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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CENTRO H – C.A.A.D. (L'INFORMAHANDICAP DI FERRARA - CENTRO PER L’ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO PER ANZIANI E DISABILI DELLA PROVINCIA DI FERRARA).
INDICE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ARTICOLO 2 - LUOGO DI ESECUZIONE ARTICOLO 3 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
ARTICOLO 4 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
ARTICOLO 5- DURATA DELL'APPALTO ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
ARTICOLO.7– INTERRUZIONI TOTALI DEL SERVIZIO
ARTICOLO. 8 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 9 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI
ARTICOLO 11- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI ARTICOLO 12 - CAUZIONE
ARTICOLO 13 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI ARTICOLO 14 - CONTESTAZIONI
ARTICOLO 15 - PENALITA’
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 17 SUBAPPALTO
ARTICOLO 18 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 19 - COPERTURA ASSICURATIVA
ARTICOLO 20 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ARTICOLO 21 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO – SUBAPPALTO ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 24 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
ARTICOLO 25– DOMICILIO ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato disciplina l'appalto per l’affidamento in GESTIONE DEL “CENTRO H - CAAD”, nell’ambito degli spazi di proprietà del Comune di Ferrara individuati in Xxx Xxxxxxxxx 00, e presso l’ospedale S.Giorgio di Ferrara, per una volta alla settimana, salvo diversa indicazione.
L’affidamento riguarda la realizzazione di interventi per garantire i servizi informativi, di consulenza e di accompagnamento alle persone disabili ed anziane, alle loro famiglie e agli operatori del pubblico e del privato sociale, a sostegno della loro autonomia e per prolungarne la permanenza nel proprio ambiente e migliorarne la qualità della vita.
Le attività, che hanno forti punti di interconnessione e vanno organizzate in una logica unitaria, hanno come oggetto la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, (opportunità formative, lavorative e assistenziali, la gestione del tempo libero, ecc.), attraverso l’organizzazione di due azioni specifiche:
Azione a) Centro H - l'InformaHandicap di Ferrara L’attività prevede:
4. l’erogazione di servizi di consulenza, diagnosi dei bisogni, informazione sui principali temi fiscali e giuridici; provvidenze economiche e pensioni; legislazione regionale e nazionale; principali strumenti di tutela; attività di raccolta e valutazione dei bisogni dei cittadini ; supporto per pratiche amministrative e sanitarie;
5. la promozione della conoscenza dei servizi e delle risorse del territorio; consolidamento della rete tra gli attori istituzionali e sociali in materia di integrazione delle persone con disabilità;
6. realizzazione di informazione multimediale sui temi sopra riportati.
Azione b) C.A.A.D. - Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico per anziani e disabili che opera a livello sovra distrettuale, per i successivi punti 7), 8) e 9);
Il servizio dovrà assicurare:
1. consulenze e raccolta delle domande sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni e nei luoghi aperti al pubblico (relativamente alle richieste di contributo Legge 13/89 e LR 24/2001, art. 56 della DGR n. 171/2014 e n. 1272/2014);
2. consulenze e raccolta delle domande per i finanziamenti previsti dalla L.R. 29/97 - art.9 (acquisto e adattamento di veicoli privati destinati a persone con disabilità) - art.10 (acquisto di ausili e tecnologie per favorire permanenza dei disabili nella propria abitazione);
3. consulenze relative agli ausili utilizzabili nell’ambiente domestico e per gli spostamenti;
4. la promozione, anche attraverso la rete dei CAAD dell’Xxxxxx Xxxxxxx, e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate che permettono di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantirne inclusione, sicurezza, benessere e comfort alle persone con disabilità;
5. consulenza (a livello provinciale) per i contributi del Fondo regionale per la non autosufficienza (DGR 1206/08) su progetto individualizzato;
6. attuazione su tutto il territorio provinciale di consulenze personalizzate a domicilio, attraverso la valutazione di un’équipe multidisciplinare;
7. percorsi di formazione per operatori del pubblico e del privato sociale in tema di accessibilità e benessere ambientale, di interesse sovradistrettuale.
