CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Il direttore
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, ESPLETATA TRAMITE PORTALE SATER, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DIVISO IN LOTTI, PER LA FORNITURA DI CONTENITORI TERZIARI E SECONDARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E DEL CRT-ER DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Art.1) Oggetto della Gara 3
SEZIONE I – PARTE TECNICA 4
Art. 2) Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 1 4
Art. 3) Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 2 7
SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA 9
Art.4) Durata della fornitura 9
Art.5) Quantitativi 10
Art.6) Conformità dei prodotti 10
Art.7) Aggiornamento tecnologico 10
Art.8) Referente della Ditta 10
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario 11
Art.10) Confezionamento 11
Art.11) Consegna 11
Art.12) Resi per merci non conformi 12
Art.13) Acquisto in danno 12
Art. 14) Acquisto di prodotti non assegnati in gara 13
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati 13
Art.16) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 13
Art.17) Penalità 14
Art.18) Risoluzione del contratto 14
Art.19) Responsabilità 15
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 15
Art.21) Subappalto 18
Art.22) Recesso dal contratto 18
Art. 23) Clausola di adesione 18
Art. 24) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 19
Art.25) Controversie e Foro competente 21
Art.1) Oggetto della Gara.
L’affidamento ha per oggetto la fornitura, in accordo quadro e suddivisa in lotti, di contenitori terziari e secondari e relativi accessori per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e CRT-RER dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna che si avvale della Centrale Operativa 118 presso l’Ausl di Bologna.
Tale procedura è finalizzata all’individuazione di più soggetti economici che, sulla base delle risultanze della procedura stessa, risultino idonei a erogare la fornitura oggetto di gara.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, le singole forniture saranno richieste agli operatori economici che risulteranno qualificati nei primi 3 posti della graduatoria di aggiudicazione, distintamente per ciascun lotto.
I Servizi utilizzatori individueranno di volta in volta il contenitore che meglio si adatta alle loro esigenze, a seconda della tipologia di materiale che deve essere trasportato.
Le caratteristiche dei contenitori da fornire per ciascun lotto sono descritte nella Sezione I
– Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
Le quantità previste sono solo ai fini della qualificazione delle ditte idonee a partecipare all’Accordo Quadro: i fabbisogni, stimati sulla base del consumo normale delle Aziende Sanitarie, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle reali necessità e circostanze variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Sanitaria richiederà, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo relativamente alle quantità ordinate.
Per CONTENITORE TERZIARIO si intende il contenitore esterno da trasportare, contenente a sua volta il secondario; deve permettere la conservazione della temperatura al suo interno.
Per CONTENITORE SECONDARIO si intende l’insieme di contenitori rigidi e xxxxxxxxx (sia monouso che riutilizzabili), necessari al corretto contenimento dei contenitori primari.
I Lotti di riferimento sono i seguenti:
LOTTO 1) Contenitori terziari e secondari per le unità di sangue, emocomponenti ed emoderivati; prelievi ematici, campioni feci e campioni urine; campioni di anatomia patologica (istologici, citologici, preparati del laboratorio);
LOTTO 2) Contenitori terziari e secondari per organi, tessuti e cellule del CRT (Centro Reg.le Trapianti).
SEZIONE I – PARTE TECNICA
LOTTO 1
Art. 2) Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 1
I contenitori secondari e terziari devono essere conformi alla seguente normativa:
- ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (versione 2021);
- Circolare del Ministero della salute n° 3 del 08/05/2003
- T.U D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
- Essere registrati come Dispositivi Medici
Normativa specifica per il Servizio Trasfusionale:
- Decreto ministeriale 02/11/2015 n.69 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- Decreto legislativo 19 marzo 2018 n.19 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- LG CNS 06 Rev. 0 del 21 febbraio 2020 “Linee Guida per il trasporto delle unità di sangue ed emocomponenti e dei relativi campioni biologici”;
- EDQM 20th edition “Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components” 2020;
- Standard Italiani di Medicina Trasfusionale rev.03, SIMPTI 10/2017.
CONTENITORI TERZIARI
I CONTENITORI TERZIARI devono essere di tipo isotermico per il trasporto di sangue intero, emocomponenti e campioni biologici di varia natura.
Per i contenitori sono richiesti “certificati di prova” di mantenimento della temperatura effettuate da Ente terzo certificato in condizioni “worst case”: isolamento certificato per un tempo non inferiore a 4 ore.
