REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Euro | ||
A.1 | Totale lavori a corpo | 1.525.774,39 |
A.2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 57.704,37 |
Totale lavori | 1.583.478,76 |
B. | Somme a disposizione dell’amministrazione | 426.521,24 |
Totale generale | 2.010.000,00 |
Il responsabile del procedimento Il progettista
INDICE
CAPO I 6
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 6
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 7
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 8
Art. 4 – Revisione prezzi 8
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 9
Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 9
CAPO II 10
DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 10
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 12
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 13
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore 15
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 16
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 16
CAPO III 18
TERMINI PER L’ESECUZIONE 18
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori 18
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 18
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 19
Art. 16 - Penali in caso di xxxxxxx - Xxxxxx per inadempienze 20
Art. 17 – Programma generale esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 23
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 24
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 25
CAPO IV 27
DISCIPLINA ECONOMICA 27
Art. 20 - Anticipazione 27
Art. 21 - Pagamenti in acconto 27
Art. 22 - Pagamenti a saldo 31
CAPO V 34
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 34
Art. 23 - Valutazione dei lavori a corpo 34
Art. 24 -Lavori in economia 34
CAPO VI 36
CAUZIONI E GARANZIE 36
Art. 25- Cauzione provvisoria 36
Art. 26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 36
Art. 27 – Riduzione delle garanzie 36
Art. 28 - Assicurazione a carico dell’impresa 37
Art. 29 – Ulteriore garanzia contrattuale 38
CAPO VII 39
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 39
Art. 30 - Variazione dei lavori 39
Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 40
CAPO VIII 42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 42
Art. 32 - Norme di sicurezza generali 42
Art. 33 – Piani di sicurezza e di coordinamento 42
Art. 34 – Piano operativo di sicurezza 43
Art. 35 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 44
Art. 36– Tutela dei lavoratori e orari di lavoro 44
CAPO IX 47
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 47
Art. 37 – Subappalto 47
Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto 47
Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori 47
CAPO X 49
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 49
Art. 40 - Controversie 49
Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 49
CAPO XI 52
DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE 52
Art. 42 - Ultimazione dei lavori 52
Art. 43 - Termini per il collaudo 52
Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati 53
XXXX XXX 00
XXXXX FINALI 54
Art. 45- Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 54
Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 57
Art. 47 – Custodia del cantiere 68
Art. 48– Cartello di cantiere 68
Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse 69
Art. 50 – Oneri della stazione appaltante 69
TABELLA “A” 72
TABELLA “B1” 74
TABELLA “C” 75
RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni
- Articoli 10-11-32 e 35 del D.Lgs. 000/00
- Xxxxxxx legislativo 14 agosto 1996, n° 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, (di seguito denominato Regolamento);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)
- D.Lgs. 19.09.1994 n° 626, come modificato dal D.Lgs. 19.03.1996 n.242.
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti, di seguito denominata Legge) che sostituisce la Legge 11.02.1994 n° 109
Art. o art. o artt. articolo/articoli
C.P.L. o CPL certificato di pagamento
C.S.A. o CSA capitolato speciale d’appalto
C.G.A. o CGA capitolato generale d’appalto di cui al DM 19.04.2000 n. 145
[caso a1] oppure [a1] riferimento a forma di contratto ammessa
CEI - UNI norme italiane di unificazione
cfr. confronta
C.S.P. o CSP coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
C.S.E. o CSE coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
D.L. o DL direzione/direttore dei lavori
D.Lgs. decreto legislativo
D.M. o DM decreto ministeriale
doc. documento
D.O. ..... o DO ...... direttore operativo per ...... (sicurezza, strutture, impianti, contabilità, ecc.
E.P.U. o EPU elenco dei prezzi unitari
I.V.A. o IVA imposta sul valore aggiunto
L. legge
n. numero
N.T.G. o NTG norme tecniche generali
N.T.P. o NTP norme tecniche particolari
pagg. pagine
P.L. programma lavori
P.O.S. o POS piano operativo di sicurezza
P.S.C. o PSC piano di sicurezza e coordinamento
P.U. o PU prezzo unitario
regolamento D.P.R. 21.12.99 n. 554
S.A.L. o SAL stato d’avanzamento dei lavori
RUP o R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del “Padiglione Medicine” dell’Ospedale di Morbegno. Questo è costituito da vari corpi realizzati in tempi diversi e con diversi gradi di manutenzione.
In particolare il nosocomio è composto:
- dal fabbricato storico affacciato su piazza S. Xxxxxxx detto Padiglione X. Xxxxxxx, in cui sono contenute solo funzioni amministrative,
- dal Padiglione Vanoni e dal Padiglione Xxxxxx affacciati su Via Xxxxxxx,
- dal Padiglione Paravicini che si affaccia sull’omonima via realizzato negli anni ’70
- ed il recente edificio del Pronto Soccorso e Laboratorio Analisi.
All’interno di un progetto di ristrutturazione più ampio, l’attuale intervento riguarda:
- il piano interrato del Padiglione Xxxxxx da adibire a Fisioterapia;
- il piano terra del Padiglione Paravicini da adibire a Poliambulatorio
- ed il secondo piano del Padiglione Vanoni da adibire a Dialisi
l’intervento in questi reparti risponde al bisogno di meglio soddisfare le necessità del territorio, in particolare per quello che riguarda la nefrologia il cui servizio di dialisi è oggi svolto in ambienti assolutamente poco adatti alla delicatezza del servizio da svolgere.
I lavori da eseguire sono costituiti da:
− opere edili
− impianti idrico sanitari e gas medicali
− impianti meccanici
− impianti elettrici
Più precisamente le opere da realizzare, per ciascuna categoria di lavori, sono descritte od individuate nella loro forma, caratteristiche tecniche e dimensioni, oltre che nel presente articolo, nei documenti di Progetto Esecutivo elencati in dettaglio nella tabella C allegata al presente CSA.
1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti, con i relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Le opere dovranno essere date complete ed utilizzabili, secondo l’uso o la destinazione previsti, intendendosi compreso nel prezzo a corpo dell’appalto la progettazione esecutiva e la fornitura di materiali e componenti, la loro lavorazione e posa in opera ed ogni altro onere previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, necessario od utile per riconsegnare all’appaltante i lavori ultimati e collaudabili.
Sono esclusi dal progetto e dall’appalto:
− opere, impianti od allacciamenti esterni ai limiti di fornitura previsti per il presente intervento, salvo che non siano espressamente ordinati dall’appaltante, per il tramite del D.L., nei termini previsti e consentiti dalla legge;
− IVA sulle fatture;
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue.
LAVORI A CORPO | ONERI PER LA SICUREZZA | OPERE IN ECONOMIA | TOTALE GENERALE | |
− OPERE EDILI | 556.495,23 | 32.211,19 | 10.000,00 | 598.706,42 |
− IMPIANTI IDRICI e OSMOSI | 110.679,77 | 3.423,09 | 229.102,86 | |
− IMPIANTI | ||||
TERMICI E CONDIZ | 334.454,88 | 10.343,97 | 10.000,00 | 354.798,85 |
− IMPIANTI | ||||
ELETTRICI | 379.144,51 | 11.726,12 | 10.000,00 | 400.870,63 |
IMPORTI TOTALI | 1.583.478,76 |
2. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto
dall’art. 131 comma 3 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996
3. Gli importi indicati per le diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno esclusivamente nei casi previsti dall’art. 25 (Varianti in corso d’opera) dall’art. 132 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
Eventuali variazioni in più od in meno dei lavori saranno valutati a corpo avvalendosi, ove possibile, degli elementi contrattuali disponibili e come meglio specificato all’art. 28 del presente CSA (Variazione dei lavori).
L’aggiudicazione avverrà con ribasso unico percentuale sulla cifra a base di gara per i lavori a corpo, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art, 89 del regolamento
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90 del regolamento generale.
L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, del presente capitolato, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resterà fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I prezzi unitari derivanti dall’offerta dell’aggiudicatario in sede di gara, indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
Tali prezzi saranno altresì utilizzati in caso di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale ai fini della valutazione dei lavori da contabilizzare.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.
Art. 4 – Revisione prezzi
1, Per i lavori in questione non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile. In parziale deroga a quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 133 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali subisse variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, si da luogo a compensazioni per la percentuale eccedente il 10%.
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Categoria prevalente
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1.
Categorie scorporabili o subappaltabili
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del d.P.R.
n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente capitolato.
Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e non subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui alle normative vigenti.
Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132 comma 3 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 all’articolo 45, commi 6, 7 e 8 e successive modificazioni, ed all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella “B”, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 35 comma 1 lettera 1) del DPR 554/99 si stima che il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni sia di:
Categoria OG 1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | 40% |
Categoria OS 28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | 32% |
Categoria OS 30 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 30% |
Categoria OS 3 – IMPIANTI IDRICO, SANITARIO | 28% |
. |
CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varrà la soluzione, ad insindacabile giudizio del committente, più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, sarà fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
4. Ai fini della regolamentazione dell’appalto e dell’esecuzione dei lavori, si danno le seguenti precisazioni.
⇒ I documenti nel seguito genericamente definiti ″elaborati contrattuali″ o ″elaborati di progetto″,
devono essere considerati tra loro integrantisi e tutti completantisi allo scopo di definire l’oggetto, la forma, le caratteristiche tecniche e le principali dimensioni delle opere formanti oggetto dell’appalto; quanto in essi indicato sarà sempre compreso nell’appalto, tranne ciò che non sia espressamente escluso con chiara, evidente ed esplicita annotazione.
⇒ I documenti ‘’elaborati grafici’’ hanno lo scopo di definire la forma, le dimensioni, i
posizionamenti, i percorsi, le prestazioni, i componenti, ecc. delle opere formanti oggetto dell’appalto; sono integrati dagli altri documenti ed i codici in essi riportati, quando presenti, identificano le descrizioni dei materiali e delle prestazioni contenute nel CSA – Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro.
In generale i disegni possono essere muniti di tabelle-legenda con le quali sono identificati i lavori da eseguire e, mediante i codici, le relative descrizioni tecniche.
In particolare, quando vi siano più lavorazioni nello stesso locale, i disegni possono essere corredati di tabelle di corrispondenza tra i locali (identificati con un numero) ed i codici dei componenti o delle lavorazioni; l’apposizione di un contrassegno (tondo, asterisco, od altro) nell’intersezione tra il numero del locale ed i codici/lavorazioni, indica la necessità di eseguire i corrispondenti lavori od installazioni in quel locale.
⇒ Il documento ‘’calcoli’’ potrà contenere calcoli esecutivi per parti strutturali o per gli impianti; ha
lo scopo di rendere noti i dati progetto, i calcoli generali, i dimensionamenti, ecc. per doverosa
informazione e conoscenza dell’appaltante e dell’appaltatore e per consentire a quest’ultimo ogni verifica in corso di esecuzione dei lavori o aggiornamento in funzione dei componenti effettivamente forniti.
⇒ Il documento ‘’capitolato speciale d’appalto’’ contiene le condizioni generali (modalità,
prescrizioni ed oneri) per l’aggiudicazione, l’esecuzione, il collaudo dei lavori, ecc.
⇒ Il documento ‘’prescrizioni tecniche’’ costituisce la seconda parte del capitolato speciale d’appalto.
Per ciascuna sezione di progetto esso comprende:
− disposizioni particolari
− materiali e manufatti
− modalità esecutive
− verifiche e collaudi
ed ha lo scopo di definire (per ciascuna categoria) le caratteristiche generali per la fornitura, la posa e l’accettazione in opera dei componenti formanti oggetto dell’appalto; sarà da ritenersi valevole per tutto quanto non in opposizione con altri documenti di maggiore dettaglio progettuale.
Le categorie od i componenti, di norma elencati con titoli brevi o con descrizioni ridotte, sono contrassegnati con codici o riferimenti: questi hanno lo scopo di individuare (nell’elenco prezzi unitari o nell’elenco descrittivo voci o nelle liste delle categorie e forniture o in altri documenti di progetto) le corrispondenti caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti oggetto dell’appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori, ecc..