In base all’erogazione di prestazioni intervenuta nel corso dell’anno 2016, si stima la consistenza del servizio da fornire come segue:
a) Centro H - l'InformaHandicap di Ferrara N° SERVIZI DI CONSULENZA circa 630 di cui 268 per provvidenze economiche (pensioni e contributi sulla Legge 13/89 e L.R. 29/97)
b) C.A.A.D. - Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico per anziani e disabili che opera a livello sovra distrettuale, per i successivi punti 7), 8) e 9);
N° di accessi 320 di cui n. 128 Consulenze approfondite per n. 91 delle quali si è provveduto a sopralluogo a domicilio.
N°1300 invii di bollettini informativi.
ARTICOLO 2 - LUOGO DI ESECUZIONE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.
Il luogo di esecuzione delle attività individuato dall’Amministrazione Comunale è situato in un appartamento al primo piano (con ascensore) dello stabile di Xxx Xxxxxxxxx 00 a Ferrara.
Per mezza giornata alla settimana, da definirsi in accordo con la struttura sanitaria e con la stazione appaltante, le attività si svolgeranno presso l’Ospedale S. Giorgio di Ferrara.
L’affidatario dovrà individuare il responsabile delle attività affidate, con esperienza e profilo professionale adeguati.
Le attività aperte al pubblico, devono svolgersi:
- presso la sede di Via Ungarelli per 3 mezze giornate alla settimana - martedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15,30 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 13;
- presso la sede dell’ospedale S. Giorgio un pomeriggio alla settimana, dalle 14,30 alle 18,30.
ARTICOLO 3 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Per la gestione complessiva delle attività sopra previste l’affidatario dovrà mettere a disposizione almeno le seguenti professionalità:
• un Coordinatore / Direttore Tecnico con profilo adeguato per l'organizzazione delle attività previste, e responsabile di una equipe multidisciplinare;
• un geometra – tecnico progettista con preparazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
• un fisioterapista;
• un operatore responsabile della comunicazione e della segreteria.
Collaborerà con queste figure un’ assistente sociale dell'ASP di Ferrara ed un’assistente sociale dell'ASSP di Copparo.
Il Comune e l’affidatario, in accordo tra loro, hanno la facoltà di inserire stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività è svolta in forma complementare, non sostitutiva, rispetto al personale fornito dall’affidatario.
L’affidatario dovrà impegnarsi, al fine di consentire la verifica della ricaduta delle attività svolte nel Centro H - CAAD, a realizzare incontri periodici, ai quali prenderà parte un referente individuato dal Settore Servizi alla persona del Comune di Ferrara.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Laddove il personale impiegato nel servizio sia legato da contratto di lavoro dipendente all’Appaltore, questo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero e comunque nulla è dovuto all’Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questo Comune acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti , il Comune si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Comune ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico, a cui affidare la direzione complessiva del servizio, in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di reperibilità.
Il Direttore Tecnico sarà il referente responsabile dell’intero appalto nei confronti del Comune e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore.
Il Direttore Tecnico deve garantire un rapporto costante con gli Uffici del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e formazione, per agevolare il controllo dell'andamento del servizio.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate dal Comune al Direttore Tecnico, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Tecnico, l'Appaltatore deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di pari professionalità e requisiti, dandone immediata comunicazione al Settore servizi alla Persona.
L’Appaltatore é tenuto ad organizzare entro 10 giorni dalla data di inizio dell’appalto un incontro, diretto a tutti i dipendenti coinvolti nell’attuazione del presente appalto, nel corso del quale deve illustrare i principi che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio.
L’Appaltatore deve assicurare che il proprio personale:
• tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
• mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività del Settore servizi alla Persona, e dei cittadini ai quali presterà il servizio oggetto dell’appalto.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l’Appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
Tale sostituzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta scritta.
L’ Appaltatore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale e quello del Comune.
ARTICOLO 4 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
2018.
ARTICOLO 5- DURATA DELL'APPALTO
L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata dal 1° aprile 2017 al 31 marzo
E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora il servizio risultasse, a
giudizio motivato dal Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.
Alla scadenza naturale, la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per un ulteriore anno con specifico provvedimento alle condizioni di legge.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge fino ad un massimo di 4 mesi
A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
L’affidatario si obbliga a rispettare tutti gli oneri verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.
L’ affidatario esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa surrichiamata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.p.r. 207/10. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008.
ARTICOLO 7– INTERRUZIONI TOTALI DEL SERVIZIO
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.
ARTICOLO 8 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare una adeguata verifica sulle corrette modalità di esecuzione del servizio, presentando un report trimestrale dell’accesso al servizio, descrittivo anche di eventuali criticità che si siano manifestate.