I contenitori terziari devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Essere resistenti alle sollecitazioni e agli urti;
• Le chiusure devono essere dotabili di sigilli antieffrazione tali da impedire l’eventuale accesso non autorizzato durante il trasporto
• Il peso dei contenitori terziari a pieno carico deve essere conforme con quanto indicato dalla ISO 11228 e comunque non superiore a 15 kg
• Essere lavabili, disinfettabili (con indicazioni chiare dei prodotti e delle modalità d’uso);
• Indicazioni della modalità di smaltimento una volta terminata la vita del prodotto non più riparabile e/o disinfettabile per elevata contaminazione di materiale biologico;
• Essere facilmente impilabili;
• Possedere le simbologie di rischio riportate sull’esterno dei contenitori di trasporto come previsto dalla normativa vigente (marchio UN 3373 – etichetta internazionale per le sostanze infettive);
• Avere disponibilità di diversi colori
• Dotato di alloggiamento interno idoneo a contenere un datalogger. Tale alloggiamento deve garantire il più possibile la sicurezza e prevenire la fuoriuscita accidentale dello stesso;
• Essere dotati di tracolla e/o maniglie per facilitare il trasporto;
• Possedere un apposito spazio per l’inserimento di piastre eutettiche o stabilizzatori di temperatura. Il contenitore dovrà essere dotato da 1 a 4 piastre stabilizzatrici di temperatura (eutettiche) per garantire il mantenimento alle temperature di -30°C,
+22°C e +4°C a seconda del contenuto;
• Essere dotati di almeno 1 tasca esterna trasparente per inserimento di etichetta asportabile;
• Disponibilità di ricambi per le parti soggette a usura
• Possibilità di applicare etichette esterne fisse che non alterino le caratteristiche del contenitore.
I Terziari, suddivisi in tre tipologie, devono essere idonei a contenere contenitori secondari delle seguenti dimensioni/capacità:
GRANDI: idonei a trasportare ad esempio 15 unità di sangue intero (sia con filtro da emazie che da sangue intero) o 15 plasmaferesi o 20 multicomponenti o 20 piastrine (sia da buffy-coat sia da aferesi) o 30 emazie (sia con filtro da emazie che da sangue intero) o almeno 2 rack da 50 provette o almeno 2 rack da 72 provette (attualmente in uso max 263x125 mm);
MEDI: idonei a trasportare ad esempio 8 unità di sangue intero (sia con filtro da emazie che da sangue intero) o 8 plasmaferesi o 10 multicomponenti o 10 piastrine (sia da buffy- coat sia da aferesi) o 15 emazie (sia con filtro da emazie che da sangue intero), o almeno 1 rack da 50 provette o almeno 1 rack da 72 provette (attualmente in uso misure max 263x125 mm);
PICCOLI: idonei a trasportare ad esempio 2 unità di sangue intero (sia con filtro da emazie che da sangue intero) o 2 plasmaferesi o 3 multicomponenti o 3 piastrine (sia da buffy-coat sia da aferesi) o 4 emazie (sia con filtro da emazie che da sangue intero), o almeno 1 rack da 50 provette o 2 contenitori cilindrici con coperchio.
QUANTITA’ BIENNALI INDICATIVE:
Contenitori Grandi con volume minimo indicativo 45 Litri = n° 200 Contenitori Medi con volume minimo indicativo 20 Litri = n° 175 Contenitori Piccoli con volume minimo indicativo 10 Litri = n° 100
CONTENITORI SECONDARI
I contenitori secondari devono essere di due tipologie: rigidi e sacchetti.