⇒ Il documento ‘”elenco prezzi unitari” ha lo scopo di individuare i prezzi unitari che sottoposti al
ribasso d’asta offerto dalla ditta in sede di gara dovranno essere valutati per le eventuali lavorazioni in più o in meno.
Tale documento, come ‘’l’elenco descrittivo voci’’ sono allegati al capitolato speciale d’appalto e ne costituiscono parte integrante, ed hanno lo scopo di definire, rispettivamente, per le opere a corpo:
− le forniture e le prestazioni specificatamente previste per i lavori in appalto e la loro
corrispondenza, quando necessario, mediante il codice, con quelle indicate negli elaborati grafici di progetto;
− le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti oggetto
dell’appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori, ecc..
Ogni voce di elenco comprende, nel senso più ampio, la fornitura dei materiali ivi descritti, la loro posa in opera, l’esecuzione delle prestazioni previste, di quelle generali di CSA, ed ogni altro onere necessario per dare le opere ultimate.
⇒ In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sarà considerata prevalente sempre la soluzione più favorevole all’appaltante e quella meglio finalizzata al raggiungimento dello scopo del progetto, ma, comunque, tenendo nel debito conto la seguente gerarchia dei documenti, intesi come rappresentativi delle obbligazioni contrattuali,:
1. capitolato speciale d’appalto con i suoi allegati, comprese le prescrizioni tecniche;
2. gli elaborati grafici illustrativi delle opere;
3. i calcoli degli impianti;
4. il piano di sicurezza e coordinamento.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto compresi i vari documenti e le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
d) l’elenco prezzi unitari,
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 1-7 del D.L n. 163 12/04/2006;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale;
L’elenco dettagliato degli elaborati di progetto, di gara e di contratto è contenuto nell’allegata tabella C.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31/07/2007 n° 113
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- l’analisi prezzi
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Generalità
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Elaborati di progetto e di gara – esame ed accettazione
3. Prima della presentazione dell'offerta, le imprese partecipanti alla gara potranno prendere visione degli elaborati di progetto presso la stazione appaltante e trarre copia, a loro cura e spese, di quelli di gara; potranno, altresì, richiedere copia di quest’ultimi previa corresponsione delle relative spese.
I documenti potranno essere prodotti ad avvenuto versamento delle spese, di norma entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Variazioni costruttive di dettaglio
Qualora l’appaltatore apportasse variazioni alla qualità o quantità delle opere senza richiesta o approvazione dell’appaltante, potrà incorrere nella mancata accettazione, nel mancato pagamento od in un deprezzamento delle stesse, a giudizio e quantificazione insindacabile del DL.
Per i lavori ‘’a corpo’’, all’appaltatore, per il solo fatto di essere responsabile dei quantitativi effettivi occorrenti per realizzare i lavori a corpo, non sarà consentito operare variazioni al progetto, al di fuori di quelle costruttive e di dettaglio (sempre da sottoporre ad approvazione), aventi unicamente come scopo la diminuzione dell’onerosità dei lavori, senza la preventiva approvazione dell’appaltante ed il suo consenso ai conseguenti conguagli economici in suo favore.
Viceversa eventuali miglioramenti della qualità, anche se accettabili, o maggiorazioni delle quantità delle opere, derivanti dall'esecuzione effettiva e non espressamente richieste dalla stazione appaltante, non daranno titolo all’appaltatore per richieste di compensi aggiuntivi o di maggiori oneri.
In particolare si precisa che tutte le quantità espresse nei vari elaborati, sia in forma numerica che con
simbolismo grafico, relative ai lavori ‘’a corpo’’:
− costituiranno, comunque, un limite minimo inderogabile;
− non potranno, in ogni caso, essere invocate per pretendere la misura di presunte maggiori opere, se queste sono state eseguite in conformità al progetto, o per richieste di maggiori compensi.
Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori maggiori onerosità connesse Nella fase di elaborazione dell’offerta l’impresa offerente dovrà assumere, anche mediante più sopralluoghi, tutti quegli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità dei lavori, che potessero avere influenza sul prezzo delle opere.
In particolare l’impresa, mediante:
− l’esame del progetto, del presente capitolato e dei suoi allegati;
− la conoscenza diretta dei luoghi;
− l’eventuale richiesta di informazioni e di chiarimenti all’appaltante, allo studio di progettazione e alle aziende incaricate di pubblico servizio ;
− lo svolgimento, comunque, di tutte quelle attività necessarie, a sua discrezione, per la migliore e completa definizione dell’offerta;
dovrà rendersi pienamente edotta dei seguenti elementi di onerosità:
a) della natura del luogo dove dovranno essere realizzati i lavori, delle difficoltà di esecuzione e delle condizioni locali e del cantiere;
b) delle condizioni di sicurezza che dovranno essere realizzate e delle misure di protezione e di prevenzione che dovranno essere adottate per il personale proprio, di terzi o per le persone comunque presenti;
c) delle condizioni di viabilità, di accessibilità e di movimentazione dei materiali, delle macchine operatrici e dei mezzi di ausilio all’esecuzione delle opere;
d) delle reali possibilità e dei limiti eventualmente esistenti per l’impianto di cantiere, per lo stoccaggio e la custodia dei materiali;
e) della necessità di approvvigionare i materiali necessari e di eseguire le opere nei tempi prescritti;
f) delle clausole del presente capitolato speciale d'appalto, degli allegati e degli elaborati di progetto, considerate tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna riserva;
g) del fatto che trattasi parzialmente di lavori di ristrutturazione di opere da eseguire in edifici esistenti;
h) del fatto che i luoghi circostanti a quelli oggetto dei lavori, possano essere normalmente occupati da persone in attività e che, pertanto, i lavori debbano essere eseguiti senza arrecare disturbo o in orario di non occupazione degli stessi e con l’adozione di particolari misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni per le persone;
i) del fatto che la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti potrà comportare maggiori oneri:
- per lavorazioni in orario straordinario o notturno;
- per impiego contemporaneo di più squadre di operai e dei relativi mezzi d'opera;
- per discontinuità nell'esecuzione dei lavori;
- per orario di lavoro parziale o interrotto;
- per spostamento di operai e mezzi;
- per opere provvisorie atte a garantire la funzionalità delle opere o degli impianti esistenti;
- per ripristini di servizi o sottoservizi;
- per eventuali pulizie, anche quotidiane dei luoghi;
- per accesso e chiusura dei luoghi e gestione delle chiavi;
e per tutti i mezzi o accorgimenti che sarà necessario adottare per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte entro il tempo prefissato e per tutelare la sicurezza delle persone ed il regolare svolgimento delle funzioni lavorative.
Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione del presente capitolato speciale d’appalto si darà per acquisito che l’impresa abbia determinato il prezzo delle opere tenendo debito conto, nelle proprie valutazioni, di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra.
Nessun aumento del prezzo netto dell’appalto potrà essere successivamente richiesto, invocando la mancata conoscenza di gravosità preventivamente accertabili.
Modalità di esecuzione
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, le norme tecniche particolari e generali allegate, i disegni esecutivi, gli schemi tecnici e le istruzioni che saranno impartite in corso d’opera dal Direttore dei lavori (DL) o dai tecnici aiutanti da egli incaricati.
Qualsiasi ordine relativo all’esecuzione delle opere che possa comportare modifiche, aggiunte, diminuzioni o varianti, sarà impartito dal DL o dall’ingegnere capo esclusivamente in forma scritta; altri mezzi dovranno essere considerati nulli, privi di effetto e l’appaltatore non dovrà dar corso ai relativi ordini.
Nessun pagamento sarà corrisposto per opere non contemplate in progetto e non ordinate dal DL nella forma prescritta.
L’appaltatore sottoporrà per tempo al DL le documentazioni tecniche e le eventuali campionature, richiedendo le necessarie conferme per tutte le indicazioni sulle opere da eseguire, contenute in progetto. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, l’appaltatore sarà tenuto unico responsabile per opere non accettate dal DL e resteranno a suo totale carico tutti gli oneri per rifacimenti, modifiche o altro.
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale
3. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante potrà avvalersi dell’art. 140, comma 3 del D.L. n. 163 del 12/04/2006
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore dovrà altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali dovranno essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, della migliore qualità e specie e dovranno rispondere ai requisiti della relativa tabella UNI, dell'allegato fascicolo delle Specifiche tecniche e per quanto possibile dovranno essere tutti con marchiatura CE. Analogamente l'esecuzione di ogni categoria di lavoro dovrà avvenire a perfetta regola d'arte in assoluta conformità con le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle specifiche indicazioni della normativa UNI.
Ai fini di cui sopra le tabelle UNI relative ai materiali ed alle categorie di lavoro contemplate dall'Appalto si intendono allegati e parte integrante del contratto.
Il direttore tecnico dell’impresa, in qualità di responsabile della medesima ed in ottemperanza al ruolo definito nella qualificazione obbligatoria dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 34/00, risulta responsabile delle qualità dei materiali adottati e delle lavorazioni eseguite.
3. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto oltre a quanto previsto al ‘’Capo 12 – Norme finali’’ del
presente CSA.
CAPO III
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori
1. L’esecuzione della commessa avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà, trasmettere alla Direzione dei Lavori.
- Cronoprogramma operativo;
- Piano Operativo della Sicurezza;
- Nomina Preposto alla Sicurezza;
- Nomina Rappresentante dei lavori per la Sicurezza.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 15 mesi, pari a giorni 450 (quattrocentocinquanta) giorni solari continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi dei periodi prefestivi e festivi e di 15 gg (quindici) per l’incidenza di andamento
stagionale sfavorevole
In particolare , come da cronoprogramma allegato i lavori si svolgeranno in due fasi : una prima fase di giorni 240 riguardanti la ristrutturazione del 2° piano da adibire a dialisi e del piano interrato da adibire a fisioterapia e una seconda fase do giorno 120 per la ristrutturazione del piano terra da adibire a poliambulatori. Tra le due fasi l’amministrazione sospenderà i lavori per un periodo di 30 giorni eseguire lo spostamento dei reparti.
Il termine complessivo dei lavori comprende:
− l’allestimento del cantiere e le opere provvisionali;
− la programmazione dei lavori, la definizione e l’approvvigionamento dei materiali;
− la materiale esecuzione dei lavori, compresa qualsiasi normale interferenza determinata da altre lavorazioni, da fatti climatici, da termini di consegna dei materiali, ecc.;
− i controlli del DL necessari per la constatazione dell’avvenuta ultimazione delle opere compresi i tempi necessari per provvedere ad eventuali carenze che fossero riscontrate.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale, si è già tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 133 del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi.
2. Salvo quanto previsto dal capitolato generale art. 24 comma 4, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.
3. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.
4. Analoghe regole valgono per la sospensione parziale dei lavori, per i quali il termine contrattuale verrà differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti – per effetto della sospensione parziale – e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma lavori redatto dall’impresa.
Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le motivazioni della
sospensione ed ordina la ripresa dei lavori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e dovranno essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunciasse entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si daranno per riconosciuti ed accettati dalla Stazione appaltante.
6. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Responsabile del Procedimento, visto il parere della direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale per fasi l’appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
Art. 16 - Penali in caso di xxxxxxx - Xxxxxx per inadempienze
Generalità
Qualora l’appaltatore, responsabile dell’esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d’impresa e non con l’appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d’appalto, incorrerà nell’applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
Qualora vi fosse discordanza tra i termini sottoindicati e quelli riportati nel cronoprogramma allegato al presente CSA, saranno ritenuti validi e prevalenti quest’ultimi.
Constatazioni – applicazioni – comunicazioni
Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell’appaltatore o di suo incaricato.
Nel caso l’appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l’avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall’appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL.
Una eventuale comunicazione tardiva dell’appaltatore al DL comporterà l’applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell’adempimento ovvero l’indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all’appaltante di intimare all’appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell’ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
Le comunicazioni del DL o dell’appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
Addebito delle penali
L’importo relativo ad eventuali penalità in cui fosse incorso l’appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall’ultimo SAL.
Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.
