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Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono
(2006/C 279/02)
Gli allegati sono disponibili su xxx.xxxxx.xx
(1) Laddove, la silice cristallina è abbondante per natura, costituisce approssimativamente il 12 % della crosta terrestre. La silice cristallina è contenuta naturalmente in molti altri minerali e prodotti minerali.
(2) Laddove, l'industria faccia un uso intensivo di due delle forme cristalline di silice, e.g. quarzo e cristo- balite. Entrambe sono vendute come sabbia, che è un materiale granulare, oppure come farine costituite da particelle più sottili di 0,1 millimetri.
(3) Laddove, la silice cristallina, e i materiali/prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina siano utilizzati in un'ampia varietà di industrie, comprese, ma non solo, le industrie chimiche, della cera- mica, di costruzione, cosmetiche, di detergenti, di elettronica, di fonderia, di vetro, orticulturali, tessili, metallurgiche e tecniche, dei rivestimenti comprese le industrie di vernici e farmaceutiche, e come mezzo di filtrazione in molte industrie.
(4) Laddove, il Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) (1) abbia concluso, tra l'altro «che l'effetto principale sugli esseri umani dell'inalazione della silice cristallina respirabile è la silicosi. Ci sono sufficienti informazioni per concludere che il relativo rischio di cancro ai polmoni è maggiore nelle persone con silicosi (e apparentemente, non nei dipendenti senza silicosi esposti alla polvere di silice nelle cave e nell'industria della ceramica). Perciò, prevenire il sopraggiungere della sili- cosi ridurrà anche il rischio di cancro. Poiché non può essere identificata una soglia chiara per lo sviluppo della silicosi, qualsiasi riduzione all'esposizione ridurrà il rischio di silicosi.»
(5) Laddove, sembri evidente che esista un potenziale variabile degli effetti della silice cristallina respira- bile in diverse industrie.
(6) Laddove ci siano una serie di fattori di confusione nell'epidemiologia del cancro ai polmoni, per esempio il fumo, il radon, e gli idrocarburi aromatici policiclici.
(7) Laddove, non esista nessun limite di esposizione professionale per la silice cristallina respirabile a livello dell'Unione Europea e i limiti di esposizione occupazionali nazionali variano.
(8) Laddove, la silice cristallina respirabile si differenzi in molti aspetti — anche per la sua abbondanza naturale — dalle situazioni normalmente riscontrate in conformità alla legislazione sulla sicurezza dei lavo- ratori. Perciò, il presente Accordo, che in molti aspetti risulta essere unico, è uno strumento adatto per far fronte a questa sostanza particolare.
(9) Laddove le Parti agiscano in nome del principio che quest'Accordo contribuirà a proteggere i lavori, ed assicurerà il futuro economico dei settori e delle aziende.
(10) Laddove, le Parti faranno del loro meglio per ottenere l'applicazione del presente accordo in tutte le aziende all'interno di tutti i settori che rappresenta.
(11) Xxxxxxx, le Parti del presente accordo agiscano in conformità all'Articolo 139 (1) e (2) al trattato CE.
Tenendo conto di ciò che è stato menzionato sopra, le Parti stipulano il seguente Accordo sulla preven- zione e sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono.
Articolo 1
Obiettivi
Il presente ha come scopo la
— protezione della salute dei dipendenti e di altri individui professionalmente esposti sul luogo di lavoro alla silice cristallina respirabile dei materiali/prodotti/materie prime che contengono silice cristallina.
(1) SCOEL SUM Doc 94-final sulla silice cristallina respirabile, giugno 2003.
— minimizzazione dell'esposizione alla silice cristallina respirabile sul luogo di lavoro applicando le Buone Pratiche stipulate nel presente accordo per prevenire, eliminare oppure ridurre i rischi di salute profes- sionali relativi alla silice cristallina respirabile.
— miglioramento dell'informazione sui potenziali effetti sulla salute della silice cristallina respirabile e sulle Buone Pratiche.
