Schema di contratto di concessione di valorizzazione
Schema di contratto di concessione di valorizzazione
del Complesso Immobiliare denominato “Villa Pendice” ubicato in Bordighera – Xxx Xxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxx xxxxx, 0.
Con la presente scrittura privata,
TRA
La Città metropolitana di Milano (c.f. 08911820960), di seguito Città metropolita- na, rappresentata da , in qualità di Direttore del Settore
…........................................, nato a................................................
il...................................., che agisce, in forza del sopra citato incarico dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco metropolitano n atti n.
…............................ed in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano n.
…................ del............... “Adozione Piano di Alienazione e Valorizzazioni immobiliari 2021-2023”, divenuto esecutivo nei modi di legge, di seguito denominato “concedente”
E
il..............................., in qualità di legale rappresentante di.....................
e residente in..........................c.f.........................., di seguito denominato
“concessionario”
PREMESSO CHE:
La Città metropolitana di Milano ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, al fine di ricercare il soggetto più idoneo alla valorizzazione e gestione del complesso immobiliare denominato “Villa Pendice” ubicato in Bordighera (IM), in parte dichiarato di interesse culturale con Decreto del 21 marzo 2014 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria.
Tra le offerte pervenute e valutate, secondo quanto stabilito dalla procedura,
è stata aggiudicata in via definitiva, con Decreto Dirigenziale R.G.
n...............del.......... – Atti n..........................., l’offerta presentata dalla
…................................................, con sede legale in ,
Via............................, C.F.:.............................. – P.I...........................
La Città metropolitana, in data................., come previsto dall’Avviso pubblico, ha provveduto alla consegna anticipata del compendio immobiliare “Villa Pendice” alla...............................Concessionaria, allo scopo di garantirne da subito la sorveglianza e la manutenzione preservandone l’integrità patrimoniale, in attesa della formalizzazione del presente contratto di concessione.
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il presente contratto, ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 351/2001, convertito in Legge 410/2001 e dell’art. 58 del D.L.112/2008, convertito in Legge 133/2008, della progettazione ed esecuzione di lavori di restauro, risanamento conservativo, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria, nonché della gestione del complesso immobiliare denominato “Villa Pendice” in Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxx,0.
Art. 2 – Complesso immobiliare in concessione
Il complesso immobiliare denominato “Villa Pendice”, distinto al NCEU al fg. 6 mapp. n..18/20/342 sub 1,2,3 cat. A8-A4-C6-B1-B, è composto da 3 corpi di fabbrica:
• immobile principale costituito dalla Villa storica, in pietra a vista, realizzata nell’anno 1925 e relativo ampliamento del 1958,
• immobile singolo del 1968 classificato come “Dependance” alloggi,
• villino all’ingresso del Complesso, oltre a parco alberato e parcheggio privato.
Art. 3 – Finalità della concessione
Lo scopo della concessione è la valorizzazione del Complesso immobiliare mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione e l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione d’uso attualmente consentite e con i vincoli gravanti sullo stesso in quanto è stato certificato l' “Interesse culturale”, relativamente alla Villa storica e del Villino, dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria ai sensi dell’art. 10 c.1 del D.Lgs. n. 42/2004.
Il Ministero per i Beni e le attività culturali, con Decreto n........ del...............
atti n......................, rilasciato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria, ha concesso alla Città metropolitana l’autorizzazione alla stipula di un contratto di concessione trentennale e relativo progetto di utilizzo e valorizzazione del Complesso immobiliare, presentato in sede della richiamata procedura ad evidenzia pubblica dal Concessionario.
La presente concessione non comporta traslazione di potestà pubbliche.
Alla concessione delle porzioni immobiliari vincolate (Villa storica e Villino), si applicano i criteri e le disposizioni del Dlgs. 22 gennaio 2044 n. 42 e s.m.i. nel settore dei beni culturali e Regolamento Mibact, Decreto ministeriale n. 154/2017,
ma non le norme sulla locazione ad uso commerciale e/o alberghiero.
Art. 4 – Durata della concessione
La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà la durata di anni 30, allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.
