Contract
ACCORDO NAZIONALE IL 28 MARZO 1996 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(CATEGORIA DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI)
In Roma, il 28 marzo 1996
FEDERTRASPORTI FENIT
FILT-CGIL FIT-CISL
UILTRASPORTI
tra
e
- visto il protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993;
- considerata, altresì, per le associazioni aderenti alle confederazioni firmatarie, la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie contenuta negli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 e del 29 settembre 1994;
- preso atto che, essendo la partecipazione alle elezioni della R.S.U. aperta ad altre associazioni sindacali, le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che agevoleranno tale partecipazione nello spirito del presente accordo e del protocollo del 23 luglio l993;
si conviene
sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate R.S.U., nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (autofiloferrotranvie, autolinee in concessione, navigazione interna lagunare, navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree assimilate, per atto di concessione alle ferrovie).
In ogni azienda esercente servizi pubblici di trasporto, la R.S.U. è la struttura unitaria sindacale di base e costituisce l’organo unitario del rapporto diretto tra lavoratori e sindacati.
La R.S.U. deve concretizzare l’iniziativa sindacale con particolare riguardo alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti e, pertanto, subentra in ogni fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle strutture preesistenti (commissioni interne, consigli unitari di azienda, R.S.A.) gestendo, sempre ed esclusivamente per le materie dell’area aziendale ad essa demandate, le prerogative ad essa riconosciute nei contratti collettivi, come specificato nel presente accordo.
La R.S.U., provvede a convocare assemblee d’azienda o d’impianto secondo quanto previsto dal presente accordo al fine di dibattere i problemi che investono le condizioni di lavoro della categoria sia sul piano normativo che ambientale, nonchè di illustrare le linee generali e particolari di politica sindacale delle Confederazioni ai vari livelli.
PARTE PRIMA
MODALITÀ’ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni azienda con più di 15 dipendenti ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il protocollo del 23 luglio 1993 e che abbiano stipulato o aderito all' a. n. 7 febbraio 1991.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui al punto 4, lettere a) e b), parte seconda del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l'iniziativa di cui al primo comma deve, di norma, essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il/i rappresentante/i per la sicurezza di cui all’art.18, comma 6 del D.Lgs. 626/94 e all’accordo nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del 28.3.1996, è/sono indicato/i contestualmente alla costituzione della R.S.U. e tra i suoi componenti.
2. Composizione
1. Alla costituzione della r.s.u. si procede assegnando i seggi in misura proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno concorso alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie professionali operanti nel settore al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti la R.S.U. non può superare:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano fino a 70 dipendenti;
b) 5 componenti per la R.S.U.costituita nelle aziende che occupano da 71 a 100 dipendenti;
c) 7 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 101 a 150 dipendenti;
d) 9 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 151 a 200 dipendenti;
e) 12 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 201 a 500 dipendenti;
f) 15 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 501 a 1000 dipendenti;
g) 40 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 1001 a 2500 dipendenti;
h) 70 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 2501 a 3000 dipendenti;
i) 80 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 3001 a 4000 dipendenti;
1) 90 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 4001 a 6000 dipendenti;
m) 120 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 6001 a 10000 dipendenti;
n) 150 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano più di 10000 dipendenti;
ai fini di cui sopra si considerano dipendenti gli agenti di ruolo presenti in azienda, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, esclusi gli stagionali.
2. Nelle aziende con oltre 200 dipendenti potranno essere costituiti organismi di coordinamento in base alle intese definite dalle OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo, tra i componenti la R.S.U., con il compito di rappresentare la R.S.U. di fronte alla direzione aziendale, per le materie di interesse aziendale generale e di convocare formalmente le riunioni della stessa R.S.U.
3. Nei limiti numerici complessivi di cui al comma 1 l’insieme degli addetti all’impianto interessato (officina, direzione, deposito, scalo, ecc.) è rappresentato da uno o più componenti la R.S.U. eletto/i nei vari gruppi omogenei o aree professionali; l’entità numerica dei componenti varia a seconda della consistenza dell’organico del luogo di lavoro.