Articolo 2
Scopo
(1) Il presente accordo si rivolge alla produzione e all'utilizzo di silice cristallina, così come di materiali/ prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina che può portare potenzialmente all'esposizione alla silice cristallina respirabile. Le descrizioni delle industrie interessate sono fornite nell'Allegato 5 del presente accordo.
(2) Lo scopo dell'Accordo comprende le attività ausiliarie qui indicate, come la manipolazione, la conservazione, e il trasporto. Si applica anche ai luoghi di lavoro mobili. I luoghi di lavoro mobili possono essere soggetti a regole specifiche qui sotto indicate.
(3) Il presente Accordo è applicabile alle Parti, ai Datori di lavoro e ai Dipendenti come definito e stipu- lato qui sotto.
Articolo 3
Definizioni
(1) Con l'espressione «Datore(i) di lavoro» si intendono le società individuali direttamente o indiretta- mente rappresentate dalle Parti del presente Accordo che rappresentano l'industria.
(2) Con l'espressione «Dipendenti» si intendono i lavoratori direttamente o indirettamente rappresentati dalle Parti del presente Accordo che rappresentano i dipendenti che possono essere esposti alla silice cristal- lina repirabile in modo regolare o saltuario. Con l'espressione «dipendenti» si intendono i dipendenti part- time, full-time, così come i dipendenti a tempo determinato, e gli altri lavoratori che agiscono sotto la diretta supervisione del Datore di lavoro (es. lavoratori distaccati/in trasferta).
(3) Con l'espressione «Rappresentanti dei lavoratori» si intendono i rappresentanti dei lavoratori con responsabilità specifiche per la sicurezza e la salute dei lavoratori: ogni persona eletta, scelta oppure desi- gnata in conformità con la legge nazionale e/o le norme per rappresentare i lavoratori laddove sorgano dei problemi relativi alla sicurezza e protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
(4) Con l'espressione «Parti» si intendono i firmatari del presente Accordo.
(5) Con l'espressione «silice cristallina respirabile» si intende la frazione di particelle di silice cristallina inalate che penetrano nelle vie respiratorie non ciliate. La convenzione alveolare, che è un specifico target per gli strumenti di campionatura, è definita in conformità alla § 5,3. dello Standard europeo EN 481 Ambienti sul luogo di lavoro — La definizione di frazione per la misurazione delle particelle respirabili.
(6) Con l'espressione «Buone Pratiche» si intendono i principi generali della Direttiva 89/391 e della Sezione II della Direttiva 98/24 come sviluppata successivamente e illustrata nell'Allegato 1 del presente Accordo, e possono essere aggiornate di tanto in tanto.
(7) Con l'espressione «Sito» si intende un'entità operativa in cui si presenta la silice cristallina respirabile. La conservazione ed il trasporto sono considerati Siti separati a meno che non siano connessi a una produ- zione oppure all'utilizzo del Sito. Anche i luoghi di lavoro mobili sono considerati Siti.
(8) Con l'espressione «Non-applicazione» s'intende il mancato rispetto dell'Accordo comprese le Buone Pratiche come definito in base al precedente punto (6) che porterebbe sia a un'esposizione maggiore dei dipendenti alla silice cristallina respirabile sia ad un rischio per la salute che potrebbe essere evitato osser- vando le Buone Pratiche.
(9) Con l'espressione «Pratiche nazionali» s'intendono le linee guida o standard accettati dall'industria oppure emesse dalle autorità competenti, che non sono né leggi né norme.
Articolo 4
Principi
(1) Le Parti coopereranno per diffondere le informazioni relative agli effetti sulla salute della silice cristal- lina respirabile, in particolare attraverso la ricerca, il monitoraggio, e la diffusione delle Buone Pratiche.