Art. 5 – Destinazione del Complesso e Attività
Il Complesso viene concesso esclusivamente per i seguenti usi di interesse generale, tenuto conto dei vincoli urbanistici e dell'interesse culturale:
• (progetto di utilizzo dell' aggiudicatario provvisorio, così come autorizzato dal competente Xxxxxxx Xxxxx Regione Liguria).
Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare le attività/funzioni presentate nell’offerta aggiudicataria, eventuali altre destinazioni (compatibili con la destinazione urbanistica e le finalità del bando della Città Metropolitana di Milano) dovranno preventivamente essere autorizzate espressamente per iscritto dal Concedente.
E’ vietata la cessione del contratto e la sua sub concessione sia totale che parziale, se non nelle forme previste dalla legge e previa autorizzazione espressa per iscritto del Concedente.
Art 6 – Prescrizioni vincolanti della Soprintendenza
La Commissione Regionale per il Patrimonio culturale della Liguria ha disposto per il Concessionario le seguenti prescrizioni vincolanti:
• Tutti i futuri interventi sugli immobili vincolati, anche di manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza al fine di ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e ssg X.Xxx. 42/2004. Essi dovranno essere finalizzati al mantenimento della consistenza volumetrica, strutturale, distributiva e decorativa degli ambienti in un’ottica di conservazione dell’integrità materiale del bene culturale, nonché al mantenimento delle finiture quali pavimentazioni ed infissi;
• Eventuali cambi di destinazione d’uso, realizzabili anche senza opere e lavori, dovranno essere comunicati alla Soprintendenza al fine di valutarne la coerenza con il carattere storico-artistico del bene culturale e con le esigenze di conservazione;
• Sia assicurato il rispetto degli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 42/2004;
• Durante i previsti lavori di manutenzione, i beni mobili sottoposti a tutele dovranno essere custoditi in situ, all’interno locale sicuro oppure mantenuti
nella loro collocazione ma adeguatamente protetti. Terminati i lavori dovranno essere posizionati nella collocazione originaria o in una concordata con la Soprintendenza.
Art. 7 – Descrizione degli interventi
Gli interventi sul compendio immobiliare oggetto di valorizzazione mirano a raggiungere, come obiettivi minimi:
• la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento, comprensivo sia della centrale termica che delle linee di distribuzione, tenuto conto dell’adeguamento alle normative sul risparmio energetico;
• la riqualificazione dell’area di accesso principale, carraio e pedonale da Via della Scala, che richiede un intervento di messa in sicurezza per la fuoriuscita delle radici degli alberi ad alto fusto presenti in loco;
• l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi attraverso il superamento delle diverse fasi tecniche richieste dalla procedura di rilascio del C.P.I.;
• l’adeguamento normativo degli impianti (elettrico, gas, idrico, ecc.) ai fini delle necessarie certificazioni di conformità degli stessi;
• la riqualificazione del giardino interno, in gran parte piantumato, che abbisogna di un impianto di irrigazione automatico;
• l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche presenti in conformità con le norme in materia, sia per il corpo principale (Villa storica e ampliamento) sia per la “dependance” con rifacimento di idoneo ascensore;
• la riqualificazione delle facciate, con particolare riguardo ai serramenti esterni e alle coperture e degli spazi interni dei corpi di fabbrica;
Tali interventi sono puntualmente riportati nella proposta tecnica acquisita dal Concedente, la quale, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Gli interventi, sulle porzioni vincolate dagli Uffici decentrati del Mibact di Genova, essendo subordinati all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della locale Soprintendenza, dovranno essere comunque concordati anche con i competenti uffici locali del Ministero.
L’esecuzione dei lavori su queste porzioni immobiliari, come da avviso pubblico, dovrà avvenire da parte di imprese dotate di SOA, nella categoria OG2 idonea, e comunque tutti gli interventi previsti dovranno essere ultimati entro e non oltre 5 anni dalla sottoscrizione della concessione, fatto salvo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni (Soprintendenza, Comune, ASL, ecc.).
Le proposte progettuali dovranno essere preventivamente sottoposte alla Città metropolitana la quale, nel corso e al termine dei lavori, si riserva di verificare la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato ed eventuali varianti. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, ristrutturazione ed adeguamenti normativi del complesso immobiliare concesso, inclusa la progettazione nonché gli oneri di aggiornamento della situazione edilizia e catastale, rimarranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
Art. 8 – Manutenzione
Il Concessionario per le motivazioni indicate in premessa, è entrato in possesso dell’immobile nello stato di fatto in cui si trovava come da verbale di consegna del
…....................................