In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente capitolato speciale d’appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti, la penale di cui al comma precedente si applica, per ciascuna scadenza, al rispettivo importo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi fossero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Penali per mancato rispetto di singoli adempimenti
(o sanzioni connesse)
Impianto del cantiere e concreto inizio dei lavori
Qualora l’appaltatore omettesse:
di provvedere, entro il termine indicato nel cronoprogramma (o, in carenza, entro quaranta giorni dalla consegna dei lavori), all’impianto del cantiere a regola d’arte, con tutte le occorrenze ed obblighi previsti dal presente capitolato, ed a dare concreto inizio ai lavori, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l’intervento del provvedimento di risoluzione di cui all’articolo precedente.
Definizione ed approvazione preventiva delle forniture
Qualora l’appaltatore omettesse:
di presentare al DL documentazione tecnica, le campionature o quant’altro necessario a definire le forniture nei termini di cui all’Art. 21, in tempo utile per consentirne il normale approvvigionamento in funzione del programma dei lavori o, comunque, prima della loro posa in opera, non sarà applicata una penale pecuniaria, ma le forniture non preventivamente approvate non parteciperanno alla formazione dei SAL fintantoché non sarà dimostrata la loro rispondenza a quanto richiesto in progetto.
Qualora tale inadempienza si protraesse fino al termine del periodo previsto per l’esecuzione dei lavori, questi potranno essere dichiarati non ultimati (con applicazione della relativa penale) oppure le forniture in questione potranno non essere pagate o assoggettate a deprezzamento, ad insindacabile giudizio del DL e secondo la gravità del caso.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Qualora l’appaltatore omettesse:
di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro anche nei confronti di terzi, sarà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni segnalazione di omissione rilevata dal coordinatore per l’esecuzione; stessa penale sarà applicata anche per ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra.
Stessa penale sarà applicata per ogni mancata segnalazione, rilevata dal coordinatore per l’esecuzione,
prima dell’inizio delle attività in cantiere, della presenza di sub-appaltatori, di fornitori con posa in opera, di noli a caldo, di lavoratori autonomi e simili.
Ritardo pagamenti subappaltatori
Qualora l’appaltatore omettesse:
di trasmettere alla D.L. le quietanze relative ai pagamenti ai subappaltatori nei termini stabiliti dall’art. 39 del CSA, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni subappaltatore cui si riferisca il ritardo stesso.
Documentazione relativa alle opere eseguite
Qualora l’appaltatore omettesse:
di presentare, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, gli elaborati di cui agli Art. 45 (Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore) del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l’intervento del provvedimento di esecuzione d’ufficio di cui all’Art. 41 del presente capitolato.
Art. 17 – Programma generale esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna e contestualmente alla consegna del Progetto esecutivo, comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisporrà e consegnerà alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato od integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che fosse necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento od il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante ed integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
L’appaltante (per il tramite del DL) avrà facoltà:
− di richiedere il totale rispetto del cronoprogramma da esso prodotto;
− di imporre il rispetto di fasi di lavorazione e di scadenze parziali;
− di integrare il programma particolare relativo ai lavori oggetto dell’appalto in quello generale relativo a più opere o a tutta l’opera, se il caso ricorresse;
Il programma dei lavori sarà, in ogni caso, impegnativo per l’appaltatore che dovrà strettamente attenersi ad esso nell'effettuare le forniture e nell'esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi; tuttavia l’appaltatore sarà vincolato all'accettazione di eventuali variazioni al programma, anche in corso d’opera, determinate da esigenze diverse dell'appaltante o da necessità correlate all'esecuzione di altre lavorazioni.
Le variazioni al programma di cui sopra e quelle che comportassero unicamente spostamenti temporali relativi nell'esecuzione delle opere, ma non avessero come effetto di prolungare o di sospendere i lavori per più di sei mesi, non costituiranno titolo, per l’appaltatore, per invocare il risarcimento di maggiori oneri o rifusione di danni, ad esse connessi.
Qualora l’appaltatore non intendesse avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo, dovrà dare comunicazione scritta al DL, prima dell’inizio dei lavori, di accettazione totale ed incondizionata e di applicazione del cronoprogramma allegato al presente CSA.
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiranno motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che fossero ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 119 del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore ed in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Irregolarità - ritardi - negligenze
Qualora nel corso dei lavori si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'appaltatore, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di esecuzione delle opere, si procederà nei termini di cui al regolamento DPR 554/99.
In particolare se, trascorsi sessanta giorni dalla consegna del progetto esecutivo, i lavori non avessero avuto concreto inizio in cantiere, l’appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità di cui ai punti precedenti.
Qualora l’appaltatore omettesse di provvedere, per sua negligenza, a qualsiasi adempimento previsto dalle norme e leggi vigenti in tema di sicurezza dei cantieri, di subappalti, ecc. o non si attenesse agli obblighi per lui previsti dalle medesime, il DL potrà proporre all’appaltante di ingiungergli di sospendere i lavori fino alla cessazione della causa ostativa.
La ripresa sarà consentita, su richiesta scritta dell’appaltatore, previa verifica del DL dell’effettiva avvenuta cessazione delle inottemperanze segnalate.
Il provvedimento di cui sopra non darà luogo a proroga del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori e resterà in capo all’appaltatore ogni onere o danno conseguente, compresa l’eventuale applicazione della
penale per tardiva ultimazione dei lavori.
In generale per qualsiasi carenza esecutiva dell'appaltatore o per inottemperanza agli ordini del direttore dei lavori, dopo averne dato avviso stabilendo un termine non inferiore a 10 giorni per provvedere, l'appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte quelle opere, forniture o servizi, necessari per porre rimedio alle situazioni di carenza riscontrate, ponendo gli eventuali relativi maggiori oneri a carico dell'appaltatore.
Nei casi di grave negligenza nella conduzione dei lavori, nel rispetto del programma stabilito o delle disposizioni impartite, oltre all’applicazione delle penali previste nel presente CSA, l'appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto a termini del regolamento .
Riserve della stazione appaltante
L’appaltante si riserva ampia facoltà:
− di aumentare o diminuire le opere entro i limiti di legge;
− di redigere e proporre all'appaltatore perizie suppletive o di variante;
− di proporre nuovi prezzi;
− di far intervenire nello stesso cantiere più appaltatori;
− di far eseguire contemporaneamente più lavorazioni concorrenti all’esecuzione complessiva dell’opera;
− di intervenire con modifiche dell'andamento dei lavori o del programma dei lavori, dettate da proprie esigenze di funzionalità o di necessità di disporre, in forma parziale, delle opere eseguite;
− di anticipare o di differire, previo avviso, l'esecuzione di talune opere;
− di far sospendere i lavori per tempi più o meno lunghi, anche in diverse soluzioni, ma entro i limiti degli artt. 133 del regolamento e 24 del capitolato generale;
− di far eseguire nell’area di cantiere altre lavorazioni da ditte diverse dall’appaltatore.
L’appaltatore non potrà invocare nessuno dei casi sopraesposti o trarne argomento per richieste di corresponsione di maggiori oneri, danni, mancati utili, ecc.
CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
(modalità di compilazione dei S.A.L. - norme particolari)
1. I pagamenti in acconto saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell’eventuale ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, contabilizzati secondo quanto stabilito agli articoli 23, 24 e 25 e con le norme esposte ai punti successivi, raggiungeranno un importo non inferiore a € 200.00,00 (duecentomila/00), al lordo della ritenuta dello 0,5%.
Il totale degli acconti non potrà superare, in corso d’opera, il 90% dell’importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l’ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto; s’intende, cioè che l’appaltatore avrà titolo alla concorrenza al 90% del dovuto solamente con ‘’l’ultimo SAL’’, cioè ad ultimazione dei lavori avvenuta.
Per ciascun SAL, per determinare la percentuale di avanzamento e l’importo liquidabile, per i lavori a corpo, si procederà come segue:
− saranno valutate dal DL le variazioni intervenute nelle percentuali di avanzamento delle varie
categorie e sottocategorie dei lavori, rappresentative dei lavori a corpo; la relativa frazione centesimale terrà luogo della ‘’quantità’’;
− saranno sommati i vari incrementi percentuali di cui sopra ottenendo così la percentuale di
‘’avanzamento’’ applicabile per il calcolo dell’acconto da corrispondere;
− la percentuale di ‘’avanzamento’’ così determinata sarà applicata all’importo contrattuale netto dei soli lavori a corpo, oneri della sicurezza esclusi (ottenendo così l’importo netto dell’acconto per i soli lavori a corpo, corrispondente al SAL in calcolo).
Determinato come sopra specificato l’importo di avanzamento riferito al SAL in calcolo, risultante:
− al netto dell’eventuale ribasso d’asta;
− al lordo della ritenuta dello 0,5%;
− inclusi gli oneri per la sicurezza
Norme particolari
Importi concorrenti al S.A.L.
Concorreranno alla formazione del S.A.L., quindi anche alla rata di acconto, esclusivamente i lavori effettivamente e regolarmente eseguiti, facenti parte di categorie omogenee, preferibilmente ad avvenuta ultimazione o secondo la valutazione del grado di avanzamento effettuata dal DL, con le modalità più sopra specificate.
Non concorreranno al S.A.L.:
− i lavori o le forniture che non avessero ottenuto l’approvazione del DL o dell’appaltante, con le modalità stabilite dal presente CSA;
− lavori o forniture che fossero stati realizzati derogando dal programma lavori approvato dal DL, senza sua preventiva autorizzazione, richiesta dall’appaltatore con valida motivazione.
Materiali a piè d’opera
I materiali a piè d’opera, di norma, potranno essere ammessi in contabilità, a discrezione del D.L., per un importo degli stessi non superiore al 20% della rata minima del SAL, qualora si accertasse:
− che il loro approvvigionamento fosse avvenuto in conformità al programma dei lavori;
− che la fornitura risultasse tecnicamente accettabile, corredata dei prescritti certificati, documenti di origine, od altro, ed immediatamente precedente la loro posa in opera.
In questo caso l’importo allibrabile per i materiali a piè d’opera sarà determinato impiegando i prezzi di offerta o di contratto, ed accreditando il 50% dell’importo risultante.
Importo rate e loro raggiungimento – verifiche e liquidazione
L’importo complessivo liquidabile di ciascuna rata di acconto non potrà essere inferiore a quello previsto nel presente CSA per la rata medesima e sarà soggetto alle ritenute di legge.
L’avvenuto raggiungimento delle condizioni che dessero luogo, a giudizio dell’appaltatore, alla compilazione di un S.A.L., dovrà essere segnalato, esclusivamente in forma scritta, dall’appaltatore medesimo al DL che, ricevuto l’avviso, procederà a condurre le verifiche del caso nei termini stabiliti dall’art. 29 del capitolato generale (45 giorni per gli accertamenti e per l’emissione del CPL più 30 giorni per disporre il pagamento).
Queste modalità di liquidazione saranno applicabili a qualsiasi S.A.L. o pagamento (in acconto, ultimo, finale, per sospensione, ecc.).
Qualora la segnalazione dell’appaltatore risultasse infondata, cioè la rata di acconto non risultasse effettivamente corrispondibile, la richiesta non potrà essere reiterata se non dopo 30 giorni dalla comunicazione di verifica negativa.
Annotazione dei lavori a corpo
Richiamato l’articolo 159 del Regolamento LL.PP.:
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.’’
Si precisa quanto segue:
Addebito delle penali
L’importo relativo ad eventuali penalità in cui fosse incorso l’appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall’ultimo SAL.
Riduzioni per carenze esecutive
Qualora il DL riscontrasse una minor lavorazione dei materiali oppure qualche carenza esecutiva nelle opere, tale però da non pregiudicarne la funzionalità e l’accettabilità, potrà apportare una riduzione di prezzo, determinandola d’ufficio e riportandola nelle annotazioni relative allo stato di avanzamento.
Eventuali ristori, parziali o totali, degli importi portati in detrazione, per effetto di accoglimento di riserve espresse nelle forme di rito, non daranno titolo all’appaltatore per chiedere la corresponsione di interessi sulle somme non pagate o per pretendere rifusione di danni, maggiori oneri od altro.