(2) Le Parti riconoscono che esiste una necessità di una strategia di prevenzione europea relativa alla silice cristallina respirabile. Tuttavia, ciò non significa che la firma del presente Accordo debba essere consi- derata come riconoscimento di un'esposizione senza controlli nel settore relativo oppure di eposizione attuale nell'intero settore.
(3) Le Parti riconoscono che i principi generali della Direttiva 89/391, e della Direttiva 98/24 relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro rimangano sempre applicabili (compreso, in modo particolare, l'Articolo 4: determinazione e valutazione del rischio; Articolo 5: prevenzione del rischio; Articolo 6: protezione specifica e misure di prevenzione; Articolo 7: organizzazione per far fronte agli incidenti, infortuni e emergenze: Articolo 8: informazione e formazione per i lavoratori).
(4) Le Parti accettano che la silice cristallina e i materiali/prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina sono, come descritto successivamente nell'Allegato 5 del presente accordo, componenti/ingre- dienti di base, utili e spesso indispensabili per un ampio numero di attività industriali e professionali che contribuiscono alla protezione dei lavori, e che garantiscono il futuro economico dei settori e delle imprese, e che la produzione e l'utilizzo su vasta scala devono perciò continuare.
(5) Le Parti accettano che l'implementazione delle «Buone Pratiche» illustrate nell'Allegato 1 del presente accordo contribuiranno in modo efficace alla gestione del rischio attraverso la prevenzione oppure, laddove non è attualmente raggiungibile, minimizzando l'esposizione alla silice cristallina respirabile attraverso l'ap- plicazione di misure di protezione e di prevenzione adeguate in rispetto della Sezione II della Direttiva 98/24.
(6) Il presente Accordo non costituisce alcun pregiudizio per i Datori di lavoro e i Dipendenti nel rispet- tare la normativa nazionale e dell'Unione Europea relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
(7) Nell momento in cui le Pratiche nazionali in vigore siano più severe rispetto ai requisiti del presente accordo, i Datori di lavoro e i Dipendenti si atterranno a queste pratiche nazionali.
Articolo 5
Buone Pratiche
(1) Le Parti adottano congiuntamente le Buone Pratiche come illustrate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
(2) I Datori di lavoro e i Dipendenti, e i rappresentanti dei lavoratori, faranno congiuntamente del loro meglio per implementare le Buone Pratiche sul luogo di lavoro per quanto siano applicabili, comprese quelle relative all'esposizione professionale dei non dipendenti sul luogo di lavoro, per esempio dei collabo- ratori (es.rendendo, laddove applicabile, le Buone Pratiche parte delle specifiche del contratto).
(3) L'Allegato 1 può essere adattato in conformità alla procedura fornita nell'Allegato 7.
(4) I Datori di lavoro si impegnano ad organizzare corsi di formazione periodici, e tutti i dipendenti coinvolti si impegnano a seguire questi corsi di formazione periodici facendo riferimento all'implementa- zione delle Buone Pratiche (1).
Articolo 6
Monitoraggio
(1) In ogni Sito verrà installato un sistema di monitoraggio per l'applicazione delle Buone Pratiche. A tale proposito, un dipendente (es. il responsabile del gruppo di un Sito) verrà designato per ogni Sito dal datore di lavoro per monitorare l'applicazione delle Buone Pratiche. Emetterà dei resoconti alla persona designata in base al punto (2) su richiesta.
(1) Vedere Articolo 13 della Direttiva 89/391.
(2) Verrà designata una persona da parte del datore di lavoro in conformità con le disposizioni dell'Arti- colo 7 della Direttiva 89/391 per monitorare l'applicazione oppure la non applicazione delle Buone Pratiche regolarmente. Sarà legata alle persone designate in base al precedente punto (1) secondo la proce- dura/schema fissato sotto la sua responsabilità dopo la consultazione con il consiglio dei lavori della società e con i rappresentanti dei lavoratori laddove applicabile.
