LOTTO 2
LOTTO 2
Capitolato di Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) CIG 716567453F
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0168246.01-09-2017-U
Pag. 1 a 23
Tra: | Agenzia delle Entrate |
Partita IVA / C.F. | 06363391001 |
Con sede in: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice: | |
si stipula la presente: |
POLIZZA RCT/RCO Numero
Contraente: | Agenzia delle Entrate |
Sede Legale: | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 C/D – 00000 XXXX |
Broker: | Xxxxxx Italia Spa |
Decorrenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Scadenza della Copertura: | Ore 24:00 del XX/XX/XXXX |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito Rinnovo ( SI / NO – indicare): | NO |
Indice | ||
Definizioni | Pag. 4 | |
Descrizione del rischio assicurato | Pag. 6 | |
Art. 1 - Condizioni Generali di Assicurazione | ||
Art. 1.1 | Prova del contratto | Pag. 7 |
Art. 1.2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.3 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | Pag. 7 |
Art. 1.4 | Aggravamento del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.5 | Diminuzione del rischio | Pag. 7 |
Art. 1.6 | Buona fede | Pag. 7 |
Art. 1.7 | Durata del contratto | Pag. 8 |
Art. 1.8 | Oneri fiscali | Pag. 8 |
Art. 1.9 | Foro competente | Pag. 8 |
Art. 1.10 | Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto | Pag. 8 |
Art. 1.11 | Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese | Pag. 8 |
Art. 1.12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | Pag. 8 |
Art. 1.13 | Clausola broker | Pag. 9 |
Art. 1.14 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | Pag. 9 |
Art. 1.15 | Forma delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla Società | Pag. 9 |
Art. 1.16 | Elementi per il calcolo del premio | Pag. 10 |
Art. 1.17 | Tracciabilità dei flussi finanziari | Pag. 10 |
Art. 1.18 | Disposizione finale - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte | Pag. 10 |
Art. 2 - Condizioni Speciali di Assicurazione | ||
Art. 2.1 | Estensione territoriale | Pag. 11 |
Art. 2.2 | Efficacia temporale della garanzia (occurence basis) | Pag. 11 |
Art. 2.3 | Facoltà di recesso della Società | Pag. 11 |
Art. 2.4 | Facoltà di recesso del Contraente | Pag. 11 |
Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione RCT/RCO | ||
Art. 3.1 | Oggetto dell’assicurazione | Pag. 12 |
Art. 3.2 | Estensione della garanzia alle malattie professionali | Pag. 13 |
Art. 3.3 | Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo” | Pag. 14 |
Art. 3.4 | Responsabilità Civile Personale | Pag. 14 |
Art. 3.5 | Condizioni particolari | Pag. 14 |
Art. 3.6 | Esclusioni | Pag. 17 |
Art. 3.7 | Massimali di garanzia | Pag. 18 |
Art. 3.8 | Rinuncia alla rivalsa | Pag. 18 |
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri | ||
Art. 4.1 | Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro | Pag. 19 |
Art. 4.2 | Obblighi della Società in caso di sinistro | Pag. 19 |
Art. 4.3 | Gestione dei sinistri in franchigia/scoperto | Pag. 19 |
Art. 4.4 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali | Pag. 20 |
Art. 4.5 | Penali | Pag. 20 |
Art. 4.6 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) | Pag. 20 |
Art. 5 | Accettazione | Pag. 21 |
Art. 6 | Consenso al trattamento dei dati personali | Pag. 21 |
Riepilogo franchigie e Limiti di Indennizzo | Pag. 22 | |
Art. 7 | Conteggio del premio | Pag. 23 |
Definizioni
CONTRAENTE: | L’Agenzia delle Entrate o più brevemente l’Agenzia. |
ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: · l’Agenzia delle Entrate; · il Legale Rappresentante; · il Comitato di Gestione, i Dipendenti, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato (sono inclusi anche i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione della Contraente o che abbiano stipulato un contratto di servizi per la Contraente). |
SOCIETA’: | L’Impresa assicuratrice. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’: | Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. |
BROKER: | Il Broker vigente Xxxxxx Italia S.P.A (di seguito denominata Broker). |
COSE: | Gli oggetti materiali e gli animali. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
POLIZZA: | Il documento contrattuale che prova e regola l’assicurazione. |
PREMIO: | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società per la copertura assicurativa. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
SCOPERTO: | La percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato. |
FRANCHIGIA: | La parte prestabilita del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in cifre, che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. |
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Descrizione del rischio assicurato
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per statuto, per legge, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 1 – Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Agenzia delle Entrate relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, salvo il caso di dolo della stessa.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’Agenzia, anche in deroga all’art.1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:
entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l’eventuale regolazione e/o aggiornamento premio;
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d’Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all’art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate il conseguente incremento di premio.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, comunicata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1897 cod. civ., la Società è tenuta a ridurre, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, il premio o le rate di premio successive alla predetta comunicazione, rinunciando, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ovvero le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate all’atto della stipulazione del contratto o nel corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo).