Oneri per le misure di sicurezza e salute
La quantificazione degli oneri dovuti sarà effettuata con le stesse regole stabilite nell’appalto dei lavori. L’importo di progetto (o comunque quello dovuto) sarà corrisposto con i vari S.A.L. o pagamenti in acconto disposti dal presente CSA, secondo le stime redatte dal D.L. in relazione ai lavori eseguiti; tenuto conto anche dell’importo liquidato ad ogni pagamento ed il totale lavori.
Gli oneri per apprestamenti generali potranno essere liquidati, in tutto od in parte secondo l’effettivo adempimento dell’impresa, a giudizio del D.L., sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, anche con il 1° SAL.
La concorrenza al 100% dell’intero importo dovuto sarà liquidata con le modalità stabilite dall’Art. 22 (″Pagamenti a saldo″) del presente capitolato.
S.A.L. straordinario per sospensione lavori
Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, applicando, però, le stesse modalità di calcolo e di liquidazione dei S.A.L. ordinari.
Solo in questo caso all’importo dei lavori eseguiti potrà essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, valutati ai prezzi di contratto o a stima del DL, semprechè gli stessi siano stati forniti nei termini previsti dal programma lavori ed accettati dal DL.
Ultimo S.A.L.
L’ultimo stato di avanzamento, di qualsiasi importo esso fosse, sarà emesso solamente ad avvenuta ultimazione dei lavori; esso potrà raggiungere il 90% (novantapercento) dell’importo di appalto per le opere a corpo, ma non potrà superare tale limite.
Qualora fossero intervenute in corso d’opera variazioni di dettaglio (disposte dal D.L.) o migliorie (disposte dall’appaltante) soggette a misura e contabilità o all’approvazione di nuovi prezzi (dipendenti da provvedimenti urgenti occorsi), l’appaltatore potrà formulare domanda scritta di corresponsione dell’ultimo S.A.L. con calcolo limitato agli importi di contratto spettanti e con eventuali deduzioni per le opere non eseguite o per gli altri motivi previsti nel presente CSA, richiedendo contestualmente il rinvio della definizione contabile di dettaglio alla fase di redazione del conto finale.
Con tale domanda l’appaltatore dovrà rinunciare espressamente alla corresponsione di interessi o, comunque, di qualsiasi maggior onere riferibile al pagamento degli importi da contabilizzarsi (e da corrispondersi) successivamente alla sottoscrizione del conto finale.
In tutti i casi il residuo spettante per la totalità dei lavori eseguiti sarà determinato e liquidato con le modalità stabilite dall’Art. 22 (″Conto finale″) del presente capitolato.
Cause ostative all’emissione dei S.A.L.
Si precisa che qualora l’appaltatore risultasse inottemperante rispetto a quanto richiesto all’Art. 46 (capoversi ″Oneri per elaborati e rilievi in corso d’opera″ - ‘’Oneri per pratiche varie e di prevenzione infortuni’’) del presente capitolato, concernenti la fornitura:
− degli elaborati aggiornati rappresentativi di quanto realizzato;
− di quelli relativi alle pratiche autorizzative;
− delle certificazioni attestanti le caratteristiche tecniche e prestazionali dei componenti e dei manufatti realizzati;
− delle certificazioni di collaudo, omologazione, comportamento al fuoco o comunque relative a qualunque caratteristica dovesse risultare obbligatorio documentare;
− delle attestazioni di provenienza dei materiali, di prova e di corretta posa in opera;
non si procederà alle fasi di verifica dello S.A.L. e di emissione del certificato di pagamento.
In questo caso risulteranno non applicabili i termini di cui al capitolato generale (art. 29), nonchè quelli di cui al regolamento, in danno all’appaltatore; non si farà luogo all'emissione di nessun S.A.L. o C.P.L. xxxxxx l’appaltatore non abbia adeguatamente provveduto; quest'ultimo non potrà pretendere
corresponsione di interessi, rifusione di danni o maggiori oneri, o esporre riserve di qualsiasi natura con ciò connesse, essendo esso stesso inadempiente.
1. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
2. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redigerà la relativa contabilità ed il responsabile del procedimento emetterà il conseguente certificato di pagamento il quale dovrà recare la dicitura: “lavori a tutto il
……………………” con l’indicazione della data.
3. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
4. Termini di pagamento diversi da quanto previsto ai precedenti punti 3. e 4. potranno essere stabiliti dall’Amministrazione nel bando di gara o nel contratto, in funzione delle modalità di finanziamento (es. con ricorso a mutuo Cassa DD.PP. od altro).
Art. 22 - Pagamenti a saldo
(prezzo delle opere – conto finale – ultimo acconto – saldo)
Prezzo delle opere
In conformità all’art. 19 comma 4. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod., così come modificata dalla legge 2 giugno 1995 n. 216 ed agli artt. 326 e 329 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, il prezzo delle opere (o prezzo dell’appalto) sarà, secondo il tipo di contratto,:
− determinato ‘’a corpo’’ dall’importo dei lavori posto a base di gara, da assoggettare al ribasso d’asta intervenuto (nel caso di contratto a corpo con ribasso d’asta);
Per i lavori ‘’a corpo’’ (costituenti tutto o parte del contratto), il prezzo contrattuale sarà fisso ed invariabile, fatti salvi i casi relativi alle variazioni ammesse, e non potrà essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuibile alla qualità delle opere, giusto quanto stabilito dall’art. 326 della legge n. 2248/1865 all. F.
All’importo di cui sopra sarà aggiunto quello attribuito agli oneri per le misure di sicurezza e di salute non soggetti a ribasso d’asta.
Conto finale – ultimo acconto – saldo
1. Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e sarà calcolato considerando i seguenti elementi:
− il prezzo dei lavori determinato come sopra precisato;
− gli eventuali aumenti o le diminuzioni intervenute per varianti ammesse;
− gli oneri per la misure di sicurezza e salute;
− gli acconti corrisposti;
− addebiti, spese, oneri, penali, o quant’altro a carico dell’appaltatore; e procedendo al conguaglio di quelli positivi con quelli negativi.
Il credito residuo dell’appaltatore, provvisoriamente costituito dall’importo risultante dal conguaglio di cui sopra, sarà soggetto:
− alla corresponsione di un ulteriore acconto pari all’importo concorrente al 95% (novanta-
cinquepercento) del totale al conto finale di cui sopra, con deduzione degli acconti già corrisposti;
− alla definitiva liquidazione con le eventuali correzioni ed alla corresponsione del saldo, nei termini di rito, solamente a collaudo provvisorio intervenuto, con esito positivo ed approvato dall’appaltante.
Il residuo dovuto per gli oneri per le misure di sicurezza e salute sarà corrisposto con le stesse modalità di cui sopra, in proporzione diretta agli importi liquidati.
Si precisa che, in presenza di intervenute variazioni, anche di dettaglio, potrà non essere corrisposto l’importo degli oneri di igiene e sicurezza previsto in progetto, ma quello aggiornato con le variazioni occorse, in più od in meno.
Qualora l’appaltatore risultasse in debito, dovrà essere da lui immediatamente ricostituita la corretta posizione creditoria verso l’appaltante, stabilita dal presente CSA; in carenza si farà fronte avvalendosi delle garanzie prestate.
Eventuali maggiori compensi, derivanti da riserve od altro, di cui l’appaltatore avesse richiesto il riconoscimento in qualsiasi circostanza, saranno definiti mediante il ricorso alle procedure di legge o in sede di collaudo.
In tutti i casi per ogni importo diverso da quello risultante dal conto finale, determinato in via bonaria o dal collaudatore, per quanto sopra o per ristoro di penali applicate, di diminuzioni od altro, non sarà riconosciuto all’appaltatore nessun ulteriore maggior onere invocabile per interessi, rivalutazioni od altro, fino alla completa definizione del suo credito, approvato e liquidato nelle forme di rito.
Qualora l’appaltatore non avesse prodotto, nel prescritto termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione, in forma esauriente, completa e soddisfacente, gli elaborati di cui all’Art. 46 (capoverso: ″Oneri per documentazione rappresentativa delle opere eseguite″) oppure avesse omesso di completare, correggere od integrare quelli di cui agli altri capoversi (″Oneri per elaborati e rilievi in corso d’opera″ - ″Oneri per pratiche varie e di prevenzione infortuni″) del medesimo Art. 46 del presente capitolato non si procederà alla redazione del conto finale fino a che egli non abbia
provveduto.
Se l’appaltatore persistesse nell'inottemperanza di cui sopra per ulteriori 10 (dieci) giorni dal ricevimento di un richiamo scritto (anche a mezzo fax), l’appaltante potrà provvedere d’ufficio, senza ulteriore avviso, a far eseguire gli elaborati mancanti, a mezzo e cura del DL o di altro soggetto da lui designato, a sua discrezione, ponendo il relativo onere a totale carico dell’appaltatore con rivalsa, a semplice richiesta e senza formalità alcuna, sugli importi non ancora corrisposti, anche a titolo di ritenuta, ed a mezzo delle garanzie cauzionali prestate.
I termini di redazione del conto finale, quindi, resteranno sospesi fino all’avvenuto adempimento, da parte dell’appaltatore, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente CSA oppure all’esaurimento delle procedure attivate d’ufficio ed in danno al medesimo.
2. Il conto finale dei lavori sarà sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, sarà pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi, dell’art. 141 comma 9 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e potrà essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
CAPO V
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 - Valutazione dei lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo sarà effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “B”, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 24 -Lavori in economia
Le prestazioni in economia, sia di manodopera che di materiali e noli, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori per ogni singolo intervento da effettuare
Valutazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori in economia sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
Documentazione relativa ai lavori in economia
Per le prestazioni di manodopera e per le forniture in economia, l’appaltatore dovrà compilare note giornaliere recanti i seguenti elementi:
− nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sarà ammesso,
di norma, l’impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe espressamente autorizzate dal DL, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);
− numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;
− elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili (secondo i listini ufficiali di cui sopra). Essendo la presenza in cantiere del DL non continuativa, le note giornaliere dovranno essere sottoposte al visto del Servizio Tecnico dell’appaltante e trasmesse al DL, anche a mezzo fax, entro 3 giorni a quello di esecuzione delle economie, allo scopo di consentire i necessari controlli.
In caso di inottemperanza a quanto sopra, da parte dell’appaltatore, e nell’impossibilità di verificarne la congruità con qualsiasi altro mezzo, le note non saranno riconosciute o comunque saranno soggette a liquidazione ad insindacabile giudizio e secondo stima del DL.
Il mancato rispetto delle suddette procedure porrà la Direzione Lavori nella condizione di rifiutare il riconoscimento e la liquidazione di tali opere; non verranno pertanto accettate note, liste o riepiloghi di lavori che a giudizio dell'impresa siano da liquidare in economia se presentati tardivamente e/o senza la preventiva autorizzazione alla loro esecuzione.
CAPO VI CAUZIONI E GARANZIE
Art. 25- Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.L. n. 163 del 12/04/2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.L. n. 163 del 12/04/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia stata fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa sarà presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intenderà svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria sarà tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non sarà integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 27 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 26 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e sue modifiche successive.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 25 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate come segue:
a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte a esse riferibile
Art. 28 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
1. Durante la costruzione dell’opera
a. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive,, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
b. la copertura delle garanzie assicurative di cui sub a) decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato;
c. tale copertura assicurativa verrà effettuata attraverso la stipula di un' unica polizza, nella forma all risks del testo CAR DM 123, con la sola esclusione dei danni da errori di ( o insufficiente ) progettazione, azioni di Terzi o cause di forza maggiore, suddivisa dunque in due sezioni, la prima a copertura dei danni all' Opera e la seconda di quelli cagionati a terzi;
d. la polizza così stipulata dovrà prevedere esplicitamente tra gli Assicurati tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell' Opera e tra essi la Stazione Appaltante, nonchè un vincolo a favore di quest' ultima per garantire la continuità della copertura anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dal contraente/esecutore delle Opere;
e. tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata per i danni alle Opere pari all' importo contrattuale al netto dell 'IVA, oltre, nel caso, a beni della Stazione Appaltante e/o di Terzi presenti nel luogo di esecuzione delle Opere ( Enti Preesistenti ) e ad una somma adeguata al rischio per il rimborso delle spese necessarie a demolire e sgomberare i residuati di eventuali danni;
f. dovrà inoltre prevedere un massimale per danni a Terzi ( cose e persone ) non inferiore ad Euro
5.000.000 ed una clausola di responsabilità civile ( RC incrociata ) che consideri vicendevolmente Terzo relativamente ai danni alle persone ciascun Assicurato nei confronti di un altro pure partecipante ai lavori, Stazione Appaltante compresa;
2. Dopo il completamento dell’opera :
g. Ai sensi dell’art. 129, comma 2 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive, l' esecutore delle opere dovrà stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale per danni all' Opera e a Terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell' Opera stessa;
h. la copertura di detta polizza decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, in mancanza, 12 mesi dopo la data del verbale di ultimazione dei lavori oppure dalla data di utilizzo dell' opera secondo destinazione e cesserà 10 anni dopo una delle suddette tre date;
i. essa dovrà prevedere la Stazione Appaltante quale unico Beneficiario per i danni subiti dall' Opera e l' Appaltatore dei lavori quale Assicurato per la responsabilità dei danni cagionati a Terzi;
j. la somma assicurata sarà pari al valore del contratto di appalto aggiornato alla data di decorrenza della polizza e conterrà un limite di indennizzo non inferiore a 14.000.000 di Euro per danni alle Opere ed un massimale di 4.000.000 di Euro per danni a Terzi."