(3) Per il monitoraggio della polvere, i dipendenti seguiranno il(i) protocollo(i) di monitoraggio della polvere come evidenziato nell'Allegato 2. Questo(i) protocollo(i) può(possono) essere adattato(i) in base alle esigenze specifiche dei Siti più piccoli e può(possono) permettere una selezione casuale dei Siti nel caso di una moltitudine di Siti più piccoli in specifici settori.
Articolo 7
Audit, Miglioramento
(1) I Datori di lavoro e i Dipendenti con il supporto dei rappresentanti dei lavoratori dovranno congiun- tamente e continuamente sforzarsi di rispettare le Buone Pratiche, e di migliorare la loro applicazione.
(2) I datori di lavoro riporteranno l'applicazione/non applicazione ed il miglioramento attraverso la persona designata in base all'Articolo 6 (2) ogni due anni, per la prima volta nel 2008 (audit dei dati del 2007).
Viene congiuntamente sviluppato dalle Parti un formato di audit come indicato nell'Allegato 3 del presente Accordo.
(3) Le Parti accettano che il numero di situazioni non applicabili dovrà progressivamente diminuire per ogni dipendente durante il termine del presente accordo a meno che il numero di situazioni non applicabili sia tale da non permettere un ulteriore miglioramento a tal punto che il dipendente farà del suo meglio per mantenere la situazione attuale.
(4) L'audit in base al precedente punto (2) dovrà essere condotto attraverso la Parte rispettiva su base consolidata al Consiglio. Tuttavia, un elenco di Xxxx che sono continuamente in una situazione di non appli- cazione dovrà essere allegato al rapporto consolidato.
Articolo 8
Il Consiglio
(1) Principio
Lo scopo principale seguito dal Consiglio è di identificare i problemi esistenti e di proporre possibili solu- zioni. Il Consiglio dovrà essere il solo ed esclusivo organo di supervisione dell'implementazione e dell'inter- pretazione dell'Accordo.
(2) Obiettivi
Il Consiglio dovrà rivedere i rapporti dell'Articolo 7 e dovrà emettere un rapporto di riepilogo entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente che riassuma l'applicazione, la non applicazione e il miglioramento, dichiarando il livello di applicazione/non applicazione per il settore industriale, le ragioni conseguenti e fornendo dei suggerimenti relativi. Il rapporto di riepilogo verrà inoltrato alle Parti e ai loro membri, alla Commissione Europea e alle autorità nazionali responsabili della sicurezza dei lavoratori e dovrà essere indicato come «informazione commerciale importante/riservata». Un riepilogo esecutivo potrà essere reso disponibile al pubblico su richiesta. A giugno del 2007, il rapporto di riepilogo dovrà essere di formato diverso semplicemente riepilogando, basandosi sulle informazioni rese disponibili dalle Parti, lo stato dell'implementazione e le preparazioni per il primo report che avverranno nel 2008.
Nel caso di situazioni non applicabili ripetute laddove queste siano il risultato di una mancanza ripetuta e ingiustificata di implementazione delle azioni correttive, il Consiglio deciderà sulle misure da prendere per far fronte a queste situazioni.
Oltre agli obiettivi indicati sopra, il Consiglio dovrà anche avere i seguenti obiettivi: (a) discussione e risolu- zione di ogni questione importante per l'applicabilità dell'accordo; (b) risoluzione di ogni conflitto e questione relativa all'interpretazione in base al presente Accordo, compresi quelli condotti dalle singole Parti, Datori di lavoro e Dipendenti; (c) formulazione di suggerimenti in merito a possibili revisioni del presente Accordo; (d) comunicazione con terzi; e (e) adattamento delle Buone Pratiche in conformità all'Al- legato 7.