I CONTENITORI RIGIDI devono essere adeguati per dimensioni ai contenitori terziari, idonei al trasporto di uno o più contenitori primari; in funzione della numerosità dei primari possono essere contenitori cilindrici con coperchio o contenitori a cestello e devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Essere resistenti alle sollecitazioni e agli urti
• Essere idonei a contenere porta provette di diversa misura e materiali di varia forma (tamponi, bottiglie da emocoltura, barattoli e ogni altro contenitore di forma atipica per la raccolta dei campioni biologici) e idonei a contenere anche i porta provette attualmente in uso nelle aziende sanitarie (misure max 263x125 mm)
• Avere una chiusura ermetica e a tenuta stagna
• Essere trasparente per la visione di un eventuale sversamento
• Poter trasportare le provette in posizione verticale
• Avere una maniglia per facilitare il trasporto (opzionale)
• Essere sovrapponibili
• Disponibilità di ricambi per le parti soggette a usura
• Essere lavabili, disinfettabili e autoclavabili con indicazioni chiare dei prodotti e delle modalità d’uso;
• Indicazioni della modalità di smaltimento una volta terminata la vita del prodotto non più riparabile e/o disinfettabile per elevata contaminazione di materiale biologico;
• Marchi CE e IVD se previsti dalla normativa vigente
QUANTITA’ BIENNALI INDICATIVE:
N. 350 - Contenitori a cestello di varie dimensioni, ma con capacità minima di 72 provette
n. 1000 - Contenitori cilindrici con coperchio (attualmente in uso H.161 mm, diametro 132 mm.).
I SACCHETTI (solo per trasporto unità sangue, emocomponenti ed emoderivati – Servizio Trasfusionale Unico Metropolitano) devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Essere di diversi formati (indicativamente formati A4 e A3)
• Essere monouso e pluriuso
• Essere trasparenti per la visione di un eventuale sversamento
• Avere una chiusura ermetica e a tenuta stagna
• Apribili senza l’uso di taglienti
• per le unità di sangue possono essere anche monouso purché dotati di chiusura ermetica a tenuta stagna
• dotati di una tasca portadocumenti trasparente QUANTITA’ BIENNALI INDICATIVE:
Monouso:
n. 2.200 al mese formato indicativo A4 – biennale n° 52.800
Pluriuso:
n. 40/anno adattabili a contenitori medi – biennale n° 80
n. 80/anno adattabili a contenitori grandi – biennale n. 160
PIASTRE EUTETTICHE (sistemi per la stabilizzazione della temperatura)
Le piastre eutettiche devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Dimensioni, volumi e numero adeguato in relazione ai contenitori terziari impiegati per trasporto di: sangue intero, emazie, piastrine e plasma
• Specifici per ogni temperatura di trasporto prevista (-30°C, +4°C, +22°C) e posizionabili a contatto con i materiali trasportati
• Sulla base delle dimensioni dei contenitori acquistati, ogni contenitore potrà essere dotato da 1 a 4 piastre stabilizzatrici di temperatura (eutettiche) alle temperature di
-30°C, +22°C e +4°C a seconda del contenuto.
QUANTITA’ BIENNALE INDICATIVA: n. 100
LOTTO 2
Art. 3) Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 2.
I contenitori terziari devono essere conformi alla seguente normativa:
Schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del Gennaio 2015 sul documento “Revisione e aggiornamento Accordo Stato Regioni 21/12/2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche”;
CONTENITORI TERZIARI
I contenitori terziari rigidi devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Essere Dispositivi Medici, come previsto dalla Direttiva 93/42/CEE e appartenere alla classe A09 “Contenitori per organi” della classificazione nazionale dei D.M. (CND)
• Essere lavabili e sanificabili (con indicazioni chiare dei prodotti e modalità d’uso) e la parte interna non deve avere dei punti o angoli inaccessibili, facilitandone quindi la sanificazione ed evitando qualsiasi impiglio del materiale trasportato.
• Le chiusure devono essere antieffrazione, escludendo così l’eventualità di accessi non autorizzati durante il trasporto;
• Essere dotati di almeno 2 tasche esterne trasparenti porta documenti chiudibili per garantire la privacy;
• Devono garantire un isolamento e una protezione ottimali dei prodotti trasportati, anche in caso di lunghi tempi di viaggio e di temperature ambientali particolarmente ostili (alte temperature superiori a 40°, basse temperature inferiori a 0°). I contenitori devono essere equipaggiati di piastre eutettiche in numero adeguato per la stabilizzazione della temperatura (elementi di accumulo di calore contenenti PCM, materiale a cambiamento di fase);
• Dotati di un alloggiamento interno per il posizionamento di un datalogger.
L’Azienda Sanitaria si riserva di effettuare verifiche sul mantenimento della temperatura; in tali casi dovranno essere prodotte schede di simulazioni con grafici che dimostrino l’efficienza del sistema, ovvero il mantenimento costante della temperatura.
