responsabilità
Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi- mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in modo particolare a inadempimento di un'obbligo di cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im- presa affiliata risponde interamente delle prestazioni regolamentari dovute dalla Fondazione.
7 Entrata in vigore/disdetta/rescissione 7.1
Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con la controfirma da parte della Fondazione, alla data convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi- nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con- venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e può essere disdetto per la prima volta dopo la sca- denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di- sdetta del contratto da parte della Ditta affiliata ri- chiede l'approvazione scritta della Commissione di previdenza.
7.2
Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato.
7.3
La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im- mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa- gamento dei contributi oppure di grave inadempi- mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com- missione di previdenza emani delle disposizioni o prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, con il regolamento di previdenza del personale o con il piano delle prestazioni e di finanziamento conve- nuto e se la commissione di previdenza continua ad attenersi a quanto sopra nonostante un ammoni- mento scritto da parte della Fondazione.
7.4
La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an- che prima della scadenza della durata contrattuale nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 mesi l'istituto di previdenza non registri alcuna per- sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita.
7.5
In caso di rescissione del contratto di affiliazione è applicabile la cifra 3 del regolamento dei costi. La so- spensione del contratto d'affiliazione può comportare l'applicazione del regolamento di liquidazione par- ziale e totale.
7.6
Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa- trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa è contemporaneamente posta in liquidazione – è ri- partito fra i destinatari conformemente alle disposi- zioni di legge.
7.7
Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as- sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa era antecedente allo scioglimento del contratto.
Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca- dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi- mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza sia delle persone che percepiscono delle prestazioni previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden- ziali.
Le persone assicurate che al momento dello sciogli- mento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda- zione anche dopo lo scioglimento del contratto d‘affi- liazione.
7.8
In caso di rescissione del contratto di affiliazione da parte della Fondazione (senza che si verifichino le cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 precedente), compete alla Fondazione, di comune accordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci- dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. Se le due parti summenzionate non riescono a met- tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman- gono presso la Fondazione.
7.9
Per controversie derivanti dal presente contratto il foro competente viene definito in base all'art. 73 LPP.
Allegati:
Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) Regolamento dei costi
Atto di Fondazione
Regolamento relativo all'elezione dei rappresen- tati dei dipendenti nel Consiglio di fondazione
Regolamento d'organizzazione
Luogo/data: | Basilea, |
Impresa (denominazione in base all'iscrizione nel registro di commercio), firma/e: | Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali |
Regolamento dei costi
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Basi
Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2).
2 Spese per maggiore aggravio amministrativo
2.1
Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- guenti importi:
Interpellazioni per lettera raccomandata
in relazione a contributi arretrati CHF 300.– Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse):
- Domanda d'esecuzione CHF 500.–
- Domanda di continuazione
dell'esecuzione CHF 500.–
- Domanda di fallimento rispettivamente
di realizzazione del pegno CHF 500.–
Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza
del personale, dell'obbligo di cooperazione (per esempio
richiesta di liste di salari alla a regia,
Cassa di Compensazione al minimo
AVS competente) CHF 500.–
Richiesta di prestazioni al Fondo
di Garanzia per l'istituto di previdenza
affiliato insolvente CHF 500.–
Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia
2.2
Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.
3 Scioglimento del contratto 3.1
In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui- dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor- memente alle disposizioni seguenti.
3.2
Se al momento della valutazione degli investimenti della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato e contabilizzato come perdita.
3.3
Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com- porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag- giunta al valore di rescissione del contratto, è calco- lato dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicura- zioni sulla Vita SA, applicando le basi tariffarie di que- st'ultima nonché le disposizioni legali determinanti.
3.4
In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ- denza affiliato viene inoltre dedotto un importo sup- plementare, calcolato in base ai costi effettivi cagio- nati; tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.–.
4 Modifiche del regolamento 4.1
Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento, per fondati motivi, una modifica del pre- sente regolamento.
4.2
Eventuali modifiche devono essere notificate per iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.
Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Il Consiglio di fondazione
Atto di Fondazione
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Versione conforme alla decisione dell'autorità di vigi- xxxxx del 15 agosto 2017 e alla decisione del Consi- glio di fondazione del 31 maggio 2017.
Art. 1 Nome e sede
(1) La Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantonali con sede a Basilea, in seguito chiamata Fondatrice, istituisce una Fondazione con il nome Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle banche cantonali (Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken, Swisscanto Supra Fondation col- lective des Banques Cantonales, Swisscanto Supra Collective Foundation of the Cantonal Banks), chia- mata in seguito Fondazione, secondo gli art. 80 e se- guenti del CC svizzero.
(2) La Fondazione ha la propria sede a Basilea, al do- micilio della fondatrice. Con il consenso dell'autorità di vigilanza il Consiglio di fondazione può trasferire la sede a un'altra località della Svizzera.
Art. 2 Scopo
(1) Scopo della Fondazione è l'applicazione di prov- vedimenti previdenziali per i dipendenti ed i datori di lavoro al di fuori delle prestazioni obbligatorie con- template dalla legge sulla previdenza professionale (LPP). La fondazione si impegna inoltre a offrire solu- zioni previdenziali di associazione agli indipendenti senza personale.
(2) La Fondazione gestisce inoltre delle casse di ri- sparmio proprie ad ogni singolo istituto di previdenza affiliato, conformemente ai mezzi messi a sua dispo- sizione e sulla base del regolamento di previdenza specifico. A copertura dei rischi di decesso, d'invali- dità e di longevità la Fondazione ha il diritto di stipu- lare per tutti o singoli rischi dei contratti d'assicura- zione con assicuratori sulla vita concessionari in Sviz- zera. La Fondazione deve risultare sempre stipulante e beneficiaria.
(3) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti- lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai loro dipendenti o che sono soliti versare a comple- mento come rimunerazione per servizi resi come le indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia- nità, ecc.
(4) Le prestazioni per il datore di lavoro in merito alla vecchiaia, l'invalidità e la morte devono essere limi- tate a quelle pianificate per i propri dipendenti. Pre- stazioni facoltative che superano quelle stabilite per regolamento possono essere concesse solo a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza colpa, si trovano in stato di bisogno.
(5) Per l'esercizio dei compiti dirigenti e operativi che derivano dalla realizzazione della previdenza la Fon- dazione è autorizzata a stipulare dei contratti con un direttore (sede centrale).
Art. 3 Patrimonio della Fondazione
(1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal ca- pitale della Fondazione, dal patrimonio comune e dai patrimoni di previdenza dei singoli istituti di previ- denza affiliati.
(2) E' esclusa la restituzione del patrimonio della Fon- dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione non può essere destinato a scopi diversi da quelli della previdenza a favore del personale.
Art. 4 Capitale della Fondazione
(1) Il capitale della Fondazione è costituito dal patri- monio iniziale pari a CHF 1'000.00 che la Fondatrice concede alla Fondazione nonché dagli utili ottenuti da tale importo e dai fondi liberi della Fondazione.
Art. 5 Patrimonio comune
(1) Al patrimonio comune vengono accreditati:
gli accantonamenti e le riserve necessari nonché gli utili conseguiti con essi,
eventuali ulteriori donazioni da parte di terzi.
(2) ll patrimonio comune risponde in primo luogo per gli impegni della Fondazione che non derivano da di- ritti previdenziali.
Art. 6 Patrimonio di previdenza
(1) I patrimoni di previdenza dei singoli istituti di pre- videnza affiliati sono costituiti:
dai contributi regolamentari;
dalle prestazioni e dalle parti di eccedenze ero- gate agli istituti di previdenza provenienti da con- tratti d'assicurazione;
dalla riserva contributiva specialmente accumu- lata dai datori di lavoro affiliati (ai sensi dell'art. 331, cpv. 3 OC);
eventuali ulteriori attribuzioni da parte dei datori di lavoro, dei beneficiari o di terzi;
i redditi del patrimonio di previdenza.
(2) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ- denza affiliato risponde unicamente e primariamente
per gli impegni della Fondazione che derivano dai di- ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di previdenza affiliato.