4. Resta inteso che, in ogni azienda. non dovrà essere costituita più di una R.S.U.
5. Per quanto riguarda le aziende miste associate alla Federtrasporti, le parti, a livello locale,applicheranno quanto definito al primo comma, verificando la coerenza con le eventuali soluzioni in atto negli altri settori presenti nell'azienda stessa.
4. Diritti, permessi, libertà sindacati, tutele e modalità di esercizio
1. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali, fatto salvo il disposto di cui all'art. 19 dell’a.n. 11 aprile 1995.
2. E' comunque confermato, in favore delle associazioni sindacali che ne hanno i requisiti, il diritto di indire, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, lettera h) dell'a.n. 7.2.1991, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 5 delle l0 ore annue retribuite.
3. Per quanto attiene il diritto a permessi sindacali non retribuiti e il diritto di affissione si conferma altresì quanto rispettivamente previsto dagli artt.30, ultimo comma, e 26 del c.c.n.l. 23.7.1976.
5. Compiti e funzioni
1. La R.S.U. subentra alle r.s.a. nella titolarità’ dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge e di contratto nazionale salvo quanto disposto al successivo comma. Le parti procederanno, nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L., ad una ridefinizione del complesso della materia propria dell’area aziendale.
2. La R.S.U. concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale alla stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie proprie dell'area aziendale, con le procedure, tempi, modalità e nei limiti che saranno stabiliti in sede di contrattazione nazionale in applicazione dell'art. 16, comma 1, dell’a.n. 11.4.1995.
6. Xxxxxx e sostituzione nell'incarico
1. La R.S.U. resta in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a tre mesi, le strutture territoriali di categoria superiore intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l’accordo necessario, trascorso un ulteriore periodo di tre mesi, la struttura di categoria di livello superiore indice le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, la R.S.U. si considera decaduta.
2. In caso di dimissioni dall'incarico di componente la R.S.U. o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le sostituzioni dei componenti la R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee, nell'organizzazione dei servizi o nei sistemi di esercizio, si verifichino delle modifiche non marginali e non temporanee del numero dei dipendenti dell'azienda, si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero dei componenti della R.S.U. esistente o, in casi di particolare rilevanza, alla elezione di una nuova R.S.U.
7. Decisioni
1. Le decisioni relative a materie di competenza della R.S.U. sono assunte dalla stessa in base ai criteri previsti da intese definite dalle XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19 della legge 20/5/1970 n. 300, e ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti devono pertanto considerarsi decadute all’atto di costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA ELEZIONE DELLE R.S.U.
1. Modalità di indizione delle elezioni
1. Almeno tre mesi prima la scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da affiggere nell'apposito/i albo/i che l'azienda metterà a disposizione per l'occasione. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Nella composizione della R.S.U., dovendo tener conto delle specificità professionali dei lavoratori addetti, il corpo elettorale dell’impianto sarà suddiviso proporzionalmente in gruppi omogenei e/o in aree professionali; qualora in un impianto l’esiguità del numero dei lavoratori non consentisse il raggiungimento del quoziente previsto, tutti i lavoratori appartenenti ad un unico gruppo omogeneo, presenti nei vari impianti dell’azienda, saranno accorpati elettoralmente ed assegnati all’impianto più rispondente alle esigenze funzionali e professionali rappresentate.
2. Quorum per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alla stessa abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare.
3. Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato ed indeterminato) dipendenti dell’azienda alla data delle elezioni (esclusi i dirigenti).
2. Sono eleggibili o designabili i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, dipendenti dell'azienda (esclusi i dirigenti).
4. Presentazione delle liste
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) Le Associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e quelle stipulanti o aderenti al
C.C.N.L. autoferrotranvieri e all'a.n. 7.2.1991.
FILT, FIT e UILT presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal Preambolo Unitario CGIL-CISL-UIL intangibile di cui all'intesa quadro CGIL-CISL-UIL dell' l.3.91.
Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri ed internavigatori della FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI decidono che le tre liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica scheda preceduta dal Preambolo Unitario. I settori autoferrotranvieri ed internavigatori della FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo due copie di identico verbale, i contenuti del presente accordo e della vigente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi di trasporto (attualmente A.N. 7.2.91 e accordi aziendali attuativi).
Una copia del verbale di cui sopra deve essere inviata alla direzione aziendale prima della affissione delle liste.
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto al voto pari al 5% del totale degli stessi.
I lavoratori aventi diritto potranno firmare per una sola lista. In caso contrario la firma è nulla di diritto in tutte le liste nelle quali la stessa è stata apposta.
Per quanto riguarda i quadri, la percentuale di cui sopra va riferita al complesso dei lavoratori dell’azienda individuati come quadri ai sensi della vigente disciplina contrattuale nazionale in materia.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lettera b) del precedente comma intendono indire le elezioni della R.S.U., le modalità previste dai numeri 1) e 2)della precedente lett.b) sono anticipate al momento della relativa comunicazione. Per la presentazione della lista resta fermo il termine stabilito al punto 1, parte seconda.
3. Nel caso che lavoratori aderenti ad una organizzazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le strutture territoriali di settore interessate ne sconfesseranno ogni appartenenza.
4. Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5. Candidati
1. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
2. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
3. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale procederà all’annullamento della candidatura su tutte le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio del numero dei componenti la R.S.U.
6. Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione elettorale.
2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli scrutatori di cui al successivo punto 8.
7. Compiti della commissione
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione e comunque non prima della scadenza del termine di cui al punto 1, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti del presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno e l'orario di apertura e chiusura dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
8. Scrutatori
1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9. Affissioni
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione nell'albo/i di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
10. Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
11. Xxxxxx elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dai presidenti del seggio.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
12. Preferenze
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
13. Modalità della votazione
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo/i esistente/i presso le aziende, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, agevoleranno la partecipazione al voto dei lavoratori addetti al movimento e turnisti.
14. Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla commissione elettorale di cui al punto 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
15. Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un' urna elettorale idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso e validato dalla commissione elettorale.
16. Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
17. Compiti del presidente del seggio elettorale
Il presidente del seggio elettorale farà apporre all’elettore nell’elenco di cui al punto 16 la firma accanto al suo nominativo.
18. Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso che più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale.
19. Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra i Sindacati Confederali, tutta la parte di pertinenza di CGIL, CISL e UIL, quale che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata complessivamente e ripartita fra CGIL, CISL e UIL in misura paritetica.
3. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in ragione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
20. Ricorsi alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale di cui al primo comma la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, all'associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
21. Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, da un rappresentante designato dall'associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’U.R.L.M.O. o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di dieci giorni.
22. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
1. La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale ed alla associazione nazionale datoriale cui aderisce l'azienda, a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
23. Revoca dei componenti la R.S.U.
1. E' prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale. La richiesta di revoca deve essere dibattuta e accettata con voto, da almeno due terzi i componenti la R.S.U.
24. Adempimenti della direzione aziendale
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
PARTE TERZA
NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
25. Norma transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli esiti delle elezioni effettuate fino alla data della presente regolamentazione si intendono transitoriamente confermati sino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31/12/96.
26. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le disposizioni degli Accordi interconfederale del 20 dicembre 1993 e del 29 settembre 1994.
2. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo preavviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché parzialmente, la materia del presente accordo, si procederà ad un riesame dello stesso al fine di verificasse la corrispondenza con i contenuti della normativa sopravvenuta.
4. Le parti concordano altresì che dall'applicazione del presente accordo non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti.
5. Le norme del Titolo IV del C.C.N.L. 23.7.1976, non compatibili con la presente xxxxx e con l'Art.19 1.300/70, così come riformulato a seguito all'esito referendario, si intendono abrogate.
FEDERTRASPORTI FILT - CGIL
FENIT FIT - CISL
UILTRASPORTI