Le DIMENSIONI indicative dei contenitori terziari (attualmente in uso) sono le seguenti:
- CONTENITORI PER CORNEE E SANGUE CORDONALE: dimensioni interne mm.
200x250x160 – volume interno circa 8 L.
Tempo max di viaggio per cornee: entro 45 min. dalla chiamata Tempo max di viaggio per sangue cordonale: entro 24 ore dal parto Temperatura da mantenere nel trasporto: 16 – 22°C
- CONTENITORI PER CUORE: Dimensioni interne mm.250x450x200 – volume interno circa 20 L.
Tempo max di viaggio 4 ore;
Temperatura da mantenere nel trasporto 4-6°C
- CONTENITORE XXX XXXX/FEGATO: Dimensioni interne mm.300x350x260 – volume interno circa 24 L.
Tempo max di viaggio 16-18 ore per rene, 6-8 ore per fegato, 4-6 ore per rene/pancreas;
Temperatura da mantenere nel trasporto 4-6°C
- CONTENITORE PER POLMONI: Dimensioni interne mm.300x500x350 – volume interno circa 44 L.
Tempo max di viaggio 4 ore;
Temperatura da mantenere nel trasporto 4-6°C.
Per il trasporto dei contenitori saranno necessari adeguati carrelli (o altro sistema di trasporto) compatibili con il contenitore stesso ed essere idonei al trasporto in
sicurezza di cuore-reni/fegato-polmone, per i quali si richiede una quotazione in sede di offerta, non soggetta a parametrazione economica.
QUANTITA’ BIENNALI INDICATIVE:
Contenitori per cornee e sangue cordonale: n. 150
Contenitori per organi (cuore, reni, polmoni, fegato): n. 38 così suddivisi:
- n. 4 per quelli con dimensioni interne mm.250x450x200 (cuore)
- n. 30 per quelli con dimensioni interne mm.300x350x260 (rene/fegato)
- n. 4 per quelli con dimensioni interne mm.300x500x350 (polmone)
CONTENITORI SECONDARI
I contenitori secondari devono essere monouso, in polistirolo, compatibili con i contenitori terziari, isolanti e di spessore non superiore a circa cm. 1.
Il numero dei contenitori secondari sotto indicati è strettamente connesso al numero dei trapianti effettuati, che risultano essere (dati del 2020):
- circa 4.000/anno (biennali 8.000) per sangue cordonale e cornee, considerata la fase di prelievo e la fase di trapianto
- circa 510/anno (biennali 1.020) per gli organi così suddivisi:
n. 40/anno (biennali 80) per cuore
n. 450/anno (biennali 900) per fegato-rene
n. 20/anno (biennali 40) per polmone
PIASTRE EUTETTICHE (sistemi per la stabilizzazione della temperatura)
Le piastre eutettiche devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Dimensioni, volumi e numero adeguato in relazione al contenitore terziario impiegato e alla temperatura da garantire a seconda della tipologia di organo trasportato (temperature e tempi di trasporto precedentemente specificati).
QUANTITA’ BIENNALI INDICATIVE: n. 100
SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA
Art.4) Durata della fornitura
L’Accordo Quadro, che sarà stipulato con le ditte qualificate nei primi 3 posti della graduatoria di aggiudicazione, avrà la durata di due anni.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo della fornitura per ulteriori anni due, anche separatamente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica/Pec.
Durante il periodo di rinnovo, la fornitura dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possano sollevare eccezione alcuna.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, la Stazione appaltante non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuarlo per un ulteriore periodo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dei servizi interessati, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
Art.5) Quantitativi
I quantitativi indicati nell’offerta economica si riferiscono al fabbisogno del periodo biennale dell’accordo quadro e sono puramente indicativi.
Richiamato quanto riportato all’art.1, le ditte accreditate alla fornitura saranno tenute a fornire, alle condizioni economiche e contrattuali definite in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo relativamente a tali quantità.
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà decidere, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Art.6) Conformità dei prodotti
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto agli art. 2 e 3 del presente Capitolato e possedere tutte le caratteristiche richieste ed essere conformi alla normativa vigente in materia, anche in tema di garanzia.
Qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.
La Ditta assegnataria deve fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità previsti dalla normativa. Il fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
Art.7) Aggiornamento tecnologico
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordi con i Servizi aziendali competenti il nuovo articolo.
Nel caso in cui la Ditta interrompa la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo, previo parere tecnico favorevole dell’Azienda Sanitaria.