(3) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza affiliato sono limitati alla consistenza del corrispon- dente patrimonio previdenziale.
Art. 7 Istituti di previdenza affiliati/ Regolamenti
(1) Gli istituti di previdenza affiliati nell'ambito della Fondazione sulla base del contratto di affiliazione sono reciprocamente indipendenti e vanno ammini- strati con casse separate.
(2) Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi di- pendenti è redatto un regolamento di previdenza che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di pre- videnza e delle prestazioni di previdenza, la cerchia dei beneficiari come pure tutte le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della previdenza a favore del personale.
Art. 8 Controllo
(1) Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di re- visione riconosciuto per il controllo annuo della ge- stione degli affari, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. In merito alle sue attività l'ufficio di revi- sione riferisce per iscritto al Consiglio di fondazione.
(2) Per il controllo periodico della Fondazione il Con- siglio di fondazione designa un perito riconosciuto per la previdenza professionale.
Art. 9 Organizzazione
(1) Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione, le commissioni di previdenza, la commis- sione degli investimenti, il direttore e l'ufficio di revi- sione.
(2) Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri (persone fisiche). Due consiglieri di fondazione ven- gono designati all'interno della cerchia dei dipendenti assicurati. Gli altri consiglieri di fondazione vengono eletti a metà dall'Helvetia Compagnia Svizzera d'As- sicurazioni sulla Vita SA e dall‘Unione delle Banche Cantonali Svizzere. Il Consiglio di fondazione rappre- senta la Fondazione verso l'esterno e determina il di- ritto di firma che può essere conferito anche a per- sone non facenti parte del Consiglio di fondazione.
(3) Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato. Il Consiglio di fondazione può deli- berare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso decide a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti il voto del presidente vale doppio.
(4) In merito alla composizione degli organi e la ripar- tizione delle competenze e dei compiti fra di loro, il Consiglio di fondazione promulga un regolamento d'organizzazione, modificabile in qualsiasi momento, nonché un regolamento elettorale relativo alla nomina dei rappresentati dei dipendenti nel Consiglio di fon- dazione che definisce la composizione degli organi- smi e indica la distribuzione delle competenze e dei compiti fra di loro. Le modifiche del regolamento d'or- ganizzazione e del regolamento elettorale richiedono l'approvazione di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di fondazione.
Art. 10 Contabilità
(1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni istituto di previdenza affiliato, in modo particolare in riguardo ai contributi di previdenza, ai capitali di ri- sparmio accumulati, alle assicurazioni ed alle presta- zioni di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i contributi e per le prestazioni, accumulati in ec- cedenza dei contributi regolamentari del datore di la- voro e dei suoi dipendenti.
(2) Per il capitale della fondazione e il patrimonio co- mune è tenuto un conto separato.
(3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual- mente, al 31 dicembre.
Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione
Le modifiche all'atto di fondazione possono essere decise da almeno due terzi dei consiglieri nel rispetto dello scopo della Fondazione (art. 2) proponendo la modifica all'autorità di vigilanza per la relativa appro- vazione.
Art. 12 Liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza affiliato
Le norme da applicare alla liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza affiliato si conformano alle di- sposizioni emanate dal Consiglio di fondazione e in qualsiasi momento modificabili da quest'ultimo non- ché alle disposizioni regolamentari approvate dall'au- torità di vigilanza competente.
Art. 13 Risoluzione della Fondazione
(1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Con- siglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda- zione. Prestazioni di qualsiasi genere a favore della fondatrice o dei datori di lavoro affiliati alla Fonda- zione oppure dei loro successori sono escluse.
(2) In ogni caso è fatto salvo il consenso delle Autorità di vigilanza.
Regolamento elettorale
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti
nel Consiglio di fondazione della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Sulla base dell'art. 1.1 del regolamento d'organizza- zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:
1 Composizione del Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri (incl. il presidente), di cui due membri sono rappre- sentanti dei dipendenti (di seguito "i rappresentanti dei dipendenti") che sono inoltre membri delle com- missioni di previdenza dell'impresa affiliata.
