CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL LOCATORE
SICILY BY CAR SH.P.K – di seguito denominata “Locatore” – consegna al locatario – di seguito denominato “Cliente” – l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante (circostanza diversa sarà opponibile se risultasse da regolare verbale di consegna e da contratto di noleggio). Ad inizio noleggio, il Cliente dovrà lasciare un deposito per il carburante. L’età minima per il noleggio dell’autoveicolo è di 23 anni e quella massima è di 82 anni.
E’ possibile noleggiare vetture appartenenti ai gruppi B/C anche se l’età del conducente è di minimo 19 anni e minimo 21 anni per i gruppi B/C/D/N esclusivamente previo pagamento del supplemento “young driver” il cui costo è specificato a pag. 1 del contratto di noleggio.
I dettagli e i requisiti inerenti alle età richieste e alla patente di guida sono consultabili nelle “Informazioni generali di noleggio” sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di noleggio devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richiesta dal Locatore. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto a sua libera discrezione nonché a suo insindacabile giudizio. L’autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta, nonché gli altri eventuali accessori elencati a pag. 1 del contratto di noleggio; carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata nell’autoveicolo; il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la carta verde assicurativa).
Tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del Cliente che, prendendo l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E’, comunque, fatto salvo il diritto del Cliente di provare l’esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E’ obbligo del Cliente di comunicare al Locatore la scoperta dei predetti vizi con immediatezza.
1.2 Se il Cliente, in caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo, ne richiede la sostituzione, il Locatore può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del mezzo e di non procedere oltre nell’esecuzione del contratto, rinvenendosi in tali eventi una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo.
In caso di incidente e / o furto e / o incendio e / o distruzione di un veicolo verificatosi al di fuori del territorio albanese, non sarà fornito alcun veicolo sostitutivo.
1.3 Il Locatore si obbliga a rimborsare al Cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo purché le medesime risultino da fattura regolarmente intestata alla SICILY BY CAR SH.P.K. Per spese il cui ammontare è superiore a € 51.65 (IVA esclusa), il Cliente dovrà chiedere autorizzazione preventiva alla SICILY BY CAR SH.P.K. Le spese saranno rimborsate solo nel caso in cui il guasto non sia stato causato dal Cliente. In caso di guasto, il veicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente presso qualsiasi agenzia del Locatore che provvederà alla sostituzione del medesimo, salvo disponibilità, senza alcune onere e salva la facoltà del Locatore di non concedere il veicolo sostitutivo, rinvenendosi in tale evento una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo. Nel caso di veicoli 9 posti, la sostituzione potrà avvenire con un veicolo analogo oppure con 2 vetture. Il Locatore garantisce che la responsabilità civile del Cliente (e/o di altra persona specificatamente indicata sul contratto e pertanto autorizzata a condurre l’autoveicolo) è coperta da regolare polizza. assicurativa con un massimale unico di € 178.000,00 per i danni alle persone, alle cose o agli animali. La superiore polizza, essendo di natura essenziale, è sufficientemente portata a conoscenza del Cliente.
2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE
2.1 Il Cliente è responsabile dell’autoveicolo fino al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è effettuato in sua presenza. In caso di restituzione del veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, il Cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio fino alla presa in consegna della vettura da parte del personale di banco del Locatore. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull’autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del Cliente.
2.2 Il Cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tariffa ufficiale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti) nonché dei supplementi previsti per l’ipotesi di sottoscrizione di una delle clausole facoltative di cui al successivo articolo 2.4; b) a condurre diligentemente l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. Non ottemperando a tale obbligo, il Cliente autorizza il Locatore ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento (c.d. “refuel”) il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente medesimo (in conformità a quanto precisato anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Inoltre, il Cliente ha l’obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio (benzina senza piombo o gasolio); in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo e/o in caso di immissione di carburante impuro, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo e, quindi, sarà tenuto a corrisponderne il pagamento anche qualora abbia sottoscritto, congiuntamente o alternativamente, le clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus” o la clausola “Super Gold Protection” di cui al successivo art. 2.4
d) a curare la manutenzione ordinaria del veicolo, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 10,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo;
f) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell’autoveicolo;
g) a non introdurre animali nel veicolo, fatta eccezione per i cani guida;
h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno;
i) nel caso di possesso di pass riservato a disabili, il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità competente la targa del veicolo noleggiato al fine di evitare il pagamento del corrispettivo del servizio aggiuntivo relativo, in ipotesi di contestazioni e irrogazione di sanzioni. In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (Compagnie di carte di credito), e salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2.4 e 4.1 in tema di imputazione della responsabilità, sono addebitate al Cliente tutte le spese e i corrispettivi per servizi aggiuntivi non noti al momento della consegna del veicolo ma rilevati e maturati successivamente alla restituzione della vettura (c.d. “Delayed Charge”). L’accettazione del “Delayed Charge” è espressamente indicata nel contratto individuale di noleggio e sottoscritta dal Cliente. Rientrano nell’ambito del “Delayed Charge” le seguenti tipologie di corrispettivi: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, traino del veicolo; perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe, i corrispettivi per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo.