Art. 29 – Ulteriore garanzia contrattuale
La stazione appaltante si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di affidarel’appalto al secondo classificato ai sensi dell’art. 140 del D.L. n. 163 del 12/04/2006
CAPO VII DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 - Variazione dei lavori
Generalità
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall’art. 114 del
D.L. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive.
2. Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori, prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Saranno ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non potrà superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e dovrà trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato degli importi degli atti di sottomissione per eventuali varianti già intervenute – esclusi i maggiori costi derivanti da aumenti delle opere relative a fondazioni, nonché degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi dell’art. 31-bis della l. 109/94 e dell’art. 149 del regolamento.
Modalità operative
Nei casi di cui sopra si procederà alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto:
- per la parte a corpo con ribasso d’asta, mediante redazione di uno o più nuovi prezzi da applicarsi. L’appaltatore sarà vincolato all'accettazione delle eventuali varianti che l’appaltante od il DL ritenessero necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; l'importo delle opere potrà variare, quindi, fino ad un quinto in più od in meno dell'importo di contratto, senza che ciò dia titolo all’appaltatore medesimo
per richiedere maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Ogni variazione darà luogo anche ad un corrispondente conguaglio in più od in meno dell’importo attribuito agli oneri per la sicurezza.
Disposizioni per interventi di dettaglio
In particolare per gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, qualora non risultassero disponibili i necessari prezzi unitari il D.L. medesimo potrà proporre l’applicazione dei prezzi unitari di progetto, di offerta o di altri, anche se non facenti parte del contratto; ciò anche per quanto previsto all’art. 342 legge n. 2248/1865, fatte salve le ulteriori superiori approvazioni.
Tali disposizioni saranno impartite mediante semplice comunicazione scritta od ordine di servizio del D.L., a cui l’appaltatore dovrà dare seguito, fatta salva l’immediata esposizione di osservazioni o di riserve; la loro definizione amministrativa sarà effettuata con perizia di assestamento, accompagnata dal relativo atto di sottomissione, quest’ultimo solamente in presenza di nuovi prezzi concordati, e dai necessari atti autorizzativi ed integrativi del contratto.
Miglioramenti dell’opera
Gli interventi di miglioramento dell’opera, nell’ambito del 5% dell’importo originario di contratto, saranno disposti dall’appaltante, eventualmente per mezzo del D.L., con: ordini di servizio, perizie di variante ed atti di sottomissione, ricorrendo la necessità di concordare nuovi prezzi, accompagnati dai conseguenti atti autorizzativi ed integrativi del contratto.
Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
(richiamo particolare all’art. 3, commi 3 e 4 del CSA)
1. Le eventuali variazioni saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non fossero previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
3. Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
4. Non saranno prese in considerazione dalla Direzione dei Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'impresa.
5. I nuovi prezzi vengono formati, in conformità alle norme del Capitolato, del Decreto legislativo 163/2006 e del D.P.R. n. 554/99, con riferimento ai prezzi contrattuali. deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in
vigore alla data dell'offerta, emessi da Enti ed Organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dalla Stazione Appaltante.
6. In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato rilevati in contraddittorio, per i quali la Committente si riserva il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.
7. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere le proprie ragioni con la procedura prevista dalla legislazione vigente.
8. Si rinvia inoltre a quanto previsto articolo 136 del Regolamento.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 32 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predisporrà, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora fosse in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 33 – Piani di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. L’appaltatore potrà presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenesse di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore avrà il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare nella documentazione di cantiere, sull’accoglimento od il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore saranno vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunciasse entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, le proposte si intenderanno accolte.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.
Viceversa, qualora le modificazioni ed integrazioni proposte dall’appaltatore avessero come risultato l’oggettiva diminuzione degli oneri a carico dell’impresa o, comunque, l’introduzione di misure alternative di minore onerosità , e ciò fosse accettato dal coordinatore, si procederà ai necessari conguagli ed alla diminuzione degli oneri per la sicurezza, applicando la disciplina delle varianti.
Art. 34 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto atterrà alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprenderà il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e conterrà, inoltre, le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il POS dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento o cambiamento nella programmazione delle lavorazioni rispetto alle previsioni e ad ogni mutamento di operatori presenti.
Il piano operativo di sicurezza sarà sottoposto all’esame del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e sarà soggetto alla sua approvazione.
Parimenti il coordinatore avrà facoltà di richiedere gli eventuali aggiornamenti non effettuati o le modifiche da egli ritenute necessarie e i assoggettarli alla sua approvazione.
In via generale e non limitativa il POS dovrà riguardare i seguenti elementi:
- il programma generale esecutivo dei lavori riferito all’effettivo calendario dei lavori ed all’organizzazione dell’appaltatore;
- la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo l’effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo e di quelle contemporanee o sovrapposte;
- l’individuazione degli operatori e degli eventuali sub-appaltatori contemporaneamente presenti e delle varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto e non genericamente individuate come ‘’attività da svolgersi’’;
- l’individuazione delle misure di sicurezza, dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste.
Il POS dovrà costituire, quindi, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo delle attività lavorative e delle misure di igiene e sicurezza correlate e consentire al coordinatore per l’esecuzione, in qualsiasi momento e senza nessun altro strumento oltre a quelli contrattuali, di
verificarne l’attuazione, con specifico riferimento temporale al calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione.
Per l’impianto di cantiere e per le effettive installazioni di protezione e di sicurezza dovrà essere prodotto, a cura e spese dell’appaltatore, anche un progetto esecutivo (ove necessario o se avente carattere integrativo) da sottoporre all’approvazione dell’appaltante, per il tramite del DL.
3. Il piano operativo di sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 35 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice sarà obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incomberà all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 36– Tutela dei lavoratori e orari di lavoro
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello
0.5%. L’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.
2. L'impresa appaltatrice è tenuta alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e leggi vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la cadenza e fino alla loro sostituzione e, nelle cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o lo receda ad esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica aziendale.
b) L'Impresa appaltatrice è responsabile in rapporto all'Ente appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
c) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'ente appaltante medesimo comunicherà all'impresa Appaltatrice, e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando all'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezione all'ente appaltante né a titolo a risarcimento di danni.
3. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare la Legge n.55 del 19 Marzo 1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e tutte le altre disposizioni vigenti della stessa natura. In particolare l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza di cui al Comma 8 della Legge stessa.
Parimenti vengono qua ricordati gli obblighi della stessa natura e di cui all’Art.9 del D.P.C.M. n.55 del 10/01/1991, in particolare il Comma 3 in merito alla sicurezza così come modificato all’art.31 della L.415/98.
3. L’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario di lavoro giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, trattandosi di lavorazioni in ambienti adiacenti ad attività sanitarie funzionanti, o qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico, può vietare l’esercizio di tale facoltà. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
4. Trattandosi di lavorazioni in ambienti adiacenti ad attività sanitarie in funzione, e dovendosi necessariamente i nuovi impianti collegarsi su reti esistenti funzionanti, qualora il direttore lavori ne ravvisi la necessità, potrà ordinare all’appaltatore di proseguire ininterrottamente, o di eseguire alcune lavorazioni in ore serali e notturne o durante i giorni festivi senza che l’appaltatore possa opporsi o richiedere indennizzi di sorta.
CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 37 – Subappalto
1. In materia di subappalto si applicano le disposizione della Legge n.55/90 a seguito delle modifiche dell’art. 118 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 nonché dell’art.140 del Regolamento.
Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvederanno a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. A tal fine e per verifica delle condizioni di operatività del cantiere, l’appaltatore ed i subappaltatori saranno tenuti a rendere identificabili le proprie maestranze ed a dimostrare il rapporto di dipendenza in essere, con il relativo inquadramento.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante procederà al pagamento nei confronti dell’appaltatore e pertanto è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti vai via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia.
Per quanto attiene invece i sub-affidamenti, non qualificabili come subappalti ai sensi dell’art. 18 comma 12 della L. 19/3/90 n. 55, come modificato dalla legge 18/11/98 n. 415 e dalla legge 1/08/2002 n. 166, fermo restando che l’importo degli stessi rientra nel 30% dell’importo della categoria prevalente ammessa in subappalto o subaffidamento, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore di fornire eventuali chiarimenti qualora il ricorso ad un identico
subaffidamento non sia giustificata da fatti oggettivamente verificabili. Ogni subaffidamento dovrà pertanto essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di dare limitazioni al ricorso agli anzidetti sub-affidamenti, qualora circostanze speciali lo impongano.
CAPO X
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 40 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comportasse variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, quando non le ritenga manifestamente infondate ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, sentito l’appaltatore, formulerà alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominceranno a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale siano state risolte le controversie.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non potrà, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Le controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa, giuridica) che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. A tal fine l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante.
Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi riferiti alla condotta dell’appaltatore:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori o quando risultasse accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella redazione della progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
I) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
II) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
III) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di progettazione, direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE
Art. 42 - Ultimazione dei lavori
1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redigerà, il certificato di ultimazione; previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In presenza di carenze modeste e di dettaglio non pregiudizievoli, a giudizio del DL, per l’immediato uso dell’opera, il DL, nel certificato di ultimazione, potrà fare menzione di quanto rilevato ed assegnare all’appaltatore un congruo tempo (non superiore a 60 giorni), per porvi rimedio; la scadenza del termine senza esito positivo comporterà l’inefficacia del certificato; l’appaltante potrà procedere assegnando un ulteriore termine con penale, come al comma successivo, oppure procedere all’esecuzione d’ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell’appaltatore gli oneri relativi.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice sarà tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traessero pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
In caso di persistente inottemperanza, l’appaltatore sarà messo in mora con termine perentorio ed ultimativo anche per l’applicazione della penale, dopodiché l’appaltante potrà oppure procedere all’esecuzione d’ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell’appaltatore gli oneri relativi. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo abbia avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante.
Art. 43 - Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non fosse intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Qualora la funzionalità delle opere eseguite non potesse essere accertata nei tempi sopra previsti, in particolare per la presenza di impianti il cui funzionamento dipendesse da particolari condizioni di carico o climatiche, l’appaltatore resterà vincolato a mettere a disposizione operai e mezzi di cui all’art. 193 del regolamento, per tutta la durata necessaria, fino al termine in cui il collaudo provvisorio diventerà definitivo.
Manifestandosi carenze, vizi o difetti, anche a collaudo già avvenuto, si procederà nei termini del Codice Civile.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, anche se il collaudo provvisorio delle stesse non avesse avuto luogo, sempre ché non siano state riscontrate carenze e l’appaltatore abbia provveduto all'esecuzione delle verifiche e delle prove di funzionamento e ne abbia certificato la regolarità e l’esito positivo.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalesse di tale facoltà, che verrà comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.
3. Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovasse nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
6. Per quanto non precisato, in termini di garanzia, saranno operanti gli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile.