I restanti consiglieri di fondazione vengono determi- nati a metà fra l'Associazione Svizzera delle Banche Cantonali e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu- razioni sulla Vita SA.
I rappresentanti dei dipendenti rappresentano tutti i collaboratori impiegati che non partecipano a deci- sioni di politica gestionale.
2 Diritto di voto
2.1 Elettorato attivo
Esercitano il diritto di voto i rappresentanti dei dipen- denti delle rispettive commissioni di previdenza di tutte le imprese affiliate alla Fondazione e che si tro- vano in un rapporto di lavoro non disdetto.
Essi eleggono assieme i due rappresentanti dei di- pendenti del Consiglio di fondazione, sulla base delle disposizioni previste dall'istruzione elettorale.
2.2 Elettorato passivo
Sono eleggibili i membri della commissione di previ- denza (dipendenti) delle imprese affiliate.
Per l'elezione del Consiglio di fondazione, a ciascuna impresa affiliata è consentita la candidatura e l'ele- zione di un unico membro della commissione di pre- videnza (dipendente).
2.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche
Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro- prie decisioni in lingua tedesca.
I rappresentanti dei dipendenti della commissione di previdenza si accertano che i dipendenti candidati per la carica all'interno di un consiglio di fondazione, pos- siedano, oltre a sufficienti conoscenze della lingua te- desca, anche fondate conoscenze nell'ambito del di- ritto previdenziale. Il Consiglio di fondazione in carica può rifiutare le candidature se non adempiono i requi- siti previsti.
3 Proposte d'elezione
3.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fondazione
In osservanza della cifra 1 cpv. 3 e della cifra 2.2, il Consiglio di fondazione propone alle rappresentanze dei dipendenti delle commissioni di previdenza i can- didati del Consiglio di fondazione.
Il Consiglio di fondazione può proporre minimo sei ul- teriori persone affinché, in caso di uscita di un mem- bro dal Consiglio di fondazione durante il periodo di carica, questo possa essere sostituito dal suben- trante (candidato di riserva).
3.2 Candidatura dei membri della commis- sione di previdenza (dipendenti)
Nel rispetto della cifra 1 cpv. 3 e della cifra 2.2, i mem- bri delle commissioni di previdenza (dipendenti) hanno a loro volta il diritto di candidarsi.
Una candidatura va esclusivamente presentata sul modulo preposto e, per essere valida, necessita dell'approvazione dei rappresentanti dei dipendenti della commissione di previdenza nonché dei candi- dati.
Le candidature vanno inviate all'ufficio elettorale della Fondazione entro al più tardi 7 settimane prima della data delle elezioni.
Le candidature vengono controllate dall'ufficio eletto- rale in merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra 2.2 (elettorato passivo) e 2.3. L'attuale elenco dei candidati viene comunicato al più tardi 3 settimane prima della data delle elezioni.
3.3 Elezione tacita
Se il numero di candidati è solo pari a quello dei seggi da occupare, non avverrà alcuna elezione secondo la cifra 4 e i candidati sono da considerarsi eletti tacita- mente.
4 Procedimento elettorale
4.1 Principi elettorali generali
I rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fonda- zione vengono eletti a scrutinio libero e segreto.
4.2 Data dell'elezione
Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito dell'elaborazione delle notifiche salariali annue.
4.3 Ufficio elettorale
Le elezioni vengono preparate ed effettuate da un uf- ficio elettorale.
Il Consiglio di fondazione nomina i membri dell’ufficio
elettorale, che vengono selezionati tra i dipendenti della gerente. Sono esclusi i membri stessi del Con- siglio di fondazione.
Prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione l'uf- ficio elettorale redige una breve istruzione elettorale, la quale viene recapitata ai rappresentanti dei dipen- denti aventi diritto al voto, assieme alla documenta- zione elettorale.
L'intera procedura elettorale potrà essere sostenuta tramite Internet.