Art.8) Referente della Ditta
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Azienda sanitaria il nominativo di un suo referente, mail e recapito telefonico per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato, oppure per richieste di chiarimenti/informazioni, quali ad esempio:
- le modalità di consegna e/o sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura, ferma rimanendo l‘applicazione delle penali previste per le singole fattispecie.
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
- consegnare materiali di recente produzione;
- comunicare agli uffici preposti agli ordini, in xxx xxxxxxx, xx momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art.11 del Capitolato.
- fatto salvo quanto previsto agli artt. 6 e 7, comunicare tempestivamente alle U.O. di competenza dell’Azienda Sanitaria, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati
Art.10) Confezionamento
Gli imballi dovranno essere gratis e rispondenti alla normativa vigente in materia e realizzati con l’uso di materie non nocive e avere forma e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale. Gli imballi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di eventuali imballi di grossi volumi resisi necessari per la consegna dei beni.
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
Sull’imballo esterno dovrà essere visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto e la sua descrizione.
Art.11) Consegna
La consegna della merce, nelle quantità richieste, dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli ordini, trasmessi di volta in volta dai Servizi competenti.
Le consegne dovranno essere effettuate:
- per i beni relativi al Lotto 1 nel luogo indicato nell’ordine, ovvero:
Magazzino Economale in xxx Xxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Bo)-tel.000- 000000
(Al magazzino possono accedere camion con motrice di lunghezza massima 12 metri, compresa cabina, 3 assi circa 15/20 tonnellate, con sponda idraulica).
Magazzino Economale c/o Osp. Bellaria in xxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxxx – tel. 051/0000000 (Al magazzino possono accedere camion da 75 ql. con sponda idraulica).
- per i beni relativi al Lotto 2 presso l’Edificio G dell’Ospedale Maggiore – Servizio Logistica presso Bologna Soccorso – X.xx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx (tel. 000-0000000).
Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.
La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto, in duplice copia, con l’esatta indicazione della tipologia e quantità fornita, n° e data di riferimento dell’ordine, n° e data della richiesta di consegna, luogo di consegna.
Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all’Amministrazione Contraente e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.
Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati muniti di sponda idraulica, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.
Art.12) Resi per merci non conformi
I beni che, a giudizio dell’Azienda Sanitaria, non risultassero conformi alle caratteristiche quali-quantitative definite in sede di gara, saranno respinti e la Ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 5 gg. solari dalla contestazione con altri aventi le caratteristiche richieste.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei beni forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. In questo caso dovranno essere sostituiti entro il termine sopra indicato.
In caso di mancato ritiro del reso, da parte della ditta, entro 10 gg. dalla comunicazione, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce, risultata non conforme, non ritirata.
Il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino al loro utilizzo.
Art.13) Acquisto in danno
Qualora l’Azienda Sanitaria riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi come indicato all’art. 12.
L’Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altre ditte, non comprese tra le prime tre della graduatoria, i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente, ponendo a suo carico sia l’eventuale differenza per il maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 14) Acquisto di prodotti non assegnati in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalle prime tre Ditte della graduatoria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo dei listini depositati e applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara ed indicata nei listini stessi.
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Art.16) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -
L’ Azienda Sanitaria come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art.17) Penalità
La fornitura oggetto dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà passibile, in caso di inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, delle seguenti penali:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 11; in tal caso, la penale prevista è pari al € 50,00;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al € 100,00.
In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte.
Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali nelle misure sopra indicate, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata.
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis comma 4) del D.lgs 50/2016.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l’effettuazione della fornitura. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art.18) Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria;
e) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria;
f) qualora l’Azienda Sanitaria notifichi n.3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.19) Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Sanitaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
L’ Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Sanitaria è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’ Azienda Sanitaria deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
<Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<Xxxxxx Xxxxxx> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 |
dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
Art.21) Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.22) Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art. 23) Clausola di adesione
Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, all’Azienda USL di Imola e all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
L’adesione contrattuale potrà essere effettuata per i seguenti importi:
per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – importo massimo € 20.000,00 Iva esclusa
per l’Azienda USL di Imola – importo massimo € 40.000,00 Iva esclusa per l’Istituto Ortopedico Rizzoli – importo massimo € 6.000, Iva esclusa
Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.
Art. 24) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Art.25) Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.