CAPO XII NORME FINALI
Art. 45- Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
2. il cartello di cantiere di cui all’art. 48;
3. le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
4. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
5. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla piena e perfetta esecuzione dei lavori;
6. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del responsabile del procedimento, o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
7. le spese per le vie d’accesso al cantiere;
8. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell’Ufficio di Direzione Lavori;
9. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
10. le spese per la buona conservazione delle opere fino al compimento del collaudo e/o alla presa in consegna dei locali da parte della Stazione Appaltante – (consegna anticipata);
11. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti nel cantiere, restando comunque fermo l’obbligo di sorveglianza del cantiere da parte dell’Appaltatore;
12. Le opere computate in sede di contabilità, come opere a corpo ed eseguite sono formulate come opere compiute, complete di assistenza murarie e quanto altro nelle stesse eccezioni delle opere "chiavi in mano";
13. Prima di dare inizio ai lavori e entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, l'impresa dovrà aver predisposto tutte le verifiche dei progetti esecutivi consegnati e consegnare alla Direzione Lavori, per approvazione i costruttivi di cantiere sia per le opere strutturali, che per le opere edili, sia per gli impianti;
14. La sorveglianza, sia di giorno sia di notte, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché
di tutte le forniture e del materiale sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 646/1982 l'eventuale guardiania dovrà essere affidata ad una guardia giurata, ed il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione Lavori;
15. La comunicazione – dalla data di consegna dei lavori – e per l’intera durata degli stessi di uno o più nominativi di tecnici reperibili dal termine dell’orario di lavoro in cantiere (16) al mattino successivo
(8) e nei giorni festivi e di sabato. Il reperibile deve presentarsi in cantiere entro 30 minuti dalla chiamata. La mancata comunicazione di un reperibile, o il mancato intervento in caso di necessità, comporterà all’appaltatore il ristoro dei danni causati agli ambienti circostanti, nonché il ristoro dei danni derivanti dall’eventuale interruzione dell’attività sanitaria;
16. La massima cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;
17. Lo stoccaggio sicuro e la corretta evacuazione dei detriti e delle macerie;
18. La pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciato da altre ditte.
19. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia delle competenti autorità, l’Ente procederà ad una detrazione dalla rata di acconto nella misura del 0,5% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele, necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Impresa appaltatrice, restandone sollevato l'Ente appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
20. L'obbligo di comunicare, sotto propria responsabilità e su richiesta della D.L., l'elenco degli operai che operano sul cantiere individuati con gli estremi della loro collocazione sul libro paga e sul libro matricola. Le eventuali irregolarità riscontrate saranno oggetto di denuncia presso l'Autorità Tutoria o Enti Assistenziali e Assicurativi;
21. La comunicazione all’ufficio, da cui i lavori dipendono entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
22. L'obbligo di comunicare mensilmente alla D.L. l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché il numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo. La segnalazione sarà fatta per il periodo dal 25 di un mese al 24 del mese successivo;
23. Gli oneri di discarica;
24. L'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere ordinate in qualsiasi tempo dalla Direzione Lavori in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi. Potrà essere ordinato il deposito presso l'ufficio della Direzione Lavori di campioni dei materiali e forniture muniti di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell'Appaltatore e conservati nei modi più atti a garantirne l'autenticità; Si ricorda per quanto riguarda i materiali impiegati per gli impianti che dovranno essere conformi a quanto richiesto dalle norme CEI ed alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza degli impianti mentre per i materiali impiegati per le opere edili dovranno essere conformi alle norme UNI ed alle prescrizioni CE;La fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto entro 20 gg dalla richiesta del Direttore dei Lavori e comunque prima dell’emissione di qualsiasi ordinativo di materiale: la mancata applicazione di tale regola, pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera. In particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori;
25. La predisposizione delle misure necessarie a prevenire nei confronti di terzi danni o disturbi provocati da rumori molesti di cantiere, odori sgradevoli, polveri, liquidi ecc. in particolare si segnala l’obbligo di adottare tutte le misure precauzionali di Legge per l’inquinamento acustico. In ogni caso, considerata la vicinanza degli altri reparti ospedalieri in funzione, sarà discrezione della Direzione Lavori prescrivere limitazioni, o imporre che vengano eseguite in orari particolari fuori dal normale orario di lavoro, tutte quelle lavorazioni che dovessero arrecare disturbo agli altri reparti o interferire con le alimentazioni degli stessi (gas medicali, acqua, energia elettrica), senza che l’Appaltatore possa pretendere oneri aggiuntivi.
26. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, comprensive di licenze e tasse relative, come ponti, assiti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario ed occorrente per dare compiuta l'opera appaltata;
27. Tutte le opere occorrenti per l'incanalamento provvisorio delle acque piovane, lo sgombero della neve e quelle per riparare i muri dai danni che venissero provocati tanto dalla acque che dal gelo, e ciò per la durata dei lavori;
28. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel seguente appalto, ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Ente appaltante, nonché a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali come dall'Ente appaltante l'Impresa appaltatrice non potrà pretendere compensi di sorta;
29. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del 5% di materiale di consumo da precisare da parte della Direzione Lavori con opportuno ordine di servizio che si ritiene compreso nel prezzo
offerto a corpo;
30. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario per evitare deterioramento di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore, le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
31. Il consentire l'uso anticipato delle parti richieste dalla Stazione Appaltante, senza che l'Impresa appaltatrice abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dei possibili danni che possano derivare alle opere stesse;
32. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione l'Impresa appaltatrice dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa per rendere i locali usabili, senza polvere;
Qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, l'Ente appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori;
33. L’obbligo di eseguire i lavori senza creare disservizi ai reparti che resteranno in funzione, per cui l’Appaltatore dovrà tener conto di tale obbligo nella stesura del programma lavori, considerando inoltre che la disattivazione degli attuali impianti e la conseguente attivazione dei nuovi, dovrà essere sempre concordata con il D.L. previa autorizzazione scritta della stazione Appaltante;
Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Sarà a carico ed a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Scritture di cantiere
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare ad acquisire e compilare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale saranno registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che potessero interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, sarà periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che saranno tenute a cura dell’appaltatore e saranno sottoposte al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
3. L’appaltatore dovrà produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare, in modo automatico e non modificabile, la data e l’ora nelle quali saranno state fatte le relative riprese.
Direzione tecnica - conduzione continua del cantiere
Sarà pure compreso nel prezzo dell’appalto l'onere per la direzione tecnica e la programmazione, il coordinamento ed il costante controllo d'esecuzione dei lavori.
Queste mansioni dovranno essere svolte da un tecnico specializzato, di provata esperienza e competenza, allo scopo designato dall’appaltatore come ‘’direttore tecnico’’ o ‘’direttore del cantiere’’ e munito di ampi poteri, che sarà responsabile della corretta esecuzione di fronte al DL e che manterrà con questi il necessario collegamento.
Inoltre l’appaltatore sarà tenuto ad affidare la conduzione continua del cantiere ad un tecnico di provata esperienza munito dei necessari poteri, (‘’vice direttore o capo cantiere’’) che dovrà assicurare la corretta esecuzione di ogni opera ed il costante coordinamento e controllo delle maestranze comunque presenti e degli eventuali subappaltatori.
L’operatività del cantiere non sarà consentita senza la presenza continua del capo cantiere; non sarà ammessa la sua surroga con operai non adeguatamente qualificati.
I nominativi delle figure professionali di cui sopra dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata a.r. dall’appaltatore al DL, nei termini previsti dal presente CSA.
Il Direttore dei lavori (DL), nominato dall’appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere al progetto esecutivo, della loro accettabilità ed alla liquidazione dei lavori eseguiti, fermo restando che ogni incombenza relativa alla direzione ed alla conduzione del cantiere e le relative responsabilità amministrative, civili e penali faranno carico ai tecnici di cui sopra (direttore e capo del cantiere) incaricati dall’appaltatore.
Oneri per definizione delle forniture e della loro messa in opera
(definizione - verifiche - elaborati costruttivi e di montaggio - responsabilità dell’appaltatore requisiti tecnici e prestazionali - campionature)
Definizione forniture - responsabilità dell’appaltatore
A termini dell’art. 7 della legge 8 agosto 1977 n. 584, il progetto, pur essendo esecutivo, non individua gli effettivi componenti costituenti le opere (marca, modello, composizione, prestazioni e dimensioni definitive, ecc.), dovendo limitarsi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche, di prestazione, ecc.; anche la dizione ″Tipo .................... o equivalente″, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.
Pertanto resterà a carico dell’appaltatore, compreso nel prezzo dell’appalto, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti, di provvedere alle attività sottoelencate e di sostenere ogni onere connesso, per:
− le attività di ricerca e di definizione degli stessi;
− la verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;
− la segnalazione al progettista ed al DL di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare nel progetto esecutivo;
− le verifiche di idoneità statica-strutturale;
− la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal progetto e della compatibilità di quelli effettivi della fornitura con tutti gli altri (es. potenzialità, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.);
− l’individuazione delle eventuali variazioni (rispetto a quanto indicato in progetto) e l’adozione, a sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del componente fornito;
− elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;
− la produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse (meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);
− l’esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;
− la dimostrazione al DL, od ai suoi incaricati, della rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto negli elaborati di progetto;
− l’acquisizione del parere preventivo del DL e, quando necessario, dell’approvazione dell’appaltante.
L’appaltatore sarà unico responsabile per l’esecuzione di tutte le opere ″a regola d’arte″, nel rispetto del progetto esecutivo, delle norme e delle leggi vigenti, e per l’insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate.
In ogni caso l’appaltatore terrà indenne l’appaltante, il progettista ed il DL da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l’effettiva realizzazione delle opere e per la loro funzionalità, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorchè per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
Dimostrazione di conformità dei requisiti tecnici e prestazionali
Campionature
Le scelte dell’appaltatore circa i materiali da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità del DL ed all’approvazione dell’appaltante, se ritenuta necessaria dal DL, prima del loro approvvigionamento ed, in ogni caso, prima della loro posa in opera.
L’appaltatore sarà unico responsabile dei tempi di approvvigionamento e del rispetto del programma lavori o del termine di ultimazione; in ogni caso non saranno accettate forniture proposte, per motivi di urgenza, in forma non adeguatamente documentata.
Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:
− proprietà e qualità dei materiali e comportamento al fuoco;
− dati di rendimento;
− dati di rumorosità;
− caratteristiche fotometriche;
− dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
− caratteristiche particolari di omologazione;
emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato. L'elenco degli accertamenti riportato è esemplificativo e non limitativo.
Sarà compreso nel prezzo dell’appalto, l'onere per la predisposizione delle eventuali campionature delle forniture, che saranno ritenute necessarie dal DL e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede del DL o in adatto ricovero in cantiere a giudizio del DL
Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi al progetto dal DL potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell’opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio del DL.
L’ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.
Esecuzione di impianti tecnologici
Oneri per opere murarie - assistenze e mezzi d'opera
Saranno compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:
⇒ per le assistenze murarie relative alla posa in opera degli impianti;
⇒ per il personale ed i mezzi d’opera necessari all’esecuzione di quanto sopra.
Saranno in ogni caso compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:
⇒ per i mezzi d’opera di aiuto all’esecuzione degli impianti;
⇒ per assistenza tecnica all’esecuzione delle opere o delle assistenze xxxxxxx, anche se realizzate da altra impresa;
⇒ per definizione tecnica delle predisposizioni necessarie all’inserimento od al passaggio degli impianti negli elementi edilizi costituenti la costruzione;
⇒ per i fissaggi non murari degli impianti.
Tutti i suddetti oneri, così come anche meglio specificati nelle definizioni e precisazioni seguenti, saranno interamente compensati con la corresponsione del prezzo stabilito per l’appalto.
Eventuali maggiori oneri per demolizioni, rifacimenti o altro, derivanti dal mancato e puntuale adempimento a quanto sopra, resteranno a totale carico dell’appaltatore.