Resta inteso che l’Agenzia delle Entrate avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
In tal caso la Società dovrà immediatamente notificare tali circostanze all’Agenzia delle Entrate ed effettuare, in contraddittorio con questa, le necessarie valutazioni al fine di rideterminare il livello di rischio e l’incremento del premio.
Art. 1.7 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata triennale dalle h. 24.00 del XX/XX/XXXX alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX, con scadenza della prima annualità assicurativa alle h. 24.00 del XX/XX/XXXX.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all’Assicurato e/o Agenzia.
Art. 1.11 – Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
Società mandataria
Società mandante
Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della mandataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
Società … Quota xx%
Società … Quota xx%
Società … Quota xx%
Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
L’Agenzia e/o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Agenzia deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.13 - Clausola broker
L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato Xxxxxx Italia SpA - Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Agenzia e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra l’Agenzia e il sopraindicato Xxxxxx è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico dell’Agenzia stessa. Inoltre, si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dall’Agenzia alla Società, senza transitare per il Broker.
Si conviene espressamente quanto segue:
– che il Broker nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
– di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite Broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro;
N° repertorio assegnato dalla Società;
b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione).
In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker.
Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 – Penali.
Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla Società
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene
quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Dette comunicazioni al Broker devono essere effettuate presso il seguente indirizzo/recapiti: Xxxxxx Italia S.p.A., Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx -Tel. 00 000000 - Fax 00 00000000 indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene calcolato dalla Società sulla base degli elementi indicati nella “Dichiarazione di offerta”. Il Premio annuo lordo sarà fisso e immodificabile per tutta la durata contrattuale e non sarà soggetto a conguaglio a fine anno.
Art. 1.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società’ di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 1.18 - Disposizione finale – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 2 – Condizioni Speciali di Assicurazione
Art. 2.1 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 2.2 - Efficacia temporale della garanzia (occurence basis)
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 2.3 – Facoltà di recesso della Società
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto previa comunicazione all’Agenzia con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Agenzia).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all’Agenzia il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, o esso pervenga all’Agenzia nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Agenzia dovrà corrispondere (nei termini di cui all’Art. 1.3 Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Art. 2.4 – Facoltà di recesso del Contraente
Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l’esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società ed al Broker.
Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte della Società, della raccomandata con la quale l’Agenzia delle Entrate ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’annualità assicurativa, la Società provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 3 - Norme che regolano l’assicurazione RCT/RCO
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Agenzia delle Entrate e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (cose e persone) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione alla attività, comunque svolta, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività attribuite per legge, regolamento, atto amministrativo ed ogni altra fonte, anche in corso di contratto; l’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate all’attività svolta, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti, da addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, da Direttori, dirigenti di ogni livello, componenti (anche non dipendenti) dei suoi organi e/o organismi istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale e/o fisico dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte, per capitalizzazione di postumi invalidanti; inoltre la Società indennizzerà i dipendenti della Contraente, soggetti INAIL, che subiscano danno a cose in occasione di lavoro o servizio, in quanto considerati Terzi;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:
- per la RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui alla Legge 81/2008 (ex D.lgs 626/94 e D.lgs 494/96) e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile derivante al Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della Legge n.81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, per l’attività da
questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell’uno e nell’altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 3.2 - Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio.
La garanzia non è operante in caso di silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto.
L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che la malattia professionale si manifesti in data posteriore a quella della stipula della polizza e sia conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale della stessa (o verificatisi entro i 24 mesi precedenti, sempreché, non indennizzabile da precedente copertura assicurativa).
La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia , originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali.
L’esclusione di cui al precedente n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture della Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali la Contraente/Assicurato stessa è tenuta a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione a ciò necessaria.
La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Art. 3.3 – Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”
Viene equiparato a dipendente della Contraente chiunque svolga mansioni presso la Contraente o per conto della stessa, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, ivi compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dalla Contraente.
Sono considerati terzi anche:
- i dipendenti della Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
- amministratori di Società partecipate o controllate della Contraente. Non sono considerati terzi ai fini delle garanzia RCT solamente:
- il legale rappresentante;
- i dipendenti della Contraente - soggetti INAIL - che, subendo dei danni fisici in occasione di lavoro o servizio, sono garantiti mediante la garanzia R.C.O.
Art. 3.4 - Responsabilità Civile Personale
L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale del Legale Rappresentante, del Comitato di Gestione, Collegio Sindacale e dei Dipendenti della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusa la Contraente cui gli stessi appartengono, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti della Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, entro i massimali previsti per la RCO.