2.3 Il Cliente si impegna a non condurre od usare l’autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino:
a) in uno Stato diverso da Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Croacia, Grecia, (come precisato anche sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx). La conduzione del veicolo nel territorio di uno Stato estero diverso da quelli sopra elencati rende inefficaci tutte le coperture assicurative, nonché le clausole “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Super Gold Protection”, legittima il Locatore ad addebitare, in via di rivalsa, al Cliente tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l’inosservanza dell’impegno assunto. b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata a pag. 1 della lettera di noleggio; g) se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo, luogo e data di riconsegna del veicolo a fine nolo; h) per spingere e/o trainare oggetti; i) su trazzere, e/o strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada. Il Cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo Codice della Strada. Al momento della consegna, i veicoli sono privi di additivo antigelo. In presenza di situazioni
ambientali o climatiche che ne richiedano l’uso (es. guida in montagna o temperature rigide) l’aggiunta del predetto additivo dovrà essere effettuata a cura e spese del Cliente.
In ogni caso, il Cliente dovrà risarcire il Locatore per i danni derivanti dall’eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo; Il Cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve ove obbligato per legge.
2.4 Il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all’autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la “Tabella Danni” SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. I predetti documenti, che costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e verranno consegnati in copia cartacea al Cliente all’atto della stipula del contratto di noleggio. Gli importi indicati nella “Tabella Danni” SBC sono determinati sulla base dei valori tratti dai listini prezzi delle Case costruttrici e comprendono, altresì, costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo per il tempo occorrente per la riparazione e per il reperimento dei pezzi di ricambio. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata “Tabella Danni” SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di € 45,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All’atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all’entità del pregiudizio sofferto. E’, tuttavia, convenuto che il predetto addebito non potrà eccedere i valori massimi (c.d. penali) indicati nel contratto individuale di noleggio - rispettivamente con riferimento all’ipotesi di danni al veicolo (penale CDW) e a quella di furto e/o incendio (penale TLW) -, in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e sottoposti alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La limitazione del risarcimento entro gli anzidetti valori massimi di cui alle penali CDW e TLW opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del Cliente e, comunque, a condizione che il pregiudizio non afferisca ad uno dei seguenti elementi e/o parti del veicolo locato:
1) vetrerie e cristallerie; 2) pneumatici; 3) sottoscocca; 4) tetto o capote (se convertibile); 5) parti meccaniche; 6) serrature delle portiere; 7) tappezzeria; 8) parti interne in generale; 9) tutti gli accessori del veicolo; 10) i documenti (inclusi quelli assicurativi); 11) chiavi, targhe, triangolo, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità. Il Cliente può limitare ulteriormente la propria responsabilità sottoscrivendo la clausola facoltativa “Car Protection Plus”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è