(3) Composizione
Il Consiglio dovrà essere formato dai rappresentanti delle Parti da loro nominati, per la prima volta, il giorno della firma dell'Accordo per un periodo di quattro anni ognuno, in numero uguale, in rappresen- tanza dei Datori di lavoro e dei Dipendenti. Le Parti possono anche, allo stesso tempo oppure se necessario successivamente, nominare, per ogni membro del Consiglio, un membro alternativo in qulità di osservatore oppure sostitutivo dei membri del Consiglio in caso di necessità, sempre con una visione che assicuri conti- nuità ed esperienza adeguata. La grandezza del Consiglio dovrà essere tale da poter essere avviato e viene fissata ad un massimo di 30 (es. 15/15) compresi i presidenti dell'Articolo 3 dell'Allegato 6. Nel caso in cui una delle Parti si ritirasse, annullasse l'Accordo, oppure cessasse di esistere, oppure nel caso in cui una nuova Parte entrasse a far parte dell'Accordo nel corso del periodo di validità del Consiglio, le Parti regole- ranno la membership del Consiglio in conformità al presente Accordo rispettando il numero massimo sopra indicato. Le Parti non rappresentate nel Consiglio come membri oppure come membri alternativi hanno il diritto di essere ascoltati dal Consiglio e di essere presenti al dibattito relativo ad essi. Le norme del Consiglio sono stabilite nell'Allegato 6 del presente accordo.
(4) Potere decisionale
Il Consiglio punta a prendere delle decisioni tramite il consenso unanime. In caso di mancato consenso unanime, le decisioni del Consiglio verranno stabilite da una maggioranza qualificata del 75 % dei voti rispettivamente attribuiti ai rappresentanti dei dipendenti e ai rappresentanti dei datori di lavoro. Per esempio, se il Consiglio è composto da 30 membri (15 per i dipendenti e 15 per i datori di lavoro), sarà necessaria una maggioranza di 12 voti per ogni schieramento.
(5) Segreteria
Il Consiglio dovrà essere assistito logisticamente da una segreteria che verrà creata dalle Parti al momento della firma dell'accordo.
Articolo 9
Riservatezza
(1) Tutte le comunicazioni verbali e scritte fra le Parti e i loro membri relative all'applicazione del presente Accordo dovranno restare riservate e non saranno rese disponibili a terzi a meno che non ci sia un obbligo legale di comunicazione.
(2) La clausola di riservatezza indicata nel punto (1) non si applica a:
— il rapporto di xxxxxxxxx che verrà inoltrato solo alle persone e alle organizzazioni indicate nell'Articolo 8 (2),
— il riepilogo esecutivo che può essere reso pubblico a terzi,
— i contatti congiunti necessari dei presidenti del Consiglio con terzi,
— la divulgazione necessaria delle informazioni dalle Parti ai loro membri nel momemto in cui tali infor- mazioni, rese pubbliche, riguardino questi membri.
(3) L'identità delle Società indicate nei rapporti possono essere rese note solamente ai membri delle Parti coinvolte, a meno che il Consiglio in base all'Articolo 8 (2), decida altrimenti. Le persone che ricevono le informazioni devono essere vincolate dallo stesso livello di obbligo di riservatezza come stabilito dal presente accordo.
(4) Le violazioni del punto (1) e del punto(3) daranno diritto alla parte danneggiata e/o ai suoi membri di intraprendere azioni legali in conformità alla legge civile nazionale.
Articolo 10
Sorveglianza sanitaria
Il medico professionale/ingienista industriale o l'equivalente organo esterno o interno nominato per il Sito definirà in conformità con le norme nazionali, con l'Articolo 10 della Direttiva 98/24 e con il Protocollo di sorveglianza sanitaria come descritto nell'Allegato 8 la gamma degli esami medici da eseguire.
Articolo 11
Ricerca — Raccolta dati
Le Parti discuteranno i divari nella ricerca e nei dati e forniranno dei suggerimenti per la ricerca, compresi quelli relativi alle procedure oppure ai prodotti più sicuri, che devono essere soggetti a una valutazione del rischio prima di essere utilizzati. Forniranno anche dei suggerimenti per la raccolta dati che dovranno essere portati avanti in futuro. Un elenco di progetti di ricerca precedenti è disponibile nell'Allegato 4.