Opere murarie - definizioni
Premesso che le opere murarie principali sono quelle costituenti la costruzione edilizia nel suo complesso, sono intese e qui definite opere murarie particolari tutte quelle rese necessarie dalla successiva realizzazione degli impianti, quali:
− basamenti, cunicoli, pozzetti, coperchi, griglie, chiusure, ecc.;
− scavi, rinterri, opere di protezione degli impianti interrati e ripristini superficiali (quest’ultimi se precisati nell’oggetto dell’appalto, nei termini ivi indicati, o negli elaborati di progetto);
− cavidotti, controtubazioni, blocchetti di fondazione, ecc..
Assistenze murarie - definizioni
Sono qui intese e definite assistenza murarie tutti quei lavori e prestazioni di natura muraria, necessari, opportuni od utili per la completa e funzionale messa in opera degli impianti, quali:
− manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i
materiali comprese le macchine pesanti;
− tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
− tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
− fissaggio dei componenti, come più avanti dettagliato;
− nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
Mezzi d’opera - definizioni
Sono definiti mezzi d’opera tutte quelle attrezzature di aiuto alla corretta posa in opera, quali:
− i mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale in cantiere;
− le macchine operatrici e gli ausili di qualsiasi genere necessari per l’esecuzione dei lavori e per la messa in opera dei materiali;
− i mezzi d’uso del personale dell’appaltatore o dei subappaltatori: scale, piccoli ponteggi, carrelli, trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;
− i mezzi atti ad assicurare l’incolumità dei lavoratori e di terzi.
Assistenze tecniche - definizioni
Sono intese ″assistenze tecniche″ tutte quelle attività occorrenti per:
− l’esecuzione delle opere murarie principali e di tutte le predisposizioni (in particolare nei calcestruzzi armati), realizzate da altra impresa, ma aventi attinenza con gli impianti;
− la definizione dei passaggi, percorsi, forature, pendenze e posizionamenti;
− le misurazioni e le verifiche preliminari da condurre in cantiere.
Fissaggi - precisazioni
L’appaltatore, anche se non sarà esecutore delle opere o delle assistenze murarie, dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dal fissaggio meccanico (non murario) del mensolame e delle apparecchiature, ove siano necessari ancoraggi con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, collanti, ecc., su qualsiasi struttura: laterizio, calcestruzzo, gesso, legno, materiali lapidei, ecc..
In particolare per applicazione e fissaggio di elementi su pareti su facciate continue, metalliche o su pareti prefabbricate modulari ("mobili") in cartongesso, lamiera/gesso, truciolare/laminato ed altri materiali analoghi, in cui sia identificabile una struttura di sostegno e pannelli di chiusura, saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per:
− foratura ed asporto di materiali per inserimento di apparecchiature impiantistiche;
− fissaggio di scatole, componenti o altro, anche con particolari collanti;
− staffe, mensole, rinforzi, sostegni atti ad integrare le strutture delle pareti ed idonei a fissare saldamente ogni apparecchio.
Per applicazione o incasso di elementi su controsoffitti (anemostati, diffusori, lampade, ecc.), l’appaltatore dovrà provvedere, quando e se necessario, con oneri a proprio carico, all'autonoma sospensione degli elementi od al rinforzo dei sistemi di ancoraggio, allo scopo di non provocare un carico eccessivo sui controsoffitti stessi.
Oneri vari per l’esecuzione dei lavori
(energia elettrica-acqua-combustibili - materiali d’uso e di consumo - accessori - pulizie)
Saranno pure compresi nel prezzo dell’appalto gli oneri vari ed accessori all’esecuzione dei lavori, quali:
− l’approvvigionamento ed il consumo di energia elettrica, acqua, combustibili, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori;
− l’impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;
− l’impiego di materiali per protezioni, chiusure, sigillature;
− l’impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;
− l’impiego di tutti i materiali accessori per raccordo e fissaggio, di scatole, giunti, nippli, morsetti, flange, controflange, guarnizioni, bulloni, viti, chiodi, tasselli, ecc.;
− la costruzione e la messa in opera di mensole, staffe, attacchi, tirafondi;
− la fornitura e messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;
− la pulizia grossolana dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo o altro;
− le pulizie accurate e di finitura atte ad assicurare un elevato grado di igienicità dei componenti e degli ambienti da riconsegnare all’appaltante, che dovranno risultare immediatamente abitabili senza ulteriori lavori, disinfezioni o altro; compreso ogni onere per l’espletamento delle operazioni e per i relativi materiali di pulizia e di finitura delle superfici viste o praticate (l’onere sarà compreso nel prezzo dell’appalto solo se espressamente richiesto nell’oggetto dell’appalto, nei termini ivi indicati, o negli elaborati di progetto).
Oneri per elaborati grafici, prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio degli impianti tecnologici
Sarà pure compresa nel prezzo dell’appalto l’esecuzione a cura e spese dell’appaltatore:
1. delle verifiche e delle prove in corso d’opera comprese quelle di carico;
2. delle verifiche e delle prove di funzionamento preliminari alla consegna delle opere e degli impianti eseguiti;
3. delle verifiche e delle prove di collaudo sulle opere eseguite.
In particolare, per gli impianti tecnologici, le operazioni di messa in esercizio potranno essere eseguite in tre fasi distinte o parzialmente coincidenti, così suddivisibili:
1. prime prove di funzionamento eseguibili in corso d’opera, atte a verificare le tenute, le ali-mentazioni elettriche, il senso di rotazione dei motori, il collegamento delle apparecchiature, ecc. (come da norme tecniche);
2. le prove di funzionamento preliminari alla riconsegna degli impianti alla stazione appaltante, comprese eventuali tarature e prove, eseguite, ove necessario, alla presenza della DL, fino al raggiungimento dei dati di funzionamento previsti in progetto in condizioni di sicurezza di esercizio; in questa fase dovranno essere attivate tutte le apparecchiature ed i sistemi di regolazione, procedendo alla loro messa a punto anche con l’assistenza sul luogo di installazione, se necessaria, di un tecnico specializzato del costruttore di ciascun componente fornito;
3. le prove e verifiche di collaudo.
E’ richiesta la certificazione scritta dell’appaltatore, eventualmente sottoscritta da tecnico qualificato, se
necessario, delle prove eseguite e dei risultati ottenuti.
L’appaltatore dovrà eseguire quanto sopra nella misura necessaria a raggiungere la completa funzionalità, sicurezza e rispondenza delle opere alle caratteristiche richieste in progetto, provvedendo a sua totale cura e spese:
− ad ogni mezzo, opera o prestazione di manodopera necessari o connessi;
− ai materiali d’uso e di consumo, ai noli, alla strumentazione;
− all’acqua, all’energia elettrica, ai combustibili;
− alle prestazioni di specialistici che occorressero per certificare l’idoneità delle opere;
− all’assistenza continua alle attività di verifica e di controllo che saranno effettuate dal DL e dal collaudatore, anche con la ripetizione delle prove già eseguite e la reiterata messa a disposizione di quanto sopra, fino ad esito positivo.
Inoltre l’amministrazione si riserva la riduzione dell'importo finale dovuto, per mancata presentazione degli elaborati sotto riportati o mancata effettuazione delle attività necessarie per la completa agibilità ed impiego delle opere realizzate. Il presente articolo s'intende integrato da quanto previsto in proposito dal Capitolato speciale d'appalto, parti I e II e dalle norme tecniche di progetto (UNI, CEI, ecc) a cui si fa espresso riferimento.
- Per la mancata esecuzione delle relative verifiche, prove tecniche funzionali e prestazionali da eseguirsi sulle opere eseguite, comprensive delle operazioni di messa in esercizio degli impianti tecnologici e/o mancata consegna delle relative certificazioni sottoscritte da un tecnico qualificato, deduzione percentuale sull'importo complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto precisato.
- Per la mancata produzione, preparazione e consegna di qualsiasi documentazione dovuta, per disposizioni di legge, regolamentari e normative o necessaria per l'ottenimento dell'agibilità dell'edificio e degli impianti, agli enti di controllo (VV.F, ISPSEL, SPISAL, ecc...), deduzione percentuale sull'importo complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto precisato.
- Per la mancata produzione e fornitura di tutta la documentazione necessaria per l'uso e la normale manutenzione delle opere e degli impianti, quali le istruzioni per l'uso e la corretta conduzione delle opere e degli impianti, le eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose, eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, le schede tecniche di ciascun componente e le relative operazioni di manutenzione, i certificati di omologazione e quelli attestanti le proprietà fisiche dei componenti, gli elaborati grafici delle opere eseguite, deduzione percentuale sull'importo complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto precisato.
Oltre alle deduzioni sotto indicate, potrà essere addebitato all'impresa ogni maggiore onere per provvedere con esecuzione d'ufficio ed ogni danno derivante dall'inadempienza dell'impresa.
1. Per verifiche tecniche (start-up impianti), deduzione pari al 5%o dell'importo dovuto;
2. Per documenti relativi a pratiche varie e di prevenzione infortuni, deduzione pari al 2%o dell'importo dovuto;
3. Per documentazione rappresentativa delle opere eseguite, pari al 3%o dell'importo dovuto.
Dove per importo dovuto si deve intendere la valorizzazione dell’intero importo di cui si rimanda uno dei tre elementi sovraesposti.
Oneri per garanzia
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile (garanzia per difformità e vizi dell’opera/due anni - rovina/dieci anni) e dell’art. 141 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 (difformità e vizi riconoscibili/due anni dal collaudo), l’appaltatore dovrà garantire, la buona e regolare funzionalità delle opere e di tutti i componenti forniti, fino al termine stabilito per il collaudo definitivo (due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio), con oneri a suo totale carico.
E’ esclusa la sola manutenzione ordinaria e la sostituzione dei materiali d’uso e di consumo che resteranno a carico dell’appaltante, dopo che l’opera sia stata presa in consegna dal medesimo.
Oneri per elaborati e rilievi in corso d’opera
Sarà onere dell’appaltatore, compreso nel prezzo dell’appalto, tenere continuamente aggiornati gli elaborati grafici di progetto, con le indicazioni di dettaglio riferentesi:
− alle opere ed alle installazioni effettivamente eseguite, corredate dai dati tecnici e dimensionali
necessari od opportuni per:
* la completa definizione delle opere eseguite a corpo e per l’individuazione delle eventuali variazioni ammesse o di dettaglio;
* la rappresentazione delle misure e dei rilievi contabili relativi alle opere eseguite;
− ai percorsi, ai posizionamenti, alle quote di posa, agli ingombri, ecc.;
− alle variazioni conseguenti alla definizione delle forniture e/o comunque autorizzate;
− alle eventuali varianti ammesse;
− al posizionamento dei componenti principali e secondari, alle intercettazioni, agli accessori importanti, alle scatole di derivazione, ecc.;
− alle siglature dei circuiti e delle scatole di derivazione;
− alla stesura dei principali conduttori elettrici;
− alle caratteristiche dei componenti o delle tarature;
e ad ogni altro elemento utile per la conoscenza delle opere e degli impianti eseguiti.
In particolare si prescrive che ogni elemento che non fosse più possibile localizzare a vista una volta
ultimate le opere, risulti chiaramente riportato sugli elaborati, unitamente ai necessari riferimenti idonei e sufficienti ad individuarlo agevolmente e ad una esauriente documentazione fotografica.
Gli aggiornamenti dovranno essere prodotti con gli stessi standards e caratteristiche dei documenti originali di progetto, in conformità anche a quanto prescritto dalle Norme tecniche generali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dal DL
In particolare si fa espresso divieto di cancellare od omettere i riferimenti relativi all’appaltante, al progettista ed al direttore dei lavori.
L’appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo, nelle forme espressamente autorizzate dal DL ed in conformità alle indicazioni di quest’ultimo.
La documentazione aggiornata dovrà essere consegnata al DL contestualmente alla richiesta di compilazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori e dovrà riferirsi a tutte le opere fino a quel momento realizzate.
La mancata presentazione di quanto sopra od il manifestarsi di carenze determinerà automaticamente la sospensione di ogni attività relativa alla redazione del SAL.
Resteranno a carico dell’appaltatore anche le spese di produzione delle copie necessarie (per l’appaltante, l’appaltatore ed il DL), su qualsiasi mezzo richiesto dal DL (carta, lucido, supporto magnetico).