4.4 Scrutinio segreto
L'ufficio elettorale determina una procedura elettorale che garantisca lo scrutinio segreto. Questa procedura viene comunicata agli elettori con il recapito del ma- teriale elettorale. Deve essere garantito che
i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni com- missione di previdenza non siano a conoscenza del comportamento elettorale dei rappresentanti dei dipendenti della stessa commissione di previ- denza,
che le singole imprese affiliate non siano a cono- scenza del comportamento elettorale delle altre imprese e viceversa.
Se la procedura elettorale non può garantire in asso- luto che i membri dell'ufficio elettorale vengano a co- noscenza del comportamento elettorale degli aventi diritto, i membri dell'ufficio elettorale sono tenuti a os- servare l'assoluto riserbo in merito alle informazioni percepite.
4.5 Materiale elettorale
La documentazione elettorale sarà recapitata ai rap- presentanti dei dipendenti delle commissioni di previ- denza.
Fanno parte della documentazione elettorale: le istruzioni di voto
l'elenco dei candidati
4.6 Convocazione del corpo elettorale
Il giorno delle elezioni e le proposte d'elezione del Consiglio di fondazione ai sensi della cifra 3.1, sa- ranno comunicati al più tardi 9 settimane prima dell'e- lezione.
4.7 Scrutinio
L'elezione avviene tramite i rappresentanti dei dipen- denti delle commissioni di previdenza (cifra 2.1) fa- centi parte della cerchia dei candidati nominati.
L'elezione deve avvenire tramite gli appositi moduli per l'elezione.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza semplice).
In caso di parità di voti è eletto il candidato con il mag- giore tempo d'affiliazione nella commissione di previ- denza dell'impresa affiliata.
Se i criteri elettorali (cifra 1 cpv. 3 e cifra 2.2) non ven- gono adempiuti da un eletto, l'ufficio elettorale può so- stituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e che adempie i criteri previsti. I candidati non eletti sono da considerare come can- didati sostitutivi secondo la cifra 5.2 in base al numero di voti.
4.8 Verifica delle elezioni
La validità dei moduli per l'elezione pervenuti viene esaminata dall'ufficio elettorale. Per l'elezione ven- gono presi in considerazione esclusivamente i moduli compilati correttamente e inoltrati entro i termini sta- biliti, prima del giorno delle elezioni.
L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue azioni e accertamenti e comunicare al Consiglio di fondazione i risultati delle elezioni.
L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato.
Il nuovo Consiglio di fondazione deve constatare la validità delle elezioni durante la sua riunione costitu- tiva.
5 Periodo di carica, subentro
5.1 Periodo di carica
Il periodo di carica dura 5 anni. Se durante il periodo di carica un rappresentante dei dipendenti si ritira dalla commissione di previdenza dell'impresa affi- liata, egli dovrà anche abbandonare il Consiglio di fondazione.
Se il rapporto di affiliazione viene revocato o pro- sciolto con effetto immediato per altri motivi, anche i rappresentanti dei dipendenti eletti e interessati de- vono dimettersi immediatamente dal Consiglio di am- ministrazione.
5.2 Sostituzione di un membro uscente del Consiglio di fondazione
Se un membro del Consiglio di fondazione eletto si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi- dato non eletto (candidato sostitutivo) con il maggior numero di voti.
Se nessun candidato sostitutivo può subentrare nel periodo di carica del membro ritiratosi, i consiglieri di fondazione nominano un nuovo membro del Consi- glio di fondazione per il periodo di carica restante.
6 Ricorsi
Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e- secuzione dell'elezione può essere presentato per iscritto un ricorso fondato presso la Sede principale entro le due settimane seguenti la convalida da parte dell'ufficio elettorale della Fondazione.
La decisione definitiva in merito al ricorso spetta al Consiglio di fondazione.
7 Entrata in vigore
Il presente regolamento elettorale entra in vigore a partire dal 1° maggio 2021.
Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche cantonali Il Consiglio di fondazione
Regolamento d'organizzazione
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Consiglio di fondazione
1.1 Compiti e competenze
Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Si occupa della direzione globale della Fondazione, verifica che vengano adempiuti i compiti previsti dalla legge e determina gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione nonché i mezzi atti al loro adempimento. Stabilisce la struttura organizzativa della Fondazione, provvede alla sua stabilità finanzia- ria e controlla la gestione degli affari.