indicato nel contratto individuale di noleggio - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Car Protection Plus” il Cliente è esonerato dal pagamento delle predette penali, per danno (CDW) e per furto/incendio (TLW) seppur in misura ridotta, in conformità alle tabelle pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa o in aggiunta alla clausola “Car Protection Plus”, il Cliente può, inoltre, sottoscrivere la clausola facoltativa “Pai Plus”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è indicato nel contratto individuale di noleggio - in conformità alle tabelle pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Pai Plus, quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di risarcimento per i danni arrecati alle seguenti parti del veicolo: vetrerie e cristallerie, pneumatici, sottoscocca, tetto o capote. Inoltre, la sottoscrizione della clausola facoltativa “Pai Plus” garantisce una copertura rischi conducente e rischi accessori, come da seguente riepilogativa nei “Informazioni generali di noleggio”
Garanzia | Somma (€) | Franchigia /Durata | |
Morte o Invalidità permanente | 100.000,00 | Non applicabile | |
RSC (rimborso spese di cura) | Fino a 1.000,00 | Franchigia | 50,00 |
IR (indennità ricovero) | Fino a 5.000,00 | Franchigia /Durata | Massimo 4 settimane Non piu di € 5.000,00 |
Voci comprese nel massimale delle suddette garanzie | Sotto limite |
rimborso delle spese di viaggio dell'assicurato per il suo rientro sanitario | Fino a € 7.000,00 |
rimborso spese biglietti treno/aereo di un familiare | € 3.000,00 |
Xxxxxxx del rimborso | € 100.000,00 |
Per effetto della clausola “Super Gold Protection”, quest’ultimo gode delle medesime limitazioni di responsabilità e coperture derivanti dalla sottoscrizione congiunta delle predette “Car Protection Plus” e “Pai Plus” e, inoltre, è esonerato dall’obbligo di risarcimento per i danni arrecati alle parti meccaniche del veicolo (ad esclusione dei danni causati da errato rifornimento oppure da diesel congelato) e per i danni/perdita delle chiavi. La sottoscrizione della clausola facoltativa “Super Gold Protection” esonera integralmente il Cliente dal pagamento delle penali per danni (CDW) e per furto/incendio (TLW) anche per i noleggi relativi al gruppo auto Luxury. E’ espressamente convenuto che l’efficacia delle clausole “Car Protection Plus“ ,“Pai Plus” e “Super Gold Protection” opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del Cliente. Resta fermo, pertanto, il diritto del Locatore al risarcimento integrale, ove il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del Cliente. E’ espressamente convenuto che le clausole “Car Protection Plus” ,“Pai Plus” e
“Super Gold Protection”, non producono i loro rispettivi effetti, allorché i danni al veicolo, sue parti o accessori, siano causati da vegetazione, ovvero dalla conduzione del mezzo su strade non asfaltate. In tali casi, presumendosi la colpa grave del Cliente, lo stesso - ove, non provi che il danno non è a lui imputabile - dovrà risarcire integralmente il Locatore per il pregiudizio arrecato. A prescindere dalla sottoscrizione delle suddette clausole “Car Protection Plus“, “Pai Plus”, resteranno ad integrale carico del Cliente i danni a tutte le parti meccaniche le serrature delle portiere, la tappezzeria, le parti interne in generale e tutti gli accessori del veicolo, i documenti (inclusi i documenti assicurativi), le chiavi, le targhe, il triangolo, il kit di sicurezza, il gilet ad alta visibilità. In caso di sinistro, il Locatore provvederà comunque ad addebitare al Cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l'applicazione della “Tabella Danni” SBC, ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa della chiusura della pratica da parte della Compagnia Assicuratrice. In presenza di indennizzo assicurativo, questo verrà portato a scomputo delle eventuali penali applicate al Cliente. Ove il danno risulti imputabile a colpa del Cliente, sarà a lui addebitato anche il costo della perizia danni, se eseguita, e delle spese postali. Inoltre, per qualsivoglia danno ascrivibile a responsabilità del Cliente, sarà a lui interamente addebitato il lucro cessante derivante dal fermo tecnico del veicolo per le necessarie riparazioni. In particolare, per i danni contemplati dalla “Tabella Danni” SBC il fermo tecnico costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta Tabella, sarà addebitata al Cliente una somma, calcolata in base alla tariffa ufficiale in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per una durata corrispondente al periodo di fermo tecnico.
E’ inoltre convenuto che, in caso di guasto o danno che comporti l’immobilizzo del veicolo, il Locatore è autorizzato ad addebitare al Cliente l’importo per il traino come indicato nella “Tabella Danni” SBC.