Articolo 12
Durata — Revisione
(1) Il presente accordo è valido per il termine minimo di quattro anni e viene rinnovato automatica- mente per due anni consecutivi. Le Parti hanno diritto a ritirarsi dal presente accordo con un preavviso di un anno.
(2) Il presente Accordo diventerà nullo non appena tutte le Parti non saranno più rappresentative dei settori industriali, oppure nel caso in cui meno di due Parti, una che rappresenta i datori di lavoro e una che rappresenta i dipendenti nello stesso settore industriale, rimangano parti dell'Accordo.
(3) Le Parti hanno diritto di ritirarsi in qualsiasi momento senza preavviso dal presente accordo nel caso in cui la controparte del settore industriale cessi di essere una parte del presente Accordo oppure non sia più rappresentativa («Reciprocità»).
(4) Nel caso in cui venga proposta una futura legislazione UE relativa alla silice cristallina, le Parti si incontreranno per valutare l'impatto di tale legislazione proposta sul presente Accordo.
Articolo 13
Cambiamento delle Parti
(1) Il presente Accordo è aperto per essere firmato da parti supplementari.
(2) Il presente accordo vincolerà i successori legali delle Parti.
Articolo 14
Varie
(1) Il presente accordo non crea nessun diritto né obbligo se non quelli stabiliti al suo interno.
(2) Qualsiasi rivendicazione e controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovrà esclusivamente essere condotta dal Consiglio e dovrà, a causa della natura unica dell'ac- cordo, non essere soggetta alla giurisdizione da parte dei tribunali nazionali locali. Ogni altra rivendica- zione e controversia relativa al presente Accordo dovrà essere sottoposta alla legge e alla giurisdizione del paese di residenza della(e) Parte(i) citata(e) in giudizio, presso il tribunale locale competente della residenza della(e) Parte(i) citata(e) in giudizio.
(3) Il presente accordo verrà tradotto in tutte le lingue ufficiali UE. La versione inglese è vincolante per l'interpretazione.
(4) Nel momento in cui ci sia una divergenza fra le Buone Pratiche e le più severe norme nazionali in una specifica giurisdizione, il rispetto di tali norme nazionali richiesto all'Articolo 4 (7) non costituirà una situazione di non applicazione come intesa all'Articolo 3 (8).
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo la firma da parte delle prime due Parti, una che rappre- senta i Datori di lavoro e una che rappresenta i dipendenti nello stesso settore industriale premesso che l'accordo sia stato tradotto in tutte le lingue ufficiali UE.
Allegato 1 [Buone Pratiche (Guida alle Buone Pratiche)] Allegato 2 [Protocollo di monitoraggio della polvere] Allegato 3 [Formato del report]
Allegato 4 [Elenco di progetti di ricerca] Allegato 5 [Descrizioni delle industrie] Allegato 6 [Il Consiglio — La Segreteria]
Allegato 7 [Procedura per l'adattamento delle Buone Pratiche] Allegato 8 [Protocollo di sorveglianza sanitaria per silicosi]
Sottoscritto il 25 aprile 2006.
Da:
APFE — European Glass Fibre Producers Association BIBM — International Bureau for Precast Concrete CAEF — The European Foundry Association
CEEMET — Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries CERAME-UNIE — The European Ceramics Industries
CEMBUREAU — The European Foundry Association
EMCEF — European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation EMF — European Metalworkers' Federation
EMO — European Mortar Industry Organization EURIMA — European Insulation Manufacturers Association EUROMINES — European Association of Mining Industries
EURO-ROC — European and International federation of natural stones industries ESGA — European Special Glass Association
FEVE — European Container Glass Federation GEPVP — European Association of Flat Glass Manufacturers
IMA-Europe — The Industrial Minerals Association UEPG — European Aggregates Association