Oneri per pratiche varie e di prevenzione infortuni
Sarà a carico dell’appaltatore l'onere per la produzione o preparazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'agibilità dell’edificio e degli impianti, da parte degli Enti di controllo quali: ULS, V.F., ISPESL, CPVLPS (se ricorrente), ecc., compreso ogni altro onere o attività presso gli uffici preposti od in loco fino all’ottenimento dei relativi collaudi, certificati ed autorizzazioni all’abitabilità o agibilità delle opere in genere.
Resteranno esclusi dagli obblighi dell’appaltatore:
− solo quanto di stretta pertinenza dell’appaltante come sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;
− le competenze degli Enti di controllo.
Saranno da produrre a carico dell’appaltatore quindi, ad esempio:
− le prove e le certificazioni richieste dall’ULS in ordine alla igienicità e salubrità degli ambienti, alla sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione degli impianti a regola d’arte, ai fini del rilascio del benestare all’agibilità dell’edificio e degli impianti;
− le prove, le certificazioni e la documentazione necessaria per l'istruzione delle pratiche di prevenzione incendi ai fini dell’ottenimento del CPI per tutte le attività esistenti in progetto;
− le documentazioni di esame progetto e di collaudo richieste dall’ISPESL per gli impianti e di protezione dalle scariche atmosferiche, per i luoghi con pericolo di incendio o di esplosione, per i recipienti in pressione, ecc.;
− la documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella rete comunale;
− le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o componenti facenti parte dell’opera eseguita;
− la documentazione richiesta dalle leggi vigenti (10/91 - 46/90 e relativi decreti applicativi).
I documenti dovranno essere forniti al DL, a cura e spese dell’appaltatore, in quattro esemplari su carta e, per quanto possibile, in due esemplari su disco magnetico, impiegabile nei correnti mezzi elettronici (personal computers) o, in carenza di quest’ultimi, su lucido riproducibile.
Il numero di copie su carta di cui sopra, è determinato nel seguente modo:
− due a disposizione degli Enti di vigilanza o di controllo;
− una per l’appaltante;
− una per il DL;
− dei dischi magnetici o delle copie su lucido: un esemplare per l’appaltante ed uno per il DL
Oneri per documentazione rappresentativa delle opere eseguite
L’appaltatore dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, la documentazione necessaria per l'uso e per la normale manutenzione delle opere e degli impianti, che dovrà comprendere:
− istruzioni per l’uso e la conduzione corretta delle opere e degli impianti;
− eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose;
− eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, schemi unifilari o multifilari, sinottici, ecc.;
− scheda tecnica per ciascun componente fornito elencante le sue caratteristiche e le operazioni di manutenzione;
− piano di manutenzione programmata allegato al progetto;
− documenti tecnici normalmente forniti dal costruttore per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del componente, compresi eventuali certificati di omologazione o attestanti le proprietà fisiche, di comportamento al fuoco, ecc.;
− gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi.
In particolare gli schemi dei quadri elettrici dovranno essere dati completi dei seguenti elementi:
− disegno raffigurante il fronte del quadro e le funzioni in esso presenti;
− elenco targhette con posizione delle medesime, diciture e spiegazioni atte a rendere comprensibili al meglio le funzionalità dei vari componenti;
− numerazioni dei montanti e delle morsettiere;
− siglature dei conduttori in arrivo ed in partenza.
Allo scopo di assicurare la riproducibilità e l'agevole impiego del materiale di cui al presente articolo, è espressamente richiesta la produzione dei documenti, per quanto possibile, in forma elettronica, compatibile ed impiegabile con i personal computers, con i programmi di disegno, di trattamento testi e di gestione dei dati più in uso.
Gli elaborati grafici rappresentativi dell’eseguito dovranno essere resi con gli stessi standards tecnici ed esecutivi di quelli originali di progetto, in conformità anche a quanto previsto nelle Norme tecniche generali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dal DL.
In particolare si fa espresso divieto di cancellare od omettere i riferimenti relativi all’appaltante, al progettista ed al direttore dei lavori.
L’appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dal DL ed in conformità alle indicazioni di quest’ultimo.
I documenti dovranno essere forniti al DL, a cura e spese dell’appaltatore, in quattro esemplari su carta e, per quanto possibile, in due esemplari su disco magnetico, impiegabile nei correnti mezzi elettronici (personal computers) o, in carenza di quest’ultimi, su lucido riproducibile.
Il numero di copie su carta di cui sopra, è determinato nel seguente modo:
− due a disposizione degli Enti di vigilanza o di controllo;
− una per l’appaltante;
− una per il DL;
− dei dischi magnetici o delle copie su lucido: un esemplare per l’appaltante ed uno per il DL
Normative
E’ fatto obbligo all’appaltatore, il rigoroso rispetto delle Leggi e normative vigenti sia a carattere nazionale che locale (U.N.I., C.E.I., I.S.P.E.S.L., VV.F., U.L.S., ecc. ) che regolano la realizzazione delle costruzioni e degli impianti tecnologici.
Per quanto non precisato nel presente capitolato speciale d'appalto, ci si richiama integralmente al codice civile ed ai capitolati tipo, a stampa, pubblicati:
− per le opere edili: Ministero LL.PP. – aggiornato al 2000;
− per gli impianti termici o meccanici: D.M. 23/9/57;
− per gli impianti elettrici: D.M. 12/12/62; quantunque essi non vengano materialmente allegati.
Art. 47 – Custodia del cantiere
1. Sarà a carico ed a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 48– Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nel luogo e con le modalità concordate con l’Ufficio Tecnico dell’appaltante, numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 300
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L. curandone i necessari aggiornamenti periodici
Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte, spese di copia, di segreteria ed ogni altro onere che, direttamente od indirettamente, sia connesso o gravi sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 50 – Oneri della stazione appaltante
Per quanto attinente all’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, resteranno a carico della stazione appaltante unicamente i seguenti oneri:
− la direzione dei lavori;
− la misura e la contabilità che sarà redatta per la valutazione dei lavori a corpo e delle variazioni ammesse, con esclusione degli elaborati grafici aggiornati rappresentativi delle opere eseguite e delle misure effettuate che restano a carico dell’appaltatore come previsto dal presente articolo;
− spese tecniche per la redazione di varianti ammesse (resteranno, in ogni caso, a carico dell’appaltatore le spese per la sua disponibilità delle copie necessarie, così come sopra precisate);
− il collaudo statico e amministrativo dell’intera opera;
− I.V.A. sulle fatture;
− le competenze degli Enti di controllo;
− l’acqua, i combustibili e l’energia elettrica per le prove di funzionamento in fase di consegna all’appaltante e di collaudo di cui ai relativi capoversi.
XXXXXXXX XXXXXXXXX EUROPEO per l’ingegneria e l’architettura | committente REGIONE LOMBARDIA AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA | commessa SO01E |
oggetto della commessa Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Morbegno | elaborato CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1° | |
incarico PROGETTO ESECUTIVO | PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE |
PARTE SECONDA
SEGUONO IN FASCICOLI SEPARATI:
− PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI E PARTICOLARI
− ELENCO DESCRITTIVO VOCI (DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI)
− CRONOPROGRAMMA
− PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)
TABELLA “A”
A1 | CATEGORIA PREVALENTE | ||||
Lavori di | Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 | Euro | Incid. % manodop. | ||
1 | Edifici e industriali | Prevalente | OG1 | 598.706,42 | 40% |
A2 | STRUTTURE, IMPIANTI ED OPERE SPECIALI > 15% E 150.000 EURO | ||||
Lavori di | Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 | Euro | Incid. % manodop | ||
1 | Impianti idrico- sanitario | Scorporabile | OS 3 | 229.102,86 | 28 |
2 | Impianti termici e di condizionamento | Scorporabile | OS 28 | 354.798,85 | 32 |
3 | Impianti elettrici ed elettrici speciali | Scorporabile | OS 30 | 400.870,63 | 30 |
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori ; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante, qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale; NON possono essere subappaltati. Delle categorie sopraindicate fanno parte i seguenti impianti soggetti alla Legge n° 46/90, art. 1, lettere: − a) Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione…. − b) Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere… − g) Gli impianti di protezione antincendio… |
TABELLA “B1” | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 | |
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In % |
LAVORI A CORPO | ||
01 | Opere edili – Trasporti, | 1,52 |
02 | Opere edili – Demolizioni e rimozioni | 3,28 |
03 | Opere edili – Murature e tramezzature | 4.04 |
04 | Opere xxxxx - Xxxxxxxx, sottofondi, isolamenti, impermeabilizzazioni | 2.01 |
05 | Opere edili – Intonaci | 2.61 |
06 | Opere edili - Pavimenti e rivestimenti | 8.84 |
07 | Opere edili – Controsoffitti | 4.19 |
08 | Opere edili – Opere da serramentista | 7.76 |
09 | Opere edili – Opere da pittore | 0.35 |
10 | Opere edili – Opere varie | 0.62 |
11 | Opere edili – Opere in ferro, porte REI | 2.09 |
12 | Impianti elettrici – Quadri elettrici | 2.31 |
13 | Impianti elettrici – Distribuzione e cavi | 7.44 |
14 | Impianti elettrici – Illuminazione normale e di emergenza | 5.99 |
15 | Impianti elettrici – Frutti e apparecchiature | 4.45 |
16 | Impianti elettrici speciali | 5.22 |
17 | Impianti meccanici – Controsoffitti radianti | 8.41 |
18 | Impianti meccanici – Gruppi frigoriferi e UTA | 11.07 |
19 | Impianti meccanici – Canalizzazioni aria | 2.93 |
20 | Impianti gas medicali | 1.68 |
21 | Impianto idrico sanitario | 5.74 |
22 | Impianto osmosi | 7.47 |
TOTALE PERCENTUALE LAVORI A CORPO 100,00
TABELLA “C” | ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO, DI GARA E DI CONTRATTO appalto a corpo con offerta prezzi unitari | |||
di progetto | di gara | di contratto | ||
ELABORATI DESCRITTIVI | ||||
QEG01 | QUADRO ECONOMICO | X | ||
RLZ01 | RELAZIONE TECNICA GENERALE | X | X | X |
CRO01 | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI | X | X | X |
CLC02 | RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO – IMPIANTI ELETTRICI | X | X | X |
CLC03 | RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO – IMPIANTI MECCANICI | X | X | X |
CRO01 | CRONOPROGRAMMA LAVORI | X | X | X |
CSA01 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO I° PARTE ⇒ DISPOSIZIONI GENERALI ED AMMINISTRATIVE | X | X | X |
CNT01 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO I° PARTE ⇒ SCHEMA DI CONTRATTO | X | X | X |
DTP01 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO II° PARTE ⇒ PRESCRIZIONI TECNICHE – OPERE EDILI | X | X | X |
DTP02 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO II° PARTE ⇒ PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPIANTI ELETTRICI | X | X | X |
DTP03 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO II° PARTE ⇒ PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPIANTI MECCANICI | X | X | X |
EPU01 | ELENCO PREZZI UNITARI – OPERE EDILI | X | X | |
EPU02 | ELENCO PREZZI UNITARI – IMPIANTI ELETTRICI | X | X | |
EPU03 | ELENCO PREZZI UNITARI – IMPIANTI MECCANICI | X | X | |
CME01 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE EDILI | X | ||
CME02 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI ELETTRICI | X | ||
CME03 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – IMPIANTI MECCANICI | X | ||
ANP01 | ANALISI PREZZI - OPERE EDILI | X | ||
ANP02 | ANALISI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI | X | ||
ANP03 | ANALISI PREZZI - IMPIANTI MECCANICI | X | ||
PSC01 | PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: Relazione tecnica (ALL. A) – Diagramma di Gantt (ALL. B) e Costo della Sicurezza | X | X | X |
PSC02 | ALLEGATO B – Lavorazioni – ALLEGATO B1 – Lavorazioni e sorgenti di rischio | X | X | X |
PSC03 | ALLEGATO D – Xxxxxx e misure di sicurezza | X | X | X |
PSC04 | ALLEGATO E – Valutazione dei rischi | X | X | X |
PMT01 | PIANO DI MANUTENZIONE E STIMA | X | X | X |
ELABORATI GRAFICI | X | X | X |