Nell’ipotesi di violazione del Codice della Strada e/o delle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, che disciplinano la circolazione stradale nelle aree urbane ed extraurbane commessa dal Cliente o dal conducente, anche se diverso dal Cliente, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti. Qualora, unitamente o disgiuntamente dalle predette sanzioni, sia disposto il fermo amministrativo e/o il sequestro del mezzo, il Cliente dovrà, inoltre, corrispondere il prezzo del noleggio dell’autoveicolo, calcolato in base alla tariffa ufficiale, per tutto il periodo compreso tra la data del fermo amministrativo e/o sequestro e la cessazione degli effetti della misura applicata. Dovrà, altresì, tenere indenne il Locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa di cui trattasi. E’ convenuto ancora che nel caso in cui al momento della riconsegna del veicolo, tenuto conto dei criteri indicati nel Foglio illustrativo della “Tabella Danni” SBC, si rilevi la necessità di procedere alla sua pulizia straordinaria o alla sanificazione, verrà addebitata al Cliente la somma rispettivamente stabilita dalla “Tabella Danni” SBC. All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il personale del Locatore, lo stato del veicolo. In caso di mancata verifica congiunta, che non sia imputabile ad omissioni e/o carenze organizzative del Locatore, il Cliente autorizza il Locatore medesimo ad addebitare un importo pari all’ammontare degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. Qualora non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire al Locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il Cliente deve, comunque, all’atto della riconsegna del veicolo, dichiarare esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento.
2.5. In caso di incidente, deve: a) contattare e / o informare tempestivamente le autorità di polizia attraverso i contatti forniti dal proprietario e non prendere accordi per qualsiasi motivo con terzi; b) non spostare e / o trasferirsi per nessun motivo e in ogni caso il veicolo dalla scena dell'incidente prima dell'arrivo della pattuglia della polizia stradale e / o fino a quando non viene preparato il rapporto sull'incidente; c) informare immediatamente il locatore tramite telefono fisso o cellulare, e-mail, fax dell'incidente; d) richiedere e ottenere copie del rapporto della pattuglia o delle autorità di polizia sull'incidente e inviarlo all'ufficio del proprietario entro 24 ore dall'incidente, fornendo informazioni a terzi coinvolti nell'incidente su nomi, indirizzi, i contatti telefonici, la targa dei veicoli coinvolti nell'incidente, i potenziali testimoni, l'assicurazione del veicolo e le informazioni sulla proprietà menzionate nella relazione sull'incidente preparata dalle autorità di polizia stradale e dagli esperti in incidenti stradali.
e) fornire al locatore qualsiasi altra informazione utile; f) seguire le istruzioni del locatore in merito alla protezione e / o alla riparazione del veicolo. Nel caso in cui il cliente non fornisca un modulo di denuncia degli incidenti completo, firmato da terzi coinvolti (o, se ciò non è possibile, il cliente deve almeno fornire le informazioni di cui alla lettera a) insieme con la relazione emessa dalle autorità locali competenti e / o in caso di mancata osservanza della suddetta procedura, sarà responsabile di tutti i danni al veicolo, indipendentemente dal limite di penalità fatturato dopo la presa del veicolo e indipendentemente dall'abbonamento "Car ProtectionPlus" "E / o" Pai Plus "e / o" Protezione Super Gold ". Nel caso in cui la colpa per l'incidente non sia potenzialmente a carico del cliente, il Locatore lo addebiterà, con precauzione, per un importo in base al Programma di danni SBC o al Rapporto specifico sui danni per quei danni che non sono apparsi lì in sospeso pagamento dei sinistri da parte della compagnia assicurativa terza parte. Inoltre, il cliente è tenuto a informare gli impiegati di qualsiasi danno potenziale (anche in misura minore e non importa come ciò accada) e a lasciare un rapporto scritto dettagliato. In caso contrario, il cliente non sarà esonerato dal contratto anche se ha firmato le clausole "Car Protection Plus" e / o "Pai Plus" e / o "Super Gold Protection".Inoltre, al Cliente saranno addebitati i danni cagionati all’autoveicolo, oltre al fermo tecnico. In particolare, per i danni contemplati dalla “Tabella Danni” SBC, quest'ultimo costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta Tabella, sarà addebitata al Cliente, a titolo di fermo tecnico, una somma, determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
2.6 Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo e le chiavi presso gli uffici del Locatore entro la data indicata a pag. 1 del contratto di noleggio, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui gli è stata consegnata. Il noleggio si intende definito alla ricezione delle chiavi da parte del personale del Locatore. La consegna irrituale e secondo modalità diverse da quelle indicate sul contratto di noleggio si intende a titolo oneroso, ossia con addebito al Cliente dei costi sostenuti per condurre la vettura al luogo indicato sul contratto. Qualora l’autoveicolo non fosse riconsegnato entro la data stabilita, il Locatore provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale dell’autoveicolo presumendosi come tale la volontà del Cliente dopo la data prestabilita, nel senso che lo stesso abbia inteso abbandonare l’autoveicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. Il Locatore, in questo caso, non assume
obblighi di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il Cliente abbia lasciato all’interno dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente lasci le chiavi all’interno dell’autoveicolo, chiudendolo, egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l’apertura ed il recupero dello stesso, più la somma, secondo le tariffe ufficiali in vigore, relativa al periodo di tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio (lucro cessante per fermo tecnico); le predette spese per il recupero del veicolo non verranno addebitate al Cliente qualora questi abbia sottoscritto a inizio nolo la clausola facoltativa “Road Assistance Plus”. Rimarrà comunque ad esclusivo carico del Cliente il costo della perizia danni e delle spese postali.