Oltre agli interventi di cui all’art. 7, è prevista, in capo al Concessionario, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi oggetto di concessione e qualsiasi opera si rendesse necessaria per la conservazione, agibilità e uso degli stessi.
Per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire dopo il recupero dell’immobile il Concessionario dovrà preventivamente sottoporre il piano degli interventi all’Ente proprietario.
La Città metropolitana si impegna sin d’ora a prestare il proprio consenso in tutte le opportune sedi per eventuali autorizzazioni, concessioni o licenze che si rendessero necessarie per le opere di restauro, recupero, nonché per quelle di straordinaria manutenzione, con la sola limitazione del rispetto delle norme e prescrizioni esistenti o dettate dallo stesso Concedente, dagli altri Enti preposti e dalla competente Soprintendenza.
Art. 9 - Verifiche
La Città metropolitana si riserva di nominare un tecnico collaudatore in corso d’opera, per la verifica degli interventi effettuati dal Concessionario e gli oneri derivanti saranno a carico dello stesso Concessionario.
Il Concedente si riserva inoltre, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare in fase di realizzazione degli interventi, opportune verifiche inerenti sia il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori e delle prescrizioni progettuali approvate, sia la corretta utilizzazione dei beni concessi che dovrà comunque risultare consona ai fini di cui alle premesse.
Art. 10 – Canone
Al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario dell’investimento e della connessa gestione, per 9 anni dalla sottoscrizione della Concessione, il Concessionario non corrisponderà alla Città metropolitana alcun canone.
A partire dal decimo fino al trentesimo anno, il Concessionario si obbliga a corrispondere alla Città metropolitana un canone annuale, pari a Euro..............
oltre I.V.A. come da Offerta economica, in un’unica rata con cadenza annuale da corrispondere entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.
Il canone offerto sarà adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’Istat nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell’anno precedente.
L’aggiornamento sarà annualmente operato dalla Città metropolitana senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.
Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori.
Art. 11 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario dichiara di accettare il Complesso immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al Concessionario che si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d’arte, tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di adeguamento normativo nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari, come descritto tra l'altro anche nell’offerta tecnica presentata.
In particolare, il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, all’osservanza delle tempistiche anticipate in sede di gara e che saranno meglio definite nel cronoprogramma definitivo della ristrutturazione del Complesso, in funzione dei tempi di acquisizione di tutte le previste autorizzazioni.
Il Concessionario si impegna ad effettuare opere per un investimento complessivo di Euro............... oltre I.V.A., comprensivo degli oneri collaudo (come da offerta economica), da realizzarsi entro i termini indicati all’art. 7 della presente concessione.
Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare interventi di Manutenzione per un importo annuo di €.................... e un totale complessivo pari a
€ (IVA esclusa), come da offerta economica.
Il Concessionario s’impegna ad adempiere correttamente a tutte le obbligazioni prescritte dalla presente concessione e, in particolare, ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese i lavori di cui all’articolo 7 e 8, nonché quelli idonei a rendere gli spazi funzionali all’attività che andrà esercitata secondo il progetto presentato al Concessionario;
b) provvedere affinché gli interventi di recupero siano ultimati entro e non oltre 5 anni dalla sottoscrizione della concessione, fatto salvo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni (Soprintendenza, Comune, Asl, ecc.) e nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta;
c) esibire all’Ente concedente la documentazione attestante l’avvenuta ultimazione degli interventi (certificazione di conformità degli impianti, certificazioni di collaudo statico, documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite e ai materiali impiegati);
d) trasmettere alla Città metropolitana, entro il mese di Novembre di ogni anno, le fatture dei fornitori/esecutori delle opere di investimento realizzate (manutenzione straordinaria o miglioria), in copia conforme, debitamente quietanziate per l'avvenuto pagamento, ai fini della contabilizzazione/ valorizzazione a stato patrimoniale dell'Ente;
e) custodire e conservare gli spazi oggetto della presente concessione assicurando il servizio di custodia del Complesso immobiliare ed adottando ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dell’immobile;