Eventuali altri punti da inserire nei report periodici potranno essere richiesti a discrezione del Comune.
In occasione della consegna dei suddetti report, si terranno incontri con i rappresentanti del Comune, finalizzati alla verifica dell’andamento generale del servizio.
ARTICOLO 9 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo complessivo contrattuale presunto, comprensivo della previsione di € 77.049,19 + iva al 22% = € 94.000,00.
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).
Si prevede, inoltre, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stata svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio – ovvero in presenza di adeguati trasferimenti regionali ai fini dello sviluppo delle attività dei Piani di zona, l’eventuale rinnovo al soggetto aggiudicatario per una ulteriore annualità, così come previsto all’art. 4 del CSA in conformità alle disposizioni di cui all’art.106 - 1 comma - del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni;
Per quanto attiene l’appartamento di xxx Xxxxxxxxx 00, messo a disposizione per la realizzazione del servizio, si precisa che per l’utilizzo dei locali l’O.E. aggiudicatario sottoscriverà regolare contratto di affitto con ACER. il Comune rimborserà le spese relative all’affitto del locale, a presentazione di documentazione contabile timbrata e siglata dal Responsabile dell’O.E. Si precisa che le spese sono quantificate in € 4.800,00 e riconducibili all’attuale canone di affitto stabilito da ACER, fermo restando che le restanti spese ordinarie relative ai suddetti locali (es. utenze, pulizie, pulizie degli spazi comuni, ecc…) saranno a carico dell’operatore economico
ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REVISIONE PREZZI
L’Amministrazione corrisponderà all’affidatario l’importo dovuto per le attività di cui all’art.1, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto e relativa alle spese sostenute nel mese stesso. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su c/c bancario/postale. Si precisa che può essere prevista l’applicazione di una commissione applicata sui mandati di pagamento per i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale.
Nulla è dovuto all’ affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Settore Servizi alla Persona Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara, Xxx Xxxxxxxxxxx xx X. Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria.
L’affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per quanto attiene l’appartamento di xxx Xxxxxxxxx 00, messo a disposizione per la realizzazione del servizio, come precisato all’art. 9 del CSA il Comune sosterrà le spese relative all’affitto del locale di xxx Xxxxxxxxx, 00, quantificate in € 4.800 e riconducibili all’attuale canone di affitto stabilito da ACER. Si precisa che tali spese saranno rimborsate a seguito di presentazione di documentazione contabile timbrata e siglata dal Responsabile dell’O.E..
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita e adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.
Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell’appaltatore e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest’ultima priva di effetto retroattivo.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd. costi standard come previsto all’art. 106, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.
ARTICOLO 11- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010
n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Articolo 12 - CAUZIONE
12.1 Cauzione provvisoria
Come da disciplinare di gara.
12.2. - Cauzione definitiva
La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore del Comune fino al termine del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
ARTICOLO 13 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'amministrazione comunale.
L’Amministrazione si riserva, di norma con preavviso di almeno 2 (due) giorni, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento della gestione, anche mediante incaricati esterni a tal fine.
L'appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
ARTICOLO 14 - CONTESTAZIONI
Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
ARTICOLO 15 - PENALITA’
Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Si precisa che le possibili inosservanze alle norme del presente capitolato verranno contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sospensione
Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione
Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di 15 (quindici) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
• compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
• sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
• non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
• non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi;
• non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
• presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
• versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ;
• si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione;
• abbandoni l'appalto.
In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell’Appaltatore come disciplinato all’art. 20 del capitolato.
La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Xxxxxxxxxxxx non potrà partecipare alla successiva gara per l’affidamento del servizio in oggetto indetta dall’Amministrazione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.
ARTICOLO 18 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 19 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell’appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Ferrara, ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare una adeguata assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi dell’ attività, da produrre alla valutazione dell’Amministrazione Comunale preliminarmente all’adozione degli atti di affidamento. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell’affidamento in copia resa autentica. La mancata presentazione delle polizze non comporta l’affidamento
Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:
• descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
• estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
• estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
• estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
3. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ARTICOLO 20 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
ARTICOLO 21 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
Le spese di bollo, aggiudicazione, pubblicazione degli avvisi di gara ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico dell'appaltatore.
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
Cessione del contratto.
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto.