2.7 Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore: a) la tariffa inerente al periodo di noleggio stabilito prevista per la categoria di vettura prescelta al momento della stipula del contratto di noleggio ed ivi specificata alla pag. 1; b) il supplemento viaggio a lasciare (VAL) dovuto qualora l’autoveicolo fosse riconsegnato in luogo diverso da quello di inizio noleggio. L’importo di tale supplemento è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente; c) il supplemento viaggio a lasciare (VAL) per GPS, in caso di restituzione del predetto accessorio in un luogo diverso da quello di inizio noleggio. L’importo di tale supplemento è indicato nel contratto individuale di noleggio d) l’I.V.A. in vigore al momento della chiusura del contratto; e) la somma necessaria per riempire di carburante il serbatoio o ripristinarne il livello iniziale ed il servizio rifornimento (ciò nell’ipotesi in cui il Cliente non riconsegni l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio); f) le somme eventualmente dovute a titolo di penali; g) i supplementi contrattualmente previsti per il caso di sottoscrizione di una della clausole “Car Protection Plus” e/o “Pai Plus” e/o “Super Gold Protection”e/o “Road Assistance Plus”; h) l’onere aeroportuale e l’onere per il servizio in stazione (calcolati percentualmente sull’intero ammontare del noleggio ed esclusivi di carburante ed I.V.A.) nella misura indicata nel contratto individuale di noleggio; i) il supplemento in caso di consegna e/o ripresa della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro. Tale supplemento è di
€ 10,78+ oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A, (per vettura) entro 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; di € 17.96 + oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A. (per vettura) a partire da 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; € 17.96 + oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A. (per vettura) per tutte le consegne e/o riprese della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro durante le festività. La tariffa a chilometraggio limitato è determinata mediante lettura del contachilometri. Il Cliente è tenuto a controllare periodicamente che il contachilometri funzioni correttamente e si obbliga a comunicare immediatamente al Locatore qualsiasi difetto di funzionamento, seguendo, in tal caso, le istruzioni che gli saranno impartite. Se al momento della riconsegna, il contachilometri apparirà manomesso e/o guasto, la tariffa chilometrica sarà determinata forfettariamente sulla base di una percorrenza di 200 chilometri al giorno. Tutte le volte che si deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento in cui l’autoveicolo è stato consegnato al Cliente, a meno che la tariffa non preveda diversamente. E’ prevista una tolleranza massima di 59 minuti oltre la quale verrà addebitato un giorno di noleggio in più. Ad ogni modo, il conteggio è soggetto a verifica finale da parte dell’ufficio di inizio noleggio e/o da parte dell’ufficio di fine noleggio e/o da parte dell’Ufficio Fatturazione.
2.8 Il Cliente si obbliga a comunicare al Locatore, al momento della firma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida previsti per il locatario. A tal fine, il Cliente si impegna a pagare il supplemento aggiuntivo stabilito dal tariffario in vigore al momento del noleggio, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio.