f) servirsi degli immobili per lo svolgimento delle attività inerente il progetto
di utilizzo presentato dal Concessionario;
g) assicurare l’adeguamento ed il rispetto costante alle vigenti norme in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
h) non concedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, a terzi il godimenti dei locali, senza previa autorizzazione scritta dell’Ente proprietario;
i) pagare il canone concessorio compresi gli adeguamenti annuali alle scadenze indicate nell’art. 10;
j) tenere indenne l’Ente concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili e alle cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione degli interventi eseguiti presso il Complesso immobiliare o in conseguenza dello svolgimento delle attività previste nel progetto di utilizzo;
k) provvedere all’intestazione a proprio nome di tutte le utenze e oneri accessori (allacciamenti, acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono, tributi e tasse comunali) ed all’eventuale installazione di appositi contatori fiscali per la misura dei consumi, facendone immediata richiesta agli Enti interessati e trasmettendo al Concedente, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione che dimostri l’avvenuta intestazione dei contratti;
l) sostenere le spese per l’ordinaria amministrazione e manutenzione ai fini della conservazione dei beni, nonché le spese di manutenzione straordinaria pre ed ante l’esecuzione dei lavori di recupero;
m) rispettare le prescrizioni impartite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’autorizzazione alla concessione conformemente all’art. 21 e ssg del D.Lgs.42/2004 e sul progetto degli interventi da eseguire.
Sono inoltre a carico del Concessionario le attrezzature degli spazi del Complesso. Il Concessionario non avrà nulla a pretendere da Città metropolitana nel caso in cui l’immobile oggetto della concessione non fosse pienamente rispondente o non potesse essere, per qualsiasi motivo, adeguato e reso funzionale al progetto di valorizzazione proposto.
Art. 12 – Interventi migliorativi
Eventuali migliorie apportate dal Concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione e richiedono comunque l’autorizzazione dell’Ente proprietario.
Eventuali opere costruite negli spazi e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio dell’Ente concedente, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in ripristino dell’immobile qualora non li abbia autorizzati.
In quest’ultimo caso la rimozione deve essere eseguita a cura e spese del Concessionario, nei tempi assegnati. In caso contrario, il Concedente provvederà d’ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario.
Art. 13 – Revoca della concessione
La Città metropolitana si riserva la facoltà di revocare immediatamente la presente concessione ai sensi dell’art. 1454 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario a mezzo PEC o raccomandata con avviso di
ricevimento in una qualsiasi delle seguenti ipotesi:
1- gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell’adempimento di quanto disposto nell’Avviso pubblico;
2- riscontro di gravi vizi o ritardi nell’osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della progettazione e per l’esecuzione delle opere;
3- Subconcessione o cessione del contratto non autorizzata; 4- Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;
5- Inadempienza nel versamento del canone di concessione nei confronti dell’Ente proprietario;
6- Difforme attuazione del progetto d'uso del Complesso immobiliare e/o sviluppo di varianti a tale proposta non autorizzate preventivamente dalla Città metropolitana.
Art. 14 – Responsabilità e polizze assicurative
Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, diviene custode definitivo del Complesso immobiliare dato in concessione e si assume tutte le responsabilità per i danni, diretto o indiretti, dolosi o colposi anche di terzi, a cose e/o persone che possano derivare dall’uso degli spazi.
Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare dai lavori svolti sul Complesso e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche da dipendenti e appaltatori, ex art. 2049 c.c..
Il Concessionario s’impegna, a questo fine, a stipulare idonee polizze per la copertura assicurativa, con le seguenti caratteristiche.
In fase di realizzazione dei lavori, la cui durata dipenderà dal cronoprogramma presentato, comunque per un massimo di cinque anni, dovrà essere garantita la copertura della Responsabilità Civile per danni causati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi , nonché il danneggiamento o la distruzione parziale o totale, dell’immobile per un valore di Euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00).
Il Concessionario si impegna ad inoltrare alla Città metropolitana copia della suddetta polizza entro 15 giorni dall’autorizzazione del progetto di valorizzazione da parte della Soprintendenza.