Si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
ARTICOLO 24 – POLITICA INTEGRATA QUALITA’– AMBIENTE- SOSTENIBILITA’ EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità- Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.
Il Comune porterà a conoscenza dell’Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Nell’ambito dell’esecuzione dl servizio in oggetto,la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi
ARTICOLO 25 - DOMICILIO
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie insorte tra il Comune e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
(SCHEMA DI CONTRATTO D’AFFITTO)
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA CASA XXXXXX-ROMAGNA (ACER) FERRARA E PER LA
CONCESSIONE IN USO DI N. 1 ALLOGGIO "DOMOTIZZATO" SITO IN FERRARA — VIA UNGARELLI 43.
Tra
L'Azienda Casa Xxxxxx-Romagna (ACER) Ferrara, di seguito indicato ACER, Codice Fiscale n. 00051510386, con sede in Ferrara — X.xx Xxxxxxxx Veneto 7, in persona del Direttore Dr. XXXXX XXXXXXX
, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste di Direttore dell'Azienda Casa Xxxxxx- Romagna (ACER) Ferrara, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 (Codice Fiscale 00051510386) , a ciò' autorizzato dalla delibera del C.d.A. n. 108/2010 , dallo Statuto e dalla procura ricevuta dal Notaio Xxxxxxxxxx Xxxxxx in data 10/08/2012, n. di rep. 38370 /14442,
e
l'Organizzazione..................di Ferrara, di seguito indicata ............., Codice Fiscale n , con sede
in Ferrara — Via ..........., in persona del Presidente , che interviene nel presente atto non in proprio,
ma in nome e per conto dell'Organizzazione .................................
Si conviene e si stipula quanto segue.
l'ACER e l'Organizzazione ..............., come sopra rappresentati, concordano su seguenti patti e condizioni.
- Articolo 1 –
L'ACER concede in uso all'........................l’alloggio domotizzato ed il relativo garage di proprietà del Comune di Ferrara ed in gestione ad Acer stessa, ubicato in Ferrara — Via Ungarelli 43.
- Articolo 2 -
I criteri, le modalità ed i termini per il conferimento degli alloggi sono di competenza dell'Organizzazione , che provvederà in ottemperanza ai propri regolamenti e nell'ambito di una
programmazione integrata tra istituzioni pubbliche e privati.
- Articolo 3 -
L'indennità mensile a carico dell'Organizzazione .......... viene fissata in euro 458,00 (euro quattrocentocinquantotto), comprensivo di garage, da aggiornarsi, per ogni anno di validità, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT. L'indennità è esente da IVA.
- Articolo 4 -
Gli adempimenti e gli oneri per usufruire dei servizi a consumo dell’alloggio e del fabbricato (acqua, gas, energia elettrica, svuotamento vasche biologiche ecc...) sono a carico dell'Organizzazione ,
così come la conservazione delle parti comuni;
sono invece a carico dell'ACER gli oneri fiscali connessi alla proprietà, nonché l'assicurazione globale del fabbricato.
- Articolo 5 –
L'Organizzazione........... si obbliga a pagare l'indennità prevista sopra all'art. 3 una volta all'anno, previa fatturazione, per l'importo complessivo dell’alloggio e relativo garage, alla scadenza del 30 giugno di ogni anno. Le modalità tecniche per i pagamenti saranno definite di concerto tra le parti.
- Articolo 6 -
L'ACER garantisce la piena fruibilità dell’alloggio concesso in uso ed assume tutte le obbligazioni connesse alle esigenze manutentive, ad esclusione della manutenzione ordinaria, nonché delle pulizie connesse alla rotazione degli inquilini, in modo da consentirne l'uso pattuito da parte dell’Organizzazione.
- Articolo 7 -
La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dal e può essere rinnovata,con
il consenso del Comune di Ferrara, previo preventivo accordo tra le parti e previa aggiornamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT.
In mancanza di rinnovo, l'Organizzazione si obbliga a consegnare l’alloggio all'ACER, libero
da persone e cose entro 30 giorni dal termine di scadenza della convenzione. In mancanza della consegna entro il detto termine, l'Organizzazione è tenuta al pagamento delle indennità fino al momento
della effettiva consegna degli alloggi.
- Articolo 8 -
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente convenzione sì fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti.
- Articolo 9 -
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della "Legge Disciplina delle Cooperative Sociali" n. 381/91.
- Articolo 10-
Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.igs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle finalità dei trattamenti oggetto della presente.