Art. 3.5 – Condizioni particolari
A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l’operatività delle seguenti garanzie:
1) Xxxxx derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
2) Rapina/aggressioni
RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
3) Committenza
RC derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera l’Assicurato si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture e servizi, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
4) Committenza auto ed altri veicoli
RC derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dalle persone incaricate dall’Assicurato (dipendenti e non) in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto della Contraente, alle stesse intestati presso il PRA ovvero alle stesse locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
5) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza. Il risarcimento verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 10%
con il minimo di Euro 1.000,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;
6) Danni a condutture ed impianti sotterranei
Danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
7) Impianti, attrezzature, macchinari in genere
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato d’uso a terzi; RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
E’ compresa la RC derivante all’Assicurato dall’esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dell’Assicurato medesimo ed utilizzati dall’utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
8) Proprietà e conduzione di fabbricati
RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), terreni ed aree in genere, a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.).
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
Per fabbricati si intendono:
(i) sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo utilizzati e/o detenuti (il titolo di utilizzo e/o di proprietà dovrà risultare da atti catastali, notarili, deliberativi o da contratti regolarmente registrati presso pubblici registri);
(ii) sia il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà dell’Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
L’Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.
9) Installazione e/o manutenzione
Danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all’esterno;
10) Organizzazione di convegni/eventi
RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di convegni, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
E’ compresa la RC derivante dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages
- i partecipanti ai suddetti corsi sono equiparati a tutti gli effetti a dipendenti -, attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e/o gestite da terzi, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
11) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
Danni a veicoli sotto carico e scarico (esclusi aeromobili e natanti) ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro, con un minimo di Euro 500,00 e con il limite RCT complessivo di Euro 500.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo;
12) Danni a veicoli dei dipendenti e/o di terzi
RC per i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza, compresi i parcheggi, delle strutture occupate dalla Contraente e/o nelle quali la stessa svolge la propria attività;
13) Xxxxx a cose situate nel luogo di esecuzione dei lavori
Danni a cose di terzi situate nel luogo di esecuzione dei lavori. Scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00, per ciascun periodo assicurativo annuo;
14) Xxxxxxxx e macchine operatrici
Danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
15) Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro, con un minimo di Euro 500,00 e con il limite RCT/RCO complessivo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
16) Inquinamento accidentale
Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo. La garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00 e comunque fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;
17) Danni da incendio
L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio; in caso contrario opererà a primo rischio. Il massimo risarcimento è pari ad Euro 2.500.000,00.
18) RC Attività varie
– gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
– RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
– servizio di vigilanza con guardie armate e non e di servizi antincendio, compreso il rischio di eccesso colposo di legittima difesa;
– servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’azienda, esclusa la RC personale medica e paramedica dei sanitari e degli addetti al servizio;
– RC derivante all’Assicurato dall'esistenza, proprietà e manutenzione di cartelli ed insegne anche pubblicitarie, ovunque installate nel territorio nazionale;
– RC derivante da operazioni di disinfestazione, anche se eseguite utilizzando prodotti tossici;
– RC derivante all’Assicurato per danni da:
· dipendenti di altre società o Enti distaccati presso la Contraente;
· dipendenti della Contraente distaccati presso altre società od Enti;
– agli effetti della copertura nei confronti dei prestatori di lavoro assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965
n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l’Assicurato non sia in regola per errore od omissione, in buona fede, con gli obblighi per l’assicurazione di legge;
19) Telelavoro
Le garanzie si intendono valide anche per i dipendenti che svolgono l’attività presso il proprio domicilio mediante una postazione lavorativa appositamente allestita con attrezzature fornite dal contraente e/o di proprietà del dipendente.
Sono inoltre comprese i danni a cose o persone, compresi i familiari del telelavoratore, derivanti dall’uso delle suddette attrezzature, incluse quelle telematiche.
20) Xxxxx alle cose dei dipendenti/Amministratori
L’assicurazione comprende i danni alle cose di proprietà o in possesso dei dipendenti.
Art. 3.6 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 3.5 punto 12 (danni a veicoli dei dipendenti e/o di terzi) e punto 15 (cose in consegna e custodia);
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dall’art. 3.5 punto 13 (Danni a cose situate nel luogo di esecuzione dei lavori);
e) i danni alle cose trasportate;
f) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale esclusione è valida a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall’art. 3.5 punto 16 (Inquinamento accidentale);
L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:
g) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
h) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici , ecc.);
i) i sinistri derivanti da guerra, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dall’art. 3.5 punto 2 (Rapina/aggressioni);
j) i xxxxxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
k) i danni finanziari puri che non siano conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
l) i sinistri conseguenti all’esposizione e/o contatto con amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
m) i danni derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato
n) i sinistri conseguenti e/o derivanti, direttamente e/o indirettamente, da organismi e/o prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
Art. 3.7 – Massimali di garanzia
RCT: Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
Euro 10.000.000,00 per ogni persona
Euro 10.000.000,00 per danni a cose RCO: Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro;
Euro 5.000.000,00 per ogni persona.