La polizza dovrà prevedere la clausola che la sua restituzione sarà condizionata all’attivazione, dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, di una nuova polizza, quella della fase di esercizio che dovrà assicurare:
• almeno per 10 anni, la corretta esecuzione degli interventi rispetto al rischio dei vizi occulti di cui all’art. 1669 del c.c, con limite di indennizzo non inferiore al 15% del valore dei lavori realizzati;
• per tutta la durata della concessione, la Responsabilità Civile per danni causati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili al Complesso immobiliare; la polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.
• Copertura assicurativa sul rischio locativo ai sensi art. 1588,1589 e 1611
C.C. per un massimale non inferiore ad 3 milioni.
Art. 15 – Garanzie cauzionali
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ed in particolare della corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) mediante fidejussione bancaria o assicurativa n.
…......................... rilasciata il ,
con decorrenza dalla data di stipula del presente atto.
Detta cauzione verrà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino a pervenire a un minimo fisso inderogabile di Euro 30.000,00 (trentamila/00) da garantire fino alla scadenza della concessione.
L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 16 – Restituzione dei beni
Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, la Città metropolitana rientrerà in possesso del Complesso immobiliare, nello stato di fatto in cui si trova, con ogni trasformazione, miglioria e accessione ad esso apportate, siano esse comprese o meno negli interventi e non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato.
Un anno prima del termine della Concessione ovvero in caso in cui l'Ente decida di alienare il complesso immobiliare, sarà effettuato in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici del Complesso, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concedente in contraddittorio con il Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all’utilizzo dello stesso.
Qualora, in tale sede, venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente, il Concessionario è tenuto all’esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In caso di mancato adempimento, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all’art 12.
Nella stessa sede, sarà effettuata altresì una verifica dei beni mobili presenti sopratutto di quelli vincolati essendo di interesse culturale nel Complesso e, in accordo tra le Parti, verranno definite modalità e condizioni di riconsegna.
Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto l’anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese.
A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione del Complesso immobiliare con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi.
In caso di mancata riconsegna degli stessi entro la data di scadenza, L’Ente avrà facoltà di applicare al Concessionario, oltre al pagamento del corrispettivo previsto in misura proporzionale all’effettiva occupazione, anche una penale di Euro 90,00 (novanta/00) giornalieri onnicomprensiva, per ogni giorno di ritardo
nella riconsegna.
Art. 17 - Diritto di prelazione del Concessionario
Il Concedente riconosce al Concessionario, come previsto nell'avviso pubblico per la concessione, nell’ipotesi in cui il Consiglio metropolitano deliberi l’alienazione del Complesso immobiliare, il diritto di prelazione a condizione che lo stesso abbia regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali ed eseguito almeno l’ottanta per cento, in termini economici, del previsto investimento.
Il criterio utilizzato per la determinazione del prezzo a base d’asta prevede che dal valore di mercato, calcolato nell’anno in cui sarà eventualmente pubblicato l’avviso pubblico, verrà sottratto il 95% del valore delle sole opere di investimento, di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo regolarmente eseguite, al netto della percentuale di ammortamento annua pari al 5% dal momento delle rispettive fine lavori.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge e alle norme vigenti in materia di Concessioni. E’ da intendersi integralmente richiamato quanto contenuto nell’Avviso pubblico, nei suoi allegati e nell’Offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario, il cui mancato rispetto è da intendersi come inadempimento contrattuale.
Art. 19 – Controversie
Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.
Art. 20 – Spese di stipula del contratto
le spese di registro se dovute sono a carico del concessionario.
Il concessionario è comunque esente dall'Imposta di bollo ai sensi degli artt. 11, 17 e 18 del D. Lgs. 460/1977 e succ. modifiche (ONLUS) e degli artt. 10, c. 8, 17 e 18 del D. Lgs. 460/1997 e succ. modifiche."
Art. 21 – Clausole finali
Ogni integrazione alla presente concessione dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e a firma dei legali rappresentanti delle parti. Il fatto che l’Ente concedente si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento degli obblighi in capo al Concessionario, non comporta rinuncia alcuna, da parte dello stesso, al pieno esercizio dei diritti nascenti dalla concessione.
Art. 22 – Allegati
Costituiscono parte integrante della presente anche se non materialmente
allegati i seguenti documenti:
1- Planimetria catastale;
2- Offerta tecnica ed economica.
Milano,......................
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Concedente ll Concessionario