3.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SOLIDARIETA’ CON CONDUCENTE
3.1E’ vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo. 3.2Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l’autoveicolo. 4. FURTO E INCENDIO
4.1 In caso di furto e/o incendio dell’autoveicolo (sia totale, che parziale e/o tentato), il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità competenti e a consegnare al Locatore copia della denuncia autenticata dalle Autorità medesime. In tal caso il pagamento del nolo è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia, alla tariffa concordata all’inizio del noleggio, ovvero, se la denuncia è consegnata dopo la data prevista per il rientro, alla tariffa ufficiale. In caso di furto totale del veicolo dipendente da dolo o colpa del Cliente, in aggiunta alla penale o alle pretese risarcitorie sopra indicate, verrà a questi addebitato un importo pari al costo del pieno di carburante determinato sulla base dei prezzi correnti al momento dell’addebito. Al verificarsi del furto, il Cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del Cliente ai fini del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. Si richiama, in caso di sottoscrizione della clausola “Car Protection Plus”, quanto già espresso al superiore art. 2.4. In caso di furto del veicolo, con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure parti mancanti, il Cliente resterà obbligato nei confronti del Locatore al risarcimento nei limiti della penalità TLW.
5. DOCUMENTAZIONE FISCALE
5.1 Sarà emessa fattura personalizzata soltanto quando sia stata richiesta dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio e lo stesso abbia dichiarato il proprio codice fiscale e/o partita I.V.A.
6. ESONERI, ESCLUSIONI, CONTROVERSIE, VARIE
6.1 In conformità con le disposizioni della legislazione civile e penale albanese, il Locatore sarà responsabile solo per le ipotesi di morte o danno alla persona del Cliente risultante da fatto od omissione del Locatore medesimo e/o di danno sofferto dal Cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto del Locatore stesso. Il Locatore non è tenuto a custodire gli oggetti eventualmente lasciati nell’autoveicolo al momento della riconsegna.
7. AUTORIZZAZIONE PER ESPORTAZIONE TEMPORANEA
7.1 Il Locatore autorizza il Cliente a condurre la vettura locata all’estero (vedi art. 2.3 delle presenti condizioni generali di contratto di noleggio) in regime di temporanea esportazione. La superiore autorizzazione non è estesa ai Paesi indicati nell’apposito riquadro a pag. 1 del contratto di noleggio ed ai Paesi ove esiste lo stato di guerra e/o disordini politici.
8. DIVIETO DI MODIFICA DELLE “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”
8.1 Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni Generali, a meno che non sia stata precedentemente autorizzata dal Locatore e firmata da entrambe le parti. Nessuna discussione non scritta tra le parti modificherà o altererà le disposizioni dei Termini che fanno parte del CONTRATTO DI NOLEGGIO.
9. PAGAMENTO DEL NOLEGGIO
9.1 Il pagamento dell’intero ammontare del noleggio è dovuto all’atto della stipula del contratto. Contestualmente, il Cliente dovrà firmare, a pagina 1 del contratto di noleggio, l’autorizzazione all’addebito, sulla carta di credito, di carburante mancante e/o di eventuali multe e/o gli importi a titolo di penale (c.d. “Delayed Charge”). Decorso il termine del noleggio pattuito, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di addebito per interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di noleggio.
10. DANNI DA ATTI VANDALICI
10.1 Di tutti i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici compiuti durante il periodo in cui l’autoveicolo è stato in possesso del Cliente, tanto in sua presenza quanto in sua assenza, lo stesso sarà responsabile nei confronti del Locatore, salvo il caso in cui abbia sottoscritto congiuntamente le clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus” ovvero abbia sottoscritto la clausola “Super Gold Protection”. Il Cliente si obbliga comunque a presentare, al momento della riconsegna del mezzo, regolare denuncia presentata presso le Autorità competenti, pena il pagamento di tutti i danni occorsi. Se il Cliente ha sottoscritto soltanto la clausola “Car Protection Plus” o la clausola “Pai Plus”, i danni da atti vandalici non sono coperti.
11. LOCALIZZAZIONE
11.1 Firmando il contratto di noleggio, il Cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna il Locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento dell’autovettura noleggiata attraverso sistemi di allarmi satellitari.
12. RECLAMI
12.1 Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al Locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 20 giorni dal termine del noleggio.
13. LINGUA VALIDA PER L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il testo in albanese delle presenti Condizioni Generali di Contratto prevale, in caso di diversità, sul testo in inglese perché esprime l’esatta volontà delle parti.
14. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
14.1 Per qualsiasi controversia derivante da questi termini e condizioni come parte del "CONTRATTO DI NOLEGGIO" le parti concordano irrevocabilmente che il distretto giudiziario di Tirana sarà competente a decidere su qualsiasi azione legale, procedimento giudiziario, reclamo o altra controversia o procedimento di controversia. relativi contratti.
15.LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni generali come parte del CONTRATTO DI RESIDENZA e gli eventuali Allegati saranno regolati e interpretati in conformità con la legge albanese. Il contratto di locazione tra il proprietario e il cliente, inclusi tutti i termini e gli allegati generali e tutti gli obblighi che ne derivano sono regolati dalla legge n. 7850, del 29.07.1994, come modificato dal codice civile della Repubblica d'Albania.
16. POLITICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SULLA DOMANDA DI CONTRATTO DI AFFITTO DA "SICILY BY CAR-AUTOEUROPA" SH.P.K.
16.1 “Sicily by Car-Autoeuropa” sh.p.k tratta i dati personali dei richiedenti di autonoleggio ai sensi della Legge n. 9887, del 10.3.2008, “Sulla protezione dei dati personali” come modificato dalla Legge
n. 48/2012 “Sulla protezione dei dati personali”, Atti normativi del Commissario per la protezione dei dati personali, Decisione n. 2, del 20.03.2010 “Sull'istituzione di procedure per l'amministrazione della registrazione, immissione, elaborazione ed estrazione dei dati”, Decisione n. 1, datata 04.03.2010 "Sull'istituzione di norme dettagliate per la sicurezza dei dati personali", Istruzione n. 2, del 25.02.2010 "Sugli obblighi dei responsabili del trattamento e dei responsabili del trattamento". I richiedenti di natura finanziaria / legale o generale dei richiedenti sono principalmente informazioni volontarie che essi stessi dichiarano nel loro modulo di domanda di auto nonché i dati ottenuti da altri documenti da loro presentati.
"Sicily by Car Autoeuropa" sh.p.k ha adottato le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali che elabora e garantisce la riservatezza delle informazioni del richiedente. Solo il personale autorizzato ha accesso ai dati personali che elaborano. "Sicily by Car Autoeuropa" sh.p.k e questo personale sono responsabili del mantenimento della riservatezza dei dati sensibili. "Sicily by Car Autoeuropa" sh.p.k è tenuta a fornire tali informazioni solo con l'autorizzazione del richiedente o su richiesta delle autorità che hanno questo diritto per legge. Individui / Persona o Richiedente “Sicily by Car-Autoeuropa” sh.p.k accetta ed è consapevole che i loro dati personali saranno trattati come sopra descritto. I richiedenti hanno il diritto di richiedere la correzione o la cancellazione dei propri dati personali. Per esercitare questo diritto, devono comparire negli uffici
della Sicilia da Car-Autoeuropa sh.p.k. Il proprietario dichiara sotto la sua responsabilità personale e legale, firmandomi che tutte le informazioni / dichiarazioni / documenti di cui sopra sono vere e dichiara e autorizza il personale autorizzato di "Sicily by Car-Autoeuropa" sh.p.k o un terzo a elaborare le suddette informazioni, in base alla legge 987 del 10.3.2008 del 10.3.2008 sulla protezione dei dati personali e dello statuto emesso per la sua attuazione al fine di realizzare lo scopo di questa richiesta di noleggio di un veicolo. Il cliente è a conoscenza del fatto che qualsiasi modifica ai termini stabiliti in questa applicazione verrà notificata da “Sicily by Car-Autoeuropa” sh.p.k attraverso il suo sito Web ufficiale / per telefono / e-mail (o indirizzo e-mail). dichiarato in questa applicazione.
Ai sensi dell'articolo 686 della legge n. 7850, del 29.07.1994 "Il codice civile della Repubblica d'Albania" dichiara che abbiamo letto, compreso e accettato le CONDIZIONI GENERALI che fanno parte del CONTRATTO DI NOLEGGIO. Il cliente concorda e afferma di aver letto in modo specifico i termini dei Termini e condizioni generale, gli allegati e approvarli specificamente. IN FEDE DI CHE, il cliente ha eseguito le presenti Condizioni generali come parte integrante del CONTRATTO DI NOLEGGIO in 2 (due) copie in lingua inglese / albanese.