II Consiglio di fondazione esercita in particolare i se- guenti compiti intrasferibili e inalienabili:
a) definisce il sistema di finanziamento;
b) redige e approva il conto annuale;
c) fissa il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tec- niche, ove possibile;
d) nomina le persone incaricate della gestione, che possono essere anche persone giuridiche.
e) sancisce in un regolamento le modalità in merito alla costituzione risp. allo scioglimento delle ri- serve e gli accantonamenti necessari alla ge- stione;
f) organizza la contabilità;
g) promulga e modifica tutti i regolamenti della Fon- dazione;
h) decide in merito all'offerta dei prodotti di previ- denza, in particolare in vista dei piani di presta- zione e finanziamento (piano di previdenza) e san- cisce i principi per l'utilizzo dei mezzi liberi;
i) elegge e revoca l'ufficio di revisione con l'approva- zione di almeno due terzi dei consiglieri di fonda- zione;
j) elegge e revoca gli esperti per la previdenza pro- fessionale con l'approvazione di almeno due terzi dei consiglieri di fondazione;
k) assicura la formazione iniziale e il perfeziona- mento dei consiglieri di fondazione e decide in me- rito a un indennizzo adeguato dei suoi membri;
l) controlla periodicamente la concordanza a medio e lungo termine fra gli investimenti del patrimonio e gli obblighi della Fondazione.
Il Consiglio di fondazione esercita inoltre esso stesso i seguenti compiti:
m) determina mediante regolamento il diritto di firma per la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di fondazione. La corrispondenza mediante formu- lari nonché altri documenti scritti per le transazioni commerciali giornaliere ed emessi in grandi quan- tità possono essere forniti dalla Fondazione senza le firme degli aventi diritto di firma;
n) approva il rapporto di gestione;
o) decide in merito all'utilizzo del risultato annuo de- rivante dall'investimento del patrimonio della Fon- dazione e in riferimento alle eccedenze realizzate con i contratti d'assicurazione;
p) approva il budget;
q) decide in merito alla sicurezza supplementare to- tale o parziale della Fondazione e all’eventuale riassicuratore e stipula il contratto di assicura- zione;
r) si assume l'obbligo d'informazione nei confronti delle persone assicurate, purché quest'obbligo non spetti al datore di lavoro risp. alla commis- sione di previdenza. Il Consiglio di fondazione può delegare l'obbligo d'informazione al direttore;
s) decide in merito ai provvedimenti sulla base della perizia attuariale del perito in materia di previ- denza professionale e del rapporto dell'ufficio di revisione;
t) sancisce i principi relativi ai contratti con i partner di distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle indennità);
u) approva i testi di base per le disposizioni generali dei regolamenti di previdenza del personale e per i contratti di affiliazione;
v) conclude i contratti per l'investimento e l'ammini- strazione del patrimonio di Fondazione;
w) nomina i membri della commissione d'investi- mento.
Tutti gli ulteriori compiti sono delegati, se consentito, al direttore.
1.2 Deliberazioni
Il Consiglio di fondazione può deliberare se la mag- gioranza dei propri membri è presente. Le sue deci- sioni sono prese a maggioranza semplice, con riserva dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto nonché delle disposi- zioni riguardanti l'elezione e la revoca dell'ufficio di re- visione e degli esperti per la previdenza professio- nale. In caso di parità di voti il presidente disporrà il ballottaggio.
Le decisioni possono essere prese anche per via cir- colare.
2 Commissioni di previdenza
2.1 Composizione
Per ogni istituto di previdenza affiliato esiste una com- missione di previdenza.
Le commissioni di previdenza sono composte dai rap- presentanti del datore di lavoro e, se i destinatari ver- sano dei contributi, dai rappresentanti dei dipendenti. La partecipazione dei destinatari alla commissione di previdenza rappresenta, al minimo, la parte della loro partecipazione finanziaria, sotto forma di contributi, al finanziamento globale dell'istituzione di previdenza. Le commissioni di previdenza si costituiscono da sé. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l‘esclusione dalla commissione di previdenza.
2.2 Elezione dei rappresentanti dei dipendenti
Tutti i dipendenti che sono pure destinatari dell'istituto di previdenza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto.
I rappresentanti dei dipendenti nella commissione di previdenza sono eletti con voto segreto. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa).
Risultano eletti i candidati con il maggiore numero di voti al primo scrutinio.
Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni suppletive come previsto all'art. 2.1, cpv. 4.
L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo dell'elezione.
2.3 Sedute delle Commissioni di previdenza, deliberazione
Ogni commissione di previdenza si riunisce ogniqual- volta gli affari dell'istituto di previdenza lo richiedono, almeno una volta l'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della commissione di previdenza lo richiede. II presidente dirige la seduta.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri designati ed eletti.
Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo deve essere ogni volta firmato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen- denti (se esistente). Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fondazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni prese, deve agire.
Se il Consiglio di fondazione costata un'illegalità, la notifica immediatamente alla commissione di previ- denza indicandole le vie legali oppure le intraprende egli stesso.
Il Consiglio di fondazione non può annullare una
decisione della commissione di previdenza presa nell'ambito delle competenze che le sono attribuite, ma soltanto sospenderne l'attuazione fino al termine di un procedimento dell'Autorità di vigilanza o di un procedimento giudiziario.
In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup- plementare.
Le decisioni possono essere prese anche per via cir- colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis- sione si dichiarano d'accordo.
2.4 Compiti, diritti e doveri
Alla commissione di previdenza spettano i seguenti compiti:
a) approva un regolamento della previdenza del per- sonale preparato dalla Fondazione e stabilisce gli obbiettivi di prestazione in base al piano di previ- denza proposto dalla Fondazione e da lei scelto;
b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì previdenza affiliato;
c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'affiliazione;
d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza;
e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato;
f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- mentare dei diritti alle prestazioni;
g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- zioni e nella decisione in merito al versamento delle prestazioni;
h) decide, in conformità dello scopo della Fonda- zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato;
j) adempie agli obblighi di informazione e coopera- zione nei confronti della Fondazione, delle per- sone assicurate e dei datori di lavoro, conforme- mente alle disposizioni del regolamento della pre- videnza del personale.
Le comunicazioni alla commissione di previdenza al Consiglio di Fondazione sono giuridicamente valide, se giunte per iscritto presso la sede principale della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Ban- che cantonali di Basilea.
3 Direttore
3.1 Delega
Il Consiglio di fondazione, nella misura consentita dalla legge, conferisce la dirigenza e l'esecuzione operativa della previdenza secondo il contratto di af- filiazione, il regolamento di previdenza del personale ed eventuali le decisioni delle commissioni di previ- denza nonché le decisioni del Consiglio di fondazione all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito Helvetia) in qualità di direttore.