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Le garanzie di cui all’Art. 3.1 vengono prestate, ove non diversamente regolato, senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad euro 10.000.000,00.
Art. 3.8 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualifica di Assicurati in base al contratto, salvo il caso di dolo.
La Società | L’Agenzia delle Entrate |
Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Agenzia delle Entrate deve provvedere, tramite il Broker, a:
- denunciare il sinistro (vedi la definizione) entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento o dalla contestazione, in deroga all’art. 1913 del Codice Civile;
- inviare, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro;
- trasmettere ogni atto ritualmente notificato successivamente ed attivarsi per la raccolta di tutti gli elementi utili al fine di coadiuvare la Società per la migliore istruzione della pratica.
L’Agenzia delle Entrate è tenuta a denunciare alla Società, tramite il Broker, eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 3.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
Art. 4.2 – Obblighi della Società in caso di sinistro
La Società deve:
- comunicare in forma scritta al Contraente, per il tramite del Broker, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia, il numero di rubricazione attribuito, dell’Ufficio e del nominativo del Liquidatore incaricati alla gestione e, nell’eventualità, del nominativo del Perito incaricato;
- comunicare entro 30 giorni dalla denuncia di sinistro o, se la pratica lo richiede, entro il termine utile per l’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, come intende gestire il sinistro e se intende assumere la gestione della vertenza legale;
- nell’ipotesi in cui sia giunta ad un accordo transattivo con il terzo danneggiato, provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza, dandone contemporanea notizia all’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell’indennizzo, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 4.5 – Penali.
Art. 4.3 – Gestione dei sinistri in franchigia/scoperto
La Società liquiderà l’importo indennizzabile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, ove previsto, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia e provvederà, con cadenza trimestrale, ad inviare all’Agenzia la documentazione di riepilogo comprovante l’avvenuta liquidazione dei sinistri e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.
L’Agenzia, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e l’Agenzia provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4.4 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome della Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla Contraente stessa.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Agenzia delle Entrate sono a carico della Società nei limiti del quarto del massimale di garanzia. .Qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al massimale assicurato, le spese sono ripartite tra la Società e l’Agenzia in proporzione al rispettivo interesse. Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 4.5 – Penali
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell’indennizzo di cui all’art 4.2 terzo comma che precede, la Società è tenuta a pagare all’Agenzia delle Entrate, a titolo di penale, ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applicherà anche qualora la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati dell’andamento del rischio di cui all’ 1.14.
Art. 4.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
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Art. 5 – Accettazione
La Società …………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) o D.M. n. ……. del …......… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. .........) n. .........
del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di xxxxxx/bando di gara ed il presente
capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 6 – Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
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Riepilogo franchigie/scoperti e Limiti di Indennizzo | |||
Le garanzie di cui al presente contratto vengono prestate senza applicazione di franchigia e/o scoperti se non diversamente indicato. | |||
Garanzie | Scoperto | Franchigia | Limite di indennizzo |
Danni da interruzioni o sospensioni di attività (Art. 3.5 n. 5) | 10% minimo € 1.000,00 per evento | ===== | € 1.000.000,00 per anno e per sinistro |
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 3.5 n. 6) | 10% minimo € 2.500,00 per sinistro | ===== | € 500.000,00 per anno e per sinistro |
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 3.5 n. 11) | 10% minimo € 500,00 per sinistro | ===== | € 500.000,00 per anno e per sinistro |
Danni a cose situate nel luogo di esecuzione dei lavori (Art. 3.5 n. 13) | 10% minimo € 500,00 per sinistro | ===== | € 150.000,00 per anno e per sinistro |
Cose in consegna e custodia (Art. 3.5 n. 15) | 10% minimo € 500,00 per sinistro | ===== | € 150.000,00 per anno e per sinistro |
Inquinamento accidentale (Art. 3.5 n. 16) | 10% minimo € 2.500,00 e massimo € 25.000,00 per sinistro | ===== | € 1.000.000,00 per anno e per sinistro |
Danni da incendio (Art. 3.5 n. 17) | ===== | ===== | € 2.500.000,00 |
Art. 7 – Conteggio del premio
Totale premio imponibile | euro | NON COMPILARE |
Imposte | euro | NON COMPILARE |
Totale premio lordo annuo | euro | NON COMPILARE |
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PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente