Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 129
DEL 29.11.2016
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E IL COMUNE DI BOCA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 20,00 nella sede Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
Presenti | Assenti | |||
1 | DELCONTI Xxxxxxxx | Xxxxxxx | X | X X 2 |
2 | XXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx – Vicesindaco | - | |
3 | PIAZZA Xxxxxx | Assessore | X | |
4 | XXXXXXXXX Xxxxxxx | Assessore esterno | X | |
5 | XXXXXX Xxxxxxx | Assessore esterno | - | |
Totali | 3 |
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa XXXXXXXX Xxxxxxxxx che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Xxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
N. 129 IN DATA 29.11.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E IL COMUNE DI BOCA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione consiliare n.1 adottata in data 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 e SeO 2016/2018;
− con deliberazione consiliare n. 15 adottata in data 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 in data 25.07.2016, esecutiva, è stato approvato il PEG/PdP 2016 disponendo l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 23.08.2016, dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 prevedendo per il 2016, tra l’altro, la copertura di un posto vacante di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C attraverso la c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che il procedimento di mobilità volontaria, avviata in esecuzione del piano occupazionale, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica C, profilo professionale di Agente di Polizia Municipale da destinare al Comando di Polizia Muncipale si è concluso senza dar luogo ad alcuna cessione di contratto, giusta determinazione N. 17 in data 12.12.2016 del Responsabile dell’area Organizzazione e Personale;
Ricordato che a far tempo dal 1° gennaio 2015 è cessato dal servizio per quiescenza un agente riducendo a
n.6 unità il personale in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, e che si rende necessario sopperire alla carenza d’organico con soluzioni temporanee fino alla definitiva copertura del posto come previsto dai documenti programmatici;
Richiamato l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 che prevede “ che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;
Ricordato
- che al fine di dare attuazione al programma del fabbisogno di personale, con avviso pubblicato dal 01/09/2015 al 21/09/2015 si è provveduto a ricercare il personale dipendente in servizio presso altra Pubblica amministrazione del comparto degli Enti locali idoneo e disponibile a svolgere attività di supporto tecnico operativo presso l’Ufficio di vigilanza di questo Comune;
- che a seguito di appositi colloqui è stata individuata la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx dipendente del Comune di Boca che ha espresso preventivamente il nulla osta a sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo congiunto del Dipendente ai sensi dell’art.14 CCNL:
- che in data 12.11.2015 è stata sottoscritta la convenzione per la durata di 3 mesi con il Comune di Boca come da schema approvato con propria deliberazione N. 120 in data 16.10.2015;
Ritenuto, al fine di dare immediata risposta alle criticità gestionali derivanti dalla prolungata carenza di personale e nelle more della definizione dell’assunzione programmata, di provvedere a rinnovare la convenzione con il Comune di Boca per l’utilizzo condiviso del personale di Polizia Municipale;
Evidenziato
- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso il Ministero dell’Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti – sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);
- che, per tanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;
Precisato che l’ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione, essendo un atto di gestione”;
PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l’altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
VISTO il testo della Convenzione, formata da n. 9 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l’applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell’Ente;
Riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, atteso che trattasi di atto organizzativo gestionale;
ACQUISITI
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario in qualità di responsabile del servizio Organizzazione e personale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
VISTI:
− Lo Statuto Comunale;
− Il D.Lgs. 267/00;
− Il D.Lgs. 165/2001;
− L’art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
− La dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
− Il parere dell’XXXX XXX000 – Orientamenti Applicativi- Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
2) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Boca redatto ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 2004, composto da n. 9 articoli per l’utilizzo a tempo parziale della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, dipendente del Comune di Boca con la qualifica di Agente di Polizia Municipale- cat. D, posizione economica D2.
3) Di dare atto che l’utilizzo del personale di cui sopra avverrà fino ad un massimo di n.18 ore settimanali.
4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
5) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra approvato.
6) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, DLgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i..
SCHEMA
Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004
tra il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di ……………………..
per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative al Servizio di Polizia Locale
L’anno duemilasedici, addì del mese di , presso la Sede Municipale, tra :
il Comune di , C.F. , rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. , rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;
E
il Comune di ,C.F. rappresentato dal Sig , quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;
Premesso:
- che il Comune di Bellinzago Novarese al fine di superare le criticità gestionali derivanti dai vincoli assunzionali di cui all'art. 1 commi 421 e seguenti della legge n.190/2014, ha previsto il ricorso all’utilizzo condiviso del personale dipendente di altra P.A. appartenente al comparto degli Enti locali in applicazione dello strumento convenzionale di cui all’art,.14 del CCNL 22.01.2004;
- che a tale fine si provveduto a ricercare, mediante apposito avviso pubblico, personale dipendente in servizio presso altra Pubblica amministrazione del comparto degli Enti locali idoneo e disponibile a svolgere attività di supporto tecnico operativo presso l’Ufficio di vigilanza di questo Comune;
- che a seguito di appositi colloqui è stato individuato il Sig. dipendente del Comune di
che con deliberazione G.C. ha espresso preventivamente il nulla osta a sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo congiunto del Dipendente ai sensi dell’art.14 CCNL
- che l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “ la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ”.;
- che l’ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione, essendo un atto di gestione;
- che il Comune di e il Comune di ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente alla condivisione del Personale, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza dell’Ufficio di P.L.;
si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 – Xxxxxxx, finalità e profili generali di riferimento
1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo,ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente
, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di -, da parte del Comune di , per lo svolgimento di attività di supporto al Comando di PL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo pari a n ore settimanali;
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
ART. 2 – Individuazione del personale
Il Comune di prende atto dell’individuazione, attraverso pubblico avviso, nella persona del Sig.
,categoria giuridica D posizione economica D , disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Bellinzago Novarese.
L’utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale di consenso espresso dal lavoratore interessato attraverso la manifestazione di interesse e confermato mediante sottoscrizione della presente convenzione.
ART.3 – Durata della Convenzione
La durata della convenzione è fissata in mesi 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della stessa.
ART. 4- Tempo di lavoro di assegnazione
1. Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Bellinzago Novarese per n. 18 (diciotto) ore settimanali .
2. Il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di organizzano il personale individuato al punto 1) nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo complessivamente determinato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente.
ART. 5 – Gestione del personale distaccato
1. Il Comune di Bellinzago Novarese ed il Comune di concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito del responsabile del Comando del Comune di Bellinzago Novarese e del responsabile del Comando del Comune di determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell’orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l’attività degli altri dipendenti all’interno di entrambi gli enti.
4. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, è interamente gestito dal Comune di , titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Bellinzago Novarese
ART. 6 – Rapporti finanziari
1. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
2. Il Comune di provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Bellinzago.
3. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune.
ART.7 Cause di scioglimento
La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
- per cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale della presente convenzione;
- per richiesta espressa del Sig. - con un preavviso di almeno venti giorni;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 20 giorni da parte dell’ente recedente.
ART. 8 – Disposizioni generali e finali
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso secondo i termini di legge.
Art. 9 Esenzione per bollo e registrazione
La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegato al dpr 131/86, né all’imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della L. 241/1990
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott. DELCONTI Xxxxxxxx X.xx Dott.ssa XXXXXXXX Xxxxxxxxx
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il 28.12.2016 all’Albo Pretorio On-Line ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del medesimo D. Lgs.
Dalla residenza municipale, 28.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott..ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXX
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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese. Responsabile Procedimento: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.