3.2 Compiti del direttore
L'entità dei compiti delegati al direttore dal Consiglio di fondazione è descritta alla cifra 3.1. Tra i compiti del direttore rientrano quindi:
a) corrispondenza con le imprese affiliate, le persone assicurate, le commissioni di previdenza, i partner di distribuzione e di rete delle Banche Cantonali, con le autorità (in particolare le autorità di sorve- glianza), il fondo di garanzia, la fondazione dell'I- stituto collettore, l'ufficio di revisione (ad esclu- sione del ricevimento dei rapporti di revisione), il perito in materia di previdenza professionale (ad esclusione del ricevimento del rapporto del perito) nonché con altri istituti di previdenza e di libero passaggio (in particolare in casi di previdenza e di libro passaggio e fattispecie di liquidazione). La corrispondenza mediante formulari nonché altri documenti scritti per le transazioni commerciali giornaliere ed emessi in grandi quantità possono essere forniti dal direttore senza le firme degli aventi diritto di firma;
b) osservanza dei compiti operativi e della responsa- bilità tecnica della realizzazione della previdenza professionale in vista del portafoglio e dei nuovi affari, in particolare la consulenza e l'assistenza delle imprese affiliate, delle persone assicurate, delle commissioni di previdenza e dei canali di di- stribuzione;
c) esecuzione di tutti i compiti regolamentari che non sono assegnati ad un altro organo della Fonda- zione;
d) proposta al Consiglio di fondazione per il budget della Fondazione e osservanza della responsabi- lità del budget;
e) stesura periodica di rapporti di gestione da sotto- porre al Consiglio di fondazione;
f) attuazione della politica di accettazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e nel rispetto delle direttive attuariali dell'assicuratore per la parte di prodotti riassicurata;
g) amministrazione;
h) pianificazione della distribuzione e assistenza marketing alla distribuzione;
i) gestione dei prodotti per la parte di prodotti non definita dal contratto d'assicurazione;
j) esecuzione di mandati di investimento e di Cash Management (gestione della liquidità);
k) applicazione della partecipazione alle eccedenze sanzionata dal Consiglio di fondazione;
l) esecuzione delle decisioni del Consiglio di fonda- zione;
m) esecuzione dei compiti a lei delegati dal Consiglio di fondazione;
n) gestione della contabilità e predisposizione delle basi per il conto annuale, che deve essere redatto dal Consiglio di fondazione;
o) gestione del controlling della Fondazione;
p) predisposizione dei testi di base approvati dal Consiglio di fondazione per i regolamenti della previdenza del personale, dei piani di previdenza nonché dei contratti di affiliazione;
q) delega di un rappresentante alle sessioni del Con- siglio di fondazione addetto al protocollo delle de- cisioni del Consiglio stesso.
r) elaborazione delle basi per i regolamenti e gli ade- guamenti dei regolamenti richiesti dal Consiglio di fondazione o necessari per legge.
Per le commissioni di previdenza degli istituti di pre- videnza per i quali non sia possibile la composizione prevista dall‘art. 2.1 (ad es. dopo la revoca del con- tratto d‘affiliazione in seguito alla liquidazione dell'im- presa affiliata del datore di lavoro o in caso di man- cata presenza di tutti i dipendenti) agisce il Consiglio di fondazione che delega al direttore l'osservanza di questi compiti.
I diritti e gli obblighi del direttore attinenti all'organiz- zazione degli investimenti, sono disciplinati dal "Re- golamento in materia di organizzazione degli investi- menti, compiti e competenze degli organi d'investi- mento della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali" (regolamento in materia d'in- vestimenti).
3.3 Sede centrale
Helvetia rappresenta inoltre la sede centrale della Fondazione nei confronti degli assicurati, dei datori di lavoro affiliati, delle autorità e di terzi.
4 Commissione degli investimenti
La commissione degli investimenti è composta da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri (persone fisiche) che vengono eletti dal Consiglio di fondazione per un periodo di quattro anni. La com- missione degli investimenti svolge i seguenti compiti:
a) effettua gli investimenti nell'ambito delle direttive d‘investimento;
b) decide in merito all'attuazione della strategia d'in- vestimento e presenta i contratti necessari a tal fine al direttore per la firma;
c) relaziona regolarmente al Consiglio di fondazione in merito agli investimenti effettuati nonché all'an- damento dei rendimenti e dei valori di sostanza del portafoglio degli investimenti.
5 Ufficio di revisione
L'ufficio di revisione scelto dal Consiglio di fondazione esercita il proprio mandato conformemente alle di- sposizioni di legge.
L'ufficio di revisione può vedersi affidare ulteriori com- piti da parte del Consiglio di fondazione, in modo par- ticolare il controllo di istituti di previdenza affiliati.
6 Perito in materia di previdenza professionale
II perito in materia di previdenza professionale eser- cita il proprio mandato conformemente alle disposi- zioni di legge.
7 Rapporto con i regolamenti di previdenza del personale
II presente regolamento d'organizzazione è parte in- tegrante di tutti i regolamenti di previdenza del perso- nale e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.
Basilea, dicembre 2017 Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Contratto di affiliazione
Edizione gennaio 2022